(parte 1)
                               Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  oneri sociali e di personale e per il
         funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1.   Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo
che  il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti  e  a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile,  da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
alla   determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato  per
ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane,   tenendo  conto  degli  obiettivi  di  riequilibrio  nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema  universitario,  garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita'  formative  e tenendo conto delle necessita' relative ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi
dell'attivita' didattica.
2.  Il  Consiglio  nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale
italiana  (ASI),  l'Istituto  nazionale  di  fisica nucleare (INFN) e
l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2004-2006  garantendo  che il fabbisogno finanziario da
essi  complessivamente  generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell'esercizio  precedente
incrementato   del   5  per  cento  per  ciascun  anno.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  attivita'  produttive,
procede  annualmente  alla  determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
3.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono  stipulare  accordi  di
programma,  impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private,  ivi  comprese  le  piccole  e medie imprese, per sviluppare
ricerche  nei  settori  ad  alta  tecnologia  e  su temi di interesse
strategico   per   le   industrie   del   Paese,   prevedendo   anche
l'interscambio  di  conoscenze  per favorire la realizzazione di tali
programmi e attivita'.
4.  Le  strutture  universitarie  specialistiche operanti nei settori
strategici  per  la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi  di  programma  con  enti  e  imprese pubblici e privati, ivi
comprese  le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici   e   di   ricerca   per  la  formazione  di  nuove  figure
professionali  e  manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione      delle      politiche      comunitarie     e     per
l'internazionalizzazione delle imprese.
5.  Non  concorrono  alla  determinazione  del fabbisogno finanziario
annuale  dell'ASI,  i  pagamenti  relativi alla contribuzione annuale
dovuta  all'Agenzia  spaziale  europea  (ESA), in quanto correlati ad
accordi   internazionali,   nonche'  i  pagamenti  per  programmi  in
collaborazione  con  la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali,  ivi  compresa  la  partecipazione  al  programma  "Sistema
satellitare  di  navigazione  globale  GNSS-Galileo",  ai sensi della
legge  29  gennaio  2001,  n.  10,  e  dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6.  Ai  fini  della  determinazione del fabbisogno finanziario per il
2004  del  CNR,  si  tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti  dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7.  Il  fabbisogno  finanziario  annuale  di  cui  ai  commi 1 e 2 e'
incrementato  degli  oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8.  Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni
di  euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace.
9.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento  copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo
di  cui  al  comma  8 e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
10.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione  dei  debiti  pregressi  nei  confronti di enti, societa',
persone  fisiche,  istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le
seguenti spese:
a)  100  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  per  i debiti contratti dall'ex
Ministero  delle  finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2000;
b)  171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per
i  debiti  contratti  dal Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2003.
11.  Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi,
rispettivamente,    nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero dell'interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di
base  interessate,  con  decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali  del  bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12.   Al   fine  di  provvedere  all'estinzione  delle  anticipazioni
effettuate  per  spese  di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13.  Ai  fini  e  per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del
Trattato  Lateranense  tra  la  Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
dalla  legge  27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima
di  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 e di 4 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2005,   da   iscrivere   in  apposita  unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'
delle  erogazioni  a  favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da emanare entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
14.  Per  le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della
spesa   pubblica,   la   Banca   d'Italia   trasmette   al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  le  informazioni  in  merito  alle
operazioni  finanziarie  poste  in  essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'
e  tempi  indicati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al comma 14, all'atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche  con  onere  di  ammortamento  a totale carico dello Stato,
l'istituto  finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia  e  delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione  finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalita'  e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16.  Ai  sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le
regioni  a  statuto  ordinario,  gli  enti  locali,  le aziende e gli
organismi  di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del
testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione  delle  societa'  di capitali costituite per l'esercizio di
servizi   pubblici,  possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per
finanziare  spese  di  investimento.  Le  regioni a statuto ordinario
possono,   con  propria  legge,  disciplinare  l'indebitamento  delle
aziende  sanitarie  locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli
effetti   dell'articolo   119,   sesto   comma,  della  Costituzione,
l'assunzione  di  mutui,  l'emissione  di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni  di  flussi  futuri  di  entrata  non  collegati  a
un'attivita'  patrimoniale  preesistente  e  le cartolarizzazioni con
corrispettivo  iniziale  inferiore  all'85  per  cento  del prezzo di
mercato  dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato  da
un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,  inoltre,
indebitamento  le  operazioni  di  cartolarizzazione  accompagnate da
garanzie  fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e   le  cessioni  di  crediti  vantati  verso  altre  amministrazioni
pubbliche.  Non  costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono  di  superare,  entro  il  limite  massimo stabilito dalla
normativa  statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare  spese  per  le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio.  Modifiche  alle  predette  tipologie di indebitamento sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a)  l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria   di   beni  immobili,  costituiti  da  fabbricati  sia
residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e
la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c)     l'acquisto     di     impianti,    macchinari,    attrezzature
tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f)  le  partecipazioni  azionarie  e  i conferimenti di capitale, nei
limiti  della  facolta'  di  partecipazione  concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g)  i  trasferimenti  in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h)   i   trasferimenti  in  conto  capitale  in  favore  di  soggetti
concessionari  di  lavori  pubblici  o  di  proprietari  o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici   o  di  soggetti  che  erogano  servizi  pubblici,  le  cui
concessioni  o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti   agli   enti  committenti  alla  loro  scadenza,  anche
anticipata.  In  tale  fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore  del  concessionario  di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i)  gli  interventi  contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici  attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale   aventi  finalita'  pubblica  volti  al  recupero  e  alla
valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all'indebitamento  per  il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione  di  aziende  o societa' finalizzata al ripiano di
perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e'
tenuto    ad    acquisire    dall'ente    l'esplicazione    specifica
sull'investimento  da  finanziare  e  l'indicazione  che  il bilancio
dell'azienda  o  della societa' partecipata, per la quale si effettua
l'operazione,    relativo    all'esercizio   finanziario   precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito
l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel
quadro  del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli
119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati
nel comma 16 siti nei loro territori.
22.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  liquidazione  degli
indennizzi  previsti  dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  e'
autorizzato   a   stipulare   apposite   convenzioni   con   societa'
direttamente  controllate  dallo  Stato  o  con enti pubblici, con le
quali  affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata  legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati
e di una commissione per la gestione.
23.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma 22, pari a 2
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante  utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo
di  cui  all'articolo  49,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
24.  Le  disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n.
344,  relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche
previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi
italiani,  gia'  prorogate  al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio
1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89,
continuano  ad  applicarsi  a  decorrere  dal 1° gennaio 2001. A tale
fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e
di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25.  Fino  al  31  dicembre  2003,  la  determinazione  degli importi
dell'IVA  da  rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali  interessati  ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre  1999,  n.  472,  e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA
spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario in base alla normativa
vigente.  E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  2004,  2005  e  2006  per  ristorare  i  predetti  enti
territoriali  dei  maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui  il  rimborso  e'  stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
26.  Per  le  regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano  ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di
cui al comma 25.
27.  Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e'
incrementato  di  20  milioni di euro. L'incremento e' riservato alle
unioni  di  comuni  che  abbiano  effettivamente attivato l'esercizio
associato di servizi.
28.  Gli  enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18  agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni
patrimoniali,  inclusi  i  beni immobili, per spese, aventi carattere
non  permanente,  connesse  alle  finalita'  di cui all'articolo 187,
comma  2,  del  citato  testo  unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
29.  I  compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della
legge   11   febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,
ripartiscono,  a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura
non  superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera
o  di  un  lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi  alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi.
30.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 13, comma 6, del
decreto   legislativo   18   febbraio   2000,  n.  56,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  limitatamente  all'anno  2004,  e'
autorizzato   a   concedere   alle   regioni   a   statuto  ordinario
anticipazioni,  da  accreditare  sulle  contabilita'  speciali di cui
all'articolo  66  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, in essere
presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per  cento  delle  somme  previste  per  ciascuna  regione  a statuto
ordinario  a  titolo  di  IRAP  e di addizionale regionale all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata,  per  lo  stesso  anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
31.  Limitatamente  all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni  nella misura pari al 95 per cento delle somme previste
per   ciascuna  regione  a  titolo  di  IRAP,  addizionale  regionale
all'IRPEF  e  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32.  Ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento integrativo previsto a
carico  dello  Stato  dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti  a  carico  delle  regioni,  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  agli  articoli  48  e 50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti
delle  regioni  per  le  quali sia verificato il mancato rispetto dei
predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello
del  finanziamento  corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
33.  Nelle  more  della  deliberazione  del  CIPE e della proposta di
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56,
nonche'  della  stipula  di  specifico Accordo tra Governo, regioni e
province  autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione
del  procedimento  di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma   32,   le   anticipazioni  sono  commisurate  al  livello  del
finanziamento  corrispondente  a  quello  previsto  dall'Accordo  tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, di cui al comma 32.
34.  Sono  autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che
dovessero  rendersi  necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35.  I  trasferimenti  erariali  per  l'anno  2004  in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo  31,  comma  1,  primo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289.  Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,
pari  a  180  milioni  di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in
misura  del  50  per  cento  del  totale  in favore dei comuni di cui
all'articolo  9,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  e  per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei
comuni.
36.  Per  l'anno  2004  ai  comuni  con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita'  dei  contributi  attribuiti  a  valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
37.  Le  disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e
credito  tra  province  ovvero  tra  queste e lo Stato conseguenti ad
errate  attribuzioni  di  somme  dovute  a  titolo  di  imposta sulle
assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000,
dai concessionari della riscossione.
38.  Al  comma  14  dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
39.  Nello  stato  di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito,  nell'ambito  della  unita' previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici  all'estero,  un  fondo  da  ripartire  per eventuali maggiori
esigenze  per  consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la
cui   dotazione  iniziale  e'  commisurata  al  10  per  cento  degli
stanziamenti  per  consumi  intermedi  iscritti nella medesima unita'
previsionale  di  base,  che  vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione  del  fondo  e'  disposta con decreti del Ministro degli
affari   esteri  comunicati,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto
comma sono inseriti i seguenti:
"A  seguito  di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed
in  attesa  dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui
all'articolo  2, la competente direzione generale del Ministero degli
affari  esteri  puo'  autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
all'Ufficio  centrale  del  bilancio presso il Ministero degli affari
esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici consolari a
prelevare  somme  dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far
fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del
controvalore  in  euro  dell'importo  prelevato seguendo le procedure
previste  dall'articolo  6  della  presente  legge  e dai decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6 agosto 2003, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli  articoli  3,  6  e  7  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto
versamento   viene   data  comunicazione,  a  cura  della  competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del  tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
41.  All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
42.  All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo  le  parole:  "Il  10  per  cento  delle  maggiori entrate" sono
inserite le seguenti: "di ciascun anno".
43.  Il  Ministro  degli affari esteri, con decreto da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari, emana disposizioni
per   razionalizzare   i  flussi  di  erogazione  finanziaria  e  per
semplificare  le  procedure relative alla gestione delle attivita' di
cooperazione   internazionale,   con   particolare  riferimento  alle
procedure    amministrative    relative   alle   organizzazioni   non
governative.
