(parte 2)
              3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
          esclusa per i soggetti:      
                a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione,
          ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
          o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui
          all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986;
                b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
          annuo superiore a 5.164.569 euro;
                c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;
                d) nei  cui  riguardi  e'  stata  esercitata l'azione
          penale   per  i  reati  previsti  dal  decreto  legislativo
          10 marzo  2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
              4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui
          all'articolo   41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione
          automatica,   ovvero  di  avvisi  di  accertamento  di  cui
          all'articolo  54,  quinto  e  sesto  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni, divenuti definitivi alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, la definizione e'
          ammessa  a  condizione  che il contribuente versi, entro la
          prima  data  di pagamento degli importi per la definizione,
          le   somme   derivanti   dall'accertamento   parziale,  con
          esclusione  delle  sanzioni  e  degli  interessi. Non si fa
          luogo  a  rimborso  di quanto gia' pagato. Per i periodi di
          imposta  per  i  quali  sono  divenuti definitivi avvisi di
          accertamento   diversi   da   quelli   di   cui  ai  citati
          articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  600  del  1973  e  54,  quinto  comma,  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.   633   del  1972,  il
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli
          effetti dei suddetti atti.
              5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
          comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
          versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
          la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento
          entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
          metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al
          contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore
          ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
          per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri
          soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti
          gli   interessi   e   le   sanzioni.  Le  maggiori  imposte
          complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica
          sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte
          eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
          l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli
          importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
          di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita'
          oggetto  di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
          cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art.
          62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei
          quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
          economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo
          precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed
          entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
          a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
          delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive
          scadenze, e gli interessi legali.
              6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
          ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base
          degli  studi  di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
          euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 600 euro per ciascuna annualita'.
              7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa
          si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti
          nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se
          la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle
          ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
          luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
          valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
              8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
          lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto
          delle  eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
          delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di
          impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la
          definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero
          della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
          delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
          applicazione di interessi.
              9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei
          contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per
          cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
          per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
              10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in
          forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno
          effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita'
          del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          definizione,   entro  il  20 luglio  2003.  La  definizione
          automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei
          redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il
          versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003,
          secondo  le  disposizioni del presente articolo, esclusa la
          somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
          interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
          17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti
          indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce
          titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle
          persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti
          in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la
          definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o
          associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale
          non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare
          rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma
          associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
          a  norma  del  comma  6  dai  predetti soggetti che abbiano
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora
          abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non
          inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri
          di  cui  all'art.  3,  commi  da  181  a  189,  della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
              11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del
          codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale,
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro
          autonomo,  l'esercizio  dei poteri di cui agli articoli 32,
          33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          agli  articoli 51,  52,  54 e 55 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle
          presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione
          dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione
          dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo
          precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante
          esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di
          definizione in suo possesso.
              12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne'
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
          e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 9.
              13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
          del  calcolo  delle  maggiori  imposte  dovute ai sensi del
          presente  articolo.  La definizione automatica non modifica
          l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti
          dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui
          redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul
          valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive.
              14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
          delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
          le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le
          metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi
          previsti   al   comma   1,   nonche'   i   criteri  per  la
          determinazione  delle  relative  maggiori imposte, mediante
          l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
          periodo di imposta.
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
          esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
          comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti,
          da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero
          entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
          secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo
          quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
          in ogni caso la compensazione ivi prevista.
              15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo
          23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
          disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite
          dal  Ministero  dell'economia e delle finanze» e le parole:
          «entro il 30 novembre 2002» sono soppresse.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322,
          possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente
          articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie
          presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
          precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli
          delle dichiarazioni integrative presentate.
              «Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili per gli anni
          pregressi).  -  1.  Le  dichiarazioni  relative  ai periodi
          d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione
          sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere
          integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo.
          L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
          redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
          dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario
          per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi
          previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
          I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono
          integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo,
          le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al
          presente comma.
              2. [I versamenti delle imposte di cui all'art. 4, comma
          1,   lettera   b),   numero  2),  del  decreto  legislativo
          23 dicembre  1998,  n.  504, e all'art. 8, commi 1 e 2, del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          relativamente  ai  quali  il  termine  e'  scaduto entro il
          31 ottobre  2002  e,  alla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,  non  sono  stati  notificati  avvisi  di
          accertamento,  possono  essere  definiti,  su richiesta dei
          contribuenti,  mediante  la  presentazione di dichiarazione
          integrativa.  La definizione avviene con il pagamento di un
          importo  pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
          controversie,   sulle  quali  non  sia  ancora  intervenuto
          accertamento  definitivo  o pronunzia non piu' impugnabile,
          possono essere definite con il pagamento di un importo pari
          al  30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata
          dagli  uffici alla data di entrata in vigore della presente
          legge].
              3.  L'integrazione  si  perfeziona con il pagamento dei
          maggiori  importi  dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
          l'applicazione   delle   disposizioni  vigenti  in  ciascun
          periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1
          nonche'  dell'intero ammontare delle ritenute e contributi,
          sulla  base di una dichiarazione integrativa da presentare,
          entro  la  medesima  data, in luogo di quella omessa ovvero
          per   rettificare   in   aumento   la   dichiarazione  gia'
          presentata.  Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
          per   l'omessa   osservanza  degli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 17,  terzo  e  quinto  comma, e 34, comma 6, primo
          periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
          l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
          all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in
          detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il
          contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art.
          9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere
          indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti
          almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
          predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via
          telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli
          intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  eccedano,  per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
          20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina
          l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle
          somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione
          integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di
          ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non
          dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o
          agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di
          detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente
          dichiarate;  la  differenza  tra  l'importo  dell'eventuale
          maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
          quello   del   minor   credito   spettante   in  base  alla
          dichiarazione  integrativa, e' versata secondo le modalita'
          previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
          deducibilita'  delle maggiori imposte e contributi versati.
          Per  le  ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative
          non  puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
          somme   o   dei  valori  non  assoggettati  a  ritenuta.  I
          versamenti  delle  somme dovute ai sensi del presente comma
          sono  effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
              4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e
          versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
          ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione
          delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
          cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
          integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
          dichiarazione  integrativa  riservata,  versano,  entro  il
          24 aprile   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto
          legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di
          cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e
          comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare
          complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei
          nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la
          dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la
          rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali
          non   comunicano  all'amministrazione  finanziaria  i  dati
          indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a
          conoscenza.
              5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
          con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non
          residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
          sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per
          cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta
          imposta  sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi
          3 e 4.
              6.    Salvo   quanto   stabilito   al   comma   7,   il
          perfezionamento   della  procedura  prevista  dal  presente
          articolo   comporta  per  ciascuna  annualita'  oggetto  di
          integrazione  ai  sensi  dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
          maggiori  imponibili  o  alla  maggiore  imposta sul valore
          aggiunto   risultanti   dalle   dichiarazioni   integrative
          aumentati  del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
          aumentate del 50 per cento:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
          contributivo;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
          nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al
          comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14, comma
          4,   delle   sanzioni   previste   dalle  disposizioni  sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 1990, n. 227;
                c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
          i  reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis   e   492   del   codice   penale,   nonche'  dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          predetti   reati   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il
          profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
          tributaria.  L'esclusione  di cui alla presente lettera non
          si  applica  in  caso di esercizio dell'azione penale della
          quale  il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
          data di presentazione della dichiarazione integrativa;
                d) [l'esclusione  ad  ogni  effetto della punibilita'
          per  i  reati  previsti  dagli articoli 482, 483, 484, 485,
          489,  490,  491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          reati  di  cui  alla  lettera c), ovvero per conseguirne il
          profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
          tributaria.  L'esclusione  di cui alla presente lettera non
          si applica ai procedimenti in corso].
              6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita'
          oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
          ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza
          rispetto   alle   maggiori   imposte   corrispondenti  agli
          imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta
          sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
          aumentate ai sensi del comma 6.
              7.  Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
          del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
          alla  lettera  c)  del  medesimo comma operano a condizione
          che,  ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
          provveda  alla  regolarizzazione  contabile delle attivita'
          detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
              8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
          nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se
          considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
              9.  In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4
          puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
          estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi
          6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di
          cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori
          redditi   e   imponibili   nonche'  delle  ritenute  e  dei
          contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;  in  caso  di  avvisi  di  accertamento di cui all'art.
          41-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di
          cui  all'art.  54, quinto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per l'integrazione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e  degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per i periodi di imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati articoli 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          presentazione della dichiarazione integrativa.
              11.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda
          coniugale  non  gestita  in forma societaria e dell'impresa
          familiare,    che   hanno   presentato   la   dichiarazione
          integrativa  secondo  le  modalita'  del presente articolo,
          comunicano,  entro  il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
          da   parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei  redditi
          prodotti  in  forma  associata  si  perfeziona presentando,
          entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
          cui  al  comma  3 e versando contestualmente le imposte e i
          relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
          comma  3.  La presentazione della dichiarazione integrativa
          da  parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
          comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento,  ai  sensi
          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nei  confronti  dei  soggetti che non hanno
          integrato i redditi prodotti in forma associata.
              12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione dei
          redditi  e  degli imponibili ai sensi del presente articolo
          non  genera  obbligo  o  facolta' della segnalazione di cui
          all'articolo   331   del   codice   di   procedura  penale.
          L'integrazione  effettuata  ai  sensi del presente articolo
          non costituisce notizia di reato.
              13.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          definite le modalita' applicative del presente articolo.».
