Art. 30
                             Bilinguismo

   1. Ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede
nella  Regione  autonoma  a  Statuto  speciale  Valle  d'Aosta, nella
Province  autonome di Trento e Bolzano, nonche' nella altre Regioni a
Statuto  speciale  in  cui  vige  istituzionalmente, con carattere di
obbligatorieta', il sistema del bilinguismo, e' confermata l'apposita
indennita'  di  bilinguismo,  collegata  alla professionalita', nella
stessa  misura  e  con  le stesse modalita' previste per il personale
della Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
   2.  La  presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non
risulti disciplinato da disposizioni speciali.