44.  Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio
2004-febbraio  2005,  della  Presidenza italiana per l'organizzazione
dell'attivita'  della  "International Task Force per l'educazione, il
ricordo  e la ricerca relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno
2004,  la  spesa  di  500.000  euro,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  10.  -  (Copertura  finanziaria)  -  1.  Gli  oneri  derivanti
dall'attuazione  degli  articoli  3  e  4,  nella  misura  massima di
3.500.000  euro  annui,  a  decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
Ministero della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri
posti  a  carico  del bilancio statale derivanti dalla contrattazione
collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse  da destinare alla
contrattazione  integrativa per il miglioramento della produttivita',
comportanti  incrementi  nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono
quantificati  complessivamente  in  1.030  milioni di euro per l'anno
2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47.  Le  risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione
della  produttivita'  al  rimanente  personale  statale  in regime di
diritto  pubblico  sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno
2004  e  in  810  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2005 con
specifica  destinazione,  rispettivamente di 360 milioni di euro e di
690  milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di  polizia  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto previsto dal primo
periodo  e'  stanziata,  a  decorrere dall'anno 2004, la somma di 200
milioni  di euro da destinare al trattamento economico accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo  12  maggio  1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione  alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine
e  della  sicurezza  pubblica anche con riferimento alle attivita' di
tutela  economico-finanziaria,  della  difesa  nazionale  nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48.  Le  somme  di  cui  ai  commi  46  e 47, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui  al  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  costituiscono  l'importo  complessivo  massimo di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
49.  Per  il  personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi   dall'amministrazione  statale  gli  oneri
derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede  di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, i
comitati  di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
risorse    e   alla   determinazione   della   quota   da   destinare
all'incentivazione  della  produttivita',  attenendosi,  quale  tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50.  In  relazione  a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27
dicembre  2002,  n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale  2002-2003,  ivi  comprese  le  spese  di cui all'ultimo
periodo  del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui  all'articolo  29,  commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre
2002,  n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni   a   statuto  ordinario  di  cui  alle  disposizioni  recate
dall'articolo   1  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51.  A  decorrere  dall'anno  2004,  i contributi spettanti agli enti
locali  in  relazione  agli  oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento  economico  al  personale  immesso  nei ruoli speciali ad
esaurimento,  di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986,  n.  730,  gia'  consolidati  nel Fondo di cui all'articolo 39,
comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto  massimo,  sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti  per  l'anno  2003.  Per  i  comuni  che  non certificheranno il
mantenimento  del  requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli
anni  successivi,  sara'  effettuata  una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
52.  In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione  a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria  e'  incrementato,  in  via  aggiuntiva  rispetto  a quanto
stabilito  dal  predetto  Accordo,  di 550 milioni di euro per l'anno
2004  e  di  275  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte  ai  maggiori  oneri  di  personale  del  biennio contrattuale
2002-2003.
53.  Per  l'anno  2004,  alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma  2,  e  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese le Forze armate, i
Corpi  di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto   di   procedere   ad   assunzioni   di   personale  a  tempo
indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di personale relative a
figure  professionali  non  fungibili la cui consistenza organica non
sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle categorie
protette.  Per  le  Forze  armate,  i  Corpi  di  polizia  e il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  fatte  salve  le assunzioni
autorizzate  per  l'anno  2003  e  non ancora effettuate alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con
la  professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  al  decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite  degli  oneri  indicati  dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  39  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni   di   ricercatori  delle  universita'  e  degli  enti  ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data   del   31  ottobre  2003.  Per  le  universita'  continuano  ad
applicarsi,  in  ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine    e'    istituito    presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede al
trasferimento  alle  singole  universita'  ed  enti  delle occorrenti
risorse  finanziarie.  Per  le  amministrazioni  dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita'  e  gli  enti  di  ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge.  Per  le  autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  sono  fatte  salve  le  assunzioni  previste  e
autorizzate  con  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14  ottobre  2003,  e  non  ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si  applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato,
anche  ai  fini  dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di
200 unita'.
54.  In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate
e  indilazionabili  esigenze  di  servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni
legislative  e  contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita',  gli  enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70,
comma  4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  possono  procedere  ad  assunzioni  nel  limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
annua  lorda  a  regime  pari  a  280 milioni di euro. A tale fine e'
costituito  un  apposito  fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a  70  milioni  di  euro  per  l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005.
55.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  54  sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono  le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di
apposito  modello  recante  criteri  e  parametri  individuati  dalla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle    procedure    di    autorizzazione    delle   assunzioni   e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti  connessi  alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali,  alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla  prevenzione  e  vigilanza  antincendi e alla protezione civile,
alla  tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore
della  giustizia,  alla  tutela  del  consumatore  e alla sicurezza e
ricerca  agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori  di  concorso  per  ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente  tecnologo  e  degli  idonei nelle procedure di valutazione
comparativa     a    professore    universitario.    Sono    altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte  dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno  in
correlazione   all'effettiva   restituzione  a  compiti  direttamente
operativi   di   personale   dei  ruoli  della  Polizia  di  Stato  e
dell'amministrazione   penitenziaria  in  correlazione  all'effettiva
restituzione  a compiti direttamente operativi di personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
56.  Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque
consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'universita'
nella quale prestano servizio ad altra universita' statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla
funzione   e,  comunque,  dall'impiego  o  abbia  chiesto  di  essere
collocato  anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento
penale  conclusosi  con sentenza definitiva di proscioglimento, anche
se  gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ha  il  diritto  di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge,
per   un  periodo  pari  a  quello  della  durata  complessiva  della
sospensione  ingiustamente  subita,  anche  in  deroga  ad  eventuali
divieti  di  riassunzione  previsti  dal  proprio ordinamento, con il
medesimo  trattamento  giuridico  ed  economico  a  cui avrebbe avuto
diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con
regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
58.  Le  disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative  federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in
attesa  della  completa  attuazione  della legge 21 dicembre 1999, n.
508,  al  personale  delle  Accademie  di  belle arti, dell'Accademia
nazionale  di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di arte drammatica,
degli   Istituti   superiori   per   le   industrie  artistiche,  dei
Conservatori  di  musica  si  applica,  in  materia di assunzioni, la
disciplina  autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le
regioni  e  le  autonomie  locali,  nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  e  l'Unioncamere  si applicano le disposizioni di cui al
comma 60.
59.  Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare  le  molteplici  situazioni  di  emergenza  in  atto, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' autorizzata ad assumere
personale,  mediante  concorsi  pubblici,  nel  limite massimo di 180
unita',  da  assegnare  al  predetto  Dipartimento.  Con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica,  sono  definiti  le  qualifiche,  i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in  servizio  presso  il  Dipartimento  stesso  con contratto a tempo
determinato,  ovvero  in  posizione  di  comando o di fuori ruolo. Il
personale  di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino
alla  conclusione  delle predette procedure concorsuali. E' garantito
in  ogni  caso  un  adeguato  accesso  dall'esterno.  Ai  fini di una
graduale  copertura  dei  posti,  sono  autorizzate, per l'anno 2004,
assunzioni  per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni
per  ulteriori  130  unita'.  All'onere derivante dall'attuazione del
presente  comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3
milioni  di  euro,  a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a
1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui  al  comma  54  e,  quanto  a  4,55  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2005,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  relative
all'autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
60.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie  regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita'  interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  criteri  e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per  l'anno  2004.  Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso alle
procedure  di  mobilita',  devono,  comunque, essere contenute, fatta
eccezione  per  il  personale  infermieristico del Servizio sanitario
nazionale,  entro  percentuali  non  superiori  al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto,  in  relazione  alla  tipologia  degli  enti, della dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
della  essenzialita'  dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario    nazionale   possono   essere   disposte   esclusivamente
assunzioni,  entro  i  limiti  predetti, di personale appartenente al
ruolo  sanitario.  Non  puo'  essere,  in  ogni  caso,  stabilita una
percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con popolazione
superiore  a  5.000  abitanti  e  le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma  3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle   entrate   sia   superiore   alla  media  nazionale  per  fasce
demografiche.  I  singoli  enti  in  caso  di assunzioni di personale
devono  autocertificare  il  rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita'  interno  per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti
di  cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al  comma  53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno   2004   trovano   applicazione  in  via  provvisoria  e  fino
all'emanazione   degli   stessi   le  disposizioni  dei  decreti  del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  del  12  settembre  2003,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le
province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno  2003  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa  autocertificazione  degli  enti,  le  assunzioni  connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui  onere  sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata  assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le  camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti   a  fissare  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  delle  percentuali  di cui al presente
comma.
61.  I  termini  di  validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l'anno 2004
sono  soggette  a  limitazioni  delle assunzioni sono prorogati di un
anno.  La  durata  delle  idoneita'  conseguite  nelle  procedure  di
valutazione  comparativa  per  la  copertura  dei posti di professore
ordinario  e  associato  di  cui  alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive  modificazioni,  e'  prorogata  per l'anno 2004. In attesa
dell'emanazione  del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto  delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici  concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia,
della   salute   e  l'Agenzia  del  territorio  sono  autorizzati  ad
avvalersi,  sino  al  31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell'articolo  34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero  dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino   al   31  dicembre  2004  del  personale  utilizzato  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,
puo'  altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di  euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1,
della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  mediante  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nonche'  a stipulare le
convenzioni   previste   dal   comma  2  dello  stesso  articolo;  ai
conseguenti  oneri  si  fa  fronte  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63.  Le  procedure  di  conversione  in  rapporti  di  lavoro a tempo
indeterminato   dei   contratti   di   formazione  e  lavoro  di  cui
all'articolo  34,  comma  18,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle  modalita'  previste  dai  commi da 53 a 71 per l'assunzione di
personale  a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il  personale  interessato  alla  predetta  conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
64.  I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto
poligrafico  e  Zecca  dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20,
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre
2004.
65.  Per  l'anno  2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi  di  personale  a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto    dall'articolo   108   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  o  con  convenzioni  ovvero con contratti di
collaborazione   coordinata  e  continuativa,  nei  limiti  di  spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni. La spesa per il personale a tempo
determinato  in  servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'anno  2004,  assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non  puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2003.   Le   limitazioni   di  cui  al  presente  comma  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle regioni e delle autonomie locali,
fatta  eccezione  per  le province e i comuni che per l'anno 2003 non
abbiano  rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si
applica  quanto  disposto  dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre   2002,   n.   289,  nonche'  nei  confronti  del  personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66.  Il  Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie
esigenze     operative    del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria,  provvede  all'acquisizione  di  personale  civile con
professionalita'  nei  settori  socio-educativo  tecnico e contabile,
ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di
esito   negativo  delle  predette  procedure  l'Amministrazione  puo'
avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di
spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67.  La  definitiva  pianta  organica  dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e' confermata nel limite di 320 unita' previsto
per  la  pianta  organica  provvisoria.  La  ripartizione  dei  posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella  del  personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando  ovvero provvedimenti analoghi,
questi   ultimi   nel   limite  massimo  di  30  unita',  nonche'  la
ripartizione  del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con  regolamento  adottato  dall'Autorita'  con  le  modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  9,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, ad
invarianza  di  spesa  con  riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti  per  il  funzionamento  dell'Autorita'.  I  posti  di ruolo
previsti  per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo  possono  essere  coperti,  anche  mediante  le  procedure di
mobilita'  previste  dalla  normativa vigente, da dipendenti pubblici
che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, risultino
da  almeno  dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento  di  distacco  presso  l'Autorita'.  La  disciplina del
personale   con   contratto   a   tempo   determinato   e'  stabilita
dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro  (ISPESL),  gli  Istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico  (IRCCS),  l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le
scuole  superiori  ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve
le  assunzioni  a  tempo  determinato  e  la  stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi
anche  didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei  bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
69.  Per  ciascuno  degli  anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le  agenzie e gli enti pubblici non economici
con  organico  superiore  a  200  unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1 per cento rispetto a
quello  in  servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche  di reclutamento di personale al principio del contenimento
della  spesa  in  coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza   pubblica.  A  tal  fine,  secondo  modalita'  indicate  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli  organi  competenti  ad  adottare  gli atti di programmazione dei
fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle  predette
amministrazioni  i  dati  previsionali  dei  fabbisogni. Per le Forze
armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano  applicazione,  per  ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani
previsti  dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
70.  A  completamento  del  programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari  di  cui  all'articolo  21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 34, comma 8,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata,  nei  limiti  di  spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2004,  190  milioni  di  euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2006,   ad  arruolare  contingenti  annui  di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non superiori a 2.490
unita'  nell'anno  2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28
dicembre  2001,  n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai  concorsi  per  gli  arruolamenti  di  cui  al  presente  comma e'
inferiore  al  parametro  di  riferimento  stabilito  con decreto del
Ministro   della   difesa  in  funzione  del  numero  dei  potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso,  per  i  posti  riservati  ai  volontari delle Forze armate
eventualmente   non  coperti  si  provvede  mediante  i  reclutamenti
ordinari.