              «Art.   9   (Definizione   automatica   per   gli  anni
          pregressi).  -  1.  I  contribuenti, al fine di beneficiare
          delle  disposizioni di cui al presente articolo, presentano
          una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
          dell'art.  8,  concernente,  a  pena  di  nullita', tutti i
          periodi   d'imposta   per   i   quali   i  termini  per  la
          presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono scaduti
          entro   il   31 ottobre   2002,  chiedendo  la  definizione
          automatica  per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera
          a),  nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore
          aggiunto.   Non   possono  essere  oggetto  di  definizione
          automatica   i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata,
          nonche'  i  redditi  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, ferma
          restando,  per  i  predetti  redditi,  la  possibilita'  di
          avvalersi   della   dichiarazione  integrativa  di  cui  al
          medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
              2.  La  definizione  automatica  si  perfeziona  con il
          versamento per ciascun periodo d'imposta:
                a) ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e relative
          addizionali,   delle   imposte   sostitutive,  dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'  produttive,  del  contributo
          straordinario  per  l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
          seguenti,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nonche'
          dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese, fermi
          restando  i  versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
          importo  pari  all'8  per cento delle imposte lorde e delle
          imposte    sostitutive   risultanti   dalla   dichiarazione
          originariamente  presentata;  se  ciascuna  imposta lorda o
          sostitutiva  e'  risultata  di ammontare superiore a 10.000
          euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
          per  cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
          20.000  euro,  la  percentuale  applicabile  a quest'ultima
          eccedenza e' pari al 4 per cento;
                b) ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, fermi
          restando  i  versamenti  minimi  di  cui  al comma 6, di un
          importo  pari  alla  somma  del  2  per  cento dell'imposta
          relativa  alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni di
          servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
          e'  divenuta  esigibile  nel periodo d'imposta, e del 2 per
          cento   dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se
          l'imposta  esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
          importi  di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili a
          ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per cento, e se i
          predetti  importi  di  imposta  superano  300.000  euro  le
          percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari
          all'1  per  cento;  le somme da versare complessivamente ai
          sensi  della  presente  lettera  sono  ridotte nella misura
          dell'80  per  cento  per  la  parte  eccedente l'importo di
          11.600.000 euro.
              3.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma  2,  lettera  a), deve comunque essere, per
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
                a) a  100  euro, per le persone fisiche e le societa'
          semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
          da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
                b) ai  seguenti  importi,  per le persone titolari di
          reddito  d'impresa,  per  gli esercenti arti e professioni,
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche'  per  i soggetti di cui
          all'articolo 87 del medesimo testo unico:
                  1)  400  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi non e' superiore a 50.000 euro;
                  2)  500  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi non e' superiore a 180.000 euro;
                  3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
          compensi e' superiore a 180.000 euro.
              3-bis.   I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base  dei  parametri di cui all'articolo 3, commi da
          181  a  189,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e
          successive modificazioni, possono effettuare la definizione
          automatica  ai  fini  di tutte le imposte di cui al comma 2
          del presente articolo con il versamento di una somma pari a
          500  euro  per  ciascuna  annualita'.  I soggetti che hanno
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  al  citato  art.  62-bis  del decreto-legge n. 331 del
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 700 euro per ciascuna annualita'.
              4.  Ai  fini  della  definizione automatica, le persone
          fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
          sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, il
          titolare  e  i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
          il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
          in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
          integrativa,  per  ciascun  periodo  d'imposta, l'ammontare
          dell'importo   minimo   da   versare  determinato,  con  le
          modalita'  indicate  nel  comma  3,  lettera b), in ragione
          della  propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
          importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
              5.  In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
          deve essere versato quello di ammontare maggiore.
              6.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma  2,  lettera  b),  deve comunque essere, in
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
                a) 500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 50.000 euro;
                b) 600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 180.000 euro;
                c) 700  euro,  se  l'ammontare del volume d'affari e'
          superiore a 180.000 euro.
              7.  Ai  fini della definizione automatica e' esclusa la
          rilevanza  a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite
          risultanti  dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
          di  quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
          di  cui  all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
          riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
          versamento  di una somma pari al 10 per cento delle perdite
          stesse  fino  ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
          di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
          predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
          d'imposta  chiusi  in  perdita  o in pareggio e' versato un
          importo  almeno  pari  a  quello  minimo di cui al comma 3,
          lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
              8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
          relative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, e' dovuto, per
          ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
          a  1.500  euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
          87 del medesimo testo unico.
              9.  La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni;  le variazioni dei dati
          dichiarati  non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
          imposte   dovute   ai   sensi  del  presente  articolo.  La
          definizione   automatica   non   modifica  l'importo  degli
          eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
          presentate  ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative
          addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La
          dichiarazione  integrativa  non  costituisce  titolo per il
          rimborso   di   ritenute,   acconti   e  crediti  d'imposta
          precedentemente  non  dichiarati, ne' per il riconoscimento
          di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza,
          ovvero   di   detrazioni   d'imposta   diverse   da  quelle
          originariamente dichiarate.
              10.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal
          presente articolo comporta:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
                c) l'esclusione   della   punibilita'   per  i  reati
          tributari  di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,  nonche'  per i reati
          previsti  dagli  articoli 482,  483,  484,  485,  489, 490,
          491-bis   e   492   del   codice   penale,   nonche'  dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          predetti   reati   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il
          profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
          tributaria;  i  predetti  effetti,  limitatamente  ai reati
          previsti  dal  codice penale e dal codice civile, operano a
          condizione  che,  ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14,
          comma   5,   della   presente   legge   si   provveda  alla
          regolarizzazione  contabile delle attivita', anche detenute
          all'estero, secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione
          di  cui  alla  presente  lettera  non si applica in caso di
          esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha
          avuto  formale  conoscenza  entro  la data di presentazione
          della dichiarazione per la definizione automatica.
              11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
          cui  all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
          alla  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  attivita'
          detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi previste,
          ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso di
          parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
              12.  Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del
          presente   articolo,   eccedano  complessivamente,  per  le
          persone  fisiche,  la  somma di 3.000 euro e, per gli altri
          soggetti,  la  somma  di  6.000 euro, gli importi eccedenti
          possono  essere versati in due rate, di pari importo, entro
          il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
          interessi  legali  a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
          versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
          non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
          recupero  delle  somme  non  corrisposte a tali scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima, e gli interessi legali.
              13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  puo' opporre agli
          organi  competenti  gli  effetti preclusivi, estintivi e di
          esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
          a  controllare  la  congruita'  delle somme versate ai fini
          della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
              14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
          della  presente  legge;  in  caso di avvisi di accertamento
          parziale  di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per la definizione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per  i periodi d'imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati articoli 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti  di  cui alla lettera c) del comma 10, della quale
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
          di  presentazione  della  dichiarazione  per la definizione
          automatica;
                c) il  contribuente  abbia omesso la presentazione di
          tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
          comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
              15.  Le  preclusioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma  14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
          d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
          ivi  indicati.  La definizione automatica non si perfeziona
          se  essa  si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli
          contenuti  nella  dichiarazione originariamente presentata,
          ovvero  se  la  stessa  viene  effettuata  dai soggetti che
          versano  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 14 del presente
          articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
          che,  in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
          risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
          definitivi.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive    modificazioni,    possono   avvalersi   delle
          disposizioni  di  cui al presente articolo sulla base delle
          dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della
          facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
          agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative
          presentate.
              17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,  individuati  ai  sensi dell'articolo 3 dell'O.M.
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.
              18.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          definite le modalita' applicative del presente articolo.».
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno
          1997, n. 218:
               Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli 54   e   55   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
              -  Si  riporta l'art. 41-bis del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
                Art.  41-bis.  (Accertamento  parziale).  -  1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato  o  il maggiore ammontare di un reddito parziale
          dichiarato,  che  avrebbe  dovuto  concorrere  a formare il
          reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
          societa',  associazioni  ed  imprese  di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   o   l'esistenza   di  deduzioni,  esenzioni  ed
          agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, possono
          limitarsi  ad accertare, in base agli elementi predetti, il
          reddito  o il maggior reddito imponibili. Non si applica la
          disposizione dell'art. 44.».
              2. (Abrogato).».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 54 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
                Art.  54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando  ritiene  che  ne  risulti  una  imposta inferiore a
          quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51  e  51-bis.  Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
          per   la   presentazione   della   dichiarazione   annuale,
          all'accertamento  delle  imposte  non versate in tutto o in
          parte  a  norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
          precedente  periodo  non  si  applicano  nei  casi previsti
          dall'articolo 60, sesto comma.
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte.».
              - Si riporta l'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289:
              «Art.  10 (Proroga di termini). - 1. Per i contribuenti
          che  non  si  avvalgono  delle  disposizioni  recate  dagli
          articoli da  7  a  9  della  presente legge, in deroga alle
          disposizioni  dell'art.  3,  comma 3, della legge 27 luglio
          2000,  n. 212, i termini di cui all'art. 43 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  e  all'art.  57 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive modificazioni, sono prorogati di due anni.».
              -  Si riporta l'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322:
              «8-bis.  Le  dichiarazioni  dei  redditi,  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  e dei sostituti di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano determinato
          l'indicazione  di  un  maggior  reddito  o, comunque, di un
          maggior  debito  d'imposta  o di un minor credito, mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
          non  oltre il termine prescritto per la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.».
              Comma 45.
              - Si riporta l'art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289:
                «Art.  9-bis  (Definizione  dei  ritardati  od omessi
          versamenti).  -  1.  Le  sanzioni previste dall'art. 13 del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  non  si
          applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
          data  del  16 aprile  2003  provvedono  ai  pagamenti delle
          imposte  o  delle  ritenute  risultanti dalle dichiarazioni
          annuali  presentate  entro il 31 ottobre 2002, per le quali
          il  termine  di  versamento e' scaduto anteriormente a tale
          data.  Se  gli  importi  da  versare per ciascun periodo di
          imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
          euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
          importi  eccedenti,  maggiorati  degli  interessi  legali a
          decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
          rate,  di  pari  importo,  entro  il  30 novembre  2003, il
          30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
              2.  Se  le  imposte  e  le  ritenute  non  versate e le
          relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
          le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente
          alle  rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003,
          a  condizione  che  le  imposte  e  le ritenute non versate
          iscritte  a  ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
          relative  scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1
          non  sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla
          predetta  data  se i soggetti interessati dimostrano che il
          versamento  non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi
          denunciato,  anteriormente  alla data del 31 dicembre 2002,
          all'autorita' giudiziaria.
              3.  Per  avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
          soggetti   interessati   sono   tenuti   a  presentare  una
          dichiarazione  integrativa, in via telematica, direttamente
          ovvero  avvalendosi  degli  intermediari abilitati indicati
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,
          indicando  in  apposito  prospetto le imposte o le ritenute
          dovute  per  ciascun  periodo  di  imposta  e  i  dati  del
          versamento  effettuato,  nonche' gli estremi della cartella
          di pagamento nei casi di cui al comma 2.
              4.  Sulla  base  della dichiarazione di cui al comma 3,
          gli  uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
          al  comma  1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
          e'  stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
          versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
          pagamento  non  dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
          quelle  pagate  a  partire dalla data medesima; il rimborso
          compete   altresi'  per  le  somme  a  tale  titolo  pagate
          anteriormente,  se i soggetti interessati dimostrano che il
          versamento  non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
          doloso  di  terzi  denunciato,  anteriormente alla data del
          31 dicembre  2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
          gli  interessi  iscritti  a  ruolo;  le  somme  da versare,
          diverse   da   quelle   iscritte  a  ruolo,  devono  essere
          maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          3 settembre  2003,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207
          del  6 settembre  2003  reca: «Rideterminazione dei termini
          connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli
          adempimenti  tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2,
          quarto  periodo,  del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n. 212.».
