(parte 1)
                               Art. 2.
                (Disposizioni in materia di entrate)
1.  All'articolo  45,  comma  1,  del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  le  parole da: "per i
quattro  periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il  periodo
d'imposta  in  corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2.  All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente  il  regime  speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato  dall'articolo  19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b)  al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3.  Il  termine  di  cui  al  comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione  e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato,
da  ultimo,  al  31  dicembre  2003 dall'articolo 52, comma 22, della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2004.
4.  Per  l'anno  2004  il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto  14  dicembre  2001,  n.  454, adottato dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  29,  comma  2,  la  lettera  c) e' sostituita dalla
seguente:
"c)  le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile,  dirette  alla  manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione   e  valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul
terreno,  di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo  o  del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai
beni  individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al
comma  1,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
"Art.  78-bis.  -  (Altre  attivita'  agricole) - 1. Per le attivita'
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all'articolo  29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente  concorre  a  formare  il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente  al  reddito  agrario  relativo  alla superficie sulla
quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2.  Per  le  attivita'  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione  di  prodotti
diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento  di  animali,  il  reddito e' determinato applicando
all'ammontare   dei   corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o
soggette   a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,   conseguiti   con   tali  attivita',  il  coefficiente  di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato
applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle   operazioni
registrate  o  soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore  aggiunto,  conseguiti  con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di
cui  al  presente  articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione  del  reddito  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.  In  deroga  alla  disposizione  di  cui  al  comma 2, per le
operazioni  di  cui  all'articolo  81,  comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti  i  limiti  di  cui  al  comma  2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2  e  3  dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono  sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80".
7.  Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art.  34-bis.  - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita'
dirette  alla  produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui
al  terzo  comma  dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul
valore  aggiunto  e'  determinata  riducendo  l'imposta relativa alle
operazioni  imponibili  in  misura  pari  al  50  per  cento  del suo
ammontare,  a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente
agli acquisti ed alle importazioni.
2.  Il  contribuente  ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del  presente  articolo.  In  tal  caso  l'opzione o la revoca per la
determinazione  dell'imposta  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8.  All'articolo  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1)  dopo  la  parola:  "manipolazione,"  sono  inserite  le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
2)  le  parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo
28  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597," sono soppresse;
3)   dopo   la   parola:   "conferiti"   e'   inserita  la  seguente:
"prevalentemente";
4)  le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono
soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro
per  l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10.  All'articolo  33  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1)  alla  lettera  a),  le  parole:  "almeno  del  9  per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2)  alla  lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno
del  4,5  per  cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del
3,5  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi
minimi  concordati  per  il  2003  almeno del 5 per cento, nonche' il
relativo  reddito  minimo  concordato riferito al 2003 almeno del 3,5
per cento";
3)  alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per
cento  dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "un  incremento non superiore al 10 per
cento  dei  ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con
una  sanzione  pari  al  5  per  cento  delle  imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
b)  al  comma  6,  le  parole:  "dal  comma  4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis.  Ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei
maggiori  ricavi  o  compensi,  determinato  ai sensi del comma 4, si
applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.  Per  i  periodi  d'imposta  soggetti  a  concordato  preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i  poteri  spettanti  all'amministrazione  finanziaria  in  base alle
disposizioni di cui:
a)  al  primo  comma,  lettera  d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere  a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni;
b)  all'articolo  54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
c)  all'articolo  55,  secondo  comma,  numero  3),  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis.  Per  i  medesimi  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma  8,
relativamente  al  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo,  sono
preclusi  gli  atti  di  accertamento  qualora  il  maggiore  reddito
accertabile   sia  inferiore  o  pari  al  50  per  cento  di  quello
dichiarato";
f)  al  comma  9,  le  parole:  "non  soddisfa  la  condizione"  sono
sostituite  dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)  gli  obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta
successivo   a  quello  nel  quale  non  sono  state  soddisfatte  le
condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11.  La  sospensione  dell'esercizio  dell'attivita',  ovvero  della
licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo  12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per  un  periodo  da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei   contribuenti   che   non  hanno  aderito  al  concordato  siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere  la  ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino fiscale compiute in
giorni  diversi  nel  corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19,  comma  7,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento   di   sospensione   e'  immediatamente  esecutivo.  La
disposizione   di   cui  al  presente  comma  non  si  applica  se  i
corrispettivi  non  documentati  sono complessivamente inferiori a 50
euro.  Il  presente  comma  non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h)  al  comma  12,  lettera  b),  le  parole:  "importo  superiore  a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno  titolo  a  regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i)  al  comma  13,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   di
approvazione  del  modello  di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti  passivi  di  tale  imposta,  sono  definite le modalita' di
separata  indicazione  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo
precedente  si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al
comma 4".
11.  Per  l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1
euro  per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio
dello  Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente
30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno   e   ripartito   sulla  base  del  rispettivo  traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a)  il  20  per  cento  del  totale  a  favore  dei comuni del sedime
aeroportuale  o  con  lo  stesso  confinanti  secondo  la media delle
seguenti   percentuali:  percentuale  di  superficie  del  territorio
comunale  inglobata  nel  recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale  della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita'
delle  persone  e  delle  strutture, l'80 per cento del totale per il
finanziamento  di  misure volte alla prevenzione e al contrasto della
criminalita'  e  al  potenziamento  della  sicurezza  nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12.  Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono
inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b)  all'articolo  16,  comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite  le  seguenti:  ",  salvo  che  il contribuente non presenti
istanza di trattazione";
c)  all'articolo  19,  comma  3,  le  parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d)  all'articolo  21,  comma  3,  le  parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e)  all'articolo  21,  comma  6,  le  parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14.  All'articolo  6  del  decreto  del Ministro delle finanze del 23
marzo  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
1998,  le  parole:  "10%"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "30 per
cento".  La  presente  disposizione  si  applica  anche ai successivi
decreti  che  definiscono  la  percentuale  da  fissare  per  analoga
esigenza.
15.  La  detrazione  fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica  dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno
2004,  entro  l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41  per  cento  degli  importi  rimasti a carico del contribuente; si
applicano,   per  il  resto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  2  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.  Per  i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni
di  prevedere  la  riduzione,  fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione  di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,
e  di  ridurre  al  50  per  cento  gli  oneri  correlati al costo di
costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole:  "31  dicembre  2003"  e:  "30  giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  "31  dicembre 2004" e: "30 giugno
2005"  e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del
comma  sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore  degli  interventi  eseguiti, che compete in misura pari al 25
per  cento  del  prezzo  dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico  di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque, entro
l'importo massimo di 60.000 euro".
17.  All'articolo  30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
comma  3,  della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, e' ulteriormente
prorogata  al  31  dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e'
stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18.  Sono  confermate  per  l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19.  Il  termine  previsto  dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto  2002,  n.  166,  e'  prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere
derivante  dall'attuazione  del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20.  All'articolo  3  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b)  al  comma  1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  ";  il  Governo  presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se  la  scadenza  del  30  settembre  2004  non  e'  rispettata,  la
Commissione  e'  sciolta,  tutti  i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali   non  ha  ritenuto  di  proporre  al  Parlamento  l'attuazione
dell'articolo  119  della Costituzione con particolare riferimento ai
principi  costituzionali  dell'autonomia  finanziaria di entrata e di
spese  dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio".
21.  Fino  al  31  dicembre  2004  restano  sospesi gli effetti degli
aumenti  delle  addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a)  del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente  deliberati;  gli  effetti  decorrono,  in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22.  Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di
cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera b), della legge 27 dicembre
2002,   n.   289,   nelle  regioni  che  hanno  emanato  disposizioni
legislative  in  tema  di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme  ai  poteri  ad  esse  attribuiti in materia dalla normativa
statale,  l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata  in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo
di  imposta  decorrente  dal  1°  gennaio  2007, sulla base di quanto
stabilito  dalle  medesime  disposizioni  nonche',  relativamente  ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
23.  Entro  il  periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le
regioni  di  cui  al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi  in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
24.  All'articolo  4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
25.  Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
le  parole:  "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti:  "chiuso  entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva
dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere
versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo
delle   imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo  i  seguenti
importi:  50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento
nel 2006.
26.  Le  disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  possono  essere  applicate  anche  con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2003.  In questo caso la misura
dell'imposta  sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e  quella  del  15  per  cento  e'  ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve   essere  versata  in  tre  rate  annuali,  senza  pagamento  di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004,  25  per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  deve  essere richiesta nella dichiarazione
dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo  presso  la  fondazione  non  possono ricoprire funzioni di
amministrazione,  direzione  o  controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni  di  indirizzo  presso  la  fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
27.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e
26  del  presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle  modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28.  All'articolo  11,  comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo  le  parole: "reddito
complessivo"  sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti, gli
interventi  di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono  essere  oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro.
30.  Nell'ipotesi  di piani attuativi di iniziativa privata, comunque
denominati,  le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a
seguito  della  sottoscrizione  della  convenzione  con  il  soggetto
attuatore.
31.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche    alle    associazioni    bandistiche   e   cori   amatoriali,
filodrammatiche,  di  musica e danza popolare legalmente riconosciute
senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
al  comma  5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ",
fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione
del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica
della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme
tributarie,   i   termini   per   la  liquidazione  e  l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  che  scadono il 31 dicembre
2003,   sono  prorogati  al  31  dicembre  2004,  limitatamente  alle
annualita' di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  le  parole:  "trenta  unita'"  sono sostituite dalle
seguenti: "33 unita'".
35.  Per  garantire  con  carattere  di  continuita'  le  esigenze di
monitoraggio  degli  andamenti di finanza pubblica e il completamento
del  processo  di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per
la  prosecuzione  dell'attivita'  della  struttura  interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa
di  cui  all'articolo  47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive  modificazioni,  e'  determinata,  a  decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36.  All'articolo  47,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f)  le  indennita',  i  gettoni  di  presenza  e  gli altri compensi
corrisposti  dallo  Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per  l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano  rese  da  soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di  impresa  commerciale,  nonche'  i  compensi corrisposti ai membri
delle  commissioni  tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale  di  sorveglianza,  ad  esclusione  di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  le  parole:  "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche  a  seguito  della";  nello  stesso  comma,  dopo  le  parole:
"relativi  ai  rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
38.  Allo  scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e
di  sostenere  lo  sviluppo  delle  attivita'  di ricerca e studio e'
autorizzata   la   spesa   di   100.000  euro  per  l'anno  2004.  Le
disponibilita'    di   cui   al   presente   comma   sono   destinate
prioritariamente  all'erogazione  di  contributi,  anche  in forma di
crediti  di  imposta,  a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge  17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma.   Lo   schema  di  decreto  e'  trasmesso  al  Parlamento  per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
39.  All'articolo  6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici
o"  e  dopo  la  parola:  "distributrici", sono inserite le seguenti:
"compresi i grossisti".
40.  Il  numero  103)  della  parte  III della Tabella A, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"103)  energia  elettrica  per uso domestico; energia elettrica e gas
per  uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese  poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai  clienti  grossisti  di  cui  all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo  16  marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle  reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente erogati,
ovvero  destinati  ad  imprese  che li impiegano per la produzione di
energia elettrica".
41.  Per  i  fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi  di  cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  l'imposta  comunale  sugli  immobili  prevista  dal decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con
decorrenza  dal  1°  gennaio  2003 sulla base della rendita catastale
attribuita  a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la  data  di  ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'
comunque  utilizzato  sia  antecedente.  Il  versamento  dell'imposta
relativo  a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento  dell'imposta  per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni  metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l'utilizzazione  di  beni  immobili  del  demanio  o  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  richiesti  sulla base dell'articolo 12,
comma  5,  del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita'  per  il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e
la  data  di  entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12  luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43.  Fatte  salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della
normativa  vigente,  resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, la misura dei canoni di
cui  all'articolo  14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981,
n.  546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981,
n. 692.
