3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti: a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro; c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica. 4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. 5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. 6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita'. 7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi. 9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni. 10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso. 12. La definizione automatica non e' revocabile ne' soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. 13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonche' i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta. 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. 15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «entro il 30 novembre 2002» sono soppresse. 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. «Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi). - 1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma. 2. [I versamenti delle imposte di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge]. 3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'art. 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza. 5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa; d) [l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso]. 6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6. 7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste. 8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. 9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti; b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. 11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata. 12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato. 13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.». «Art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate. 2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta: a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6 per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza e' pari al 4 per cento; b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro. 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari: a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni; b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico: 1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 50.000 euro; 2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 180.000 euro; 3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e' superiore a 180.000 euro. 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualita'. 4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro. 5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore. 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a: a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a 50.000 euro; b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a 180.000 euro; c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a 180.000 euro. 7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi. 8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico. 9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. 10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie; c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita', anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica. 11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime. 12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti; b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica; c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1. 15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.». - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». - Si riporta l'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Art. 41-bis. (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.». 2. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.». - Si riporta l'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 10 (Proroga di termini). - 1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.». - Si riporta l'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: «8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.». Comma 45. - Si riporta l'art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004. 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.». - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003 reca: «Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.». Comma 46. - Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili). (Proroga di termini). - 1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte. 2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. 3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti. 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003.». Comma 47. - Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili). - 1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente. 2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio. 3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi Fondi. 4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. 5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5 dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.». Comma 48. - Si riporta l'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione. 2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro. 3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge. 3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione. 4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato: a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo; b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso; b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili; b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso. 4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite. 6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E' altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione. 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.». - Si riportano gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: «Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». « Art. 11 (Avvio del procedimento.) - 1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.». Comma 49. - L'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' riportato al comma 12. Comma 50. - Per gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 44. - Per i riferimenti dell'art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 45. - Per i riferimenti dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 46. - Per i riferimenti dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 47. - Per i riferimenti dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 48. - Per i riferimenti dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 49. Comma 53. - L'art. 32 del decreto-legge 29 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e' rubricato «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». Comma 54. - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita'.). - 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione. 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio. 3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti». Comma 55. - Si riporta il testo dell'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le «imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico». Oli minerali: benzina: lire 1.111.490 per mille litri; benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri; Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. Alcole e bevande alcoliche Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti intermedi: euro 56,15 per ettolitro; Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro. Energia elettrica Per ogni kWh di energia impiegata: per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh; Imposizioni diverse; Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.; Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.». Comma 56. - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»: «1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.». Comma 57. - Si riporta il testo dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art.13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro; b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro; c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di cui all'art. 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro; b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro; c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro; d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro; e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro; f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro; g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e' superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro». Comma 59. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti», come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.». Comma 60. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2003, n. 269 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla legge qui pubblicata: «4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' dei soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». Comma 61. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3. 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente. 4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale. 5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet. 6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione. 7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. 7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti. 9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1. 10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5. 11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.». Comma 62. - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante : «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». «8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.». Comma 63. - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»: «5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data». Comma 64. - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», come modificato dalla legge qui pubblicata: «2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 159.114.224,77 euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.». Comma 65. - Si riporta il testo dell'art. 31, commi 37 e 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato dalla legge qui pubblicata: «37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, e del 20 per cento alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia e' pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni. 38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari dei proventi di cui al comma precedente. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Varese. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verra' stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa' di gestione della casa da gioco.». Comma 66. - Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante : «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.». Comma 67. - Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea: «Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87,oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». Comma 68. - Si riposta il testo dell'art. 39 del decreto-legge 29 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art 39 (Altre disposizioni in materia di entrata). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'art. 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 1998 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'art. 62 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre. 2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva. 3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario. 4. All'art. 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.». Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». 5. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004». 6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non e' inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «e' compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento». 7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto art. 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni. 7-bis. (Aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). 8. (Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1 dell'art. 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640). 9. Al comma 2 dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: «e per ciascuno di quelli successivi». 10. All'art. 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003». 11. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640). 12. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640) . 12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato. 13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto: a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio. 13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13. 13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi. 13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma. 13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'art. 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 13-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse. 14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dal decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, del Ministro delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli. 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'art. 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine". 14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 14-ter. Per effetto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate. 14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 14-quinquies. All'art. 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto". 14-sexies. All'art. 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 14-septies. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 14-octies. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, legge 7 aprile 2003, n. 80). 14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque". 14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti. 14-undecies. Nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004"». Comma 69. - Si riporta il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»: «A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica». Comma 70. - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali). - 1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. 3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali. 4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 6. (Comma abrogato). 7. (Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 8. (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 9. (Comma abrogato). 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione. 11. (Comma abrogato). 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. 15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento. 16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. 17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo. 18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo. 19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005. 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime. 20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato. 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento. 23. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse. 24. (Comma abrogato). 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto; b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto; d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi boschivi; g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico. 28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto art. 39. 29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29. 31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. 33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di attuazione. 35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. 36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante. 37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto. 39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. 41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del presente comma. 42. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47). 43. (Sostituisce l'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47). 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi. 44. All'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione". 45. All'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". 46. (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). 47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento. 48. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326). 49. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326). 49-bis. (Aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 49-ter. (Sostituisce l'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). 49-quater. (Aggiunge il comma 3-ter all'art. 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). 50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».