Art. 41
            Procedure di conciliazione in caso di recesso

   1.  Prima  di  procedere  al  recesso  l'azienda  ha  l'obbligo di
attivare  la  procedura  dinanzi  al  Comitato  dei  Garanti - di cui
all'art.  23  del  CCNL dell'8 giugno 2000 come integrato dal CCNL di
interpretazione  autentica  stipulato  il 24 ottobre 2001 - che deve,
pertanto, essere necessariamente istituito.
   2.  Ove il recesso sia successivamente intimato ai sensi dell'art.
36,  commi  1  e 2 del CCNL del 5 dicembre 1996, il dirigente che non
ritenga  giustificata  la  motivazione  fornita  dall'azienda  ovvero
questa  non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del
recesso,  attiva le procedure di conciliazione dinanzi al collegio di
conciliazione  o  all'arbitro  ai  sensi  dell'art.  40  del presente
contratto.
   3.  La  procedura  di  conciliazione  e' attivata mediante lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, che costituisce prova del
rispetto  dei  termini,  entro  trenta  giorni  dal ricevimento della
comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve contenere una
sommaria  prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a
fondamento della pretesa.
   4.  L'avvio della procedura di conciliazione di cui al comma 2 non
ha effetto sospensivo del recesso.
   5.  Nel caso in cui la conciliazione non riesca, si applica l'art.
40, comma 3.
   6.  Ove  la  conciliazione  riesca e l'azienda assuma l'obbligo di
riassunzione  del  dirigente,  il  rapporto di lavoro prosegue con le
precedenti caratteristiche e senza soluzione di continuita'.
   7.  Ove  il  collegio  di  conciliazione o l'arbitro, con motivato
giudizio,   accolga   il   ricorso,   ritenendo   ingiustificato   il
licenziamento  ma non trovi applicazione il comma 6, dispone a carico
dell'azienda  una  indennita' supplementare, determinata in relazione
alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo,
pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo
equivalente  a  due mensilita' ed un massimo pari al corrispettivo di
22 mensilita'.
   8. L'indennita' supplementare di cui al comma 7 e' automaticamente
aumentata,  ove  l'eta'  del  dirigente  sia compresa fra i 46 e i 56
anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilita' in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
- 6 mensilita' in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
- 5 mensilita' in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
- 4 mensilita' in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
- 3 mensilita' in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
- 2 mensilita' in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.

   9. Le mensilita' di cui ai commi 7 e 8 sono formate dalle voci che
costituiscono la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 26,
comma 2, lett. c).
   10.  Il  dirigente che accetti l'indennita' supplementare non puo'
successivamente  adire  l'autorita'  giudiziaria o l'arbitro ai sensi
dell'art. 40, comma 3. In tal caso, l'azienda non puo' assumere altro
dirigente  nel  posto  precedentemente coperto dal ricorrente, per un
periodo  corrispondente  al  numero  di  mensilita'  riconosciute dal
collegio di conciliazione dall'arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8.
   11.  Per  un  periodo  di  tempo  pari ai mesi cui e' correlata la
determinazione  dell'indennita'  supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia   del   Collegio   o  dell'arbitro,  il  dirigente  il  cui
licenziamento  sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7
puo'  avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10 del CCNL
del  5  dicembre 1996, senza obbligo di preavviso. Tale disciplina e'
stata  confermata dall'art. 20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed
il riferimento normativo ivi contenuto e' ora da intendersi correlato
al  presente  comma.  Qualora  si  realizzi il trasferimento ad altra
azienda,   il  dirigente  ha  diritto  ad  un  numero  di  mensilita'
risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
   12.  L'articolo sostituisce, disapplicandolo, l'art. 37 del CCNL 5
dicembre  1996  e  si  applica  dall'entrata  in  vigore del presente
contratto.