44.  Le  disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre
2002,   n.   289,   si  applicano,  con  le  medesime  modalita'  ivi
rispettivamente  indicate,  anche relativamente al periodo di imposta
in  corso  al  31  dicembre  2002, per il quale le dichiarazioni sono
state  presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a)  per  i  soli  soggetti  che, alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  hanno  gia'  effettuato  versamenti  utili  per  la
definizione  di  obblighi  ed  adempimenti  tributari  ai sensi degli
articoli  7,  8  e  9  della  predetta  legge  n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
1)  all'intero  importo  dovuto,  fino  a  concorrenza, con un minimo
rispettivamente  di  100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone  fisiche  e  di  6.000  euro  per  gli  altri  soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per
le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti
gia'  effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e
6.000 euro;
b)   la   presentazione  della  dichiarazione  integrativa  in  forma
riservata  ai  sensi  del  comma  4  del  predetto  articolo 8 non e'
consentita  ai  soggetti  che  hanno  omesso  la  presentazione delle
dichiarazioni  relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del  medesimo  articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c)  non  possono  avvalersi  delle  disposizioni degli articoli 7 e 8
della  citata  legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la  definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
d)  i  contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
all'articolo  9  della  legge  n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i  quali  le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e)  le  definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai
soggetti  ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  e'  stato  notificato  processo  verbale di constatazione con
esito  positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui  redditi,  dell'imposta  sul  valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale    sulle    attivita'   produttive,   nonche'   invito   al
contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la  definizione  ai  sensi  dei  commi  48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento  parziale  di  cui  all'articolo  41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  relativamente  ai  redditi  oggetto  di definizione o
integrazione,  ovvero  di  avvisi di accertamento di cui all'articolo
54,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la  prima  data  di  pagamento  degli  importi  per  la definizione o
l'integrazione,  le  somme  derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi;  non  si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
f)  per  i  contribuenti  che non si avvalgono delle disposizioni del
presente  comma,  si  applica  l'articolo  10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
g)  i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre
2003  una  dichiarazione  integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   22   luglio   1998,  n.  322,  possono  avvalersi  delle
disposizioni  di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente   costituisce   rinuncia  agli  effetti  favorevoli  delle
dichiarazioni integrative presentate.
45.  Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  si  applicano ai pagamenti delle imposte e
delle  ritenute  dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge,  ed  il  relativo  versamento  e' effettuato entro il 16 marzo
2004,  ovvero,  per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del presente comma, in
applicazione  del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre  rate  con  le  modalita'  stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione  della  maggiore  imposta alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  si  applicano  anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private  registrate  fino  al  30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni    presentate   entro   tale   ultima   data,   nonche'
all'adempimento  delle  formalita'  omesse  per le quali alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  decorsi i relativi
termini.  La  presentazione  delle istanze, il versamento delle somme
dovute,  l'adempimento  delle  formalita'  omesse, di cui allo stesso
articolo  11,  sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare,  l'articolo  11,  comma  1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
47.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  che  si avvalgono delle disposizioni degli
articoli   8   e  9  della  stessa  legge  n.  289  del  2002,  anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il  quale  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003,  procedono  alla  regolarizzazione delle scritture contabili di
cui  al  predetto  articolo  14, anche con riferimento alle attivita'
detenute  all'estero  alla  data  del  31  dicembre  2002, secondo le
seguenti disposizioni:
a)    le    variazioni   ovvero   le   iscrizioni   sono   effettuate
nell'inventario,  nel  rendiconto  ovvero  nel  bilancio chiuso al 31
dicembre  2003,  ovvero  in  quelli del periodo di imposta in corso a
tale  data  nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b)  nei  casi  di  cui  ai  commi  4  e  5 del citato articolo 14, le
attivita'  ed  i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo  di  imposta
successivo  a  quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c)  il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro
il 16 marzo 2004.
48.  Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002,
le  disposizioni  dell'articolo  15  della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  si  applicano  anche  agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione  ed  agli  avvisi  di  irrogazione delle sanzioni per i
quali  alla  data  di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al   contraddittorio  di  cui  agli  articoli  5  e  11  del  decreto
legislativo  19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di  constatazione  relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato  notificato  avviso  di  accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio.  Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il  16  marzo  2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per  la  definizione  di  obblighi  ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la  rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al  comma  44,  lettera  a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini  per  la  proposizione  del  ricorso  avverso  gli  avvisi di
accertamento,  gli  atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle  sanzioni,  di  cui  al  primo  periodo,  nonche' quelli per il
perfezionamento   della   definizione   di   cui  al  citato  decreto
legislativo   n.   218   del   1997,  relativamente  agli  inviti  al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  si  applicano  anche  alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla  lettera  a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge;  si  intende,  comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato.  Le  somme dovute sono
versate  entro  il  16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano  i  50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il  predetto  termine  del  16  marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
50.  Gli  ulteriori  termini  connessi,  contenuti nelle disposizioni
degli  articoli  7,  8,  9,  9-bis,  11,  14,  15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica  delle  dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati,    rispettivamente,    con   decreti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2, ultimo periodo, del
decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma  1,  lettera  b),  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51.  Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, hanno gia'
effettuato  versamenti  utili  per  la  definizione  di  obblighi  ed
adempimenti  tributari  ai  sensi  degli  articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo  34  del  citato  decreto-legge  n. 269 del 2003, delle
medesime  definizioni  relativamente  ad  altri  periodi  di imposta,
ovvero  ad  altro  settore  impositivo,  nonche'  a diversi avvisi di
accertamento,  atti  di  contestazione,  avvisi  di irrogazione delle
sanzioni,  inviti  al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52.  Ai  fini  del  concordato  preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito  d'impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001,    ricavi    o   compensi   inferiori   a   quelli   risultanti
dall'applicazione  degli  studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5  dello  stesso  articolo  33,  a  condizione  che  provvedano  alla
definizione  del  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi  del  comma  44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali  di  incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati   a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22.  Con  decreto  interministeriale,  da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro  il  predetto  termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo  periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con  effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate  al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54.  All'articolo  31  della  legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater.  Il  deposito  dei  bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo  2435  del codice civile puo' essere effettuato mediante
trasmissione  telematica  o  su supporto informatico degli stessi, da
parte  degli  iscritti  negli  albi  dei  dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di
cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi
agli  originali  depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta
al  deposito  degli  originali  presso  il  registro delle imprese su
richiesta  di  quest'ultimo.  Gli  iscritti  agli  albi  dei  dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale,   incaricati  dai  legali  rappresentanti  della  societa',
possono  richiedere  l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui  redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio".
55.  All'allegato  I  del  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  "Birra:  lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato";
b)  le  parole:  "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite  dalle  seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro";
c)  le  parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Alcole  etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro".
56.  Le  maggiori  entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento
dell'aliquota  di  accisa  e  dal  conseguente incremento del gettito
dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  sono  utilizzate  a  parziale
copertura   degli  oneri  recati  dal  terzo  periodo  del  comma  53
dell'articolo  3,  nonche'  per  l'applicazione,  per  il  periodo di
imposta  in  corso  al  31  dicembre 2004 e per il periodo di imposta
successivo,  e  nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni   interessati,   delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  21,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti  la  deduzione  forfettaria  in  favore  degli  esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
57.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2,
comma  1,  lettera  d),  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo  le  parole:  "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite   le   seguenti:   ",  al  netto  della  deduzione  prevista
dall'articolo  10,  comma  3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b)  al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle
seguenti:  "reddito  complessivo,  al  netto della deduzione prevista
dall'articolo  10,  comma  3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".
58.  Nel  quadro  delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti,  e  di  rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede  alla  erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base  alle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate fino al 30 giugno
1997,  senza  far  valere  la  eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
59.  Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30  dicembre  1999,  n.  544,  all'articolo 8, comma 1, le parole da:
"previsti"  fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle
seguenti:  "che  effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che
svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  che
nell'anno  solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo
3,  commi  1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti
incaricati  di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del
medesimo decreto,";
b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "ovvero, per i
predetti  soggetti  incaricati,  ad una somma pari al dieci per cento
della  sanzione  minima  prevista  dall'articolo  7-bis  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61.  Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  all'articolo  3,  dopo il comma 3-bis e'
inserito il seguente:
"3-ter.  Ai  soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni  spetta  un  compenso,  a carico del
bilancio   dello  Stato,  di  euro  0,5  per  ciascuna  dichiarazione
elaborata  e  trasmessa  mediante il servizio telematico Entratel. Il
compenso  non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore  aggiunto.  Le  modalita'  di corresponsione dei compensi sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La
misura  del  compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze con l'applicazione di una percentuale
pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  rilevata  dall'ISTAT  nell'anno
precedente".
62.  A  decorrere  dall'anno  2004,  con  i decreti di cui al comma 8
dell'articolo   21  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  sono
assicurate  ulteriori  maggiori  entrate  annue pari a 650 milioni di
euro.
63.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5  dell'articolo  52  del  testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento.
64.  All'articolo  14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100
milioni di euro".
65.  Al  comma  38  dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  "degli  utili  distribuiti"  sono sostituite dalle
seguenti:  "dei  proventi  cui  al  comma  37",  dopo  le parole: "la
provincia  di  Lecco,"  sono  inserite  le seguenti: "la provincia di
Varese"  e  sono  soppresse  le  seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66.  Il  termine  di  cui  all'articolo  138, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,
lettera  a),  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, e' differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67.  Su  tutte  le  medicazioni  avanzate atte alla cura di piaghe da
decubito  e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli,   idrogeli  in  forma  di  placche,  arginati,  schiume  di
poliuretano,  film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento,   medicazioni  non  aderenti  con  antisettico,  si  applica
l'aliquota  IVA  nella  misura  del  4  per  cento. L'efficacia delle
disposizioni   del   presente   comma   e'   subordinata,   ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea.
68.  All'articolo  39  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-bis.1.   L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma  14-bis  e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea".
69.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata  allo  Stato  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito
delle  persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.
70.  Sono  abrogati  i  commi  6,  9,  11  e  24 dell'articolo 32 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
          Note all'art. 2:
              Comma 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45,  comma  1, del
          decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, recante:
          «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali», come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «1.  Per  i soggetti che operano nel settore agricolo e
          per  le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  per  il periodo d'imposta in
          corso  al  1° gennaio 1998 e per i cinque periodi d'imposta
          successivi  l'aliquota  e'  stabilita nella misura dell'1,9
          per  cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
          2004  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura del 3,75 per
          cento.».
              Comma 2.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  2 settembre  1997,  n. 313, recante: «Norme in
          materia  di  imposta  sul valore aggiunto», come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   11   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  La
          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo del primo comma
          dell'art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'art. 2 del
          presente   decreto,   si  applica  agli  acquisti  ed  alle
          importazioni  la  cui imposta diviene esigibile a decorrere
          dal 1° gennaio 1998.
              2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e
          2  dell'art.  19-bis2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
          del  presente  decreto,  va  operata  per  i beni e servizi
          acquistati  o  utilizzati  a decorrere dal 1° gennaio 1998;
          quella  prevista  per  i  beni  immobili  nel  comma  8 del
          predetto  art.  19-bis2,  va  operata relativamente ai beni
          acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998.
              3.  In  deroga  al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
          l'imposta  relativa  ai beni e servizi afferenti operazioni
          che,  in  virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
          temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
          entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  delle politiche agricole, da emanarsi ai
          sensi  dell'art.  34,  comma  1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, sono rideterminate le
          percentuali  di  compensazione  applicabili,  a determinati
          prodotti  agricoli,  al fine di tenere conto dell'andamento
          delle   grandezze   macroeconomiche,  assicurando  maggiori
          entrate  nette  per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per
          lire 150 miliardi per l'anno 1999.
