(parte 4)
              10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
          del  1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
          sensi  della  legge  10 maggio  1983, n. 212, conseguono ad
          anzianita',  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado di
          Sergente   e   gradi   corrispondenti   al  compimento  del
          dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
          permanente.   Il   grado   di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti  e' conferito ad anzianita', previo giudizio
          di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
              11.  I  sottufficiali  di  cui  ai  commi  8  e 10 sono
          promossi  al  grado  di maresciallo e gradi corrispondenti,
          previo  giudizio  di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
          marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
              12.   I   sergenti  e  gradi  corrispondenti  in  ferma
          volontaria  raffermati,  ai  sensi  dell'art.  36, comma 3,
          della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
          legge  10 maggio  1983,  n.  212,  che al 1° settembre 1995
          abbiano  ultimato  la  ferma  triennale,  sono  a tale data
          immessi  in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
          previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
          e  gradi  corrispondenti,  dopo  tre  anni  e  sei mesi dal
          reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
          cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
          e  gradi  corrispondenti,  previo giudizio di idoneita', ed
          inquadrati  nel  ruolo dei marescialli il giorno successivo
          alla   promozione  a  maresciallo  e  gradi  corrispondenti
          dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
              13.  L'inquadramento  dei  sottufficiali di complemento
          con   rapporto   di   impiego   e'  effettuato  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
              14.  La  nomina  a  maresciallo  e gradi corrispondenti
          degli  allievi,  reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
          art.  11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
          a    maresciallo   e   gradi   corrispondenti   dell'ultimo
          sottufficiale di cui al comma 10.
              15.  Gli  esclusi  a  qualsiasi  titolo  dalle aliquote
          determinate  secondo  i criteri di cui alla legge 10 maggio
          1983,  n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
          aliquote  straordinarie  di cui al comma 2, o sospesi dalla
          valutazione  o  cancellati  dai  quadri  di avanzamento, al
          venir  meno  delle  cause  impeditive,  sono valutati con i
          medesimi   criteri   fissati   dalle   predette   leggi  e,
          nell'avanzamento,   prendono   posto,   se   idonei   nella
          graduatoria  di merito dei pari grado con i quali sarebbero
          stati  valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive. Gli
          stessi  sono  promossi  secondo le modalita' indicate dalla
          citata  legge  n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
          ai sensi del presente articolo.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 46 del decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
          dei  ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
          dell'Arma dei carabinieri):
              «Art.  46  (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). -
          1.   Il  personale  appartenente  al  ruolo  sottufficiali,
          comunque  in  servizio  alla data del 1° settembre 1995, e'
          inquadrato,  mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado
          maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:
                a) nel   grado   di  maresciallo  aiutante  sostituto
          ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data,
          rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli
          con qualifiche di «aiutante» e «carica speciale», nonche' i
          marescialli   capi   utilmente   iscritti,  ai  fini  della
          promozione  al  grado  superiore, nei quadri di avanzamento
          formati  alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio
          1983, n. 212;
                b) nel  grado  di  maresciallo  capo, i sottufficiali
          che,  alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo
          capo  e  di  maresciallo  ordinario,  nonche'  i brigadieri
          utilmente  iscritti  ai  fini  della  promozione  al  grado
          superiore,  nei quadri di avanzamento formati alla suddetta
          data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
                c) nel    grado    di    maresciallo   ordinario,   i
          sottufficiali  che,  alla predetta data, rivestono il grado
          di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti,
          ai  fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
          avanzamento  formati  alla  suddetta  data,  ai sensi della
          legge 10 maggio 1983, n. 212;
                d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.
              2.  L'inquadramento  di  cui al comma 1 avviene, per il
          personale  indicato  alle lettere b), c) e d), dello stesso
          comma,  previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di
          ciascun  sottufficiale sulla base di quella precedentemente
          maturata  ai  sensi  della  legge  10 maggio  1983, n. 212,
          aumentata  di  un  quinto  dei  tempi residui di permanenza
          minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione
          al  grado  superiore  ai sensi della tabella C1 allegata al
          presente decreto.
              3.  Per  il  personale  di  cui al comma 1, lettera d),
          fermo  restando  quanto previsto dal comma 2, il periodo di
          permanenza   minimo  nel  grado  di  maresciallo  ordinario
          previsto  nella  tabella  «C1» allegata al presente decreto
          legislativo e' di sei anni.