71.    Per   sopperire   a   straordinarie   esigenze   di   supporto
amministrativo,  il  Consiglio  di  Stato, i tribunali amministrativi
regionali,  la  Corte  dei  conti  e l'Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti   disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  materia  di
mobilita'  e,  comunque,  nel  limite  complessivo di 300 unita', del
personale  dipendente,  alla  data  del  7  luglio 2002, del Comitato
olimpico   nazionale   italiano  (CONI),  nonche'  di  enti  pubblici
interessati  da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
definizione  delle  modalita' di trasferimento del predetto personale
ed  alla  ripartizione  delle unita' tra le predette amministrazioni.
Con  le  medesime  deroghe  e  modalita',  le  citate amministrazioni
possono  avvalersi  del  personale  in  servizio presso l'Agenzia del
demanio  che  ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra  pubblica  amministrazione.  Il  medesimo personale in servizio
presso  l'Agenzia  del  demanio  puo' essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72.   L'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1995,  n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni   ivi   previste   sono  attribuite  esclusivamente  al
personale  percettore  dell'indennita'  operativa di base di cui alla
Tabella  riportata  al  comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni,  ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.  255.  L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si  interpreta  nel  senso  che  l'emolumento  ivi  previsto  compete
esclusivamente  ai  colonnelli  e  ai brigadieri generali delle Forze
armate,  nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di  Polizia  e  non  e'  computabile  ai  fini  dell'attribuzione dei
trattamenti  di  cui  all'articolo  5, commi 3 e 3-bis, della legge 8
agosto   1990,  n.  231,  ed  agli  articoli  43,  commi  sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121.  Gli  importi  erogati  o  da  erogare in esecuzione di sentenze
passate  in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente
comma  rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73.  L'articolo  36  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
norme  ivi  richiamate  si  interpretano  nel senso che il divieto di
procedere  all'aggiornamento  delle  indennita',  dei compensi, delle
gratifiche,  degli  emolumenti  e dei rimborsi spesa si applica anche
alle  misure  dell'assegno  di  confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni.
74.  L'articolo  8  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo  28  luglio  1989, n. 271, si interpreta nel senso che la
domanda   prodotta   dagli   ufficiali  e  dagli  agenti  di  polizia
giudiziaria  della  Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo   della   guardia   di  finanza  e'  da  considerare,  ai  fini
dell'applicazione  della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
75.  Ai  fini  del  contenimento  della  spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  che  si reca in missione o viaggio di servizio presso
le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione  dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia  e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di
viaggio aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a  prorogare,
limitatamente  all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alla  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente   con   i   comuni,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937  milioni  di  euro,  di  misure di politica attiva del lavoro,
riferite  a  lavoratori  impiegati  in ASU nella disponibilita' degli
stessi  comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate
in  vigenza  dell'articolo  10,  comma  3, del decreto legislativo 1°
dicembre  1997,  n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,
non  ecceda  i  sessanta  mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
77.  In  presenza  delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui  all'articolo  78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
78.   Nelle   more   dell'attuazione   della   vicedirigenza  di  cui
all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
al   fine   di   tenere   conto  dei  nuovi  compiti  attribuiti  dal
decreto-legge   6   settembre   2002,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   31  ottobre  2002,  n.  246,  e  dal
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva,  posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31
dicembre  1990  nella  ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai
sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella  IX  qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella
posizione  economica  C3,  disponibili  per le riqualificazioni, sono
rideterminate  sottraendo  i posti in organico attribuiti al suddetto
personale.   Al   predetto  personale  e'  attribuita  la  decorrenza
economica  nel  nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154.  Sugli  emolumenti  arretrati
maturati  prima  del  1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la
rivalutazione  monetaria.  Le  controversie  pendenti,  promosse  dal
predetto  personale,  relative  all'applicazione  dell'articolo 7 del
decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di
diritto con compensazione delle spese di lite.
79.  Ai  magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita'
presso  la  Corte  di  cassazione  e  la relativa Procura generale, a
quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato  e  presso  le  sezioni  giurisdizionali  della Corte dei conti
centrale  e  la  relativa  Procura  generale  compete l'indennita' di
trasferta  per  venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove
residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.
80.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  79, la spesa prevista e'
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro
dell'economia    e    delle    finanze   provvede   al   monitoraggio
dell'attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati da
apposite   relazioni,   gli   eventuali   decreti  emanati  ai  sensi
dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
81.   Al   fine  di  realizzare  l'omogeneizzazione  dei  trattamenti
economici  accessori,  la  misura mensile dell'indennita' speciale di
seconda   lingua   prevista   per   il   personale   di  magistratura
dall'articolo  1  della  legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita
dai  decreti  del  Ministro  del  tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
a  stipulare  nel  limite  complessivo di 1 milione di euro, e per il
solo  esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per
lo  svolgimento  di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure  di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati
in  attivita'  socialmente  utili, nella disponibilita', da almeno un
quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti.
83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e' inserito il seguente:
"Art.  6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) -
1.  Il  coordinamento  delle  politiche  per  prevenire, monitorare e
contrastare   il   diffondersi   delle   tossicodipendenze,  e  delle
alcooldipendenze  correlate,  di  cui  al  testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
quale  sono  trasferite  le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse   allo  svolgimento  delle  competenze  gia'  attribuite  al
Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4,
comprese  quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
2.  Il  Dipartimento  collabora  con  le associazioni, le cooperative
sociali  di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n. 381, le comunita'
terapeutiche  e  i  centri  di  accoglienza  operanti nel campo della
prevenzione,  recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie  informazioni  e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
definendo   e   aggiornando   le   metodologie  per  la  rilevazione,
l'elaborazione,  la  valutazione e il trasferimento all'esterno delle
informazioni   sulle   tossicodipendenze.   Esso  opera  secondo  gli
indirizzi  del  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga  di  cui  all'articolo  1  del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni,  ferme  restando  le  competenze  attribuite  ad altre
amministrazioni  pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla
droga   e   recupero   delle   persone  dedite  all'uso  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope.
3.  Entro  il  30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al
Parlamento  una  relazione dettagliata sugli interventi effettuati in
attuazione  del  presente  articolo, con particolare riferimento alle
azioni  di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza, contenente
altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri
di  accoglienza,  ritenuti  validamente  idonei  alle  loro  funzioni
statutarie  da  una  apposita  Commissione  istituita,  senza nuovi o
maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
84.  All'articolo  1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "Dipartimento per gli affari
sociali"  sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per
le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
86.  All'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si
provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  e nell'ambito delle dotazioni organiche
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87.  Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge
27  dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' emanato dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche
al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima
trasparenza nelle procedure non ancora concluse.
88.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  l'articolo  459  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente:
"Art.  459.  -  (Esoneri  e  semiesoneri  per  i docenti con funzioni
vicarie)  -  1.  Nei  confronti  di  uno  dei docenti individuati dal
dirigente   scolastico   per   attivita'   di   collaborazione  nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma  dell'articolo  25,  comma  5, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di   lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  scuola,  di  cui
all'accordo  del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del  14  agosto 2003, puo' essere
disposto  l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2.  I  docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere
l'esonero  quando  si  tratti di circolo didattico con almeno ottanta
classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di
istruzione  secondaria  di secondo grado e di istituti comprensivi di
scuole  di  tutti  i  gradi  di istruzione possono ottenere l'esonero
quando  si  tratti  di  istituti  e scuole con almeno cinquantacinque
classi,  o  il  semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
4.  L'esonero  o  il  semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche
disposto  sulla  base  di  un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto  a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di
scuole  o  istituti  funzionanti  con  plessi  di qualunque ordine di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate,  fermi  restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il
semiesonero  puo'  essere  disposto nei confronti dei docenti addetti
alla  vigilanza  delle  predette  sezioni staccate o sedi coordinate,
anche  se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma
1".
89.   Nell'ambito   delle   attivita'   di   riconversione   previste
dall'articolo   1  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli    uffici    scolastici    regionali    istituiscono   corsi   di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti
a  classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli    provinciali,    individuate   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca 25 ottobre 2002,
prot.  n.  2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma
sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare  annualmente  nell'ambito  degli stanziamenti di bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90.  I  docenti  in  situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi  di  concorso  in esubero a livello provinciale e che siano in
possesso  del  prescritto  titolo di specializzazione per il sostegno
agli  alunni  disabili  sono  trasferiti  su  posti  di  sostegno; il
trasferimento  viene  disposto  a  domanda  e,  nel  caso  in cui gli
interessati  non  producano  domanda  o  non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
91.  Al  comma  21  dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano
straordinario  e'  destinato un importo non inferiore al 10 per cento
delle  risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
92.  Per  l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1,
comma  3,  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e' autorizzata, a
decorrere  dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro
per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b)  interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c)  interventi  per  lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
d)  istituzione  del Servizio nazionale di valutazione del sistema di
istruzione.
93.   Per  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  l'affidamento,
nell'anno  2004,  delle  attivita'  in base ai contratti stipulati ai
sensi  dell'articolo  78,  comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94.  Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis.  Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi',
i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter.   In  attesa  della  regolamentazione  del  diritto-dovere  di
istruzione  e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni
iscritti  alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
95.  L'adeguamento  dei  trasferimenti  dovuti  dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
a)  in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  delle  gestioni  dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale   minatori,   nonche'   in  favore  dell'Ente  nazionale  di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
b)  in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della gestione
artigiani.
96.  Conseguentemente  a  quanto  previsto  dal comma 95, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004
in  15.208,02  milioni  di  euro  per le gestioni di cui al comma 95,
lettera  a),  e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 95, lettera b).
97.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 95 e 96 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  95,  lettera  a),  della somma di 1.101,12 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche' al netto delle somme di
2,28  milioni  di  euro  e  di  52,92  milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98.  All'elenco  di  cui  all'articolo  3,  primo  comma, del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
99.  All'articolo  6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine,
il  seguente  periodo:  "In  alternativa il certificato di agibilita'
potra'  essere  richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del
primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso
che e' posto a carico del committente".
100.  All'articolo  1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' aggiunto il seguente comma:
"15-bis.  I  lavoratori  autonomi  di cui al numero 23-bis) del primo
comma  dell'articolo  3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio
dello   Stato   16  luglio  1947,  n.  708,  provvedono  direttamente
all'adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al  presente
articolo".