              5. Per gli anni dal 1998 al 2004 le disposizioni di cui
          all'art.  34,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'art. 5 del
          presente  decreto,  si  applicano anche ai soggetti che nel
          corso  dell'anno  solare  precedente  hanno  realizzato  un
          volume  d'affari  superiore a quaranta milioni di lire. Per
          le  cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma
          1  del  medesimo  decreto effettuate negli anni dal 1998 al
          2004  dai  detti  soggetti  l'imposta  si  applica  con  le
          aliquote  proprie  dei  singoli prodotti, ferma restando la
          detrazione  sulla  base delle percentuali di compensazione.
          Per  i  passaggi  dei  suddetti  prodotti  agli  enti, alle
          cooperative   e   agli   altri  organismi  associativi  che
          applicano  il  regime  speciale,  effettuati  da  parte  di
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
              5-bis.  Le  disposizioni  dell'art.  34,  comma 10, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio
          2005.
              6.  La  misura  della detrazione forfettizzata relativa
          alle  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sugli
          spettacoli,  stabilita dal secondo periodo del quinto comma
          dell'art.  74  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dal presente
          decreto,  si  applica, per l'anno 1998, nella misura di due
          terzi.
              7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata
          prevista  dal  comma  11  dell'art.  34  e dal quinto comma
          dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5
          e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma
          dell'art.  36,  puo'  essere revocata dandone comunicazione
          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto competente
          nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
          di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
          dichiarazione,    ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni   di   cui   al  comma  3  dell'art.  19-bis2,
          introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
              8.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.  19  (Proroghe  di  agevolazioni  per  il settore
          agricolo).   -   1. All'art.   45,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
          transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  le  parole  da:  «per  i  periodi d'imposta in
          corso»  fino  alla  fine  del  comma  sono sostituite dalle
          seguenti:  «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
          1998  e  per  i  quattro  periodi  successivi l'aliquota e'
          stabilita  nella  misura dell'1,9 per cento; per il periodo
          d'imposta   in  corso  al  1° gennaio  2003  l'aliquota  e'
          stabilita nella misura del 3,75 per cento».
              2.  All'art.  11  del  decreto  legislativo 2 settembre
          1997,  n.  313,  concernente  il  regime  speciale  per gli
          imprenditori   agricoli,   come   modificato,   da  ultimo,
          dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  5,  ovunque ricorrano, le parole: «anni
          dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal
          1998 al 2003»;
                b) al  comma  5-bis,  le  parole:  «a  decorrere  dal
          1° gennaio   2003»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
          decorrere dal 1° gennaio 2004».
              3.  Il  beneficio  fiscale  di cui all'art. 9, comma 6,
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  previsto per la
          tutela  e  salvaguardia  dei  boschi,  e' prorogato fino al
          31 dicembre  2004  fino  all'importo complessivo di 100.000
          euro  di  spese,  per le esigenze di tutela ambientale e di
          difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da dissesto
          idrogeo-logico.
              4.   Per   l'anno  2003  il  gasolio  utilizzato  nelle
          coltivazioni  sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per le
          modalita'  di  erogazione  del  beneficio  si  applicano le
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          ministeriale   14 dicembre   2001,  n.  454,  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              5.  Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
          11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art.
          52,  comma  73,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, le
          parole:  «30 giugno  2002»  sono sostituite dalle seguenti:
          «30 giugno 2003».
              6.  Al  comma  2  dell'art.  22 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388, le parole: «dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal
          1° gennaio 2003».
              Comma 3.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  70  della  legge
          30 dicembre   1991,  n.  413,  recante:  «Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
          assistenza fiscale e del conto fiscale»:
              «Art. 70. - 1. Per il commercio di giornali quotidiani,
          di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e
          di  cataloghi,  dagli  editori  sulla  base  del  prezzo di
          vendita  al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie
          vendute.  L'imposta  puo' applicarsi in relazione al numero
          delle  copie  consegnate  o  spedite, diminuito a titolo di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
              2.  Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
          comma    1   sono   parzialmente   destinate   al   settore
          dell'editoria.  In particolare, a decorrere dall'anno 1992,
          l'autorizzazione  di  spesa  prevista  dalla legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni, e' aumentata
          rispettivamente  di  lire  4 miliardi per gli interventi di
          cui  all'art.  4; di lire 13 miliardi per gli interventi di
          cui  all'art.  5;  di lire 4 miliardi per gli interventi di
          cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli
          interventi   di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge
          14 agosto 1991, n. 278.
              3.  Il  termine  del  31 dicembre  1991  concernente le
          agevolazioni     tributarie    per    la    formazione    e
          l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, previsto dal
          comma  1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
          prorogato al 31 dicembre 1993.
              4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente
          iscritte  al  nuovo  catasto terreni come rurali, destinate
          invece  ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da
          quello  indicato  nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, e successive modificazioni, devono essere iscritte
          al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993.
              - Si  riporta  il  comma  22,  dell'art. 52 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  recante:  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)»:
              «22.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'art. 70 della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta'  contadina,  gia'  prorogato al 31 dicembre 2001
          dall'art.  10,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  e'  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle
          relative   minori   entrate   provvede   l'ISMEA,  mediante
          versamento,      previo      accertamento      da     parte
          dell'Amministrazione  finanziaria, all'entrata del bilancio
          dello Stato.».
              Comma 4.
              - Il  decreto  14 dicembre  2001,  n. 454, adottato dal
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro   delle  politiche  agricole  e  forestali,  reca:
          «Regolamento   concernente   le   modalita'   di   gestione
          dell'agevolazione  fiscale  per  gli oli minerali impiegati
          nei   lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,  nella
          silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».
              Comma 5.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «Art.   11   (Trattamento  fiscale  delle  imprese  che
          esercitano  la  pesca  costiera  o  nelle  acque  interne e
          lagunari).  - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
          gente  di  mare,  i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
          decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30, sono
          estesi,  per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70
          per  cento,  alle imprese che esercitano la pesca costiera,
          nonche'  alle  imprese  che esercitano la pesca nelle acque
          interne e lagunari.».
              Comma 6.
              -Si  riporta  il  testo  dell'art.  29, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvicoltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione stessa insiste;
                c) le  attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
          del    codice    civile,    dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,    trasformazione,   commercializzazione   e
          valorizzazione,   ancorche'  non  svolte  sul  terreno,  di
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo  o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali, con
          riferimento  ai  beni  individuati,  ogni due anni e tenuto
          conto  dei  criteri  di  cui  al  comma  1, con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su proposta del
          Ministro delle politiche agricole e forestali.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 85, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  85  (Altri  redditi). - 1. I redditi di cui alla
          lettera  g)  del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito
          per  l'ammontare  percepito nel periodo di imposta, ridotto
          del  25  per  cento  se  i  diritti dalla cui utilizzazione
          derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
              2.  I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma
          1   dell'art.  81  sono  costituiti  dalla  differenza  tra
          l'ammontare  percepito  nel  periodo  di imposta e le spese
          specificamente    inerenti   alla   loro   produzione.   Le
          plusvalenze  indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto
          art. 81 sono determinate a norma dell'art. 54.
              2-bis.  In  deroga alla disposizione di cui al comma 2,
          per  le operazioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera i),
          poste  in  essere dai soggetti che svolgono le attivita' di
          cui  all'art.  29,  eccedenti  i  limiti di cui al comma 2,
          lettera   c),   del  predetto  articolo,  si  applicano  le
          percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
          78-bis.  Le  disposizioni  del  presente comma non incidono
          sull'esercizio  della  delega legislativa di cui alla legge
          7 aprile 2003, n. 80.».
              Comma 7.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto».
              Comma 8.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  10 (Cooperative agricole e della piccola pesca).
          -  Sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da
          societa'  cooperative  agricole  e  loro  consorzi mediante
          l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un
          quarto   dai   terreni   dei   soci   nonche'  mediante  la
          manipolazione,        conservazione,        valorizzazione,
          trasformazione   e  alienazione,  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
              (Comma abrogato).
              I  redditi  conseguiti  dalle cooperative della piccola
          pesca  e  dai  loro  consorzi  sono esenti dall'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
          redditi.  Sono  considerate cooperative della piccola pesca
          quelle  che esercitano professionalmente la pesca marittima
          con  l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3
          e  4  di  cui  all'art.  8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  2 ottobre  1968,  n.  1639, o la pesca in acque
          interne.».
              Comma 9.
              - Il  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca
          «Orientamento  e  modernizzazione  del  settore agricolo, a
          norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
              Comma 10.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 33 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  33  (Concordato  preventivo).  -  1.  In  attesa
          dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e'
          introdotto  in  forma sperimentale un concordato preventivo
          biennale  per  il  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
          2003 e per quello successivo.
              2.  Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
          reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
              3.   L'osservanza  degli  obblighi  fiscali  intrinseca
          all'adesione al concordato preventivo comporta:
                a) la  determinazione  agevolata  delle  imposte  sul
          reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
                b) salvo  che  non  venga  richiesto  dal cliente, la
          sospensione  degli  obblighi  tributari  di emissione dello
          scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
                c) la limitazione dei poteri di accertamento.
              4.  Il  concordato  preventivo  si opera sulle seguenti
          basi,  ferma  restando  la  dichiarazione  di un reddito di
          impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:
                a) per  il  primo  periodo d'imposta, incrementando i
          ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8 per cento, nonche'
          il  relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche
          a  seguito  di  adeguamento  in dichiarazione ai fini delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
                b) per  il secondo periodo d'imposta, incrementando i
          ricavi  o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del
          5  per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato
          riferito  al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito
          di  adeguamento  in dichiarazione ai fini delle imposte sui
          redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto
          riguarda  i  ricavi  o  compensi,  e' consentito solo se la
          predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non
          superiore  al  10  per cento dei ricavi o compensi annotati
          nelle  scritture  contabili, con una sanzione pari al 5 per
          cento  delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi
          o  i  compensi  concordati  e  i predetti ricavi o compensi
          annotati nelle scritture contabili.
              5.  Se  i  ricavi  o  compensi  dichiarati  nel periodo
          d'imposta  in  corso  al  1° gennaio  2001 sono inferiori a
          quelli  risultanti dall'applicazione degli studi di settore
          o  dei  parametri,  l'adesione  al concordato preventivo e'
          subordinata    all'adeguamento    a    questi    ultimi   e
          all'assolvimento  delle relative imposte, con esclusione di
          sanzioni  ed  interessi,  da  effettuare anteriormente alla
          data di presentazione della comunicazione di adesione.
              6.  Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene
          conto,  inoltre,  degli  atti  di accertamento divenuti non
          piu'  impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche'
          delle   integrazioni   e  definizioni  di  cui  alla  legge
          27 dicembre   2002,  n.  289.  Non  si  tiene  conto  delle
          dichiarazioni  integrative  presentate ai sensi dell'art. 2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  che abbiano determinato una riduzione del reddito
          ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
              7.  Per  i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul
          reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  dichiarato che
          eccede  quello  relativo  al  periodo d'imposta in corso al
          1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con
          l'aliquota  del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33
          per cento per i soggetti di cui all'art. 87 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
          altri  soggetti  il  cui  reddito  d'impresa  o  di  lavoro
          autonomo   relativo   al   periodo   d'imposta   in   corso
          all'1 gennaio  2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul
          reddito  che  eccede  quello  minimo determinato secondo le
          modalita'  di  cui  al  comma  4 non sono dovuti contributi
          previdenziali   per   la   parte   eccedente   il  minimale
          reddituale;  se  il contribuente intende versare comunque i
          contributi,   gli   stessi  sono  commisurati  sulla  parte
          eccedente il minimale reddituale.