              4.  Gli  allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi
          della   legge   28 marzo   1968,   n.   397,  e  successive
          modificazioni,  che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre
          1997,  sono  inquadrati,  al  termine  dei relativi corsi e
          nell'ordine  della  graduatoria  di  merito,  nel  grado di
          maresciallo   dopo   il   personale   gia'  precedentemente
          inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera
          d).  Nei  confronti  del predetto personale si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
              5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per
          esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione
          alla  quale e' ammesso il personale che riveste il grado di
          maresciallo  capo  che  ne  faccia domanda. Con decreto del
          Ministro  della  difesa sono fissati i criteri di selezione
          tenuto  conto  dei  precedenti  di servizio, dell'eventuale
          frequenza  del  corso  di istruzione generale professionale
          (I.G.P.)  e  dei titoli conseguiti, nonche' la composizione
          della commissione che procedera' alla selezione.».
              -  Il  decreto  legislativo  n.  165  del 1999 concerne
          «Soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le
          erogazioni  in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              Comma 156.
              -  L'articolo  47 del contratto collettivo nazionale di
          lavoro  del  comparto  aziende  ed amministrazioni autonome
          dello  Stato del 24 maggio 2000, concerne il Fondo unico di
          Amministrazione.  Il  comma  2  individua  le  modalita' di
          alimentazione  del  Fondo tra le quali, le risorse indicate
          alla  lettera  d)  del  medesimo comma sono quelle relative
          alle  indennita'  di  cui  all'articolo  59  del  CCNL  del
          5 aprile 1996.
              Comma 157.
              -  Si  riporta  la  Tabella  A  annessa  al decreto del
          Presidente   della  Repubblica  23 dicembre  2002,  n.  314
          (Regolamento    recante    individuazione    degli   uffici
          dirigenziali  periferici del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco):
   ---->   Vedere tabella da pag. 241 a pag. 242 della G.U.  <----
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  2  settembre  1997,  n.  332
          (Regolamento  recante  norme per l'immissione dei volontari
          delle  Forze  armate  nelle carriere iniziali della Difesa,
          delle  Forze  di  polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo
          militare della Croce rossa italiana):
              «Art.  3  (Entita'  ed  impiego).  -  1. Ferma restando
          l'entita'  numerica  dei volontari di truppa di ferma breve
          prevista  dall'art.  7  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n.  196,  i  reclutamenti presso le Forze armate, ad
          esclusione   dell'Arma   dei  carabinieri,  possono  essere
          effettuati  in  relazione alle esigenze fissate annualmente
          nella legge di bilancio.
              2.  I  volontari  in  ferma  breve  di  cui al presente
          regolamento  devono  essere prioritariamente destinati alle
          unita'  di  pronto  impiego  dell'Esercito,  a  bordo delle
          unita'  della  linea operativa della Marina e ai reparti di
          pronto impiego dell'Aeronautica.
              3.  L'accesso  alle  carriere  iniziali  delle Forze di
          polizia   ad   ordinamento   militare   e  civile  e  delle
          Amministrazioni   di   cui  all'art.  1,  e'  riservato  ai
          volontari  in  ferma  breve  che  ne  facciano  richiesta e
          cheabbiano  prestato servizio senza demerito per almeno tre
          anni  nelle  Forze  armate,  nei  limiti  delle  vacanze di
          organico,  secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e
          10 e le seguenti percentuali:
                a) Arma dei carabinieri &ul;60%;
                b) Guardia di finanza &ul;60%;
                c) Corpo militare della Croce rossa &ul;100%;
                d) Polizia di Stato &ul;35%;
                e) Corpo di polizia penitenziaria &ul;50%;
                f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco &ul;35%;
                g) Corpo forestale dello Stato &ul;35%.
              4. L'accesso   al   ruolo  dei  volontari  in  servizio
          permanente  di  ogni  singola  Forza armata e' riservato ai
          volontari  in  ferma  breve che ne facciano richiesta e che
          abbiano  prestato  servizio  senza  demerito per almeno tre
          anni  nella  Forza  armata  nella  quale chiedono di essere
          immessi.
              5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n.
