Art. 43 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL 8 giugno 2000 adottano, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice tipo valido per tutte le aree negoziali del Comparto Sanita'.