Art. 39
Modalita'   di   applicazione   di  benefici  economici  previsti  da
                         discipline speciali

   1.  In  favore  del  dirigente  che  sia  stato  riconosciuto, con
provvedimento  formale,  invalido o mutilato per causa di servizio e'
concesso un incremento percentuale nella misura, rispettivamente, del
2,50%  e  dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data
di  presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidita'
sia  stata  ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione di cui
alla  tabella  A  allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero
alle  ultime  due.  Il  predetto incremento, non riassorbibile, viene
corrisposto a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.
   2. Nulla e' innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa
all'accertamento  dell'infermita'  per causa di servizio, al rimborso
delle  spese di degenza per causa di servizio ed all'equo indennizzo,
che  rimangono  regolate  dalle  seguenti  leggi  e  loro  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   automaticamente  recepite  nella
disciplina pattizia D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
del  T.U.  sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con  D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio 1962, n. 1116
(Norme  interpretative  ed  integrative  dell'art.  68 del T.U. 3 del
1957);  legge  10  novembre  1957,  n.  1140  (in materia di spese di
degenza  e di cura del personale statale per infermita' dipendente da
causa  di  servizio)  e  successivo  D.P.C.M.  5 luglio 1965; art. 50
D.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761;  legge 30 dicembre 1981, n. 834
(tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n.
724;  art.  1,  commi  da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.  Tali  leggi  sono,  da  ultimo,  state modificate dal D.P.R. 29
ottobre   2001,   n.   461  (Regolamento  recante,  tra  l'altro,  la
semplificazione   dei   procedimenti   per  il  riconoscimento  delle
infermita'  da  causa  di  servizio  e  per  la concessione dell'equo
indennizzo),  nel  quale,  all'art.  20  sono riprodotte le eventuali
abrogazioni delle norme citate e disapplicate dallo stesso decreto.
   3.  Con  riferimento  alla  misura  dell'equo indennizzo, le parti
concordano, inoltre, quanto segue:

a) per  la  determinazione  dell'equo  indennizzo,  si  considera  il
   trattamento  economico  tabellare  previsto dagli articoli 36 e 43
   del  CCNL  8  giugno  2000,  I biennio economico 1998 - 1999, come
   aggiornato  dagli  artt.  2  e 6 dei CCNL, stipulato in pari data,
   riguardante  il  II biennio economico 2000 - 2001. Per i dirigenti
   gia'  di  2^  livello  di  struttura complessa che fruiscono della
   norma  transitoria  prevista  dall'art.  38  del  citato  CCNL, lo
   stipendio tabellare e' comunque comprensivo dell'assegno personale
   di  cui allo stesso art. 38, comma 1, lett. b), limitatamente alla
   misura  di  L.  12.432.000  (pari  a  euro  6.420,59),  pari  alla
   differenza  degli  stipendi  tabellari  tra ex primo ed ex secondo
   livello dirigenziale alla data del 31 luglio 1999;
b) per  la  liquidazione  dell'equo  indennizzo, si fa riferimento in
   ogni  caso  al trattamento economico tabellare corrispondente alla
   posizione   di   appartenenza   del  dirigente  al  momento  della
   presentazione della domanda;
c) l'azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo,
   e  fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo
   stesso   titolo   dal   dirigente  per  effetto  di  assicurazione
   obbligatoria  o  facoltativa  i cui contributi o premi siano stati
   corrisposti dall'azienda stessa;
d) nel  caso  che,  per  effetto  di tali assicurazioni, l'indennizzo
   venga liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il
   relativo  recupero  avverra'  capitalizzando  la rendita stessa in
   relazione all'eta' dell'interessato.

   4. Per quanto riguarda la disciplina della tredicesima mensilita',
si  continua a fare riferimento al d. lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n.
263 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5.  In  materia  di  congedo per cure agli invalidi si rinvia alle
seguenti leggi:

a) legge  30  marzo  1971,  n. 118 (Conversione in legge del D. L. 30
   gennaio  1971,  n.  5  e  nuove  norme  in  favore dei mutilati ed
   invalidi civili);
b) D.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione delle norme sulle
   prestazioni   previdenziali  a  favore  dei  dipendenti  civili  e
   militari dello Stato);
c) D.L.  12  settembre  1983, n. 463, convertito con modificazioni in
   legge 11 novembre 1983, n. 638;
d) D.Lgs.  23  novembre  1988,  n.  509 (Norme per la revisione delle
   categorie  delle  minorazioni  e malattie invalidanti, nonche' dei
   benefici  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le medesime
   categorie,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1 della legge 26 luglio
   1988, n. 291);
e) D.L.  25  novembre 1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione
   alla  spesa  sanitaria  e  sul  ripiano dei disavanzi delle Unita'
   Sanitarie Locali), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma
   1 della legge 25 gennaio 1990, n. 8;
f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.

   6.  Nei  confronti  dei  dirigenti  della presente area continua a
trovare  applicazione  la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni; in
particolare, il previsto incremento di anzianita' pari al 2,50% della
nozione  di  retribuzione  di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), per
ogni biennio considerato, o in percentuale proporzionalmente ridotta,
per periodi inferiori al biennio.
   7.  Al  personale  medico  anestesista  esposto  ai gas anestetici
compete  un  periodo  di ferie aggiuntive di 8 giorni da usufruire in
un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare. Le aziende, attraverso
un'adeguata organizzazione del lavoro, attivano forme di rotazione di
tali   medici   nell'ambito   del   servizio   di   appartenenza.  E'
disapplicato,  in  particolare  il comma 10 dell'art. 120 del DPR 384
del 1990