(parte 1)
                               Art. 4.
                  (Finanziamento agli investimenti)
1.  Per  l'anno  2004,  nei  confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione,  in  regola per l'anno in corso con il pagamento del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l'utente  e  per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica   digitale   terrestre   (T-DVB/C-DVB)   e   la   conseguente
interattivita',  e'  riconosciuto  un  contributo  statale pari a 150
euro.  La  concessione  del contributo e' disposta entro il limite di
spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle
persone  fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono
in  comodato  un  apparecchio  di  utente  per  la  trasmissione o la
ricezione  a  larga  banda  dei  dati  via Internet. Il contributo e'
corrisposto   mediante   uno   sconto  di  ammontare  corrispondente,
praticato  sull'ammontare  previsto  nei  contratti di abbonamento al
servizio  di  accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°
dicembre  2003.  La  concessione  del contributo e' disposta entro il
limite di spesa di 30 milioni di euro.
3.  Il  contributo  di  cui  al  comma  2  e'  riconosciuto, nel caso
dell'acquisto,  immediatamente  sulle  prime  bollette di pagamento e
fino  alla  concorrenza  dello  sconto. Nel caso del noleggio o della
detenzione  in  comodato, il cui contratto deve avere durata annuale,
il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
4.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita' di attribuzione dei contributi
statali.  In  ogni  caso, il contributo statale di cui al comma 2 non
puo'  essere  cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale,
con  quello  di  cui  al  comma  1  quando  erogati,  direttamente  o
indirettamente,  da  parte  dello  stesso  fornitore  di  servizi nei
confronti  del  medesimo  utente.  Il  contributo  per  l'acquisto  o
noleggio  dei  decoder  in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione
che  l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori
di  contenuti  con  i quali i soggetti titolari della piattaforma via
cavo  abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5.  Il  finanziamento  annuale  previsto  dall'articolo 52, comma 18,
della   legge   28   dicembre   2001,   n.  448,  come  rideterminato
dall'articolo  80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il
solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori
10 milioni di euro.
6.  All'articolo  28  della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni,  al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di
circuiti  telefonici"  sono  inserite  le  seguenti: "e a larga banda
punto   a  punto  e  multipunto  in  ambito  nazionale  per  fonia  e
trasmissione  dati,".  All'onere  derivante dalle disposizioni recate
dal  presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
7.  E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno
degli  anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il
Ministero   delle  comunicazioni  e  il  Centro  di  produzione  spa,
stipulata  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998,  n.  224,  avviando  la  sperimentazione  dei  seguenti servizi
multimediali:  trasmissione audio e video su Internet della totalita'
delle  sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle
sedute   in  audio  e  video  in  differita  con  indicizzazione  per
intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore
informatico,  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  27 della legge 16
gennaio  2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni
di  euro  per  l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2005  e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla
diffusione  ed  allo  sviluppo  della  societa' dell'informazione nel
Paese.
9.  Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e'  destinato alla copertura delle spese relative al
progetto  promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  denominato  "PC  ai
giovani",  diretto  ad  incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti  informatici  e digitali tra i giovani che compiono 16 anni
nel  2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del
progetto,   nonche'   di   erogazione  degli  incentivi  stessi  sono
disciplinate  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie,
emanato  ai  sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
10.  Il  Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2004,  all'istituzione  di  un  fondo
speciale,  denominato  "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura
delle  spese  relative  al  progetto  promosso  dal  Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri,  diretto  all'erogazione  di  un contributo di 200 euro per
l'acquisizione  e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione
necessaria  per  il  collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da
parte  dei  contribuenti  persone  fisiche residenti in Italia con un
reddito  complessivo  non  superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le
modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali   e   dei  soggetti  tenuti  alla  verifica  dei  predetti
requisiti,  nonche'  di  erogazione degli incentivi stessi prevedendo
anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni
ordine  e  grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il
personale  docente  presso le universita' statali, possono acquistare
un  personal  computer portatile da utilizzare nella didattica, anche
attraverso  appositi  programmi  software  messi  a  disposizione dal
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,
usufruendo  di  riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per
l'acquisto  sono  ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine
di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici
(CONSIP)  Spa.  Con  apposito  decreto di natura non regolamentare il
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita'
attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.
