(parte 2)
              -  Si  riportano  il  testo  dell'art. 29, commi 5 e 7,
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «Art.  29  (Patto  di  stabilita'  interno per gli enti
          territoriali). - (Omissis).
              5.  Il  disavanzo  finanziario  di  cui  al  comma 4 e'
          calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella
          di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
          correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
                a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente sia in
          conto  capitale,  dallo  Stato, dall'Unione europea e dagli
          enti che partecipano al patto di stabilita' interno;
                b) le   entrate   derivanti  dalla  compartecipazione
          all'IRPEF;
                c) le  entrate  derivanti  dalla  dismissione di beni
          immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
                d) le  spese  per interessi passivi, quelle sostenute
          sulla  base  di  trasferimenti  con vincolo di destinazione
          dall'Unione   europea   e   quelle   eccezionali  derivanti
          esclusivamente   da   calamita'  naturali,  nonche'  quelle
          sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
                e) le   spese   connesse  all'esercizio  di  funzioni
          statali  e  regionali  trasferite o delegate nei limiti dei
          corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
              (omissis).
              7.  Il  disavanzo  finanziario  di  cui  al  comma 6 e'
          calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
          di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
          correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
                a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente che in
          conto  capitale,  dallo  Stato, dall'Unione europea e dagli
          enti che partecipano al patto di stabilita' interno;
                b) le   entrate   derivanti  dalla  compartecipazione
          all'IRPEF;
                c) le  entrate  derivanti  dalla  dismissione di beni
          immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
                d) le  spese  per interessi passivi, quelle sostenute
          sulla  base  di  trasferimenti  con vincolo di destinazione
          dall'Unione   europea   e   quelle   eccezionali  derivanti
          esclusivamente   da   calamita'  naturali,  nonche'  quelle
          sostenute     per    lo    svolgimento    delle    elezioni
          amministrative.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
              «Art. 1 (Patto di stabilita' interno). - 1. Ai fini del
          concorso   delle  autonomie  regionali  al  rispetto  degli
          obblighi  comunitari  della  Repubblica ed alla conseguente
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il
          triennio  2002-2004  il  complesso delle spese correnti per
          l'esercizio  2002,  al  netto  delle  spese  per  interessi
          passivi,  delle  spese finanziate da programmi comunitari e
          delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni
          a  statuto  ordinario  non  puo' superare l'ammontare degli
          impegni   a   tale   titolo  relativi  all'esercizio  2000,
          aumentati  del  4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004
          si  applica  un  incremento  pari  al  tasso  di inflazione
          programmato   indicato   dal  documento  di  programmazione
          economico   finanziaria.   L'ammontare   delle   spese  per
          l'assistenza  sanitaria  resta  regolato  sino  al 2004 nei
          termini   stabiliti   dall'accordo   Stato-regioni  sancito
          l'8 agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
              2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
          possono  prevedere  ulteriori spese correnti necessarie per
          l'esercizio  delle  funzioni  statali  ad esse trasferite a
          decorrere   dall'anno  2000  e  seguenti,  nei  limiti  dei
          corrispondenti finanziamenti statali.
              3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma 1,  si applicano al complesso dei pagamenti per spese
          correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
          pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.
              4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di   Trento  e  di  Bolzano  concordano  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  il  livello  delle  spese
          correnti  e  dei  relativi pagamenti per gli esercizi 2002,
          2003 e 2004.
              5.   All'art.   1,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni,   le   parole:   «risorse   pubbliche»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «le   risorse  finanziarie
          pubbliche individuate ai sensi del comma 3».
              Comma 51.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12, comma 1, della
          legge 28 ottobre 1986, n. 730:
              «1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni
          e  dai  Commissari  straordinari  di  Governo  con  i fondi
          appositamente  stanziati  e  in relazione alle esigenze dei
          terremoti  del gennaio  1968  in Sicilia, del novembre 1980
          e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981
          nei  comuni  di  Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del
          19 settembre  1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile
          1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise,
          Lazio  e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche'
          del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge
          14 maggio  1981,  n. 219, che risulta in servizio alla data
          del  31 marzo  1986, o che abbia comunque prestato servizio
          per almeno un anno, e' immesso, a domanda da prodursi entro
          60  giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
          nella   Gazzetta  Ufficiale  e  previo  superamento  di  un
          concorso  riservato  al personale in possesso dei requisiti
          di   cui   al  presente  articolo,  in  ruoli  speciali  ad
          esaurimento   da   istituirsi   presso   gli   enti   o  le
          amministrazioni  ove  gli interessati prestano servizio. Il
          personale  in  servizio  presso  i  Commissari  di  cui  al
          richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
          speciali  istituiti  dalla regione Campania e dal comune di
          Napoli.  Il  personale  degli enti non territoriali e delle
          societa'  a  partecipazione  statale  convenzionati  con il
          Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile e'
          immesso  nei  ruoli  speciali  istituiti  presso le regioni
          territorialmente competenti.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39,  comma 1, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
              «1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel
          fondo   consolidato   le   risorse   relative  ai  seguenti
          interventi  finanziari  erariali finalizzati, negli importi
          iscritti   nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno per l'anno 1993:
                contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
          dall'attuazione   del   contratto   collettivo   di  lavoro
          1988-1990  relativo  al  comparto  del personale degli enti
          locali previsti dall'art. 2-bis del citato decreto-legge n.
          415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          38 del 1990;
                contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
          dal  personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977,
          n.  285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n.
          415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          38 del 1990;
                contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
          dal   personale   assunto  ai  sensi  dell'art.  12,  legge
          28 ottobre  1986,  n.  730,  ed  ai  sensi  del comma 1-bis
          dell'art.   1,   decreto-legge   30 giugno  1986,  n.  309,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
          n.  472,  previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
          415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          38 del 1990;
                contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
          dall'applicazione   del   contratto  collettivo  di  lavoro
          1985-1987  relativo  al  comparto  del personale degli enti
          locali,  previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del
          1989,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
          1990;
                contributi  in favore del comune di Roma previsti dal
          comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
                contributi  in  favore  della  gente  di  mare, delle
          vittime  del  delitto e degli invalidi del lavoro, previsti
          dal  comma  25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n.
          887;
                contributi  in favore del comune di Pozzuoli previsti
          dal  comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
          n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
          1987, n. 120;
                contributi per il finanziamento delle spese sostenute
          dalle  amministrazioni  provinciali  per gli adempimenti ad
          esse  affidati  dal  comma 4 dell'art. 2, legge 15 novembre
          1989,  n.  373,  in relazione al funzionamento degli uffici
          scolastici regionali.».
              Comma 53.
              -  Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          Omissis.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              «Art. 70 (Norme finali). - 1 - 3 (Omissis).
              4.  Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11 luglio  1988,  n.  266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
          25 luglio  1997,  n.  250, adeguano i propri ordinamenti ai
          principi  di  cui  al  titolo  I.  I rapporti di lavoro dei
          dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa
          depositi  e  prestiti sono regolati da contratti collettivi
          ed  individuali  in  base  alle  disposizioni  di  cui agli
          articoli 2,  comma  2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
          comma 3.  Le  predette aziende o enti e la Cassa depositi e
          prestiti   sono   rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della
          stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
          potere  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
              -   Il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2001, n.
          133,   Supplemento   ordinario,   reca:  «Disposizioni  per
          disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1,
          della legge 14 novembre 2000, n. 331».
              -  La  legge 14 novembre 2001, n. 331, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  17 novembre  2000, n. 269, reca :
          «Norme    per    l'istituzione    del   servizio   militare
          professionale».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449:
              «Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle  amministrazioni  di  cui al comma 2, compatibile con
          gli  obiettivi  di  riduzione  numerica  e con i dati sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.   Sostituisce   il  comma  47  dell'art.  1,  legge
          23 dicembre 1996, n. 662:
                47.   «Per   la   copertura   dei  posti  vacanti  le
          graduatorie  dei  concorsi  pubblici  per  il personale del
          Servizio  sanitario nazionale, approvate successivamente al
          31 dicembre   1993,   possono  essere  utilizzate  fino  al
          31 dicembre 1998».
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1° gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: «31 dicembre 1997»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre  1998». Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  «31 dicembre  1998».
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della  Repubblica.  26 ottobre  1972, n. 633, e dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
          Nel  corso  delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62,
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
          segreto d'ufficio».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 51, comma 4, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1-3. (Omissis).
              4.  Le  spese  fisse e obbligatorie per il personale di
          ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
          per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
          finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
          studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
          il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
          1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
          personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
          annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
          rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
          di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
          banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
          sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
          limite previsto dal presente comma».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  198  del
          27 agosto  2003  reca:  «Autorizzazione  alle assunzioni di
          personale nelle pubbliche amministrazioni».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          12 settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 ottobre   2003,   n.  239,  reca:  «Fissazione,  per  le
          amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti
          per  le  assunzioni  di personale a tempo indeterminato per
          l'anno 2003».
              Comma 57.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa)».
              Comma 58.
              -  La  legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 gennaio  2000,  n. 2, reca: «Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati».
              Comma 59.
              -  La  legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1992,  n.  64,  Supplemento
          ordinario,  reca: «Istituzione del Servizio nazionale della
          protezione civile».
              Comma 60.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  119, comma 3, del
          decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77:
              «Art.  119  (Determinazione  delle  medie nazionali per
          classi demografiche delle risorse di parte corrente e della
          consistenza delle piante organiche). - 1 - 2 (Omissis).
              3.   Per   il   triennio  1994-1996  i  rapporti  medi,
          dipendenti-popolazione,  validi  per gli enti in condizione
          di dissesto, sono i seguenti:
                  |       |  |rapporto medio                  |
Fascia demografica|       |  |dipendenti/popolazione          |
---------------------------------------------------------------------
fino              |       |a |999 abitanti                    |1/95
---------------------------------------------------------------------
da                |1.000  |a |2.999 abitanti                  |1/100
---------------------------------------------------------------------
da                |3.000  |a |9.999 abitanti                  |1/105
---------------------------------------------------------------------
da                |10.000 |a |59.999 abitanti                 |1/95
---------------------------------------------------------------------
da                |60.000 |a |249.999 abitanti                |1/80
---------------------------------------------------------------------
oltre             |       |  |249.999 abitanti                |1/60

                              PROVINCE
                  |          |  |rapporto medio               |
Fascia demografica|          |  |dipendenti/popolazione       |
---------------------------------------------------------------------
fino              |          |a |299.999 abitanti             |1/520
---------------------------------------------------------------------
da                |300.000   |a |499.999 abitanti             |1/650
---------------------------------------------------------------------
da                |500.000   |a |999.999 abitanti             |1/830
---------------------------------------------------------------------
da                |1.000.000 |a |2.000.000 abitanti           |1/770
---------------------------------------------------------------------
oltre             |          |  |2.000.000 abitanti           |1/1000

              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 29, comma 15, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «15.  In  caso di mancato conseguimento degli obiettivi
          di cui ai commi 4 e 6, da parte delle province e dei comuni
          con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti, risultante
          dalla  verifica  di  cui  al  comma 16, i predetti enti non
          possono  procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi
          titolo  e  non  possono  avvalersi  di eventuali deroghe in
          proposito   disposte  per  il  periodo  di  riferimento  e,
          inoltre,  non  possono  ricorrere all'indebitamento per gli
          investimenti.  Gli  enti  sono,  altresi', tenuti a ridurre
          almeno  del  10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese
          per  l'acquisto  di beni e servizi. Tali misure operano per
          ciascun  anno  successivo  a  quello  per il quale e' stato
          accertato il mancato conseguimento degli obiettivi».
              Comma 61.