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del
lavoro  e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni, e detratte una
quota  fino  a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni
di   euro   per   ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  da  destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,
comma  7,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di
15  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004, 2005 e 2006 da
destinare  al  potenziamento  dell'attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica,  lo  Stato  concorre  al finanziamento delle regioni che
istituiscono   il  reddito  di  ultima  istanza  quale  strumento  di
accompagnamento  economico  ai  programmi  di  reinserimento sociale,
destinato  ai  nuclei  familiari a rischio di esclusione sociale ed i
cui  componenti  non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.
102.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza  obbligatorie,  i  cui  importi risultino complessivamente
superare  un  importo  pari  a  venticinque  volte  quello  stabilito
dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato  annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma
5,  lettera  d),  della  predetta  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai   soggetti  nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle  di  cui  al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni,  e  al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici,  inclusi  quelli  alle  dipendenze  delle regioni a statuto
speciale  e  degli  enti  di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive  modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad
esaurimento  di  cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni  di
previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L'importo
complessivo  assoggettato al contributo non potra' comunque risultare
inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo   periodo   del   presente  comma.  Gli  importi  dei  predetti
contributi,  al  netto  della  somma  corrispondente all'applicazione
dell'aliquota   marginale   prevista   dalla  normativa  vigente  per
l'imposta  sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di
cui al comma 101.
103.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione dei commi 101 e
102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome
di  Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme
di  attuazione,  contenuti  nel  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi
diritto  ivi  residenti  l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000,
previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre
2003  e  fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di
nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e'
concesso  ed  erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse
all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
105.   Dopo   l'articolo   42  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
inserito il seguente:
"Art.  42-bis.  -  (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle  amministrazioni  pubbliche)  -  1. Il genitore con figli minori
fino  a  tre  anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di
cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere  assegnato,  a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non  superiore  a  tre  anni,  ad  una sede di servizio ubicata nella
stessa  provincia  o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo  assenso  delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale  dissenso  deve  essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono  essere  comunicati  all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2.   Il   posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  rendera'
disponibile ai fini di una nuova assunzione".
106.  All'articolo  42,  comma  5, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le
parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
107.  All'articolo  49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  dopo  le  parole:  "e delle aziende sanitarie locali," sono
inserite  le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".
108.  E'  istituito,  presso  il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Fondo  per  l'edilizia  a  canone  speciale,  con una
dotazione  finanziaria  di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004  e  2005  e  di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni
successivi  al  2006  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
109.  Il  Fondo  di  cui  al  comma 108 e' ripartito annualmente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei
cui  territori  si  trovano  i  comuni  ad  alta  tensione abitativa,
proporzionalmente  alla  popolazione  complessiva dei comuni compresi
negli   elenchi,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari.
110.  Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate
per  l'attuazione  di  programmi  finalizzati  alla  costruzione e al
recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa,
destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone
speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111.  Ai  fini  di  cui  al comma 110, con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono individuate, nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli
investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma
110,  ivi  compresi  gli oneri per la progettazione, la direzione dei
lavori,  la  sicurezza  dei  cantieri  e  il  contributo concessorio,
nonche'  gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
eventualmente  previsti  a  carico  dell'attuatore e per i successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b)  la  misura  in  cui  i redditi derivanti dalla locazione a canone
speciale  percepiti  in  attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono
alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112.  L'attuazione  dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata
alla  stipula  tra  le  imprese  di  costruzione  e il comune sul cui
territorio  si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi,
di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione
sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113.  I  contratti  di  locazione  a  canone  speciale possono essere
stipulati   esclusivamente   con   soggetti   il  cui  reddito  annuo
complessivo,  riferito  al  nucleo  familiare, sia superiore a quello
massimo  previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi
di   edilizia   residenziale   pubblica,   ma  inferiore  all'importo
determinato,  ai  sensi  della  presente legge, dalla regione nel cui
territorio   si   trovano   le   unita'   immobiliari,  tenuto  conto
dell'andamento    del   mercato   delle   locazioni   immobiliari   e
dell'incidenza  tra  la  popolazione  residente  delle  situazioni di
disagio abitativo.
114.  Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle
disposizioni  del  comma  110, la cui superficie complessiva non puo'
essere  superiore  a  100  metri  quadrati,  saranno  vincolate  alla
locazione  a canone speciale per la durata prevista della convenzione
di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque
anni  con  successivi  rinnovi  biennali.  I  rinnovi  possono essere
esclusi   solo  in  presenza  di  gravi  inadempienze  da  parte  del
conduttore  ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui
al  comma  113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per
cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
115.  I  comuni,  nell'ambito  delle convenzioni di cui al comma 112,
possono  disporre  la riduzione del contributo commisurato agli oneri
di  urbanizzazione  o  al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai
contributi  stessi  nonche'  la  riduzione  dell'aliquota  ICI, anche
differenziando  tali benefici in relazione alle caratteristiche degli
interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
116.   L'incremento  della  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dalla  presente  legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004
per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili,
per un importo pari a 70 milioni di euro;
b)  abbattimento  delle  barriere architettoniche di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c)  servizi  per  l'integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d)  servizi  per  la  prima  infanzia  e scuole dell'infanzia, per un
importo pari a 67 milioni di euro.
117.  Gli  interventi  di  cui  alle  lettere  c) e d) del comma 116,
limitatamente  alle  scuole  dell'infanzia,  devono  essere  adottati
previo  accordo  tra  i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118.  Per  gli  anni  2003  e  2004 il limite di non concorrenza alla
formazione   del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente  ai
contributi  di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera  a),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
119.  All'articolo  18,  comma  8-quater,  del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124, le parole: "fino al termine di tale periodo,"
sono soppresse.
120.  Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano
presentato  istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai  sensi  dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto
legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni
di  cui  all'articolo  1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47,  nonche'  l'articolo  15,  comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla
normativa   vigente,  secondo  le  modalita'  fissate  attraverso  la
contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121.   Nei  procedimenti  giurisdizionali  concernenti  l'invalidita'
civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  nei  casi  in cui sia legittimata la regione, quest'ultima,
fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere
difesa  da  propri  funzionari,  da funzionari di enti locali o delle
aziende  sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con
l'INPS,  da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a
carico   della  finanza  pubblica.  Le  controversie  concernenti  il
trattamento  economico  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui al
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  che comunque non
configura  mai  attivita'  di  pubblico  impiego,  sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545  del  1992,  all'articolo  27, comma 1, la parola: "regionale" e'
soppressa.
122.  All'articolo  8  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  Per  gli  apporti  di  beni immobili ai fondi d'investimento
immobiliare  chiusi  disciplinati  dall'articolo  37  del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, e dall'articolo
14-bis  della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta
e'  tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da
essa  istituito.  La  fattura,  emessa dall'apportante senza addebito
dell'imposta,   con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui
al  presente  comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione
del  risparmio  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della  relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e
24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente,  ma
comunque  entro  quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo  mese;  lo  stesso  documento,  ai fini della detrazione, e'
annotato  anche  nel  registro  di  cui  all'articolo 25 del medesimo
decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma  dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni imponibili".
123. L'efficacia delle disposizioni del comma 122 e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai
sensi  dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977.
124.  Al  comma  2-bis  dell'articolo  37  del  testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo
41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le  parole:  "5  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti: "10 per
cento"  e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50
per  cento  piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione".
125.  Il  Centro  di  alta  specializzazione  per il trattamento e lo
studio  della  talassemia,  con  connessa scuola di specializzazione,
previsto  dall'articolo  48  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da
identificarsi  nella  Fondazione  Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
126.  Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta
specializzazione  di  cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione
IME, per l'anno 2004.
127.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione  dei  poli di eccellenza
ospedaliera  con  l'attivita'  di  ricerca  scientifica e tecnologica
avanzata,  di  alta formazione e di aggiornamento professionale degli
operatori,  e'  autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni   di   euro  annui  a  decorrere  dal  2005  funzionali  alla
realizzazione  del  Parco  della  Salute  e  delle nuove Molinette di
Torino.
128.  Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento
dei  giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno
quindicennale  di  3,5  milioni  di  euro a decorrere dal 2005, quale
limite  massimo  del  concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla
contrazione  di  mutui  da  parte  dei  soggetti  di cui alla legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa che sia
portata  a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse
finanziarie  previste  dal  presente  comma,  i  soggetti  di  cui al
medesimo   comma   sono   autorizzati   a   stipulare  contratti  per
l'affidamento  di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie
e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente
comma.
129.  Al  comma  1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.
285,  introdotto  dall'articolo  1  della legge 26 marzo 2003, n. 48,
dopo  le  parole:  "formalmente delegati", sono inserite le seguenti:
"nonche'   da   tre   rappresentanti   scelti  rispettivamente  dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze"  e  il  periodo:  "Partecipa  alle  riunioni del Comitato di
regia,  senza  diritto  di voto, un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei ministri" e' soppresso.
130.  Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con
la  viabilita'  locale  mediante  l'interconnessione  tra  la  strada
statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131.  All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche'
talasso-drepanocitosi   e   talassemia   intermedia   in  trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,".
132.  In  favore  dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data
del  2  ottobre  2003,  il  diritto  al  conseguimento  dei  benefici
previdenziali  di  cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni,  sono  fatte  salve le
disposizioni  previgenti  alla  medesima  data del 2 ottobre 2003. La
disposizione  di  cui  al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno  avanzato  domanda  di riconoscimento all'INAIL o che ottengono
sentenze  favorevoli  per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide   le  certificazioni  gia'  rilasciate  dall'INAIL.  All'onere
relativo  all'applicazione  del  presente  comma  e  del  comma  133,
valutato  in  25  milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro
per  l'anno  2005  e  182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
133.  I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
legge  27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi
anche  ai  lavoratori  esposti  al  rischio chimico da cloro, nitro e
ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli
anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134.  All'articolo  3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "Le unita'
immobiliari,  escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma
13,  per  le  quali  i conduttori, in assenza della citata offerta in
opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre
2001  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, sono
vendute  al  prezzo  e  alle  condizioni  determinati  in  base  alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta'
di acquisto".
135.  All'articolo  1,  comma  1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
2,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e  di  45  milioni  di  euro  per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  "e  di  45  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004".
136.  All'articolo  1,  comma  2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
3,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere
derivante  dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
di  18  milioni  di  euro,  a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137.  Per  le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo
di  euro  51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'articolo
15  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire
nell'anno  2004  nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per
la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel
limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma 16, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di
euro  per  l'anno  2003"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della
riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale,  gia'  previsti  da  disposizioni di legge, anche in deroga
alla  normativa  vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati  definiti  in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro  il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20
per  cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o
di  nuova  concessione.  Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di
mobilita',  qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente   al  reimpiego,  dal  trattamento  di  disoccupazione
ordinaria  o  speciale  o  da  altra  indennita'  o  sussidio, la cui
corresponsione   e'   collegata   allo   stato  di  disoccupazione  o
inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti di essere avviato ad un progetto
individuale  di  reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti
di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla  regione  o  non  lo  frequenti  regolarmente;  b)  non accetti
l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un livello retributivo non
inferiore  del  20  per  cento  rispetto  a  quello delle mansioni di
provenienza.   Il   lavoratore   decade   dal  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato
ad   un   corso  di  formazione  professionale  o  non  lo  frequenti
regolarmente.   Il   lavoratore   decade  dal  trattamento  di  cassa
integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita' o sussidio qualora non
accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del
trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia'
maturati.  Le  disposizioni  di cui al settimo, ottavo e nono periodo
del  presente  comma si applicano quando le attivita' lavorative o di
formazione  si  svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu'  di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  incompatibili con il
presente comma.
