(parte 3)
              7-ter.    In    attesa   della   regolamentazione   del     
          diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della legge
          28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe
          delle  scuole  secondarie  superiori  statali continuano ad
          essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.
              8.  (Aggiunge  il  comma  4-bis all'art. 14 della legge
          24 dicembre 1993, n. 537).
              9.  Sono  indeducibili ai sensi dell'art. 75 del citato
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  917 del 1986, e successive modificazioni, i
          costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati,
          anche  indirettamente,  a  medici, veterinari o farmacisti,
          allo  scopo  di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
          di  specialita'  medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
          farmaceutico.
              10.  La  revisione  delle aliquote e degli scaglioni di
          reddito  prevista  nel  comma  1,  lettera c), del presente
          articolo,  ha  effetto  per  i periodi di imposta che hanno
          inizio   dopo   il  31 dicembre  2004  per  gli  emolumenti
          arretrati  di  cui  all'art.  16,  comma 1, lettera b), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni.
              11.  Per  l'anno  2003  i  redditi  derivanti da lavoro
          dipendente  prestato,  in  via  continuativa e come oggetto
          esclusivo  del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed
          in   altri   Paesi  limitrofi  da  soggetti  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  concorrono  a  formare il reddito
          complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
              12.  (Sostituisce  il  primo  periodo  del  sesto comma
          dell'art.   25-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
              13.  Al  comma  4  dell'art. 30 della legge 23 dicembre
          2000,   n.   388,  concernente  l'indetraibilita'  dell'IVA
          afferente  le  operazioni  aventi  ad  oggetto ciclomotori,
          motocicli,  autovetture  ed autoveicoli di cui alla lettera
          c) del comma 1 dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:
          «31 dicembre   2002»   sono   sostituite   dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2003».
              Comma 95.
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  37,  comma  3,
          lettera c),  della  legge  9 marzo  1989,  n.  88, recante:
          «Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro»:
              «3. Sono a carico della gestione:
                a)-b) omissis;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 59, comma 34, della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449, recante: «Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica»:
              «34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al1° gennaio 1989, e'
          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
          dall'anno  1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
          pensionistico   derivante  dalle  pensioni  di  invalidita'
          liquidate  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore
          della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
          per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
          per  lire  560  miliardi  alla gestione esercenti attivita'
          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
          cui  al  predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
          dall'anno  1998,  in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
          legge  8 agosto  1995,  n.  335, con il procedimento di cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
          degli    elementi    amministrativi   relativi   all'ultimo
          consuntivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
          riparto,  fra le gestioni interessate, del predetto importo
          al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
          tale  procedimento  di  ripartizione  le quote dell'importo
          assegnato   alla  gestione  speciale  minatori  e  all'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello   spettacolo  (ENPALS).  Sono  altresi'  escluse  dal
          predetto  procedimento  le quote assegnate alle gestioni di
          cui  agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          per  un importo pari al 50 per cento di quello definito con
          legge   23 dicembre  1996,  n.  663.  Resta  in  ogni  caso
          confermato  che  per  il  pagamento delle pensioni I.N.P.S.
          sono  autorizzate,  ove occorra, anticipazioni di tesoreria
          all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
          pagabili   mensilmente   da  quest'ultimo  Ente  per  conto
          dell'I.N.P.S.  e  che  le  stesse  sono da intendersi senza
          oneri di interessi.».
              Comma 97.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  della  legge
          7 agosto  1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi»:
              «Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).».
              Comma 98.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 16 luglio
          1947,  n.  708,  recante:  «Disposizioni concernenti l'Ente
          nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori
          dello  spettacolo»,  cosi'  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  3.  -  Sono  obbligatoriamente iscritti all'Ente
          tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
          nazionalita':
                1)  artisti  lirici;  2)  attori  di prosa, operetta,
          rivista,   varieta'   ed  attrazioni,  cantanti  di  musica
          leggera,   presentatori,   disc-jockey   ed   animatori  in
          strutture  ricettive  connesse  all'attivita' turistica; 3)
          attori   generici  cinematografici,  attori  di  doppiaggio
          cinematografico;  4)  registi  e  sceneggiatori  teatrali e
          cinematografici,  aiuti-registi,  dialoghisti ed adattatori
          cinetelevisivi;   5)   organizzatori  generali,  direttori,
          ispettori,   segretari   di   produzione   cinematografica,
          cassieri,  segretari  di  edizione; 6) direttori di scena e
          doppiaggio;   7)  direttori  d'orchestra  e  sostituti;  8)
          concertisti   e   professori   d'orchestra,  orchestrali  e
          bandisti;  9)  tersicorei,  coristi,  ballerini, figuranti,
          indossatori  e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
          10)  amministratori  di  formazioni artistiche; 11) tecnici
          del  montaggio,  del  suono,  dello  sviluppo e stampa; 12)
          operatori  di  ripresa  cinematografica e televisiva, aiuto
          operatori  e  maestranze cinematografiche, teatrali e radio
          televisive;   13)   arredatori,   architetti,   scenografi,
          figurinisti  teatrali  e  cinematografici; 14) truccatori e
          parrucchieri;   15)  macchinisti  pontaroli,  elettricisti,
          attrezzisti,   falegnami  e  tappezzieri;  16)  sarti;  17)
          pittori,  stuccatori  e  formatori; 18) artieri ippici; 19)
          operatori   di   cabine,   di  sale  cinematografiche;  20)
          impiegati  amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
          imprese   esercenti   pubblici  spettacoli,  dalle  imprese
          radiofoniche  e  televisive, dalle imprese della produzione
          cinematografica,  del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
          maschere,  custodi  e personale di pulizia dipendenti dagli
          enti  ed  imprese  soprannominati;  21) impiegati ed operai
          dipendenti  dalle  case  da  gioco, dagli ippodromi e dalle
          scuderie  dei  cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori
          d'opera  addetti  ai  totalizzatori, o alla ricezione delle
          scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso
          le  sale  da  corsa  e  le  agenzie  ippiche;  addetti agli
          impianti  sportivi;  dipendenti dalle imprese di spettacoli
          viaggianti;  22)  calciatori  ed  allenatori di calcio; 23)
          lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
          la  distribuzione  dei films; 23-bis) I lavoratori autonomi
          esercenti attivita' musicali.
              Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative a
          livello  nazionale,  su eventuale proposta dell'ENPALS, che
          provvede   periodicamente   al  monitoraggio  delle  figure
          professionali  operanti  nel campo dello spettacolo e dello
          sport,  sono  adeguate le categorie dei soggetti assicurati
          di  cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere,  altresi',
          integrata  o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
          in  tre  gruppi  dei  lavoratori  dello spettacolo iscritti
          all'ENPALS.  Dalle  disposizioni  del  presente  comma  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza pubblica.
              Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
          dall'obbligo    dell'iscrizione    all'Ente   limitatamente
          all'assicurazione   di   malattia,  gli  appartenenti  alle
          categorie  suindicate  che  dimostrino di essere obbligati,
          per  la  loro  prevalente attivita', alla iscrizione presso
          altro Ente.».
              Comma 99.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6, del D.Lgs. C.P.S.
          16 luglio  1947, n. 708, recante: «Disposizioni concernenti
          l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per i
          lavoratori  dello  spettacolo», cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  6.  - Il versamento dei contributi e' effettuato
          dall'impresa  entro  i  termini  che  saranno stabiliti dal
          Consiglio di amministrazione dell'Ente.
              Le  imprese  dell'esercizio teatrale, cinematografico e
          circense,  i  teatri  tenda,  gli enti, le associazioni, le
          imprese  del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti
          radiotelevisive  e  gli  impianti  sportivi non possono far
          agire  nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto
          personale   di  godimento  i  lavoratori  dello  spettacolo
          appartenenti  alle  categorie  indicate  dal  n. 1 al n. 14
          dell'art.  3,  che non siano in possesso del certificato di
          agibilita'   previsto   dall'art.  10.  In  alternativa  il
          certificato  di  agibilita'  potra'  essere  richiesto  dai
          lavoratori  di  cui  al  numero  23-bis) dell'art. 3, salvo
          l'obbligo  di  custodia  dello stesso che e' posto a carico
          del committente.
              In  caso  di  inosservanza delle disposizioni di cui al
          precedente  comma  le  imprese  sono soggette alla sanzione
          amministrativa  di  lire  50.000  per ogni lavoratore e per
          ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
              Nel  caso  in cui non siasi provveduto al pagamento dei
          contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati
          versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:
                1)  e'  tenuta  al  pagamento  dei contributi o delle
          parti  di  contributo  non  versate,  tanto  per la quota a
          proprio  carico  quanto  per  quella eventualmente a carico
          dell'iscritto;
                2)  deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella
          dovuta a norma del precedente n. 1);
                3)  e'  punita con la sanzione amministrativa da lire
          20.000  a  lire  100.000  per ogni iscritto per il quale e'
          stato   omesso  o  ritardato,  in  tutto  o  in  parte,  il
          versamento dei contributi.
              Entro  i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei
          casi  di  elevata  contravvenzione, prima dell'apertura del
          dibattimento   del   giudizio   di   primo  grado  o  prima
          dell'emanazione   del   decreto   penale,   l'impresa  puo'
          presentare  alla  Giunta  esecutiva  dell'Ente  domanda  di
          composizione amministrativa della vertenza.
              Qualora  l'istanza  sia  accolta,  in luogo della somma
          aggiuntiva  di  cui  al  precedente  n.  2) sono dovuti gli
          interessi  di  mora  nella misura stabilita per l'interesse
          legale  maggiorato  di  due punti e sara' determinata dalla
          Giunta  esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura
          minima stabilita dal precedente n. 3).».
              Comma 100.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1997,  n.  182, recante: Attuazione
          della   delega  conferita  dall'art.  2,  commi  22  e  23,
          lettera a),  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
          di  regime  pensionistico per i lavoratori dello spettacolo
          iscritti all'ENPALS:
              «Art.  1  (Contributi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
          1997  per  il  personale  iscritto  al Fondo pensioni per i
          lavoratori   dello   spettacolo,  istituito  presso  l'Ente
          nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori
          dello  spettacolo  (ENPALS) - di seguito denominato Fondo -
          successivamente  al  31 dicembre  1995,  il  contributo  e'
          stabilito  in  base  all'aliquota  di finanziamento e con i
          criteri  di  ripartizione  in  vigore  nel  Fondo  pensioni
          lavoratori     dipendenti    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
              2.  Dal  1° gennaio 1997 per il personale gia' iscritto
          al  Fondo  alla  data del 31 dicembre 1995, il contributo a
          carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in
          vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
              3. Dal 1° gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui
          al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale
          gia'  iscritto  al  Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e
          appartenente  alle  categorie dalla numero 1 alla numero 14
          dell'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
          legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
          e  integrazioni,  e'  confermata nella misura del 10,10 per
          cento per la parte a carico dei lavoratori.
              4.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1997 sono destinate al
          Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il
          finanziamento  delle  prestazioni temporanee a carico della
          gestione  di  cui  all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
          1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 83 in data 9 aprile 1996.
              5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza
          fra   l'aliquota   in  vigore  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota
          in  vigore  al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione
          destinate  al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico
          dei  datori  di  lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere
          dal  1° gennaio  1997 in misura non superiore allo 0,50 per
          cento  ogni  biennio  fino  a  concorrenza dell'aliquota in
          vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
              6.  A  partire  dal  1° gennaio  dell'anno successivo a
          quello   nel   quale  si  e'  verificata  la  parificazione
          dell'aliquota  contributiva  complessiva a quella in vigore
          nell'assicurazione   generale   obbligatoria,  le  aliquote
          contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
          sono  stabilite  nella medesima misura della corrispondente
          aliquota     in    vigore    nell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
              7.  Nei  confronti  dei  lavoratori  di cui all'art. 2,
          comma  1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione
          giornaliera  superiore  a lire 300.000, le imprese potranno
          esercitare  rivalsa  per  un ammontare pari al 40 per cento
          dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
          il  predetto  importo.  A decorrere dal 1° gennaio 1998, la
          predetta  percentuale  e'  ridotta  annualmente di 10 punti
          percentuali  fino alla sua completa soppressione. L'art. 3,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
              8.  Le aliquote contributive dovute per il personale di
          cui  ai  commi  2  e  3,  si  applicano integralmente sulla
          retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
          lire  1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art.
