Art. 6
        Riposo compensativo per le giornate festive lavorate

   1.  Ad  integrazione  di  quanto  previsto dall'art. 22 del CCNL 5
dicembre    1996,    l'attivita'    prestata    in   giorno   festivo
infrasettimanale  -  a  richiesta dei dirigenti indicati all'art. 16,
comma  1  del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni -
da'  titolo  a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio
prestate  o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.