Art. 38
    Clausole integrative ed interpretative del CCNL 8 giugno 2000

   1.  Nel  caso  in  cui il dirigente esercitante l'attivita' libero
professionale  extra  moenia  sia  cessato  dal servizio prima del 14
marzo  2000,  data  di  scadenza  del  termine  per  l'opzione per il
rapporto   esclusivo,   avendo   lo   stesso   mantenuto  il  diritto
all'opzione,  non  trovano  applicazione  le sanzioni economiche e di
carriera previste dagli artt. da 45 a 47 del CCNL dell'8 giugno 2000.
A  tale  proposito  le  parti  concordano, tuttavia, che il 50% della
retribuzione  di  posizione  - parte variabile - e la retribuzione di
risultato  lasciata  disponibile dal dirigente concorrano pro quota e
poi in misura intera per l'anno successivo ad incrementare i risparmi
aziendali  di  cui  all'art. 5, comma 7, lettera C) del CCNL 8 giugno
2000,  II  biennio economico, per il finanziamento dell'indennita' di
esclusivita'.  La  presente  clausola  ha  valore  di interpretazione
autentica.
   2.  In  via  di interpretazione autentica, le parti concordano che
l'equiparazione  di cui all'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico 2000-2001, riguarda anche i dirigenti di ex IX livello gia'
a  tempo  pieno  (art.  36  del  CCNL  dell'8  giugno 2000, I biennio
economico)  che alla data del 14 marzo 2000 non abbiano optato per il
rapporto  di  lavoro  esclusivo.  La riduzione di cui all'art. 47 del
citato  CCNL  del  I  biennio  economico,  trova  applicazione  sulla
retribuzione di posizione - parte variabile - cosi' rideterminata nel
II  biennio  economico.  La  presente  clausola entra in vigore dal 1
febbraio  2001  come  l'art.  3  del  CCNL  8 giugno 2000, II biennio
economico.
   3. Esclusivamente i dirigenti medici e veterinari di ex II livello
che  abbiano  optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto di lavoro
esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per mandato
elettorale,  sindacale  ovvero  per  il conferimento dell'incarico di
direttore  generale o sanitario ovvero, ove previsto di direttore dei
servizi  sociali,  qualora non abbiano inoltrato la domanda di essere
sottoposti  alla  verifica nei termini previsti dall'art. 30 del CCNL
dell'8  giugno  2000,  possono,  in  via eccezionale, chiederla entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente contratto. La
verifica  avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove cio'
sia  gia' avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale
ultimo  caso, se ha gia' trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30
e  la  verifica  e'  positiva,  l'incarico conferito prosegue sino al
compimento  del  settimo  anno  compreso  il periodo gia' effettuato.
Qualora  la verifica non sia positiva si applica il comma 5 dell'art.
30.  In mancanza di presentazione della domanda da parte dei soggetti
destinatari    della   presente   clausola,   rimane   impregiudicata
l'applicazione dell'art. 30 del citato contratto.
   4.  Ai  tini  della  corretta  applicazione dell'art. 18, comma 6,
ultimo  periodo  del  CCNL  8  giugno 2000, il dirigente di struttura
complessa  in distacco sindacale nel corso del periodo di incarico ha
titolo  a  completare  il periodo mancante al quinquennio, interrotto
per  effetto  del distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni
di incarico si cumulano.