Art. 33
                    Trattamento di trasferimento

   1.  Al  dirigente che e' trasferito dall'azienda in altra sede per
motivi  organizzativi  legati alla ristrutturazione aziendale, quando
il  trasferimento  comporti  la  necessita'  dello  spostamento della
propria  abitazione  in  altro  comune,  deve  essere  corrisposto il
seguente trattamento economico:

- indennita' di trasferta per se' e per i familiari;
- rimborso  spese  di  viaggio  per se' e per i familiari, nonche' di
  trasporto di mobili e masserizie;
- rimborso  forfetario  di  spese  di  imballaggio,  presa  e  resa a
  domicilio, ecc.;
- indennita'  chilometrica  nel caso di trasferimento con autovettura
  di proprieta' per se' ed i familiari;
- indennita' di prima sistemazione.

   2.  Dal  31 dicembre 2001, il dirigente che versa nelle condizioni
di  cui  al  comma  1  ha altresi' titolo al rimborso delle eventuali
spese  per  anticipata  risoluzione  del contratto di locazione della
propria abitazione, regolarmente registrato.
   3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
fa  fronte,  nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle
singole   aziende  per  tale  specifica  finalita',  con  le  risorse
dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni, applicabile alla presente area dirigenziale ai sensi
del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei dirigenti, stipulato il
22 febbraio 2001.
   4.  Per  le  modalita'  di  erogazione  e le misure economiche del
trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi
836/1973,  417/1978  e  D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni.