Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento". 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005". 3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004. 4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"; b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: "Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento. 3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"; c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80". 7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. 2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni". 8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma: 1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione,"; 2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse; 3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente: "prevalentemente"; 4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse; b) il secondo comma e' abrogato. 9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento"; 2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento"; 3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"; b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 5"; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato"; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"; e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato"; f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4"; g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: "hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari"; i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA"; l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4". 11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004"; b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione"; c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004. 14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza. 15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione. 16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno 2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro". 17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004". 18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. 20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"; b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni"; c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio". 21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data. 22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. 23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. 24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. 26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria". 27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408. 28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,". 29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo' essere superiore a 15.000 euro. 30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. 31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. 32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse". 33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive. 34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'". 35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui. 36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;". 37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: "anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,". 38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. 39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti". 40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica". 41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. 42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724. 43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. 44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 e' pari: 1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro; b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge; d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato; f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 marzo 2004. 48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). 52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri. 53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento". 54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: "2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio". 55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato"; b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro"; c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro". 56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. 57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,"; b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono". 58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. 59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro". 60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente". 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro. 63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento. 64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro". 65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco". 66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: "14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea". 69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Note all'art. 2: Comma 1. - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.». Comma 2. - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante: «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998. 2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998. 3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999. 5. Per gli anni dal 1998 al 2004 le disposizioni di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni dal 1998 al 2004 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. 5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2005. 6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi. 7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma dell'art. 36, puo' essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2, introdotto dall'art. 3 del presente decreto. 8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.». - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo). - 1. All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento». 2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»; b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2004». 3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeo-logico. 4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003». 6. Al comma 2 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2003». Comma 3. - Si riporta il testo dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale»: «Art. 70. - 1. Per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; 2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278. 3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. - Si riporta il comma 22, dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: «22. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.». Comma 4. - Il decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, reca: «Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica». Comma 5. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «Art. 11 (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.». Comma 6. -Si riporta il testo dell'art. 29, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 2. Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.». - Si riporta il testo dell'art. 85, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 85 (Altri redditi). - 1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'art. 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto art. 81 sono determinate a norma dell'art. 54. 2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.». Comma 7. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto». Comma 8. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. (Comma abrogato). I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne.». Comma 9. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57». Comma 10. - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 33 (Concordato preventivo). - 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. 2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. 3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; c) la limitazione dei poteri di accertamento. 4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro: a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8 per cento, nonche' il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. 5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. 6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati. 7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale. 7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; c) all'art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato. 9. Il contribuente che non soddisfa le condizioni di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4). 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che: a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000; b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello in corso al 1° gennaio 2003; d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA. 14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'art. 50, comma 1, del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4. 15. Le disposizioni del presente art. non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.». Comma 12. - Si riporta il testo dei commi 3 e 11 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.». «11. Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150 euro; b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro: 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 3. Ai fini del presente articolo si intende: a) per lite pendente, quella in cui e' parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili; c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. 4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio. 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. 8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 16 maggio 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica. 9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni. 10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.». - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo). - 1. All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento». 2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»; b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2004». 3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico. 4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003». 6. Al comma 2 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2003.». - Si riporta il testo dei commi 3 e 6 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dalla legge qui pubblicata: «3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004.». «6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.». Comma 13. - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petro-liferi). - 1. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, gia' individuati dal decreto ministeriale 30 luglio 1993, del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di euro. 2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. 3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, del Ministro delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Comma 14. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, recante: «Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 1996-1997», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6. - Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; esse, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.». Comma 15. - Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»: Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.». Comma 16. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60 mila euro.». Comma 17. - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: « 4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino al 31 dicembre 2004; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.». Comma 18. - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.». Comma 19. - Si riporta il testo dell'art. 43, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»: «Art. 43 (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968). - 1. Ai fini dell'utilizza-zione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». Comma 20. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale: a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2004. Il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.». Comma 21. - La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' riportata al comma 20. Comma 22. - La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' riportata al comma 20. Comma 24. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante: «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328», come modificato dalla legge qui pubblicata: «4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2005, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.». Comma 25. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante: «Misure in materia fiscale» come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Comma 26. - Si riportano gli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»: «Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente. 4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e' fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2. 5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.». «Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie. 3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.». «Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, della societa' o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. 2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni. 3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante: «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni; c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo; e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta; j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. 2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria. 4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. 5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.». Comma 27. - Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105, reca: «Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2001, n. 270, reca: «Regolamento recante modalita' attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342.». Comma 28. - Si riporta l'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'art. 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento. 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro. 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.». Comma 29. - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: «Norme per l'edilizia residenziale»: «Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.». Comma 30. - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2001): «3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Comma 31. - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1991, n. 295, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche». Comma 32. - Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b), del comma 4. Comma 33. - Si riporta l'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»: «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». Comma 34. - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 47 (Disposizioni generali). - 1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita' dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o piu' rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno. 3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'art. 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. 4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta e' disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale e' disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno precedente. 6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato. 7. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o piu' regioni e universita' statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 9, dopo le parole: «non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «della rateazione degli importi e». 8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilita' speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unita'. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione.». Comma 35. - Si riporta l'art. 73, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate. 2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione. 3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia. 4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del Ministero. 5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attivita' di ciascuna agenzia. 6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze. 7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.». - L'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' riportato al comma 34. Comma 36. - Si riporta l'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1, dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13.». Comma 37. - Si riporta l'art. 37 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 37 (Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi). - 1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, anche a seguito della esatta individuazione dei soggetti che nulla piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.». Comma 38. - La legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, reca: «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.». Comma 39. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti; b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case; c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. 3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese produttrici o distributrici compresi i grossisti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. 4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. 7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5.». Comma 40. - La Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», riguarda: «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.». Comma 41. - L'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, reca: «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, reca: «Riordino della finanza degli enti territoriali. Comma 42. - Si riporta l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165: «Art. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu' di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo ne' ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.». - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica». - Il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182, reca: «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche». - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, reca: «Disposizioni in materia di risorse idriche». - La legge 5 gennaio 1994, n. 37, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, reca: «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.». - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.». Comma 43. - Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692: «I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono aumentati di otto volte. I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche' in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale. L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.». Comma 44. - Si riportano gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa: a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi; b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri; c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b). 2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.