Art. 4. (Finanziamento agli investimenti) 1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro. 2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro. 3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno. 4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre. 5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. 6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8. 7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute. 8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel Paese. 9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e' cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11. 11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma. 12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso". 14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006". 16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,". 18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca. 20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale". 22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: "17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti". 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione. 24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003. 25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004". 26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. 27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di allevamento. 28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione. 29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000. 30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. 31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006. 32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche. 33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004. 34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31. 35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende: a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; c) gli interventi di cui al comma 31; d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche. 36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento. 37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine e' attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38. 41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano. 42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonche' quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA. 43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche' nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43. 45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo': a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare; b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione; c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. 46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'. 47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di: a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari; b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici; c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici; d) genomica funzionale e proteomica. 48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre universita' o con istituti di ricerca. 49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". 50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53. 51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy". 52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004. 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. 55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54. 56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. 58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'. 59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano". 63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. 64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Livorno," e' inserita la seguente: "Manfredonia,". 66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio. 67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma. 68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e' istituita dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione con la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma. 69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalita' di valorizzazione dello stile italiano, nonche' obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualita'. 70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61. 71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004". 72. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 73. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati. 74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale. 75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006. 76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61. 77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73. 78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61. 79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala all'autorita' giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale. 80. L'autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale o industriale, puo' disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e' proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati. 83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi". 85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando". 86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui. 87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004. 88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione. 90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento. 94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione". 95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005. 96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale,". 99. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi. 100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari. 101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. 103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000. 105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate. 106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle regioni. 107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese. 108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria. 110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce: a) i criteri generali di valutazione; b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale. 111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005. 112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime. 113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. 114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. 115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni". 117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: "1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate. 1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della societa' che l'ha richiesta"". 118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. 120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio". 122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,". 124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario". 125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente: "g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico". 126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti". 127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria"; b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "TS"; c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o". 128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007. 129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE. 130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico"; b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate". 131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi. 132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono: a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004; b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e' stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. 133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento. 135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita' di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori. 136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito. 137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali. 138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione. 139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori. 140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto: a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT; b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo quinquennale. 141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi' riferimento ai seguenti elementi: a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale; b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario; c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo; d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale; e) adeguato ritorno sul capitale investito. 142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri. 143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro. 144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 70 milioni di euro. 145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni. 146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente: "2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento". 147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' inserito il seguente: "2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004". 148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004. 149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori. 150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali". 152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono soppresse. 153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto. 155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156. 156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunita' locali. 159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria. 160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). 161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). 162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. 163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro. 164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali. 165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale. 166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario. 168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997. 169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003. 170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalita' di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza. 172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio universale. 173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data". 174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 57. 176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente. 178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola: "disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse. 180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova". 181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro. 182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. 183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici. 184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo. 185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata. 186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita' di trasmissione. 188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche. 189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. 190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004. 191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato; b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della societa' stessa. 193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi". 194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni: a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento; b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica; c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002; d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010. 195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004". 196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento". 197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38". 198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005. 199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni. 200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente. 201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni: a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti; b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte; c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari. 202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005. 204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. 205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,". 207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006. 208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni"; b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006". 209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". 211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi. 212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci. 213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto. 214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212. 215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica da diporto e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. 216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. 217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione dei contributi. 218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali"; b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida"; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione". 219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere effettuato anche". 220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse. 221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione". 222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali; 2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di societa' controllate; 3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60 per cento". 223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. 224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere modificato. 225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507. 226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti". 227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive: a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; d) nomina di un amministratore senza diritto di voto". 228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e' parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati. 229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali. 230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato. 231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. 232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004. 233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. 234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio. 5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente."; b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore."; c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: "15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati". 235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge. 236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici. 237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia' individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili. 239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi. 240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004. 251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004. Note all'art. 4: Comma 5. - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002) come rideterminato dall'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003): «18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione». Comma 6. - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti). - A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'art. 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. E' autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale. [Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 54]. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.» Comma 7. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria): «1. 1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione». Comma 8. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». Comma 9. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 27 della gia' citata legge n. 289/2002: «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'art. 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il fondo e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione». Comma 13. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 gennaio 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di navigazione satellitare), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1. - 1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitivita' dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonche' di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, e' autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002. 2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalita' di cui al comma 1. 3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo", e' autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002. 4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. A tale fine all'ENAV e' assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001. 5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2. 6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Comma 14. - Si riporta il testo dell'art. 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 56 del gia' citato decreto legislativo n. 385/1993: «1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.». Comma 15. - Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, anche in relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006». Comma 16. - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato): «Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. [La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione della industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto; d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte dal fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento]». «Art. 5. - Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti cosi' all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione: della imposta di bollo sulle cambiali, che e' ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228; delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godra' del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio. Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.». «Art. 6. - Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi. I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonche' dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio.». Comma 17. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 2 (Lotta agli incendi boschivi). - 1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, e' autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalita' di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attivita' di presidio estivo antincendio, nonche' alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalita' di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalita', termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.». Comma 18. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 della gia' citata legge n. 448/2001: «1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate): «Art. 11 (Contributi per gli investimenti in agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive modificazioni. 2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000. 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato. 3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze. 5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 10. 5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. 6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il testo dell'art. 66 della gia' citata legge n. 289/2002: «Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. 2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.». Comma 19. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 3. - La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) -e) (omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.». Comma 20. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale): «2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): «Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze». Comma 21. - Si riporta il testo dell'art. 116 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali. 2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno. 3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalita': a) per il periodo successivo secondo le annualita' e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3; b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi' determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' abrogato. 7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica", e' inserita la seguente: "due" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Il testo e' stato inserito nel comma 3 dell'art. 78, legge 23 dicembre 1998, n. 448); b) (Aggiungi un periodo, dopo il primo, al comma 4 dell'art. 78, legge 23 dicembre 1998, n. 448); c) (Aggiungi il comma 5-bis alla legge 23 dicembre 1998, n. 448). 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10. 12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. 13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile. 14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale. 16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita' di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro. 17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi previsti. 17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis), il pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti. 18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale. 19. (Sostituisce l'art. 37, legge 24 novembre 1981, n. 689). 20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.». Comma 23. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni): «Art. 13 (Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori). - L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso. Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.