              -  La  legge  3 luglio  1998,  n. 210, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, reca : «Norme per
          il   reclutamento   dei   ricercatori   e   dei  professori
          universitari di ruolo».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge
          16 gennaio 2003, n. 3:
              «Art.   9   (Utilizzazione  degli  idonei  di  concorsi
          pubblici). - 1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto
          previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e  successive  modificazioni,  in materia di programmazione
          delle   assunzioni,   con   regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  stabiliti  le  modalita'  e  i criteri con i quali le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
          disponibili,  nei  limiti della propria dotazione organica,
          utilizzando   gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici
          concorsi  approvate  da  altre amministrazioni del medesimo
          comparto di contrattazione.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano provvedono alle finalita' del presente capo secondo
          le  rispettive  competenze  previste dai relativi statuti e
          dalle norme di attuazione».
              Comma 62.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 34, comma 19, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «19.  I  Ministeri della salute, della giustizia, per i
          beni  e  le  attivita' culturali e l'Agenzia del territorio
          sono  autorizzati  ad  avvalersi, sino al 31 dicembre 2003,
          del  personale  in servizio con contratti di lavoro a tempo
          determinato,  prorogati  ai  sensi  dell'art.  19, comma 1,
          dell'art.   34   e  dell'art.  9,  comma  24,  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 47, comma 10, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «10.  Per  le  attivita'  connesse  alla attuazione del
          presente  Capo,  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica puo' avvalersi di personale
          comandato  da  altre amministrazioni pubbliche e di esperti
          estranei  alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
          a  tempo  determinato,  con  contratti  rinnovabili per non
          oltre  un triennio, per un numero massimo di trenta unita'.
          A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di
          ulteriori  dieci  unita'  da  assegnare  al Ministero della
          pubblica  istruzione  per  le esigenze del monitoraggio dei
          flussi   di   spesa.   Alle   procedure  di  selezione  del
          contingente   integrativo   si  provvede  su  proposta  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione. Alle spese, valutate
          nell'importo  di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
          quattro  miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e
          di  lire  un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere
          sulle  economie realizzate con il presente Capo e su quelle
          conseguite  con  le  analoghe  iniziative nel settore della
          pubblica istruzione».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 91, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              «1.  Al  fine  di consentire al dipartimento competente
          per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
          Ministero   della   sanita'  e  all'Osservatorio  nazionale
          sull'impiego  dei  medicinali l'espletamento delle funzioni
          connesse   alle  attivita'  di  promozione,  valutazione  e
          controllo  disposte  dagli  articoli 85  e  87,  nonche' di
          permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese
          di  riferimento,  alle  procedure autorizzative e ispettive
          nel   settore   dei  medicinali  previste  dalla  normativa
          dell'Unione   europea,   il   Ministero  della  sanita'  e'
          autorizzato  ad  avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003,
          del    personale    non    appartenente    alla    pubblica
          amministrazione,  in servizio presso lo stesso dipartimento
          alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di
          cinquanta    unita'   di   medici,   chimici,   farmacisti,
          economisti,  informatici,  amministrativi.  La  misura  dei
          compensi  per  i  predetti  incarichi  e'  determinata  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  tenuto  conto della professionalita' richiesta.
          Ai  relativi  oneri,  che  non possono eccedere lire cinque
          miliardi  per  anno,  si  fa fronte mediante corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36,
          comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 36, comma 14, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «14.   Per   iniziative   di   farmacovigilanza   e  di
          informazione  degli  operatori  sanitari  sulle proprieta',
          sull'impiego  e  sugli effetti indesiderati dei medicinali,
          nonche'  per  le  campagne  di  educazione  sanitaria nella
          stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
          la  spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della sanita' ed e' utilizzato,
          per  una  quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
          province  autonome,  che  si  avvalgono  a  tal  fine delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, e per il restante 50 per
          cento  direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
          medicinali   e  la  farmacovigilanza  del  Ministero  della
          sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
          cui al comma 13».
              Comma 63.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 34, comma 18, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «18.  Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
          a  tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
          scaduti  nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono
          sospese  sino  al  31 dicembre  2003.  I rapporti in essere
          instaurati  con  il  personale  interessato  alla  predetta
          conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.»
              Comma 64.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 34, comma 20, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «20. I comandi in atto del personale della societa' per
          azioni  Poste  italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
          dello  Stato,  di  cui  all'art.  19,  comma 9, della legge
          28 dicembre   2001,   n.   448,   sono  prorogati  sino  al
          31 dicembre 2003.»
              Comma 65.
              Il   decreto   legislativo   18 agosto  2000,  n.  267,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
          227,  Supplemento  ordinario,  reca:  il «testo unico delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 34, comma 13, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
          1  possono  procedere  all'assunzione  di personale a tempo
          determinato,  ad  eccezione di quanto previsto all'art. 108
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.  267,  o  con  convenzioni ovvero alla stipula di
          contratti  di  collaborazione coordinata e continuativa nel
          limite  del  90 per cento della spesa media annua sostenuta
          per  le  stesse  finalita'  nel  triennio  1999-2001.  Tale
          limitazione  non  trova  applicazione  nei  confronti delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, fatta eccezione per le
          province  e  i  comuni  che  per  l'anno  2002  non abbiano
          rispettato  le  regole  del  patto  di  stabilita' interno,
          nonche'  nei  confronti  del  personale infermieristico del
          Servizio   sanitario  nazionale.  Per  il  comparto  scuola
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
              - La  legge  5 aprile  1985,  n.  124, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   12 aprile   1985,   n.   87,   reca:
          «Disposizioni  per  l'assunzione di manodopera da parte del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste».
              - Il   testo   dell'art.  29,  comma  15,  della  legge
          27 dicembre  2002, n. 289, e' riportato nelle note al comma
          60.
              Comma 67.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
          31 luglio 1997, n. 249:
              «9.   L'Autorita',   entro  novanta  giorni  dal  primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione   e   il   funzionamento,   i  bilanci,  i
          rendiconti  e la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto,  sulla base della disciplina contenuta nella legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento  dei  concorsi  e le procedure per l'immissione
          nel  ruolo  del  personale  assunto  con  contratto a tempo
          determinato  ai  sensi  del  comma 18. L'Autorita' provvede
          all'autonoma   gestione   delle   spese   per   il  proprio
          funzionamento  nei  limiti del fondo stanziato a tale scopo
          nel  bilancio  dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative  e comportamentali del personale, dei dirigenti e
          dei  componenti  della Autorita' attraverso l'emanazione di
          un  documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti   di   cui  al  presente  comma  sono  adottati
          dall'Autorita'  con  il  voto  favorevole della maggioranza
          assoluta dei suoi componenti».
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  2001,  n. 368,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235,
          reca:   «Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
          all'accordo  quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
          dall'UNICE, dal CEEP e dal CES».
              Comma 69.
              - Il  testo  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449 e' riportato nella nota al comma 53.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19, comma 4, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448:
              «4.   Per   il   triennio  2002-2004,  in  deroga  alla
          disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  successive  modificazioni, le Forze armate e i
          Corpi  di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco    predispongono    specifici   piani   annuali   con
          l'indicazione:
                a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
          impiego  delle  risorse  umane, con particolare riferimento
          alla  riallocazione del personale esclusivamente in compiti
          di natura tecnico-operativa;
                b) dei   compiti   strumentali   o  non  propriamente
          istituzionali  il  cui  svolgimento  puo'  essere garantito
          mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
          di  altre  amministrazioni  pubbliche, o il cui affidamento
          all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
          delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
                c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
          fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
          di  organico  per  le quali sia indicata apposita copertura
          finanziaria,  non possono, comunque, superare le cessazioni
          dal   servizio   verificatesi   al   31 dicembre  dell'anno
          precedente  a quello di riferimento. Per le Forze armate si
          tiene  comunque  conto  dei  criteri  e  degli  oneri  gia'
          considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331».
              Comma 70.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448:
              «Art.  21.  (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). -
          1.   In   relazione   alla  necessita'  di  procedere  alla
          progressiva   sostituzione  dei  carabinieri  ausiliari  in
          deroga   a   quanto  stabilito  dall'art.  39  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, e'
          attivato  un primo programma di arruolamento di contingenti
          annui  di  carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
          di  spesa  di  20  milioni  di  euro per l'anno 2002, di 40
          milioni  di  euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di
          assicurare  nei  successivi esercizi finanziari la completa
          sostituzione del contingente di ausiliari.
              2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
          i  criteri  e  le  modalita' per gli arruolamenti di cui al
          comma  1,  ai  quali  possono  partecipare,  se di eta' non
          superiore a trenta anni:
                a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
          che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
          demerito;
                b) i  volontari  di  truppa  delle  Forze  armate  in
          servizio  che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
          svolto  almeno  due  anni  di  servizio  senza  demerito in
          qualita'  di  volontario  in  ferma  breve  ovvero in ferma
          prefissata.
              3.  Agli  arruolamenti  di cui al comma 1 si applica la
          riserva  del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
          dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
          I  posti  destinati  ai  volontari  delle  Forze armate per
          effetto   della  predetta  riserva,  e  non  coperti,  sono
          riportati  in  aggiunta  ai  posti  ad  essi  riservati nel
          successivo concorso.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34, comma 8, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              «8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi
          previsto,   a   decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
          di  un  contingente  aggiuntivo  di  carabinieri  in  ferma
          quadriennale  comunque  non  superiore  a  560  unita'.  In
          relazione  alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della
          legge  1° agosto  2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
          previsto,   a   decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di 3 milioni di euro per l'arruolamento
          di  un  contingente  aggiuntivo  di  volontari  in servizio
          permanente  comunque  non  superiore  a  110  unita'  e  ad
          incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente
          il  contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
          il   servizio   militare   obbligatorio   nel  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  e'  ridotto  nell'anno 2003 a 2.811
          unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.»
              Comma 71.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
          legislativo 3 luglio 2003, n. 173:
              «5.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione  dell'Agenzia  del  demanio in ente pubblico
          economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
          pertanto,  effettuati  in regime di neutralita' fiscale. Le
          disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art. 71 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  si  applicano  al
          personale  dell'Agenzia  del demanio fino alla stipulazione
          del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
          uno  specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  il  personale in servizio presso l'Agenzia del
          demanio  puo'  optare  per la permanenza nel comparto delle
          agenzie  fiscali  o  per  il  passaggio  ad  altra pubblica
          amministrazione.  In  tale  caso, sentite le organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  il personale che
          esercita  la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia
          fiscale o ad altra pubblica amministrazione.».
              Comma 72.
              - Si  riporta il testo del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
              «2.   Per   il   personale   che   anche  anteriormente
          all'entrata  in  vigore del presente decreto abbia prestato
          servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6,
          primo,  secondo  e  terzo  comma,  e 7 della legge 23 marzo
          1983,  n.  78,  le  misure di cui alla tabella riportata al
          comma  1  del  presente articolo, sono maggiorate, per ogni
          anno  di  servizio  effettivo prestato con percezione delle
          relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di
          venti  anni,  secondo le percentuali indicate nella tabella
          VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
              «2.  Al  personale  militare  che passi da una ad altra
          condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3,
          4,  5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.
