(all. 1 - art. 1)
SCHEMA  DI  CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE
                          MOLESTIE SESSUALI

                               Art. 1
                             Definizione

   1.  Per  molestia  sessuale  si  intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.

                               Art. 2

                              Principi

           1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:

a) e'  inammissibile  ogni atto o comportamento che si configuri come
   molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
   trattati  con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta'
   personale;
c) e'   sancito   il   diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori  a
   denunciare  le  eventuali  intimidazioni  o  ritorsioni subite sul
   luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) e'  istituita  la  figura  della  Consigliera/del  Consigliere  di
   fiducia,  cosi'  come  previsto  dalla  risoluzione del Parlamento
   Europeo     A3-0043/94,    e    denominata/o    d'ora    in    poi
   Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende
   a   sostenere   ogni  componente  del  personale  che  si  avvalga
   dell'intervento  della  Consigliera/del  Consigliere  o che sporga
   denuncia  di  molestie  sessuali,  fornendo  chiare ed esaurimenti
   indicazioni   circa   la   procedura  da  seguire,  mantenendo  la
   riservatezza  e  prevenendo  ogni  eventuale  ritorsione. Analoghe
   garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene   garantito   l'impegno   dell'Amministrazione   a  definire
   preliminarmente,  d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo
   d'intesa  per  l'adozione  del presente Codice, il ruolo, l'ambito
   d'intervento,  i  compiti  e i requisiti culturali e professionali
   della  persona  da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il
   ruolo  di  Consigliera/Consigliere gli Enti possono identificare i
   soggetti  esterni  in  possesso  dei  requisiti  necessari, oppure
   individuare   al   proprio  interno  persone  idonee  a  ricoprire
   l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) e'   assicurata,   nel   corso   degli   accertamenti,  l'assoluta
   riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei  confronti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  autori  di
   molestie  sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di
   quanto  previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n.
   165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili
   ed    i   presupposti,   un'apposita   tipologia   di   infrazione
   relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti
   di  un  dipendente  che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I
   suddetti   comportamenti   sono   comunque   valutabili   ai  fini
   disciplinari  ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
   attualmente vigenti;
h) l'azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
   propri   dipendenti   e   dirigenti,   del   presente   Codice  di
   comportamento  e,  in  particolare, alle procedure da adottarsi in
   caso  di  molestie  sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
   improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.

   2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo  di  valutazione  con  le  conseguenze  previste dai CCNL in
vigore.

                               Art. 3

         Procedure da adottare in caso di molestie sessuali

1.  Qualora  si  verifichi  un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
                                caso.
   2.   L'intervento   della   Consigliera/del   Consigliere   dovra'
concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
   3.  La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve possedere adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.

                               Art. 4

  Procedura informale: intervento della consigliera/del consigliere

1.  La  Consigliera/il  Consigliere,  ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
 offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
   L'intervento   della  Consigliera/del  Consigliere  deve  avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

                               Art. 5

                          Denuncia formale

1.  Ove  la  dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali
non  ritenga  di  far  ricorso  all'intervento  della Consigliera/del
Consigliere,  ovvero,  qualora dopo tale intervento, il comportamento
indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale  denuncia,  con
l'assistenza  della  Consigliera/del  Consigliere,  alla dirigente/al
dirigente  o  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  che sara'
tenuta/o   a   trasmettere   gli   atti  all'Ufficio  competenze  dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
    forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
   2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia
la  dirigente/il  dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia
potra'   essere   inoltrata   direttamente  alla  direzione  generale
dell'azienda.
   3.   Nel   corso   degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
   4.  Nel  rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'Amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con  le  OO.SS.  e  sentitaa la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilit della persona.
   5.  Sempre  nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n.
125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare  ritenga  fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha  la  possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di  essere  trasferito  altrove  in  una  sede  che  non gli comporti
disagio.
   6.  Nel  rispetto  dei  principi che informano la legge n. 125/91,
qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
Organizzazioni  Sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

                               Art. 6

                   Attivita' di sensibilizzazione

1.  Nei  programmi  di  formazione  del  personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
        procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
   2.   L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
   3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione  promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
   4.  Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
   5.   Sara'   cura  dell'Amministrazione  promuovere  un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla
Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
   6.   L'Amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  Protocollo
d'intesa   per   l'adozione  del  presente  Codice  si  impegnano  ad
incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per  verificare gli esiti
ottenuti  con  l'adozione  del  Codice di condotta contro le molestie
sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.

                  DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1

   Con  riguardo  all'art.  39,  comma  7,  l'ARAN  prende  atto  del
dibattito   svoltosi  al  tavolo  negoziale  circa  la  richiesta  di
estendere  il  beneficio  anche  ad  altre  professionalita'  mediche
operanti nelle medesime condizioni lavorative.