          958,   e   successive  modificazioni,  per  l'accesso  alle
          carriere  iniziali  delle  Forze di polizia, anche mediante
          procedimenti   concorsuali   pubblici,  e  quelle  previste
          dall'art.  100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre
          1992,   n.   443,   per   l'accesso  al  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,   devono   intendersi  assorbite  da  quelle
          previste dal presente regolamento.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          30 novembre  2000,  n.  356  (Disposizioni  riguardanti  il
          personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
              «Art.  6  (Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di
          polizia   penitenziaria).   -  1.  Al  fine  di  consentire
          l'apertura  di  nuovi  istituti per fare fronte al costante
          aumento  della  popolazione  detenuta  e  per  garantire la
          sicurezza   delle   strutture  penitenziarie  oltreche'  il
          corretto  espletamento  del  servizio  delle traduzioni dei
          detenuti  e  degli  internati,  e'  autorizzata, per l'anno
          2001,  l'assunzione  nel  Corpo di polizia penitenziaria, a
          tempo   determinato   e   per  il  solo  periodo  di  ferma
          obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800
          unita',  in  sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche
          dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
              2. E'  fatta  salva  la  previsione  di cui all'art. 1,
          comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              3. Gli  agenti  ausiliari  assunti ai sensi del comma 1
          sono  adibiti  esclusivamente  alla vigilanza esterna degli
          istituti  e  servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai
          medesimi  non  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          5,  comma  7,  del  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
          443,  salva la previsione per la quale il servizio prestato
          e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di
          leva.
              4. In    deroga    alle   disposizioni   recate   dagli
          articoli 107,  commi  3,  4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del
          decreto   legislativo   30 ottobre   1992,   n.   443,  gli
          accertamenti  dei  requisiti  psicofisici  ed  attitudinali
          dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con
          il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'.
              5. Con  provvedimento  motivato  del direttore generale
          dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione
          dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
              6. Il   corso  di  formazione  degli  agenti  ausiliari
          assunti  ai  sensi  del  comma  1,  da effettuare presso le
          scuole  dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di
          tre mesi.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato  in lire 7.702 milioni per l'anno 2001,
          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente «Fondo speciale»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 2000,
          allo  scopo  parzialmente  utilizzando  quanto a lire 4.944
          milioni  l'accantonamento  relativo  al Ministero medesimo,
          quanto  a  lire  867  milioni  l'accantonamento relativo al
          Ministero  delle  finanze  e  quanto  a  lire 1.891 milioni
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001):
              «Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  52  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
          ai   rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente  del
          comparto  Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
          Stato   ad   ordinamento   autonomo   e  della  scuola,  e'
          rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
          3.047  miliardi,  ivi  comprese  le somme da destinare alla
          contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
          dall'art.   19,   comma  1,  ultimo  periodo,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488.
              2. Le    somme    occorrenti    per   corrispondere   i
          miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
          comma  4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
          degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
              3. In  aggiunta  a  quanto previsto dal comma 1, per il
          personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
          il   processo   di  attuazione  dell'autonomia  scolastica,
          l'ammodernamento  del  sistema  e  il  miglioramento  della
          funzionalita'  della  docenza,  e'  stanziata, per ciascuno
          degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
          cui  lire  850  miliardi  per  l'incremento  delle  risorse
          destinate  alla  contrattazione  integrativa  del personale
          docente,   lire   200  miliardi  destinate  alla  dirigenza
          scolastica  e  lire  50 miliardi per il finanziamento della
          retribuzione   accessoria   del  personale  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  trasferito  dagli enti locali allo
          Stato  ai  sensi  dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
          124.  Per  il  perseguimento, con carattere di continuita',
          degli   obiettivi  di  valorizzazione  professionale  della
          funzione  docente  e'  autorizzata  la  costituzione  di un
          apposito  fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  della  pubblica istruzione, dell'importo di lire
          400  miliardi  per  l'anno  2002  e  di lire 600 miliardi a
          decorrere   dall'anno   2003,  da  utilizzare  in  sede  di
          contrattazione  integrativa.  Il  fondo viene ripartito con
          decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta del Ministro della
          pubblica  istruzione. In sede di contrattazione integrativa
          sono  utilizzate  anche  le  somme  relative  all'anno 2000
          destinate  alla  carriera  professionale  dei  docenti  del
          contratto  collettivo  nazionale  integrativo  del comparto
          scuola  per  gli  anni  1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
          1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
              4. In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1, in
          relazione   al  nuovo  assetto  retributivo  del  personale
          dirigente  contrattualizzato  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, e' stanziata, per
          ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  la somma di lire 100