              7-bis.   Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          ai  sensi  del  comma  4,  si  applica, tenendo conto della
          esistenza  di  operazioni  non  soggette  ad imposta ovvero
          soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal
          rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
          diminuita   di   quella  relativa  alle  cessioni  di  beni
          ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
              8.  Per  i  periodi  d'imposta  soggetti  a  concordato
          preventivo,  relativamente al reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo,     sono     inibiti     i    poteri    spettanti
          all'amministrazione  finanziaria  in base alle disposizioni
          di cui:
                a) al  primo  comma,  lettera  d), secondo periodo, e
          secondo  comma,  lettere  a), d) e d-bis), dell'art. 39 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, e successive modificazioni;
                b) all'art.  54,  secondo comma, secondo periodo, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni;
                c) all'art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive modificazioni.
              8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma
          8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo,
          sono  preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore
          reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di
          quello dichiarato.
              9.  Il  contribuente  che non soddisfa le condizioni di
          cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi;
          in questo caso:
                a) il  contribuente  decade dai benefici previsti dal
          comma 3;
                b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base
          dei  ricavi  o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi
          di  accadimenti  straordinari  ed  imprevedibili;  in  tale
          ultima   ipotesi  trova  applicazione  il  procedimento  di
          accertamento  con adesione previsto dal decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218;
                c) gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dal
          periodo  d'imposta  successivo  a quello nel quale non sono
          state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4).
              10.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  e'  abrogato  l'art.  11,  comma  6, del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
              11.   La   sospensione  dell'esercizio  dell'attivita',
          ovvero  della  licenza  o dell'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita',  prevista dall'art. 12, comma 2, del citato
          decreto  legislativo  n.  471  del  1997,  e'  disposta dal
          direttore  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate,  per un
          periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
          dei  contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
          constatate,  in  tempi  diversi,  tre  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
          fiscale   compiute  in  giorni  diversi  nel  corso  di  un
          quinquennio;  in  deroga  all'art. 19, comma 7, del decreto
          legislativo  18 dicembre  1997, n. 472, il provvedimento di
          sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di
          cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non
          documentati  sono  complessivamente inferiori a 50 euro. Il
          presente  comma  non  si applica alle violazioni constatate
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
              12.   Non  sono  ammessi  al  concordato  preventivo  i
          titolari  di  reddito  d'impresa  e  gli  esercenti  arti e
          professioni che:
                a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
                b) hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di importo
          superiore  a  5.164.569,00  euro  nel  periodo d'imposta in
          corso  al  1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di
          cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                c) si   sono   avvalsi   dei   regimi  forfettari  di
          determinazione   dell'imponibile  o  dell'imposta,  per  il
          periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello
          in corso al 1° gennaio 2003;
                d) non   si  impegnano  a  rispettare  la  condizione
          indicata  nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto
          di concordato.
              13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione
          dello  scontrino  e  della  ricevuta  fiscale  opera per le
          operazioni  poste  in  essere dopo la data di presentazione
          della  comunicazione  di  adesione. Resta comunque ferma la
          determinazione    dell'imposta    sul    valore    aggiunto
          periodicamente    dovuta   da   calcolare   tenendo   conto
          dell'imposta   relativa   alle  cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni  di  servizio effettuate. Con provvedimento del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate di approvazione del
          modello  di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti
          passivi  di  tale  imposta,  sono  definite le modalita' di
          separata   indicazione  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni   di   servizi  effettuate  nei  confronti  dei
          consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
              14.  Agli effetti del presente articolo, si considerano
          ricavi  quelli  dell'art.  53 del testo unico delle imposte
          sui   redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  ad esclusione di quelli di cui alle lettere
          c),  d),  e)  ed  f)  del comma 1 del medesimo articolo; si
          considerano compensi quelli previsti dall'art. 50, comma 1,
          del  medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica
          solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.
              15.  Le  disposizioni  del  presente  art. non incidono
          sull'esercizio  della delega legislativa di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003,
          n.  80.  L'adesione  al  concordato  preventivo  si esprime
          mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo
          2004.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale,  sono
          stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione
          di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.».
              Comma 12.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 11 dell'art. 2
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «3.  Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta  sui
          redditi   delle   persone   fisiche   dovuta   sul  reddito
          complessivo   per   l'anno   2003  e  per  l'anno  2004,  i
          contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono
          applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, in
          vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.».
              «11.  Per  l'anno  2003  e  per  l'anno  2004 i redditi
          derivanti   da   lavoro   dipendente   prestato,   in   via
          continuativa   e   come  oggetto  esclusivo  del  rapporto,
          all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
          da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
          a  formare  il  reddito complessivo per l'importo eccedente
          8.000 euro.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          27 dicembre  2002,  n. 289, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  16  (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
          Le  liti  fiscali  pendenti,  ai sensi del comma 3, dinanzi
          alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
          grado  del  giudizio  e  anche  a seguito di rinvio possono
          essere  definite,  a  domanda  del soggetto che ha proposto
          l'atto  introduttivo  del  giudizio, con il pagamento delle
          seguenti somme:
                a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
          euro: 150 euro;
                b) se  il valore della lite e' di importo superiore a
          2.000 euro:
                  1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
          soccombenza  dell'Amministrazione  finanziaria  dello Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,   sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite;
                  2)  il  50 per cento del valore della lite, in caso
          di   soccombenza   del  contribuente  nell'ultima  o  unica
          pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
          ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto  introduttivo  del
          giudizio, alla predetta data;
                  3)  il  30 per cento del valore della lite nel caso
          in  cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia  giurisdizionale  non cautelare sul merito ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
              2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 sono versate
          entro  il  16 aprile  2003,  secondo le ordinarie modalita'
          previste  per il versamento diretto dei tributi cui la lite
          si   riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette somme
          possono  essere  versate anche ratealmente in un massimo di
          sei  rate  trimestrali  di  pari importo o in un massimo di
          dodici  rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
          euro.  L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro il
          termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali
          sono  calcolati  dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
          successive.  L'omesso versamento delle rate successive alla
          prima  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia
          della   definizione;   per  il  recupero  delle  somme  non
          corrisposte  a  tali  scadenze si applicano le disposizioni
          dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni, e
          sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
          per  cento  delle  somme non versate, ridotta alla meta' in
          caso   di   versamento   eseguito  entro  i  trenta  giorni
          successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
              3. Ai fini del presente articolo si intende:
                a) per   lite   pendente,  quella  in  cui  e'  parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi  di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' stato
          proposto  l'atto  introduttivo del giudizio, nonche' quella
          per  la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato dichiarato
          inammissibile  con  pronuncia  non passata in giudicato. Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato;
                b) per  lite  autonoma,  quella  relativa  a ciascuno
          degli  atti  indicati  alla  lettera  a)  e comunque quella
          relativa   all'imposta  sull'incremento  del  valore  degli
          immobili;
                c) per  valore  della  lite,  da  assumere a base del
          calcolo  per  la definizione, l'importo dell'imposta che ha
          formato  oggetto  di contestazione in primo grado, al netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative alla
          irrogazione  di  sanzioni  non  collegate al tributo, delle
          stesse  si  tiene  conto  ai fini del valore della lite; il
          valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun
          atto   introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente  dal
          numero  di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in esso
          indicati.
              4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
          termine  di  cui  al  comma  2,  un separato versamento, se
          dovuto  ai  sensi  del  presente articolo ed e' presentata,
          entro   il   21 aprile   2003,   una  distinta  domanda  di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con  provvedimento  del  direttore  del  competente ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio.
              5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
          scomputano  quelle  gia'  versate prima della presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni  vigenti in materia di riscossione in pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme  gia'  versate  ancorche' eccedenti rispetto a quanto
          dovuto  per  il  perfezionamento  della definizione stessa.
          Restano  comunque  dovute  per  intero le somme relative ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
              6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
          del  presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004,
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
          trattazione;  qualora sia stata gia' fissata la trattazione
          della  lite  nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
          delle  disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le liti
          fiscali  che  possono essere definite ai sensi del presente
          articolo sono  altresi'  sospesi, sino al 30 aprile 2004, i
          termini   per   la   proposizione   di   ricorsi,  appelli,
          controdeduzioni,  ricorsi  per  cassazione, controricorsi e
          ricorsi   in   riassunzione,  compresi  i  termini  per  la
          costituzione in giudizio.
              8.  Gli  uffici competenti trasmettono alle commissioni
          tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche'
          alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  16 maggio 2004, un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al
          31 dicembre  2004  ovvero  al  30 aprile  2006  per le liti
          definite  con  il  pagamento  in  un massimo di dodici rate
          trimestrali.  L'estinzione  del giudizio viene dichiarata a
          seguito  di  comunicazione  degli  uffici di cui al comma 1
          attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed
          il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta
          comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
          commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari
          entro  il  31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
          liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
          trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
          definizione,  oltre  ad  essere  comunicato alla segreteria
          della   commissione   o   alla   cancelleria  degli  uffici
          giudiziari,  viene  notificato,  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
          sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo
          giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in
          cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
          termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata
          unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta
          giorni dalla sua notifica.
              9.  In  caso  di pagamento in misura inferiore a quella
          dovuta,    qualora   sia   riconosciuta   la   scusabilita'
          dell'errore,   e'   consentita   la   regolarizzazione  del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
              9-bis.  Per  l'estinzione  dei giudizi pendenti innanzi
          alla   Commissione   tributaria  centrale  all'esito  della
          definizione  della lite trova applicazione l'art. 27, primo
          comma,  secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 636; il Presidente
          della  Commissione o il Presidente della sezione alla quale
          e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
          Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
          mediante  emissione  di ordinanze di estinzione; il termine
          per  comunicare  la  data  dell'udienza alle parti e per il
          reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
              10.  La  definizione  di  cui  al comma 1 effettuata da
          parte  di  uno  dei  coobbligati esplica efficacia a favore
          degli  altri,  inclusi  quelli  per i quali la lite non sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  della  legge
          27 dicembre  2002,  n. 289, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  19  (Proroghe  di  agevolazioni  per  il settore
          agricolo).   -   1. All'art.   45,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
          transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  le  parole  da:  «per  i  periodi d'imposta in
          corso»  fino  alla  fine  del  comma  sono sostituite dalle
          seguenti:  «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
          1998  e  per  i  quattro  periodi  successivi l'aliquota e'
          stabilita  nella  misura dell'1,9 per cento; per il periodo
          d'imposta   in  corso  al  1° gennaio  2003  l'aliquota  e'
          stabilita nella misura del 3,75 per cento».
              2.  All'art.  11  del  decreto  legislativo 2 settembre
          1997,  n.  313,  concernente  il  regime  speciale  per gli
          imprenditori   agricoli,   come   modificato,   da  ultimo,
          dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  5,  ovunque ricorrano, le parole: «anni
          dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal
          1998 al 2003»;
                b) al  comma  5-bis,  le  parole:  «a  decorrere  dal
          1° gennaio   2003»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
          decorrere dal 1° gennaio 2004».
              3.  Il  beneficio  fiscale  di cui all'art. 9, comma 6,
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  previsto per la
          tutela  e  salvaguardia  dei  boschi,  e' prorogato fino al
          31 dicembre  2004  fino  all'importo complessivo di 100.000
          euro  di  spese,  per le esigenze di tutela ambientale e di
          difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da dissesto
          idrogeologico.
              4.   Per   l'anno  2003  il  gasolio  utilizzato  nelle
          coltivazioni  sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per le
          modalita'  di  erogazione  del  beneficio  si  applicano le
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          ministeriale   14 dicembre   2001,   n.  454  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              5.  Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
          11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art.
          52,  comma  73,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, le
          parole:  «30 giugno  2002»  sono sostituite dalle seguenti:
          «30 giugno 2003».
