- Si riportano il testo dell'art. 29, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 29 (Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali). - (Omissis). 5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e' calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative; e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. (omissis). 7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405: «Art. 1 (Patto di stabilita' interno). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali. 3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004. 5. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «risorse pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3». Comma 51. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730: «1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche' del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, e' immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle societa' a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.». - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993: contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12, legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1, decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2, legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.». Comma 53. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - Omissis. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». «Art. 70 (Norme finali). - 1 - 3 (Omissis). 4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2001, n. 133, Supplemento ordinario, reca: «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331». - La legge 14 novembre 2001, n. 331, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269, reca : «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale». - Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662: 47. «Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998». 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio». - Si riporta il testo dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: «Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1-3. (Omissis). 4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003 reca: «Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2003, n. 239, reca: «Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003». Comma 57. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)». Comma 58. - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, reca: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati». Comma 59. - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, Supplemento ordinario, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile». Comma 60. - Si riporta il testo dell'art. 119, comma 3, del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77: «Art. 119 (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche). - 1 - 2 (Omissis). 3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti: | | |rapporto medio | Fascia demografica| | |dipendenti/popolazione | --------------------------------------------------------------------- fino | |a |999 abitanti |1/95 --------------------------------------------------------------------- da |1.000 |a |2.999 abitanti |1/100 --------------------------------------------------------------------- da |3.000 |a |9.999 abitanti |1/105 --------------------------------------------------------------------- da |10.000 |a |59.999 abitanti |1/95 --------------------------------------------------------------------- da |60.000 |a |249.999 abitanti |1/80 --------------------------------------------------------------------- oltre | | |249.999 abitanti |1/60 PROVINCE | | |rapporto medio | Fascia demografica| | |dipendenti/popolazione | --------------------------------------------------------------------- fino | |a |299.999 abitanti |1/520 --------------------------------------------------------------------- da |300.000 |a |499.999 abitanti |1/650 --------------------------------------------------------------------- da |500.000 |a |999.999 abitanti |1/830 --------------------------------------------------------------------- da |1.000.000 |a |2.000.000 abitanti |1/770 --------------------------------------------------------------------- oltre | | |2.000.000 abitanti |1/1000 - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresi', tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale e' stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi». Comma 61. - La legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, reca : «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo». - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: «Art. 9 (Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici). - 1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione». Comma 62. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448». - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: «10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unita'. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione». - Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: «1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita' e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attivita' di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: «14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13». Comma 63. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.» Comma 64. - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «20. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.» Comma 65. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, Supplemento ordinario, reca: il «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali». - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. - La legge 5 aprile 1985, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87, reca: «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste». - Il testo dell'art. 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' riportato nelle note al comma 60. Comma 67. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249: «9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti». - Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235, reca: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES». Comma 69. - Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' riportato nella nota al comma 53. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: «4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione: a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa; b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono assumere; c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331». Comma 70. - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: «Art. 21. (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni: a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata. 3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.» - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.» Comma 71. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173: «5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.». Comma 72. - Si riporta il testo del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: «2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: «2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3 e 3-bis della legge 8 agosto 1990, n. 231: «3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per quindici anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica; b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per venticinque anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3.». - Si riporta il testo degli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 43. (Trattamento economico). (Omissis). Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16. (Omissis). Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.». «Art. 43-ter. 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto art. 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'art. 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'art. 16.». Comma 73. - Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Art. 36 (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita). - 1. Le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'art. 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali e' comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonche', fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge 31 luglio 1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481, legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge 12 giugno 1990, n. 146, legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985, n. 281, e legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.» - La legge 28 dicembre 1989, n. 425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1990, n. 10, reca: «Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome.». Comma 74. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1989, n. 271: «Art. 8 (Assegnazione alle sezioni). - 1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza. 2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto e' stata dichiarata la vacanza. 3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze. 4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria. 5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica. 6. L'assegnazione e' disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato. 7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.». - La legge 10 marzo 1987, n. 100, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68, reca «Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.» Comma 75. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato al comma 53. Comma 76. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468: «3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a sessanta mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al quaranta per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.». Comma 77. - Si riporta il testo dell'art. 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 200, n. 388: «2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:». Comma 78. - Si riporta il testo dell'art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 17-bis (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'art. 27.». - Il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica» ed e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 ottobre 2002, n. 246 (Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2002, n. 259). - Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, reca: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» ed e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21: «Art. 7. - 1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, approva il «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.». Comma 80. - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468: «7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468: «Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.». Comma 81. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, recante: «Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio: «Art. 1. - Dalla entrata in vigore della presente legge l'indennita' speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'art. I della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e' corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'art. 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 732, nella seguente misura: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 120.000; b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L. 100.000; c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000; d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva: L. 72.000. Tale indennita' e' estesa al personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.». Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista per la carriera inferiore medesima. Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennita' di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta l'indennita' gia' in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo.». - Il decreto ministeriale 22 dicembre 1992 recante: «Rideterminazione delle misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella Regione Valle d'Aosta», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1993, n. 47. Il decreto ministeriale 22 dicembre 1992 recante: «Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella Regione Trentino-Alto Adige», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1993, n. 47. Comma 83. