Art.3 Contributi sindacali 1. I dirigenti hanno facolta' di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa dal dirigente all'azienda ed all'organizzazione sindacale interessata o da quest'ultima direttamente all'azienda. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dirigente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione. 4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa sono, altresi', concordate le modalita' che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti. 5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonche' sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate. 6. Con l'entrata in vigore del presente contratto e' definitivamente disapplicato l'art. 12 de CCNL 5 dicembre 1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale dall'art. 65, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come gia' rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello stesso art. 65, comma 3.