Art. 37
Fondo  per  l'indennita'  di  specificita'  medica,  retribuzione  di
posizione,  equiparazione,  specifico trattamento per i dirigenti con
            incarico di direzione di struttura complessa

   1.  Il  fondo  previsto  dall'art. 9 del CCNL stipulato l'8 giugno
2000,  II  biennio  economico  2000 - 2001, ai fini del finanziamento
dell'indennita'   di   specificita'  medica,  della  retribuzione  di
posizione,  dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico
nei   casi   in   cui   e'   mantenuto  a  titolo  personale  nonche'
dell'indennita'  di  incarico di direzione di struttura complessa, e'
incrementato  a  decorrere  dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di
una  quota  pari  allo  0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31
dicembre  1999.  L'incremento  non assorbe quello gia' previsto dal 1
luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.