          miliardi    finalizzata   anche   all'incremento   e   alle
          perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
          lire  40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
          dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
          dirigenziale  generale.  Tali risorse sono ripartite, sulla
          base  dei  criteri  perequativi  definiti  con  decreto del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  tra  i fondi delle singole amministrazioni. Per
          le  analoghe  finalita',  e  anche al fine di consentire il
          definitivo   completamento  del  processo  di  perequazione
          retributiva  previsto  dall'art.  19  della legge 28 luglio
          1999,  n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  83  miliardi  di  cui  lire  15 miliardi destinati al
          personale  della  carriera  diplomatica,  lire  32 miliardi
          destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
          miliardi  ai  dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
          polizia.  Per  analoghi  fini  perequativi, a decorrere dal
          1° gennaio  2001,  senza  diritto  alla  corresponsione  di
          arretrati  e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
          ai  magistrati  di  Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
          Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
          agli  avvocati  dello  Stato,  che  non  hanno  fruito  dei
          riallineamenti   stipendiali  conseguenti  all'applicazione
          delle  norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  e' attribuito, all'atto del conseguimento,
          rispettivamente,   della  qualifica  di  consigliere  o  di
          avvocato  dello  Stato  alla  terza classe di stipendio, il
          trattamento  economico  complessivo  annuo  pari  a  quello
          spettante  ai  magistrati  di  Cassazione di cui all'art. 5
          della  legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
          4  della  legge  6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
          dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
          333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
          decisioni  di  autorita'  giurisdizionali comunque adottati
          difformemente  dalla  predetta interpretazione dopo la data
          suindicata.  In  ogni  caso  non  sono dovuti e non possono
          essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
          o provvedimenti.
              5.  Per  il  riconoscimento  e  l'incentivazione  della
          specificita'  e  onerosita'  dei  compiti del personale dei
          Corpi  di  polizia  e  delle Forze armate di cui al decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, in aggiunta a quanto
          previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
          2001  e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
          trattamento accessorio del predetto personale.
              6.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 5 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  10  miliardi,  da destinare al trattamento accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              7.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1,  2,  3, 4, 5 e 6,
          comprensive  degli oneri contributivi ai fini previdenziali
          e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
          al   decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,
          costituiscono   l'importo   complessivo   massimo   di  cui
          all'articolo  11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  come  sostituito  dall'art.  5 della legge
          23 agosto 1988, n. 362.
              8.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
          21 maggio  2000,  n.  146, si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
              10.  Per  il completamento delle iniziative di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 9 in relazione alle modifiche
          organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
          concertazione  e  contrattazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e  militare  e  delle Forze armate, le
          spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
          con  esclusione  delle  spese relative ad armi e armamenti,
          dei  Ministeri  della  difesa, dell'interno, delle finanze,
          della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
          complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere
          dall'anno  2001,  rispettivamente nelle seguenti misure: 43
          per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
          cento.   Le   spese   cosi'   ridotte  non  possono  essere
          incrementate  con  l'assestamento  del bilancio dello Stato
          per l'anno 2001.
              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.
              12.  Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
          in  sovrannumero  a tempo determinato e per il solo periodo
          di  ferma  obbligatoria,  rispetto alle dotazioni organiche
          dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto  legislativo  21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
          2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.».
              -  Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
          legislativo   30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a norma
          dell'art.  14,  comma  1,  della legge 15 dicembre 1990, n.
          395):
              «Art.  6  (Corsi  per  la  nomina  ad agente di polizia
          penitenziaria).  -  1.  Gli  allievi  agenti  del  Corpo di
          polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
          della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
              2.  Al  termine  del primo ciclo del corso gli allievi,
          che  abbiano  ottenuto  giudizio globale di idoneita' sulla
          base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
          e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
          servizio  di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in
          prova  e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre,
          durante  il  quale sono sottoposti a selezione attitudinale
          per  la  eventuale  assegnazione  a  servizi che richiedano
          particolare qualificazione.
              3.  Gli  agenti in prova che abbiano superato gli esami
          teorico-pratici   di   fine   corso  ed  ottenuto  conferma
          dell'idoneita'  al  servizio  di polizia penitenziaria sono
          nominati  agenti  di  polizia  penitenziaria. Essi prestano
          giuramento  e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
          finale.
