Art.3
                        Contributi sindacali

   1.  I  dirigenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di
una  quota  mensile  dello  stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega  e'  rilasciata  per  iscritto  ed  e' trasmessa dal dirigente
all'azienda   ed   all'organizzazione   sindacale  interessata  o  da
quest'ultima direttamente all'azienda.
   2.  La  delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
   3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in  qualsiasi momento la delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'azienda   di   appartenenza   ed   all'organizzazione   sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla sua presentazione.
   4.  Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni
dei  dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza
mensile  alle  organizzazioni  sindacali  interessate.  Con l'azienda
stessa  sono,  altresi',  concordate  le  modalita' che consentano il
monitoraggio  degli  iscritti,  dei  cancellati  o dei trasferiti nel
rispetto delle norme vigenti.
   5.   Le  aziende  sono  tenute,  nei  confronti  dei  terzi,  alla
segretezza   sui  nominativi  del  personale  delegante  nonche'  sui
versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
   6.   Con   l'entrata   in   vigore   del   presente  contratto  e'
definitivamente  disapplicato  l'art.  12  de CCNL 5 dicembre 1996. A
tale  proposito,  le  parti,  in  via  di  interpretazione autentica,
confermano  che  la  disapplicazione  del  citato  art. 12, era stata
disposta  per  mero errore materiale dall'art. 65, comma 1, lettera A
del  CCNL  8 giugno 2000 come gia' rilevato e rettificato dall'ARAN a
norma dello stesso art. 65, comma 3.