          2,   quinto   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   31 dicembre   1971,   n.   1420,   qualora  la
          retribuzione  giornaliera  sia  superiore  a lire 1.000.000
          l'aliquota   contributiva   e'   dovuta  sul  massimale  di
          retribuzione   giornaliera   imponibile   corrispondente  a
          ciascuna  fascia  ed  e' accreditato un numero di giorni di
          contribuzione,  con  un massimo di otto, secondo l'allegata
          Tabella  A  fino  al  raggiungimento  di 312 giornate annue
          superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
          parte   di   retribuzione   eccedente   il   massimale   di
          retribuzione  imponibile  relativo  a  ciascuna  fascia, si
          applica  un  contributo  di solidarieta' nella misura del 5
          per  cento  di  cui  2,50  per cento a carico del datore di
          lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
              9.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1998 gli importi delle
          fasce  di  retribuzione  giornaliera  e  del  massimale  di
          retribuzione  imponibile di cui al comma 8 sono annualmente
          rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai ed impiegati, cosi' come calcolato
          dall'ISTAT.
              10.  (Sostituisce  il  comma 7 dell'art. 12 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420)
          .
              11.  Per  il  personale  di  cui  al comma 1, nonche' a
          coloro  che  esercitano  la  facolta'  di  opzione ai sensi
          dell'art.  1,  comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          appartenente  al gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          a),   e'   stabilita   una   retribuzione   giornaliera  di
          riferimento   pari   al  massimale  annuo  di  retribuzione
          pensionabile  vigente  tempo  per  tempo nell'assicurazione
          generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
              12.  In  caso  di  retribuzioni giornaliere superiori a
          quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un
          giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari
          alla  retribuzione  di  riferimento, fino a concorrenza del
          numero  di  giornate  individuate dall'art. 6, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503. La frazione
          di  retribuzione  inferiore  a  quella  di  riferimento  e'
          considerata   utile  al  fine  dell'accreditamento  di  una
          giornata contributiva.
              13.  Il  numero  delle  giornate  di  contribuzione che
          possono  essere  accreditate in ogni anno non deve superare
          le 312.
              14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
          esercitano  la  facolta'  di  opzione ai sensi dell'art. 1,
          comma  23,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, trovano
          applicazione  a partire dal 1° gennaio 1997 le disposizioni
          di  cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
          335.  Sulle  quote  di  retribuzione eccedenti il massimale
          retributivo  e  pensionabile  si  applica  un contributo di
          solidarieta',   aggiuntivo   rispetto   a  quanto  previsto
          nell'art.  1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo  14 dicembre  1995, n. 579, da versare al Fondo
          nella  misura  del  5  per  cento,  di cui 2,50 per cento a
          carico  del  datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
          lavoratore.
              15.  Ai  soli  fini  dell'acquisizione del diritto alla
          corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
          appartenenti  al gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi
          giornalieri  effettivi  o  figurativi versati o accreditati
          nel  Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la
          retribuzione  globale  percepita  dal lavoratore non superi
          quattro  volte  l'importo  del trattamento minimo in vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo
          di  60  contributi  giornalieri,  fino a concorrenza di 120
          contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale
          accreditamento  e'  consentito  per  un  numero di anni non
          superiore a 10.
              15-bis.  I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis)
          dell'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente
          all'adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al
          presente articolo».
              Comma 101.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 59, comma 44, della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  recante: Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica:
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante:  Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003):
              «7.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono  determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
          fisiche  di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
          oneri  effettivamente  rimasti  a  carico  per  l'attivita'
          educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
          presso  scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
          30  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
          2005.».
              Comma 102.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  recante:  Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «1.  A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
          favore  dei  soggetti  di  eta' pari o superiore a settanta
          anni  e  fino  a garantire un reddito proprio pari a 516,46
          euro  al  mese  per  tredici  mensilita',  la  misura delle
          maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
                a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
          successive modificazioni;
                b) all'art.  70,  comma  1,  della  legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  con  riferimento  ai titolari dell'assegno
          sociale  di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
          1995, n. 335;
                c) all'art.  2  della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          con  riferimento  ai titolari della pensione sociale di cui
          all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
              (omissis).
              5.  L'incremento  di cui al comma 1 e' concesso in base
          alle seguenti condizioni:
                a) il  beneficiario  non  possieda  redditi propri su
          base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
                b) il  beneficiario  non possieda, se coniugato e non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo  annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro,  ne'
          redditi,  cumulati  con  quello del coniuge, per un importo
          annuo   pari  o  superiore  a  6.713,98  euro  incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale;
                c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'incremento e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi;
                d) per  gli  anni  successivi  al  2002, il limite di
          reddito  annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
          all'incremento  dell'importo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          rispetto all'anno precedente.».
              -  Il  decreto  legislativo  16 settembre 1996, n. 563,
          recante:  Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2,
          comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
          materia  di  trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
          pensionistiche   diverse   da   quelle   dell'assicurazione
          generale   obbligatoria,   del  personale  degli  enti  che
          svolgono  le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1
          del d.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 ottobre   1996,  n.  256,
          supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,
          recante:     Disciplina    delle    forme    pensionistiche
          complementari,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, lettera v),
          della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento
          ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  20 novembre  1990, n. 357,
          recante:  Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici
          creditizi  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          3 dicembre 1990, n. 282, supplemento ordinario.
              -  La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: Disposizioni
          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di
          lavoro  del  personale dipendente e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
              -  Si riporta il testo dell'art. 75, D.P.R. 20 dicembre
          1979,  n. 761, recante: Stato giuridico del personale delle
          unita' sanitarie locali:
              «Art.  75  (Opzione  per  la  posizione assicurativa in
          atto).  -  Al  personale  contemplato nell'art. 74, secondo
          comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per
          il   mantenimento   della   posizione   assicurativa   gia'
          costituita    nell'ambito    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria   e   degli  eventuali  fondi  integrativi  di
          previdenza   esistenti  presso  gli  enti  di  provenienza.
          L'opzione  deve essere esercitata entro sei mesi dalla data
          di  iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai
          servizi delle unita' sanitarie locali.
              La  facolta' di opzione di cui al precedente comma puo'
          essere  esercitata,  nello  stesso  termine di sei mesi ivi
          previsto,  dai  dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
          dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              In  favore  del personale di cui ai precedenti commi e'
          costituita  presso  l'I.N.P.S.  una  gestione  speciale  ad
          esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
          a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
          le  disposizioni  regolamentari  dei  preesistenti fondi di
          previdenza,  anche  per  quanto  concerne il versamento dei
          contributi   previdenziali  ripartiti  secondo  le  attuali
          proporzioni.
              Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
          dei  fondi  integrativi  di previdenza di cui ai precedenti
          commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
          relativi  ai  predetti  fondi  di  previdenza e' trasferito
          all'I.N.P.S. con le procedure stabilite dall'art. 67, legge
          23 dicembre   1978,   n.   833,   previa  integrazione  dei
          contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo
          comma.
              Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
          costituita  presso  l'I.N.P.S. a norma dei precedenti commi
          e'  assicurato,  per  le  pregresse posizioni previdenziali
          relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
          versamento  dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
          fine  saranno  utilizzate  le disponibilita' finanziarie di
          cui  all'art.  77,  quinto comma, ovvero sesto comma, legge
          23 dicembre 1978, n. 833.
              Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
          chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
          norma  del  D.P.R.  24 luglio  1977,  n. 618, o negli altri
          ruoli  delle  amministrazioni  dello Stato, si applicano le
          disposizioni  contenute  nei  regolamenti  dei preesistenti
          fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
          riduzione di organico.
              Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.   19,   legge
          21 dicembre  1978,  n.  843,  con  effetto  dalla  data  di
          costituzione  della gestione speciale prevista dal presente
          articolo,  la  quota  aggiuntiva  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.  10,  legge  3 giugno  1975,  n.  160,  e' dovuta
          esclusivamente  sulla  pensione a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  restando  in  ogni  caso non dovuto
          sulla  pensione  integrativa  l'incremento  dell'indennita'
          integrativa  speciale  di  cui  all'art. 1, legge 31 luglio
          1975, n. 364».
              Comma 104.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670, recante: Approvazione del testo unico delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
              Comma 105.
              -  Il  decreto  legislativo 26 marzo 2001 n. 151, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
              Comma 106.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  42,  del  decreto
          legislativo  26 marzo  2001,  n.  151, recante: testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53, cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  42  (Riposi  e permessi per i figli con handicap
          grave).   (legge   8 marzo   2000,   n.   53,   articoli 4,
          comma 4-bis,  e 20). - 1. Fino al compimento del terzo anno
          di  vita del bambino con handicap in situazione di gravita'
          e  in  alternativa  al prolungamento del periodo di congedo
          parentale,  si  applica  l'art.  33,  comma  2, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104, relativo alle due ore di riposo
          giornaliero retribuito.
              2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino  con  handicap  in  situazione di gravita', la
          lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre
          hanno  diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
          della  legge  5 febbraio  1992, n. 104. Detti permessi sono
          fruibili  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito del
          mese.
              3.  Successivamente  al  raggiungimento  della maggiore
          eta'  del figlio con handicap in situazione di gravita', la
          lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre
          hanno  diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo
          20  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  detti  permessi,
          fruibili  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito del
          mese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il
          figlio  o,  in  assenza  di convivenza, che l'assistenza al
          figlio sia continuativa ed esclusiva.
              4.  I  riposi  e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
          comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
          cumulati  con  il  congedo  parentale  ordinario  e  con il
          congedo per la malattia del figlio.
              5.   La   lavoratrice   madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma  1,  della  legge medesima e che abbiano titolo a
          fruire  dei  benefici  di  cui  all'art.  33,  comma 1, del
          presente  testo  unico  e  all'art.  33, commi 2 e 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui al comma 2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta. Durante il periodo di congedo, il
          richiedente    ha   diritto   a   percepire   un'indennita'
          corrispondente   all'ultima   retribuzione   e  il  periodo
          medesimo    e'   coperto   da   contribuzione   figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi  2  e  3, della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
              6.  I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
          articolo  spettano  anche  qualora  l'altro genitore non ne
          abbia diritto.»
              Comma 107.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 49, del decreto-legge
          30 settembre 2003 n. 269, recante: Disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti  pubblici,  cosi'  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata:
              «Art.  49  (Esternalizzazioni di servizi da parte delle
          aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). - 1.
          Al   fine  di  agevolare  l'esternalizzazione  dei  servizi
          ausiliari  da  parte  delle  aziende  ospedaliere  e  delle
          aziende sanitarie locali, degli Istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali
          classificati,  le  maggiori  entrate corrispondenti all'IVA
          gravante  sui servizi, originariamente prodotti all'interno
          delle  predette  aziende,  e  da esse affidati, a decorrere
          dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, a
          soggetti  esterni  all'amministrazione  affluiscono  ad  un
          fondo  istituito  presso il Ministero dell'economia e delle
          finanze.  Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote
          dell'imposta  spettanti  all'Unione europea, nonche' quelle
          attribuite  alle  regioni,  a  decorrere,  per le regioni a
          statuto    ordinario,   dalla   definitiva   determinazione
          dell'aliquota  di  compartecipazione  regionale all'imposta
          sul   valore   aggiunto  di  cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56,  ed  alle province
          autonome  di  Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita'
          per   l'attuazione   del  presente  comma  nonche'  per  la
          ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura
          non  regolamentare,  adottato  dal Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano.
              2.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato
          in  3  milioni  di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro
          per  l'anno  2004,  24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori  entrate  recate dal presente
          decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.»
              Comma 108.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
          d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio.:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) - c) omissis;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
              Comma 116.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 59, comma 44, della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  recante: Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica:
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma 6, del
          decreto-legge    30 settembre    2003   n.   269,   recante
          Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici:
              «6.  Per  il  finanziamento  delle  politiche in favore
          delle  famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali
          di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
          milioni di euro per l'anno 2004.».
              - La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante: Disposizioni
          per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
          architettoniche  negli  edifici privati e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21.
              Comma 118.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 48, comma 2, lettera
          a), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  recante Approvazione del testo unico delle
          imposte sui redditi:
              «2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
          lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
          successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
          3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
          dal  1° gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
          dalla   differenza  tra  lire  6.500.000  e  l'importo  dei
          contributi  versati,  entro  i valori fissati dalla lettera
          e-ter)  del  comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni;
              Comma 119.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  recante Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
          3,  comma  1,  lettera  v), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
          complementari  che risultano istituite alla data di entrata
          in  vigore  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421, non si
          applicano  gli  articoli 4,  comma  4, e 6, commi 1, 2 e 3,
          mentre  l'art.  13,  commi  5 e 7, ha effetto dal 1° luglio
          1994.  Salvo  quanto  previsto  al comma 3, dette forme, se
          gia'  configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
          ed  indipendentemente  dalla natura giuridica del datore di
          lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto  legislativo,  dotarsi  di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
              2.  Le  forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro
          dieci  anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto  legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
          6,  commi  4  e  5,  secondo  norme per loro specificamente
          emanate   dal   Ministro   del   tesoro,  d'intesa  con  la
          commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di
          dette  disposizioni,  nella comunicazione di cui al comma 6
          devono  essere  specificate  la  consistenza e la tipologia
          degli investimenti.