12.  Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi
di  realizzazione  sperimentale,  gia'  avviati  nei decorsi anni dal
Ministero  dell'interno,  aventi  per oggetto l'applicazione del voto
elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13.  All'articolo  1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il
secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  quote  versate
all'ENAV  e  all'ASI  non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio
2004  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo stesso".
14.  L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito
per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 151 del
testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  impartisce  le
necessarie  direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di
adeguare  il  relativo  statuto  ai  compiti  di  cui  al  comma 191,
assicurando  negli  organi  anche  la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione  delle  quote  di  partecipazione  al fondo di dotazione
dell'Istituto  medesimo.  Con  decreto  del  Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma
1,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
15.  All'articolo  145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
52,  le  parole:  "di  un  polo  di  attivita'  industriali  ad  alta
tecnologia"  sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e
di  attivita'  industriali  ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del
comune  di  Genova",  sono  inserite le seguenti: "anche in relazione
all'attuazione  dell'articolo  4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di
cui  al  presente  comma  non  possono  essere  utilizzate  per altre
finalita' fino al 31 dicembre 2006".
16.  Per  i  soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere
sul  Fondo  speciale  per la ricerca applicata istituito con legge 25
ottobre  1968,  n.  1089,  ai  sensi  degli  articoli  4, 5 e 6 della
medesima  legge,  e  successive  modificazioni, e che hanno ancora in
essere  rate  di  mutuo  in  sofferenza, e' dovuto solo il versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora
anche  se  ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per
importi  superiori  a  25.000  euro  e'  consentito  il versamento in
quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30
giugno  2004,  il  31  dicembre  2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate
degli  interessi  legali.  A  tale  fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 18 giugno 2002, n. 118,
dopo  le  parole:  "connesse  all'attivita'  antincendi  boschivi  di
competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative
al   funzionamento  delle  strutture  operative  e  di  coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
18.  Le  risorse  provenienti  da  iniziative di cui all'articolo 67,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, nonche' quelle
relative  agli  interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  accertate  al 31 dicembre di ogni anno, sono
trasferite  sullo  stato  di previsione del Ministero delle politiche
agricole  e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19.  Nei  limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e
in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole
e  forestali  sottopone  all'approvazione del CIPE nuovi contratti di
programma nei settori agricolo e della pesca.
20.  Alla  riscossione  dei  contributi  previdenziali  dovuti  dalle
imprese  agricole  colpite  da  eventi  eccezionali,  ivi comprese le
calamita'  naturali  dichiarate  ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
della  legge  14  febbraio  1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 19-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
21.  All'articolo  116  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis.  Per  le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese  le  calamita'  naturali  dichiarate  ai  sensi  del comma 2
dell'articolo  2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di  carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma  8  e'  fissata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".
22.  All'articolo  116  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis.  Nei  casi  di  particolare  eccezionalita', individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma  15-bis,  il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,
del   decreto-legge   9   ottobre   1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, puo' essere
consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29
luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni, il tasso di
interesse  di  differimento,  da  applicare  sulle  singole  rate, e'
fissato   nella  misura  del  tasso  legale  vigente  all'atto  della
rateizzazione.
24.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 21, 22 e 23 si applicano in
riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
25.  All'articolo  36,  comma  6, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
26.  Per  la  prosecuzione  delle attivita' nel campo della ricerca e
sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione  in  agricoltura  di  cui  all'articolo 1 del decreto
legislativo  29  ottobre  1999, n. 454, un contributo annuo pari a un
milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27.  Le  disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli
eventi  previsti  dall'articolo  9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002,  n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle
zone  colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino
la  moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita'
di pesca o di allevamento.
28.  In  deroga  a  quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del
decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  maggio  2003, n. 119, i quantitativi di riferimento
assegnati   ad  aziende  ubicate  nelle  zone  svantaggiate,  di  cui
all'articolo  19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere
trasferiti  ad  aziende  ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
29.  Nelle  more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle
leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in
favore  del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,
sono  realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome
limitatamente  alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del
VI  Piano  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura adottato con
decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 2000.
30.  Entro  il  28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al
comma  29  e  in  deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della  legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con
decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
approvato  il  Piano  nazionale  della  pesca e dell'acquacoltura per
l'anno 2004.
31.  Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di  cui  all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro
dal 2006.
32.  Le  economie  d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita'
risultanti   dalle  relative  disposizioni  per  la  prosecuzione  di
ulteriori  lotti  di impianti rientranti nelle finalita' previste dai
commi  31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove
risorse idriche in aree critiche.