138.  Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "e comunque non oltre il 31
dicembre 2004";
b)  al  terzo  periodo,  le  parole: "con passaggio diretto presso le
imprese  dello  stesso  settore  di  attivita'" sono sostituite dalle
seguenti:  "con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto  di  lavoro  tramite  la procedura di mobilita', purche' non
superiore  ad  un  periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore   di   attivita'  o  che  operano  all'interno  dello  stesso
stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del  decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione
acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140.  Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n.
166, e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno
sulle  risorse  attivate  mediante  la  contrazione  di mutui o altre
operazioni  finanziarie  effettuate  dalla  regione  Lombardia per la
realizzazione  degli  interventi  per  i  campionati  mondiali di sci
alpino  del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui  limiti  di impegno
quindicennali  possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente   autorizzate  dalla  regione  per  la  realizzazione
dell'evento".
141.  Per  l'anno  2004  i  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
comunita'  montane  sono  incrementati  di  5  milioni di euro e di 5
milioni di euro quelli destinati alle province.
142.  Nell'ambito  del  tavolo  di monitoraggio della spesa sanitaria
costituito  in  attuazione  dell'Accordo  tra  Governo,  regioni e le
province  autonome  dell'8  agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  207  del  6  settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti  finanziari  della  legalizzazione  del  lavoro irregolare di
extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto  monitoraggio  sono  sottoposte  all'esame  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e
dei  compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in relazione alle
prioritarie  esigenze  collegate  alle  attivita'  di  previsione, di
gestione,  di  controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica  attribuite  al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui e'
destinata,     d'intesa     con    le    organizzazioni    sindacali,
all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  delle  aree
professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144.  In  attuazione  del  punto  13  del citato Accordo tra Governo,
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001  ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto
I  di  Roma,  presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,
sono  assegnati  alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico
Umberto  I  di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di
euro  per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per  le  ulteriori  definitive  occorrenze finanziarie della gestione
liquidatoria  dell'Azienda  universitaria  Policlinico  Umberto  I di
Roma,  a  tutto  il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire
alla  regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei  disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di
risorse  attribuite  alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis,
comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2
della  legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si
intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma
3 dell'articolo 2 della stessa legge.
146.  In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu'
efficace  attuazione  delle  norme  di  riforma  del sistema fiscale,
nonche'   al   fine  di  rafforzare  significativamente  i  risultati
dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall'articolo  39,  comma  3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'  procedere  ad assumere a tempo
indeterminato  fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C
che  abbia  superato  procedure  selettive pubbliche che prevedono un
tirocinio teorico-pratico retribuito.
147.  Al  fine  di  garantire  la  piena operativita' delle pubbliche
amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34,
comma  1,  lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano
state   interessate   da   una  rideterminazione  o  da  una  diversa
distribuzione   dei   posti   di   livello   dirigenziale   generale,
all'articolo  19,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "50 per cento" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "70  per cento". Per le amministrazioni
pubbliche  indicate  al primo periodo del presente comma, i cui posti
di  livello  dirigenziale  generale contrattualizzato dell'area 1 non
superino  le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al
31   dicembre   2004,  trova  applicazione  prescindendo  dai  limiti
percentuali indicati.
148.  Per  sopperire  alle  carenze  di  organico e per far fronte ai
propri  compiti  istituzionali  ed  alle  esigenze  connesse  con  la
protezione  civile,  per  l'anno  2004,  l'Agenzia  per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e' autorizzata ad
avvalersi   di   personale  utilizzato  a  tempo  determinato  o  con
convenzione  o  con  altre forme di flessibilita' e di collaborazione
nel  limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale  nell'anno  2003  dalla  predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
149.  In  attuazione  dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127,  al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di  garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  si  provvede  mediante  un  fondo appositamente
costituito  ed  iscritto  nello stato di previsione del Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e'
pari  a  2.416.187  euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A
decorrere  dal  2007  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150.  In  relazione  all'accresciuta  complessita'  dei  compiti  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di
previdenza    sociale   e   di   lavoro   derivanti   dall'attuazione
dell'articolo  8  della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota
del  10  per  cento  dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni   penali   e   amministrative   comminate   dalle  direzioni
provinciali  del  lavoro  -  servizio  ispezioni  del  lavoro  per le
violazioni  delle  leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2,
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e' destinata, limitatamente
all'anno  2004,  all'incentivazione  del  personale  con le modalita'
previste  dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale  della  predetta  quota  da  destinare alla formazione ed
aggiornamento  del  personale  da assegnare al servizio ispezione del
lavoro  e  per  l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
delle  attrezzature,  degli strumenti e degli apparati indispensabili
per  lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse
e'  definito  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
151.   Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito   un  fondo  da  ripartire  per  le  esigenze  correnti  di
funzionamento  dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere  dall'anno  2004,  di  100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro    dell'interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite
l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
152.  Per  le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  125 milioni di euro per
l'anno  2004,  iscritta  in  un  fondo  dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita'  previsionali  di  base  interessate  con decreto del Ministro
dell'interno,  da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
153.  Per  conseguire  un  piu'  elevato  livello  di  efficienza  ed
efficacia   nello   svolgimento   dei   compiti   e   delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   si  provvede  alla  distribuzione  per  qualifiche
dirigenziali  e  per  profili  professionali  delle unita' portate in
incremento  ai  sensi della presente disposizione nel limite di spesa
di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed
euro  16.000.000  a  decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di
posti  di  cui  all'articolo  18,  comma 1, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  i posti portati in incremento nel profilo di
vigile  del  fuoco  sono  riservati  nella misura del 50 per cento ai
vigili  volontari  ausiliari  collocati  in congedo negli anni 2004 e
2005  e  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  stabiliti i
relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti
posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura,  mediante  assunzione  degli  idonei  della  graduatoria  del
concorso  pubblico  a  184  posti  di  vigile  del fuoco, indetto con
decreto  del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso  per  titoli  a  173  posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministro  dell'interno  del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Le  predette  graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005.  Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in  deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
154.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26
marzo  2001,  n.  128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
155.  E'  autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004,
42  milioni  di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere
dal   2006   da   destinare   a   provvedimenti  normativi  volti  al
riallineamento,  con  effetti  economici  a  decorrere dal 1° gennaio
2003,  delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina,  ivi  comprese  le  Capitanerie  di porto, e dell'Aeronautica
inquadrato  nei  ruoli  dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma  dei  carabinieri  inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai
sensi  dell'articolo  46  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198.  E'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di 73 milioni di euro per
l'anno  2004,  118  milioni  di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di
euro   a  decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
normativi  in  materia  di  riordino  dei  ruoli e delle carriere del
personale  non  direttivo  e non dirigente delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
156.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento  delle  indennita'  corrisposte al personale specialista
del   Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  a  quelle  percepite
dall'analogo  personale  delle Forze di polizia, le risorse di cui al
comma  2,  lettera  d),  dell'articolo  47  del  contratto collettivo
nazionale  di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome
dello  Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate
di  600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e
criteri   da   definire   in   sede  di  contrattazione  integrativa,
rispettivamente   al  personale  del  settore  operativo  che  svolge
mansioni   corrispondenti   a   quelle   dei   profili   del  settore
aeronavigante,  nelle  more dell'inquadramento previsto dall'articolo
28  dello  stesso  contratto collettivo nazionale, ed al personale in
possesso  di  specializzazione  di sommozzatore in servizio presso le
sedi  di  nucleo.  Per  la  medesima  finalita'  le  risorse  per  la
contrattazione   collettiva  nazionale  indicate  al  comma  46  sono
incrementate  di  un  importo  pari  a  400.000  euro da destinare al
trattamento  accessorio  dei padroni di barca, dei motoristi navali e
dei  comandanti  di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157.  Al  fine  di  garantire  il  proseguimento  e  la funzionalita'
dell'attivita'  di  soccorso  aereo  svolto dal nucleo elicotteri del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, 120 unita' appartenenti al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti  a  quelle  dei  profili aeronaviganti della posizione
economica  B2,  sono  collocate  in  tali profili in soprannumero con
progressivo  riassorbimento  nell'ambito della dotazione organica del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri  derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.
158.  Per  l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54,
le  vacanze  organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori
del  Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al
decreto   legislativo   21   maggio  2000,  n.  146,  possono  essere
utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve
delle  Forze  armate  di  cui  ai  bandi gia' emanati in applicazione
dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   2   settembre   1997,   n.   332,  e  successive
modificazioni,  per  le  assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione  organica  del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
predetta  tabella  F,  utilizzando  i candidati gia' idonei collocati
nella  residua  graduatoria  di  cui  al decreto interministeriale 12
novembre  1996,  nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti
ausiliari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, reclutati ai sensi
dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo
50  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  anche se cessati dal
servizio.  Le  conseguenti  posizioni in soprannumero nel ruolo degli
agenti  ed  assistenti  sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque  causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a  quelli dei
sovrintendenti   e  degli  ispettori.  Ferme  restando  le  procedure
autorizzatorie  di  cui  al  comma 55, con decreto del Ministro della
giustizia,  sono  definiti i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni,  nonche'  i  criteri  per  la  formazione  della relativa
graduatoria  e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga  agli  articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
159.  Nello  stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle
misure   di   sicurezza   attiva   e   passiva  delle  rappresentanze
diplomatiche  e  degli  uffici  consolari,  con dotazione a decorrere
dall'anno  2004,  di  10  milioni  di euro. Con decreti del Ministero
degli  affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio
centrale   del   bilancio,   nonche'   alle   competenti  Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
160.  All'articolo  51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
10 e' sostituito dal seguente:
"10.  L'aliquota  prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25
giugno  1985,  n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7
della  legge  22  dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
161.  All'articolo  4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
dopo  le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di
ricerca",  sono  inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, alle
attivita'  di  supporto  a  quelle  di competenza del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  ed al funzionamento delle connesse
strutture  ministeriali  e,  per  l'anno  2004,  dell'Agenzia  per le
erogazioni  in  agricoltura  di  cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165".
162.  Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28
dicembre  2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in
favore   degli  enti  e  delle  associazioni  per  l'assistenza  alle
collettivita'  italiane  all'estero  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota,
stabilita  con  decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze".
164.  In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di
cui  ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  non  trovano  applicazione  relativamente  al potenziamento
dell'Amministrazione   finanziaria  e  alla  erogazione  di  compensi
incentivanti  la  produttivita'  del  personale.  I  commi  195 e 196
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
165.  All'articolo  12  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di controllo
fiscale,  delle  maggiori  entrate  realizzate  con  la vendita degli
immobili  dello  Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi
di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive
di  bilancio  e connessi con la gestione della tesoreria e del debito
pubblico   e   con   l'attivita'   di  controllo  e  di  monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento  degli  obiettivi  programmatici, determina con proprio
decreto  le  misure  percentuali  da  applicare  su  ciascuna di tali
risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma
2   e   per   il   potenziamento   dell'Amministrazione  economica  e
finanziaria,  in  misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Le  somme  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1,  secondo
modalita'  determinate  con  il  decreto ivi indicato, affluiscono ad
appositi  fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di
cui   al   citato   comma  che  hanno  conseguito  gli  obiettivi  di
produttivita'   definiti,   anche  su  base  monetaria.  In  sede  di
contrattazione  integrativa  sono stabiliti i tempi e le modalita' di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a  ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,  e'  abrogato,  ad  eccezione  dell'ultimo periodo del
comma  3,  nonche'  dei  commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27
della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo
32  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo
26  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  nella  rubrica  sono  aggiunte  le  seguenti parole: "che abbiano
rilevanza nazionale";
b)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "di fornitura" sono inserite le
seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.   Le   amministrazioni   pubbliche   possono  fare  ricorso  alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1, ovvero utilizzarne i
parametri  di  prezzo-qualita'  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
167.  All'articolo  59  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  nella  rubrica  e  nel  comma  1 dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";
b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
168.  Al  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)   al   comma  1  dell'articolo  2,  le  parole:  "aderiscano  alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i
principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
169.  All'articolo  24  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le parole: "e servizi" sono
inserite  le  seguenti:  "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 e' abrogato.