                  DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2

   Con  riferimento all'art. 29, si conferma che i quindici giorni di
ferie  aggiuntive  sono  comprensivi  dei  sabati,  domeniche e altre
festivita'  ricadenti  nel  periodo.  Analogamente  si  procede per i
giorni di ferie aggiuntivi previsti dall'art. 39, comma 7.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

   Con  riguardo  agli  artt. 7 e 13, trovano applicazione ulteriori,
eventuali  benefici previsti dall'art. 53 del d. lgs. 151/2001, anche
se non esplicitamente richiamati dagli articoli di riferimento.
   Con  riguardo all'art. 7, le parti si danno atto che la disciplina
ivi  prevista  e'  coerente  con le prescrizioni del d. lgs. 8 aprile
2003, n. 66.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

   Con  riferimento  all'art.  9 sulle assenze per malattia, le parti
concordano   che   l'elenco  delle  terapie  salvavita  e'  meramente
indicativo,  poiche'  non  e' possibile individuarle a priori in modo
esaustivo.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

   Con  riferimento  all'art. 10, comma 9, le parti richiamano quanto
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per  le  assunzioni  a  tempo
determinato  al  fine  di  procedere  alla sostituzione dei dirigenti
assenti.
   Le  parti  concordano  che le procedure relative alla richiesta di
aspettativa  (comunicazione, assenso dell'azienda ai fini dell'inizio
dell'assenza etc) sono oggetto di appositi atti organizzatori interni
che  l'azienda  adotta  informandone  le organizzazioni sindacali. In
particolare,  con  riguardo  al comma 8 lettera b) tra i contratti di
lavoro  a  termine  sono  ricompresi  quelli relativi all'incarico di
direttore  generale,  sanitario  e  direttore dei servizi sociali ove
previsto.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

   Con riferimento all'art. 16, comma 1, le parti si danno atto che i
criteri  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  cui all'art. 28
potranno  essere  integrati  in modo da comprendere gli effetti della
clausola contrattuale.
   Con  riguardo  al  comma  6  le parti si danno atto che l'art. 31,
comma  1  del CCNL 5 dicembre 1996 e' norma permanente degli istituti
di  mobilita',  entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa si applica
in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti dell'area
medica che sono, indistintamente, medici, veterinari ed odontoiatri.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

   Con  riguardo  all'art.  18  le  parti  ritengono  che le aziende,
nell'ambito  della  loro  programmazione annuale o triennale, debbano
sviluppare  le  attivita'  formative  nelle  discipline proprie della
dirigenza  sanitaria,  tenendo  conto  che,  tra  le  caratteristiche
peculiari   di   tale   attivita'  pianificata  per  l'accreditamento
dell'ECM,  per  le  suddette  categorie  andra' sviluppata, in quanto
prevalente   nelle   discipline   ad   accesso  pluricategoriale,  la
produzione     di    eventi    intercategoriali,    monodisciplinari,
multidisciplinari  e  di  interesse  misto  ospedale - territorio. La
pianificazione  dell'attivita'  formativa  dovra'  tenere conto della
necessaria  coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell'art. 3
del  DM.  5  luglio  2000  nonche' degli obiettivi regionali e locali
sulla  base delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le
parti   rammentano,   altresi',  che  la  circolare  n.  14/1995  del
Dipartimento della Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e
compatibilmente  con  le  esigenze  di flessibilita' dei bilanci, che
"costituirebbe  un  obiettivo auspicabile ed un risultato utile ad un
progressivo  allineamento  ai  livelli  dei programmi formativi nella
pubblica  amministrazione  dei  principali paesi europei" se ciascuna
amministrazione  destinasse alla formazione del proprio personale uno
stanziamento   pari   ad   almeno  un  punto  percentuale  del  monte
retributivo.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

   Con riguardo all'art. 28 relativo al lavoro straordinario le parti
concordano   sull'attuazione   dell'art.  53,  comma  2  in  caso  di
attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

   Le   parti,   con  riferimento  all'art.  33,  concordano  che  la
disposizione  contrattuale  si  riferisce alle sole ipotesi in cui il
trasferimento   e'   disposto   dall'azienda  -  anche  nel  rispetto
dell'incarico rivestito - per esigenze di servizio della medesima che
non  consentano  margini negoziati al dirigente, quasi configurandosi
come  un trasferimento d'ufficio. Le parti sottolineano, pertanto, il
carattere eccezionale della disposizione.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

   Le  parti,  con  riferimento all'art. 39, comma 7 concordano sulla
necessita'   che   per  gli  operatori  esposti  all'azione  dei  gas
anestetici le aziende garantiscano il mantenimento e/o l'istallazione
di  opportuni  impianti  di  decontaminazione delle camere operatorie
nonche'  all'esecuzione di visite e controlli periodici del personale
addetto,  ai  sensi  di quanto previsto dal dlgs. 626/1994 in tema di
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9

   Con  riguardo  all'art.  38,  comma  4  le parti concordano che il
periodo  di distacco sindacale, pur essendo considerato utile ai fini
dell'anzianita'  di  servizio non e' comunque servizio istituzionale,
in quanto svolto quale controparte.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10