          78,  e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad
          altra  indennita'  di  impiego  operativo, compete la nuova
          indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di
          impiego  operativo di base con le maggiorazioni percentuali
          annue   di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1995,  n. 394, ed
          all'art.  4,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996,  n.  360. Il servizio prestato
          nella   nuova   condizione  di  impiego  e'  utile  per  la
          maturazione  delle  predette  maggiorazioni  ed  ogni altro
          beneficio  di  legge.  Le  frazioni  di  servizio inferiori
          l'anno    sono    cumulabili   ai   fini   delle   medesime
          maggiorazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, comma 3 e 3-bis
          della legge 8 agosto 1990, n. 231:
              «3.  A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore
          omogeneizzazione  stipendiale  con  le  forze  militari  di
          polizia:
                a) agli   ufficiali  che  abbiano  prestato  servizio
          militare  senza  demerito per quindici anni dalla nomina ad
          ufficiale  ovvero  dal  conseguimento  della  qualifica  di
          aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
          al  colonnello  con  relative modalita' di determinazione e
          progressione economica;
                b) agli   ufficiali  che  abbiano  prestato  servizio
          militare  senza  demerito per venticinque anni dalla nomina
          ad  ufficiale  ovvero  dal conseguimento della qualifica di
          aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
          al   generale   di   brigata   con  relative  modalita'  di
          determinazione  e  progressione  economica. Tale beneficio,
          quando  entra nel computo della liquidazione della pensione
          e  dell'indennita'  di  buonuscita, esclude quello previsto
          all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
              3-bis.  Fino  a  quando non ricorrano le condizioni per
          l'attribuzione  dei  trattamenti  previsti dal comma 3 agli
          ufficiali  che abbiano prestato servizio senza demerito per
          tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina
          ad  ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito,
          a  decorrere  dal  1° aprile  2001,  lo stipendio spettante
          rispettivamente  al  colonnello  e  al brigadier generale e
          gradi  equiparati.  Il predetto trattamento non costituisce
          presupposto   per   la  determinazione  della  progressione
          economica,  fatta  eccezione per gli ufficiali appartenenti
          ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il
          diretto    conseguimento    del    grado   di   tenente   o
          corrispondente,   ai   quali  il  predetto  trattamento  e'
          attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3.».
              - Si   riporta   il   testo  degli  articoli 43,  commi
          sedicesimo,  ventiduesimo  e  ventitreesimo  e 43-ter della
          legge 1° aprile 1981, n. 121:
              «Art. 43. (Trattamento economico).
              (Omissis).
              Il  trattamento  economico  previsto  per  il personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.
              (Omissis).
              Ai  funzionari  del  ruolo dei Commissari ed equiparati
          della  Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
          demerito   per   15  anni,  e'  attribuito  il  trattamento
          economico spettante al primo dirigente.
              Ai  funzionari  del  ruolo dei Commissari ed equiparati
          della  Polizia  di  Stato  e ai primi dirigenti che abbiano
          prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
          il    trattamento    economico   spettante   al   dirigente
          superiore.».
              «Art.   43-ter.   1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere
          dal  1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari
          ed  equiparati  della Polizia di Stato che abbiano prestato
          servizio  senza  demerito per tredici anni e' attribuito lo
          stipendio   spettante   al  primo  dirigente.  Ai  medesimi
          funzionari  e  ai  primi  dirigenti  che  abbiano  prestato
          servizio  senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo
          stipendio  spettante  al  dirigente  superiore. Il predetto
          trattamento  e' riassorbito al momento dell'acquisizione di
          quello   previsto   dai   medesimi   commi  ventiduesimo  e
          ventitreesimo  del  predetto  art.  43  e  non  costituisce
          presupposto   per   la  determinazione  della  progressione
          economica.
              2.  A  decorrere  dal  1° aprile 2001 ai funzionari del
          ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
          ai  primi  dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai
          commi   ventiduesimo   e  ventitreesimo  dell'art.  43,  lo
          stipendio  e'  determinato,  se  piu' favorevole sulla base
          dell'art.  4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982,
          n.   681,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          20 novembre  1982,  n.  869,  prescindendo dalla promozione
          alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
              3.   Ai   sensi   dell'art.   43  comma  sedicesimo,  i
          trattamenti  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente articolo
          sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche
          ai  funzionari  e  ufficiali  delle  altre Forze di polizia
          previste dall'art. 16.».
              Comma 73.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289:
              «Art.   36   (Indennita'  e  compensi  rivalutabili  in
          relazione  alla  variazione  del costo della vita). - 1. Le
          disposizioni   dell'art.  7,  comma  5,  del  decreto-legge
          19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  14 novembre  1992,  n. 438, come confermate e
          modificate   dall'art.  1,  commi  66  e  67,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662, e da ultimo dall'art. 22 della
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, per le amministrazioni di
          cui  agli  articoli 1,  comma 2, e 70, comma 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,   contenenti   il   divieto   di   procedere
          all'aggiornamento  delle  indennita',  dei  compensi, delle
          gratifiche,  degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti
          ad  incremento in relazione alla variazione del costo della
          vita,   continuano   ad   applicarsi   anche  nel  triennio
          2003-2005.  Tale  divieto si applica anche agli emolumenti,
          indennita',  compensi  e  rimborsi  spese erogati, anche ad
          estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per
          l'esercizio  di specifiche funzioni per i quali e' comunque
          previsto  il  periodico  aggiornamento dei relativi importi
          nonche',   fino  alla  stipula  del  contratto  annuale  di
          formazione  e  lavoro  previsto  dall'art.  37  del decreto
          legislativo  17 agosto  1999,  n. 368, alle borse di studio
          corrisposte  ai medici in formazione specialistica ai sensi
          del  decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257, il cui
          ammontare  a  carico  del  fondo sanitario nazionale rimane
          consolidato  nell'importo  previsto dall'art. 32, comma 12,
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle   amministrazioni   di   cui  ai  decreto  legislativo
          12 febbraio  1993,  n.  39,  decreto  legislativo 21 aprile
          1993,  n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge
          31 luglio  1997,  n.  249,  legge 14 novembre 1995, n. 481,
          legge  11 febbraio  1994,  n. 109, legge 12 giugno 1990, n.
          146,  legge  31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
          n.  281,  e  legge  12 agosto  1982,  n.  576, e successive
          modificazioni.»
              - La  legge  28 dicembre 1989, n. 425, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   13 gennaio   1990,   n.   10,  reca:
          «Adeguamento  dell'assegno  di  confine  di  cui alla legge
          20 dicembre  1977,  n.  966,  alle  nuove norme sullo stato
          giuridico   e   sul  trattamento  economico  del  personale
          statale, compreso quello delle amministrazioni autonome.».
              Comma 74.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          28 dicembre 1989, n. 271:
              «Art.   8   (Assegnazione   alle  sezioni).  -  1.  Gli
          interessati  alla  assegnazione  alle  sezioni  di  polizia
          giudiziaria  presentano  domanda  alla  amministrazione  di
          appartenenza  entro trenta giorni dalla pubblicazione delle
          vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.
              2.  Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da
          cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo
          al  procuratore generale presso la corte di appello nel cui
          distretto e' stata dichiarata la vacanza.
              3.  Quando  mancano  le domande o queste sono in numero
          inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione
          indica  al  procuratore  generale,  individuato a norma del
          comma  2, coloro che possono essere presi in considerazione
          ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere,
          tenendo  conto  anche  delle  eventuali  domande, un numero
          triplo a quello delle vacanze.
              4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione
          di  appartenenza  deve  avere  svolto  attivita' di polizia
          giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi
          di polizia giudiziaria.
              5.    Per    ogni   candidato,   l'amministrazione   di
          appartenenza    trasmette   contestualmente   copia   della
          documentazione caratteristica.
              6.   L'assegnazione   e'  disposta  senza  ritardo  con
          provvedimento   dell'amministrazione   di  appartenenza  su
          richiesta  nominativa  congiunta  del  procuratore generale
          presso   la  corte  di  appello  e  del  procuratore  della
          Repubblica interessato.
              7.  Non  sono  considerate  le  domande  e le posizioni
          rispetto  alle  quali ricorrono divieti previsti da leggi o
          da    regolamenti   concernenti   gli   ordinamenti   delle
          amministrazioni di appartenenza.».
              - La  legge  10 marzo  1987,  n.  100, Pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 marzo  1987,  n.  68,  reca  «Norme
          relative  al  trattamento  economico  di  trasferimento del
          personale militare.»
              Comma 75.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e' riportato al comma
          53.
              Comma 76.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  3, del
          decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468:
              «3.  Per  l'affidamento  a  terzi  dello svolgimento di
          attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
          dei  progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
          gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
          comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
          durata  non  superiore  a  sessanta  mesi  con  societa' di
          capitale,  cooperative  di produzione e lavoro, consorzi di
          artigiani,  a  condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse
          occupata  sia  costituita  nella  misura  non  inferiore al
          quaranta   per  cento  da  lavoratori  gia'  impegnati  nei
          progetti  stessi,  ovvero in progetti di contenuti analoghi
          ancorche'  promossi  da  altri  enti  e  nella  misura  non
          superiore  al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
          esservi  impegnati,  in  qualita'  di  dipendenti  a  tempo
          indeterminato,  o  di soci lavoratori, o di partecipanti al
          consorzio.».
              Comma 77.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 78, comma 2, alinea,
          della legge 23 dicembre 200, n. 388:
              «2.   Ferma   restando  la  possibilita'  di  stipulare
          convenzioni  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, del citato
          decreto  legislativo  n.  81  del  2000,  tenendo conto dei
          conguagli  derivanti  dall'applicazione dell'art. 45, comma
          6,  della  legge  17 maggio  1999, n. 144, il Ministero del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
          stipulare,  nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
          nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
          regioni  in  riferimento a situazioni straordinarie che non
          consentono,  entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
          regionale  dei  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 1, del
          citato    decreto    legislativo    n.    81    del   2000;
          conseguentemente,  a  tal  fine,  il  termine del 30 aprile
          2001,  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del citato decreto
          legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e
          il  rinnovo  di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
          legislativo  potra'  avere una durata massima di otto mesi.
          In particolare le convenzioni prevedono:».
              Comma 78.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17-bis del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.  17-bis  (Vicedirigenza).  - 1. La contrattazione
          collettiva  del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
          di  un'apposita  area  della  vicedirigenza  nella quale e'
          ricompreso   il   personale   laureato   appartenente  alle
          posizioni  C2  e  C3,  che  abbia maturato complessivamente
          cinque  anni  di  anzianita'  in  dette  posizioni  o nelle
          corrispondenti   qualifiche   VIII   e  IX  del  precedente
          ordinamento.  In sede di prima applicazione la disposizione
          di  cui  al  presente  comma  si  estende  al personale non
          laureato  che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
          sia   risultato  vincitore  di  procedure  concorsuali  per
          l'accesso  alla  ex  carriera  direttiva  anche speciale. I
          dirigenti  possono  delegare  ai vice dirigenti parte delle
          competenze di cui all'art. 17.
              2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica, ove
          compatibile,    al   personale   dipendente   dalle   altre
          amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a
          posizioni  equivalenti  alle posizioni C2 e C3 del comparto
          Ministeri;  l'equivalenza  delle  posizioni e' definita con
          decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Restano
          salve  le  competenze  delle  regioni  e  degli enti locali
          secondo quanto stabilito dall'art. 27.».
              - Il  decreto  legge  6 settembre  2002,  n. 194, reca:
          «Misure  urgenti  per  il  controllo,  la trasparenza ed il
          contenimento  della  spesa pubblica» ed e' stato convertito
          in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 ottobre
          2002, n. 246 (Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2002, n. 259).
              - Il  decreto  legge  30 settembre  2003, n. 269, reca:
          «Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento  dei conti pubblici» ed e' stato
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
          24 novembre 2003, n. 326.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          24 novembre  1990,  n.  344, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21:
              «Art.  7.  -  1.  Il personale appartenente al comparto
          Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente
          alla  data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980,
          n.  312,  per  le  qualifiche dell'ex carriera direttiva di
          consigliere  o equiparate e superiori, nonche' il personale
          che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica
          funzionale,  in  conformita'  a quanto previsto dall'art. 1
          della   legge  7 luglio  1988,  n.  254,  con  effetto  dal
          31 dicembre 1990».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998,   n.  154,  approva  il  «Regolamento  recante  norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.».
              Comma 80.
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
          1978, n. 468:
              «Art.  7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
              Comma 81.