              4.  Gli  agenti  in  prova che non abbiano superato gli
          esami  di  fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
          di  idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu'
          di  una  volta  il  secondo  semestre. Al termine di questo
          ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le
          modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista
          dal  comma  4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
          395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
              5.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in prova per tutta la
          durata del corso non possono essere impiegati in servizi di
          istituto,  salvo  i  servizi  funzionali  all'attivita'  di
          formazione.
              Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di
          polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
                a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
                b) gli  allievi  e  gli agenti in prova che non siano
          riconosciuti  idonei  al  servizio  nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;
                c) gli  allievi  e gli agenti in prova che dichiarino
          di rinunciare al corso;
                d) gli  allievi  e  gli  allievi  agenti in prova che
          siano  stati  per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia
          determinata  dall'adempimento  di  un  dovere,  assenti dal
          corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
          di  novanta  giorni  se  l'assenza  e' stata determinata da
          infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso
          l'allievo  o  l'agente in prova e' ammesso a partecipare al
          primo  corso  successivo  alla  sua  riacquistata idoneita'
          fisico-psichica;
                e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
              2.   Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di  sesso
          femminile,  la  cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
          determinata  da  maternita',  sono ammessi a partecipare al
          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.
              3.  Sono  espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
          prova   responsabili  di  mancanze  punibili  con  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con  decreto  del direttore generale
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          direttore della scuola.
              5.  La  dimissione  dal corso comporta la cessazione di
          ogni rapporto con l'Amministrazione.».
              Comma 160.
              - L'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, contiene
          provvedimenti  urgenti  per  l'edilizia  universitaria.  Il
          comma  4  del  predetto articolo stabilisce che sia per gli
          impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente
          riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino
          al 5 per cento dello stanziamento globale.
              -  Il comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986,
          n.  910,  provvede  ad  integrare  i  fondi  stanziati  per
          l'edilizia  universitaria,  ferma restando la riserva del 5
          per cento per gli interventi sopra menzionati.
              Comma 161.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli
          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,
          agroindustriale  e  forestale), come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza
          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.
          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e
          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto
          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione
          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e
          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle
          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e
          da  altri  enti  pubblici  di  ricerca  nonche', nei limiti
          stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  alle attivita' di supporto a quelle di competenza
          del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ed al
          funzionamento  delle connesse strutture ministeriali e, per
          l'anno  2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
          di  cui  al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con
          decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali
          si   provvede  al  riparto  delle  suddette  disponibilita'
          finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.».
              Comma 162.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002):
              «Art.   32   (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
          spese). - 1-1-bis. Omissis.
              2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3.  La  dotazione  delle unita' previsionali di base di
          cui  al  comma  2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  200 concerne: «Disposizioni sulle funzioni e sui
          poteri consolari».
              Comma 163.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del decreto-legge
          27 aprile  1990,  n.  90, convertito dalla legge n. 165 del
          1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito
          ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e di contenzioso tributario, nonche'
          altre  disposizioni  urgenti),  come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art. 7. - 1-3. Omissis.
              4.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   i   Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono individuati i tributi che,
          in   ragione   della  loro  oggettiva  importanza  e  della
          complessita' che la loro gestione comporta, sono indicativi
          ai   fini  della  valutazione  del  recupero  dell'evasione
          fiscale.  Nello  stesso  decreto  sono fissati i criteri in
          base  ai  quali  si  procede  alla  stima delle correlative
          entrate,   tenendo   conto   della   evoluzione  economica,
          dell'andamento  dell'inflazione, delle variazioni normative
          e  degli  altri  elementi  che incidono sulle previsioni di
          gettito.  A  decorrere  dall'anno  1990,  l'eccedenza netta
          delle   entrate,  rilevata  a  consuntivo  con  i  predetti
          criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e
          tenuto    conto   del   quadro   economico   effettivamente
          verificatosi,  e'  determinata  entro  il  30 settembre  di
          ciascun  anno  con  decreto  del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  i Ministri del tesoro e del bilancio e della
          programmazione economica. Il primo decreto e' emanato entro
          il  30 settembre  1990.  Nella  legge  finanziaria relativa
          all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono
          attribuiti  alla  riduzione  del carico tributario relativo
          alle imposte sui redditi.».