              Comma 46.
              - Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289:
              Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di
          registro,   ipotecaria,   catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni  e  sull'incremento  di  valore  degli immobili).
          (Proroga  di  termini).  -  1.  Ai  fini  delle  imposte di
          registro,   ipotecaria,   catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni  e  sull'incremento di valore degli immobili, per
          gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
          e  le  scritture  private  registrate  entro  la  data  del
          30 novembre  2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni
          presentate  entro la medesima data, i valori dichiarati per
          i  beni  ovvero  gli  incrementi di valore assoggettabili a
          procedimento  di  valutazione sono definiti, ad istanza dei
          contribuenti  da  presentare  entro  il 16 aprile 2003, con
          l'aumento  del 25 per cento, a condizione che non sia stato
          notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  della
          maggiore  imposta  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge.  Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
          non  sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva
          di  effetti,  in  deroga  all'art.  3, comma 3, della legge
          27 luglio  2000,  n.  212,  i termini per la rettifica e la
          liquidazione  della  maggiore imposta sono prorogati di due
          anni.
              1-bis.  Le  violazioni  relative  all'applicazione, con
          agevolazioni  tributarie, delle imposte su atti, scritture,
          denunce  e  dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
          definite   con   il  pagamento  delle  maggiori  imposte  a
          condizione  che il contribuente provveda a presentare entro
          il  16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di
          non  volere  beneficiare  dell'agevolazione precedentemente
          richiesta.  La  disposizione  non  si applica qualora, alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, sia stato
          notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  delle
          maggiori imposte.
              2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
          ufficio  dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
          corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e
          interessi.
              3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
          entro  sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di
          liquidazione,   la  domanda  di  definizione  e'  priva  di
          effetti.
              4.  Se  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  sono  decorsi  i termini per la registrazione ovvero
          per  la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
          per  l'esecuzione  dei versamenti annuali di cui al comma 3
          dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta  di  registro,  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, non sono dovuti
          sanzioni  e  interessi qualora si provveda al pagamento dei
          tributi  e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
          16 aprile 2003.».
              Comma 47.
              - Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289:
              «Art.  14 (Regolarizzazione delle scritture contabili).
          -  1.  Le  societa'  di  capitali e gli enti equiparati, le
          societa'  in  nome  collettivo  e in accomandita semplice e
          quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli
          enti  non  commerciali,  relativamente ai redditi d'impresa
          posseduti,  che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di cui
          all'art.  8,  possono  specificare  in apposito prospetto i
          nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
          attivi  e  passivi,  da  cui  derivano  gli  imponibili,  i
          maggiori  imponibili  o  le  minori  perdite indicati nelle
          dichiarazioni  stesse; con riguardo ai predetti imponibili,
          maggiori  imponibili  o  minori perdite non si applicano le
          disposizioni del comma 4 dell'art. 75 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  e  del terzo comma dell'art. 61 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e   successive  modificazioni.  Il  predetto  prospetto  e'
          conservato  per  il  periodo  previsto  dall'art. 43, primo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          deve  essere  esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio
          competente.
              2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai
          sensi   del  comma  1,  i  soggetti  ivi  indicati  possono
          procedere  ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle
          scritture  contabili  apportando  le conseguenti variazioni
          nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
          al  31 dicembre  2002,  ovvero  in  quelli  del  periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni.  Le  quantita'  e  i  valori  cosi'
          evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'   produttive   relative  ai  periodi  di  imposta
          successivi,  con  esclusione  dei  periodi  d'imposta per i
          quali  non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
          ai  sensi  dell'art.  8,  salvo  che  non  siano oggetto di
          accertamento o rettifica d'ufficio.
              3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 possono altresi'
          procedere,  nei  medesimi documenti di cui al comma 2, alla
          eliminazione  delle  attivita' o delle passivita' fittizie,
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
          effettivi.  Dette  variazioni  non  comportano emergenza di
          componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
          del  reddito  d'impresa  ne'  la  deducibilita' di quote di
          ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
          dei relativi Fondi.
              4.  I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
          delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
          procedere,   nel   rispetto  dei  principi  civilistici  di
          redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
          sensi  dei  commi  da  1  a  3,  delle  attivita'  detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
          anche  dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
          8.  Dette  attivita'  si  considerano  riconosciute ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
          31 dicembre 2002.
              5.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che si sono avvalsi
          delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
          regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma
          3  con  gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei
          principi   civilistici  di  redazione  del  bilancio,  alle
          iscrizioni  nell'inventario,  nel rendiconto o nel bilancio
          chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni,  di attivita' in precedenza omesse o
          parzialmente  omesse;  in  tal  caso, sui valori o maggiori
          valori  dei  beni  iscritti  e'  dovuta, entro il 16 aprile
          2003,  un'imposta  sostitutiva del 6 per cento dei predetti
          valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
          e'  dovuta  anche  con  riferimento alle attivita' detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
          di   regolarizzazione   contabile   ai  sensi  del  periodo
          precedente.   In   tale  ultima  ipotesi  si  applicano  le
          modalita'  dichiarative  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
          L'imposta  sostitutiva  del  6 per cento non e' dovuta se i
          soggetti  si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
          comma  5  dell'art.  8. I maggiori valori iscritti ai sensi
          del  presente  comma  si  considerano  riconosciuti ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
          31 dicembre  2002,  a  condizione  che  i soggetti si siano
          avvalsi  delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
          alle   imposte   sui   redditi.  L'imposta  sostitutiva  e'
          indeducibile   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
              6.   Nel   caso   di  cessione  a  titolo  oneroso,  di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al consumo personale e
          familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
          assoggettate  ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
          cento,  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del terzo
          periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
          31 dicembre   2002,   al  soggetto  che  ha  effettuato  la
          regolarizzazione,  e'  attribuito  un credito d'imposta, ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.».
              Comma 48.
              - Si riporta l'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289:
              «Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di
          contestazione,  degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
          degli  inviti  al contraddittorio e dei processi verbali di
          constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge non
          sono  ancora  spirati  i  termini  per  la proposizione del
          ricorso,   gli   inviti  al  contraddittorio  di  cui  agli
          articoli 5  e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
          218,  per  i  quali,  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  non e' ancora intervenuta la definizione,
          nonche'  i  processi verbali di constatazione relativamente
          ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  non  e'  stato  notificato  avviso  di accertamento
          ovvero  ricevuto  invito al contraddittorio, possono essere
          definiti   secondo   le  modalita'  previste  dal  presente
          articolo,  senza  applicazione  di interessi, indennita' di
          mora  e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
          b-bis).  La  definizione  non e' ammessa per i soggetti nei
          cui  confronti  e'  stata  esercitata l'azione penale per i
          reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
          74,  di  cui  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza
          entro la data di perfezionamento della definizione.
              2.  La definizione degli avvisi di accertamento e degli
          inviti  al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
          mediante  il  pagamento,  entro  il  16 aprile  2003, degli
          importi  che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
          delle  percentuali  di  seguito indicate, con riferimento a
          ciascuno scaglione:
                a) 30  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
                b) 32  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti  al  contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
          superiori a 50.000 euro;
                c) 35  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
              3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
          nelle  ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
          qualora  dagli  atti  di  cui  al medesimo comma 2 emergano
          imposte  o  contributi  dovuti. In tal caso la sola perdita
          risultante    dall'atto   e'   riportabile   nell'esercizio
          successivo nei limiti previsti dalla legge.
              3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e  gli  avvisi di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i
          termini  per  la  proposizione  del  ricorso possono essere
          definiti   mediante   il   pagamento   del   10  per  cento
          dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
              4. La definizione dei processi verbali di constatazione
          di  cui  al  comma  1  si perfeziona mediante il pagamento,
          entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
                a) per  le  imposte sui redditi, relative addizionali
          ed  imposte  sostitutive,  applicando l'aliquota del 18 per
          cento  alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
          componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
          medesimo;
                b) per    l'imposta    regionale    sulle   attivita'
          produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre
          imposte  indirette,  riducendo del 50 per cento la maggiore
          imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
          stesso;
              b-bis)  per  le  violazioni  per  le  quali non risulta
          applicabile  la procedura di irrogazione immediata prevista
          dall'art.  17  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
          le sanzioni minime applicabili;
              b-ter)   per   le   violazioni   concernenti   l'omessa
          effettuazione   di   ritenute   e   il  conseguente  omesso
          versamento  da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
          65  per  cento  l'ammontare  delle maggiori ritenute omesse
          risultante dal verbale stesso.
              4-bis.  Non  sono definibili, in base alle disposizioni
          del  presente  articolo,  le  violazioni di cui all'art. 3,
          comma   3,  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
          n. 73.
              4-ter.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo  sono  effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
          ordinarie  modalita' previste per il versamento diretto dei
          relativi  tributi,  esclusa  in  ogni caso la compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione
          eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
          per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
          eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate, di pari
          importo,  entro  il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
          maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
          2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
          date    indicate    non   determina   l'inefficacia   della
          definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a
          tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
          una  sanzione  amministrativa  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal
          versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
          il  contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente la
          quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad  un
          prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
              6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
          dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti
          indicati  al  comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
          dai  soggetti  che  versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
          periodo  del  medesimo  comma;  non si fa luogo al rimborso
          degli  importi  versati  che,  in  ogni caso, valgono quali
          acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
          in base agli accertamenti definitivi.
              7.   Il   perfezionamento  della  definizione  comporta
          l'esclusione,  ad  ogni  effetto,  della  punibilita' per i
          reati  tributari  di  cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis   e   492   del   codice   penale,   nonche'  dagli
          articoli 2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali
          reati  siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i
          citati  reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto
          e   siano   riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione
          tributaria.   E'   altresi'  esclusa,  per  le  definizioni
          perfezionate,  l'applicazione  delle sanzioni accessorie di
          cui  all'art.  12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n.  471,  e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
          applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
          di perfezionamento della definizione.
              8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e  fino  al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
          proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
          di  cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
          quelli  per  il perfezionamento della definizione di cui al
          citato  decreto  legislativo n. 218 del 1997, relativamente
          agli  inviti  al  contraddittorio  di cui al medesimo comma
          1.».
              -   Si  riportano  gli  articoli 5  e  11  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
              «Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli 54   e   55   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
              «  Art.  11  (Avvio  del  procedimento.) - 1. L'ufficio
          invia  ai  soggetti  obbligati  un  invito a comparire, nel
          quale sono indicati:
                a) gli   elementi   identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.».
              Comma 49.
              -  L'art.  16  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e'
          riportato al comma 12.
              Comma 50.
              -  Per  gli  articoli 7,  8 e 9 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, vedi la nota al comma 44.
