Art. 34
                    Trattamento di fine rapporto

   1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da prendersi a base
per  la  liquidazione  del  trattamento  di  fine  rapporto di lavoro
ricomprende le seguenti voci:

a) stipendio  tabellare  di  cui  all'art.  36  CCNL  8  giugno  2000
   (quadriennio   normativo   1998-2001  e  primo  biennio  economico
   1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
b) indennita' integrativa speciale;
c) tredicesima mensilita';
d) retribuzione individuale di anzianita', ove spettante;
e) eventuali   assegni   ad   personam,   ove   spettanti,   sia  non
   riassorbibili  che  riassorbibili limitatamente alla misura ancora
   in godimento all'atto della cessazione dal servizio;
f) retribuzione   di  posizione  nella  misura  prevista  dall'ultimo
   periodo  dell'art.  8,  comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
   economico 2000-2001;
g) indennita' di specificita' medica, nella misura in godimento;
h) indennita' di esclusivita', nella misura in godimento;
i) indennita' di struttura complessa, ove spettante.

   2.  Per  i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si
fa  riferimento  al trattamento economico previsto dalla stessa norma
al  comma 6. Per la retribuzione di posizione si applica il principio
di cui al precedente comma 1, lett. f).