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto
          1980,  n.  454,  recante:  «Indennita'  speciale di seconda
          lingua  ai  magistrati,  ai  dipendenti  civili dello Stato
          compresi   quelli  delle  amministrazioni  con  ordinamento
          autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi
          organizzati  militarmente  in  servizio  nella provincia di
          Bolzano  o  presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed  aventi
          competenza  regionale, e concessione di un assegno speciale
          di studio:
              «Art. 1. - Dalla entrata in vigore della presente legge
          l'indennita'  speciale  mensile di seconda lingua, prevista
          dall'art.  I  della  legge  23 ottobre  1961,  n.  1165, e'
          corrisposta  al  personale  ivi indicato che abbia superato
          l'esame  previsto  dall'art. 2 della predetta legge, ovvero
          l'esame  previsto  dall'art.  4  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 luglio  1976,  n. 732, nella seguente
          misura:
                a) per  il  personale  delle  carriere  direttive,  i
          magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;
                b) per  il  personale  delle  carriere di concetto ed
          equiparate: L. 100.000;
                c) per  il  personale  delle  carriere  esecutive  ed
          equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;
                d) per  il  personale  delle  carriere  ausiliarie ed
          equiparate,   per   gli  operai  permanenti,  temporanei  e
          giornalieri,  per  i  procaccia postali e per il rimanente,
          personale militare non di leva: L. 72.000.
              Tale   indennita'   e'   estesa   al   personale   che,
          precedentemente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 luglio  1976, n. 752, per
          l'accesso  ai  posti  statali  riservati  alla provincia di
          Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia'
          previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 maggio 1960, n. 671.».
              Al  personale  statale  in  servizio nella provincia di
          Bolzano  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 luglio  1976, n. 752, ove
          superi   l'esame  previsto  dall'art.  4  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  predetto  per  la  carriera
          immediatamente  inferiore  a  quella  di  appartenenza,  e'
          corrisposta  l'indennita'  nella  misura  prevista  per  la
          carriera inferiore medesima.
              Al  personale  di  cui  al  comma  precedente che abbia
          conseguito   il   passaggio  alla  carriera  immediatamente
          superiore  perdendo  il  diritto  all'indennita' di seconda
          lingua,  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, e'
          corrisposta  l'indennita'  gia'  in godimento rivalutata ai
          sensi del presente articolo.».
              - Il  decreto  ministeriale  22 dicembre  1992 recante:
          «Rideterminazione    delle    misure   dell'indennita'   di
          bilinguismo,  dovuta  al  personale  dei  vari comparti del
          pubblico  impiego  in servizio presso uffici o enti ubicati
          nella  Regione  Valle  d'Aosta»,  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1993, n. 47.
              Il   decreto  ministeriale  22 dicembre  1992  recante:
          «Rideterminazione  delle misure dell'indennita' speciale di
          seconda  lingua,  dovuta al personale dei vari comparti del
          pubblico  impiego  in servizio presso uffici o enti ubicati
          nella  Regione  Trentino-Alto  Adige»,  e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1993, n. 47.
              Comma 83.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  4, del
          decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  recante:
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
              «4.  A  decorrere  dalla  data  di cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane.».
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309, recante: «testo unico
          delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi  stati  di  tossicodipendenza», e' riportato nella
          nota al comma 84.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 127 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,
          recante:  «testo unico delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
              «Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi
          1  e  2)  Fondo  nazionale  di intervento per la lotta alla
          droga).  -  1.  Il decreto del Ministro per la solidarieta'
          sociale   di   cui  all'art.  59,  comma  46,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo
          per  le  politiche  sociali,  individua,  nell'ambito della
          quota  destinata  al  Fondo  nazionale di intervento per la
          lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei
          progetti   triennali  finalizzati  alla  prevenzione  e  al
          recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
          correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
          articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
          per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
          comma  non  possono  essere  inferiori  a  quelle dell'anno
          precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
          inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza.
              2.  La  quota  del Fondo nazionale di intervento per la
          lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
          regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
          disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
          della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
          dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7.
              3.  Le  province,  i  comuni  e  i  loro  consorzi,  le
          comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
          enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
          volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
          possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
          prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
          dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
          lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
              4.  Le  regioni,  sentiti  gli  enti  locali,  ai sensi
          dell'art.  3,  comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
          ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
          cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
          previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
          nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
          utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
          altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
          solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
          del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
          131.
              5.  Il  25  per  cento  delle  disponibilita' del Fondo
          nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
          dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
          dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
          promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
          con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati:
                a) alla   promozione  di  programmi  sperimentali  di
          prevenzione sul territorio nazionale;
                b) alla     realizzazione     di     iniziative    di
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
          valutazione dei dati;
                c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con le
          iniziative assunte dall'Unione europea;
                d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e di
          sensibilizzazione;
                e) alla  formazione  del  personale  nei  settori  di
          specifica competenza;
                f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
          salute;
                g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni
          centrali e locali.
              6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese
          connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
              7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
          di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
          la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
          comma   3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le  seguenti
          finalita':
                a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
          di  prevenzione  primaria, secondaria e terziaria, compresi
          quelli  volti  alla riduzione del danno purche' finalizzati
          al recupero psico-fisico della persona;
                b) promozione  di progetti personalizzati adeguati al
          reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
                c) diffusione  sul  territorio  di  servizi sociali e
          sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
          servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
          orientamento telefonico;
                d) individuazione di indicatori per la verifica della
          qualita'  degli  interventi  e  dei  risultati  relativi al
          recupero dei tossicodipendenti;
                e) in   particolare,   trasferimento   dei  dati  tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
          amministrazioni centrali;
                f) trasferimento   e  trasmissione  dei  dati  tra  i
          soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
          livello regionale;
                g) realizzazione   coordinata   di   programmi  e  di
          progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
          correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
          territoriali di intervento a rete;
                h) educazione alla salute.
              8.  I  progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
          non  possono  prevedere  la somministrazione delle sostanze
          stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
          14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
          ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
          progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
          unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
          la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
          clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
          programmi riabilitativi.
              9.  Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
          per   la   solidarieta'   sociale,   promuove,  sentite  le
          competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
          linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
          danno di cui al comma 7, lettera a).
              10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
          di  ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
          cui  al  comma  4  e  all'impegno contabile delle quote del
          Fondo  nazionale  di  cui  al comma 1 ad esse assegnate, si
          applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              11.  Per  l'esame  istruttorio  dei progetti presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
          della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
              Gli  oneri  per il funzionamento della commissione sono
          valutati in lire 200 milioni annue.
              12.  L'organizzazione  e  il funzionamento del Comitato
          nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
          disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
          Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
          un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
          amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
          decreto.».
              - La legge 8 novembre 1991, n. 381, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.
              Comma 84.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,
          recante:  «testo unico delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  1  (Legge  26 giugno  1990,  n. 162, articoli 1,
          commi 1 e 2, e 2). (Comitato nazionale di coordinamento per
          l'azione  antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
          produttori  di  sostanze  stupefacenti). - 1. E' istituito,
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
              2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  che  lo presiede, dai Ministri degli affari
          esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
          della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
          lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e dai Ministri per gli
          affari  sociali,  per  gli  affari  regionali ed i problemi
          istituzionali  e  per i problemi delle aree urbane, nonche'
          dal  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri .
              3.  Le  funzioni  di  presidente  del  Comitato possono
          essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
              4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
          partecipare  altri  Ministri in relazione agli argomenti da
          trattare.
              5.  Il  Comitato  ha  responsabilita' di indirizzo e di
          promozione  della  politica  generale  di  prevenzione e di
          intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
          sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, a livello interno ed
          internazionale.
              6.   Il   Comitato  formula  proposte  al  Governo  per
          l'esercizio  della funzione di indirizzo e di coordinamento
          delle  attivita' amministrative di competenza delle regioni
          nel settore.
              7.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   nazionale  per  le  politiche  antidroga  e'
          istituito   un   Osservatorio   permanente   che   verifica
          l'andamento  del  fenomeno della tossicodipendenza, secondo
          le  previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta'
          sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e
          il  funzionamento  dell'Osservatorio, in modo da assicurare
          lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma
          2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
              8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle direttive e dei
          criteri  diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e
          sistematicamente dati:
                a) sulla  entita' della popolazione tossicodipendente
          anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte
          e  sul  rapporto  tra  le  caratteristi che del mercato del
          lavoro  e  delle  attivita'  lavorative  e  l'assunzione di
          sostanze stupefacenti e psicotrope;
                b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi
          pubblici  e privati operanti nel settore della prevenzione,
          cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
          recupero  sociale  ivi  compresi  i  servizi attivati negli
          istituti  di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
          di  soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative
          e   sul   tipo   di   attivita'   lavorative  eventualmente
          intraprese,  distinguendo  se  presso strutture pubbliche o
          private;
                c) sui  tipi di trattamento praticati e sui risultati
          conseguiti,   in   particolare   per   quanto  riguarda  la
          somministrazione  di  metadone,  nei  servizi  di  cui alla
          lettera  b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
          nonche'  sulla  produzione  e  sul  consumo  delle sostanze
          stupefacenti o psicotrope;
                d) sulle   iniziative  promosse  ai  diversi  livelli
          istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
                e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
                f) sull'attivita'  svolta  dalle forze di polizia nel
          settore   della  prevenzione  e  repressione  del  traffico
          illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
                g) sul  numero  e sugli esiti dei processi penali per
          reati previsti dal presente testo unico;
                h) sui   flussi   di   spesa   per   la   lotta  alle
          tossicodipendenze  e  sulla destinazione di tali flussi per
          funzioni e per territorio.
              9.  I  Ministeri  degli  affari  esteri,  di  grazia  e
          giustizia,  delle  finanze,  della  difesa,  della sanita',
          della  pubblica  istruzione e del lavoro e della previdenza
          sociale,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  sono
          tenuti  a  trasmettere  all'osservatorio  i  dati di cui al
          comma  8,  relativi  al primo e al secondo semestre di ogni
          anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
              10.  L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture
          e  delle  amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori
          dati  a  qualunque amministrazione statale e regionale, che
          e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
          violare il diritto all'anonimato.
              11.   Ciascun  Ministero  e  ciascuna  regione  possono
          ottenere informazioni dall'Osservatorio.
              12.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
          con  i  Ministri  della sanita', della pubblica istruzione,
          della  difesa  e  per gli affari sociali, promuove campagne
          informative  sugli  effetti negativi sulla salute derivanti
          dall'uso  di  sostanze  stupefacenti  e psicotrope, nonche'
          sull'ampiezza  e  sulla gravita' del fenomeno criminale del
          traffico di tali sostanze.
              13.  Le  campagne informative nazionali sono realizzate
          attraverso   i   mezzi   di  comunicazione  radiotelevisivi
          pubblici  e  privati,  attraverso  la  stampa  quotidiana e
          periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
          telefonici  e  telematici di informazione e di consulenza e
          sono  finanziate  nella  misura massima di lire 10 miliardi
          annue   a   valere  sulla  quota  del  Fondo  nazionale  di
          intervento   per   la   lotta  alla  droga  destinata  agli
          interventi   previsti  dall'art.  127.  Il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro per la solidarieta'
          sociale  da lui delegato determina, con proprio decreto, in
          deroga  alle  norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
          pubbliche,  la  distribuzione delle risorse finanziarie tra
          stampa  quotidiana  e  periodica,  emittenti radiofoniche e
          televisive   nazionali   e   locali  nonche'  a  favore  di
          iniziative   mirate  di  comunicazione  da  sviluppare  sul
          territorio nazionale.
              14. (Comma abrogato dall'art. 1 della legge 18 febbraio
          1999, n. 45).
              15.  Ogni  tre  anni,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  nella  sua  qualita'  di Presidente del Comitato
          nazionale  di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
          una  conferenza  nazionale  sui  problemi  connessi  con la
          diffusione  delle  sostanze  stupefacenti e psicotrope alla
          quale  invita  soggetti pubblici e privati che esplicano la
          loro  attivita'  nel  campo  della prevenzione e della cura
          della  tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
          sono  comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
          eventuali  correzioni  alla  legislazione antidroga dettate
          dall'esperienza applicativa.
              16.   L'Italia   concorre,   attraverso  gli  organismi
          internazionali,  all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
          produttori  delle materie di base dalle quali si estraggono
          le sostanze stupefacenti o psicotrope.