              Comma 164.
              - Si riporta il testo dei commi 193 e 194 dell'articolo
          3   della   legge  28 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              «193.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4,
          del  decreto-legge  27 aprile  1990, n. 90, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   26 giugno  1990,  n.  165,
          limitatamente    al    potenziamento   dell'Amministrazione
          finanziaria  ed alla erogazione di compensi incentivanti la
          produttivita'  e  l'incremento  dell'attivita' di contrasto
          all'evasione   fiscale   e   di   recupero   delle  entrate
          tributarie,   sono   individuati   i  seguenti  tributi  ed
          accessori, nonche' le relative procedure di riscossione:
                a)  per  l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          l'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche, l'imposta
          locale  sui  redditi,  nonche'  le  imposte  sostitutive  e
          l'imposta sul patrimonio netto delle imprese:
                  1)  le  imposte riscosse a seguito della adesione e
          della   conciliazione   ai  sensi,  rispettivamente,  degli
          articoli 2-bis  e  2-sexies  del decreto-legge 30 settembre
          1994,  n.  564,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 novembre 1994, n. 656;
                  2) le imposte riscosse mediante ruoli;
                  3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
          per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli;
                  4)  le pene pecuniarie e soprattasse per violazione
          alle  norme  riguardanti  l'accertamento  e  la riscossione
          dell'imposta;
                b) per  l'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta di
          registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le
          imposte  erariali  di  consumo  sugli  oli  minerali,  loro
          derivati,    e   prodotti   analoghi,   nonche'   sui   gas
          incondensabili:
                  1)  le  imposte riscosse a seguito della adesione e
          della   conciliazione   ai  sensi,  rispettivamente,  degli
          articoli 2-bis  e  2-sexies  del decreto-legge 30 settembre
          1994,  n.  564,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 novembre 1994, n. 656;
                  2)  le  imposte,  le  tasse  e  le  accise riscosse
          mediante ruoli;
                  3)   le   multe,   le   ammende   e   le   sanzioni
          amministrative  dovute  dai  trasgressori di norme relative
          alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari;
                  4)   le   multe,   le   ammende   e   le   sanzioni
          amministrative  dovute dai trasgressori di norme in materia
          di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli.
              194.  Per  il calcolo delle eccedenze di cui al decreto
          del  Ministro  delle  finanze  previsto  dal  terzo periodo
          dell'art.  7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
          90,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990,  n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa
          riferimento  alle  maggiori  imposte riscosse derivanti dal
          maggior  numero  di  accertamenti,  verifiche  e  controlli
          effettuati  rispetto  all'anno  precedente  e all'ammontare
          delle  somme  riscosse  relative  alle  entrate  di  cui al
          comma 193  rilevate  dal  rendiconto dello Stato, eccedenti
          l'ammontare  delle  somme riscosse nell'anno precedente, al
          netto  dell'incremento  proporzionale  del prodotto interno
          lordo  in  termini  nominali  e degli incrementi di gettito
          indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle
          aliquote e sui tempi di riscossione.».
              -  I commi 195 e 196 dell'art. 3 della legge n. 549 del
          1995,  abrogati  dal  presente comma, stabilivano, il primo
          che  le  modalita'  di  erogazione  del  compenso di cui al
          comma 193  e  del fondo di cui al comma 196 dovevano essere
          definiti  con  contrattazione  decentrata  sulla base della
          produttivita'  degli  uffici, ed il secondo la costituzione
          di  un  Fondo per la perequazione del trattamento economico
          accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria.
              Comma 165.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 12 del decreto-legge
          28 marzo  1997,  n.  79,  convertito dalla legge n. 140 del
          1997  (Misure  per il riequilibrio della finanza pubblica),
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.    12    (Disposizioni   per   il   potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di
          contrasto   dell'evasione   fiscale).   -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle somme
          riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di
          controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la
          vendita  degli  immobili  dello  Stato  effettuata ai sensi
          dell'art.  3,  comma 99,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   nonche'   sulla  base  dei  risparmi  di  spesa  per
          interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
          bilancio  e  connessi con la gestione della tesoreria e del
          debito  pubblico  e  con  l'attivita'  di  controllo  e  di
          monitoraggio  dell'andamento  della  finanza pubblica e dei
          flussi  di  bilancio  per  il perseguimento degli obiettivi
          programmatici,  determina  con  proprio  decreto  le misure
          percentuali  da  applicare su ciascuna di tali risorse, con
          effetto  dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2
          e  per  il  potenziamento  dell'Amministrazione economica e
          finanziaria,  in  misura  tale  da garantire la neutralita'
          finanziaria rispetto al previgente sistema.
