Art. 4
                         Patronato sindacale

   1.  I  dirigenti  in  attivita'  o  in  quiescenza  possono  farsi
rappresentare  dai  sindacati  ammessi  alle trattative nazionali, ai
sensi  dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di patronato
sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali   e   previdenziali,   davanti   ai  competenti  organi
dell'azienda.
   2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R. 384/1990.