170.  Al  comma  1  dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,   le   parole:   "Tali  enti,  per  l'acquisto  di  beni  e  per
l'approvigionamento  di  pubblici  servizi  caratterizzati  dall'alta
qualita'  dei  servizi  stessi  e  dalla  bassa intensita' di lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni, e
dell'articolo   59  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388"  sono
soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
le  amministrazioni  pubbliche  possono  decidere  se  continuare  ad
utilizzare  o  meno  le  convenzioni  precedentemente stipulate dalla
CONSIP Spa.
172.  Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  pubblica e favorire il
rispetto  del  patto  di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso
proprie  articolazioni  territoriali  sul territorio, puo' fornire su
specifica   richiesta  supporto  e  consulenza  per  le  esigenze  di
approvvigionamento  di  beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi  assicurando  la  partecipazione  anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
          Note all'art. 3:
              Comma 5.
              - La   legge   29 gennaio   2001,   n.   10,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  navigazione satellitare» e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2001,
          n. 38.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  2, del
          decreto   legislativo   4 giugno  2003,  n.  128,  recante:
          «Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)»:
              «2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca,  in  sede  di ripartizione del fondo di cui
          all'art.  7,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno
          1998, n. 204, ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
          nella  determinazione  del  fabbisogno  di cui all'art. 51,
          comma  2,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano
          priorita'  alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti
          da    programmi    internazionali.   Sono   esclusi   dalla
          determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione
          con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi
          compresa   la  legge  29 gennaio  2001,  n.  10.  Entro  il
          30 giugno  di  ciascun  anno,  il Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  trasmette  al Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  l'elenco  analitico degli
          oneri  per il successivo esercizio derivanti dalle predette
          obbligazioni internazionali».
              Comma 6.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23, commi 1 e 5, del
          decreto   legislativo   4 giugno  2003,  n.  127,  recante:
          «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)»:
              «1.  I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R.
          secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3:
                a) Istituto   di  diritto  agrario  internazionale  e
          comparato (IDAIC);
                b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
                c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
                d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
              (Omissis).
              5.   Gli   istituti   di  radioastronomia,  astrofisica
          spaziale  e  di  fisica  dello  spazio interplanetario sono
          destinati    a   confluire   nell'Istituto   nazionale   di
          astrofisica  (I.N.A.F.), secondo modalita' disciplinate dal
          decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.».
              Comma 10.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23, comma 5, della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)»:
              «5.  I  provvedimenti di riconoscimento di debito posti
          in  essere  dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          sono  trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
          procura della Corte dei conti.».
              Comma 13.
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 maggio
          1929,  n.  810,  recante:  «Esecuzione  del  Trattato,  dei
          quattro  allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in
          Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929»:
              «Art.  6. - L'Italia provvedera', a mezzo degli accordi
          occorrenti  con  gli  enti interessati, che alla Citta' del
          Vaticano  sia  assicurata un'adeguata dotazione di acque in
          proprieta'.
              Provvedera',   inoltre,   alla   comunicazione  con  le
          ferrovie   dello  Stato  mediante  la  costruzione  di  una
          stazione  ferroviaria  nella  Citta'  del  Vaticano,  nella
          localita'  indicata  nell'allegata  pianta  (Allegato  I) e
          mediante  la  circolazione  di  veicoli propri del Vaticano
          sulle ferrovie italiane.
              Provvedera'   altresi'  al  collegamento,  direttamente
          anche   cogli   altri   Stati,   dei  servizi  telegrafici,
          telefonici,  radiotelegrafici,  radiotelefonici  e  postali
          nella Citta' del Vaticano.
              Provvedera'  infine  anche al coordinamento degli altri
          servizi pubblici.
              A tutto quanto sopra si provvedera' a spese dello Stato
          italiano  e  nel  termine di un anno dall'entrata in vigore
          del presente Trattato.
              La   Santa   Sede   provvedera',   a  sue  spese,  alla
          sistemazione  degli  accessi  del Vaticano gia' esistenti e
          degli altri che in seguito credesse di aprire.
              Saranno  presi  accordi  tra  la  Santa Sede e lo Stato
          italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo
          dei  veicoli  terrestri e degli aeromobili della Citta' del
          Vaticano.»
              Comma 16.
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 29 e 172, comma
          1,  lettera b), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          recante:  «testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali»:
              «Art.  2.  -  1.  Ai  fini  del presente testo unico si
          intendono  per enti locali i comuni, le province, le citta'
          metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e
          le unioni di comuni.
              2.  Le  norme  sugli  enti locali previste dal presente
          testo   unico   si   applicano,   altresi',  salvo  diverse
          disposizioni,  ai consorzi cui partecipano enti locali, con
          esclusione   di  quelli  che  gestiscono  attivita'  aventi
          rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove previsto
          dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
          sociali».
              «Art. 29. - 1. In ciascuna isola o arcipelago di isole,
          ad  eccezione  della Sicilia e della Sardegna, ove esistono
          piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati,
          la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le
          norme sulle comunita' montane».
              «Art. 172. - 1. Al bilancio di previsione sono allegati
          i seguenti documenti:
                a) (Omissis);
                b) le  risultanze  dei rendiconti o conti consolidati
          delle   unioni   di  comuni,  aziende  speciali,  consorzi,
          istituzioni,    societa'   di   capitali   costituite   per
          l'esercizio  di  servizi  pubblici,  relativi  al penultimo
          esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
              (Omissis)...».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   28 marzo  2000,  n.  76,  recante:  «Principi
          fondamentali   e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
          bilancio  e  di  contabilita'  delle regioni, in attuazione
          dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»:
              «Art. 12 (Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e
          spese degli enti locali). - 1. I bilanci degli enti e degli
          organismi,  in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla
          regione  sono  approvati  annualmente  nei  termini e nelle
          forme  stabiliti  dallo  statuto  e dalle leggi regionali e
          sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
              2.  Nei  bilanci degli enti e degli organismi di cui al
          comma   1,  le  spese  sono  classificate  e  ripartite  in
          conformita' a quanto disposto nell'art. 10.
              3.  La  legge  regionale detta norme per assicurare, in
          relazione  alle  funzioni  delegate dalle regioni agli enti
          locali,  la  possibilita'  del  controllo  regionale  sulla
          destinazione  dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni
          agli enti locali.».
              Comma 18.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19, comma 2, della
          legge  11 febbraio  1994, n. 109, recante: «Legge quadro in
          materia di lavori pubblici»:
              «2.  Le  concessioni  di lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario    il    soggetto    concedente    assicura   al
          concessionario     il     perseguimento     dell'equilibrio
          economico-finanziario  degli  investimenti e della connessa
          gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
          prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di
          gara.  A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
          cedere  in  proprieta' o diritto di godimento beni immobili
          nella  propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
          cui  utilizzazione  sia strumentale o connessa all'opera da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario».
              Comma 21.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 119 e 120 della
          Costituzione:
              «Art.   119. - I   comuni,   le   province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.
              Art.  120.  -  La  regione  non  puo' istituire dazi di
          importazione  o esportazione o transito tra le regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          regioni,  ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
          qualunque parte del territorio nazionale.
              Il  Governo  puo'  sostituirsi  a organi delle regioni,
          delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione».
              Comma 22.
              - La    legge   29 marzo   2001,   n.   137,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  indennizzi  a  cittadini  e
          imprese  operanti  in  territori  della ex Jugoslavia, gia'
          soggetti  alla  sovranita'  italiana»,  e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.
              Comma 23.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  49  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.  49 (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero
          e  finanziamento  indennizzi ex Jugoslavia). - 1. I redditi
          prodotti  all'estero  che, se prodotti in Italia, sarebbero
          considerati  rilevanti  per  l'accertamento  dei  requisiti
          reddituali,   da   valutare   ai   fini  dell'accesso  alle
          prestazioni  pensionistiche,  devono essere accertati sulla
          base   di   certificazioni   rilasciate   dalla  competente
          autorita'  estera.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
          italiani  nel  mondo,  sono  definite  le  equivalenze  dei
          redditi,   le   certificazioni   e   i   casi   in  cui  la
          certificazione      puo'      essere      sostituita     da
          autocertificazione.  Per  le  prestazioni il cui diritto e'
          maturato   entro  il  31 dicembre  2002  la  certificazione
          dell'autorita'  estera  sara'  acquisita  in  occasione  di
          apposita   verifica   reddituale  da  effettuare  entro  il
          31 dicembre 2003.
              2.  Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1
          affluiscono  ad  uno  specifico  fondo  presso  l'INPS, per
          essere  successivamente  versate  all'entrata  del bilancio
          dello    Stato    e    quindi    destinate   all'incremento
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 5 della legge
          29 marzo  2001, n. 137, concernente disposizioni in materia
          di  indennizzi  a cittadini e imprese operanti in territori
          della   ex   Jugoslavia,   gia'  soggetti  alla  sovranita'
          italiana».
              Comma 24.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          15 ottobre  1991, n. 344, recante: «Provvedimenti in favore
          dei profughi italiani.»:
              «Art.  2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennita' di
          sistemazione  e  il contributo straordinario pro capite, di
          cui  all'art.  5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono
          elevati  rispettivamente  a  L. 4.000.000  una  tantum  e a
          L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
              2.   La   dichiarazione  prevista  dall'art.  9,  comma
          secondo,  della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere
          resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata
          ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390».
              -   La   legge   26 dicembre  1981,  n.  763,  recante:
          «Normativa  organica  per  i profughi», e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1981, n. 354.
              -   La   legge   13 luglio   1995,   n.  295,  recante:
          «Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di affari esteri e di difesa», e'
          stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995,
          n. 171.
              -  La  legge  8 aprile  1998,  n. 89, recante: «Proroga
          dell'efficacia  di  disposizioni  riguardanti  il Ministero
          degli  affari  esteri»,  e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1998, n. 84.
              Comma 25.
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della legge
          7 dicembre  1999,  n. 472, recante: «Interventi nel settore
          dei trasporti»:
              «4.    Al    fine   di   sostenere   il   processo   di
          liberalizzazione  dei  servizi  di  pubblico  trasporto,  i
          contributi  erariali  a  favore  delle regioni e degli enti
          locali  titolari di contratti di servizio sono incrementati
          di  un  ammontare  parametrato  al  maggiore  onere ad essi
          derivante   dall'attuazione   dell'art.   19   del  decreto
          legislativo  19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque
          la  neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato. Le
          procedure  e  le  modalita'  per  l'attuazione del presente
          comma   sono   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con i Ministri del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, delle finanze e
          dei  trasporti  e  della navigazione, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281».
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge finanziaria 2000)»:
              «3.  E'  istituito  presso il Ministero dell'interno un
          fondo  alimentato  con  le  risorse  finanziarie costituite
          dalle  entrate  erariali  derivanti dall'assoggettamento ad
          IVA  di  prestazioni  di  servizi  non commerciali affidate
          dagli   enti   locali   territoriali   a  soggetti  esterni
          all'amministrazione  a  decorrere  dal 1° gennaio 2000. Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle   finanze,   sono   dettate   le   disposizioni   per
          l'attuazione  della disposizione di cui al presente comma e
          per  la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
          delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
          stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
              Comma 28.