33.  Gli  enti  interessati  agli  interventi  di  cui  al  comma  31
presentano,  per  il tramite delle regioni competenti per territorio,
al  Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi
entro il 30 aprile 2004.
34.  Entro  il  31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce
il  programma  degli  interventi e le relative risorse finanziarie in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35.   Al   fine   di  garantire  il  necessario  coordinamento  nella
realizzazione  di  tutte le opere del settore idrico, in coerenza con
gli  Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma
nazionale   degli   interventi  nel  settore  idrico".  Il  Programma
comprende:
a)  le  opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma
delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n.  443,  e  successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n.
121/2001,  del  21  dicembre  2001,  tenendo  conto  delle  procedure
previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d)  gli  interventi  inseriti  negli  Accordi  di  programma  di  cui
all'articolo  17  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36, nonche' gli
interventi  concernenti  trasferimenti transfrontalieri delle risorse
idriche.
36.  Entro  il  30  luglio  2004,  il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle   finanze,   delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
infrastrutture  e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli  interventi  di  cui  al  comma  35, lettere a), b), c) e d),
previsti  dalle  relative  leggi di spesa e, con esclusione di quelli
gia'  inseriti  negli  Accordi  di  programma quadro, ne definisce la
gerarchia  delle  priorita',  tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi  del  Programma  nazionale  sono inseriti negli Accordi di
programma   quadro  sempreche'  presentino  requisiti  relativi  alla
progettazione  e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
37.  Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata
priorita'  anche  in  relazione  all'attuazione  del  programma delle
infrastrutture  strategiche  per  il  periodo  2004-2007, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato
con  la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni,
tenendo  conto  delle  procedure  previste dal decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190.
38.  Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95
per  cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo
1,  comma  3,  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui
all'articolo  89,  comma  1,  lettera  i), del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112. A tale fine e' attribuito alle stesse province
l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso
decreto legislativo.
39.   A  copertura  dell'onere  aggiuntivo  a  carico  delle  regioni
interessate,  derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un
contributo  di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
40.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate,  proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti
alle province di cui al comma 38.
41.  Fatte  salve  le  disposizioni  recate  dalla legislazione delle
regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
possono  riconoscere  alle  province  di  cui  al comma 38 condizioni
speciali  di  autonomia  nella  gestione delle risorse del territorio
montano.
42.  Le  risorse  finanziarie  di  Sviluppo  Italia Spa relative agli
interventi  di  cui  alla  delibera  CIPE  4  agosto  2000,  n. 90, e
successive  modificazioni,  nonche'  quelle previste al punto 2 della
delibera  CIPE  2  agosto  2002,  n.  62,  per  gli interventi di cui
all'articolo  3,  comma  9,  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite all'ISMEA.
43.  L'ISMEA  subentra  nelle  funzioni  gia'  esercitate da Sviluppo
Italia  Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che
risultano   assegnate  dalle  leggi  vigenti,  nonche'  nei  relativi
rapporti giuridici e finanziari.
44.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definite  le  modalita' e le procedure per l'attribuzione delle
risorse  finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di
cui al comma 43.
45.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo':
a)  prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a
breve  che  a  medio  e a lungo termine effettuate da piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio
e  a  lungo  termine in favore delle piccole e medie imprese operanti
nel   settore  agricolo  e  agroalimentare  e  alla  loro  successiva
cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei
confronti  dei  soggetti  di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995.
46.  Allo  scopo  di  promuovere  l'introduzione  di  nuove  tecniche
produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di  qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro  annui  per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006  per la
istituzione   dell'Istituto   per   la   ricerca  e  le  applicazioni
biotecnologiche  per  la  sicurezza  e la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualita'.
47.  L'Istituto  di  cui  al  comma  46  effettua ricerche e studi in
materia di:
a)    nutraceutica,    qualita'   e   tracciabilita'   dei   prodotti
agroalimentari;
b)  applicazione  delle  biotecnologie  ai  prodotti agroalimentari e
biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48.  L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli
studi  di  Foggia  che  puo'  avvalersi,  allo scopo di assicurare la
massima   efficacia   dello   stesso,  di  collaborazioni  con  altre
universita' o con istituti di ricerca.
