Art. 30 Bilinguismo 1. Ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a Statuto speciale Valle d'Aosta, nella Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nella altre Regioni a Statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo, e' confermata l'apposita indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale della Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige. 2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.