Art. 31 Trattenute per scioperi brevi 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria della retribuzione che, a decorrere dal presente contratto, e' commisurata a quella individuata dall'art. 26, comma 2, lett. c),