Art. 43
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
                               lavoro

   1.  Le  aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui
al  CCNL  8  giugno  2000  adottano,  con  proprio atto, il codice di
condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla
raccomandazione  della  Commissione  Europea del 27 novembre 1991, n.
92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia,  allegano a titolo esemplificativo il codice tipo valido per
tutte le aree negoziali del Comparto Sanita'.