              -   Per  i  riferimenti  dell'art.  9-bis  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 45.
              -   Per   i   riferimenti   dell'art.  11  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 46.
              -   Per   i   riferimenti   dell'art.  14  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 47.
              -   Per   i   riferimenti   dell'art.  15  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 48.
              -   Per   i   riferimenti   dell'art.  16  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 49.
              Comma 53.
              -  L'art.  32  del  decreto-legge 29 settembre 2003, n.
          269,   recante:   «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo
          sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento  dei conti
          pubblici»  e'  rubricato  «Misure  per  la riqualificazione
          urbanistica,     ambientale     e     paesaggistica,    per
          l'incentivazione      dell'attivita'     di     repressione
          dell'abusivismo  edilizio, nonche' per la definizione degli
          illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».
              Comma 54.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge
          24 novembre  2000,  n.  340,  recante: «Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999», come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  31  (Soppressione  dei  fogli  annunzi  legali e
          regolamento  sugli  strumenti  di  pubblicita'.).  -  1.  A
          decorrere  dal  novantesimo  giorno successivo alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i fogli degli
          annunzi  legali  delle  province  sono  aboliti.  La  legge
          30 giugno  1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
          1895,  recante  istruzioni  speciali per l'esecuzione della
          legge  30 giugno  1876,  n. 3195, sulla pubblicazione degli
          annunzi  legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
          97,  convertito  dalla  legge  24 maggio 1932, n. 583, e la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
              2.  Decorsi  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le  accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle
          imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
          imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581, sono inviate per via telematica
          ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
          modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento al predetto
          obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
          iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
          amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
          comma  2  dovranno  essere  eseguite, in caso di assenza di
          firma  digitale  ai  sensi  di  legge, mediante allegazione
          degli  originali  o di copia in forma cartacea rilasciata a
          norma di legge.
              2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
          atti  da  cui  dipendono  le formalita' di cui ai commi 2 e
          2-bis   possono   in  ogni  caso  richiederne  direttamente
          l'esecuzione  al  registro  delle  imprese  che  esegue  le
          formalita',   verificata   la   regolarita'  formale  della
          documentazione.
              2-quater.   Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti  di  cui  all'art.  2435  del  codice civile puo'
          essere  effettuato  mediante  trasmissione  telematica o su
          supporto  informatico degli stessi, da parte degli iscritti
          negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
          periti  commerciali,  muniti  della  firma  digitale e allo
          scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
              2-quinquies.  Il  professionista che ha provveduto alla
          trasmissione  di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che  i
          documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
          presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
          originali  presso il registro delle imprese su richiesta di
          quest'ultimo.   Gli   iscritti   agli   albi   dei  dottori
          commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
          muniti   di   firma   digitale,   incaricati   dai   legali
          rappresentanti    della    societa',   possono   richiedere
          l'iscrizione  nel registro delle imprese di tutti gli altri
          atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
          cui   redazione   la   legge   non  richieda  espressamente
          l'intervento di un notaio.
              3.    Quando    disposizioni   vigenti   prevedono   la
          pubblicazione  nel  foglio  degli annunzi legali come unica
          forma  di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4.  In  tutti  i  casi  nei  quali  le  norme  di legge
          impongono  forme  di  pubblicita'  legale, l'individuazione
          degli  strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
          e'  effettuata  con  regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
          alla  individuazione  degli  strumenti,  anche  telematici,
          differenziando, se necessario, per categorie di atti».
              Comma 55.
              -  Si  riporta il testo dell'allegato I del testo unico
          delle  disposizioni  legislative  concernenti  le  «imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative»,  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Elenco   prodotti   assoggettati   ad  imposizione  ed
          aliquote  vigenti  alla data di entrata in vigore del testo
          unico».
              Oli minerali:
                benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
                benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
              Petrolio lampante o cherosene:
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          415.990 per mille litri;
              Oli da gas o gasolio:
                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri;
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
              Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg.
              Gas di petrolio liquefatti:
                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.220 per mille kg;
              Gas metano:
                per autotrazione: lire zero;
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
                per combustione per usi civili:
                  a) per  usi  domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
                  b) per  usi  di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc;
              per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
          unico   delle   leggi   sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                  a) per  gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
          b): lire 74 al mc;
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
              Alcole e bevande alcoliche
                Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato;
                Vino: lire zero;
                Bevande  fermentate  diverse  dal vino e dalla birra:
          lire zero;
                Prodotti intermedi: euro 56,15 per ettolitro;
                Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro.
              Energia elettrica
                Per ogni kWh di energia impiegata:
                per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni: lire
          4,10 per ogni kWh;
                per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh;
              Imposizioni diverse;
              Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.;
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
              Comma 56.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 1, della
          legge  23 dicembre  1998,  n.  448, recante «Norme generali
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato»:
              «1.  Per la ristrutturazione delle reti distributive il
          reddito    di   impresa   degli   esercenti   impianti   di
          distribuzione   di  carburante  e'  ridotto,  a  titolo  di
          deduzione  forfettaria,  di  un  importo pari alle seguenti
          percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art.
          53,  comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
                a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
                b) 0,6  per  cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
          fino a lire 4 miliardi;
                c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.».
              Comma 57.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          sostituito  dall'art.  2,  comma 1, lettera d), della legge
          27 dicembre  2002,  n. 289, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del
          reddito  complessivo,  al  netto  della  deduzione prevista
          dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita
          ad  abitazione  principale  e  per  le relative pertinenze,
          concorrono  uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con
          esclusione  di  quelli  indicati nel comma 2, lettera a), e
          47,  comma  1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
          spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
                a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 27.000 euro ma non a
          29.500 euro;
                b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 29.500 euro ma non a
          36.500 euro;
                c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 36.500 euro ma non a
          41.500 euro;
                d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 41.500 euro ma non a
          46.700 euro;
                e) 25  euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 46.700 euro ma non a
          52.000 euro.
              2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto
          della  deduzione  prevista  dall'art.  10, comma 3-bis, per
          l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
          le  relative  pertinenze,  concorrono uno o piu' redditi di
          cui all'art. 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
          dall'imposta lorda pari a:
                a) 70  euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 24.500 euro ma non a
          27.000 euro;
                b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 27.000 euro ma non a
          29.000 euro;
                c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 29.000 euro ma non a
          31.000 euro;
                d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 31.000 euro ma non a
          36.500 euro;
                e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 36.500 euro ma non a
          41.500 euro;
                f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 41.500 euro ma non a
          46.700 euro;
                g) 25  euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 46.700 euro ma non a
          52.000 euro.
              3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto
          della  deduzione  prevista  dall'art.  10, comma 3-bis, per
          l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
          le  relative  pertinenze,  concorrono uno o piu' redditi di
          lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa
          di  cui  all'art.  79,  spetta  una detrazione dall'imposta
          lorda pari a:
                a) 80  euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 25.500 euro ma non a
          29.400 euro;
                b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 29.400 euro ma non a
          31.000 euro;
                c) 80  euro se il reddito complessivo, al netto della
          deduzione  prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
          immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
          relative  pertinenze,  e'  superiore a 31.000 euro ma non a
          32.000 euro.
              4.  Le  detrazioni  di  cui  ai commi da 1 a 3 non sono
          cumulabili tra loro».
              Comma 59.
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
          recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei
          contribuenti  in materia di imposta sugli intrattenimenti»,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «1.  I  soggetti  che effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella   C   allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633 che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a  cinquantamila  euro,  possono  documentare  i
          corrispettivi   percepiti  anche  mediante  rilascio  della
          ricevuta  fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249,
          o  dello  scontrino  fiscale  manuale o prestampato a tagli
          fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo
          1992,   integrati   con  le  indicazioni  di  cui  all'art.
          74-quater,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972.».
              Comma 60.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma 4, del
          decreto-legge    29 settembre   2003,   n.   269   recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione   dell'andamento   dei   conti  pubblici»,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «4.   Le  penalita'  previste  a  carico  dei  soggetti
          convenzionati  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  1 e 11, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,  nonche'  dei  soggetti  incaricati di cui all'art. 3,
          comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto, per la
          tardiva    o    errata    trasmissione   telematica   delle
          dichiarazioni   ricevute  dai  predetti  soggetti  fino  al
          31 dicembre  2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per
          cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri
          di calcolo fissati nelle relative convenzioni ovvero, per i
          predetti  soggetti  incaricati,  ad una somma pari al dieci
          per  cento  della  sanzione minima prevista dall'art. 7-bis
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
              Comma 61.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione
          annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
          presentano   la   dichiarazione   unificata   annuale.   La
          dichiarazione   dei   sostituti  di  imposta,  comprese  le
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  cui  all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
          unificata.  E'  esclusa  dalla  dichiarazione  unificata la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  degli  enti  e delle societa' che si sono avvalsi
          della  procedura  di  liquidazione  dell'imposta sul valore
          aggiunto  di  gruppo  di cui all'art. 73, ultimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto con
          esclusione  delle  persone fisiche che hanno realizzato nel
          medesimo  periodo  un volume di affari inferiore o uguale a
          lire  50  milioni,  dai  soggetti tenuti alla presentazione
          della   dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta  di  cui
          all'art.  4  e  dai  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  dai  soggetti  tenuti  alla
          presentazione  del  modello  per  la comunicazione dei dati
          relativi  alla  applicazione  degli  studi  di  settore. Le
          predette   dichiarazioni  sono  trasmesse  avvalendosi  del
          servizio  telematico  Entratel;  il collegamento telematico
          con  l'Agenzia  delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
          soggetti   di   cui   al   primo   periodo  obbligati  alla
          presentazione  della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
          anche  in  forma  unificata,  in  relazione ad un numero di
          soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono  per  la
          presentazione  in  via  telematica  del servizio telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere  effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti dello stesso
          gruppo  avvalendosi  del  servizio  telematico Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art.  43-ter,  quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2-ter.  I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
          2   e   2-bis,   non  obbligati  alla  presentazione  delle
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
          dichiarazioni  in  via telematica, direttamente avvalendosi
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
          incaricato di cui al comma 3.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3-bis.  I  soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
              3-ter.  Ai  soggetti di cui al comma 3 incaricati della
          trasmissione   telematica  delle  dichiarazioni  spetta  un
          compenso,  a  carico  del bilancio dello Stato, di euro 0,5
          per  ciascuna  dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
          il    servizio   telematico   Entratel. Il   compenso   non
          costituisce  corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta sul
          valore   aggiunto.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei
          compensi   sono   stabilite   con   decreto  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze. La misura del compenso e'
          adeguata  ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
          alla  variazione  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
          famiglie   di   operai   e  impiegati  rilevata  dall'ISTAT
          nell'anno precedente.
