Art. 40 Tentativo obbligatorio di conciliazione 1. Per tutte le controversie individuali e' prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. 2. A tal fine, il dirigente puo' avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d.lgs. 165/2001 ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe. 3. Ove la conciliazione non riesca, il dirigente puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.