              17.  L'assistenza  prevede  anche la creazione di fonti
          alternative  di  reddito per liberare le popolazioni locali
          dall'asservimento   alle   coltivazioni   illecite  da  cui
          attualmente traggono il loro sostentamento.
              18.  A  tal  fine  sono  attivati  anche  gli strumenti
          previsti   dalla  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.».
              Comma 85.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  133,  del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo  1997,  n.  59», cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art. 133 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
          1.  Il  Fondo  istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri   dall'art.   59,   comma  44,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e' denominato «Fondo nazionale
          per le politiche sociali».
              2.  Confluiscono  nel  Fondo nazionale per le politiche
          sociali  le  risorse  statali  destinate  ad  interventi in
          materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui
          all'art.   128   del   presente  decreto  legislativo,  con
          eccezione  del  Fondo  nazionale di intervento per la lotta
          alla droga.
              3.  In  particolare,  ad  integrazione  di  quanto gia'
          previsto  dall'art.  59,  comma 46, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449,  sono  destinati  al Fondo nazionale per le
          politiche   sociali   gli  stanziamenti  previsti  per  gli
          interventi  disciplinati  dalla  legge 23 dicembre 1997, n.
          451   e   quelli  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
          migratorie  di cui all'art. 43 della legge 6 marzo 1998, n.
          40.
              4. All'art. 59, comma 46, penultima proposizione, della
          predetta  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, dopo le parole
          «sentiti i Ministri interessati» sono inserite le parole «e
          la  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281».
              Comma 87.
              -  Il  testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2003)», e' stato riportato nelle note al comma
          166 dell'art. 3.
              Comma 88.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22,  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)».
              «Art.  22  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Nel  quadro della piena valorizzazione
          dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
          scolastici,  le  dotazioni  organiche del personale docente
          delle  istituzioni  scolastiche  autonome  sono  costituite
          sulla   base   del  numero  degli  alunni  iscritti,  delle
          caratteristiche   e  delle  entita'  orarie  dei  curricoli
          obbligatori  relativi  ad  ogni  ordine  e grado di scuola,
          nonche'  nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
          conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
          delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
          e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
          alunni   in   particolari   situazioni,   con   particolare
          attenzione  alle  aree  delle  zone  montane  e delle isole
          minori.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.
              3.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma 1 sono
          definite,  nell'ambito  di  ciascuna regione, dal dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,  su  proposta
          formulata   dai  dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche
          interessate,  sentiti  i competenti organi collegiali delle
          medesime  istituzioni,  nel  limite dell'organico regionale
          assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
          distribuzione  degli  insegnanti  di  sostegno all'handicap
          correlata   all'effettiva   presenza   di  alunni  iscritti
          portatori    di    handicap   nelle   singole   istituzioni
          scolastiche.
              4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro definito dai
          contratti   collettivi   vigenti,  i  dirigenti  scolastici
          attribuiscono   ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione
          scolastica,  prioritariamente  e  con  il loro consenso, le
          frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
          ore  aggiuntive  di  insegnamento  oltre l'orario d'obbligo
          fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
              5.  L'insegnamento  della lingua straniera nella scuola
          elementare  viene  prioritariamente  assicurato all'interno
          del   piano   di  studi  obbligatorio  e  dell'organico  di
          istituto.
              6.  Le  istituzioni  scolastiche autonome, ad eccezione
          delle  scuole  dell'infanzia  e  delle  scuole  elementari,
          possono  provvedere alla sostituzione del personale assente
          utilizzando,   in   coerenza   con  il  piano  dell'offerta
          formativa,  le  proprie risorse di personale docente, anche
          oltre   i  limiti  temporali  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti  e  fino  a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti
          economie  di risorse finanziarie concorrono ad incrementare
          il fondo di istituto.
              7.  La  commissione  di  cui  all'art.  4  della  legge
          10 dicembre  1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti
          delle  materie  di  esame della classe del candidato per le
          scuole  del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
          legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
          l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
          interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
          quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
          delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
          alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
          pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
          designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
          materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
          dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
          personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
          superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
          non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
          determinazione  del numero dei componenti la commissione di
          esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
          dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
          il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
              8.  Nel  primo  corso  concorso per il reclutamento dei
          dirigenti  scolastici, di cui art. 29, comma 3, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione
          ha  una  durata  di  nove  mesi e si articola in 160 ore di
          lezione  frontale,  e  80  ore di tirocinio con valutazione
          finale.
              9.  Il  reclutamento  dei  presidi incaricati nel primo
          corso  concorso,  di  cui  all'art. 29, comma 3, del citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
          ammissione  loro riservato nonche' il periodo di formazione
          e  l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
          sulla  base  di una indizione separata effettuata con bando
          del    competente    direttore   generale   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
          finalizzato  alla  copertura  del  50  per  cento dei posti
          disponibili.  Il  periodo  di formazione ha una durata di 4
          mesi,  e'  articolato  in  160 ore di lezione frontale e si
          svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi
          l'espletamento  del servizio, che tiene luogo del tirocinio
          di cui al comma 8.
              10.   L'organizzazione   e  lo  svolgimento  del  corso
          concorso  sono  curati  dagli  uffici scolastici regionali.
          L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
          sono  curati  con la collaborazione dell'Istituto nazionale
          di  documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
          e degli istituti regionali di ricerca educativa.
              11.  Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
          formazione  sono  utilizzate  con  priorita'  rispetto alle
          apposite  graduatorie  provinciali  di cui all'art. 477 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
          vincitori  del  corso  concorso,  per  il  conferimento  di
          incarichi  di  presidenza.  A  tal fine il 50 per cento dei
          posti  disponibili  e'  riservato  a coloro che beneficiano
          della  riserva  dei  posti di cui all'art. 29, comma 3, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
              12.   Il   50   per   cento  dei  risparmi  conseguenti
          all'applicazione  del  comma  9  vanno  ad incrementare gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati allo svolgimento degli
          esami   di   Stato  conclusivi  dell'istruzione  secondaria
          superiore.
              13.  Al  personale  delle amministrazioni pubbliche che
          abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
          rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
          di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
          perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
          polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
          credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
          di  cui  all'art.  3  del regolamento di cui al decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509.  Le  modalita'  di
          riconoscimento  dei  crediti formativi sono individuate con
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  le  amministrazioni
          interessate e le universita'.
              14.  All'art.  145,  comma  40, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
                b) le  parole:  "lire  1,5  miliardi  nel  2002" sono
          sostituite  dalle  seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere
          dall'anno 2002»;
                c) (Aggiunge  due periodi, dopo il primo, al comma 40
          dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
              «Art.  35  (Misure  di  razionalizzazione in materia di
          organizzazione  scolastica).  -  1.  Fermo  restando quanto
          previsto dall'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          ed  in  particolare dal comma 4, le cattedre costituite con
          orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei
          docenti,  definito  dal  contratto  collettivo nazionale di
          lavoro,   sono  ricondotte  a  18  ore  settimanali,  anche
          mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi
          da  quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
          salvaguardando  l'unitarieta'  d'insegnamento  di  ciascuna
          disciplina  e  con  particolare  attenzione alle aree delle
          zone  montane  e  delle  isole  minori.  In  sede  di prima
          attuazione  e  fino  all'entrata  in  vigore delle norme di
          riforma  in materia di istruzione e formazione, il disposto
          di  cui  al  presente  comma  trova applicazione ove, nelle
          singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi
          situazioni  di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti
          dall'utilizzazione,  per  il  completamento  fino  a 18 ore
          settimanali  di  insegnamento,  di  frazioni di orario gia'
          comprese in cattedre costituite fra piu' scuole.
              2.    Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono fissati i
          criteri  e  i  parametri per la definizione delle dotazioni
          organiche   dei   collaboratori   scolastici   in  modo  da
          conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva
          del  6 per cento della consistenza numerica della dotazione
          organica  determinata  per l'anno scolastico 2002-2003. Per
          ciascuno  degli  anni considerati, detta riduzione non deve
          essere inferiore al 2 per cento.
              3.   Rientrano   tra   le  funzioni  dei  collaboratori
          scolastici  l'accoglienza  e la sorveglianza degli alunni e
          l'ordinaria  vigilanza  e assistenza agli alunni durante la
          consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
              4.   Dall'anno   scolastico   2003-2004   il  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario del comparto scuola
          utilizzato  presso i distretti scolastici di cui alla parte
          I,  titolo  I,  capo  II, del testo unico di cui al decreto
          legislativo   16 aprile   1994,   n.   297,   e  successive
          modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
              5.   Il  personale  docente  dichiarato  inidoneo  alla
          propria  funzione  per motivi di salute, ma idoneo ad altri
          compiti,   dalla  commissione  medica  operante  presso  le
          aziende   sanitarie   locali,   qualora  chieda  di  essere
          collocato  fuori  ruolo  o  utilizzato in altri compiti, e'
          sottoposto  ad  accertamento  medico  da  effettuare  dalla
          commissione  di  cui  all'art.  2-bis, comma 2, del decreto
          legislativo   30 aprile   1997,  n.  157,  come  modificato
          dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
          competente   in  relazione  alla  sede  di  servizio.  Tale
          commissione   e'   competente  altresi'  ad  effettuare  le
          periodiche  visite  di  controllo  disposte  dall'autorita'
          scolastica.  Il  personale  docente collocato fuori ruolo o
          utilizzato  in  altri compiti per inidoneita' permanente ai
          compiti  di  istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli
          dell'amministrazione  scolastica o di altra amministrazione
          statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
          transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un
          periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
          di  collocamento  fuori  ruolo  o di utilizzazione in altri
          compiti.  Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
          del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  delle  disposizioni
          vigenti.  Per  il  personale  gia'  collocato fuori ruolo o
          utilizzato  in  altri  compiti,  il  termine di cinque anni
          decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge.
              6.   Per   il   personale   amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario  dichiarato  inidoneo  a  svolgere  le  mansioni
          previste  dal  profilo  di  appartenenza  non si procede al
          collocamento   fuori  ruolo.  I  collocamenti  fuori  ruolo
          eventualmente  gia' disposti per detto personale cessano il
          31 agosto 2003.
              7.  Ai  fini  dell'integrazione scolastica dei soggetti
          portatori   di  handicap  si  intendono  destinatari  delle
          attivita'  di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
          legge  5 febbraio  1992,  n. 104, gli alunni che presentano
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
          o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
          al  rapporto  insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap
          particolarmente  gravi,  di  cui  all'art.  40  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  e'  autorizzata dal dirigente
          preposto   all'ufficio   scolastico  regionale  assicurando
          comunque  le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione di
          handicap  di  cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
          1992,  n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
          portatore  di  handicap  provvedono  le  aziende  sanitarie
          locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
          e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  da  emanare,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281, e previo parere delle competenti
          Commissioni   parlamentari,   su   proposta   dei  Ministri
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e della
          salute,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge.
              8. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma
          3,  secondo  periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          le  economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma
          5  del  presente articolo sono destinate ad incrementare le
          risorse  annuali  stanziate  per le iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  subordinatamente  al  conseguimento delle economie
          medesime.  Gli  importi  di  39  milioni di euro per l'anno
          2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni
          di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006,  sono destinati ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  previa
          verifica   dell'effettivo   conseguimento   delle  economie
          derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
              9.   Le   istituzioni  scolastiche  possono  deliberare
          l'affidamento  in appalto dei servizi di pulizia, di igiene
          ambientale  e  di  vigilanza  dei locali scolastici e delle
          loro pertinenze, come previsto dall'art. 40, comma 5, della
          legge  27 dicembre  1997, n. 449, aderendo prioritariamente
          alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 26 della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
          e  dell'art.  59  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
          terziarizzazione   dei   predetti   servizi   comporta   la
          indisponibilita'  dei  posti  di  collaboratore  scolastico
          della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la
          percentuale   stabilita   con   il   decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, emanato
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          per   la   determinazione   degli  organici  del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario del comparto scuola
          per  l'anno  scolastico  2002-2003  da ridefinire anche per
          tenere  conto  dell'affidamento  in appalto del servizio di
          vigilanza.   La  indisponibilita'  dei  posti  permane  per
          l'intera  durata  del  contratto  e  non  deve  determinare
          posizioni  di  soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, previo
          accertamento  della  riduzione  delle  spese  di  personale
          derivante  dalla  predetta  indisponibilita' di posti, sono
          effettuate   le   occorrenti  variazioni  di  bilancio  per
          consentire l'attivazione dei contratti.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  459,  del decreto
          legislativo  16 aprile  1994, n. 297 recante: «Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e grado».
