Art. 33 Trattamento di trasferimento 1. Al dirigente che e' trasferito dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la necessita' dello spostamento della propria abitazione in altro comune, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: - indennita' di trasferta per se' e per i familiari; - rimborso spese di viaggio per se' e per i familiari, nonche' di trasporto di mobili e masserizie; - rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, ecc.; - indennita' chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprieta' per se' ed i familiari; - indennita' di prima sistemazione. 2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha altresi' titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole aziende per tale specifica finalita', con le risorse dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001. 4. Per le modalita' di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi 836/1973, 417/1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.