Art. 41 Procedure di conciliazione in caso di recesso 1. Prima di procedere al recesso l'azienda ha l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti - di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000 come integrato dal CCNL di interpretazione autentica stipulato il 24 ottobre 2001 - che deve, pertanto, essere necessariamente istituito. 2. Ove il recesso sia successivamente intimato ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre 1996, il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda ovvero questa non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, attiva le procedure di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione o all'arbitro ai sensi dell'art. 40 del presente contratto. 3. La procedura di conciliazione e' attivata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa. 4. L'avvio della procedura di conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso. 5. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, si applica l'art. 40, comma 3. 6. Ove la conciliazione riesca e l'azienda assuma l'obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro prosegue con le precedenti caratteristiche e senza soluzione di continuita'. 7. Ove il collegio di conciliazione o l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, ritenendo ingiustificato il licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6, dispone a carico dell'azienda una indennita' supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita' ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilita'. 8. L'indennita' supplementare di cui al comma 7 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: - 7 mensilita' in corrispondenza del 51^ anno compiuto; - 6 mensilita' in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto; - 5 mensilita' in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto; - 4 mensilita' in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto; - 3 mensilita' in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto; - 2 mensilita' in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto. 9. Le mensilita' di cui ai commi 7 e 8 sono formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 26, comma 2, lett. c). 10. Il dirigente che accetti l'indennita' supplementare non puo' successivamente adire l'autorita' giudiziaria o l'arbitro ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tal caso, l'azienda non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute dal collegio di conciliazione dall'arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8. 11. Per un periodo di tempo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996, senza obbligo di preavviso. Tale disciplina e' stata confermata dall'art. 20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il riferimento normativo ivi contenuto e' ora da intendersi correlato al presente comma. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 12. L'articolo sostituisce, disapplicandolo, l'art. 37 del CCNL 5 dicembre 1996 e si applica dall'entrata in vigore del presente contratto.