              «Art.  459  (Esoneri  e  semiesoneri  per i docenti con
          funzioni  vicarie).  -  1.  I  docenti che, eletti ai sensi
          dell'art.  7,  comma  2,  lettera  h),  siano incaricati di
          sostituire  il  direttore didattico o il preside in caso di
          assenza  o  impedimento,  possono  ottenere,  da  parte del
          provveditore  agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al
          semiesonero   dall'insegnamento  secondo  i  criteri  e  le
          modalita' indicati nei successivi commi.
              2.  I  docenti  di scuola materna ed elementare possono
          ottenere  l'autorizzazione  all'esonero quando si tratti di
          circolo didattico con piu' di 80 classi.
              3.   I   docenti   di  scuola  media  possono  ottenere
          l'autorizzazione  all'esonero,  quando  si tratti di scuole
          con  piu'  di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti
          di scuole con piu' di 35 classi.
              4.  I  docenti  di  istituti  e  scuole  di  istruzione
          secondaria  superiore  ed  artistica,  esclusi gli istituti
          indicati  al  comma  5,  possono  ottenere l'autorizzazione
          all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu'
          di  50 classi,  o  al  semiesonero,  quando  si  tratti  di
          istituti e scuole con piu' di 35 classi.
              5.   I  docenti  degli  istituti  tecnici  industriali,
          aeronautici,    agrari   e   nautici   e   degli   istituti
          professionali   per   l'industria   e   l'artigianato,  per
          l'agricoltura  e  per  le attivita' marinare, nonche' degli
          istituti    d'arte,   possono   ottenere   l'autorizzazione
          all'esonero,  quando  si  tratti di istituti con piu' di 40
          classi,  o al semiesonero, quando si tratti di istituti con
          piu' di 30 classi.
              6.  L'autorizzazione  all'esonero o al semiesonero puo'
          essere  anche  disposta,  sulla base di un numero di classi
          inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi
          precedenti,  quando  si  tratti  di  scuole  o istituti che
          funzionano  con  classi  di  doposcuola,  corsi  di  scuola
          popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino
          sperimentazioni  autorizzate dal Ministero o adottino doppi
          turni  di  lezione  o  abbiano  plessi, succursali, sezioni
          staccate o sedi coordinate.
              7.  Negli  istituti e scuole che funzionano con sezioni
          staccate,  sedi  coordinate, corsi serali o per lavoratori,
          fermi  restando  i  criteri  sopra indicati, l'esonero o il
          semiesonero  puo'  essere  autorizzato  nei  confronti  dei
          docenti  addetti  alla  vigilanza  delle  sezioni staccate,
          delle  sedi  coordinate, dei corsi serali o per lavoratori,
          anche se essi non siano collaboratori del preside.
              8.  Un  ulteriore  semiesonero  puo' essere autorizzato
          nelle  scuole  funzionanti con un elevato numero di classi,
          fatta  eccezione  per  quelle  di  cui al comma 6, per ogni
          trenta classi in piu' rispetto al numero di classi previsto
          dai commi 3 e 4.
              9.   Nei   circoli   didattici  affidati  in  reggenza,
          l'autorizzazione   all'esonero   puo'   essere  disposta  a
          prescindere dal numero delle classi funzionanti.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25,  comma 5, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «5.    Nello   svolgimento   delle   proprie   funzioni
          organizzative  e amministrative il dirigente puo' avvalersi
          di  docenti  da  lui  individuati,  ai quali possono essere
          delegati   specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato  dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e  degli  obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
          ai    servizi    generali    dell'istituzione   scolastica,
          coordinando il relativo personale.».
              Comma 89.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, del decreto-legge
          25 settembre  2002, n. 212, recante: «Misure urgenti per la
          scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica
          e l'alta formazione artistica e musicale»:
              «Art.  1  (Disposizioni  per la razionalizzazione della
          spesa  nel  settore  della  scuola).  -  1.  I  docenti  in
          situazione  di soprannumerarieta', appartenenti a classi di
          concorso  che  presentino  esubero di personale rispetto ai
          ruoli  provinciali,  sono  tenuti a partecipare ai corsi di
          riconversione  professionale  di cui all'art. 473 del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
          cui  al  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, e
          successive   modificazioni.   Con   decreto   del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  da
          adottarsi  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono
          individuate  le  categorie  di  personale  in situazione di
          soprannumerarieta'.  In  caso  di  perdurante situazione di
          soprannumerarieta'  dovuta  alla  mancata partecipazione ai
          corsi  di riconversione ovvero di partecipazione, con esito
          negativo,  ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione
          dell'insegnamento   per   il  quale  si  e'  realizzata  la
          riconversione  professionale  si applica, nei confronti del
          personale  interessato,  l'art.  33 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165.
              2.  Il  limite  di  spesa fissato all'art. 22, comma 7,
          ultimo  periodo,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
          elevato  di  28,411  milioni  di  euro per l'anno 2002 e di
          44,608 milioni di euro per l'anno 2003.
              3.  All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002
          e  di  44,608  milioni  di  euro per l'anno 2003, derivante
          dall'applicazione   del   comma  2,  si  provvede  mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              Comma 91.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  80,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante:  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003)»,  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  80  (Misure  di razionalizzazione diverse). - 1.
          Alla  legge  25 luglio  2000,  n.  209,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art. 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per
          un  importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi
          di  lire  italiane e non superiore al controvalore di 4.000
          miliardi di lire italiane" sono soppresse;
                b) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per
          un  importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi
          di  lire  italiane e non superiore al controvalore di 8.000
          miliardi di lire italiane" sono soppresse;
                c) (Sostituisce  il  comma  3 dell'art. 2 della legge
          25 luglio 2000, n. 209).
              2.  Le  disponibilita'  finanziarie esistenti sul conto
          corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
          al  fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio
          1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
          49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel
          corso  del  triennio  2003-2005,  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          degli  affari  esteri  e  con  il  Ministro delle attivita'
          produttive,  a  Fondi rotativi per l'internazionalizzazione
          finalizzati  all'erogazione  di  prestiti  per attivita' di
          investimento  delle  imprese  italiane  nei Paesi in via di
          sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
              3.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro, ai fini della valorizzazione dei
          beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art.
          7  del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca
          una  o  piu'  conferenze  di  servizi o promuove accordi di
          programma    fissandone    i    termini    per   sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          stessi.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze  sono  stabiliti  i criteri per l'assegnazione agli
          enti territoriali interessati dal procedimento di una quota
          del  ricavato  attribuibile  alla  rivendita degli immobili
          valorizzati  ovvero,  in luogo della quota del ricavato, di
          uno  o  piu'  beni  immobili  la  cui valutazione, per tale
          finalita',  e' effettuata in conformita' ai criteri fissati
          nel citato decreto.
              4.  Al  fine  della valorizzazione del patrimonio dello
          Stato,   del   recupero,  della  riqualificazione  e  della
          eventuale  ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni
          anno,   gli  enti  locali  interessati  ad  acquisire  beni
          immobili  del  patrimonio  dello  Stato  ubicati  nel  loro
          territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia
          del demanio.
              5.  Entro  il  31 agosto  di  ogni  anno, l'Agenzia del
          demanio,  su  conforme parere del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  anche  sulle  modalita'  e sulle condizioni
          della  cessione,  comunica  agli  enti  locali  la  propria
          disponibilita' all'eventuale cessione.
              6.  Al  fine  di  favorire l'autonoma iniziativa per lo
          svolgimento   di   attivita',  di  interesse  generale,  in
          attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione,
          le  istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza  e gli enti
          religiosi  che  perseguono rilevanti finalita' umanitarie o
          culturali  possono  ottenere  la concessione o locazione di
          beni  immobili  demaniali  o  patrimoniali dello Stato, non
          trasferiti alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", costituita
          ai  sensi  dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
          63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002,  n.  112,  ne'  suscettibili di utilizzazione per usi
          governativi,  a un canone ricognitorio determinato ai sensi
          degli  articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e
          successive modificazioni.
              7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di
          cui  al  comma  1  dell'art.  1 del decreto-legge 31 maggio
          1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 luglio  1994,  n.  474,  qualora i relativi titoli siano
          gia'  negoziati  in  mercati finanziari regolamentati, sono
          effettuate  ad un prezzo determinato facendo riferimento al
          valore  dei  titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
          dell'alienazione  stessa  e  tenendo conto dell'esigenza di
          incentivare  la  domanda di titoli al fine di assicurare il
          buon  esito  dell'operazione,  anche  qualora  tale  valore
          risulti  inferiore  al  prezzo  al quale si sono completate
          offerte  precedenti  dei medesimi titoli. La congruita' del
          prezzo   di  cui  al  primo  periodo  e'  attestata  da  un
          consulente   finanziario   terzo,   non   coinvolto   nella
          strutturazione dell'operazione di alienazione.
              8.  Per  la piena efficacia degli interventi in materia
          di  immigrazione  e  di  asilo,  riguardanti tra l'altro le
          collaborazioni  internazionali, l'apertura e la gestione di
          centri,   la   rapida   attuazione   del  Programma  asilo,
          l'ammodernamento  tecnologico,  e' autorizzato l'incremento
          della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004  e 2005. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta   del  Ministro  dell'interno  viene  definito  il
          riparto  tra le singole unita' previsionali di base. Con lo
          stesso  stanziamento  di  100  milioni di euro, ai medesimi
          fini   e  nell'arco  degli  anni  2003,  2004  e  2005,  e'
          incrementato  l'organico  del  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata
          l'assunzione  di  personale  dei ruoli dell'Amministrazione
          civile  dell'interno  nel limite di 1.000 unita' delle aree
          funzionali  B  e  C  nell'ambito  delle vacanze di organico
          esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si
          provvede  nei  seguenti  limiti  massimi  di  spesa: per il
          personale  della  Polizia  di  Stato  9,2  milioni  di euro
          nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
          milioni   di   euro  per  l'anno  2005;  per  il  personale
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  6,3  milioni di
          euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004,
          25,3  milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
          personale  della  Polizia  di  Stato e dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  di  cui  ai periodi precedenti, sono
          disposte  in  deroga  all'art.  34, comma 4, della presente
          legge.
              9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
          dell'adeguamento  del  servizio  antincendi negli aeroporti
          alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization)
          e'  autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          la  spesa  di  20  milioni  di euro per ciascuno degli anni
          2003, 2004 e 2005.
              10.  All'art.  5, comma 3-quinquies, del testo unico di
          cui   al   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
          introdotto  dall'art.  5,  comma 1, lettera e), della legge
          30 luglio   2002,   n.   189,   dopo  le  parole:  "ne  da'
          comunicazione   anche   in   via  telematica  al  Ministero
          dell'interno   e   all'INPS"  sono  inserite  le  seguenti:
          "nonche' all'INAIL".
              11.  All'art.  22,  comma  9, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
          dall'art.  18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
          dopo  le  parole:  "Le  questure  forniscono all'INPS" sono
          inserite le seguenti: "e all'INAIL".
              12.  (Aggiunge  un  periodo  all'art. 33, comma 4 della
          legge 30 luglio 2002, n. 189).
