SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art. 1 Definizione 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Art. 2 Principi 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi: a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta' personale; c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) e' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti possono identificare i soggetti esterni in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona. 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 Procedura informale: intervento della consigliera/del consigliere 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 Denuncia formale 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale dell'azienda. 3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentitaa la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilit della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6 Attivita' di sensibilizzazione 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1 Con riguardo all'art. 39, comma 7, l'ARAN prende atto del dibattito svoltosi al tavolo negoziale circa la richiesta di estendere il beneficio anche ad altre professionalita' mediche operanti nelle medesime condizioni lavorative. DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2 Con riferimento all'art. 29, si conferma che i quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e altre festivita' ricadenti nel periodo. Analogamente si procede per i giorni di ferie aggiuntivi previsti dall'art. 39, comma 7. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Con riguardo agli artt. 7 e 13, trovano applicazione ulteriori, eventuali benefici previsti dall'art. 53 del d. lgs. 151/2001, anche se non esplicitamente richiamati dagli articoli di riferimento. Con riguardo all'art. 7, le parti si danno atto che la disciplina ivi prevista e' coerente con le prescrizioni del d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Con riferimento all'art. 9 sulle assenze per malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita e' meramente indicativo, poiche' non e' possibile individuarle a priori in modo esaustivo. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Con riferimento all'art. 10, comma 9, le parti richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le assunzioni a tempo determinato al fine di procedere alla sostituzione dei dirigenti assenti. Le parti concordano che le procedure relative alla richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso dell'azienda ai fini dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di appositi atti organizzatori interni che l'azienda adotta informandone le organizzazioni sindacali. In particolare, con riguardo al comma 8 lettera b) tra i contratti di lavoro a termine sono ricompresi quelli relativi all'incarico di direttore generale, sanitario e direttore dei servizi sociali ove previsto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Con riferimento all'art. 16, comma 1, le parti si danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 28 potranno essere integrati in modo da comprendere gli effetti della clausola contrattuale. Con riguardo al comma 6 le parti si danno atto che l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e' norma permanente degli istituti di mobilita', entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa si applica in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti dell'area medica che sono, indistintamente, medici, veterinari ed odontoiatri. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Con riguardo all'art. 18 le parti ritengono che le aziende, nell'ambito della loro programmazione annuale o triennale, debbano sviluppare le attivita' formative nelle discipline proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto che, tra le caratteristiche peculiari di tale attivita' pianificata per l'accreditamento dell'ECM, per le suddette categorie andra' sviluppata, in quanto prevalente nelle discipline ad accesso pluricategoriale, la produzione di eventi intercategoriali, monodisciplinari, multidisciplinari e di interesse misto ospedale - territorio. La pianificazione dell'attivita' formativa dovra' tenere conto della necessaria coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell'art. 3 del DM. 5 luglio 2000 nonche' degli obiettivi regionali e locali sulla base delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti rammentano, altresi', che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con le esigenze di flessibilita' dei bilanci, che "costituirebbe un obiettivo auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei principali paesi europei" se ciascuna amministrazione destinasse alla formazione del proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un punto percentuale del monte retributivo. