Art. 32
                      Trattamento di trasferta

   1.  Il  presente  articolo  si  applica  ai  dirigenti comandati a
prestare  la  propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla
dimora abituale e distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede
di  servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta
in  un  luogo  compreso tra la localita' sede di servizio e quella di
dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a
quella  della  trasferta.  Ove  la localita' della trasferta si trovi
oltre  la  localita'  di dimora abituale, le distanze si computano da
quest'ultima localita'.
   2.   Ai   dirigenti   di  cui  al  comma  1,  oltre  alla  normale
retribuzione, compete:

a) una indennita' di trasferta pari a:

- L.  40.000  (pari  a  euro  20,66)  per  ogni  periodo di 24 ore di
  trasferta;
- un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta,
  in  caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore, o per le ore
  eccedenti  le  24 ore in caso di trasferta di durata superiore alle
  24 ore;

b) il  rimborso  delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
   ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
   limite  del  costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe
   di  rimborso  e' individuata in relazione alla durata del viaggio;
   per  i  dirigenti  autorizzati  ad avvalersi del proprio mezzo, si
   applica l'art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000;
c) un'indennita'  supplementare  pari  al  5% del costo del biglietto
   aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi
   nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'azienda;
e) il  compenso  per  lavoro  straordinario  -  esclusivamente  per i
   dirigenti  di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 - in
   presenza  delle  relative  autorizzazioni nel caso che l'attivita'
   lavorativa  nella  sede  della trasferta si protragga per un tempo
   superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si
   considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.

   3.  Per  le  trasferte  di durata superiore a 8 ore compete, oltre
all'indennita'  di  cui al comma 2 lett. a), il rimborso per un pasto
nel limite attuale di L. 43.100 (pari a euro 22,26). Per le trasferte
di  durata  superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della
spesa  sostenuta  per  il  pernottamento in un albergo fino a quattro
stelle  e  della  spesa,  nel limite attuale di complessive L. 85.700
(pari  a  euro  44,26)  per  i  due pasti giornalieri. Le spese vanno
debitamente documentate.
   4.  Nel  caso  in  cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al
comma  3,  spetta  l'indennita'  di  cui  al comma 2, lett. a), primo
alinea,  ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennita' di trasferta in misura intera.
   5.  Nei  casi di missione continuativa nella medesima localita' di
durata  non  inferiore  a  30  giorni e' consentito il rimborso della
spesa  per  il  pernottamento  in  residenza turistico alberghiera di
categoria  corrispondente  a  quella  ammessa  per l'albergo, purche'
risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita'.
   6.  I  dirigenti  che  svolgono  le  attivita' in particolarissime
situazioni  operative  che  non  consentono  di  fruire,  durante  le
trasferte,  del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e
servizi di ristorazione hanno diritto alla corresponsione della somma
forfettaria  di  L.  40.000  lorde giornaliere (pari a euro 20,66) in
luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
   7.  A  titolo meramente esemplificativo, tra le attivita' indicate
nel comma 6 sono ricomprese le seguenti:

- attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza:
- assistenza  ed  accompagnamento  di  pazienti ed infermi durante il
  trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
- attivita' che comportino imbarchi brevi;
- interventi  in  zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi,
  boschi e selve.

   8.  Il  dirigente  inviato  in  trasferta  ai  sensi  del presente
articolo  ha  diritto  ad  una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
   9.  Ai  soli  fini del comma 2, lett. a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
   10.  Le  aziende  stabiliscono le condizioni per il rimborso delle
spese   relative   al  trasporto  dei  materiali  e  degli  strumenti
occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato.
   11.  Il  trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di
trasferte  di  durata  inferiore  alle  4  ore  o svolte come normale
servizio   di   istituto   nell'ambito   territoriale  di  competenza
dell'azienda.
   12.  L'indennita'  di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i
primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
   13.  Per  quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento
di  trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero,
rimane  disciplinato  dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio
1978,  n.  417,  e  dal D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  dalle  norme  regolamentari vigenti, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2.
   14.  Agli  oneri  derivanti dal presente articolo si fa fronte nei
limiti  delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole aziende
per tale specifica finalita'.
   15.  Gli  incrementi delle voci di cui al comma 2, lett. a), primo
alinea, ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre 2001.
   16.  Sono  disapplicati  l'art. 43 del D.P.R. 761/1979 e l'art. 87
del D.P.R. 384/1990.