Art. 7 Lavoro notturno 1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore. 3. Salvo che non ricorra l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, e' garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attivita' o ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza. 4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennita' di cui all'art. 8. 5. L' articolo si applica dall'entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.