Art. 42
Inquadramento  dei  dirigenti  medici  e  veterinari  del  SSN  nelle
                              A.R.P.A.

   1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, le parti
prendono  atto che i dirigenti medici e veterinari in servizio presso
le  A.R.P.A.  provengono attualmente solo dalle aziende del S.S.N., e
non   vi   e',   pertanto,  necessita'  di  procedere  a  tabelle  di
equiparazione.
   2.  I  dirigenti  di cui al comma 1 sono inquadrati negli organici
delle A.R.P.A. dalla data del loro trasferimento secondo la posizione
giuridica  di  provenienza,  e  nei  loro  confronti  trovano  totale
applicazione, sotto il profilo economico e normativo, le clausole del
CCNL  8  giugno  2000,  I  e  II  biennio economico e loro successive
modificazioni, ivi comprese quelle di salvaguardia previste dall'art.
38  dello  stesso  contratto  per  i  dirigenti  sanitari  gia' di II
livello.
   3.  Ai  dirigenti  inquadrati, per effetto del presente contratto,
presso  le  A.R.P.A.,  ivi  compresi quelli con incarico di struttura
complessa ovvero a quelli assunti dalle agenzie stesse sulla base dei
propri  regolamenti  concorsuali,  si  applica la disciplina prevista
dagli  artt.  da  26  a  34 del CCNL 8 giugno 2000 per la graduazione
delle  funzioni,  il  conferimento,  la  conferma  e  la revoca degli
incarichi.  I  criteri contrattuali sono integrati dalle A.R.P.A. con
le  procedure  previste dall'art. 6, comma 1, lettera B) del medesimo
contratto.
   4.  Il  servizio  svolto  dai dirigenti medici presso il S.S.N. e'
equiparato,  ai  fini  delle  procedure  selettive  e concorsuali, al
servizio svolto presso le A.R.P.A.
   5.  I  requisiti  generali  e  speciali  previsti  nei regolamenti
concorsuali delle A.R.P.A. per l'assunzione dei dirigenti di cui alla
presente  area  devono essere coerenti con le vigenti disposizioni in
materia di ammissione all'impiego e con quelli previsti dai DD.PP.RR.
483 e 484 del 1997.
   6.  E'  conservato a domanda il regime previdenziale (ivi compresa
la previdenza complementare) ed assistenziale di provenienza.
   7.  Le  parti  si  danno  atto  che, ove nelle A.R.P.A. transitino
medici  o  veterinari provenienti da altri settori privati o comparti
del  pubblico  impiego,  si  riuniranno per procedere alle tabelle di
equiparazione.