Art. 36 Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo 1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti medici e veterinari di cui all' art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001 e' incrementato dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato: a) medici : L. 30.000 (pari a euro 15,49) b) veterinari: L. 39.000 (pari a euro 20,14). 2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente: a) medici : L. 63.000 (pari a euro 32,54) b) veterinari: L. 81.000 (pari a euro 41,83). 2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilita', dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a) e b), e' cosi' stabilito: Dal 1 gennaio 2001: dirigenti medici : L. 24.455.000 ( pari a euro 12.629,95) dirigenti veterinari : L. 34.029.000 (pari a euro 17.574,51); Dal 1 luglio 2001: dirigenti medici : L. 24.851.000 ( pari a euro 12.834,47) dirigenti veterinari : L. 34.533.000 (pari a euro 17.834,81) 3. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.289.872 (pari ad euro 5.830,73) - previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000. II biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001 - e' rideterminato dalla stessa data in L. 11.442.246 (pari a euro 5.909, 43) e dal 1 luglio 2001 in L. 11.605.251 (pari a euro 5.993,61). 4. Il presente articolo, fermo rimanendo quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del i luglio 2000 che rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri incrementi e corrispondenti valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.