              2.  Le  somme  derivanti dall'applicazione del comma 1,
          secondo  modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
          affluiscono   ad  appositi  fondi  destinati  al  personale
          dell'Amministrazione  economica  e  finanziaria in servizio
          presso  gli  Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
          comma  che  hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione  integrativa  sono  stabiliti  i  tempi e le
          modalita'  di  erogazione dei fondi determinando le risorse
          finanziarie  da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
          relazione  all'apporto  recato  dagli  Uffici medesimi alle
          attivita' di cui al comma 1.
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
          della  specificita'  dei  compiti e delle funzioni inerenti
          alle  esigenze  operative dell'amministrazione finanziaria,
          vengono  individuate,  sentite le organizzazioni sindacali,
          le  modalita'  e  i criteri di conferimento delle eventuali
          reggenze  degli uffici di livello dirigenziale non generale
          e  definiti  i  relativi aspetti retributivi in conformita'
          con  la  disciplina  introdotta  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
          stesso  decreto sono altresi' individuate le condizioni per
          il  conferimento  delle  reggenze,  per  motivate  esigenze
          funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
          funzionali  nona  e  ottava,  in  assenza  di  personale di
          qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
              4.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato
          in  lire  53 miliardi  per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
          per  l'anno  1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
          provvede  con quota parte del maggior gettito derivante dal
          presente decreto.».
              Comma 166.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  (Legge finanziaria 2003), come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  24  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1 - 2.
          Abrogati.
              3.  In  caso  di  acquisti in maniera autonoma da parte
          degli  enti  di  cui  all'art.  24,  comma 6,  della  legge
          28 dicembre  2001,  n. 448, si applica il comma 3 dell'art.
          26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488.  Al  fine di
          consentire  il  conseguimento  di  risparmi  di spesa, alle
          predette  convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti
          di  cui  all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.
          157.
              3-bis. - 6. Abrogati.
              6-bis.  Entro  il  mese  di ottobre di ciascun anno, la
          Consip   S.p.a.  pubblica  sul  proprio  sito  internet  le
          categorie  di prodotti per i quali attivera' il marketplace
          nell'anno successivo.
              6-ter. Abrogato.
              7.  Per  gli  organismi  di  cui agli articoli 3, 4 e 6
          della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
          differenziati  di ricorso alla procedura di acquisizione di
          beni  e  servizi  in economia, ovvero a trattativa privata,
          sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  emanato su proposta del Comitato di cui all'art.
          2  della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              8 - 9. Abrogati.
              -  Il comma 6 dell'art. 27 della legge n. 488 del 1999,
          abrogato dal presente comma, stabiliva, per i contratti per
          acquisti    e   forniture   di   beni   e   servizi   delle
          amministrazioni statali in scadenza nel triennio 2000-2002,
          la  possibilita'  di  rinnovo  per  una  sola  volta previa
          assicurazione   del   fornitore   di   una   riduzione  del
          corrispettivo di almeno il 3 per cento.