              3.  Non  sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1,
          secondo  periodo,  le forme pensionistiche complementari di
          cui al comma 1 istituite all'interno:
                a) di  enti pubblici anche economici che esercitano i
          controlli  in  materia  di tutela del risparmio, in materia
          valutaria o in materia assicurativa;
                b) di  enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai
          controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
          e assicurativa.
              Alle  forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
          articoli 6,  16  e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
          vigilanza  e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
          dall'art.  17,  dall'organismo  di  vigilanza competente in
          ragione  dei  controlli  sul  soggetto  al  cui  interno e'
          istituita la forma pensionistica medesima.
              4.  Ai  soggetti titolari delle forme di cui al comma 1
          e'   assegnato  un  termine  di  due  anni  per  provvedere
          all'adeguamento  alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
          soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
          medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
          all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
              5.  Le  operazioni  necessarie  per  l'adeguamento alle
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
          ogni  onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui
          al  comma  1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
          di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera d), le operazioni di
          conferimento  non  concorrono  in  alcun  caso a formare il
          reddito  imponibile  del  soggetto  conferente e i relativi
          atti  sono  soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
          catastali  nella  misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
          imposta;  a  dette  operazioni  si  applicano, agli effetti
          dell'imposta  sull'incremento  di valore degli immobili, le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  secondo comma, secondo
          periodo,  e  6,  settimo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  643, e successive
          modificazioni.
              6.  I  soggetti  titolari delle forme di cui al comma 1
          devono  inviare  alla commissione di cui all'art. 16, entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di cui
          all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
          modalita'  che  saranno  indicate  dal  medesimo decreto. I
          soggetti  titolari  delle  forme di cui ai commi 1 e 3 sono
          iscritti  in  sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4,
          comma 6.
              6-bis.  Le  forme pensionistiche di cui al comma 6 sono
          iscritte  di  diritto  nelle sezioni speciali dell'albo dei
          fondi  pensione  a seguito della comunicazione. L'attivita'
          di  vigilanza  di  stabilita' sulle forme pensionistiche di
          cui al comma 1 e' avviata dalla commissione di cui all'art.
          16  secondo  piani di attivita' differenziati temporalmente
          anche  con  riferimento  alle modalita' di controllo e alle
          diverse  categorie  delle  predette  forme pensionistiche e
          definiti  tenendo  conto  delle  informazioni  ricevute  in
          attuazione   del  comma  6.  La  commissione  riferisce  al
          riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
          Alle    modifiche    statutarie    relative    alle   forme
          pensionistiche   di   cui   al  comma  1  per  aspetti  non
          concernenti   la  modificazione  dell'area  dei  potenziali
          destinatari,   deliberate   prima  della  iscrizione  nelle
          sezioni  speciali  dell'albo  dei  fondi  pensione disposta
          dalla  commissione,  non  si  applicano l'art. 17, comma 2,
          lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.
              7.  Per  i destinatari iscritti alla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto legislativo alle forme di cui
          al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
          di  squilibri  finanziari  delle relative gestioni le fonti
          istitutive  di  cui  all'art.  3  possono  rideterminare la
          disciplina  delle  prestazioni  e del finanziamento per gli
          iscritti  che  alla  predetta  data  non abbiano maturato i
          requisiti  previsti  dalle  fonti istitutive medesime per i
          trattamenti  di  natura pensionistica. Per i destinatari di
          cui  al  presente  comma non si applica altresi' l'art. 13,
          commi   2  e  3,  continuando  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di legge vigenti sino alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto legislativo. Al trasferimento,
          a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
          dal    presente    decreto    legislativo,   di   posizioni
          previdenziali  in essere alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto   legislativo,   costituite   da   fondi
          accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art.
          2117  del  codice  civile, si applica il comma 13 dell'art.
          13.
              8.   Per   i  destinatari  iscritti  anche  alle  forme
          pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo, si
          applicano  le  disposizioni  ivi stabilite e, per quelli di
          cui  all'art.  2,  comma  1, lettera a), non possono essere
          previste  prestazioni  definite  volte  ad  assicurare  una
          prestazione  determinata  con  riferimento  al  livello del
          reddito,  ovvero  a  quello  del  trattamento pensionistico
          obbligatorio.
              8-bis.  Alle  forme  pensionistiche  di cui al comma 1,
          gestite    in    via    prevalente   secondo   il   sistema
          tecnico-finanziario  della  ripartizione,  in  presenza  di
          rilevanti  squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
          delle  disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
          e  8,  comma  2, e' consentita, per un periodo di otto anni
          dalla  data  di  emanazione  del decreto di cui al comma 6,
          l'iscrizione  di  nuovi  soggetti  in  deroga  alle  citate
          disposizioni  degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui  all'art.  16,  da emanarsi entro il
          31 marzo  1994,  sono determinati i criteri di accertamento
          della  predetta  situazione di squilibrio, con riguardo, in
          particolare,  alla  variazione  dell'aliquota  contributiva
          necessaria  al  riequilibrio della gestione, senza aggravio
          degli  oneri  a  carico  degli  enti  del  settore pubblico
          allargato.
              8-ter.  Le  forme  pensionistiche di cui al comma 8-bis
          debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
          e   della   previdenza  sociale  per  l'applicazione  della
          disciplina  di  cui  al  comma  medesimo  ed entro sessanta
          giorni  dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
          provvedono  a  corredare detta istanza della documentazione
          idonea    a   dimostrare   l'esistenza   dello   squilibrio
          finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
          riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
          contribuzioni  e  alle  prestazioni,  nonche' al patrimonio
          investito,    determini   le   condizioni   necessarie   ad
          assicurare,  alla  scadenza  del  periodo  di  cui al comma
          8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
          commissione  di  cui  all'art.  16,  accerta, nei termini e
          secondo  le  modalita' indicate nel decreto di cui al comma
          8-bis,   la  sussistenza  delle  predette  condizioni,  per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
              8-quater.  Ai contributi versati ai fondi di previdenza
          complementare  che  abbiano presentato istanza al Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale per l'applicazione
          del  periodo  transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
          applicarsi anche per gli iscritti successivamente alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto, il trattamento
          tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
              8-quinquies.  L'accesso alle prestazioni per anzianita'
          e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
          comma   1,   che   garantiscono   prestazioni  definite  ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
              9.  I  dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975,  n.  70, assunti successivamente alla data di entrata
          in  vigore della legge medesima, possono chiedere di essere
          iscritti  al  fondo integrativo costituito presso l'ente di
          appartenenza,   con   facolta'   di  riscatto  dei  periodi
          pregressi.  E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della
          predetta  legge.  I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
          primo   e   secondo,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20 dicembre  1979,  n.  761,  che  non  abbiano
          esercitato  il  diritto  di  opzione entro i termini di cui
          all'art.   75   del   citato  decreto,  hanno  facolta'  di
          ricostituire  le precedenti posizioni assicurative presso i
          fondi  integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
          provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
          qualsiasi  titolo,  derivante dall'esercizio delle facolta'
          di  cui  al  presente  comma  e'  posto a totale carico dei
          dipendenti  stessi  secondo  aggiornati  criteri attuariali
          elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono
          essere  esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.».
              Comma 120.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18, commi 8-bis e
          8-ter,  del  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124,
          recante:     Disciplina    delle    forme    pensionistiche
          complementari,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, lettera v),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421, cosi' come modificato:
              «  8-bis.  Alle forme pensionistiche di cui al comma 1,
          gestite    in    via    prevalente   secondo   il   sistema
          tecnico-finanziario  della  ripartizione,  in  presenza  di
          rilevanti  squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
          delle  disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
          e  8,  comma  2, e' consentita, per un periodo di otto anni
          dalla  data  di  emanazione  del decreto di cui al comma 6,
          l'iscrizione  di  nuovi  soggetti  in  deroga  alle  citate
          disposizioni  degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui  all'art.  16,  da emanarsi entro il
          31 marzo  1994,  sono determinati i criteri di accertamento
          della  predetta  situazione di squilibrio, con riguardo, in
          particolare,  alla  variazione  dell'aliquota  contributiva
          necessaria  al  riequilibrio della gestione, senza aggravio
          degli  oneri  a  carico  degli  enti  del  settore pubblico
          allargato.
              8-ter.  Le  forme  pensionistiche di cui al comma 8-bis
          debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
          e   della   previdenza  sociale  per  l'applicazione  della
          disciplina  di  cui  al  comma  medesimo  ed entro sessanta
          giorni  dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
          provvedono  a  corredare detta istanza della documentazione
          idonea    a   dimostrare   l'esistenza   dello   squilibrio
          finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
          riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
          contribuzioni  e  alle  prestazioni,  nonche' al patrimonio
          investito,    determini   le   condizioni   necessarie   ad
          assicurare,  alla  scadenza  del  periodo  di  cui al comma
          8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
          commissione  di  cui  all'art.  16,  accerta, nei termini e
          secondo  le  modalita' indicate nel decreto di cui al comma
          8-bis,   la  sussistenza  delle  predette  condizioni,  per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  del  decreto
          legislativo  18 febbraio  2000 n. 47, recante Riforma della
          disciplina  fiscale della previdenza complementare, a norma
          dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133:
              «Art.  1 (Disciplina fiscale dei contributi e dei premi
          versati   per   la   previdenza   sociale  complementare  e
          individuale).  -  1.  Al  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) nell'art. 10:
                  1)  (Sostituisce  la  lettera  e-bis)  al  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917);
                  2) (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 10 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917);
                b) (Aggiunge  un  periodo al comma 4 dell'art. 17 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917);
                c) nell'art.  48, comma 2, lettera a), primo periodo,
          le  parole  da  «i  contributi versati dal datore di lavoro
          alle  forme  pensionistiche complementari di cui al decreto
          legislativo  21 aprile  1993, n. 124», fino alla fine della
          lettera sono soppresse;
                e) nell'art.  48-bis,  comma  1,  la  lettera  a)  e'
          soppressa;
                f) nell'art.   70,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni:
                  1) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 70 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
                  2) (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 70 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
              2.  Se  l'ammontare  dei contributi o dei premi versati
          alle  forme pensionistiche previste dal decreto legislativo
          21 aprile  1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente,
          della  deduzione  ai sensi della lettera e-bis) del comma 1
          dell'art.  10  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo
          pensione   o   all'impresa   di   assicurazione,  entro  il
          30 settembre  dell'anno successivo a quello in cui e' stato
          effettuato  il versamento ovvero, se antecedente, alla data
          in  cui  sorge  il  diritto alla prestazione, l'importo non
          dedotto  o  che  non sara' dedotto in sede di presentazione
          della dichiarazione dei redditi.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, comma 6, della
          legge  8 agosto  1995,  n. 335, recante Riforma del sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare:
              «6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per
          l'applicazione  del periodo transitorio di cui all'art. 18,
          comma  8-bis,  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.
          124,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          all'imposta  sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14
          dello  stesso  decreto  legislativo  n.  124 del 1993, come
          sostituito dall'art. 12 della presente legge, si applica, a
          decorrere   dal   1995   e  fino  al  termine  del  periodo
          transitorio,  una addizionale nella misura dell'1 per cento
          calcolata   sul   patrimonio   netto  contabile  risultante
          dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.».
              Comma 121.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59:
              «Art.  130  (Trasferimenti  di competenze relative agli
          invalidi  civili). -  1.  A  decorrere  dal  centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e  indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
          agli  invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
          gestione   istituito   presso  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS).
              2.  Le  funzioni  di  concessione dei nuovi trattamenti
          economici  a  favore  degli invalidi civili sono trasferite
          alle   regioni,  che,  secondo  il  criterio  di  integrale
          copertura,  provvedono  con  risorse proprie alla eventuale
          concessione   di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
          determinati  con legge dello Stato, per tutto il territorio
          nazionale.
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei  benefici  economici,  di  cui  all'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei  servizi,  attivati  a  decorrere dal termine di cui al
          comma  1  del  presente articolo, la legittimazione passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze  concesse  dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
          negli  altri  casi,  anche  relativamente  a  provvedimenti
          concessori  antecedenti al termine di cui al medesimo comma
          1.
              4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
          ammesso   ricorso   amministrativo,  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia di pensione sociale, ferma restante la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
              -  Il  decreto  legislativo  31 dicembre  1992, n. 545,
          recante  Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento
          ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27,  del  decreto
          legislativo  31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento
          degli   organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
          30  dicembre  1991,  n.  413»,  cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  27  (Trattamento dei componenti del consiglio di
          presidenza).  - 1. I componenti del consiglio di presidenza
          sono   esonerati  dalle  funzioni  proprie  conservando  la
          titolarita'   dell'ufficio   ed   il  relativo  trattamento
          economico  ragguagliato,  quanto  alla  parte  variabile, a
          quella  piu'  elevata  conferita  nello  stesso  periodo ai
          presidenti di commissione tributaria.