              4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2,  2-bis e 3 sono
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
          assistenza fiscale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e 3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
          nonche',  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
          con  il  provvedimento  di  cui all'art. 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
              7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
          entro  cinque  mesi  dalla  data di scadenza del termine di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
          delle  dichiarazioni  stesse, ove non diversamente previsto
          dalle convenzioni di cui al comma 11.
              7-bis.  I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
          presentano  in via telematica le dichiarazioni per le quali
          non  e'  previsto  un  apposito termine entro un mese dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per la presentazione alle
          banche e agli uffici postali.
              7-ter.   Le   dichiarazioni   consegnate   ai  soggetti
          incaricati  di  cui  ai commi 2-bis e 3, successivamente al
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
              8.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno
          in   cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale  ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
          entrate   mediante  procedure  telematiche  direttamente  o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
              9.   I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme  a  quello  approvato  con il provvedimento di cui
          all'art.  1,  comma  1,  nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto   incaricato   di  predisporre  la  dichiarazione.
          L'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti.
              9-bis.  I  soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni  conservano,  anche  su supporti informatici,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          copia    delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle   quali
          l'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          previa  riproduzione su modello conforme a quello approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data   dalla   comunicazione   dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  della  dichiarazione
          presentata  in  via  telematica  direttamente  o  tramite i
          soggetti  di  cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5.
              11.   Le   modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni   sono   stabilite   con   provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale.   Le  modalita'  di  svolgimento  del
          servizio  di  ricezione  delle dichiarazioni da parte delle
          banche  e  della  Poste italiane S.p.a., comprese la misura
          del  compenso  spettante  e  le conseguenze derivanti dalle
          irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
          stabilite  mediante  distinte  convenzioni,  approvate  con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
          misura  del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
          del  servizio  e del numero complessivo delle dichiarazioni
          ricevute.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alla  presentazione  delle dichiarazioni riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica  si  applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma 11 del presente articolo.».
              Comma 62.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 8, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante : «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)».
              «8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze puo'
          disporre  con  propri  decreti,  entro il 31 dicembre 2003,
          l'aumento  dell'aliquota  di  base  dell'imposta di consumo
          sulle  sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
          28  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
              Comma 63.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52,  comma 5, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
          131,   recante:   «Approvazione   del   testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro»:
              «5.  I  moltiplicatori  di  sessanta  e  ottanta  volte
          possono  essere modificati, in caso di sensibili divergenze
          dai  valori  di  mercato,  con  decreto  del Ministro delle
          finanze  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
          hanno  effetto  per  gli  atti  pubblici  formati,  per  le
          scritture   private   autenticate  e  gli  atti  giudiziari
          pubblicati  o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
          quello   di   pubblicazione  del  decreto  nonche'  per  le
          scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
          registrazione da tale data».
              Comma 64.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14, comma 2, della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2002)»,  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «2.  Ai  fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
          di  159.114.224,77  euro per l'anno 2002, di 159.114.224,77
          euro  per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per il 2004.
          A  decorrere  dal  2005  si provvede ai sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.».
              Comma 65.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 31, commi 37 e 38,
          della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di
          finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione e lo sviluppo»,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «37.  I proventi per la gestione della casa da gioco di
          Campione  d'Italia,  detratte  le  spese  di gestione ed il
          contributo  per il bilancio del comune di Campione d'Italia
          in  misura non superiore a quella prevista per gli esercizi
          finanziari  1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono destinati nella misura del
          24  per  cento  al Ministero dell'interno, del 40 per cento
          alla  provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di
          Lecco,  e  del  20  per  cento  alla provincia di Varese. A
          decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del
          comune  di  Campione  d'Italia  e'  pari  a quello del 1999
          incrementato  del tasso di inflazione programmato ovvero al
          30  per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora
          questi  ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme
          attribuite  allo  Stato sono versate alla pertinente unita'
          previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata
          e  sono  riassegnate,  con decreto del Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e  della  programmazione  economica,  alla
          pertinente  unita'  previsionale  di  base  dello  stato di
          previsione  del Ministero dell'interno. Le somme attribuite
          alle province devono essere utilizzate per la realizzazione
          di  opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche
          attraverso contributi ai comuni.
              38.  Per  la  gestione  della casa da gioco di Campione
          d'Italia  il  Ministero  dell'interno,  di  concerto con il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita
          societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e
          sottoposta   alla   vigilanza  degli  stessi  Ministeri.  I
          componenti  degli  organi  di controllo della societa' sono
          designati dagli enti locali destinatari dei proventi di cui
          al  comma  precedente.  La  societa' di certificazione deve
          essere  iscritta  nel  registro  dei  revisori contabili ed
          individuata  dal  Ministero dell'interno. Al capitale della
          societa'  partecipano  esclusivamente,  con  quote  massime
          stabilite   nel   decreto   ministeriale  autorizzativo,  i
          seguenti  soggetti:  il  comune  di  Campione  d'Italia, la
          provincia  di  Como, la provincia di Lecco, la provincia di
          Varese.  I  soggetti  medesimi  approvano  e trasmettono al
          Ministero  dell'interno,  entro  il 31 gennaio 2001, l'atto
          costitutivo,  lo  statuto  ed  i  patti  parasociali  della
          societa',     sottoscritti     dai     rispettivi    legali
          rappresentanti.   Decorso   inutilmente  tale  termine,  il
          Ministero  dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo
          di  apposito  commissario.  L'utilizzo  dello stabile della
          casa  da  gioco  ed  il  rapporto  di lavoro dei dipendenti
          comunali  che  vi  operano  con  funzioni  di  vigilanza  e
          controllo  alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da
          apposita  convenzione che verra' stipulata fra il comune di
          Campione  d'Italia  e la societa' di gestione della casa da
          gioco.».
              Comma 66.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 138, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante : «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»:
              «1.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre   1990,  n.  2057,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  24 dicembre  1990, destinatari dei
          provvedimenti  agevolativi  in  materia di versamento delle
          somme  dovute  a  titolo  di  tributi e contributi, possono
          regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992,  versando  l'ammontare  dovuto  per  ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti  a  titolo  di  capitale  ed  interessi,  entro il
          15 dicembre 2002.».
              Comma 67.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  88  del  Trattato
          istitutivo della Comunita' europea:
                «Art.  88.  - 1. La Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,oppure  che  tale  aiuto  e'  attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale».
              Comma 68.
              -  Si  riposta  il testo dell'art. 39 del decreto-legge
          29 settembre  2003,  n. 269, recante: «Disposizioni urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei  conti  pubblici»,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art  39  (Altre disposizioni in materia di entrata). -
          1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
          disposizione di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del
          decreto   legislativo   26 ottobre   1995,  n.  504,  trova
          applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte
          di  consumo  di  cui  all'art.  62 del medesimo testo unico
          nonche',   dalla   data  della  relativa  istituzione,  del
          contributo  di  cui  agli  articoli 6 e 7 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio  2002, n. 16. Per l'anno 2003, il
          decreto di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
          n.  504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello
          stesso  anno  e  l'acconto, di misura non inferiore al 1998
          per  cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano,
          relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre,
          e'  riferito  all'accisa  dovuta  per i prodotti immessi in
          consumo  nei  periodo  dall'1  al  15  dicembre;  b)  per i
          prodotti  di cui all'art. 62 del citato decreto legislativo
          n.  504 del 1995, relativo al mese di dicembre, e' riferito
          all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al
          mese di novembre.
              2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione
          dei   crediti   vantati   dagli   enti  pubblici  nazionali
          individuati  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   emanarsi  entro  il  30 novembre  2003.  Le
          modalita'  di  riscossione,  i termini di riversamento agli
          enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
          sostenuti   dall'Agenzia,  sono  disciplinati  da  apposita
          convenzione    approvata    con   decreto   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze. Restano impregiudicate le
          attribuzioni  degli  enti  titolari dei crediti quanto alla
          facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
          normativa  vigente,  nonche',  in caso di mancato spontaneo
          pagamento  del  debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
          della riscossione coattiva.
              3.  Gli  eventuali trasferimenti a favore degli enti di
          cui  al  comma  2  sono  ridotti,  per  l'anno 2004, di 500
          milioni  di  euro.  Con  il  decreto  di  cui al comma 2 e'
          quantificato,  per  ciascuno dei predetti enti, l'ammontare
          della    riduzione    dei   trasferimenti.   Tenuto   conto
          dell'esaurimento  del ciclo di efficacia delle disposizioni
          in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
          in  sede  di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di
          cui  all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,   valevole  per  l'anno  2004,  si  procede  al  nuovo
          orientamento  delle  linee  dell'azione  accertatrice delle
          strutture   dell'Amministrazione  finanziaria  al  fine  di
          rafforzare  significativamente,  a  decorrere  dallo stesso
          anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.
              4. All'art. 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965,
          n.  825,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Le
          richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita
          di  ciascun  prodotto,  da una scheda rappresentativa degli
          effetti  economico-finanziari  conseguenti  alla variazione
          proposta.».  Tale disposizione trova applicazione anche nei
          riguardi  delle richieste formulate anteriormente alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto e per le quali,
          fino  alla  medesima  data,  non e' stato ancora pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  il  relativo  provvedimento  di
          accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per
          la  conclusione  del  procedimento di valutazione, da parte
          dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,
          riprende  a decorrere per intero dalla data in cui perviene
          alla  predetta  Amministrazione, per ciascuna richiesta, la
          scheda   di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.
          Nell'art.  21,  comma  8,  della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  le  parole:  «30 aprile  2003»  sono sostituite dalle
          seguenti: «31 dicembre 2003».
              5.  Al  comma  1  dell'art.  22 della legge 27 dicembre
          2003,  n.  289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono
          sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».
              6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi
          di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773, e successive modificazioni ed integrazioni,
          le  parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite
          dalle  seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non
          e'   inferiore  a  dieci  secondi»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «e'  compresa  tra  sette e tredici secondi»; le
          parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono
          sostituite  dalle  seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000
          partite»  sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»;
          le  parole:  «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
          «75 per cento».
