Art. 45
                           Disapplicazioni

   1.  Dalla  data  di stipulazione del presente CCNL, ai sensi degli
artt.  69, comma 1 e 71 del d. lgs. 165/2001, sono disapplicate tutte
le norme contenute:

a) nel  D.P.R.  270/1987  che siano state esplicitamente disapplicate
   dal  CCNL  5  dicembre  1996 e successive integrazioni, dal CCNL 8
   giugno  2000  e  dal  presente  contratto  nei singoli articoli di
   riferimento. Le disposizioni non menzionate nei suddetti contratti
   collettivi  sono  state  superate  dal D.P.R. 384/1990 di cui alla
   successiva  lettera  c)  o,  data  la  loro  natura  transitoria e
   contingente, hanno cessato di produrre effetti;
b) nel  D.P.R.  494/1987,  gli  articoli  47,  48  e  51,  in  quanto
   disapplicati o perche' hanno esaurito i loro effetti;
c) nel  D.P.R.  384/1990, che siano state esplicitamente disapplicate
   dal  CCNL  5  dicembre  1996 e successive integrazioni, dal CCNL 8
   giugno  2000  e  dal  presente  contratto  nei singoli articoli di
   riferimento.  Le  disposizioni  del D.P.R. 384/1990 non menzionate
   nei  suddetti  contratti  collettivi  e nel presente, data la loro
   natura  transitoria  e  contingente,  hanno  cessato di produrre i
   propri  effetti  ovvero  sono state superate dal d.lgs. 502/1992 e
   successive  modificazioni  ed integrazioni, e dal d.lgs. 626/1996.
   Sono,  in  particolare,  disapplicati gli articoli da 93 a 105, in
   quanto  sostituiti  dalla  disciplina  generale  del CCNQ 7 agosto
   1998,  come  modificato ed integrato dai CCNQ 25 novembre 1998, 27
   gennaio  1999  e  21  febbraio  2001 e dagli articoli da 2 a 4 del
   presente CCNL;
d) nel  D.P.R. 761/1979, ivi compreso il rinvio alle disposizioni del
   Testo Unico del 3 gennaio 1957 degli impiegati civili dello Stato,
   espressamente  menzionate nei CCNL citati nelle precedenti lettere
   e nel presente contratto collettivo.

   2.  Con  riferimento all'art. 32, comma 13 del presente contratto,
per  le missioni all'estero continuano ad essere applicati il R. D. 3
giugno  1926,  n.  941,  la  legge  6 marzo 1958, n. 176, la legge 28
dicembre  1989,  n.  425  e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' le relative disposizioni regolamentari.
   3.  Dopo  il  31  dicembre  2001, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs.
165/2001,  gli  istituti  del  rapporto  di lavoro disciplinati dalle
norme  generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti a tale
data  ed  espressamente  applicabili  anche al personale del Servizio
Sanitario  Nazionale,  qualora  non  riassunte  alla  disciplina  dei
contratti  collettivi  vigenti  ivi  compreso il presente, cessano di
produrre i propri effetti.
   4.  Ai  sensi  del  comma  3, le parti si danno atto che eventuali
lacune  che  si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del
rapporto  di  lavoro per effetto della generale disapplicazione delle
norme   di  cui  ai  precedenti  commi,  ovvero  ulteriori  eventuali
disapplicazioni  saranno  oggetto  di  appositi  contratti collettivi
nazionali integrativi.