Art. 7
                           Lavoro notturno

   1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni
a copertura delle 24 ore.
   2.  Per  quanto  attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla
tutela  della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di lavoro
notturno,  ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle
relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999
e  successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della
prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro
dei  servizi  assistenziali  operanti  nei turni a copertura delle 24
ore.
   3.  Salvo  che  non ricorra l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 5
dicembre  1996,  che  regola  il  passaggio  ad  altra  funzione  per
inidoneita'  fisica  del  dirigente,  nel caso in cui le sopraggiunte
condizioni   di   salute   comunque   comportino  l'inidoneita'  alla
prestazione  di  lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai
sensi  dell'art.  6,  comma  1  del D. Lgs. 532/1999, e' garantita al
dirigente  l'assegnazione  ad  altra  attivita'  o  ad altri turni di
servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
   4.  Al  dirigente  che  presta lavoro notturno sono corrisposte le
indennita' di cui all'art. 8.
   5.  L'  articolo  si  applica  dall'entrata in vigore del presente
contratto, fatto salvo il comma 4.