              2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
          con  residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
          misura  prevista  per la qualifica rivestita e comunque non
          inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello
          Stato, livello C.».
              Comma  122:      - Si  riporta il testo dell'art. 8 del
          decreto-legge   25   settembre   2001,   n.  351,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi  comuni  di investimento immobiliare»,
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art. 8 (Regime tributario del fondo ai fini IVA). - 1.
          La  societa'  di  gestione  e'  soggetto  passivo  ai  fini
          dell'imposta  sul valore aggiunto per le cessioni di beni e
          le  prestazioni  di  servizi  relative  alle operazioni dei
          fondi  immobiliari  da essa istituiti. L'imposta sul valore
          aggiunto   e'   determinata   e   liquidata   separatamente
          dall'imposta  dovuta per l'attivita' della societa' secondo
          le  disposizioni  previste dal decreto del Presidente della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'  applicata distintamente per ciascun
          fondo.    Al    versamento    dell'imposta    si    procede
          cumulativamente  per le somme complessivamente dovute dalla
          societa'  e  dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
          dalla  societa'  di  gestione  e imputati ai singoli fondi,
          nonche'  le  manutenzioni  degli stessi, danno diritto alla
          detrazione  dell'imposta  ai  sensi dell'art. 19 del citato
          decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del medesimo decreto, gli
          immobili  costituenti  patrimonio  del  fondo e le spese di
          manutenzione  sono  considerati  beni  ammortizzabili ed ai
          rimborsi  d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi,
          senza  presentazione  delle  garanzie previste dal medesimo
          articolo.
              1-bis.  Per  gli  apporti  di  beni  immobili  ai fondi
          d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'art. 37
          del   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio  1998, n. 58, e dall'art. 14-bis della legge 25
          gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la
          societa'  di  gestione  del  risparmio per ciascun fondo da
          essa  istituito.  La  fattura, emessa dall'apportante senza
          addebito  dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni
          di  cui  agli  articoli  21  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con
          l'indicazione  della disposizione di cui al presente comma,
          deve  essere  integrata  dalla  societa'  di  gestione  del
          risparmio  con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
          imposta  e  deve  essere  annotata nel registro di cui agli
          articoli  23  e  24 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  633  del  1972 entro il mese di ricevimento
          ovvero  anche  successivamente,  ma comunque entro quindici
          giorni  dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
          lo  stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato
          anche  nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto
          n.  633  del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta
          nel  terzo comma dell'art. 30 del citato decreto n. 633 del
          1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
              2.   In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso  la
          societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
          in  parte,  in compensazione delle imposte e dei contributi
          ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241, anche oltre il limite fissato dall'art. 25,
          comma  2,  del citato decreto. Puo' altresi' cedere a terzi
          il   credito   indicato  nella  dichiarazione  annuale.  Si
          applicano  le  disposizioni degli artt. 43-bis e 43-ter del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   602.   Gli   atti  pubblici  o  le  scritture  private
          autenticate,  aventi  ad  oggetto  la cessione del credito,
          sono  soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di
          legge 250.000.
              3.  Con  decreto  dell'amministrazione finanziaria sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
          commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
          all'effettuazione  delle  compensazioni e alle cessioni dei
          crediti.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  del  decreto
          legislativo  2  febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio  1996,  n.  52:     « Art. 37 (Struttura dei fondi
          comuni  di  investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, con regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i
          criteri  generali  cui devono uniformarsi i fondi comuni di
          investimento con riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b) alle  categorie  di  investitori  cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima;
                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
          costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
              2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma  1 stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b) le   cautele   da   osservare,   con   particolare
          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
                c) le   scritture   contabili,   il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e) i   requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
          indipendenti  indicati  nell'art.  6, comma 1), lettera c),
          numero 5).
              2-bis.  Con  il  regolamento previsto dal comma 1, sono
          altresi'  individuate le materie sulle quali i partecipanti
          dei  fondi  chiusi  si riuniscono in assemblea per adottare
          deliberazioni  vincolanti  per  la societa' di gestione del
          risparmio.   L'assemblea   delibera   in  ogni  caso  sulla
          sostituzione  della  societa'  di  gestione  del risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e  sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
          e'   convocata   dal  consiglio  di  amministrazione  della
          societa'  di  gestione del risparmio anche su richiesta dei
          partecipanti  che  rappresentino  almeno il 5 per cento del
          valore  delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
          approvate  con  il  voto  favorevole  dei  partecipanti che
          rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia  per  l'approvazione.  Esse si intendono approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla   trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti  si
          applica,   per   quanto  non  disciplinato  dalla  presente
          disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
          46, commi 2 e 3.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14-bis della legge 25
          gennaio 1994, n. 86, recante: «Istituzione e disciplina dei
          fondi comuni di investimento immobiliare chiusi»:     «Art.
          14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1.
          In  alternativa  alle  modalita'  operative  indicate negli
          articoli  12,  13  e  14, le quote del fondo possono essere
          sottoscritte,  entro  un  anno  dalla sua costituzione, con
          apporto  di  beni  immobili o di diritti reali su immobili,
          qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento,
          da  beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da
          enti  previdenziali  pubblici, da regioni, da enti locali e
          loro  consorzi,  nonche' da societa' interamente possedute,
          anche   indirettamente,   dagli   stessi   soggetti.   Alla
          istituzione  del  fondo  con apporto in natura si applicano
          l'art.  12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p),
          r),  s-bis),  e  6,  l'art.  14,  commi 7 e 8. Si applicano
          altresi',  in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          12, commi 4 e 5.
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione  non  deve  essere controllata, ai sensi dell'art.
          2359  del  codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
          dei  soggetti  che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
          della   presente   disposizione,   nell'individuazione  del
          soggetto    controllante   non   si   tiene   conto   delle
          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
          dell'investimento  minimo  obbli-gatorio  nel  fondo di cui
          all'art.  13,  comma  8,  e'  determinata  dal Ministro del
          tesoro  nel  limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare
          del fondo.
              3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
          per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non
          sussiste  qualora  partecipino  al fondo esclusivamente con
          apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che
          hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e
          sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore
          al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali
          immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti
          apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
          comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento
          dell'apporto complessivo in denaro.
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono  sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
          8  anche  al momento dell'apporto; la relazione deve essere
          redatta   e  depositata  al  momento  dell'apporto  con  le
          modalita'  e  le  forme  indicate nell'art. 2343 del codice
          civile  e  deve contenere i dati e le notizie richieste dai
          commi 1 e 4 dell'art. 8.
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
              6.   Con   modalita'   analoghe   a   quelle   previste
          dall'articolo  12, comma 3, la societa' di gestione procede
          all'offerta    al    pubblico    delle    quote    derivate
          dall'istituzione  del  fondo  ai  sensi  del comma 1. A tal
          fine,  le  quote  sono  tenute  in deposito presso la banca
          depositaria.  L'offerta  al  pubblico deve essere corredata
          dalla  relazione  dei  periti  di  cui  al  comma  4 e, ove
          esistente,    dal    certificato    attestante   l'avvenuta
          approvazione  dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni  e dei
          diritti  da  parte  della  conferenza  di servizi di cui al
          comma  12.  L'offerta  al  pubblico  deve concludersi entro
          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e
          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del
          collocamento,    il   termine   per   il   versamento   dei
          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le
          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla
          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate.
              7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
          sensi  del  comma  6 sono tenuti a fornire alla societa' di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
              8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli
          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla CONSOB
          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote
          siano  destinate esclusivamente a investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
              9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla
          data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un
          commissario  nominato  dal  Ministro  del  tesoro  operante
          secondo  le  direttive  impartite dal Ministro medesimo, il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
              10.  Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite
          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui
          redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
          anteriormente all'apporto.
              11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma 1 e
          delle  eventuali  successive  retrocessioni di cui al comma
          9,dovuto  in  luogo  delle  ordinarie  imposte di registro,
          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale
          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta
          sostitutiva   di   lire   un   milione   che  e'  liquidata
          dall'ufficio  del  registro a seguito di denuncia del primo
          apporto  in  natura  e  che  deve  essere  presentata dalla
          societa'  di  gestione  entro  sei  mesi  dalla data in cui
          l'apporto stesso e' stato effettuato.
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati  a  norma  del  comma  1  di  importo complessivo
          superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
          di  cui  al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
          conferenza  di  servizi  di  cui  all'art. 14 della legge 7
          agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma  12,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le
          intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.
          Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle
          determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della
          mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati,  le  relative determinazioni sono assunte a ogni
          effetto  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
          termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'
          di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre
          disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione
          degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti
          chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove
          non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei ministri per poter consentire
          di  assumere  le determinazioni delle conferenze di servizi
          nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto
          non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,
          ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti.
              13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli
          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei
          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
          comma  6,  per  le quote di propria pertinenza, il Ministro
          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai
          sensi  del  comma  1.  Le modalita' e le condizioni di tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
              14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          speciali  emessi  ai  sensi  del  comma 13 o dalla cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti  dello  Stato  o  di  enti  previdenziali pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari.
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere
          prestiti  obbligazionari  convertibili  in  quote dei fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all'art.  35  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724. In
          alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le
          quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali
          possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di
          conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
          sensi  del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
          della predetta legge n. 724 del 1994.
              16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          emessi  ai  sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
          nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate
          al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme
          previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo.
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da
          parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali
          territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i
          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti
          previsti  al  comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo
          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 21, 23, 24, 25 e
          30  del  decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante:   «Istituzione   e  disciplina
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto»:       «Art.   21
          (Fatturazione  delle operazioni). - Per ciascuna operazione
          imponibile  deve  essere  emessa  una  fattura, anche sotto
          forma  di  nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha
          per   emessa  all'atto  della  sua  consegna  o  spedizione
          all'altra parte.
              La  fattura  deve  essere  datata  e numerata in ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
                1)  ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
          o   domicilio   dei   soggetti   fra   cui   e'  effettuata
          l'operazione,     nonche'    ubicazione    della    stabile
          organizzazione   per   i  non  residenti  e,  relativamente
          all'emittente,  numero  di partita IVA. Se non si tratta di
          imprese,  societa'  o enti devono essere indicati, in luogo
          della  ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
          cognome;
                2)  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione;
                3)  corrispettivi  e  altri  dati  necessari  per  la
          determinazione  della  base  imponibile, compreso il valore
          normale  dei  beni  ceduti  a  titolo  di  sconto, premio o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
                4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
          sconto, premio o abbuono;
                5)    aliquota    e   ammontare   dell'imposta,   con
          arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
              Se  l'operazione  o  le  operazioni cui si riferisce la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote  diverse,  gli  elementi e i dati di cui ai numeri
          2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la
          aliquota applicabile.
              La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
          soggetto  che  effettua  la  cessione  o la prestazione, al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma  dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve essere
          consegnato  o  spedito  all'altra parte. Per le cessioni di
          beni  la  cui consegna o spedizione risulti da documento di
          trasporto  o  da  altro  documento  idoneo a identificare i
          soggetti  tra  i quali e' effettuata l'operazione ed avente
          le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  fattura  puo'  essere  emessa entro il
          giorno  15  del  mese  successivo a quello della consegna o
          spedizione  e deve contenere anche l'indicazione della data
          e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
          emessa  una  sola  fattura  per  le cessioni effettuate nel
          corso  di  un  mese solare fra le stesse parti. In deroga a
          quanto   disposto  nel  secondo  periodo,  in  relazione  a
          motivate  esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
          fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese successivo a
          quello  della  consegna o spedizione dei beni limitatamente
          alle  cessioni  effettuate  a  terzi dal cessionario per il
          tramite  del  proprio  cedente.  Con lo stesso decreto sono
          determinate  le  modalita' per la tenuta e la conservazione
          dei predetti documenti.
              Nelle  ipotesi  di  cui  al terzo comma dell'art. 17 la
          fattura   deve  essere  emessa,  in  unico  esemplare,  dal
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
              La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
          soggette  all'imposta  a norma dell'art. 2, lettera l), per
          le  cessioni  relative  a  beni in transito o depositati in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza  doganale,  non imponibili a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni  non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
          e  38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta,  o  non  imponibile  o  esente, con l'indicazione
          della relativa norma.
              Se  viene  emessa  fattura  per operazioni inesistenti,
          ovvero  se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
          le  imposte  relative  sono  indicati in misura superiore a
          quella  reale,  l'imposta  e' dovuta per l'intero ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
              Le  spese  di emissione della fattura e dei conseguenti
          adempimenti  e  formalita'  non  possono formare oggetto di
          addebito a qualsiasi titolo.».
              «Art.   23   (Registrazione   delle   fatture).   -  Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,   nell'ordine   della   loro   numerazione   e  con
          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art.  21, devono essere registrate entro il termine di
          emissione   e   con  riferimento  al  mese  di  consegna  o
          spedizione dei beni.