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.». - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e' riportato nella nota al comma 84. - Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». «Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2) Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'art. 1, comma 7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art. 131. 5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. 6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psico-fisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute. 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. 9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). 10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue. 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.». - La legge 8 novembre 1991, n. 381, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283. Comma 84. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 1, commi 1 e 2, e 2). (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri . 3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale. 6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore. 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e' istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato. 11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio. 12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze. 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale. 14. (Comma abrogato dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 45). 15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa. 16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope. 17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento. 18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.». Comma 85. - Si riporta il testo dell'art. 133, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 133 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali». 2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui all'art. 128 del presente decreto legislativo, con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40. 4. All'art. 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «sentiti i Ministri interessati» sono inserite le parole «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Comma 87. - Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e' stato riportato nelle note al comma 166 dell'art. 3. Comma 88. - Si riporta il testo dell'art. 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)». «Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano conto della specificita' dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. 3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche. 4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto. 6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. 7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro. 8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui art. 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale. 9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'art. 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8. 10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa. 11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'. 14. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "straordinario" e' soppressa; b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002»; c) (Aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).». - Si riporta il testo dell'art. 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento. 3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche. 4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto. 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente gia' disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003. 7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6. 9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilita' dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilita' di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.». - Si riporta il testo dell'art. 459, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». «Art. 459 (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie). - 1. I docenti che, eletti ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalita' indicati nei successivi commi. 2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con piu' di 80 classi. 3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con piu' di 35 classi. 4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu' di 35 classi. 5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare, nonche' degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con piu' di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con piu' di 30 classi. 6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero puo' essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate. 7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside. 8. Un ulteriore semiesonero puo' essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in piu' rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4. 9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione all'esonero puo' essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.». - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.». Comma 89. - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante: «Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale»: «Art. 1 (Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola). - 1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'art. 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il limite di spesa fissato all'art. 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003. 3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Comma 91. - Si riporta il testo dell'art. 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse). - 1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse; b) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse; c) (Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 25 luglio 2000, n. 209). 2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, a Fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati nel citato decreto. 4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. 5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione. 6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita', di interesse generale, in attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. 7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione. 8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della presente legge. 9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e' autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 10. All'art. 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonche' all'INAIL". 11. All'art. 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL". 12. (Aggiunge un periodo all'art. 33, comma 4 della legge 30 luglio 2002, n. 189). 13. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento"; b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture". 14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale. 15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare. 17. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'. 18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma. 19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153); b) (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). 21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004. 22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. 23. (Aggiunge il comma 11-bis all'art. 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 24. Il limite d'impegno di cui all'art. 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente. 25. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal D. Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco. 26. All'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione". 27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003. 28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile. 29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti gia' autorizzati. 30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilita'. 31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce. 32. I benefici previsti dall'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo art. 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000. 33. All'art. 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002». 34. Al comma 1 dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2003». 35. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro. 36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate. 38. Il contributo previsto dall'art. 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro. 39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'. 40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003. 41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. 42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 43. All'art. 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005». 44. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei». 45. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 46. (Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 490 del codice di procedura civile). 47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005. 48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003. 49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 22. 50. Le disposizioni previste dall'art. 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo art. 44, con esclusione delle permute. 51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543. 52. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283»; b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: «servizi finalizzati» a: «numero 112,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale». 53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto art. 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta. 54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'art. 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalita' di versamento. 55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa. 56. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003. 57. (Aggiunge un comma all'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316). 58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed e' autorizzato ad erogare contributi in favore delle regioni medesime. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003, che puo' essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile. 60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», cosi' come modificato: «1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.». Comma 92. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»: «3. Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno: a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti; d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; e) della valorizzazione professionale del personale docente; f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione; l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.». Comma 93. - Si riporta il testo dell'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalita' che assicurino la trasparenza e la competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.». Comma 94. - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'art. 10-bis»; b) (Aggiunge l'art. 10-bis al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); c) all'art. 11, relativo alla determinazione dell'imposta: 1) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); 2) (Aggiunge il comma 1-bis al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); d) (Sostituisce l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). 2. All'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'art. 10-bis del medesimo testo unico,». 3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli. 4. La deduzione di cui all'art. 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'art. 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. 6. All'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; all'alinea del comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003». 7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.