Art. 36
  Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei
           veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

   1.  Dal  1  gennaio  2001,  lo  stipendio  tabellare attribuito al
livello  unico  dei  dirigenti medici e veterinari di cui all' art. 6
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000-2001 e'
incrementato   dell'importo   mensile  lordo  a  fianco  di  ciascuno
indicato:

   a) medici : L. 30.000 (pari a euro 15,49)
   b) veterinari: L. 39.000 (pari a euro 20,14).

   2.  Dal  1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i
seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente:

   a) medici : L. 63.000 (pari a euro 32,54)
   b) veterinari: L. 81.000 (pari a euro 41,83).

   2.  Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilita', dei
dirigenti  medici  e  veterinari  di cui al comma 1 lett. a) e b), e'
cosi' stabilito:

Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici : L. 24.455.000 ( pari a euro 12.629,95)
dirigenti veterinari : L. 34.029.000 (pari a euro 17.574,51);

Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici : L. 24.851.000 ( pari a euro 12.834,47)
dirigenti veterinari : L. 34.533.000 (pari a euro 17.834,81)

   3. Il trattamento economico omnicomprensivo di L. 11.289.872 (pari
ad  euro  5.830,73) - previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000. II
biennio  economico  per  gli ex medici condotti ed equiparati che non
abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento
da  parte  degli  stessi  al  1 gennaio 2001 - e' rideterminato dalla
stessa  data  in L. 11.442.246 (pari a euro 5.909, 43) e dal 1 luglio
2001 in L. 11.605.251 (pari a euro 5.993,61).
   4.  Il  presente  articolo,  fermo  rimanendo  quanto riguarda gli
incrementi  ed  i valori di cui alle decorrenze del i luglio 2000 che
rimangono  confermati,  sostituisce  tutti  gli  altri  incrementi  e
corrispondenti valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio economico.