              Per  ciascuna  fattura devono essere indicati il numero
          progressivo  e  la  data  di emissione di essa, l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta,  distinti  secondo l'aliquota applicata, e la
          ditta,  denominazione o ragione sociale del cessionario del
          bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
          di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  17, del cedente o del
          prestatore.
              Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o
          ente   devono   essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,
          denominazione  o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di  cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
          in   luogo   dell'ammontare   dell'imposta,  il  titolo  di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              (Comma abrogato).
              Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma dell'art. 6 le
          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto
          destinatario  in  apposito  registro, bollato e numerato ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale.».
              «Art.   24   (Registrazione  dei  corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze.».
              «Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).  -  Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e ai servizi
          acquistati  o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art.   17   e  deve  annotarle  in  apposito  registro
          anteriormente  alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
          dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta.
              (Comma abrogato).
              Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data della
          fattura   o   bolletta,   il  numero  progressivo  ad  essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente  del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
          e  cognome  se  non  si tratta di imprese, societa' o enti,
          nonche'  l'ammontare  imponibile e l'ammontare dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota.
              Per  le fatture relative alle operazioni non imponibili
          o  esenti  di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
          indicati,  in  luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              (Comma abrogato).
              La  disposizione  del comma precedente si applica anche
          per  le  fatture  relative a prestazioni di trasporto e per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo.».
              «Art.   30   (Versamento   di   conguaglio  e  rimborso
          dell'eccedenza). - (Comma abrogato).
              Se  dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
          detraibile  di  cui  al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle
          somme   versate   mensilmente,   e'   superiore   a  quello
          dell'imposta  relativa alle operazioni imponibili di cui al
          n.  1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di
          computare  l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno
          successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di
          cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di
          attivita'.
              Il  contribuente  puo'  chiedere in tutto o in parte il
          rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
          a  lire  cinque milioni, all'atto della presentazione della
          dichiarazione:
                a) quando  esercita  esclusivamente o prevalentemente
          attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
          soggette   ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a  quelle
          dell'imposta  relativa  agli  acquisti e alle importazioni,
          computando  a  tal  fine  anche  le operazioni effettuate a
          norma dell'art. 17, quinto comma;
                b) quando  effettua  operazioni non imponibili di cui
          agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
          per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
          effettuate;
                c) limitatamente  all'imposta relativa all'acquisto o
          all'importazione  di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
          servizi per studi e ricerche;
                d) quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
          soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
                e) quando  si  trova  nelle  condizioni  previste dal
          secondo comma dell'art. 17.
              Il  contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti nel
          precedente   terzo   comma   puo'   chiedere   il  rimborso
          dell'eccedenza  detraibile,  risultante dalla dichiarazione
          annuale,  se  dalle  dichiarazioni  dei due anni precedenti
          risultano  eccedenze  detraibili;  in  tal caso il rimborso
          puo'   essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque  non
          superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
              Con  decreto  del  Ministro delle finanze da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
          indicare  nella  dichiarazione o in apposito allegato, che,
          in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
          verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
              Agli  effetti  della  norma  di cui all'art. 73, ultimo
          comma,  le  disposizioni  del secondo, terzo e quarto comma
          del  presente  articolo  si  intendono  applicabili  per  i
          rimborsi    richiesti   dagli   enti   e   dalle   societa'
          controllanti.».
              Comma 123.     - Si riporta il testo dell'art. 27 della
          direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio, del 17 maggio 1977 -
          Sesta  direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
          sulla  cifra  di  affari  -  Sistema  comune di imposta sul
          valore aggiunto: base imponibile uniforme:
              «Art. 27. - 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita'
          su  proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni Stato
          membro  a  mantenere  o  introdurre  misure  particolari di
          deroga  alla presente direttiva, allo scopo di semplificare
          la  riscossione  dell'imposta  o  di evitare talune frodi o
          evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare
          la  riscossione dell'imposta non devono influire, se non in
          misura  trascurabile,  sull'importo dell'imposta da versare
          allo stadio del consumo finale.
              2.  Lo  Stato  membro che desidera introdurre misure di
          cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole
          tutti i dati atti alla valutazione.
              3.  La  Commissione  ne  informa gli altri Stati membri
          entro un mese.
              4.  La decisione del Consiglio sara' ritenuta acquisita
          se, entro due mesi dall'informazione di cui al paragrafo 3,
          ne'  la  Commissione ne' uno Stato membro hanno chiesto che
          il caso sia esaminato dal Consiglio.
              5.  Gli  Stati  membri che il 1° gennaio 1977 applicano
          misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1
          possono  mantenerle purche' le notifichino alla Commissione
          anteriormente  al  1°  gennaio  1978  e purche' tali misure
          siano   conformi,  se  si  tratta  di  misure  destinate  a
          semplificare   la  riscossione  dell'imposta,  al  criterio
          definito al paragrafo 1.».
              Comma  124.      - Il  testo  dell'art.  37 del decreto
          legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle note
          al comma 122.
              Comma 125.     - Si riporta il testo dell'art. 48 della
          legge   16  gennaio  2003,  n.  3,  recante:  «Disposizioni
          ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»:
              «Art.  48  (Centro  di  alta  specializzazione  per  il
          trattamento  e  lo  studio  della  talassemia).  -  1.  Per
          l'attivazione  di un centro di alta specializzazione per il
          trattamento  e  lo  studio  della  talassemia, con connessa
          scuola  di  specializzazione, rispettivamente destinati, in
          via  prioritaria,  a  pazienti  e medici di altri Paesi del
          bacino del Mediterraneo e del Medio oriente, e' autorizzata
          la  spesa  di  4.000.000  di  euro  per  l'anno  2002  e di
          10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
              2.  La sede del centro e della scuola di cui al comma 1
          e'  individuata dal Ministero della salute, di concerto con
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  e  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  tenuto  conto  delle esperienze di
          eccellenza  maturate  nel territorio nazionale nella cura e
          nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002
          e  in  10.000.000  di  euro  per ciascuno degli anni 2003 e
          2004,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,   allo   scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a
          3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno
          2003  e  a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro
          per  l'anno  2002,  a  6.212.752  euro  per l'anno 2003 e a
          2.527.832  euro  per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
          al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze. Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23
          aprile  2003, n. 89, recante: «Proroga dei termini relativi
          all'attivita'  professionale  dei medici e finanziamento di
          particolari  terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle
          transazioni   con   soggetti   danneggiati  da  emoderivati
          infetti»:      «Art.  2  (Finanziamento  di  un progetto di
          terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo
          di  ematologia).  -  1. Per la realizzazione di un progetto
          oncotecnologico   da   parte   dell'Istituto  superiore  di
          sanita',   finalizzato  a  sviluppare  terapie  oncologiche
          innovative  su  base molecolare, e' autorizzata la spesa di
          tre  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
          2005.   L'Istituto   superiore   di  sanita'  presenta  una
          relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto
          progetto  oncotecnologico  al Ministro della salute, che la
          trasmette  al  Parlamento.  L'Istituto superiore di sanita'
          presenta  altresi',  alla  fine  del triennio 2003-2005, al
          Ministro  della salute, che la trasmette al Parlamento, una
          relazione  sui  risultati del progetto, l'uso delle risorse
          ad  esso  destinate  e  la trasferibilita' sul territorio e
          verso   il   Servizio  sanitario  nazionale  dei  risultati
          raggiunti.
              2.  Per  le  spese  di funzionamento e di ricerca della
          Fondazione  Istituto  mediterraneo di ematologia (IME), con
          sede  in  Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni
          di  euro  per  l'anno  2003  e di dieci milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta
          una  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta al Ministro
          della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione
          IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
          Ministro  della salute, che la trasmette al Parlamento, una
          relazione  sui  risultati  conseguiti,  l'uso delle risorse
          stanziate  nel triennio e la trasferibilita' sul territorio
          e  verso  le strutture del Servizio sanitario nazionale dei
          risultati conseguiti.
              3.  Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal presente
          articolo,  pari  a diciotto milioni di euro per l'anno 2003
          ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
          2005,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              Comma  127.      - La  legge  9  ottobre  2000  n. 285,
          recante:   «Interventi  per  i  Giochi  olimpici  invernali
          "Torino 2006"» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          16 ottobre 2000, n. 242.
              Comma 129.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  della  legge
          9 ottobre  2000  n.  285,  recante  Interventi per i Giochi
          olimpici  invernali  «Torino  2006»,  cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  1  (Finalita).  -  1.  La  presente  legge detta
          disposizioni  per  la  realizzazione  di impianti sportivi,
          infrastrutture   olimpiche   e   viarie,   necessari   allo
          svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006»,
          di  seguito  denominati  «Giochi  olimpici»,  di  cui  agli
          allegati  1,  2  e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione
          Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge
          disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse
          allo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici,  sulla base della
          valutazione  di  connessione  dichiarata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
          presidente   della  regione  Piemonte,  previo  parere  del
          Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'art.
          1-bis.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del  presidente  della  regione
          Piemonte,  d'intesa  con  gli enti locali interessati ed il
          Comitato    organizzatore   dei   Giochi   olimpici,   sono
          individuati    altresi'    i   soggetti   competenti   alla
          realizzazione  delle  opere  connesse  allo svolgimento dei
          Giochi  e,  ove  occorra,  sono dettate disposizioni per la
          destinazione  finale  delle  medesime.  Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  riferisce  al Parlamento
          entro  il  31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere
          connesse,  sulla destinazione finale delle medesime e sullo
          stato   di   avanzamento   dei  lavori.  L'Agenzia  per  lo
          svolgimento  dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge
          l'attivita'  di  monitoraggio  sui  tempi  di realizzazione
          delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di
          cui al comma 1-bis.
              1-bis.  Ai fini dell'attuazione della presente legge e'
          costituito  presso la regione Piemonte un Comitato di regia
          dei  Giochi  olimpici  invernali «Torino 2006» composto dal
          presidente  della  regione Piemonte, dal sindaco di Torino,
          dal  presidente  della  provincia di Torino, dal presidente
          del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  o da
          soggetti  da ciascuno di essi formalmente delegati, nonche'
          da   tre   rappresentanti   scelti   rispettivamente  dalla
          Presidenza  del consiglio dei Ministri, dal Ministero delle
          infrastrutture    e   dei   trasporti   e   dal   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze,   le   cui   spese  di
          funzionamento  sono a carico dell'Agenzia di cui all'art. 2
          e  per le quali si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 2.
          Il  Comitato  di  regia  e' presieduto dal presidente della
          regione  Piemonte.  Alle  riunioni  del  Comitato  di regia
          possono essere di volta in volta invitati il presidente del
          Comitato  organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore
          dell'Agenzia  o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e
          privati  interessati  dall'attuazione della presente legge.
          Il  presidente  del Comitato di regia convoca e presiede le
          riunioni.  La  convocazione  deve avvenire anche in caso di
          richiesta  di  almeno  uno dei componenti aventi diritto di
          voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia
          e'  necessaria  la presenza di almeno due componenti aventi
          diritto  di  voto.  Le  determinazioni  vengono  assunte  a
          maggioranza  dei  presenti.  In caso di parita', prevale il
          voto  del  presidente del Comitato di regia. Il Comitato di
          regia   indirizza  e  coordina  le  attivita'  inerenti  le
          finalita'  della  presente  legge,  assumendo  le opportune
          determinazioni  per  l'attuazione  degli  interventi, fatte
          salve  le  competenze  proprie  degli  enti istituzionali e
          territoriali,   del   Comitato   organizzatore  dei  Giochi
          olimpici  e  dell'Agenzia.  Il Comitato di regia verifica i
          tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione
          necessaria allo scopo.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e
          2,  ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
          quanto  di propria competenza, su richiesta del Comitato di
          regia,  sono  apportate,  sentito il Comitato organizzatore
          dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli
          allegati  1,  2  e  3,  rese  necessarie  da  particolari e
          straordinarie  esigenze,  ivi  comprese  quelle conseguenti
          all'inserimento  di  nuove  discipline  olimpiche  entro  i
          limiti    delle    risorse   finanziarie   complessivamente
          disponibili.
              3.  Le  opere  ed  i  lavori di cui ai commi 1 e 2 sono
          dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza.
