Art. 29
                  Indennita' di rischio radiologico

   1.  L'indennita'  di  rischio  radiologico  prevista dall'art. 62,
comma  4,  primo  alinea  del  CCNL  5  dicembre  1996,  a  decorrere
dall'entrata   in   vigore   del  presente  contratto  e'  denominata
indennita' professionale specifica ed e' corrisposta ai dirigenti ivi
previsti  per  12 mensilita', nella stessa misura di L. 200.000 lorde
(pari a euro 103,29).
   2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia esposti in modo
permanente  al  rischio  radiologico, l'indennita' continua ad essere
corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al
comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione.
   3.  L'accertamento  delle condizioni ambientali che caratterizzano
le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a cio' deputati in
base  alle  vigenti  disposizioni.  Le  visite mediche periodiche dei
dirigenti  esposti  al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza
semestrale.
   4.  Gli esiti dell'accertamento di cui al comma precedente ai fini
della  corresponsione  dell'indennita'  sono  oggetto di informazione
alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000.
   5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 giorni di ferie
aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
   6.  Alla  corresponsione dell'indennita' di cui ai commi 1 e 2, si
provvede  col fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni
di  lavoro  di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa e' pagata
in   concomitanza   con   lo  stipendio,  e  non  e'  cumulabile  con
l'indennita'  di  cui  al  D.P.R.  5  maggio 1975, n. 146 e con altre
indennita'  eventualmente  previste  a  titolo  di  lavoro  nocivo  o
rischioso.  E',  peraltro,  cumulabile con l'indennita' di profilassi
antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51.
   7.  E' disapplicato l'art. 120 del D.P.R. 384/1990, le cui risorse
sono confluite nel fondo di cui all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996,
ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.