Art. 5 Determinazione dei compensi per ferie non godute 1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, e' determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26. 2. Nei casi di mobilita' volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute e' mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l'azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.