              6.  Al  comma  2  dell'art.  22 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388, le parole: «dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal
          1° gennaio 2003.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 6 dell'art. 21
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dalla
          legge qui pubblicata:
              «3.  Le  disposizioni  in  materia  di agevolazioni sul
          gasolio  e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
          specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge  1° ottobre  2001,  n.  356,  convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate,  da  ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
          1,  comma  3,  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  sono  ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre
          2004.».
              «6.  Il  regime  agevolato  previsto dall'art. 7, comma
          1-ter,   del   decreto-legge   30 dicembre  1991,  n.  417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
          fabbisogno  della  provincia  di Trieste e dei comuni della
          provincia  di  Udine,  individuati dal decreto del Ministro
          delle  finanze  30 luglio  1993,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
          al  31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
          23  milioni  per  la  provincia  di  Trieste  ed in litri 5
          milioni per i comuni della provincia di Udine.».
              Comma 13.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  recante  Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «Art.  13  (Riduzione  delle  aliquote delle accise sui
          prodotti  petro-liferi).  - 1. Il regime agevolato previsto
          dall'art.  7,  comma  1-ter,  del decreto-legge 30 dicembre
          1991,  n.  417,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al
          fabbisogno  della  provincia  di Trieste e dei comuni della
          provincia   di   Udine,   gia'   individuati   dal  decreto
          ministeriale  30 luglio  1993,  del Ministro delle finanze,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
          1993,  e'  ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e'
          stabilito  in  litri 23 milioni per la provincia di Trieste
          ed  in  litri  5  milioni  per  i comuni della provincia di
          Udine.  Il  costo  complessivo  e' fissato in 12 milioni di
          euro.
              2.  In  attesa  della  revisione  organica  del  regime
          tributario  dei  prodotti  energetici,  per gli anni 2002 e
          2003,  i  benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
          della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
          comma  4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          relativamente  ai  comuni ricadenti nella zona climatica E,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
          metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
          individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale,
          ancorche'   nella  stessa  frazione  sia  ubicata  la  sede
          municipale.
              3.   Per   l'anno  2002  il  gasolio  utilizzato  nelle
          coltivazioni  sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per le
          modalita'  di  erogazione  del  beneficio  si  applicano le
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          ministeriale  11 dicembre  2000, n. 375, del Ministro delle
          finanze  adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  14 aprile  2000,  n.  92.  I
          relativi  oneri  sono a carico dell'Istituto di servizi per
          il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA),  a valere sulle
          proprie  disponibilita'  di  bilancio,  che  vi  fa  fronte
          mediante  versamento  all'entrata del bilancio dello Stato,
          previo    accertamento    da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria.
              Comma 14.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, recante: «Criteri
          di   ripartizione   e   utilizzazione  delle  compensazioni
          finanziarie  operate  dai  Cantoni  Svizzeri  a  favore dei
          comuni  italiani  di confine, per gli anni 1996-1997», come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 6. - Le somme attribuite saranno utilizzate dagli
          enti  assegnatari  per  la  realizzazione,  completamento e
          potenziamento  di  opere  pubbliche  di  interesse generale
          volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza
          per  i  settori  dell'edilizia  abitativa  e  dei trasporti
          pubblici;  esse,  inoltre,  potranno  essere destinate, nel
          limite  del  30 per cento, al finanziamento di servizi resi
          ed   effettivamente  fruiti  relativi  ad  opere  pubbliche
          realizzate con fondi di precedenti erogazioni.».
              Comma 15.
              - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 1
          della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per
          la stabilizzazione della finanza pubblica»:
              Art.  1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria
          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse
          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma
          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          quanto  riguarda  gli  impianti  elettrici,  e  delle norme
          UNI-CIG,  di  cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
          gli  impianti  a  metano.  La  stessa  detrazione,  con  le
          medesime  condizioni  e  i  medesimi limiti, spetta per gli
          interventi  relativi  alla  realizzazione  di autorimesse o
          posti  auto  pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad
          oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla realizzazione di
          ogni   strumento   che,  attraverso  la  comunicazione,  la
          robotica  e  ogni  altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
          sia  adatto  a  favorire  la  mobilita'  interna ed esterna
          all'abitazione  per  le  persone  portatrici di handicap in
          situazioni  di  gravita',  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
          finalizzate  a  prevenire il rischio del compimento di atti
          illeciti  da  parte  di  terzi, alla realizzazione di opere
          finalizzate  alla  cablatura degli edifici, al contenimento
          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi
          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di
          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di
          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con
          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa
          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti
          strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
          infortuni  domestici.  Gli interventi relativi all'adozione
          di  misure  antisismiche  e  all'esecuzione di opere per la
          messa  in  sicurezza statica devono essere realizzati sulle
          parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi di edifici
          collegati  strutturalmente  e comprendere interi edifici e,
          ove  riguardino  i  centri  storici, devono essere eseguiti
          sulla  base  di  progetti  unitari  e non su singole unita'
          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di
          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi
          della   legge   1° giugno   1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
              1-bis.  La  detrazione  compete, altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.».
              Comma 16.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 9 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2004 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2005.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  compete  in misura pari al 25 per cento del
          prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante   nell'atto
          pubblico  di  compravendita  o di assegnazione e, comunque,
          entro l'importo massimo di 60 mila euro.».
              Comma 17.
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 30 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              « 4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
          afferente  le  operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori,
          motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
          del  comma  1  dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino
          al  31 dicembre  2004; tuttavia limitatamente all'acquisto,
          all'importazione  e  all'acquisizione mediante contratti di
          locazione  finanziaria,  noleggio e simili di detti veicoli
          la  indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo
          ammontare  ed  al  50  per  cento  nel  caso di veicoli con
          propulsori non a combustione interna.».
              Comma 18.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31, comma 8, della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)»:
              «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
          comuni  al  gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito
          dall'art.  25,  comma  5,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  e'  stabilita  nella misura del 6,5 per cento. Per lo
          stesso   anno   2003  e'  istituita  per  le  province  una
          compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
          per  cento  del  riscosso  in  conto competenza affluito al
          bilancio  dello  Stato  per l'esercizio 2002, quali entrate
          derivanti  dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
          capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
          riparto  e  di  attribuzione  previste  per  i comuni dalla
          richiamata normativa.».
              Comma 19.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  43,  della  legge
          1° agosto  2002,  n. 166, recante: «Disposizioni in materia
          di infrastrutture e trasporti»:
              «Art.  43  (Ulteriori  disposizioni  per  garantire gli
          interventi  nelle  zone  del  Belice  colpite dal sisma del
          1968).  -  1.  Ai  fini  dell'utilizza-zione  delle risorse
          esistenti  per  gli interventi di cui all'art. 17, comma 5,
          della  legge  11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla
          tabella  3  allegata  all'art.  54  della legge 23 dicembre
          1999,  n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
          dell'art.  30  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,   n.   267,   sono   autorizzati   nei  limiti  delle
          disponibilita'  in  essere a contrarre mutui quindicennali,
          secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              2.  Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate
          ai  privati,  ai  sensi  del  secondo comma dell'art. 4 del
          decreto-legge  27 febbraio  1968,  n.  79,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  18 marzo  1968,  n.  241,  e'
          disposto,  dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
          sindaco.
              3.   Gli   atti,   contratti,  documenti  e  formalita'
          occorrenti  per  la  ricostruzione  o  la riparazione degli
          immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
          Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
          esenti  dalle  imposte  di  bollo,  registro,  ipotecarie e
          catastali  nonche'  dalle tasse di concessione governativa.
          Le   esenzioni   decorrono  dal  1° gennaio  1968  fino  al
          31 dicembre  2002  e  non  si  fa  luogo  a restituzione di
          eventuali imposte gia' pagate.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.».
              Comma 20.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «1.  In  funzione  dell'attuazione  del  titolo V della
          parte  seconda  della  Costituzione e in attesa della legge
          quadro sul federalismo fiscale:
                a) gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche per i comuni e le regioni,
          nonche'   la   maggiorazione   dell'aliquota   dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive di cui all'art. 16,
          comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          deliberati  successivamente  al 29 settembre 2002 e che non
          siano  confermativi  delle  aliquote  in  vigore per l'anno
          2002,  sono  sospesi  fino  a  quando  non  si raggiunga un
          accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed
          enti  locali  sui  meccanismi  strutturali  del federalismo
          fiscale;
                b) fermo   restando   quanto  stabilito  dall'Accordo
          interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
          province  e  le  comunita'  montane  stipulato il 20 giugno
          2002,   e'  istituita  l'Alta  Commissione  di  studio  per
          indicare  al  Governo,  sulla base dell'accordo di cui alla
          lettera  a),  i  principi  generali del coordinamento della
          finanza  pubblica  e del sistema tributario, ai sensi degli
          articoli 117,  terzo  comma,  118 e 119 della Costituzione.
          Per   consentire   l'applicazione   del   principio   della
          compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   erariali
          riferibili   al  territorio  di  comuni,  province,  citta'
          metropolitane  e  regioni,  previsto  dall'art.  119  della
          Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al  precedente
          periodo  propone  anche  i  parametri  da utilizzare per la
          regionalizzazione  del  reddito  delle imprese che hanno la
          sede  legale  e  tutta o parte dell'attivita' produttiva in
          regioni  diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
          del  disposto  dell'art.  37  dello  statuto  della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone  le modalita'
          mediante   le  quali,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
          dall'art.  4,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  i  soggetti
          passivi  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, che
          esercitano  imprese  industriali  e  commerciali  con  sede
          legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che
          in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
          relativa   obbligazione   tributaria  nei  confronti  della
          Regione  stessa.  Con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministro per gli affari
          regionali,  con  il Ministro dell'interno e con il Ministro
          per  le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
          la  composizione  dell'Alta  Commissione, della quale fanno
          parte  anche  rappresentanti  delle  regioni  e  degli enti
          locali,   designati   dalla  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono   emanate   le  disposizioni  occorrenti  per  il  suo
          funzionamento  ed  e' stabilita la data di inizio delle sue
          attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  di  cui al precedente periodo e' emanato entro il
          31 gennaio  2003.  L'Alta Commissione di studio presenta al
          Governo  la  sua  relazione  entro il 30 settembre 2004. Il
          Governo  presenta  al  Parlamento entro i successivi trenta
          giorni  una  relazione  nella  quale viene dato conto degli
          interventi,  anche  di carattere legislativo, necessari per
          dare   attuazione  all'art.  119  della  Costituzione.  Per
          l'espletamento  della  sua  attivita' l'Alta Commissione si
          avvale   della  struttura  di  supporto  della  Commissione
          tecnica  per  la  spesa pubblica, la quale e' soppressa con
          decorrenza    dalla    data   di   costituzione   dell'Alta
          Commissione.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
          fornisce  i  mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
          Commissione.  A  tal  fine,  le risorse, anche finanziarie,
          previste  per  il funzionamento della soppressa Commissione
          tecnica   per   la   spesa   pubblica   sono  destinate  al
          funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
          relativi  agli  emolumenti  da corrispondere ai componenti,
          fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze.  Se  la  scadenza  del  30 settembre  2004  non e'
          rispettata,  la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
          decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
          31 ottobre  2004,  i  motivi per i quali non ha ritenuto di
          proporre  al  Parlamento  l'attuazione  dell'art. 119 della
          Costituzione   con   particolare  riferimento  ai  principi
          costituzionali  dell'autonomia  finanziaria di entrata e di
          spese    dei   comuni,   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane    e    delle    regioni    e    della   loro
          compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
          al loro territorio.».
              Comma 21.
              - La  lettera  a)  del  comma 1 dell'art. 3 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289 e' riportata al comma 20.
              Comma 22.
              - La  lettera  b)  del  comma 1 dell'art. 3 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e' riportata al comma 20.
              Comma 24.
