Art. 40
               Tentativo obbligatorio di conciliazione

   1. Per tutte le controversie individuali e' prevista l'attivazione
del tentativo obbligatorio di conciliazione.
   2.  A  tal  fine,  il  dirigente puo' avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all'art. 66 del d.lgs. 165/2001 ovvero di quelle
indicate  nell'art.  4  del  CCNQ  del  23  gennaio 2001 e successive
proroghe.
   3.  Ove  la  conciliazione  non  riesca,  il  dirigente puo' adire
l'autorita'  giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono  concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a
prescindere  dalla  tipologia  di  conciliazione prescelta tra quelle
indicate  nel  comma  2.  In  tal  caso  si  esperiscono le procedure
indicate  nell'art.  4  e  seguenti  del  CCNQ  del 23 gennaio 2001 e
successive proroghe.