Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti 1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti medici e veterinari di cui all' art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, e' incrementato di un importo mensile lordo di L. 43.000 (pari a euro 22,21). 2. Dal 1 luglio 2001 e' corrisposto un incremento di L. 89.000 (pari a euro 45,96) che assorbe il precedente. 3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 e' fissato in L. 38.748.000 (pari a euro 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 e' stabilito in L. 39.300.000 lorde (pari a euro 20.296,76). 4. L'incremento di cui al comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico. 5. Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.