              4.  La  giunta della regione Piemonte approva, d'intesa
          con   il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,   sentiti   gli  enti  locali  interessati,  la
          valutazione   di   impatto   ambientale   del  piano  degli
          interventi   di   cui   alla   presente  legge,  denominata
          «valutazione ambientale strategica», anche sulla base dello
          studio    di   compatibilita'   ambientale   definito   dal
          proponente.  Tale  valutazione ha luogo secondo contenuti e
          procedure  definiti  dalla giunta della regione Piemonte di
          intesa  con  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  con  il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, in relazione agli effetti sul
          territorio,  diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a
          breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi
          e   negativi,  al  fine  di  verificare  la  sostenibilita'
          ambientale   del  piano  degli  interventi.  L'Osservatorio
          regionale  dei lavori pubblici assicura l'informazione e la
          trasparenza  nella  realizzazione delle opere attraverso il
          monitoraggio  delle stesse. Restano salve le competenze del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              5.  La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi
          delle  rilevazioni  dell'Osservatorio  regionale dei lavori
          pubblici  nonche'  delle  informazioni  e  dei dati messi a
          disposizione  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  2, provvede,
          eventualmente    attraverso   l'istituzione   di   appositi
          strumenti  informatici  e  telematici, ad assicurare idonee
          forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo
          di  realizzazione  delle  opere  e  alle decisioni relative
          all'organizzazione   dei   Giochi  olimpici,  nonche'  alle
          modalita'  di  accesso  agli  atti  relativi alle decisioni
          stesse.   L'Osservatorio  regionale  dei  lavori  pubblici,
          tramite   appositi  strumenti  informatici,  provvede  alla
          pubblicita'  di  tutti  gli  atti  formalmente presentati a
          corredo  della  conferenza di servizi e dei procedimenti di
          valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9».
              Comma 131.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 39, comma 1, della
          legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (legge finanziaria 2002),
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  39  (Norme  a  favore  dei lavoratori affetti da
          talassemia  major  e  drepanocitosi e in materia di uso dei
          farmaci  di  automedicazione). - 1. I lavoratori affetti da
          talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonche'
          salasso-drepanocitosi    e    talassemia    intermedia   in
          trattamento  trasfusionale  o  con  idrossiurea,  che hanno
          raggiunto  un'anzianita'  contributiva  pari  o superiore a
          dieci  anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di
          eta'  anagrafica,  hanno diritto a un'indennita' annuale di
          importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
          a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
              2 - 3 Omissis».
              Comma 132.
              -  Si  riporta il testo del comma 8, dell'art. 13 della
          legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
          dell'impiego dell'amianto):
              «13.   (Trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale e pensionamento anticipato).
              1 - 7 Omissis.
              8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
          per  un  periodo  superiore  a dieci anni, l'intero periodo
          lavorativo  soggetto  all'assicurazione obbligatoria contro
          le   malattie   professionali   derivanti  dall'esposizione
          all'amianto,  gestita  dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
          delle  prestazioni  pensionistiche,  per il coefficiente di
          1,25.
              9 - 13 Omissis».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 7 e 8 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio   1993,  n.  236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
              «Art. 1 (Fondo per l'occupazione).
              1 - 6 Omissis.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
              7-bis. Omissis.
              8.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo.».
              Comma 133.
              -  Per  il  testo  dell'art.  13,  comma 8, della legge
          27 marzo  1992,  n.  257,  si veda la nota al comma 133 del
          presente articolo.
              Comma 134.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
          in   materia   di   privatizzazione  e  valorizzazione  del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni  di investimento immobiliare), come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili).
              1 - 7 Omissis.
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle  libere.  Per  i  medesimi  immobili e' concesso, in
          favore  dei  conduttori  che  acquistano a mezzo di mandato
          collettivo  e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
          dell'80  per  cento  delle  unita' residenziali complessive
          dell'immobile  al  netto  di quelle libere, un abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per  cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il  prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di
          mercato  degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto  da esercitarsi con le modalita' e
          nei  termini  di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
          affittuari  coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
          esercitano   il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  e'
          concesso   l'ulteriore   abbattimento   di  prezzo  secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che  esercitano  il  diritto  di  opzione possono procedere
          all'acquisto  dei  terreni attraverso il regime di aiuto di
          Stato  n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
          decisione  comunitaria  n.  SG (2001) D/288933 del 3 giugno
          2001.  Non  si  applicano alle operazioni fondiarie attuate
          attraverso  il  regime  di  aiuto  di  Stato n. 110/2001 le
          disposizioni  previste  dall'art.  8  della legge 26 maggio
          1965,  n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
          817.   Tali   operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604.
              9 - 12 Omissis.
              13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del territorio, sono individuati gli immobili
          di  pregio.  Si considerano comunque di pregio gli immobili
          situati  nei  centri storici urbani, ad eccezione di quelli
          individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del  territorio,  che  si trovano in stato di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e  di  risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
          edilizia.
              14 - 19 Omissis.
              20.  Le  unita'  immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26 settembre  2001  sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  sono  vendute al prezzo e alle condizioni
          determinate  in base alla normativa vigente alla data della
          predetta  manifestazione  di  volonta' di acquisto. Per gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di  prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8 e'
          confermato   limitatamente   ad  acquisti  di  sole  unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.».
              Commi 135 e 136.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del
          decreto-legge   20 gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   20 marzo   1998,   n.   52
          (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
          incentivazione     all'occupazione     e    di    carattere
          previdenziale),  come  da ultimo modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.   1  (Disposizioni  in  materia  di  sostegno  al
          reddito).  -  1.  Il termine previsto dalle disposizioni di
          cui  all'art.  4,  comma  17,  del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  relative alla possibilita' di
          iscrizione   nelle   liste   di  mobilita'  dei  lavoratori
          licenziati  da  imprese che occupano anche meno di quindici
          dipendenti  per  giustificato  motivo  oggettivo connesso a
          riduzione,  trasformazione  o  cessazione di attivita' o di
          lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2004 ai fini
          dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
          medesime,  nel  limite complessivo massimo di 9 miliardi di
          lire  per  l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2003 e 2004 a carico del Fondo per l'occupazione
          di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  rimborsa  i  relativi  oneri
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS),
          previa rendicontazione.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236, come
          modificato   dall'art.   4,   comma  2,  del  decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, trovano applicazione
          fino al 31 dicembre 2004. Alle finalita' del presente comma
          si   provvede   nei   limiti   delle   risorse  finanziarie
          preordinate   allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo  per
          l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
          massimo di 30 miliardi di lire.».
              Comma 137.
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 117, comma 5,
          della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (legge finanziaria
          2001):
              «Art.   117   (Disposizioni   in   materia   di  lavoro
          temporaneo).
              1 - 4 Omissis.
              5.  Al  fine  di potenziare lo sviluppo dei servizi per
          l'impiego    assicurando    l'esercizio    delle   funzioni
          esplicitate  nell'Accordo  in materia di standard minimi di
          funzionamento  dei  servizi  per l'impiego tra il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le regioni, le
          province,  le  province  autonome,  i comuni e le comunita'
          montane   sancito  il  16 dicembre  1999  dalla  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,  n.  281,  e'  stanziata,  nell'esercizio
          finanziario  2001,  la  somma  di  lire 100 miliardi, a far
          carico  sul  Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.»
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          n. 148 del 1993, si veda la nota al comma 133.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 15 del decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  occupazione  e  di fiscalizzazione degli oneri
          sociali):
              «Art.  15  (Piani  per  l'inserimento professionale dei
          giovani  privi  di  occupazione).  -  1.  Nelle aree di cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          sentite  le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
          con  le  regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
          1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
          dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
          anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
          di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
                a) progetti  che  prevedono  lo svolgimento di lavori
          socialmente  utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
          formative  volte  al recupero dell'istruzione di base, alla
          qualificazione  professionale dei soggetti gia' in possesso
          del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
          di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
          di scuola secondaria superiore;
                b) progetti  che prevedono periodi di formazione e lo
          svolgimento   di   un'esperienza   lavorativa   per  figure
          professionalmente qualificate.
              2.  I  progetti  di  cui al comma 1, lettera a), per la
          parte  relativa  al programma dei lavori socialmente utili,
          sono  disciplinati dalle disposizioni di cui all'art.14. La
          parte relativa al programma formativo deve essere formulata
          e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
              3.  I  progetti  di  cui  al  comma 1, lettera b), sono
          redatti  dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
          ordini  e/o  collegi  professionali  sulla base di apposite
          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per
          l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni  regionali per
          l'impiego.
              4.  La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
          presente  articolo  non  puo' essere superiore alle ottanta
          ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
          ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
          e'   corrisposta  un'indennita'  pari  a  legge  7.500.  Al
          pagamento  dell'indennita'  provvede  mensilmente l'ufficio
          provinciale   del   lavoro  e  della  massima  occupazione,
          eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o
          postali  all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio
          1999  i  soggetti  utilizzatori  corrispondono l'indennita'
          spettante  ai  giovani anche per la parte di competenza del
          citato  Ufficio  a  valere  sul Fondo per l'occupazione. Le
          somme   anticipate   saranno   conguagliate   dai  soggetti
          utilizzatori  in  sede  di versamento dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.   relativi  ai  lavoratori  dipendenti.  Dette
          somme,   previa  rendicontazione,  saranno  trimestralmente
          rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e
          della    previdenza    sociale.    La   meta'   del   costo
          dell'indennita',   esclusa  quella  relativa  alle  ore  di
          formazione,  e'  a carico del soggetto presso cui e' svolta
          l'esperienza  lavorativa  secondo  modalita' previste dalla
          convenzione.
              5.  Per  i  progetti  di cui al comma 1, lettera b), il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
          limiti  del  ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
          dipendenti  del  soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
          lavorativa  e  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  non  abbia
          proceduto  all'assunzione  di  almeno il sessanta per cento
          dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
              6.  L'utilizzazione  dei giovani nei progetti di cui al
          comma  1,  lettera  b), non determina l'instaurazione di un
          rapporto  di  lavoro,  non  comporta la cancellazione dalle
          liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
          possibilita'   di   assumere   il   giovane,   al   termine
          dell'esperienza,  con  contratto  di  formazione  e lavoro,
          relativamente  alla  stessa  area professionale. I medesimi
          progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
          del   soggetto  utilizzatore  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie    professionali    connessi    allo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa.
              7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a cura delle
          sezioni   circoscrizionali  per  l'impiego  sulla  base  di
          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
              8.  Al  finanziamento  dei  piani  di  cui  al presente
          articolo  si  provvede nei limiti delle risorse finanziarie
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.».
              -  Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della
          legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (legge finanziaria 2001),
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «   Art.  118  (Interventi  in  materia  di  formazione
          professionale  nonche'  disposizioni di attivita' svolte in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).
              Commi 1 - 15 Omissis.
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno  2001  e  di  100 milioni di euro per ciascuno degli
          anni   2003   e   2004,  per  le  attivita'  di  formazione
          nell'esercizio  dell'apprendistato anche se svolte oltre il
          compimento  del  diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le
          modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
          196.».
              Commi 138 - 139.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, del decreto-legge
          11 giugno  2002,  n.  108,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  occupazione e previdenza), come modificato dal
          presente  comma,  che recepisce quanto contenuto all'art. 1
          del  decreto-legge  24 novembre  2003,  n. 328, concernente
          «Interventi  urgenti in materia di ammortizzatori sociali e
          di  formazione  professionale», come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  1  (Interventi  relativi  a  situazioni di crisi
          aziendale).  -  1.  Per i lavoratori dipendenti da aziende,
          gia'  operanti  in  aree  nelle  quali siano stati attivati
          strumenti  della  programmazione negoziata, appaltatrici di
          lavori  presso  unita'  produttive  di  imprese del settore
          petrolifero  e petrolchimico, con un organico di almeno 300
          lavoratori,   licenziati,   a   seguito   di   processi  di
          ridimensionamento  dei  predetti  appalti,  a  far data dal
          29 marzo  2001  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e
          iscritti    nelle    liste    di   mobilita',   la   durata
          dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi
          dall'art.  7,  comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          e'  prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite
          massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
          conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o
          di  vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per
          tali  lavoratori,  i  requisiti  previsti  dalla disciplina
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al
          periodo  di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto
          alla  misura  gia'  decurtata  al termine del primo anno di
          fruizione.  Per  i  lavoratori in questione, i requisiti di
          cui  agli  articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata
          legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  acquisiti  con
          riferimento  al  lavoro  prestato  con  passaggio diretto o
          anche  con  interruzione  del rapporto di lavoro tramite la
          procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo
          di  360  giorni,  presso  imprese  dello  stesso settore di
          attivita'   o   che   operano   all'interno   dello  stesso
          stabilimento.».