              -  Il  comma  1-bis dell'art. 32 della legge n. 448 del
          2001,   abrogato   dal   presente   comma   stabiliva   che
          l'individuazione   dei   servizi  caratterizzati  dall'alta
          qualita'  dei  servizi  stessi  e dalla bassa intensita' di
          lavoro, ai fini dell'obbligo dell'adesione alle convenzioni
          CONSIP  e'  operata  con  i  decreti  di cui al comma 3-bis
          dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488  (Legge  finanziaria 2000) come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi  che abbiano
          rilevanza  nazionale).  -  1.  Il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, nel rispetto
          della   vigente   normativa   in   materia  di  scelta  del
          contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di  societa'  di
          consulenza  specializzate, selezionate anche in deroga alla
          normativa   di   contabilita'   pubblica,   con   procedure
          competitive  tra  primarie  societa'  nazionali  ed estere,
          convenzioni  con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
          accettare,  sino  a  concorrenza  della  quantita'  massima
          complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai prezzi e
          condizioni  ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
          servizi    a    rilevanza    nazionale   deliberati   dalle
          amministrazioni  dello  Stato  anche  con  il  ricorso alla
          locazione    finanziaria.    I   contratti   conclusi   con
          l'accettazione  di  tali  ordinativi non sono sottoposti al
          parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma 25,  lettera c),  della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche possono fare ricorso
          alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, ovvero
          utilizzarne  i  parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto
          di  beni  e  servizi  comparabili  con  quelli  oggetto  di
          convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
              Comma 167.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (Legge finanziaria 2001), come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  a rilevanza
          regionale  degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
          realizzare  l'acquisizione  di  beni  e servizi a rilevanza
          regionale  alle  migliori  condizioni  del mercato da parte
          degli  enti  decentrati  di spesa, il Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica promuove
          aggregazioni  di enti con il compito di elaborare strategie
          comuni  di  acquisto  attraverso la standardizzazione degli
          ordini  di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
          stipula  di  convenzioni  valevoli  su parte del territorio
          nazionale,  a cui volontariamente possono aderire tutti gli
          enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera c)  del  comma 2,  costituire  fondazioni  di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.  Gli  enti  devono  motivare  i
          provvedimenti  con  cui  procedono  all'acquisto  di beni e
          servizi  a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli
          stabiliti  nelle  convenzioni  suddette  e in quelle di cui
          all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi   e   per   gli  effetti  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  della  presente  legge, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  le  medesime  procedure di cui allo stesso
          art.  26, promuove le intese necessarie per il collegamento
          a  rete  delle  amministrazioni  interessate con criteri di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti.».
              Comma 168.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n.  347, convertito dalla legge n. 403
          del   2001   (Interventi   urgenti   in  materia  di  spesa
          sanitaria), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  2  (Disposizioni in materia di spesa nel settore
          sanitario).  -  1.  Le  regioni adottano le iniziative e le
          disposizioni  necessarie  affinche' le aziende sanitarie ed
          ospedaliere,  nell'acquisto  di  beni  e servizi, attuino i
          principi  di  cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
          n.  488 e all'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero  ad  altri  strumenti  di  contenimento  della spesa
          sanitaria  approvati  dal  CIPE, su parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge
          le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori
          che  non  si  adeguino.  Le  regioni,  in  conformita' alle
          direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione
          e  le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e
          dell'economia   e  delle  finanze,  adottano  le  opportune
          iniziative   per   favorire   lo   sviluppo  del  commercio
          elettronico  e semplificare l'acquisto di beni e servizi in
          materia sanitaria.
              1-bis - 2. Abrogati.
              3 - 6. Omissis».
              Comma 169.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  (Legge finanziaria 2002), come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2002-2004,  per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma 1  dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al   comma 1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono  escluse  dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma 2  si  applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese   correnti,   come  definite  dai  commi 2  e 3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
              4-bis.  Ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  di cui ai
          commi 2  e 4,  per  gli  enti  che  hanno  esternalizzato i
          servizi  negli  anni  1997,  1998,  1999  e  2000, la spesa
          corrente  per  l'anno  2000,  relativa  a  tali servizi, e'
          convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
          nell'anno  precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui
          tale spesa sia stata superiore.
              5. Abrogato.
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  di rilevanza
          nazionale  le  province, i comuni, le comunita' montane e i
          consorzi  di  enti  locali possono aderire alle convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art.  26 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488,  e successive modificazioni, e dell'art. 59
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              7. Abrogato.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2 per cento e del 3 per cento.
              10 - 14. Omissis.
              Comma 170.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  della  legge
          28 dicembre  2001,  n. 448, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.   32   (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
          spese).   -  1.  Ai  fini  di  cui  al  presente  capo  gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati al funzionamento degli
          enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
          24,  non  considerati  nella tabella C della presente legge
          sono  ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
          e  del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
          2004.   Essi,   inoltre,   devono   promuovere  azioni  per
          esternalizzare  i  propri  servizi  al  fine  di realizzare
          economie  di  spesa  e  migliorare l'efficienza gestionale.
          Delle  economie  di gestione conseguibili si tiene conto in
          sede di definizione dei trasferimenti erariali.
              1-bis. Abrogato.
              2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3.  La  dotazione  delle unita' previsionali di base di
          cui   al  comma 2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente.».