              7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110,
          comma  7,  lettera b), terzo periodo, del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
          prorogato   al   30 aprile   2004   relativamente  ai  soli
          apparecchi  e  congegni di cui al predetto comma 7, lettera
          b),  per  i  quali,  entro  il  31 dicembre  2003, e' stato
          rilasciato  il  nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni, e sono state
          assolte  le  relative  imposte.  A decorrere dal 1° gennaio
          2004,  nei  casi  in  cui  non e' stato rilasciato entro il
          31 dicembre   2003   il   nulla  osta  di  cui  al  periodo
          precedente,  e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato
          rilasciato   il  predetto  nulla  osta,  gli  apparecchi  e
          congegni   di   cui   al  periodo  precedente  non  possono
          consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita
          e,  se  non  convertiti  in  uno  degli  apparecchi  di cui
          all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al
          regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e
          demoliti  entro,  rispettivamente,  il 31 gennaio 2004 e il
          31 maggio  2004, secondo le modalita' stabilite con decreto
          dirigenziale    del   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
                b) ferme  restando  le  sanzioni previste dal comma 9
          del  predetto  art.  110,  i  relativi  nulla  osta perdono
          efficacia;
                c) all'autorita'   amministrativa   e'   preclusa  la
          possibilita'  di  rilasciare al gestore, ai sensi dell'art.
          38,  commi  2  e  5,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni.
              7-bis.  (Aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773).
              8.  (Aggiunge  un  periodo,  dopo  il primo, al comma 1
          dell'art.   14-bis,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
              9.   Al  comma  2  dell'art.  14-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le
          parole: «e per ciascuno di quelli successivi».
              10.   All'art.   14-bis,   comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, dopo le parole:
          «per  l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono
          aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».
              11.  (Aggiunge  il  comma  3-bis  all'art.  14-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640).
              12.  (Sostituisce  il  comma  4  dell'art.  14-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640) .
              12-bis.   Per   la   definizione  delle  posizioni  dei
          concessionari   incaricati   della  raccolta  di  scommesse
          sportive  ai  sensi  dei  regolamenti emanati in attuazione
          dell'art.  3,  comma  230, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6,
          7,  8  e  9,  del  decreto-legge  24 giugno  2003,  n. 147,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  200,  e  del  decreto dirigenziale emanato ai sensi del
          comma 7 sopra indicato.
              13.  Agli  apparecchi  e  congegni di cui all'art. 110,
          comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          di   cui  al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e
          successive  modificazioni, collegati in rete, si applica un
          prelievo  erariale  unico  fissato  in  misura del 13,5 per
          cento  delle  somme  giocate.  Per  l'anno  2004,  fino  al
          collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
                a) per  gli  apparecchi per i quali e' richiesto, dal
          1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma
          5  dell'art.  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
          versamento  di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
          misura di:
                1)  1.000  euro  contestualmente  alla  richiesta del
          nulla osta stesso;
                2)   3.200   euro  antecedentemente  al  collegamento
          obbligatorio  di  cui  al  comma 1 dell'art. 22 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
                b) per  gli  apparecchi per i quali e' richiesto, dal
          1° giugno  al  31 ottobre  2004,  il  nulla  osta di cui al
          citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi
          in due rate nella misura di:
                1)  1.000  euro  contestualmente  alla  richiesta del
          nulla osta stesso;
                2)   1.700   euro   antecedentemente   al  richiamato
          collegamento obbligatorio.
              13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze-Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, da
          emanare  entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini
          e  le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico
          e dell'acconto di cui al comma 13.
              13-ter.  Ferme  restando  le attribuzioni del Ministero
          delle  attivita'  produttive  in  materia  di  concorsi  ed
          operazioni   a   premio,   le   disposizioni   in  tema  di
          attribuzione  unitaria  al  Ministero dell'economia e delle
          finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato
          delle  funzioni  statali  in  materia  di  organizzazione e
          gestione  dei  giuochi, ed in particolare quelle introdotte
          con  gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
          n.  383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  come  sostituito  dall'art.  1 del decreto
          legislativo  3 luglio  2003, n. 173, si intendono nel senso
          che  tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo
          sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
          scopi  promozionali,  elusione  del  monopolio  statale dei
          giuochi.
              13-quater.  Al  fine di razionalizzare e semplificare i
          compiti  amministrativi diretti a contrastare comportamenti
          elusivi  del  monopolio statale dei giuochi, senza aggravio
          degli  adempimenti  a  carico  dei  soggetti  che intendono
          svolgere   manifestazioni  a  premio,  il  Ministero  delle
          attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,   all'atto   del   loro   ricevimento,  copia  delle
          comunicazioni  preventive  di  avvio  dei concorsi a premio
          previste  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  2001,  n.  430,  nonche' dei
          relativi  allegati.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento
          della   copia   delle   comunicazioni  di  cui  al  periodo
          precedente,    il    Ministero    dell'economia   e   delle
          finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato,
          qualora  individui  coincidenza  tra il concorso a premio e
          una  attivita'  di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara
          con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque
          giorni  per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento
          e'  comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
          attivita'  produttive.  Ferma  l'irrogazione delle sanzioni
          amministrative  ai  sensi  dell'art.  124, commi 1 e 4, del
          regio  decreto-legge  19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5 giugno 1939, n. 973, e
          successive  modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave  reato,  la prosecuzione del concorso a premio,
          nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al
          primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con
          decreto  interdirigenziale  del  Ministero  delle attivita'
          produttive   e   del   Ministero   dell'economia   e  delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
          rideterminate  le  forme  della comunicazione preventiva di
          avvio  dei  concorsi a premio, anche per consentire la loro
          trasmissione   in   via   telematica.  Il  Ministero  delle
          attivita'  produttive  e il Ministero dell'economia e delle
          finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato,
          d'intesa  fra  loro,  stabiliscono,  anche  in  vista della
          completa   informatizzazione   del  processo  comunicativo,
          adeguate   modalita'  di  trasmissione  della  copia  delle
          comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
              13-quinquies.  Al  fine di evitare fenomeni di elusione
          del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono
          svolgere  le  attivita'  richiamate  dall'art. 19, comma 4,
          lettera  d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano,
          prima  di darvi corso, e comunque prima della comunicazione
          prevista  dal  citato  regolamento  di  cui  al decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
          comunicazione  al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme
          e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale
          di  tale  amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data
          di  ricezione  della  comunicazione, senza l'adozione di un
          provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,   si   intende   comunque   rilasciato   nulla  osta
          all'effettuazione  delle attivita' di cui al primo periodo;
          entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato
          puo'    espressamente    subordinare    il    nulla    osta
          all'ottemperanza   di   specifiche  prescrizioni  circa  le
          modalita'   di   svolgimento   delle   attivita'  predette,
          affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita'
          di  giuoco  riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
          sanzioni    amministrative   di   cui   al   citato   regio
          decreto-legge  19 ottobre  1938,  n.  1933,  e salvo che il
          fatto  costituisca  piu'  grave reato, lo svolgimento delle
          attivita'  di  cui  al primo periodo, in caso di diniego di
          nulla  osta  ovvero  senza  l'osservanza delle prescrizioni
          eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un
          anno.
              13-sexies.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 6, comma
          3-bis,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si
          applicano  anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed
          alle  compagnie  teatrali amatoriali, per le manifestazioni
          organizzate dalle stesse.
              14.  Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze, adottati ai sensi dell'art. 16, comma 1,
          della  legge  13 maggio  1999, n. 133, sono disciplinate le
          nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione
          con  la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su
          base   sportiva,   di   razionalizzazione   dei   costi  di
          distribuzione,  di  semplificazione  della disciplina delle
          citate   scommesse   anche   con   riferimento  al  profilo
          impositivo,  di salvaguardia del prelievo a favore del CONI
          e  dell'erario,  nonche'  di  tutela  dello  scommettitore,
          destinando  a  premio  una quota non inferiore al 40% delle
          somme  raccolte.  Il decreto o i decreti di cui ai presente
          comma  stabiliscono  le  date  a decorrere dalle quali sono
          abrogate   le   tipologie   di  scommesse  a  totalizzatore
          nazionale  disciplinate  dal  decreto ministeriale 2 giugno
          1998,  n. 174, e dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n.
          278, del Ministro delle finanze. Il Ministero dell'economia
          e  delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato,  in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui
          al  presente  comma,  definisce  i  requisiti tecnici delle
          nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi
          dalle corse dei cavalli.
              14-bis.  Con effetto a decorrere dal periodo di imposta
          in  corso  alla data del 1° gennaio 2004, all'art. 1, comma
          5,  ultimo  periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e successive modificazioni, dopo le parole:
          "sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o viaggi,
          ciascuno   con  percorrenza  superiore  alle  cento  miglia
          marine".
              14-bis.1.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma
          14-bis  e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3,
          del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  alla
          preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
              14-ter. Per effetto dell'art. 31, comma 22, della legge
          27 dicembre  2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse,
          ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore della citata
          legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli
          amministratori   per   garantire  l'erogazione  di  servizi
          pubblici   essenziali,   concernenti  le  violazioni  degli
          articoli 11,  13,  18,  19  e  27,  comma  2,  della  legge
          29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche'
          dell'art.  8  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   27 dicembre   1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.  306  del  31 dicembre  1988,  si  intendono
          revocate  ed  inefficaci,  con  l'estinzione  dei  relativi
          giudizi.  Qualora  questi siano stati gia' definiti cessano
          le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni
          irrogate.
              14-quater.  Alle  acque potabili trattate somministrate
          nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute
          mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema
          a  raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal
          Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui
          al  decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n.
          443,   si   applicano   gli   stessi  parametri  chimici  e
          batteriologici applicati alle acque minerali.
              14-quinquies.   All'art.   7,   comma  4,  della  legge
          30 aprile  1999,  n.  136,  dopo le parole: "che abbiano la
          proprieta'",  sono  inserite le seguenti: "o che abbiano in
          corso  le procedure di acquisto con stipula di un contratto
          preliminare di acquisto registrato e trascritto".
              14-sexies.  All'art. 31, comma 1, del testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni,  di  cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
          n.  346,  le  parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "dodici mesi".
              14-septies.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  4 del
          decreto-legge  27 febbraio  1982,  n.  57,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 aprile  1982,  n.  187, si
          applicano  anche  agli  atti e provvedimenti amministrativi
          adottati  dai  sindaci,  anche  in  qualita'  di funzionari
          delegati  dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la
          data   del  31 dicembre  1991,  diretti  a  realizzare  gli
          obiettivi  debitamente accertati dal comune, previsti dalla
          legge  per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
          sismici del 1976.
              14-octies.  (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, legge
          7 aprile 2003, n. 80).
              14-nonies.  Al  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n.
          153,  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d), le parole: "non
          superiore  a  tre"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "non
          superiore a cinque".
              14-decies.   E'   istituita  nell'ambito  della  Scuola
          superiore   della  pubblica  amministrazione,  senza  oneri
          aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato, una apposita
          sezione,  denominata  Istituto superiore per l'alta cultura
          comunitaria  ed  europea.  Con  i  decreti  legislativi  di
          riordino    della    Scuola    superiore   della   pubblica
          amministrazione,  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 1 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della
          predetta  sezione  e  si  disciplina l'organizzazione della
          stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di
          prima applicazione, del responsabile e dei docenti.