              Comma 140.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della  legge
          1° agosto   2002,   n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture  e  trasporti),  come modificato dalla legge
          qui pubblicata :
              «  Art. 20 (Interventi per i campionati mondiali di sci
          alpino  del  2005 in Valtellina). - 1. Per la realizzazione
          di  strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e
          di  servizio,  funzionali  allo  svolgimento dei campionati
          mondiali  di  sci  alpino  del  2005  in  Valtellina,  sono
          autorizzati  limiti  di  impegno quindicennali di 5.164.569
          euro  a  decorrere  dall'anno  2002,  di  5.164.569  euro a
          decorrere  dall'anno  2003  e  di  165.000 euro a decorrere
          dall'anno  2004,  quale  concorso  dello  Stato  agli oneri
          derivanti  dalla  contrazione  di  mutui o altre operazioni
          finanziarie  che  la  regione  Lombardia  e' autorizzata ad
          effettuare.  Le  relative rate di ammortamento per capitale
          ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da
          parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
              2.  Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di
          cui  al  comma  1, la regione Lombardia stipula un apposito
          accordo  di  programma  quadro, ai sensi dell'art. 2, comma
          203,  lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze e gli enti locali
          interessati.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138
          euro   per  l'anno  2003  e  10.494.138  euro  a  decorrere
          dall'anno   2004,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
              3-bis.  Le  somme relative ad eventuali economie che si
          realizzeranno    sulle   risorse   attivate   mediante   la
          contrazione   di   mutui  o  altre  operazioni  finanziarie
          effettuate  dalla  Regione  Lombardia  per la realizzazione
          degli  interventi  per  i campionati mondiali di sci alpino
          del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui limiti di impegno
          quindicennali  possono  essere  destinate alla copertura di
          altre  spese  preventivamente autorizzate dalla regione per
          la realizzazione dell'evento.».
              Comma 142.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  della  legge
          30 luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia
          di immigrazione e di asilo):
              «Art.   33   (Dichiarazione   di  emersione  di  lavoro
          irregolare).  -  1.  Chiunque,  nei tre mesi antecedenti la
          data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
          alle    proprie    dipendenze    personale    di    origine
          extracomunitaria,  adibendolo  ad attivita' di assistenza a
          componenti  della  famiglia affetti da patologie o handicap
          che   ne   limitano   l'autosufficienza  ovvero  al  lavoro
          domestico   di   sostegno   al   bisogno   familiare,  puo'
          denunciare,  entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
          alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
          per  territorio  mediante presentazione della dichiarazione
          di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
          dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a
          proprie  spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la
          data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La
          denuncia  di  cui  al  primo  periodo del presente comma e'
          limitata  ad  una unita' per nucleo familiare, con riguardo
          al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
              2.  La  dichiarazione  di  emersione contiene a pena di
          inammissibilita':
                a) le   generalita'  del  datore  di  lavoro  ed  una
          dichiarazione   attestante   la  cittadinanza  italiana  o,
          comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
                b) l'indicazione    delle    generalita'    e   della
          nazionalita' dei lavoratori occupati;
                c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
          impiego;
                d) l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in
          misura   non   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente
          contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
              3.  Ai  fini della ricevibilita', alla dichiarazione di
          emersione sono allegati:
                a) attestato    di   pagamento   di   un   contributo
          forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
          rapporto  di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
          somme a titolo di penali ed interessi;
                b) copia  di  impegno  a  stipulare con il prestatore
          d'opera,  nei  termini  di  cui al comma 5, il contratto di
          soggiorno  previsto  dall'art. 5-bis del testo unico di cui
          al   decreto   legislativo  n.  286  del  1998,  introdotto
          dall'art. 6 della presente legge;
                c) certificazione  medica  della patologia o handicap
          del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato
          il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora
          il   lavoratore  extracomunitario  sia  adibito  al  lavoro
          domestico di sostegno al bisogno familiare.
              4.  Nei  venti  giorni  successivi alla ricezione della
          dichiarazione  di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio
          territoriale del Governo competente per territorio verifica
          l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della dichiarazione e
          la   questura   accerta   se   sussistono  motivi  ostativi
          all'eventuale  rilascio  del  permesso  di  soggiorno della
          durata  di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
          ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
          un  registro  informatizzato di coloro che hanno presentato
          la   denuncia   di   cui   al  comma  1  e  dei  lavoratori
          extracomunitari   cui   e'  riferita  la  denuncia.  E data
          facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.
              5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
          mancanza  di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di
          soggiorno  di  cui  al  comma  4,  la  prefettura - ufficio
          territoriale  del Governo invita le parti a presentarsi per
          stipulare  il  contratto  di soggiorno nelle forme previste
          dalla  presente  legge  e  alle  condizioni contenute nella
          dichiarazione  di  emersione  e per il contestuale rilascio
          del   permesso   di  soggiorno,  permanendo  le  condizioni
          soggettive  di  cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e'
          rinnovabile   previo   accertamento  da  parte  dell'organo
          competente  della  prova della continuazione del rapporto e
          della     regolarita'    della    posizione    contributiva
          previdenziale     ed     assistenziale    del    lavoratore
          extracomunitario   interessato.  La  mancata  presentazione
          delle   parti   comporta   l'archiviazione   del   relativo
          procedimento.
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, che inoltrano la
          dichiarazione  di  emersione del lavoro irregolare ai sensi
          dei  commi  da  1  a 3, non sono punibili per le violazioni
          delle  norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
          finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
          per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
          afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori extracomunitari
          indicati   nella   dichiarazione   di  emersione,  compiute
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
          soggiorno  ovvero  fino alla data della comunicazione della
          sussistenza  di motivi ostativi al rilascio del permesso di
          soggiorno  non  si  applica  l'art. 22, comma 12, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e  successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
          retributivi  e  le modalita' di calcolo e di corresponsione
          delle  somme  di  cui  al  comma  3, lettera a), nonche' le
          modalita'  per  la  successiva imputazione delle stesse sia
          per  fare  fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
          compiti  di cui al presente articolo, sia in relazione alla
          posizione  contributiva  previdenziale  e assistenziale del
          lavoratore  interessato  in  modo da garantire l'equilibrio
          finanziario   delle  relative  gestioni  previdenziali.  Il
          Ministro,   con  proprio  decreto,  determina  altresi'  le
          modalita'  di  corresponsione delle somme e degli interessi
          dovuti  per  i contributi previdenziali concernenti periodi
          denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  rapporti  di  lavoro che occupino prestatori
          d'opera  extracomunitari:  a) nei  confronti  dei quali sia
          stato  emesso  un  provvedimento  di  espulsione per motivi
          diversi  dal  mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno,
          salvo  che  sussistano  le  condizioni  per  la  revoca del
          provvedimento   in   presenza   di   circostanze  obiettive
          riguardanti   l'inserimento   sociale.   La  revoca,  fermi
          restando  i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c),
          non  puo'  essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui
          il  lavoratore  extracomunitario  sia  stato  sottoposto  a
          procedimento  penale per delitto non colposo che non si sia
          concluso  con  un provvedimento che abbia dichiarato che il
          fatto   non   sussiste   o  non  costituisce  reato  o  che
          l'interessato   non   lo   ha   commesso,   ovvero  risulti
          destinatario  di  un  provvedimento  di espulsione mediante
          accompagnamento   alla   frontiera   a  mezzo  della  forza
          pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e
          si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del
          testo  unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
          e  successive  modificazioni. Le quote massime di stranieri
          da   ammettere   nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro
          subordinato  di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto
          legislativo  n.  286 del 1998, come sostituito dall'art. 3,
          comma  2, della presente legge, sono decurtate dello stesso
          numero  di  permessi  di soggiorno per lavoro, rilasciati a
          seguito  di  revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
          della  presente  lettera; b) che risultino segnalati, anche
          in  base  ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
          in  Italia,  ai  fini  della  non ammissione nel territorio
          dello  Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati
          indicati  negli  articoli 380 e 381 del codice di procedura
          penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
          con  un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
          sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
          ha  commesso  ovvero  nei  casi  di  archiviazione previsti
          dall'art.  411  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          risultino  destinatari  dell'applicazione  di una misura di
          prevenzione,   salvi   in   ogni  caso  gli  effetti  della
          riabilitazione.  Le  disposizioni del presente articolo non
          costituiscono  impedimento  all'espulsione  degli stranieri
          che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
              8.   Chiunque   presenta  una  falsa  dichiarazione  di
          emersione  ai  sensi  del  comma  1,  al fine di eludere le
          disposizioni  in  materia  di  immigrazione  della presente
          legge,  e'  punito  con  la  reclusione da due a nove mesi,
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.».
              - Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito
          dalla  legge  9 ottobre 2002, n. 222, concerne disposizioni
          urgenti  in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
          di extracomunitari.
              Comma 143.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          concerne  la  «Riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -   Il  decreto  legislativo  3 luglio  2003,  n.  173,
          concerne la «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e
          delle  finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1
          della legge 6 luglio 2002, n. 137».
              Comma 144.
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 giugno  2002,  n. 112 (Disposizioni finanziarie e
          fiscali     urgenti     in    materia    di    riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
              «Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1.
          Omissis.
              2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico
          Umberto  I  di  Roma,  lo Stato provvede ad attribuire alla
          regione Lazio:
                a) l'importo  di  euro  156.486.440,42  a  titolo  di
          acconto  del  disavanzo  provvisorio  registrato in sede di
          accertamento  della  massa  attiva  e passiva relativa alla
          gestione     liquidatoria     dell'azienda    universitaria
          Policlinico  Umberto  I  a  tutto  il 31 dicembre 1999, che
          residua  dopo  l'assegnazione  della quota parte di risorse
          attribuite  alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n.
          17,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 marzo
          2001, n. 129;
                b) l'importo  di  euro  205.033.388,94  a  titolo  di
          ripiano  dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico
          Umberto  I,  per  gli  anni  2000  e  2001,  in conformita'
          all'accordo di cui al comma 1.
              3. - 5. Omissis.
              6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato:
                a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle
          somme  spettanti  ai  sensi  del comma 4 per il ripiano dei
          disavanzi  di  parte  corrente  degli anni 2000 e 2001, gli
          importi  indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della
          tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del
          saldo  per l'anno 2000 e' subordinata alla comunicazione da
          parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione
          dei  provvedimenti  a  copertura della quota di ripiano del
          residuo  disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e'
          subordinata  al rispetto degli impegni indicati al punto 19
          dell'accordo di cui al comma 1;
                b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto
          delle  somme  spettanti,  ai sensi del comma 2, lettera a),
          per   la  parziale  copertura  del  disavanzo  a  tutto  il
          31 dicembre  1999, l'importo indicato nella colonna 6 della
          tabella A allegata al presente decreto; il saldo e' erogato
          sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e
          passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da
          parte del commissario liquidatore;
                c) ad  erogare alla regione Lazio l'intero importo di
          cui  al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della
          tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano
          dei  disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto
          I per gli anni 2000 e 2001.
              7. Omissis.
              8.  Alla  copertura  degli  oneri  a carico dello Stato
          derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  7, pari a
          complessivi  euro  5.168.700.646,09,  si  provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  della  salute. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              9. - 10. Omissis».
              Comma 145.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          25 febbraio  1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
          danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
          vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni e somministrazione
          di emoderivati):
              «Art.  2.  1.  L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
          consiste  in  un  assegno,  reversibile  per quindici anni,
          determinato  nella  misura  di  cui alla tabella B allegata
          alla   legge   29 aprile  1976,  n.  177,  come  modificata
          dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo
          e'  cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
          percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso
          di inflazione programmato.
              2.  L'indennizzo  di cui al comma 1 e' integrato da una
          somma     corrispondente     all'importo    dell'indennita'
          integrativa  speciale  di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
          324,  e  successive  modificazioni,  prevista  per la prima
          qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
          ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
          della  presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La
          predetta  somma  integrativa e' cumulabile con l'indennita'
          integrativa  speciale  o altra analoga indennita' collegata
          alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
          comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia
          stato  gia'  concesso,  e'  corrisposto,  a domanda, per il
          periodo  ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
          e  l'ottenimento  dell'indennizzo  previsto  dalla presente
          legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
          anno,  al  30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
          comma  1  e  del  primo  periodo  del  presente  comma, con
          esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
              3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
          previste  dalla  presente  legge  sia  derivata  la  morte,
          l'avente  diritto  puo' optare fra l'assegno reversibile di
          cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
          Ai  fini  della  presente  legge,  sono  considerati aventi
          diritto  nell'ordine  i  seguenti  soggetti  a  carico:  il
          coniuge,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli minorenni, i
          fratelli  maggiorenni  inabili al lavoro. I benefici di cui
          al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito
          della    persona    deceduta    non   rappresenti   l'unico
          sostentamento della famiglia.
              4.  Qualora  la  persona  sia  deceduta in eta' minore,
          l'indennizzo  spetta  ai  genitori  o  a  chi  esercita  la
          potesta' parentale.
              5.  I  soggetti  di  cui all'art. 1 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          dell'art.  8  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e
          successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
          fissa  per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo art.
          8  della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'art.
          1  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle
          prestazioni  sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura
          delle patologie previste dalla presente legge.
              6.  I  benefici  di  cui  alla  presente legge spettano
          altresi'  al  coniuge  che  risulti  contagiato  da uno dei
          soggetti  di  cui  all'art. 1, nonche' al figlio contagiato
          durante la gestazione.
