Art. 35
     Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti

   1.  Dal  1  gennaio  2001,  lo  stipendio  tabellare attribuito al
livello  unico  dei  dirigenti medici e veterinari di cui all' art. 2
del  CCNL  8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001,
comprensivo  degli  aumenti  del  luglio  2000, e' incrementato di un
importo mensile lordo di L. 43.000 (pari a euro 22,21).
   2.  Dal  1  luglio  2001 e' corrisposto un incremento di L. 89.000
(pari a euro 45,96) che assorbe il precedente.
   3.  Lo  stipendio  tabellare  annuo,  per  dodici  mensilita', dei
dirigenti  di  cui  al  comma  1, dal 1 gennaio 2001 e' fissato in L.
38.748.000  (pari  a euro 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 e' stabilito
in L. 39.300.000 lorde (pari a euro 20.296,76).
   4.  L'incremento  di  cui al comma 1 si applica anche ai dirigenti
del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  46  del  CCNL 8 giugno 2000
relativo al I biennio economico.
   5.  Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 2 del
CCNL  8  giugno  2000,  II  biennio economico, ad eccezione di quanto
riguarda  gli  incrementi  ed  i  valori di cui alle decorrenze del 1
luglio 2000 che rimangono confermati.