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
          legislativo  4 maggio  2001, n. 207, recante: «Riordino del
          sistema   delle   istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza,  a  norma  dell'art. 10 della legge 8 novembre
          2000, n. 328», come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «4.  In  sede di prima applicazione, e comunque fino al
          31 dicembre  2005,  gli  atti  relativi  al  riordino delle
          istituzioni  in  aziende di servizi o in persone giuridiche
          di  diritto  privato sono esenti dalle imposte di registro,
          ipotecarie  e catastali, e sull'incremento del valore degli
          immobili e relativa imposta sostitutiva.».
              Comma 25.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10, comma 1, della
          legge 21 novembre 2000, n. 342, recante: «Misure in materia
          fiscale» come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «1.  I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere
          a)  e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art.
          2426  del  codice  civile  e  ad ogni altra disposizione di
          legge  vigente  in  materia,  rivalutare i beni materiali e
          immateriali  con esclusione di quelli alla cui produzione o
          al  cui  scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche'
          le  partecipazioni  in  societa'  controllate e in societa'
          collegate   ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile
          costituenti   immobilizzazioni,   risultanti  dal  bilancio
          relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002.
              Comma 26.
              - Si  riportano  gli  articoli 17,  18 e 20 della legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  recante  «Misure  in  materia
          fiscale»:
              «Art.   17   (Societa'   destinatarie  di  conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n.  218). - 1. Le
          societa'  destinatarie  dei conferimenti previsti dall'art.
          7,  commi  2  e  5,  della  legge 30 luglio 1990, n. 218, e
          successive   modificazioni,  possono  applicare  un'imposta
          sostitutiva   delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive nella misura del 19
          per  cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
          a  seguito  dei  predetti  conferimenti  e  il  loro  costo
          fiscalmente  riconosciuto.  Come  valore dei beni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
          sensi   del   comma  1  e'  considerata  costo  fiscalmente
          riconosciuto  dei  beni  cui  la  stessa  e'  riferibile  a
          decorrere  dall'esercizio  successivo a quello indicato nel
          comma   1.   La  stessa  differenza  e'  considerata  costo
          fiscalmente  riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
          societa'  conferente  nel limite del loro valore risultante
          dal  bilancio  relativo all'esercizio o periodo di gestione
          in  corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
          comma  1.  Conseguentemente  per  il  medesimo ammontare si
          considerano  assoggettati  ad  imposta  le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento.  Nel  caso  in  cui  le azioni rivenienti dai
          conferimenti  indicati nel comma 1 siano state conferite ad
          altra  societa',  la  differenza  assoggettata  ad  imposta
          sostitutiva   e'  considerata  altresi'  costo  fiscalmente
          riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
              3.  Le  societa' indicate al comma 1 possono applicare,
          in  luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta
          sostitutiva  in misura pari al 15 per cento. In tal caso la
          differenza  assoggettata  all'imposta  sostitutiva  non  e'
          riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
          conferente.
              4.   Se   la  societa'  destinataria  dei  conferimenti
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5, della legge
          30 luglio  1990,  n. 218, e successive modificazioni, si e'
          fusa  con  la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
          applicata  sulla  differenza  tra  il valore dei beni della
          societa'  conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
          fiscalmente   riconosciuto   e  si  producono  gli  effetti
          previsti dal terzo periodo del comma 2.
              5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta
          nella   dichiarazione   dei  redditi  relativa  al  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge.  L'imposta  sostitutiva  va  versata in un
          massimo  di  tre rate annuali di pari importo: la prima con
          scadenza  entro  il  termine  previsto  per il versamento a
          saldo   delle  imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  le  altre  con  scadenza entro il termine
          rispettivamente  previsto  per  il versamento a saldo delle
          imposte   sul   reddito   relative   ai  periodi  d'imposta
          successivi.  In caso di rateazione, sull'importo delle rate
          successive  alla  prima  si  applicano  gli interessi nella
          misura  del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
          versamento  di  ciascuna  rata  successiva  alla prima. Gli
          importi  da  versare possono essere compensati ai sensi del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.».
              «Art.  18  (Societa'  che  hanno  eseguito conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n. 218). - 1. Nei
          confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
          conferimento  ai  sensi  dell'art.  7, comma 5, della legge
          30 luglio  1990,  n. 218, la differenza tra il valore delle
          azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
          considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
          le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art.  17, ad
          un'imposta   sostitutiva   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
          pari  al  19  per cento. Come valore delle azioni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
          sensi   del   comma  1  e'  considerata  costo  fiscalmente
          riconosciuto  delle  azioni  ricevute.  Le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento  si  considerano  assoggettati  ad imposta per
          l'ammontare  corrispondente  alla  predetta  differenza, al
          netto  dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
          e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
          delle societa' conferitarie.
              3.  Nell'ipotesi  prevista  dall'art.  17,  comma 4, la
          societa'  risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
          l'imposta    sostitutiva    prevista   dall'art.   23   del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  22 marzo  1995,  n.  85,  e
          successive  modificazioni,  in  misura pari al 14 per cento
          puo'  applicare  l'imposta  sostitutiva  di  cui al comma 1
          sulle  riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
          a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
          in  sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
          si  considerano  assoggettati ad imposta per il loro intero
          ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.».
              «Art.  20  (Disciplina  dell'imposta sostitutiva). - 1.
          L'imposta  sostitutiva  applicata  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma  1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
          o  fondi  che,  per  effetto  dell'art.  17, comma 2, terzo
          periodo,   si   considerano  assoggettati  ad  imposta,  e'
          computata  nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
          3  dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          recante   adempimenti   per   l'attribuzione   del  credito
          d'imposta  ai  soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
          della  societa'  o  ente  conferente,  se  rientrano  tra i
          soggetti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
          predetto testo unico.
              2.  L'imposta  sostitutiva applicata ai sensi dell'art.
          17,  commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai
          soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e'
          computata  nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
          3  dell'art.  105  del  citato  testo  unico  approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          recante   adempimenti   per   l'attribuzione   del  credito
          d'imposta  ai  soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
          dei  soggetti  indicati,  rispettivamente,  nelle  predette
          disposizioni.
              3.  L'imposta  sostitutiva  non  e'  deducibile ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
          parte,  in  diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
          Le   somme   corrisposte   o  ricevute  per  effetto  della
          ripartizione     convenzionale    dell'onere    all'imposta
          sostitutiva  tra  i  soggetti interessati alle disposizioni
          dell'art.  17  non  concorrono  a formare il reddito ne' la
          base   imponibile  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 3 del decreto
          legislativo  17 maggio  1999,  n. 153, recante: «Disciplina
          civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
          11,  comma  1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
          356,    e    disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
          ristrutturazione  bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
          23 dicembre  1998, n. 461», come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  4  (Organi).  -  1.  Gli  statuti,  nel definire
          l'assetto  organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
          seguenti principi:
                a) previsione  di  organi distinti per le funzioni di
          indirizzo, di amministrazione e di controllo;
                b) attribuzione   all'organo   di   indirizzo   della
          competenza  in  ordine  alla  determinazione dei programmi,
          delle  priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
          verifica  dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo stesso
          provveda comunque in materia di:
                  1)  approvazione  e  modifica  dello  statuto e dei
          regolamenti interni;
                  2)  nomina  e  revoca dei componenti dell'organo di
          amministrazione   e   di  controllo  e  determinazione  dei
          relativi compensi;
                  3)  esercizio  dell'azione  di  responsabilita' nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo;
                  4) approvazione del bilancio;
                  5)  definizione delle linee generali della gestione
          patrimoniale e della politica degli investimenti;
                  6) trasformazioni e fusioni;
                c) previsione,  nell'ambito dell'organo di indirizzo,
          di  una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
          diversi   dallo   Stato,   di   cui   all'art.   114  della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli 117  e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni  di origine associativa dalla successiva lettera
          d),   nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che  per
          professionalita',  competenza ed esperienza, in particolare
          nei  settori  cui  e' rivolta l'attivita' della fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali,  fissando  un numero di componenti idoneo ad
          assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti e
          prevedendo  modalita' di designazione e di nomina dirette a
          consentire  un'equilibrata,  e  comunque non maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni;
                d) le  fondazioni  di  origine  associativa  possono,
          nell'esercizio  della  loro autonomia statutaria, prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione,  ferme  rimanendo  in ogni caso le competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito  dallo  statuto il potere di designare una quota
          non  maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i  soggetti  nominati  per  designazione dell'assemblea dei
          soci  non possono comunque superare la meta' del totale dei
          componenti l'organo di indirizzo;
                e) attribuzione  all'organo  di  amministrazione  dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi,  delle  priorita'  e  degli  obiettivi stabiliti
          dall'organo di indirizzo;
                f) previsione,  nell'ambito  degli  organi collegiali
          delle   fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata  ai
          rispettivi  statuti  a specifici ambiti territoriali, della
          presenza  di  una rappresentanza non inferiore al cinquanta
          per  cento  di  persone  residenti  da  almeno tre anni nei
          territori stessi;
                g) determinazione,   per   i  soggetti  che  svolgono
          funzioni   di   indirizzo,   amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   le   fondazioni,  nel  rispetto  degli
          indirizzi  generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          lettera    e),   di   requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita',  intesi  come  requisiti  di  esperienza e di
          idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
          ipotesi  di incompatibilita', riferite anche alla carica di
          direttore  generale  della  Societa'  bancaria conferitaria
          ovvero  ad  incarichi  esterni o cariche pubbliche, e cause
          che  comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
          decadenza,  in  modo da evitare conflitti di interesse e di
          assicurare  l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
          compiti e la trasparenza delle decisioni;
                h) previsione   dell'obbligo   dei  componenti  degli
          organi  della  fondazione  di  dare immediata comunicazione
          delle  cause  di  decadenza  o sospensione e delle cause di
          incompatibilita' che li riguardano;
                i) previsione  che  i  componenti  degli organi della
          fondazione  sono nominati per periodi di tempo delimitati e
          possono essere confermati per una sola volta;
                j) previsione  che  ciascun  organo  verifica  per  i
          propri   componenti  la  sussistenza  dei  requisiti  delle
          incompatibilita'   o   delle  cause  di  sospensione  e  di
          decadenza  ed  assume  entro  trenta  giorni  i conseguenti
          provvedimenti.
              2.   I   componenti   dell'organo   di   indirizzo  non
          rappresentano  i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
          ad essi rispondono.
              3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  o  controllo  presso  la  fondazione non possono
          ricoprire   funzioni   di   amministrazione,   direzione  o
          controllo  presso  la  societa' bancaria conferitaria o sue
          controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
          di  indirizzo  presso  la  fondazione non possono ricoprire
          funzioni  di  amministrazione, direzione o controllo presso
          la societa' bancaria conferitaria.
              4.  L'organo  di  controllo  e' composto da persone che
          hanno   i   requisiti  professionali  per  l'esercizio  del
          controllo legale dei conti.
              5.  Alle  associazioni  rappresentative  o di categoria
          delle   fondazioni  non  possono  essere  attribuiti  sotto
          qualsiasi  forma  poteri  di nomina o di designazione degli
          organi della fondazione.».
              Comma 27.
              - Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
          n.  162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001,
          n.  105, reca: «Regolamento recante modalita' di attuazione
          delle  disposizioni  tributarie in materia di rivalutazione
          dei  beni  delle  imprese  e del riconoscimento fiscale dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          22 ottobre   2001,   n.   408,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  del 20 novembre 2001, n. 270, reca: «Regolamento
          recante  modalita'  attuative delle disposizioni tributarie
          sull'applicazione  delle  imposte  sostitutive  sul reddito
          delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della
          legge 21 novembre 2000, n. 342.».
              Comma 28.