              7.  Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una
          malattia  ad  ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito
          invalidante   distinto  e'  riconosciuto,  in  aggiunta  ai
          benefici  previsti  dal  presente  articolo,  un indennizzo
          aggiuntivo,   stabilito  dal  Ministro  della  sanita'  con
          proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di
          quello previsto ai commi 1 e 2.».
              Comma 146.
              -  Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 del
          decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326
          del 2003:
              «Art.  39 (Altre disposizioni in materia di entrata). -
          1. Omissis.
              2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione
          dei   crediti   vantati   dagli   enti  pubblici  nazionali
          individuati  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   emanarsi  entro  il  30 novembre  2003.  Le
          modalita'  di  riscossione,  i termini di riversamento agli
          enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
          sostenuti   dall'Agenzia,  sono  disciplinati  da  apposita
          convenzione    approvata    con   decreto   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze. Restano impregiudicate le
          attribuzioni  degli  enti  titolari dei crediti quanto alla
          facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
          normativa  vigente,  nonche',  in caso di mancato spontaneo
          pagamento  del  debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
          della riscossione coattiva.
              3.  Gli  eventuali trasferimenti a favore degli enti di
          cui  al  comma  2  sono  ridotti,  per  l'anno 2004, di 500
          milioni  di  euro.  Con  il  decreto  di  cui al comma 2 e'
          quantificato,  per  ciascuno dei predetti enti, l'ammontare
          della    riduzione    dei   trasferimenti.   Tenuto   conto
          dell'esaurimento  del ciclo di efficacia delle disposizioni
          in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
          in  sede  di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di
          cui  all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,valevole   per   l'anno   2004,  si  procede  al  nuovo
          orientamento  delle  linee  dell'azione  accertatrice delle
          strutture   dell'Amministrazione  finanziaria  al  fine  di
          rafforzare  significativamente,  a  decorrere  dallo stesso
          anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.».
              Comma 147.
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 34 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003):
              «Art.   34   (Organici,   assunzioni   di  personale  e
          razionalizzazione  di  enti  e organismi pubblici). - 1. Le
          amministrazioni  pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
          e  70,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  e  successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
          con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
          rideterminazione  delle  dotazioni organiche sulla base dei
          principi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, del predetto
          decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
                a) del  processo  di riforma delle amministrazioni in
          atto   ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni,  della  legge  6 luglio 2002, n.
          137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
          razionalizzazione di specifici settori;
                b) dei  processi  di  trasferimento  di funzioni alle
          regioni  e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
          legge  15 marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni, e
          dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
                c) di  quanto  previsto  dal  capo III del titolo III
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 19 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1 - 3.
          Omissis
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis - 5-ter Omissis.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7 - 12-bis. Omissis».
              Comma 149.
              -  La  legge  15 maggio 1997, n. 127, concerne: «Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei  procedimenti  di  decisione e di controllo». L'art. 17
          della  citata  legge  contiene  «Ulteriori  disposizioni in
          materia  di semplificazione dell'attivita' amministrativa e
          di   snellimento   dei   procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
          d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio):
              « Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. - 2. Omissis
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) - c); Omissis;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) - i-quater). Omissis.
              4. - 6-bis. Omissis».
              Comma 150.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8 della legge
          14 febbraio  2003,  n.  30 (Delega al Governo in materia di
          occupazione e mercato del lavoro):
              «Art.  8  (Delega  al  Governo per la razionalizzazione
          delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
          di lavoro). - 1. Allo scopo di definire un sistema organico
          e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il
          Governo   e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto  delle
          competenze  affidate alle regioni, su proposta del Ministro
          del  lavoro  delle politiche sociali ed entro il termine di
          un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il riassetto
          della  disciplina  vigente  sulle  ispezioni  in materia di
          previdenza  sociale e di lavoro, nonche' per la definizione
          di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
          controversie  individuali  di  lavoro in sede conciliativa,
          ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) improntare   il   sistema   delle  ispezioni  alla
          prevenzione  e  promozione dell'osservanza della disciplina
          degli  obblighi  previdenziali, del rapporto di lavoro, del
          trattamento  economico  e  normativo  minimo  e dei livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio
          nazionale,  anche  valorizzando  l'attivita'  di consulenza
          degli  ispettori nei confronti dei destinatari della citata
          disciplina;
                b) definizione   di   un  raccordo  efficace  fra  la
          funzione  di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
          delle controversie individuali;
                c) ridefinizione  dell'istituto  della prescrizione e
          diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
                d) semplificazione   dei   procedimenti  sanzionatori
          amministrativi  e  possibilita' di ricorrere alla direzione
          regionale del lavoro;
                e) semplificazione    della    procedura    per    la
          soddisfazione   dei   crediti   di  lavoro  correlata  alla
          promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
                f) riorganizzazione   dell'attivita'   ispettiva  del
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in materia
          di  previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una
          Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento
          delle   strutture   periferiche   del   Ministero  ai  fini
          dell'esercizio  unitario della predetta funzione ispettiva,
          tenendo  altresi' conto della specifica funzione di polizia
          giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
                g) razionalizzazione  degli  interventi  ispettivi di
          tutti  gli  organi  di  vigilanza,  compresi  quelli  degli
          istituti  previdenziali, con attribuzione della direzione e
          del  coordinamento  operativo  alle  direzioni  regionali e
          provinciali  del lavoro sulla base delle direttive adottate
          dalla Direzione generale di cui alla lettera f).
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
          parte  delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
          entro  la  scadenza  del  termine  previsto per l'esercizio
          della   delega.   Le  competenti  Commissioni  parlamentari
          esprimono  il  parere  entro  trenta  giorni  dalla data di
          trasmissione.  Qualora  il  termine  per  l'espressione del
          parere  decorra  inutilmente, i decreti legislativi possono
          essere comunque adottati.
              4.  Qualora  il  termine  previsto  per il parere delle
          Commissioni   parlamentari  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della
          delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di
          sessanta giorni.
              5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo  puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
          correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
          attenendosi  ai principi e ai criteri direttivi indicati al
          comma 2.
              6.   L'attuazione  della  delega  di  cui  al  presente
          articolo  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi a carico
          della finanza pubblica.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 79, comma 2, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              « Art. 79 (Misure organizzative intese alla repressione
          del lavoro non regolare e sommerso). - 1. Omissis.
              2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al
          10  per  cento  dell'importo  proveniente dalla riscossione
          delle  sanzioni  penali  e  amministrative  comminate dalle
          Direzioni  provinciali  del lavoro - servizio ispezione del
          lavoro   per  le  violazioni  delle  leggi  sul  lavoro  e'
          destinata  per  il  50 per cento a corsi di formazione e di
          aggiornamento   del  personale  da  assegnare  al  predetto
          servizio  e  per  l'acquisto  dei dispositivi di protezione
          individuale,  delle  attrezzature,  degli strumenti e degli
          apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita'
          ispettiva  e  delle relative procedure ad essa connesse. Il
          restante  50  per  cento  della quota predetta e' destinato
          all'incremento  del  Fondo unico di amministrazione, di cui
          al  contratto  collettivo integrativo di lavoro relativo al
          personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale,  per  l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di
          controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.».
              Comma 153.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo   8 maggio   201,   n.  215  (Disposizioni  per
          disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1,
          della legge 14 novembre 2000, n. 331):
              «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
          prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
          all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti Corpi e
          nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
          volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
          cosi' determinate:
                a) Arma dei carabinieri 70%;
                b) Corpo della Guardia di finanza 70%;
                c) Corpo militare della Croce rossa 100%;
                d) Polizia di Stato 45%;
                e) Corpo di polizia penitenziaria 60%;
                f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco 45%;
                g) Corpo forestale dello Stato 45%.
              2.  Le  riserve  di posti di cui al comma 1 non operano
          nei   confronti   del  personale  ammesso  alle  successive
          rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
              3.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  con  uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   e   successive   modificazioni,  sono  disciplinati,
          mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
          Repubblica   2 settembre   1997,  n.  332,  i  criteri  per
          l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.
              4. - 5. Omissis.
              6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,  fermi  restando  i
          diritti   dei   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
          obbligatoria  ai  sensi del decreto legislativo 23 novembre
          1988,  n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
          della  legge  12 marzo  1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
          applica  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata
          di  durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
          senza  demerito,  anche  al  termine o durante le eventuali
          rafferme  contratte.  I  bandi  di  concorso  o  comunque i
          provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
          dalle  amministrazioni,  dalle  aziende, dagli enti e dagli
          istituti  dello  Stato, delle regioni, delle province e dei
          comuni,  debbono  recare  l'attestazione dei predetti posti
          riservati   agli   aventi  diritto.  Tali  amministrazioni,
          aziende,  enti  e  istituti, trasmettono al Ministero della
          difesa   copia   dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei
          provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
          nonche',  entro  il  mese  di gennaio  di  ciascun anno, il
          prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
          articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
          al  presente  comma  non  si cumula con quella prevista dal
          comma 1.
              7.  Qualora  la  riserva  per  i volontari di truppa in
          ferma  prefissata  e  in  ferma  breve  nei concorsi per le
          assunzioni  nelle  carriere  iniziali delle amministrazioni
          indicate   nei  commi  1,  4,  5  e  6  non  possa  operare
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
          di  posto,  tale frazione si cumula con la riserva relativa
          ad  altri  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero ne e' prevista.».
              Comma 154.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 22 della legge
          26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di
          tutela della sicurezza dei cittadini):
              «Art.  22.  -  1.  La spesa derivante dall'applicazione
          della  presente  legge  e'  fissata nella misura massima di
          lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo
          onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              Comma 155.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento   del   personale  non  direttivo  delle  Forze
          armate):
              «Art.  34  (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). -
          1.  I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
          1995,  sono  inquadrati  in  ordine  di  ruolo,  mantenendo
          l'anzianita'  di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
          maturata  nel  grado di provenienza, nei seguenti gradi del
          ruolo dei marescialli:
                a) nel  grado  di  primo  maresciallo,  i marescialli
          maggiori   o  gradi  corrispondenti,  compresi  quelli  con
          qualifica   di   «aiutante»   o   di  «scelto»,  nonche'  i
          marescialli  capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
          nei   quadri   d'avanzamento  formati  entro  la  data  del
          31 agosto 1995;
                b) nel    grado   di   maresciallo   capo   e   gradi
          corrispondenti,  i  marescialli capi, nonche' i marescialli
          ordinari   e   gradi  corrispondenti  inseriti  nei  quadri
          d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
                c) nel   grado   di  maresciallo  ordinario  e  gradi
          corrispondenti,  i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
          maggiori  e  gradi  corrispondenti  utilmente  inseriti nei
          quadri  d'avanzamento  formati  entro la data del 31 agosto
          1995.
              2.   Sono   determinate   al  31 agosto  1995  aliquote
          straordinarie  di  valutazione  in  cui  sono  ricompresi i
          sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
          tabella  «C»  allegata  alla  legge 10 maggio 1993, n. 212,
          nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
              3.  I  marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
          ai  quadri  di avanzamento ordinari e straordinari relativi
          agli  anni  1994  e  1995 ma non promossi, sono inquadrati,
          rispettivamente,  nei  gradi  di  primo  maresciallo  e  di
          maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
          31 agosto  1995,  prendendo  posto  nel ruolo dopo l'ultimo
          promosso dei quadri ordinari e straordinari.
              4.   L'inquadramento   dei   sottufficiali  di  cui  ai
          precedenti  comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
          previa  rideterminazione  dell'anzianita' assoluta di grado
          precedentemente  maturata,  aumentata  di  anni due ai soli
          fini giuridici.
              5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono  inquadrati  alla  medesima  data nel grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti,  in  ordine di ruolo
          senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
          provenienza.
              6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
          grado  di  maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
          ruolo  senza  mantenere  l'anzianita' di grado maturata nel
          grado di provenienza.
              7.  I  sottufficiali  di  cui ai precedenti commi 5 e 6
          vengono  inquadrati  ai soli fini giuridici, all'atto della
          successiva  promozione  al grado di maresciallo ordinario e
          gradi  corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
          pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
          sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
          nella  misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
          ruolo  l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
          3.
              8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
          arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
          alla  predetta  data immessi nel servizio permanente con il
          grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
          di  idoneita',  il  grado  di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti,  dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
          non  si  tiene  conto  dell'anno  di rafferma eventualmente
          contratta  ai  sensi  del  comma 2 dell'art. 20 della legge
          10 maggio 1983, n. 212.
              9.  I  sergenti  che si trovino nelle condizioni di cui
          all'art.  22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
          delle  cause  impeditive  sono sottoposti al giudizio delle
          commissioni  di  avanzamento di cui all'art. 31 della legge
          stessa   e,  se  giudicati  idonei,  immessi  nel  servizio
          permanente  con  le  stesse  decorrenze  attribuite ai pari
          grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
          cause  impeditive  e  successivamente  inquadrati  ai sensi
          delle presenti disposizioni.