   Per  quanto  concerne l'art. 45, le disapplicazioni si riferiscono
alle norme di legge ed alle disposizioni relative al pubblico impiego
di competenza della fonte negoziale e non riguardano, pertanto, norme
di  inquadramento  della  dirigenza  anche  aventi carattere speciale
quali ad esempio quelle contenute nella legge n. 207/1985.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11

   Con  riferimento all'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000,
le  parti  si  danno  atto  che  le  aziende  possono  effettuare  la
trattenuta   ivi   prevista  solo  dopo  l'entrata  in  vigore  degli
adempimenti   previsti   dai   lavori  della  commissione  paritetica
istituita ai sensi della citata disposizione.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12

   Con  riguardo alle flessibilita' del rapporto di lavoro introdotte
dai  CCNL vigenti ed in particolare con riferimento alla possibilita'
di stipulare contratti a termine ai sensi del dlgs 368/2001, le parti
ritengono  che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso
a  forme contrattuali quali le collaborazione continuate e coordinate
o  altri  rapporti libero professionali eventualmente attivate per lo
svolgimento di attivita' istituzionali.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13

   Le  parti si danno atto che per la lotta al Mobbing sara' adottato
uno  specifico  codice  di  comportamento  da  allegare  al  CCNL del
quadriennio 2002 - 2005.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14

   Con  riferimento  alla  dichiarazione  congiunta  n.  8 dei CCNL 8
giugno 2000 le parti ribadiscono l'obbligo delle aziende di fornire i
mezzi  per lo svolgimento dell'attivita' di servizio al personale che
lo espleta fuori sede e nel prendere atto di non poter risolvere, nel
presente  contratto, il problema della ridefinizione del compenso per
l'utilizzo  del mezzo privato per compiti di servizio con riguardo al
personale  veterinario,  si  impegnano a trovare idonea soluzione nel
CCNL  del  quadriennio  2002-2005  dopo  verifica dell'eccezionalita'
delle  condizioni  lavorative  di  detto personale e limitatamente ai
servizi  prestati  nei  centri rurali non urbani e con oneri a carico
del CCNL.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE

    Le  parti,  inoltre, prendono atto che la chiusura anticipata del
CCNL,   avvenuta   per   quest'area  negoziale  l'8 giugno  2000,  ha
comportato  il mantenimento di stipendio tabellare, ora rideterminato
a " 39.300.000 annue (Euro 20.296,76), in modo difforme rispetto alla
costituzione   dei   tabellari   dei  dirigenti  collocati  nell'area
negoziale  1,  Regioni  e autonomie locali e dirigenza scolastica; le
parti  sottoscriventi  rivendicano,  pertanto,  anche  per quest'area
negoziale  la  medesima costituzione del trattamento tabellare per il
prossimo quadriennio.
    FEDERAZIONE MEDICI - UIL (firmato);
    CIMO - ASMD (firmato);
    CIVEMP SIMET (firmato);
    CISL MEDICI (firmato);
    CGIL - MEDICI (firmato);
    UMSPED (firmato);
    FESMED (firmato);
    ANPO (firmato);
    ANAAO - ASSOMED (firmato).

                       DICHIARAZIONE A VERBALE

    Per  quanto  concerne il comma 7 dell'art. 39, in occasione della
prossima  tornata  contrattuale, le OO.SS. si impegnano ad affrontare
la  questione  di  applicare,  quanto  in  esso previsto per i medici
anestesisti,   a  tutti  i  medici  e  veterinari  appartenenti  alle
specialita' chirurgiche ed esposti ai gas anestetici.
    FESMED (firmato);
    ANAAO ASSOMED (firmato);
    ANPO (firmato);
    CIMO - ASMD (firmato);
    CISL MEDICI (firmato);
    CGIL MEDICI (firmato);
    CIVEMP (firmato);
    FEDERAZIONE MEDICI - UIL (firmato);

                           NOTA A VERBALE
        Dichiarazione di federazione medici aderente UIL fpl

    Questa federazione dissente sugli articoli 10, 16, 28, 39, 40, 41
del CCNL integrativo del CCNL 98/01.
    In  particolare  esprime  il  suo  dissenso sulla pseudo garanzia
costituita   dal   neo   collegio   di   conciliazione   (*);   sulla
discrezionalita' dell'amministrazione aziendale sulla concessione dei
periodi  di  aspettativa  per esigenze personali e di famiglia; sulle
ferie  aggiuntive di otto giorni continuativi e comprensivi festivi e
pre,  solo per gli anestesisti esposti ai gas, laddove ritiene che la
norma  debba  essere estesa a tutto il personale di camera operatoria
fino al superamento reale di ogni attuale rischio.
      La segreteria nazionale di FEDERAZIONE MEDICI (firmato).
              (*) Che non prevede l'effetto sospensivo del ricorso ed
          il  reintegro  del  dirigente  in  caso  d'accoglimento del
          ricorso stesso.