Art. 29 Indennita' di rischio radiologico 1. L'indennita' di rischio radiologico prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e' denominata indennita' professionale specifica ed e' corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 mensilita', nella stessa misura di L. 200.000 lorde (pari a euro 103,29). 2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennita' continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a cio' deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennita' sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000. 5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione. 6. Alla corresponsione dell'indennita' di cui ai commi 1 e 2, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa e' pagata in concomitanza con lo stipendio, e non e' cumulabile con l'indennita' di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennita' eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51. 7. E' disapplicato l'art. 120 del D.P.R. 384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.