Art. 6 Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - da' titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.