Art. 4 Patronato sindacale 1. I dirigenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda. 2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R. 384/1990.