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 187,
          comma  2,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          recante:  «testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali»:
              «Art.  2.  -  1.  Ai  fini  del presente testo unico si
          intendono  per enti locali i comuni, le province, le citta'
          metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e
          le unioni di comuni».
              «Art. 187. - 1. (Omissis).
              2.  L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai
          sensi dell'art. 186, puo' essere utilizzato:
                a) per  il reinvestimento delle quote accantonate per
          ammortamento,    provvedendo,    ove   l'avanzo   non   sia
          sufficiente,  ad applicare nella parte passiva del bilancio
          un importo pari alla differenza;
                b) per   la   copertura  dei  debiti  fuori  bilancio
          riconoscibili a norma dell'art. 194;
                c) per  i provvedimenti necessari per la salvaguardia
          degli  equilibri  di  bilancio  di cui all'art. 193 ove non
          possa  provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
          delle  spese  di  funzionamento non ripetitive in qualsiasi
          periodo  dell'esercizio  e per le altre spese correnti solo
          in sede di assestamento;
                d) per il finanziamento di spese di investimento.».
              Comma 29.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia
          di lavori pubblici»:
              «Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
          Una  somma  non  superiore  all'1,5  per cento dell'importo
          posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
          direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
          7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
          modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
          dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
          procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
          del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
          collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
          alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
          della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
          sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
          dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
          23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  possono adottare con
          proprio provvedimento analoghi criteri.
              2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
          alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
          denominato  e'  ripartito,  con  le  modalita' ed i criteri
          previsti   nel  regolamento  di  cui  al  comma  1,  tra  i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
              2-bis.   A   valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei
          capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
          cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
          alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
          per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
          qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
          le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.
              2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
          lavoro  a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
          territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
          ai rapporti d'impiego.
              2-quater.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita' di
          progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
          dalla presente legge».
              Comma 30.
              - Si  riporta il testo degli articoli 2, comma 4, e 13,
          comma  6,  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
          recante: «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
          norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.»:
              «Art.   2   (Compartecipazione   regionale  all'IVA)  -
          (Omissis).
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  sentito  il Ministero
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  sono  stabilite  annualmente  entro  il
          30 settembre  di  ciascun  anno per il triennio successivo,
          per  ciascuna  regione  sulla  base  dei  criteri  previsti
          dall'art. 7:
                a) la  quota  di  compartecipazione all'IVA di cui al
          comma 3;
                b) la    quota    di   concorso   alla   solidarieta'
          interregionale;
                c) la   quota   da   assegnare   a  titolo  di  fondo
          perequativo nazionale;
                d) le  somme  da  erogare a ciascuna regione da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.
              Art.  13  (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
          alle regioni a statuto ordinario). - 11-5. (Omissis).
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a concedere alle
          regioni  a  statuto  ordinario anticipazioni da accreditare
          sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, in essere presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato  in misura sufficiente ad
          assicurare,  insieme  con  gli  accreditamenti  dell'IRAP e
          dell'addizionale     regionale     all'IRPEF,    l'ordinato
          finanziamento  della  spesa sanitaria corrente. Con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  sono  stabilite  le modalita' di
          attuazione delle disposizioni del presente comma».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  66  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «Art.  66  (Controllo  dei flussi finanziari degli enti
          pubblici  e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni
          2001  e  2002  conservano  validita'  le  disposizioni  che
          disciplinano  la  riduzione  delle giacenze di cui all'art.
          47,  comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
          enti  locali  le  disposizioni  si  applicano  a  tutte  le
          province  e  ai  comuni  con popolazione superiore a 50.000
          abitanti.
              2.  Per  gli  anni  2001  e 2002 i soggetti destinatari
          della  norma  di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
          prelevamenti   dai   rispettivi   conti  aperti  presso  la
          tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
          prelevato   alla   fine   di   ciascun  bimestre  dell'anno
          precedente   aumentato   del   2  per  cento.  Continua  ad
          applicarsi  la  disposizione  di  cui all'art. 47, comma 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              3.  All'art.  1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  dopo  le  parole:  «intervento  di  banche»  sono
          inserite  le  seguenti:  «o  della  societa' Poste Italiane
          S.p.a.».
              4.  Per  l'anno  2001  le  erogazioni di cassa a favore
          delle  scuole  ed  istituti di ogni ordine e grado, nonche'
          delle  istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo
          di  assicurare  che  per  l'anno  2001  i  pagamenti  delle
          istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori
          a  quelli  rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati
          del  6  per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non
          dovranno   superare   l'obiettivo   previsto   per   l'anno
          precedente  incrementato  di  un punto in piu' del tasso di
          inflazione  programmato.  Nei  decreti  attuativi si terra'
          conto    dell'intervenuta   autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche.
              5.  A  decorrere  dal  1° marzo  2001  le  regioni sono
          incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720, e successive modificazioni.
              6.  Le  entrate costituite da assegnazioni, contributi,
          devoluzioni  o  compartecipazioni  di  tributi  erariali  e
          quant'altro  proveniente  dal bilancio dello Stato a favore
          delle  regioni  devono  essere  versate  nelle contabilita'
          speciali  infruttifere  che  devono essere aperte presso le
          competenti  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato.
          Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
          operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
          da  interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale
          che   in   conto   interessi.   Le   entrate   relative  ai
          finanziamenti  comunitari  continuano ad affluire nel conto
          corrente  infruttifero  intestato  a ciascun ente ed aperto
          presso la tesoreria centrale dello Stato.
              7.  Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,
          4, 5 e 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 279.
              8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
          24 marzo  1998,  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  71  del  26 marzo  1998, l'imposta regionale
          sulle   attivita'   produttive  (IRAP)  e'  riversata  alle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma 6; l'addizionale
          regionale  all'IRPEF e' versata mensilmente dalla tesoreria
          centrale  dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna
          regione presso il proprio tesoriere.
              9. Sino all'apertura delle contabilita' speciali di cui
          al  comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF
          continuano   ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  che
          disciplinano  il  riversamento  alle  regioni delle somme a
          tale titolo riscosse.
              10.  Le  quote  dell'accisa sulle benzine continuano ad
          essere  versate ai tesorieri delle regioni con le modalita'
          di   cui  all'art.  8,  comma 1,  lettera a),  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
              11.  A  decorrere  dal 1° marzo 2001 le disposizioni di
          cui  all'art.  7  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione
          inferiore a 10.000 abitanti.
              12.  Per  le  regioni  a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  alla revisione delle
          procedure  e  delle  modalita'  di  gestione  dei flussi di
          cassa,  di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si
          provvede  con  norme  di attuazione adottate secondo quanto
          previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
              13.  Per  garantire la necessaria autonomia della Cassa
          depositi  e  prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze
          di  funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie
          e  con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti
          pubblici,  al  comma 1  dell'art. 5 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
          sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale
          del   proprio  ruolo  dirigenziale,  ivi  compreso  il  suo
          reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo
          ordinamento  si  applica  il decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni».
              14.  Al  fine di favorire la puntuale realizzazione dei
          programmi  di gestione faunistico-ambientale sul territorio
          nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle
          altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio
          1992,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  a decorrere
          dall'anno  2004  il  50  per  cento dell'introito derivante
          dalla  tassa  erariale  di  cui  all'art.  5  della tariffa
          annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  641, come sostituita dal decreto del
          Ministro  delle  finanze  del  28 dicembre 1995, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre 1995, e'
          trasferito  alle regioni. Per la realizzazione degli stessi
          programmi,  in  via  transitoria,  per  ciascuno degli anni
          2001,  2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10 miliardi di
          lire.  Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione
          delle  risorse  disponibili,  di  intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano».
              Comma 32.
              - L'accordo tra Governo, regioni e le province autonome
          di  Trento  e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli
          accordi  sanciti  il  3 agosto  2000  e il 22 marzo 2001 in
          materia   sanitaria  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del settembre 2001.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del decreto-legge
          15 aprile   2002,   n.   63,   convertito   in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112:
              «Art.  4.  (Concorso  delle  regioni  al rispetto degli
          obiettivi di finanze pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.   40   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,
          concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
          province  autonome  per l'anno 2001, funzionali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
          anni  2002,  2003  e  2004,  intendendosi  quale livello di
          finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
          parte  delle  medesime, quello considerato dall'accordo tra
          Governo,  regioni  e  province  autonome del 3 agosto 2000,
          come   integrato   dall'art.   85,   comma 6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, rivalutato per i predetti anni,
          secondo  le  percentuali  stabilite  dall'art. 85, comma 8,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
              -  Si  riporta il testo del comma 1 degli articoli 48 e
          50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
              «Art.    48    (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica).  -  1.  A decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
          materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
          carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
          compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
          regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
          prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
          riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
          regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
          relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
          ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
          2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
          30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
          flusso informativo dei dati.
              2-35. (Omissis)».
              «Art.  50.  (Disposizioni  in  materia  di monitoraggio
          della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
          prescrizioni sanitarie) - 1. Per potenziare il monitoraggio
          della   spesa   pubblica  nel  settore  sanitario  e  delle
          iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza
          delle   prescrizioni,   nonche'  per  l'attribuzione  e  la
          verifica  del  budget  di  distretto, di farmacovigilanza e
          sorveglianza  epidemiologica,  il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  con  decreto  adottato  di concerto con il
          Ministero  della  salute  e con la Presidenza del Consiglio
          dei    Ministri-Dipartimento   per   l'innovazione   e   le
          tecnologie,   definisce   i  parametri  della  Tessera  del
          cittadino  (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze
          cura  la  generazione e la progressiva consegna della TC, a
          partire  dal  1° gennaio  2004,  a  tutti  i  soggetti gia'
          titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
          richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni
          caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
          barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
          necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
          Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
              2-6 (Omissis).».
              Comma 33.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56:
              «Art.  2  (Compartecipazione regionale all'IVA). -1. E'
          istituita  una  compartecipazione  delle  regioni a statuto
          ordinario all'IVA.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2001, la compartecipazione
          regionale  all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura
          del  25,7  per cento del gettito IVA complessivo realizzato
          nel  penultimo  anno precedente a quello in considerazione,
          al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
          e delle risorse UE.
              3.  L'importo della compartecipazione regionale all'IVA
          di  cui  al  comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando
          come  indicatore  di  base  imponibile la media dei consumi
          finali   delle   famiglie  rilevati  dall'ISTAT  a  livello
          regionale negli ultimi tre anni disponibili.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  sentito  il Ministero
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  sono  stabilite  annualmente  entro  il
          30 settembre  di  ciascun  anno per il triennio successivo,
          per  ciascuna  regione  sulla  base  dei  criteri  previsti
          dall'art. 7:
                a) la  quota  di  compartecipazione all'IVA di cui al
          comma 3;
                b) la    quota    di   concorso   alla   solidarieta'
          interregionale;
                c) la   quota   da   assegnare   a  titolo  di  fondo
          perequativo nazionale;
                d) le  somme  da  erogare a ciascuna regione da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.».
              Comma 35.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289:
              «Art.  31 (Disposizioni varie per gli enti locali). -1.
