Art. 31
                    Trattenute per scioperi brevi

   1.  Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le   relative   trattenute  sulle  retribuzioni  sono  limitate  alla
effettiva  durata  dell'astensione  dal lavoro e, comunque, in misura
non  inferiore  a  un'ora.  In tal caso la trattenuta per ogni ora e'
pari  alla  misura  oraria  della  retribuzione  che, a decorrere dal
presente contratto, e' commisurata a quella individuata dall'art. 26,
comma 2, lett. c),