              13.  All'art.  145,  comma  40, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, come modificato dall'art. 22, comma 14, della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle
          seguenti: "all'80 per cento";
                b) le   parole   da:  "incentivazione  per"  fino  a:
          "istruzione  universitaria" sono sostituite dalle seguenti:
          "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite
          l'istituzione  di  un  forum permanente realizzato da una o
          piu'  ONLUS  per la professionalita' nautica partecipate da
          istituti  di  istruzione  universitaria o convenzionate con
          gli  stessi.  Tali misure, in una percentuale non superiore
          al  50  per cento, possono essere destinate dai citati enti
          alla  realizzazione,  tramite il recupero di beni pubblici,
          di idonee infrastrutture".
              14.  Limitatamente alle misure adottate con riferimento
          ai  disavanzi  dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al
          finanziamento  integrativo del Servizio sanitario nazionale
          a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che
          danno  luogo  a  maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur
          non  manifestando i relativi effetti finanziari interamente
          nell'anno  2002,  siano  indicate,  per le finalita' di cui
          sopra,  alla realizzazione di tali effetti complessivamente
          in un periodo pluriennale.
              15.  Per  l'organizzazione e la promozione degli eventi
          culturali  del  programma  "Genova  capitale  europea della
          cultura  2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
              16.  Gli  stanziamenti  aggiuntivi per aiuto pubblico a
          favore  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo di cui alla legge
          26 febbraio  1987,  n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003,
          di  10  milioni  di  euro  per  programmi  di  cooperazione
          internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della
          promozione  dell'attuazione  delle convenzioni fondamentali
          dell'OIL  e  delle  linee  guida  dell'OCSE  destinate alle
          imprese  multinazionali.  Quota  parte  degli  stanziamenti
          aggiuntivi,  per  un  importo  pari a 5 milioni di euro, e'
          destinata  al finanziamento di iniziative di sostegno delle
          istituzioni  rappresentative  nel quadro della cooperazione
          interparlamentare.
              17.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003, l'indennita' di
          comunicazione  di  cui  all'art.  4 della legge 21 novembre
          1988,  n.  508,  concessa  ai  sordomuti  come  definiti al
          secondo  comma  dell'art.  1 della legge 26 maggio 1970, n.
          381,  e'  aumentata  dell'importo  di  41  euro  per dodici
          mensilita'.
              18.  Al  fine  di assicurare l'integrale utilizzo delle
          risorse   comunitarie   relative   al  Programma  operativo
          assistenza   tecnica  e  azioni  di  sistema  2000-2006,  a
          supporto    dei    programmi    operativi   delle   regioni
          dell'obiettivo  1,  il fondo di rotazione di cui all'art. 5
          della  legge  16 aprile  1987,  n.  183,  e' autorizzato ad
          anticipare,   nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  su
          richiesta  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
          Dipartimento  per  le politiche di sviluppo e di coesione -
          Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari,
          le  quote  dei contributi comunitari e statali previste per
          il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo
          procede  alle relative anticipazioni sulla base dello stato
          di avanzamento del Programma.
              19.  Per  il reintegro delle somme anticipate dal fondo
          ai   sensi   del  comma  18,  si  provvede,  per  la  parte
          comunitaria,   con   imputazione  agli  accrediti  disposti
          dall'Unione  europea  a  titolo  di  rimborso  delle  spese
          sostenute  nell'ambito  del  Programma operativo assistenza
          tecnica  e  azioni  di  sistema  2000-2006  e, per la parte
          statale,  con  imputazione agli stanziamenti autorizzati in
          favore  del  medesimo Programma nell'ambito delle procedure
          di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
              20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) (Sostituisce  il  comma  3 dell'art. 4 del decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153);
                b) (Aggiunge  il  comma 3-bis all'art. 25 del decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153).
              21.   Nell'ambito   del   programma  di  infrastrutture
          strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          possono  essere  ricompresi  gli interventi straordinari di
          ricostruzione  delle  aree danneggiate da eventi calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli  edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
          che  insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
          sismico.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, presenta entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  predetto  piano  straordinario  al CIPE che, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, ripartisce una quota
          parte  delle  risorse  di  cui  all'art. 13, comma 1, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di quanto
          stabilito  dall'art.  3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
          Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
          inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
          comma  1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
          disponibili al 1° gennaio 2004.
              22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
          alla   legge   3 agosto   1949,   n.   623,   e  successive
          modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle
          d'Aosta  di  determinati  contingenti  annui  di  merci  in
          esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi,
          nel territorio della regione medesima, di generi e di merci
          in  esenzione  fiscale  ai  sensi della predetta legge deve
          essere  considerata,  a  tutti  gli  effetti,  consumo  nel
          territorio  regionale.  La  disposizione di cui al presente
          comma   costituisce   interpretazione  autentica  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
          recante  disposizioni in materia di statuto dei diritti del
          contribuente.
              23.  (Aggiunge il comma 11-bis all'art. 176 del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
              24.  Il  limite  d'impegno di cui all'art. 73, comma 2,
          della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come
          stanziamento   annuo   per   quindici   anni   da   erogare
          annualmente.
              25.  In deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2,
          della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, la sorveglianza sul
          territorio  del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata
          dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In
          deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 6 dicembre
          1991,  n.  394,  il  Parco  nazionale Gran Paradiso ha sede
          legale  in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come
          gia'  previsto  dal  D.  Lgs.C.P.S.  5 agosto 1947, n. 871,
          ratificato  dalla  legge  17 aprile  1956,  n. 561. Possono
          essere   previsti   uffici  operativi  e  di  coordinamento
          all'interno del Parco.
              26.  All'art.  55, comma 3, lettera b), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
          in  fine,  le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle
          cooperative  edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione
          per   la   costruzione,   ristrutturazione  e  manutenzione
          ordinaria    e    straordinaria   di   immobili   destinati
          all'assegnazione in godimento o locazione".
              27.  Per  il  rifinanziamento  delle  iniziative per la
          promozione  della  cultura  italiana  all'estero  e  per le
          attivita' degli Istituti italiani di cultura all'estero, e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
              28.  Una  quota  degli  importi  autorizzati  ai  sensi
          dell'art.  13  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166, puo'
          essere destinata al finanziamento degli interventi previsti
          dall'art.  6  della  legge 29 novembre 1984, n. 798, con le
          modalita'  ivi  previste,  nonche' di quelli previsti dalle
          relative ordinanze di protezione civile.
              29.  Per  il completamento degli interventi urgenti per
          le  opere  pubbliche  e  la  loro  messa in sicurezza e dei
          rimborsi  ai  privati  a  seguito  degli eventi alluvionali
          verificatisi  negli  anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato
          un  limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2004  in  favore  degli enti e con le
          procedure  di  cui  al  comma  51  dell'art. 52 della legge
          28 dicembre   2001,  n.  448.  Per  la  prosecuzione  degli
          interventi  pubblici  conseguenti  a calamita' naturali che
          abbiano  formato  oggetto di disposizioni legislative o per
          le  quali  sia  stato  deliberato  lo stato di emergenza ai
          sensi  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
          n.   225,   il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
          autorizzato  a  provvedere  con contributi quindicennali ai
          mutui  che  i  soggetti  competenti  possono stipulare allo
          scopo. A tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10
          milioni   di   euro   a   decorrere  dall'anno  2004.  Alla
          ripartizione  del predetto limite d'impegno si provvede con
          ordinanze  adottate ai sensi dell'art. 5 della citata legge
          n.  225  del  1992,  sulla  base  di  un  piano predisposto
          d'intesa  con il Presidente della Conferenza dei presidenti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da
          parte  degli  enti erogatori finali, dei finanziamenti gia'
          autorizzati.
              30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma
          di  adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune
          di  Milano,  nonche'  per  l'ulteriore  finanziamento degli
          interventi  previsti  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, della
          legge  29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la spesa di
          24  milioni  di  euro per l'anno 2003 quale contributo agli
          oneri  per  la realizzazione di interventi infrastrutturali
          per   la   riqualificazione   urbana  e  della  rete  della
          mobilita'.
              31. Ai  fini  della promozione culturale delle citta' e
          delle  regioni  che  si  affacciano  sul  Mediterraneo, con
          particolare    riferimento    al   patrimonio   storico   e
          architettonico,  per  l'anno 2003 e' autorizzata, in favore
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa
          di   400.000   euro,   per   il   sostegno   dell'attivita'
          dell'Agenzia  per il patrimonio culturale euromediterraneo.
          La  sede  del  coordinamento  delle  predette iniziative di
          promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce.
              32. I    benefici    previsti   dall'art.   4-bis   del
          decreto-legge  12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11 dicembre  2000, n. 365, si
          applicano,  nei  limiti  delle risorse individuate ai sensi
          del   comma   6   del   medesimo  art.  4-bis,  anche  alle
          associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi,
          nonche'  alle  istituzioni  che  perseguono scopi di natura
          sociale,  le  cui  strutture  siano state danneggiate dalle
          calamita'  idrogeologiche  verificatesi nei mesi di ottobre
          e novembre 2000.
              33. All'art.  52,  comma 51, primo periodo, della legge
          28 dicembre   2001,  n.  448,  le  parole:  «e  2000»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».
              34. Al  comma  1  dell'art. 146 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite
          le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2003».
              35. Il  finanziamento  annuale  previsto  dall'art. 52,
          comma   18,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  e'
          incrementato  di  5  milioni  di euro a decorrere dall'anno
          2003.   Limitatamente   al   2003   la  predetta  somma  e'
          incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
              36. Al   fine   di   favorire  il  coordinamento  delle
          attivita'   e  degli  interventi  per  il  contrasto  dello
          sfruttamento  sessuale  e  dell'abuso  sessuale dei minori,
          nonche'  il funzionamento della Commissione per le adozioni
          internazionali,  e'  autorizzata,  per  ciascuno degli anni
          2003,  2004  e  2005,  la  spesa  di  2  milioni di euro. A
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  tali  autorizzazioni  di  spesa  nonche'  le  spese
          relative  al  coordinamento  delle  attivita'  di contrasto
          dello  sfruttamento  sessuale  e  dell'abuso  sessuale  dei
          minori  di  cui  all'art.  17 della legge 3 agosto 1998, n.
          269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per
          la  tutela  dei  minori  e  la  cooperazione  in materia di
          adozione  internazionale,  fatta a L'Aia il 29 maggio 1993,
          di  cui  all'art.  9  della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
          sono   iscritte   nel  fondo  per  il  funzionamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
              37. Le  disposizioni  recate  dal  regolamento  per  la
          semplificazione   delle  modalita'  di  certificazione  dei
          corrispettivi  per  le  societa' e le associazioni sportive
          dilettantistiche,  di  cui  al decreto del Presidente della
          Repubblica  13 marzo  2002,  n. 69, si applicano anche alle
          associazioni  pro-loco  per  le manifestazioni dalle stesse
          organizzate.
              38. Il  contributo  previsto  dall'art.  145, comma 17,
          della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, in favore del Club
          alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale
          soccorso  alpino e speleologico (CNSAS), e' incrementato, a
          decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
              39. Il  soccorso  in  montagna,  in grotta, in ambienti
          ostili e impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAl
          ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol
          (AVS).  Al  CNSAS  ed  al  BRD  spetta il coordinamento dei
          soccorsi   in   caso   di   presenza   di   altri   enti  o
          organizzazioni,  con  esclusione  delle  grandi emergenze o
          calamita'.