              14-undecies.  Nell'art.  2,  comma 2, del decreto-legge
          24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio
          2003",  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
          "16 marzo 2004"».
              Comma 69.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47, secondo comma,
          della  legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni
          sugli  enti  e  beni  ecclesiastici  in  Italia  e  per  il
          sostentamento   del   clero  cattolico  in  servizio  nelle
          diocesi»:
              «A  decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
          all'otto  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base  delle
          dichiarazioni  annuali,  e' destinata, in parte, a scopi di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a diretta
          gestione   statale  e,  in  parte,  a  scopi  di  carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica».
              Comma 70.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 32 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  32  (Misure per la riqualificazione urbanistica,
          ambientale    e    paesaggistica,    per   l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche'  per  la definizione degli illeciti edilizi e delle
          occupazioni  di  aree demaniali). - 1. Al fine di pervenire
          alla   regolarizzazione   del  settore  e'  consentito,  in
          conseguenza  del  condono  di  cui al presente articolo, il
          rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle
          opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
              2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
          della  disciplina regionale ai principi contenuti nel testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  edilizia,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al
          titolo  V  della  Costituzione  come modificato dalla legge
          costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  e comunque fatte
          salve  le competenze delle autonomie locali sul governo del
          territorio.
              3.  Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio
          del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
          articolo e dalle normative regionali.
              4.  Sono  in  ogni caso fatte salve le competenze delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              5.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
          fornisce,  d'intesa con le regioni interessate, il supporto
          alle  amministrazioni  comunali  ai  fini dell'applicazione
          della  presente  normativa  e  per  il coordinamento con la
          legge  28 febbraio  1985,  n.  47, e successive modifiche e
          integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
              6. (Comma abrogato).
              7. (Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 141
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
              8.  (Aggiunge  il  comma 2-bis all'art. 141 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
              9. (Comma abrogato).
              10.  Per la realizzazione di un programma di interventi
          di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
          idrogeologico  e' destinata una somma di 20 milioni di euro
          per  l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio,  da adottare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono  individuate  le  aree comprese nel programma. Su tali
          aree,   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  d'intesa  con i soggetti pubblici interessati,
          predispone  un  programma  operativo  di  interventi  e  le
          relative modalita' di attuazione.
              11. (Comma abrogato).
              12.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente   decreto   la   Cassa   depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata  a  mettere a disposizione l'importo massimo di
          50  milioni  di  euro  per la costituzione, presso la Cassa
          stessa,  di  un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
          demolizioni  delle  opere  abusive,  per  la concessione ai
          comuni  e  ai  soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
          27,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
          cui  all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e  all'art.  41,  comma  4, del testo unico di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380,  di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
          agli  interventi  di  demolizione delle opere abusive anche
          disposti   dall'autorita'   giudiziaria   e  per  le  spese
          giudiziarie,   tecniche   e   amministrative  connesse.  Le
          anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
          spese  di  gestione  del  Fondo,  sono  restituite al Fondo
          stesso  in  un  periodo  massimo  di  cinque  anni, secondo
          modalita'  e  condizioni stabilite con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle  infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
          riscosse  a  carico degli esecutori degli abusi. In caso di
          mancato  pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
          comunale  provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
          somme  anticipate  non  siano  rimborsate nei tempi e nelle
          modalita'  stabilite,  il Ministro dell'interno provvede al
          reintegro  alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
          relative  somme  dai  fondi  del  bilancio  dello  Stato da
          trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
              13.  Le  attivita'  di monitoraggio e di raccolta delle
          informazioni  relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio
          di  competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
          trasporti,    fanno    capo    all'Osservatorio   nazionale
          dell'abusivismo  edilizio.  Il  Ministero  collabora con le
          regioni  al  fine  di  costituire  un  sistema  informativo
          nazionale necessario anche per la redazione della relazione
          al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
          1985,  n.  146,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 giugno  1985,  n.  298.  Con  decreto del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti, d'intesa con il Ministro
          dell'interno,  sono  aggiornate  le modalita' di redazione,
          trasmissione,    archiviazione    e    restituzione   delle
          informazioni  contenute  nei  rapporti  di cui all'art. 31,
          comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 giugno  2001,  n.  380.  Per  le  suddette  attivita'  e'
          destinata  una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004
          e  di  0,4  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e
          2006.
              14.   Per  le  opere  eseguite  da  terzi  su  aree  di
          proprieta'  dello Stato o facenti parte del demanio statale
          ad  esclusione  del  demanio marittimo, lacuale e fluviale,
          nonche'  dei  terreni  gravati da diritti di uso civico, il
          rilascio  del  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria da
          parte   dell'ente   locale  competente  e'  subordinato  al
          rilascio   della   disponibilita'   da  parte  dello  Stato
          proprietario,  per  il  tramite  dell'Agenzia  del demanio,
          rispettivamente,  a  cedere  a titolo oneroso la proprieta'
          dell'area  appartenente  al  patrimonio  disponibile  dello
          Stato   su   cui   insiste   l'opera   ovvero  a  garantire
          onerosamente  il  diritto  al  mantenimento  dell'opera sul
          suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
          dello Stato.
              15.  La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad
          ottenere   la  disponibilita'  dello  Stato  alla  cessione
          dell'area  appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
          riconoscimento  al  diritto  al mantenimento dell'opera sul
          suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
          dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004,
          alla  filiale  dell'Agenzia  del  demanio  territorialmente
          competente,   corredata   dell'attestazione  del  pagamento
          all'erario  della  somma  dovuta a titolo di indennita' per
          l'occupazione  pregressa delle aree, determinata applicando
          i  parametri  di  cui  alla allegata tabella A, per anno di
          occupazione,  per  un  periodo  comunque non superiore alla
          prescrizione  quinquennale.  A  tale  domanda  deve  essere
          allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
          edilizio  di  cui  ai  commi 32 e 35. Entro il 30 settembre
          2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in
          catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
              16.   La   disponibilita'   alla   cessione   dell'area
          appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
          il  diritto  a  mantenere l'opera sul suolo appartenente al
          demanio  o  al  patrimonio  indisponibile dello Stato viene
          espressa    dalla    filiale   dell'Agenzia   del   demanio
          territorialmente  competente  entro  il  31 dicembre  2004.
          Resta  ferma  la  necessita'  di assicurare, anche mediante
          specifiche   clausole   degli   atti   di   vendita  o  dei
          provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
          dell'opera,  il  libero accesso al mare, con il conseguente
          diritto pubblico di passaggio.
              17.  Nel  caso  di  aree  soggette  ai  vincoli  di cui
          all'art.  32  della  legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  la
          disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente  al
          patrimonio  disponibile  ovvero  a riconoscere il diritto a
          mantenere  l'opera  sul  suolo appartenente al demanio o al
          patrimonio  indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata al
          parere  favorevole  da  parte  dell'Autorita' preposta alla
          tutela del vincolo.
              18.  Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
          patrimonio    disponibile   dello   Stato   devono   essere
          perfezionate  entro  il  31 dicembre  2006,  a  cura  della
          filiale    dell'Agenzia    del   demanio   territorialmente
          competente  previa  presentazione da parte dell'interessato
          del  titolo  abilitativo  edilizio  in sanatoria rilasciato
          dall'ente  locale  competente,  ovvero della documentazione
          attestante   la   presentazione  della  domanda,  volta  ad
          ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
          quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione
          dell'avvenuto  pagamento  della  connessa  oblazione,  alle
          condizioni previste dal presente articolo.
              19.  Il  prezzo  di acquisto delle aree appartenenti al
          patrimonio   disponibile   e'   determinato   applicando  i
          parametri  di  cui  alla  tabella  B  allegata  al presente
          decreto  ed  e'  corrisposto  in  due  rate di pari importo
          scadenti,   rispettivamente,   il   30 giugno   2005  e  il
          31 dicembre 2005.
              19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
          al  patrimonio  disponibile  dello  Stato,  per le quali e'
          stato   rilasciato   il   titolo  abilitativo  edilizio  in
          sanatoria   da  parte  dell'ente  locale  competente,  sono
          inalienabili  per  un  periodo di cinque anni dalla data di
          perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
          quali insistono le opere medesime.
              20.  Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento del
          diritto  al  mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
          dello  Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a
          cura     della    filiale    dell'Agenzia    del    demanio
          territorialmente  competente  entro  il  31 dicembre  2006,
          previa  presentazione  della documentazione di cui al comma
          18.  Il  diritto  e' riconosciuto per una durata massima di
          anni  venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
          mercato.
              21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di   entrata   in   vigore   del   presente  decreto,  sono
          rideterminati   i  canoni  annui  di  cui  all'art.  3  del
          decreto-legge  5 ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
              22.  Con decreto interministeriale, da emanare entro il
          30 giugno   2004,  sono  assicurate  maggiori  entrate  non
          inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio
          2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine
          del  30 giugno  2004 del decreto di cui al primo periodo, i
          canoni  per  la  concessione  d'uso sono rideterminati, con
          effetto  dal  1° gennaio  2004, nella misura prevista dalle
          tabelle  allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n.
          342   del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,
          rivalutate del trecento per cento.
              23.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del citato
          decreto  del  Ministro  di  cui  al comma 22, relativo alla
          classificazione  delle aree da parte delle regioni, in base
          alla valenza turistica delle stesse.
              24. (Comma abrogato).
              25.  Le  disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
          28 febbraio  1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni,  come  ulteriormente  modificate dall'art. 39
          della   legge   23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche'   dal  presente
          articolo,  si  applicano  alle  opere abusive che risultino
          ultimate   entro   il  31 marzo  2003  e  che  non  abbiano
          comportato  ampliamento  del  manufatto superiore al 30 per
          cento  della  volumetria della costruzione originaria o, in
          alternativa,  un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le
          suddette  disposizioni  trovano  altresi' applicazione alle
          opere  abusive realizzate nel termine di cui sopra relative
          a  nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
          cubi  per  singola richiesta di titolo abilitativo edilizio
          in  sanatoria,  a  condizione  che la nuova costruzione non
          superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
              26.   Sono   suscettibili   di  sanatoria  edilizia  le
          tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
                a) numeri   da   1   a   3,  nell'ambito  dell'intero
          territorio  nazionale,  fermo restando quanto previsto alla
          lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
          e  6  nell'ambito  degli immobili soggetti a vincolo di cui
          all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
                b) numeri  4,  5  e  6,  nelle  aree  non soggette ai
          vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
          47,  in  attuazione  di  legge regionale, da emanarsi entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   con   la   quale  e'  determinata  la
          possibilita',    le   condizioni   e   le   modalita'   per
          l'ammissibilita'  a  sanatoria  di  tali tipologie di abuso
          edilizio.