              - Si  riporta  l'art.  11 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
          deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
          di  cui all'art. 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni
          di reddito:
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
                b) oltre  15.000  euro  e  fino a 29.000 euro, 29 per
          cento;
                c) oltre  29.000  euro  e  fino a 32.600 euro, 31 per
          cento;
                d) oltre  32.600  euro  e  fino a 70.000 euro, 39 per
          cento;
                e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
              1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  soltanto  redditi  di  pensione non superiori a
          7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
          a  185,92  euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
          non  e'  dovuta.  Se, alle medesime condizioni previste nel
          periodo  precedente, i redditi di pensione sono superiori a
          7.500  euro  ma  non  a  7.800 euro, non e' dovuta la parte
          d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra
          il  reddito  complessivo,  diminuito degli eventuali citati
          redditi  di  terreni  e  da  abitazione principale, e 7.500
          euro.
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          di   imposta   spettanti  al  contribuente  a  norma  degli
          articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
          l'ammontare  dei  crediti  di imposta e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
              3-bis.   Il   credito  di  imposta  spettante  a  norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma  3.  Il  credito  limitato si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3-ter.  Relativamente al credito di imposta limitato di
          cui   al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          avvalersi  delle  disposizioni  dei  commi  4 e 5 dell'art.
          14.».
              Comma 29.
              - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto
          1978, n. 457, recante: «Norme per l'edilizia residenziale»:
              «Art.   31   (Definizione   degli  interventi).  -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono cosi' definiti:
                a) interventi  di  manutenzione ordinaria, quelli che
          riguardano   le   opere   di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
          impianti tecnologici esistenti;
                b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
          e  le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
                c) interventi    di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
                d) interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme  sistemativo  di  opere  che  possono portare ad un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
          elementi ed impianti;
                e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
          rivolti      a      sostituire      l'esistente     tessuto
          urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
          sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
          modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
          rete stradale.
              Le  definizioni  del presente articolo prevalgono sulle
          disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  generali e dei
          regolamenti  edilizi.  Restano  ferme  le disposizioni e le
          competenze  previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              Comma 30.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  33, comma 3, della
          legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (Legge finanziaria 2001):
              «3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a
          piani  urbanistici  particolareggiati, comunque denominati,
          regolarmente  approvati  ai sensi della normativa statale o
          regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per
          cento  e  alle  imposte  ipotecarie  e  catastali in misura
          fissa,   a   condizione  che  l'utilizzazione  edificatoria
          dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
              Comma 31.
              - La  legge  16 dicembre 1991, n. 398, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  17 dicembre  1991,  n. 295, reca:
          «Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive dilettantistiche».
              Comma 32.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.   52   (Potesta'   regolamentare  generale  delle
          province  e  dei  comuni).  -  1.  Le  province ed i comuni
          possono  disciplinare  con  regolamento le proprie entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili,
          dei  soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli
          tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti.  Per  quanto  non
          regolamentato   si   applicano  le  disposizioni  di  legge
          vigenti.
              2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima  del  1° gennaio  dell'anno successivo. I regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni  devono  attenersi per la trasmissione, anche in via
          telematica,  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione, per
          estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale dei regolamenti sulle
          entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni altra deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi.
              3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
              4.   Il   Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti   sulle   entrate   tributarie   per   vizi  di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
                a) l'accertamento  dei tributi puo' essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                b) qualora  sia deliberato di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente,   la   liquidazione,  l'accertamento  e  la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative  attivita'  sono affidate: 1) mediante convenzione
          alle  aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
          c),  della  legge  8 giugno  1990, n. 142, e', nel rispetto
          delle  procedure  vigenti  in  materia di affidamento della
          gestione  dei  servizi  pubblici  locali, alle societa' per
          azioni  o  a responsabilita' limitata a prevalente capitale
          pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
          della  citata  legge  n.  142  del 1990, i cui soci privati
          siano  prescelti  tra  i  soggetti iscritti all'albo di cui
          all'art.  53  oppure siano gia' costituite prima della data
          di  entrata  in  vigore del decreto, concernente l'albo dei
          soggetti  privati  abilitati  ad  effettuare  attivita'  di
          liquidazione,  accertamento  e  riscossione dei tributi, di
          cui  al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle
          procedure  vigenti in materia di affidamento della gestione
          dei  servizi  pubblici  locali, alle societa' miste, per la
          gestione  presso  altri  comuni, ai concessionari di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  a  prescindere  dagli  ambiti territoriali per i quali
          sono  titolari  della concessione del servizio nazionale di
          riscossione,  ai  soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui al
          predetto  art.  53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei
          contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni
          di  cui  al  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
          comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della
          sussistenza   di  ragioni  di  convenienza  e  di  pubblico
          interesse;
                c) l'affidamento  di  cui  alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                d) il   visto   di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.
              6.  La  riscossione  coattiva dei tributi e delle altre
          entrate  di  spettanza  delle  province  e dei comuni viene
          effettuata   con   la  procedura  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata  ai  concessionari  del servizio di riscossione di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988,  n.  43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
          14 aprile  1910,  n.  639,  se  svolta in proprio dall'ente
          locale  o  affidata  agli  altri  soggetti  menzionati alla
          lettera b), del comma 4.
              Comma 33.
              -  Si  riporta  l'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212,  recante:  «Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
          diritti del contribuente»:
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              Comma 34.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  47  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
                «Art.  47  (Disposizioni  generali).  - 1. Al fine di
          ridurre  le  giacenze  degli  enti  soggetti all'obbligo di
          tenere   le   disponibilita'   liquide  nelle  contabilita'
          speciali  o  in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  vengono  effettuati al
          raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
          enti,  vengono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in
          misura  compresa  tra  il 10 e il 20 per cento dell'entita'
          dell'assegnazione  di  competenza;  per gli enti locali, la
          disposizione  si  applica  alle  province  con  popolazione
          superiore  a  quattrocentomila  abitanti  e  ai  comuni con
          popolazione   superiore   a  sessantamila  abitanti.  Ferma
          restando  la  normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,  che  disciplina
          l'attribuzione  dei trasferimenti erariali agli enti locali
          in   una   o   piu'   rate,  sono  abrogate  le  norme  che
          stabiliscono,   nei  confronti  di  tutti  gli  enti  sopra
          individuati,  scadenze  predeterminate  per  i  pagamenti a
          carico del bilancio dello Stato.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli
          anni  dal  1998  al  2000  nei  confronti degli enti locali
          diversi  da  quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai
          comuni  con  popolazione  inferiore a 5.000 abitanti, della
          stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali;
          le  scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da
          intendersi riferiti a ciascun anno.
              3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari
          della  norma  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge    n.   669   del   1996,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  30  del  1997 non possono
          effettuare  prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso
          la   Tesoreria  dello  Stato  superiori  al  95  per  cento
          dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun
          bimestre dell'anno precedente.
              4.   I   soggetti  interessati  possono  richiedere  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  deroghe  al  vincolo  di  cui  al  comma  3  per
          effettive   e   motivate   esigenze.  L'accoglimento  della
          richiesta  e'  disposto  con  determinazione  dirigenziale;
          l'eventuale  diniego  totale  o  parziale  e'  disposto con
          decreto  del  Ministro.  I  prelievi  delle amministrazioni
          periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              5.  Per  i  finanziamenti agli Enti parco si applica la
          norma  di  cui  al  comma  12 dell'art. 3 del decreto-legge
          20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  8 agosto  1996,  n.  425.  In  attesa  della
          emanazione  del  decreto  di  riparto  di  cui  al comma 40
          dell'art.  1  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate
          trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento
          dell'assegnazione dell'anno precedente.
              6.  I  nuovi  tributi  regionali istituiti nel triennio
          1998-2000  non  concorrono  alla  determinazione del limite
          massimo  di indebitamento delle regioni a statuto ordinario
          stabilito  dalla  vigente  normativa  statale  per la parte
          eventualmente  vincolata  a specifici interventi settoriali
          di spesa dalle leggi dello Stato.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  9  del decreto
          legislativo  7 agosto  1997, n. 279, possono essere attuate
          per  una o piu' regioni e universita' statali a partire dal
          1° luglio  1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato
          art. 9, dopo le parole: «non si tiene conto», sono inserite
          le seguenti: «della rateazione degli importi e».
              8.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 e 8 del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei
          confronti  dei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 1000
          abitanti  a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a
          titolo  di  ICI  dovuta  per l'anno 1998 sono riversate dai
          concessionari    ai    comuni   interessati   in   apposite
          contabilita'   speciali   fruttifere   aperte   presso   le
          competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
              9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del
          mercato,  puo'  autorizzare  la Cassa depositi e prestiti a
          porre in essere le operazioni di cui all'art. 2, comma 165,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              10.  Per  le  attivita'  connesse  alla  attuazione del
          presente  Capo,  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica puo' avvalersi di personale
          comandato  da  altre amministrazioni pubbliche e di esperti
          estranei  alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
          a  tempo  determinato,  con  contratti  rinnovabili per non
          oltre  un  triennio,  per un numero massimo di 33 unita'. A
          decorrere  dall'anno  1999 tale contingente e' integrato di
          ulteriori  dieci  unita'  da  assegnare  al Ministero della
          pubblica  istruzione  per  le esigenze del monitoraggio dei
          flussi   di   spesa.   Alle   procedure  di  selezione  del
          contingente   integrativo   si  provvede  su  proposta  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione. Alle spese, valutate
          nell'importo  di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
          quattro  miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e
          di  lire  un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere
          sulle  economie realizzate con il presente Capo e su quelle
          conseguite  con  le  analoghe  iniziative nel settore della
          pubblica istruzione.».
              Comma 35.
              -   Si  riporta  l'art.  73,  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,    recante:    «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
          decreto  ministeriale  puo' essere costituita, alle dirette
          dipendenze   del   Ministro   delle   finanze,  un'apposita
          struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
          scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
          Ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
          del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
          gestione  previsto  dal  presente decreto legislativo. Alle
          relative  spese  si  provvede con gli stanziamenti ordinari
          dello  stato  di previsione della spesa del Ministero delle
          finanze   e   dello   stato   di   previsione  della  spesa
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
          vengono  trattate questioni riguardanti le materie trattate
          dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
          al  presente  comma  partecipano,  senza oneri a carico del
          bilancio   dello   Stato,   i   direttori   delle   agenzie
          interessate.
              2.  Il  Ministro  delle  finanze  provvede  con  propri
          decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della
          trasformazione.
              3.  Entro  il termine di sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  vengono
          nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna
          agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze
          approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
          al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
              4.  Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce  le date a
          decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero,
          secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dai dipartimenti del Ministero.
              5.  Il  Ministro  delle  finanze dispone con decreto in
          ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
          attivita' di ciascuna agenzia.
              6. I termini di cui al presente articolo possono essere
          modificati con decreto del Ministro delle finanze.
              7.  Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
          all'art.  58,  comma  3, sono abrogate tutte le norme sulla
          organizzazione    e    sulla    disciplina   degli   uffici
          dell'amministrazione   finanziaria   incompatibili  con  le
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo  e,  in
          particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
          n.  2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto
          legislativo   26 aprile   1990,   n.   105   e   successive
          integrazioni  e  modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
          358  e  successive integrazioni e modifiche, degli articoli
          da 9  a  12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive
          integrazioni e modifiche.».
              -  L'art.  47  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
          riportato al comma 34.
              Comma 36.