              40. Il  requisito della distanza tra le ricevitorie del
          lotto  gestite  da  rivenditori di generi di monopolio e le
          ricevitorie  gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto
          dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze 6 maggio 1987 e
          dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente
          ridotta  dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
              41. Con  decreto  del  Ministro degli affari esteri, da
          emanare  entro  il  28 febbraio  2003,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, si provvede alla
          variazione  in aumento della tariffa di cui all'art. 56 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200,  e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare al
          riallineamento  degli  importi da percepire per il rilascio
          dei  visti  nazionali  di lunga durata alle somme riscosse,
          per  analoghe  finalita',  dagli altri Stati che aderiscono
          alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
              42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate
          prendendo  a  base  la  differenza tra la somma accertata e
          quella   rilevata   nell'anno   immediatamente  precedente,
          provenienti  dalla  riscossione  dei  diritti  consolari in
          relazione  all'applicazione  delle  disposizioni  di cui al
          comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari
          esteri,   e'  prioritariamente  destinato,  attraverso  gli
          strumenti       della      contrattazione      integrativa,
          all'incentivazione  della  produttivita'  del personale non
          dirigente  in  servizio  presso  il  predetto Ministero, in
          ragione  dei  maggiori  impegni derivanti dallo svolgimento
          del  semestre  di  presidenza  dell'Unione  europea e dalle
          attivita'  di  contrasto  all'immigrazione clandestina alle
          quali   sono  chiamate  le  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              43. All'art.  10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001,
          n.  7,  le  parole  da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono
          sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005».
              44. All'art.  1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
          1997,  n.  457,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 febbraio  1998,  n.  30,  e successive modificazioni, la
          parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei».
              45. (Aggiunge  il  comma  3-bis all'art. 14 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388).
              46. (Aggiunge  un  periodo al terzo comma dell'art. 490
          del codice di procedura civile).
              47. Per  la prosecuzione degli interventi relativi alla
          biblioteca  europea  di Milano, anche attraverso soggetti a
          tali  fini  costituiti,  cui  lo Stato puo' partecipare, e'
          autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e
          di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
              48. E'  concesso un contributo straordinario di 516.000
          euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
              49. I  trasferimenti  erariali correnti di cui all'art.
          27,  comma  3,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
          aumentati:
                a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003;
                b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
          e   2005.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  della
          lettera b)  si provvede mediante quota parte delle maggiori
          entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 22.
              50. Le  disposizioni  previste  dall'art.  44, comma 3,
          ultimo  periodo,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive  modificazioni,  si  intendono  applicabili alle
          procedure  di  alienazione  di  cui al comma 1 del medesimo
          art. 44, con esclusione delle permute.
              51. E'  concessa  al Ministro dell'interno la facolta',
          per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative
          tra   le   unita'  previsionali  di  base,  concernenti  il
          funzionamento,  1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di
          euro  2.521.300,  ed altresi' tra le unita' previsionali di
          base,  concernenti  il funzionamento, le spese generali e i
          mezzi   operativi   e   strumentali,  1.1.1.0.  e  2.1.1.0,
          3.1.1.1.,   5.1.1.1.,   5.1.1.3.   nella   misura   massima
          rispettivamente  di  euro  1.333.000,  euro  841.825,  euro
          191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
              52. All'art.  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          20 ottobre   1998,  n.  368,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) all'alinea,  le  parole:  «valorizzazione dei beni
          culturali  e  ambientali»,  sono sostituite dalle seguenti:
          «gestione   dei  servizi  relativi  ai  beni  culturali  di
          interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 2, comma
          1,  lettere  b) e c), del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283»;
                b) alla  lettera b-bis), primo periodo, le parole da:
          «servizi  finalizzati»  a:  «numero  112,»  sono sostituite
          dalle  seguenti:  «servizi  relativi  ai  beni culturali di
          interesse nazionale».
              53. All'Istituto   per  la  contabilita'  nazionale  e'
          concesso  un  contributo  a  valere  sulle  risorse  di cui
          all'art.  32  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale
          fine,   a  decorrere  dall'anno  2003,  l'Istituto  per  la
          contabilita'  nazionale  viene  inserito  nell'elenco degli
          enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n.
          448  del  2001 per essere incluso nel riparto delle risorse
          di  cui  al  predetto art. 32. L'Istituto invia annualmente
          alle  Camere,  entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attivita'
          svolta.
              54. Le    disponibilita'   finanziarie   di   EFIM   in
          liquidazione   coatta  amministrativa,  di  Alumix  Spa  in
          liquidazione  coatta  amministrativa,  di Efimpianti Spa in
          liquidazione  coatta  amministrativa,  depositate presso la
          tesoreria  centrale  dello Stato ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  5,  comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
          n.   487,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive modificazioni, e
          dell'art.  156,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  possono  essere  versate  al  Capo  X, capitolo 2368,
          entrate  eventuali  e  diverse,  dello  stato di previsione
          dell'entrata  per  l'anno finanziario 2003 e corrispondente
          capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento del tesoro,
          sulla  base  delle  comunicazioni  fornite  dal commissario
          liquidatore     dell'EFIM     in     liquidazione    coatta
          amministrativa,  tenuto  conto  del  fabbisogno finanziario
          delle   suddette  procedure  liquidatorie,  e'  determinato
          l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di
          previsione dell'entrata e le modalita' di versamento.
              55. La concessione di costruzione e gestione di appalti
          pubblici   di   cui  all'art.  19,  comma  2,  della  legge
          11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni, non
          costituisce operazione permutativa.
              56. Ai   sensi  dell'art.  13,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre  1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni
          della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e
          da   successivi  eventi  calamitosi,  per  tutti  i  debiti
          contributivi  ed  alle  aziende  industriali,  per  i mutui
          agevolati  di  ricerca, di cui all'art. 4 del decreto-legge
          30 agosto  1968,  n.  918,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati
          e  scaduti  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente   legge,  e'  concessa  una  sospensione  fino  al
          30 giugno 2003.
              57. (Aggiunge  un  comma all'articolo unico della legge
          27 settembre 1963, n. 1316).
              58. Gli  effetti  economici  dei decreti legislativi di
          cui  all'art.  7  della  legge  29 marzo  2001,  n.  86, da
          adottare   entro   il   31 maggio  2003,  sono  determinati
          utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art.
          16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              59. Per   fronteggiare   le  esigenze  derivanti  dalle
          eccezionali  avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno
          2002,  per  le  quali e' intervenuta la dichiarazione dello
          stato  di  emergenza  di  cui ai decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente
          del  9,  10  e  11 dicembre  2002,  il  Dipartimento  della
          protezione  civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi
          dell'art.  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa
          con  le  regioni  interessate, ed e' autorizzato ad erogare
          contributi  in  favore delle regioni medesime. A tale fine,
          in   aggiunta   alle   risorse   gia'  a  disposizione  del
          Dipartimento  medesimo,  e'  autorizzata  la  spesa  di  50
          milioni di euro per l'anno 2003, che puo' essere utilizzata
          anche  per  fronteggiare  ulteriori  esigenze di protezione
          civile.
              60. Per  l'anno  2003  e'  autorizzata  la  spesa di 50
          milioni  di  euro  per  le  esigenze  di  prosecuzione  del
          programma EFA (European Fighter Aircraft).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 1, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166, recante: «Disposizioni in
          materia   di   infrastrutture   e  trasporti»,  cosi'  come
          modificato:
              «1.  Per  la  progettazione e realizzazione delle opere
          strategiche  di preminente interesse nazionale, individuate
          in    apposito    programma    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
          per  le  attivita'  di  istruttoria  e  monitoraggio  sulle
          stesse,  nonche'  per  opere  di captazione ed adduzione di
          risorse   idriche   necessarie   a   garantire  continuita'
          dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
          euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
          di  109.400.000  euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
          che,   ai   fini   del  soddisfacimento  del  principio  di
          addizionalita',  devono  essere destinate, per almeno il 30
          per  cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
          da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
          comunitari  e  privati  allo scopo disponibili. Con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
          ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie e le quote a
          ciascuno   assegnate,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          erogazione  delle  somme dovute dagli istituti finanziatori
          ai  mutuatari  e le quote da utilizzare per le attivita' di
          progettazione,  istruttoria  e  monitoraggio.  Le somme non
          utilizzate   dai   soggetti   attuatori  al  termine  della
          realizzazione  delle  opere  sono  versate  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposito
          capitolo   da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per gli
          interventi di cui al presente articolo.».
              Comma 92.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          28 marzo  2003,  n.  53  recante  «Delega al Governo per la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e formazione professionale»:
              «3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e) della  valorizzazione  professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto - dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.».
              Comma 93.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 78, comma 31, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»:
              «31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
          soggetti  impegnati in progetti di lavori socialmente utili
          presso  gli  istituti scolastici, sono definite, in base ai
          criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 2, del
          decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81,  mediante
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  procedure  di  terziarizzazione, ai sensi della
          normativa   vigente,   secondo   criteri  e  modalita'  che
          assicurino   la   trasparenza  e  la  competitivita'  degli
          affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
          miliardi  per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
          2002.  Al  relativo  onere  si  provvede, quanto a lire 249
          miliardi    per    l'anno    2002,    mediante    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
              Comma 94.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003)»,  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  2  (Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche).  -  1.  Al testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  3,  relativo  alla  base imponibile, nel
          comma  1,  dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili
          indicati  nell'art.  10»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
          nonche'   della  deduzione  spettante  ai  sensi  dell'art.
          10-bis»;
                b) (Aggiunge  l'art. 10-bis al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
                c) all'art.    11,   relativo   alla   determinazione
          dell'imposta:
                  1)  (Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
                  2)   (Aggiunge   il  comma  1-bis  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
                d) (Sostituisce  l'art. 13 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
              2.  All'art.  23,  comma 2, lettera a), del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
          le  parole:  «i  corrispondenti scaglioni annui di reddito»
          sono  inserite  le seguenti: «, al netto della deduzione di
          cui all'art. 10-bis del medesimo testo unico,».
              3.   Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta  sui
          redditi   delle   persone   fisiche   dovuta   sul  reddito
          complessivo  per  l'anno  2003,  i contribuenti, in sede di
          dichiarazione    dei    redditi,   possono   applicare   le
          disposizioni  del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, in vigore al
          31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.
              4.  La deduzione di cui all'art. 10-bis del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
          comma  1  del  presente  articolo, non rileva ai fini della
          determinazione  della  base  imponibile  delle  addizionali
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  fermo
          restando,  comunque, quanto previsto dall'art. 50, comma 2,
          secondo  periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  e  dall'art.  1, comma 4, del decreto legislativo
          28 settembre 1998, n. 360.
              5.  La  detrazione fiscale spettante per gli interventi
          di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica  dall'amianto,
          compete,  per  le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
          per  un  ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
          per  una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  da  ripartire  in  dieci  quote
          annuali  di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
          recupero   del   patrimonio  edilizio  realizzati  fino  al
          31 dicembre  2003  consistano  nella  mera  prosecuzione di
          interventi  iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
          fini  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
          fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese
          sostenute  negli  stessi  anni.  Resta  fermo,  in  caso di
          trasferimento  per  atto  tra  vivi dell'unita' immobiliare
          oggetto   degli   interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,    e    successive    modificazioni,    che   spettano
          all'acquirente   persona   fisica  dell'unita'  immobiliare
          esclusivamente  le  detrazioni non utilizzate in tutto o in
          parte   dal  venditore.  In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto,  la  fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
          per   intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la
          detenzione  materiale  e  diretta del bene. Per i soggetti,
          proprietari  o  titolari  di un diritto reale sull'immobile
          oggetto  dell'intervento  edilizio, di eta' non inferiore a
          75  e  a  80  anni,  la  detrazione  puo' essere ripartita,
          rispettivamente,  in cinque e tre quote annuali costanti di
          pari importo.
              6.  All'art.  9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
          n.  448,  le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003»
          sono    sostituite    rispettivamente    dalle    seguenti:
          «31 dicembre  2003»  e:  «30 giugno  2004»;  all'alinea del
          comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          successive  modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2002»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».
              7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
          determinati  i  criteri  per  l'attribuzione  alle  persone
          fisiche  di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
          oneri  effettivamente  rimasti  a  carico  per  l'attivita'
          educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
          presso  scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
          30  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
          2005.
              7-bis.   Con   il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono
          individuati,    altresi',   i   limiti   di   reddito   per
          l'attribuzione del contributo medesimo.