              27.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
          33  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
          non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
                a) siano  state  eseguite  dal  proprietario o avente
          causa  condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
          cui  agli  articoli 416-bis,  648-bis  e 648-ter del codice
          penale o da terzi per suo conto;
                b) non   sia   possibile  effettuare  interventi  per
          l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
          per  i  comuni  secondo quanto indicato dalla ordinanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 20 marzo 2003, n.
          3274,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
                c) non  sia  data  la  disponibilita'  di concessione
          onerosa  dell'area  di  proprieta' dello Stato o degli enti
          pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
          all'art.  32  della  legge  28 febbraio  1985, n. 47, ed al
          presente decreto;
                d) siano  state  realizzate  su  immobili  soggetti a
          vincoli  imposti  sulla base di leggi statali e regionali a
          tutela   degli   interessi   idrogeologici  e  delle  falde
          acquifere,  dei  beni  ambientali e paesistici, nonche' dei
          parchi   e  delle  aree  protette  nazionali,  regionali  e
          provinciali  qualora  istituiti  prima  della esecuzione di
          dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita'  del  titolo
          abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
          e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
                e) siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati
          monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
          o  dichiarati  di  interesse  particolarmente  rilevante ai
          sensi   degli   articoli 6  e  7  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                f) fermo   restando   quanto   previsto  dalla  legge
          21 novembre    2000,    n.    353,    e   indipendentemente
          dall'approvazione  del  piano  regionale  di cui al comma 1
          dell'art.  3  della citata legge n. 353 del 2000, il comune
          subordina  il  rilascio  del titolo abilitativo edilizio in
          sanatoria  alla verifica che le opere non insistano su aree
          boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
          dal  fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
          sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
          anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
          che  le  aree  interessate dall'abuso edilizio siano state,
          nell'ultimo  decennio,  percorse  da  uno  o  piu'  incendi
          boschivi;
                g) siano  state  realizzate  nei  porti  e nelle aree
          appartenenti  al  demanio  marittimo,  lacuale  e fluviale,
          nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico.
              28.   I   termini  previsti  dalle  disposizioni  sopra
          richiamate  e  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore
          dell'art.  39  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724, e
          successive  modificazioni  e integrazioni, ove non disposto
          diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto. Per quanto non
          previsto   dal   presente   decreto   si   applicano,   ove
          compatibili,  le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
          1985, n. 47, e al predetto art. 39.
              29.  Il  procedimento  di sanatoria degli abusi edilizi
          posti  in  essere dalla persona imputata di uno dei delitti
          di  cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
          penale,  o  da  terzi  per  suo conto, e' sospeso fino alla
          sentenza   definitiva   di  non  luogo  a  procedere  o  di
          proscioglimento   o   di   assoluzione.   Non  puo'  essere
          conseguito  il  titolo  abilitativo  edilizio  in sanatoria
          degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
          condanna  per  i  delitti  sopra  indicati. Fatti salvi gli
          accertamenti  di  ufficio in ordine alle condanne riportate
          nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
          del    comune,   il   richiedente   deve   attestare,   con
          dichiarazione  sottoscritta  nelle forme di cui art. 46 del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, di non avere carichi
          pendenti    in   relazione   ai   delitti   di   cui   agli
          articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
              30.  Qualora  l'amministratore di beni immobili oggetto
          di  sequestro  o di confisca ai sensi della legge 31 maggio
          1965,   n.  575,  autorizzato  dal  giudice  competente  ad
          alienare  taluno  di  detti  beni, puo' essere autorizzato,
          altresi',   dal   medesimo  giudice,  sentito  il  pubblico
          ministero,   a  riattivare  il  procedimento  di  sanatoria
          sospeso.    In   tal   caso   non   opera   nei   confronti
          dell'amministratore  o  del  terzo acquirente il divieto di
          rilascio  del  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria di
          cui al comma 29.
              31.  Il  rilascio  del  titolo  abilitativo edilizio in
          sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
              32.  La domanda relativa alla definizione dell'illecito
          edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
          dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
          comune  competente,  a pena di decadenza, entro il 31 marzo
          2004,  unitamente  alla  dichiarazione  di  cui  al modello
          allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
              33.  Le  regioni,  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto, emanano norme per
          la  definizione del procedimento amministrativo relativo al
          rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio in sanatoria e
          possono    prevederne,    tra    l'altro,   un   incremento
          dell'oblazione  fino  al  massimo  del  10  per cento della
          misura  determinata  nella  tabella  C allegata al presente
          decreto,   ai   fini   dell'attivazione   di  politiche  di
          repressione  degli  abusi  edilizi  e  per la promozione di
          interventi  di  riqualificazione  dei nuclei interessati da
          fenomeni  di  abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione
          di  quanto  previsto  dall'art.  23 della legge 28 febbraio
          1985, n. 47.
              34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
          si  applica  quanto  previsto  dall'art. 37, comma 2, della
          legge  28 febbraio  1985,  n.  47.  Con legge regionale gli
          oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
          sanatoria  possono  essere incrementati fino al massimo del
          100  per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli
          insediamenti  abusivi  entro  i  quali gli oneri concessori
          sono   determinati   nella   misura   dei   costi   per  la
          realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria e
          secondaria   necessarie,  nonche'  per  gli  interventi  di
          riqualificazione  igienico-sanitaria  e  ambientale attuati
          dagli  enti  locali.  Coloro  che  in  proprio  o  in forme
          consortili,  nell'ambito  delle zone perimetrate, intendano
          eseguire  in  tutto  o  in parte le opere di urbanizzazione
          primaria,  nel  rispetto  dell'art. 2, comma 5, della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni e
          integrazioni,  secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate
          dagli   uffici   comunali,  possono  detrarre  dall'importo
          complessivo  quanto gia' versato, a titolo di anticipazione
          degli  oneri  concessori, di cui alla tabella D allegata al
          presente  decreto.  Con legge regionale, ai sensi dell'art.
          29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
          presente  articolo, sono disciplinate le relative modalita'
          di attuazione.
              35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
          dalla seguente documentazione:
                a) dichiarazione   del   richiedente  resa  ai  sensi
          dell'art.  47,  comma  1, del testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          con   allegata   documentazione  fotografica,  dalla  quale
          risulti  la  descrizione delle opere per le quali si chiede
          il  titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
          lavori relativo;
                b) qualora  l'opera  abusiva supera i 450 metri cubi,
          da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
          opere  e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
          all'esercizio   della  professione  attestante  l'idoneita'
          statica delle opere eseguite;
                c) ulteriore  documentazione eventualmente prescritta
          con norma regionale.
              36.  La  presentazione  nei  termini  della  domanda di
          definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
          corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
          da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
          di  cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
          n.  47.  Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si
          prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
              37.   Il  pagamento  degli  oneri  di  concessione,  la
          presentazione  della  documentazione  di  cui  al comma 35,
          della   denuncia   in   catasto,  della  denuncia  ai  fini
          dell'imposta  comunale  degli  immobili  di  cui al decreto
          legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
          delle  denunce  ai  fini della tassa per lo smaltimento dei
          rifiuti   solidi  urbani  e  per  l'occupazione  del  suolo
          pubblico,  entro  il  30 settembre 2004, nonche' il decorso
          del  termine  di  ventiquattro  mesi  da  tale  data  senza
          l'adozione   di   un  provvedimento  negativo  del  comune,
          equivalgono  a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se
          nei  termini  previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'  stata
          interamente  corrisposta  o  e'  stata determinata in forma
          dolosamente   inesatta,  le  costruzioni  realizzate  senza
          titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
          richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e  all'art.  48 del decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380.
              38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
          oneri   concessori,   nonche'   le  relative  modalita'  di
          versamento,  sono  disciplinate nell'allegato 1 al presente
          decreto.
              39.  Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
          applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
          39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              40.  Alla  istruttoria  della  domanda  di sanatoria si
          applicano  i  medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per il
          rilascio  dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
          dalle  amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
          di  opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
          di    sanatoria    edilizia    puo'    essere   determinato
          dall'amministrazione  comunale  un  incremento dei predetti
          diritti  e  oneri  fino  ad  un massimo del 10 per cento da
          utilizzare  con  le  modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662.  Per l'attivita'
          istruttoria  connessa  al  rilascio  delle  concessioni  in
          sanatoria  i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
          cui  al  precedente  periodo,  per  progetti finalizzati da
          svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
              41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
          di  sanatoria  presentate  ai  sensi del presente articolo,
          nonche'  ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985,
          n.  47,  e  successive  modificazioni, e dell'art. 39 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
          il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
          dell'oblazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma 14, della
          citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
          devoluto     al    comune    interessato.    Con    decreto
          interdipartimentale  del  Ministero  delle infrastrutture e
          dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono  stabilite  le  modalita' di applicazione del presente
          comma.
              42.  (Sostituisce  il  comma 4 dell'art. 29 della legge
          28 febbraio 1985, n. 47).
              43.  (Sostituisce  l'art.  32  della  legge 28 febbraio
          1985, n. 47).
              43-bis.   Le   modifiche   apportate  con  il  presente
          articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio
          1985,  n.  47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano
          alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi.
              44.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
          "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
              45.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
          "18 aprile  1962,  n.  167  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ", nonche' in
          tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
          prescrizioni degli strumenti urbanistici".
              46.  (Aggiunge  un  periodo al comma 2 dell'art. 27 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380).
              47.  Le  sanzioni  pecuniarie  di  cui  all'art. 44 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380, sono incrementate del cento per cento.
              48.   (Comma   soppresso  dalla  legge  di  conversione
          24 novembre 2003, n. 326).
              49.   (Comma   soppresso  dalla  legge  di  conversione
          24 novembre 2003, n. 326).
              49-bis.  (Aggiunge  un periodo al comma 16 dell'art. 54
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
              49-ter.  (Sostituisce  l'art. 41 del testo unico di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n. 380).
              49-quater.  (Aggiunge  il  comma  3-ter all'art. 48 del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
              50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
          si  provvede,  nei limiti stabiliti nei predetti commi, per
          gli  anni  2004,  2005  e, quanto a 82 milioni di euro, per
          l'anno  2006,  mediante  quota parte delle maggiori entrate
          derivanti  dal  presente articolo. Tali somme sono versate,
          per  ciascuno  dei  predetti anni, all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere rassegnate alle pertinenti unita'
          previsionali  di  base,  anche  di  nuova  istituzione, dei
          Ministeri  interessati.  Per  la restante parte degli oneri
          relativi  all'anno  2006  si provvede con quota parte delle
          entrate   recate   dal   presente   decreto.   Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».