              -  Si  riporta  l'art. 47 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.   47  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Sono  assimilati  ai redditi di lavoro
          dipendente:
                a) i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
                b) le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
                c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
                c-bis)  le  somme  e  i valori in genere, a qualunque
          titolo  percepiti  nel periodo d'imposta, anche sotto forma
          di   erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici  di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri  enti  con  o  senza  personalita'
          giuridica,   alla   collaborazione   a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  alla  partecipazione  a collegi e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti   di   collaborazione   aventi   per   oggetto  la
          prestazione   di   attivita'   svolte   senza   vincolo  di
          subordinazione  a  favore  di  un  determinato soggetto nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di   mezzi   organizzati   e   con  retribuzione  periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di   lavoro   dipendente  di  cui  all'art.  46,  comma  1,
          concernente  redditi  di  lavoro dipendente, o nell'oggetto
          dell'arte  o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma 1,
          concernente  redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate dal
          contribuente;
                d) le   remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24,  33,  lettera  a),  e 34 della legge 20 maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di  cui  all'art.  33,  primo  comma, della legge 26 luglio
          1974, n. 343;
                e) i  compensi  per  l'attivita' libero professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario  nazionale, del personale di cui all'articolo 102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.  382  e  del  personale  di cui all'art. 6, comma 5, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                f) le  indennita',  i gettoni di presenza e gli altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni,  sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'art.   49,  comma  1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio  di  impresa commerciale, nonche' i compensi
          corrisposti  ai  membri  delle  commissioni  tributarie, ai
          giudici   di   pace   e   agli  esperti  del  tribunale  di
          sorveglianza,  ad esclusione di quelli che per legge devono
          essere riversati allo Stato;
                g) le  indennita'  di  cui  all'art.  1  della  legge
          31 ottobre   1965,  n.  1261,  e  all'art.  1  della  legge
          13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
          nazionale   e  del  Parlamento  europeo  e  le  indennita',
          comunque  denominate,  percepite  per le cariche elettive e
          per  le  funzioni  di  cui  agli  articoli 114  e 135 della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'
          i  conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in dipendenza
          dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
          e l'assegno del Presidente della Repubblica;
                h) le   rendite   vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi  funzione  previdenziale. Le rendite aventi funzione
          previdenziale   sono   quelle  derivanti  da  contratti  di
          assicurazione  sulla vita stipulati con imprese autorizzate
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          (ISVAP)  ad  operare  nel  territorio  dello Stato, o quivi
          operanti  in  regime  di  stabilimento  o di prestazioni di
          servizi,  che  non  consentano  il  riscatto  della rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;
                h-bis)   le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto   legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  comunque
          erogate;
                i) gli  altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
          del  comma  1,  dell'art.  10  tra  gli oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma 1,
          dell'art. 41;
                l) i  compensi  percepiti  dai  soggetti impegnati in
          lavori   socialmente  utili  in  conformita'  a  specifiche
          disposizioni normative.
              2.  I  redditi  di cui alla lettera a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la  cooperativa  sia  iscritta  nel  registro prefettizio o
          nello  schedario  generale  della cooperazione, che nel suo
          statuto  siano  inderogabilmente  indicati i principi della
          mutualita'  stabiliti dalla legge e che tali principi siano
          effettivamente osservati.
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente  non  comporta  le detrazioni previste dall'art.
          13.».
              Comma 37.
              -  Si  riporta l'art. 37 del decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003,  n. 326, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  37  (Esatta  ricognizione dei soggetti tenuti al
          pagamento   di   tasse   su  veicoli  e  natanti  per  anni
          pregressi).  - 1. Per consentire la notificazione di atti e
          di  iscrizioni  a  ruolo  fondati su dati validati, anche a
          seguito  della esatta individuazione dei soggetti che nulla
          piu'  devono  per  avere  fatto  ricorso  agli  istituti di
          definizione  di  cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge
          24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 febbraio  2003, n. 27, nonche' all'art. 13
          della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  in  deroga alle
          disposizioni  dell'art.  3,  comma 3, della legge 27 luglio
          2000, n. 212, i termini di cui all'art. 5 del decreto-legge
          30 dicembre  1982,  n.  953, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   28 febbraio   1983,  n.  53,  e  successive
          modificazioni,  relativi  ai rimborsi ed ai recuperi, anche
          mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per effetto
          dell'iscrizione   dei  veicoli  o  autoscafi  nei  pubblici
          registri  e dei relativi interessi e penalita', che scadono
          nel  periodo  tra la data di entrata in vigore del presente
          decreto  ed  il  31 dicembre  2005,  sono  differiti a tale
          ultima data.».
              Comma 38.
              -  La  legge  17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre  1996, n. 248, reca: «Nuove
          norme   per   l'erogazione   di   contributi  statali  alle
          istituzioni culturali.».
              Comma 39.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del decreto-legge
          28 novembre  1988,  n.  511, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 gennaio 1989, n. 20, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  6.  -  1.  A  decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5,
          6,   7,  8,  8.1  e  8.2  dell'art.  24  del  decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   26 aprile   1983,   n.   131  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  sono  sostituite  dalle
          disposizioni di cui al presente articolo.
              2.  Per  ogni  kWh  di  consumo di energia elettrica e'
          istituita una addizionale nelle seguenti misure:
                a) lire  36  in  favore  dei comuni per qualsiasi uso
          nelle  abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con
          esclusione  delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
          kW,  effettuate  nelle  abitazioni  di residenza anagrafica
          degli  utenti  limitatamente ai primi due scaglioni mensili
          di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
                b) lire  39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso
          nelle seconde case;
                c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso
          in  locale  e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le
          utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
          mese.  Le  province  hanno  facolta'  di incrementare detta
          misura   fino  a  22  lire  per  kWh.  Le  province  devono
          deliberare  la  misura  dell'addizionale entro i termini di
          approvazione  del bilancio di previsione e notificare entro
          dieci  giorni  dalla  data  di esecutivita' copia autentica
          della  deliberazione all'ente che provvede alla riscossione
          per gli adempimenti di competenza.
              3.  Le  addizionali  di  cui  al comma 2 si applicano a
          partire  dalle  fatturazioni,  anche  d'acconto, effettuate
          dalle   imprese  produttrici  o  distributrici  compresi  i
          grossisti  dopo  la  data di entrata in vigore del presente
          decreto  e,  per  le  imprese  non distributrici di energia
          elettrica  che  presentano  dichiarazioni  di  consumo agli
          uffici  tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima
          dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla
          predetta data.
              4.  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta erariale sul
          consumo   dell'energia  elettrica  non  si  estendono  alle
          addizionali  di  cui  al  comma  2;  sono tuttavia esenti i
          consumi  per  l'illuminazione  pubblica  e  per l'esercizio
          delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
          energia elettrica.
              5.  Le  addizionali  di cui al comma 2 sono liquidate e
          riscosse  con  le stesse modalita' dell'imposta erariale di
          consumo  sull'energia elettrica e sono versate direttamente
          ai  comuni  e  alle province nell'ambito del cui territorio
          sono  ubicate  le  utenze,  con  esclusione  di  quelle sui
          consumi   relativi   a   forniture  con  potenza  impegnata
          superiore ai 200 chilowatt.
              6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti
          i  consumi  relativi  a forniture con potenza impegnata non
          superiore   a   200   chilowatt,  possono  essere  disposte
          trattenute  esclusivamente per rettifica di errori inerenti
          i  precedenti  versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle
          province al medesimo titolo.
              7.  Le  addizionali  relative  a  forniture con potenza
          impegnata   superiore   a  200  chilowatt,  nonche'  quelle
          relative  alle imprese di cui al comma 3 non distributrici,
          sono   liquidate   e   riscosse  con  le  stesse  modalita'
          dell'imposta  erariale  di consumo sull'energia elettrica e
          sono  versate  in  apposito conto corrente aperto presso la
          Tesoreria  centrale  dello Stato intestato a «Ministero del
          tesoro:  somme  da  devolvere  a  favore dei comuni e delle
          province».  Con  decreto  del  Ministro del tesoro le somme
          affluite  nel  predetto  conto  corrente  di tesoreria sono
          prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno, per la
          successiva loro ripartizione
          tra  i comuni e le province secondo criteri individuati dal
          Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione
          al  particolare  ordinamento  finanziario delle province di
          Trento  e  di  Bolzano  le  addizionali  di cui al presente
          comma,  riscosse  nell'ambito delle province medesime, sono
          versate  direttamente  ai  comuni  ed  alle province con le
          modalita' previste dal comma 5.».
              Comma 40.
              -  La  Tabella  A,  parte  III, allegata al decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante:  «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto»,  riguarda: «Beni e servizi soggetti all'aliquota
          del 10%.».
              Comma 41.
              -  L'art.  32  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003,   n.  326,  reca:  «Misure  per  la  riqualificazione
          urbanistica,     ambientale     e     paesaggistica,    per
          l'incentivazione      dell'attivita'     di     repressione
          dell'abusivismo  edilizio, nonche' per la definizione degli
          illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504,
          reca: «Riordino della finanza degli enti territoriali.
              Comma 42.
              -  Si  riporta  l'art.  12,  comma 5, del decreto-legge
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n. 165:
              «Art.  5.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanare entro
          settanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   sono   stabiliti  i  criteri  per  la
          rideterminazione,  a  decorrere dall'anno 1990, dei canoni,
          proventi,  diritti  erariali  ed indennizzi comunque dovuti
          per  l'utilizzazione  dei  beni  immobili del demanio o del
          patrimonio  indisponibile e disponibile dello Stato al fine
          di    aumentarli    fino    al   sestuplo,   se   derivanti
          dall'applicazione  di  tariffe o misure stabilite in virtu'
          di  leggi  o  regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da
          atti  o  situazioni  di fatto posti in essere prima di tale
          data,  ovvero  al  fine  di aumentarli fino al quadruplo se
          riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai
          canoni  dovuti  per le concessioni delle grandi derivazioni
          ad  uso  idroelettrico,  di attingimento di acque pubbliche
          per   uso   potabile   o   di   irrigazione   agricola,  di
          attraversamenti  demaniali  con  palorci  o teleferiche non
          motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo ne' ai
          canoni  per  immobili  concessi  o locati ad uso alloggio e
          determinati  sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392,
          o  dell'art.  16,  decreto-legge  2 ottobre  1981,  n. 546,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1° dicembre
          1981, n. 692.».
              -  La  legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   28 dicembre   1993,  n.  303,  reca:
          «Interventi correttivi di finanza pubblica».
              -  Il  decreto  legislativo  12 luglio  1993,  n.  275,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182,
          reca:   «Riordino   in  materia  di  concessione  di  acque
          pubbliche».
              -  La  legge  5 gennaio  1994,  n. 36, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   19 gennaio   1994,   n.   14,  reca:
          «Disposizioni in materia di risorse idriche».
              -  La  legge  5 gennaio  1994,  n. 37, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, reca: «Norme per
          la  tutela  ambientale  delle aree demaniali dei fiumi, dei
          torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.».
              -  La  legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, reca: «Misure
          di razionalizzazione della finanza pubblica.».
              Comma 43.
              -  Si  riporta  l'art.  14  del decreto-legge 2 ottobre
          1981,  n.  546,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          1o dicembre 1981, n. 692:
              «I  canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della
          legge  21 dicembre  1961,  n.  1501, sono aumentati di otto
          volte.
              I  canoni  annui, previsti negli articoli 7 e 25, regio
          decreto  29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca
          e    per    le    concessioni   minerarie   sono   fissati,
          rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro
          o  frazione  di ettaro di superficie in terraferma, nonche'
          in  L.  10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro
          di   superficie   marina  del  mare  territoriale  o  della
          piattaforma continentale.
              L'importo  annuo  dei canoni di cui al precedente comma
          non  puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a
          L. 50.000.».
              Comma 44.
              -  Si  riportano  gli  articoli 7,  8  e  9 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289:
                «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa
          e  di  lavoro  autonomo  per  gli  anni  pregressi mediante
          autoliquidazione).  -  1. I soggetti titolari di reddito di
          impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i
          soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli
          imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad
          annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state
          presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le
          disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione
          automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta,
          ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative
          addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si
          perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione,
          dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi
          determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
          in alternativa:
                a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si
          applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
                b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in
          ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
                c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche
          raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi
          produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di
          compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
          di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
          siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
          cui alle lettere a) e b).
              2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
          al   comma   1,   dagli   imprenditori   agricoli  titolari
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
          successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di
          allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da
          parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene
          mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna
          annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
          calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.