Art. 37 Fondo per l'indennita' di specificita' medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL stipulato l'8 giugno 2000, II biennio economico 2000 - 2001, ai fini del finanziamento dell'indennita' di specificita' medica, della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui e' mantenuto a titolo personale nonche' dell'indennita' di incarico di direzione di struttura complessa, e' incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello gia' previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.