Art. 5
          Determinazione dei compensi per ferie non godute

   1.  Il  compenso  sostitutivo  delle ferie non fruite, nel caso di
cessazione del rapporto di lavoro, e' determinato, per ogni giornata,
con  riferimento  all'anno  di mancata fruizione, prendendo a base di
calcolo  la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett. c); trova
in  ogni  caso  applicazione  la  disciplina  di  cui  al comma 3 del
medesimo art. 26.
   2.  Nei  casi  di  mobilita' volontaria, il diritto alla fruizione
delle ferie maturate e non godute e' mantenuto anche con il passaggio
alla   nuova   azienda,   salvo  diverso  accordo  tra  l'azienda  di
provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.