Art. 8 Indennita' per servizio notturno e festivo 1. Ai dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde (pari a euro 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. 2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennita' di L. 30.000 lorde (pari a euro 15,49) se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario, ridotte a L. 15.000 lorde (pari a euro 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dirigente. 3. Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro. 4. E' disapplicato l'art. 115 del D.P.R. 384/1990