10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo. 14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10. 15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri): «Art. 46 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). - 1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, e' inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori: a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di «aiutante» e «carica speciale», nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212; d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri. 2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto. 3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella «C1» allegata al presente decreto legislativo e' di sei anni. 4. Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale gia' precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.». - Il decreto legislativo n. 165 del 1999 concerne «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Comma 156. - L'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, concerne il Fondo unico di Amministrazione. Il comma 2 individua le modalita' di alimentazione del Fondo tra le quali, le risorse indicate alla lettera d) del medesimo comma sono quelle relative alle indennita' di cui all'articolo 59 del CCNL del 5 aprile 1996. Comma 157. - Si riporta la Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): ----> Vedere tabella da pag. 241 a pag. 242 della G.U. <---- - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana): «Art. 3 (Entita' ed impiego). - 1. Ferma restando l'entita' numerica dei volontari di truppa di ferma breve prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio. 2. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unita' di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unita' della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica. 3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'art. 1, e' riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e cheabbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali: a) Arma dei carabinieri &ul;60%; b) Guardia di finanza &ul;60%; c) Corpo militare della Croce rossa &ul;100%; d) Polizia di Stato &ul;35%; e) Corpo di polizia penitenziaria &ul;50%; f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco &ul;35%; g) Corpo forestale dello Stato &ul;35%. 4. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata e' riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi. 5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'art. 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia): «Art. 6 (Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreche' il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, e' autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unita', in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 2. E' fatta salva la previsione di cui all'art. 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la previsione per la quale il servizio prestato e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. 4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'. 5. Con provvedimento motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. 6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.». - Si riporta il testo dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001): «Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti. 5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale. 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto. 10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni. 12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): «Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri. 2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. 3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso. 5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di formazione. Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso: a) gli allievi che non superino il primo ciclo; b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica; e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6. 2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.». Comma 160. - L'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, contiene provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria. Il comma 4 del predetto articolo stabilisce che sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale. - Il comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, provvede ad integrare i fondi stanziati per l'edilizia universitaria, ferma restando la riserva del 5 per cento per gli interventi sopra menzionati. Comma 161. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.». Comma 162. - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002): «Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - 1-1-bis. Omissis. 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 concerne: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari». Comma 163. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge n. 165 del 1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 7. - 1-3. Omissis. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessita' che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, e' determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto e' emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi.». Comma 164. - Si riporta il testo dei commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «193. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' e l'incremento dell'attivita' di contrasto all'evasione fiscale e di recupero delle entrate tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche' le relative procedure di riscossione: a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte riscosse mediante ruoli; 3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli; 4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta; b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro derivati, e prodotti analoghi, nonche' sui gas incondensabili: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli; 3) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari; 4) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme in materia di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli. 194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione.». - I commi 195 e 196 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, abrogati dal presente comma, stabilivano, il primo che le modalita' di erogazione del compenso di cui al comma 193 e del fondo di cui al comma 196 dovevano essere definiti con contrattazione decentrata sulla base della produttivita' degli uffici, ed il secondo la costituzione di un Fondo per la perequazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria. Comma 165. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 140 del 1997 (Misure per il riequilibrio della finanza pubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. 2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo. 4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.». Comma 166. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). - 1 - 2. Abrogati. 3. In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3-bis. - 6. Abrogati. 6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo. 6-ter. Abrogato. 7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8 - 9. Abrogati. - Il comma 6 dell'art. 27 della legge n. 488 del 1999, abrogato dal presente comma, stabiliva, per i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali in scadenza nel triennio 2000-2002, la possibilita' di rinnovo per una sola volta previa assicurazione del fornitore di una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento. - Il comma 1-bis dell'art. 32 della legge n. 448 del 2001, abrogato dal presente comma stabiliva che l'individuazione dei servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, ai fini dell'obbligo dell'adesione alle convenzioni CONSIP e' operata con i decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002. - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi che abbiano rilevanza nazionale). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi a rilevanza nazionale deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.». Comma 167. - Si riporta il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 59 (Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza regionale alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati. 2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) piu' aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999. 6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.». Comma 168. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge n. 403 del 2001 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario). - 1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, attuino i principi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e all'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria. 1-bis - 2. Abrogati. 3 - 6. Omissis». Comma 169. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento. 2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento. 3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. 4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000. 4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. 5. Abrogato. 6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 7. Abrogato. 8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. 9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. 10 - 14. Omissis. Comma 170. - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art. 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali. 1-bis. Abrogato. 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.».