Art. 34 Trattamento di fine rapporto 1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci: a) stipendio tabellare di cui all'art. 36 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico; b) indennita' integrativa speciale; c) tredicesima mensilita'; d) retribuzione individuale di anzianita', ove spettante; e) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio; f) retribuzione di posizione nella misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001; g) indennita' di specificita' medica, nella misura in godimento; h) indennita' di esclusivita', nella misura in godimento; i) indennita' di struttura complessa, ove spettante. 2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 6. Per la retribuzione di posizione si applica il principio di cui al precedente comma 1, lett. f).