          I  trasferimenti  erariali  per l'anno 2003 di ogni singolo
          ente  locale  sono  determinati  in  base alle disposizioni
          recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001,
          n.  448.  L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di
          euro,  derivante dall'applicazione del tasso programmato di
          inflazione  per  l'anno  2003 alla base di calcolo definita
          dall'art.  49,  comma 6,  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449, e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di
          cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
          importi di cui all'art. 49, comma 1, lettere a) e c), della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e  di  cui all'art. 1,
          comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
              -  Si  riporta  il testo del comma 6 dell'art. 49 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «Art. 6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto
          stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
          legislativo  30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento
          per  l'aggiornamento  dei trasferimenti statali correnti da
          attribuire  alle  province,  ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane  e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente
          relative  al  fondo  ordinario,  al  fondo consolidato e al
          fondo  perequativo.  L'aggiornamento  dei  trasferimenti e'
          determinato   in   misura   pari  ai  tassi  di  inflazione
          programmati  per  gli  anni  1999  e  2000. Con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali,
          sono  individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
          predette risorse aggiuntive.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1997, n. 244:
              «  Art.  9 (Disposizioni finali). - 1. Il nuovo sistema
          dei  trasferimenti  erariali  di  cui  al  presente decreto
          legislativo     entra     in    funzione    contestualmente
          all'applicazione  della nuova disciplina dei tributi locali
          di cui all'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662.  A  decorrere  dalla  stessa data cessano di avere
          efficacia  le disposizioni contenute negli articoli da 34 a
          43  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,
          nonche'   le   disposizioni   in  materia  di  riparto  dei
          trasferimenti  tra  le  nuove  province  istituite ai sensi
          dell'art.  63  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle
          originarie.
              2.  In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel
          presente decreto legislativo relativi alla determinazione e
          quantificazione  dei  fondi  ed  alle relative assegnazioni
          agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo
          esercizio  precedente a quello dell'entrata in funzione del
          nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento
          si  provvede  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, di
          concerto  con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
          programmazione    economica,    sentita    la    Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali.
              3.  Sino  all'entrata  in  funzione del nuovo sistema i
          trasferimenti  erariali  sono  corrisposti agli enti locali
          nella  misura  stabilita  dalla  legislazione  vigente.  Le
          eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
          cui  risorse  risultino  al di sotto della media pro-capite
          della   fascia   demografica   di  appartenenza  in  misura
          proporzionale  allo  scarto  rispetto  alla  media  stessa,
          considerando  le  risorse  quali  costituite dai contributi
          ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
          al  4  per  mille  a  suo  tempo detratta e per le province
          dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta».
              Comma 37.
              -  Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 31 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute
          dagli enti locali, il Ministero dell'interno e' autorizzato
          a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura
          degli  importi  dovuti  o,  in  caso  di  insufficienza dei
          trasferimenti,   a   prelevare   gli  importi  dalle  somme
          spettanti   a   titolo   di  compartecipazione  al  gettito
          dell'IRPEF.  E'  fatta  salva  la  facolta',  su  richiesta
          dell'ente,  di procedere alla rateizzazione fino a tre anni
          degli  importi  dovuti,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
          decreto-legge  1° luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  9 agosto  1986,  n.  488,  e
          successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei
          trasferimenti  erariali e delle somme spettanti a titolo di
          compartecipazione  al gettito dell'IRPEF, di procedere alla
          rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio
          successivo   a   quello   della  determinazione  definitiva
          dell'importo da recuperare.».
              Comma 38.
              -  Si  riporta il testo del comma 14 dell'art. 45 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana
          attuative  di leggi di settore nazionali che, alla data del
          31 dicembre  2003,  risultino  non impegnate o per le quali
          non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,
          possono,  con  legge  regionale,  essere  riutilizzate  per
          interventi    nel   settore   cui   erano   originariamente
          destinate».
              Comma 40.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          6 febbraio  1985,  n.  15,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              5.  Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri  di  concerto  con  il
          Ministro  del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
          Tesoro.
              A  detti  conti  affluiscono  le  entrate consolari, le
          eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
          indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
          Stato realizzate all'estero.
              Per  la  gestione  di  detti fondi vengono aperti conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
              Le  ricevute  dei  versamenti  ai conti correnti valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
          quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
          rispettive contabilita'.
              I  conti  correnti  valuta Tesoro sono gestiti sotto la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
              A  seguito  di  motivata richiesta formulata dalle sedi
          all'estero    ed    in   attesa   dell'accreditamento   dei
          finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
          Direzione  generale  del Ministero degli affari esteri puo'
          autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze  e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il
          Ministero    degli   affari   esteri,   le   rappresentanze
          diplomatiche  e  gli uffici consolari a prelevare somme dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse.
              Ad  operazione  effettuata viene disposto il versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo  le  procedure previste dall'art. 6 della presente
          legge e dai decreto ministeriale 6 agosto 2003 del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  197  del 26 agosto 2003, di attuazione degli
          articoli 3,  6  e  7  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  2001,  n.  482.
          Dell'avvenuto  versamento  viene data comunicazione, a cura
          della  competente  Direzione  generale  del Ministero degli
          affari  esteri,  al  Dipartimento  del tesoro del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e all'Ufficio centrale del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
              La  Direzione  generale  del tesoro - portafoglio dello
          Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
          locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
              Commi 41 e 42.
              -  Si riportano i testi dei commi 41 e 42, dell'art. 80
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dalla
          legge qui pubblicata:
              «41.  Con  decreto del Ministro degli affari esteri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
          provvede  alla  variazione  in aumento della tariffa di cui
          all'art.  56  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1967,  n. 200, e successive modificazioni, ed in
          particolare  al  riallineamento  degli importi da percepire
          per  il  rilascio  dei visti nazionali di lunga durata alle
          somme  riscosse,  per analoghe finalita', dagli altri Stati
          che    aderiscono    alla   Convenzione   di   applicazione
          dell'Accordo di Schengen.
              42.  Il  10 per cento delle maggiori entrate di ciascun
          anno,  determinate  prendendo  a  base la differenza tra la
          somma  accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente
          precedente,   provenienti  dalla  riscossione  dei  diritti
          consolari  in relazione all'applicazione delle disposizioni
          di  cui  al  comma 41, certificate con decreto del Ministro
          degli   affari   esteri,   e'  prioritariamente  destinato,
          attraverso  gli strumenti della contrattazione integrativa,
          all'incentivazione  della  produttivita'  del personale non
          dirigente  in  servizio  presso  il  predetto Ministero, in
          ragione  dei  maggiori  impegni derivanti dallo svolgimento
          del  semestre  di  presidenza  dell'Unione  europea e dalle
          attivita'  di  contrasto  all'immigrazione clandestina alle
          quali   sono  chiamate  le  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              Comma 45.
              La  legge 14 dicembre 2000, n. 376, reca la «Disciplina
          della  tutela  sanitaria  delle  attivita' sportive e della
          lotta contro il doping».
              Comma 46.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48,  comma 1, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle  amministrazioni  dello  Stato  di  cui  all'art. 40,
          comma 3.».
              Comma 47.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
          supplemento  ordinario,  reca  disposizioni  in  materia di
          «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate».
              Comma 48.
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  11,  comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-g) (omissis);
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale».
              Comma 49.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47,  comma 1, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «1.  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione collettiva
          nazionale  sono deliberati dai comitati di settore prima di
          ogni  rinnovo  contrattuale  e  negli  altri casi in cui e'
          richiesta  una  attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di
          indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
          sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci giorni, puo'
          esprimere  le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli
          aspetti  riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee di
          politica economica e finanziaria nazionale.».
              Comma 50.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289:
              «Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul
          controllo  della  contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
          di  quanto  disposto  dall'art.  48,  comma 1,  del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
          contrattazione  collettiva nazionale previste dall'art. 16,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
          bilancio  statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003,   di   570   milioni   di  euro  da  destinare  anche
          all'incentivazione   della   produttivita'.   All'art.  16,
          comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001,
          le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  del biennio» sono
          sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».
              2.  Le  risorse  previste  dall'art. 16, comma 2, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
          destinare   ai  trattamenti  economici,  finalizzati  anche
          all'incentivazione della produttivita', del personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   mediante   l'attivazione   delle  apposite
          procedure  previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
          del  1995.  A  decorrere  dall'anno  2003  e' stanziata una
          ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
          euro  da  destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
          Forze  di  polizia,  osservate le procedure di cui all'art.
          19,  comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
          di   euro   da   destinare  ai  funzionari  della  carriera
          prefettizia  e  2 milioni di euro da destinare al personale
          della  carriera  diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
          dall'art.  16,  comma 4,  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  per  la  progressiva  attuazione  del disposto di cui
          all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
          le  ulteriori  somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
          di  150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
          approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
          personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e
          degli  ufficiali  di  grado  corrispondente  delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  militare e delle Forze armate, in
          armonia   con   i  trattamenti  economici  della  dirigenza
          pubblica  e  tenuto  conto  delle  disposizioni del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sono  stanziati  35
          milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
          al   fine   di   assicurare   una  graduale  valorizzazione
          dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del
          ruolo  dei  commissari  e qualifiche o gradi corrispondenti
          della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
          e  delle  Forze  armate, anche attraverso l'attribuzione di
          trattamenti   perequativi   da  disporre  con  decreto  del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro
          dell'interno e gli altri Ministri interessati.
              3.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
          oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui al decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  costituiscono
          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4.   Ai   sensi  dell'art.  48,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione,  delle  universita', nonche' degli enti di
          cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, e successive modificazioni, e gli oneri per
          la  corresponsione dei miglioramenti economici al personale
          di   cui   all'art.   3,   comma 2,  del  predetto  decreto
          legislativo,   sono   a  carico  delle  amministrazioni  di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
          criteri  previsti per il personale delle amministrazioni di
          cui  al  comma 1  del  presente  articolo e provvedono alla
          quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
          dei  medesimi  benefici  economici individuando le quote da
          destinare all'incentivazione della produttivita'.
              5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          dopo  le parole: «per gli enti pubblici non economici» sono
          inserite  le  seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca».
              6.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
          peculiarita'  dell'attivita'  svolta  nel  soccorso tecnico
          urgente  dal  personale  del  settore  aeronavigante  e dal
          personale  specialista  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  che richiede elevati livelli di specializzazione in
          rapporto  alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
          ed  anche  al fine di garantire il progressivo allineamento
          alle  indennita' corrisposte al personale specialista delle
          Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
          dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          del  24 maggio  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 2000, sono
          incrementate   di   euro 1.640.000  e  di  euro 290.000  da
          destinare,  con  modalita' e criteri da definire in sede di
          contrattazione  integrativa, rispettivamente ai profili del
          settore  aeronavigante  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   istituiti   dall'art.  28  dello  stesso  contratto
          collettivo   nazionale  ed  al  personale  in  possesso  di
          specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
          di   nucleo.   Per  le  medesime  finalita'  sono  altresi'
          incrementate  le  risorse  di  cui  al comma 1 del presente
          articolo  di  un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
          al  trattamento  accessorio dei padroni di barca, motoristi
          navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei
          distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              7.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
          confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui
          all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
          del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto
          ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito
          presso  il  Ministero della giustizia, sono incrementate di
          4 milioni  di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
          personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione
          penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti
          penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
          centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico
          emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le
          responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita'
          stesse.».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 40 dell'art. 32 del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
              «40.  Alla  istruttoria  della  domanda di sanatoria si
          applicano  i  medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per il
          rilascio  dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
          dalle  Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
          di  opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
          di    sanatoria    edilizia    puo'    essere   determinato
          dall'Amministrazione  comunale  un  incremento dei predetti
          diritti  e  oneri  fino  ad  un massimo del 10 per cento da
          utilizzare  con  le  modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662.  Per l'attivita'
          istruttoria  connessa  al  rilascio  delle  concessioni  in
          sanatoria  i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
          cui  al  precedente  periodo,  per  progetti finalizzati da
          svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.».