Art. 44
                            Norme finali

   1.  Con  la  presente clausola le parti prendono atto del campo di
applicazione  della  legge  10  agosto  2000,  n.  251  che  riguarda
l'istituzione  nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente
delle   professioni   sanitarie   infermieristiche,  di  ostetrica  e
riabilitative  nonche'  delle  professioni  tecnico sanitarie e della
prevenzione.  Le  parti  prendono  anche  atto che la medesima legge,
negli  all'artt.  6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti
nel  ruolo sanitario e nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ
del  25  novembre  1998  riferita  alla  dirigenza  del SSN dei ruoli
sanitario,  professionale,  tecnico ed amministrativo. Al fine di una
corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che,
in  attesa del regolamento di cui all'art. 6, comma 2 della legge 251
del  2000  o  in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di
nuova  istituzione  e  la  regolazione  dei  rapporti  interni con le
professionalita' della dirigenza della presente area, dovranno essere
definite nell'ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale,
previa  consultazione  obbligatoria  delle  organizzazioni  sindacali
firmatarie  del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali
del  percorso  formativo  di  cui  alle disposizioni emanate ai sensi
dell'art.  6  del  d.lgs.  502 del 1992 e delle attivita' affidate in
concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di
compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi.
   2.  Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30
a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
   3.  Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente contratto, fatta salva diversa
esplicita  decorrenza  indicata nelle singole clausole nonche' quanto
previsto dall'art. 45 comma 3.