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Con riguardo all'art. 28 relativo al lavoro straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53, comma 2 in caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti, con riferimento all'art. 33, concordano che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole ipotesi in cui il trasferimento e' disposto dall'azienda - anche nel rispetto dell'incarico rivestito - per esigenze di servizio della medesima che non consentano margini negoziati al dirigente, quasi configurandosi come un trasferimento d'ufficio. Le parti sottolineano, pertanto, il carattere eccezionale della disposizione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 Le parti, con riferimento all'art. 39, comma 7 concordano sulla necessita' che per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici le aziende garantiscano il mantenimento e/o l'istallazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonche' all'esecuzione di visite e controlli periodici del personale addetto, ai sensi di quanto previsto dal dlgs. 626/1994 in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 Con riguardo all'art. 38, comma 4 le parti concordano che il periodo di distacco sindacale, pur essendo considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio non e' comunque servizio istituzionale, in quanto svolto quale controparte. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Per quanto concerne l'art. 45, le disapplicazioni si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni relative al pubblico impiego di competenza della fonte negoziale e non riguardano, pertanto, norme di inquadramento della dirigenza anche aventi carattere speciale quali ad esempio quelle contenute nella legge n. 207/1985. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Con riferimento all'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono effettuare la trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore degli adempimenti previsti dai lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della citata disposizione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 Con riguardo alle flessibilita' del rapporto di lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in particolare con riferimento alla possibilita' di stipulare contratti a termine ai sensi del dlgs 368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazione continuate e coordinate o altri rapporti libero professionali eventualmente attivate per lo svolgimento di attivita' istituzionali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 Le parti si danno atto che per la lotta al Mobbing sara' adottato uno specifico codice di comportamento da allegare al CCNL del quadriennio 2002 - 2005. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 Con riferimento alla dichiarazione congiunta n. 8 dei CCNL 8 giugno 2000 le parti ribadiscono l'obbligo delle aziende di fornire i mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di servizio al personale che lo espleta fuori sede e nel prendere atto di non poter risolvere, nel presente contratto, il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato per compiti di servizio con riguardo al personale veterinario, si impegnano a trovare idonea soluzione nel CCNL del quadriennio 2002-2005 dopo verifica dell'eccezionalita' delle condizioni lavorative di detto personale e limitatamente ai servizi prestati nei centri rurali non urbani e con oneri a carico del CCNL. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti, inoltre, prendono atto che la chiusura anticipata del CCNL, avvenuta per quest'area negoziale l'8 giugno 2000, ha comportato il mantenimento di stipendio tabellare, ora rideterminato a " 39.300.000 annue (Euro 20.296,76), in modo difforme rispetto alla costituzione dei tabellari dei dirigenti collocati nell'area negoziale 1, Regioni e autonomie locali e dirigenza scolastica; le parti sottoscriventi rivendicano, pertanto, anche per quest'area negoziale la medesima costituzione del trattamento tabellare per il prossimo quadriennio. FEDERAZIONE MEDICI - UIL (firmato); CIMO - ASMD (firmato); CIVEMP SIMET (firmato); CISL MEDICI (firmato); CGIL - MEDICI (firmato); UMSPED (firmato); FESMED (firmato); ANPO (firmato); ANAAO - ASSOMED (firmato). DICHIARAZIONE A VERBALE Per quanto concerne il comma 7 dell'art. 39, in occasione della prossima tornata contrattuale, le OO.SS. si impegnano ad affrontare la questione di applicare, quanto in esso previsto per i medici anestesisti, a tutti i medici e veterinari appartenenti alle specialita' chirurgiche ed esposti ai gas anestetici. FESMED (firmato); ANAAO ASSOMED (firmato); ANPO (firmato); CIMO - ASMD (firmato); CISL MEDICI (firmato); CGIL MEDICI (firmato); CIVEMP (firmato); FEDERAZIONE MEDICI - UIL (firmato); NOTA A VERBALE Dichiarazione di federazione medici aderente UIL fpl Questa federazione dissente sugli articoli 10, 16, 28, 39, 40, 41 del CCNL integrativo del CCNL 98/01. In particolare esprime il suo dissenso sulla pseudo garanzia costituita dal neo collegio di conciliazione (*); sulla discrezionalita' dell'amministrazione aziendale sulla concessione dei periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia; sulle ferie aggiuntive di otto giorni continuativi e comprensivi festivi e pre, solo per gli anestesisti esposti ai gas, laddove ritiene che la norma debba essere estesa a tutto il personale di camera operatoria fino al superamento reale di ogni attuale rischio. La segreteria nazionale di FEDERAZIONE MEDICI (firmato). (*) Che non prevede l'effetto sospensivo del ricorso ed il reintegro del dirigente in caso d'accoglimento del ricorso stesso.