Art. 8
             Indennita' per servizio notturno e festivo

   1. Ai dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 CCNL 8 giugno 2000, il
cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita'
notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde (pari
a euro 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore
6.
   2.   Per   il   servizio   prestato  nel  giorno  festivo  compete
un'indennita'   di  L.  30.000  lorde  (pari  a  euro  15,49)  se  le
prestazioni  fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario,
ridotte  a  L. 15.000 lorde (pari a euro 7,75) se le prestazioni sono
di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario di servizio, con un
minimo  di  2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo'
essere  corrisposta  piu'  di una indennita' festiva per ogni singolo
dirigente.
   3.  Il  presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura
complessa,  per  i quali, non essendo previsto un orario di servizio,
la  retribuzione  di posizione e di risultato deve tenere conto anche
delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
   4. E' disapplicato l'art. 115 del D.P.R. 384/1990