49.  L'importazione  e  l'esportazione  a fini di commercializzazione
ovvero  la  commercializzazione  di  prodotti recanti false o fallaci
indicazioni  di  provenienza  costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura  "made  in  Italy"  su  prodotti e merci non originari
dall'Italia   ai   sensi   della   normativa   europea  sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine
e  la  provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,
figure,  o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto  o  la  merce  sia  di origine italiana. Le fattispecie sono
commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per  l'immissione  in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al  dettaglio.  La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata
sul  piano  amministrativo  con  l'asportazione a cura ed a spese del
contravventore  dei  segni  o  delle figure o di quant'altro induca a
ritenere  che  si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo'
essere   sanata   sul   piano   amministrativo   attraverso  l'esatta
indicazione  dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made
in Italy".
50.  Per  potenziare  le  attivita'  di  controllo e di analisi nelle
operazioni  doganali  con finalita' antifrode, sono istituite, presso
l'Agenzia  delle  dogane,  una  centrale  operativa  mediante  idonee
apparecchiature  scanner  installate negli spazi doganali e una banca
dati  delle  immagini  derivate  dalle  medesime apparecchiature e da
quelle  analoghe  in  dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il
trattamento  delle  immagini  e'  da intendere attivita' di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione  e'  affidata  alle  dogane. Ai medesimi fini si applica a
dipendenti  dell'Agenzia  delle  dogane  addetti  a  tali servizi, in
numero  non  superiore  a  dieci,  il disposto di cui all'articolo 7,
comma  10,  dell'accordo  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, nella parte in cui il limite di
240   giorni  di  missione  continuativa  nella  medesima  localita',
previsto  dall'articolo  1,  comma  3, della legge 26 luglio 1978, n.
417,  e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del
citato  limite  trovano  copertura nello stanziamento di cui al comma
53.
51.  La  centrale  operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di
merci   provenienti  da  Paesi  terzi  e  destinate  ad  altri  Paesi
comunitari,  a  fornire  informazioni  agli uffici doganali dei Paesi
destinatari  delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela
del "made in Italy".
52.  L'accesso  alla  banca dati delle immagini di cui al comma 50 e'
disciplinato  d'intesa  tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed
il comandante generale della Guardia di finanza.
53.  Al  fine  di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004.
54.  Per  potenziare  la  lotta alla contraffazione e per tutelare la
specificita'  dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere
con  gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in
una   banca  dati  multimediale  dei  dati  caratteristici  idonei  a
contraddistinguere  i  prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico  dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed
il  relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico
ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta  all'applicazione  delle  disposizioni  la  cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
55.  Con  determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le  modalita'  tecniche  di  attuazione  delle disposizioni di cui al
comma 54.
56.  Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del
decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n. 68, e' consentito al Corpo
della  guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al
comma  54,  secondo  modalita'  stabilite  di intesa tra il direttore
dell'Agenzia  delle dogane ed il comandante generale della Guardia di
finanza.
57.  Presso  gli  uffici  dell'Agenzia  delle dogane, e' istituito lo
"sportello   unico  doganale",  per  semplificare  le  operazioni  di
importazione  ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini delle
attivita'   istruttorie,   anche  di  competenza  di  amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni.
58.  Ferme  tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale
concentra  tutte  le  istanze  inviate  anche in via telematica dagli
operatori   interessati  e  inoltra  i  dati,  cosi'  raccolti,  alle
amministrazioni   interessate   per  un  coordinato  svolgimento  dei
rispettivi procedimenti ed attivita'.
59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i
Ministri  interessati  e  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  definiti  i  termini  di conclusione dei procedimenti
amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento delle operazioni
doganali  di  importazione  ed  esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni  interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in una
durata  comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60.  Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
61.  E'  istituito  presso il Ministero delle attivita' produttive un
apposito  fondo  con  dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30
milioni  di  euro  per  il  2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal
2006,  per  la  realizzazione  di  azioni  a sostegno di una campagna
promozionale  straordinaria  a  favore  del  "made  in  Italy", anche
attraverso   la   regolamentazione   dell'indicazione  di  origine  o
l'istituzione   di   un   apposito   marchio  a  tutela  delle  merci
integralmente  prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi
della  normativa  europea  in  materia  di  origine,  nonche'  per il
potenziamento  delle  attivita'  di  supporto formativo e scientifico
particolarmente  rivolte  alla  diffusione  del  "made  in Italy" nei
mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di
apposita   sezione  dell'ente  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla  naturale
vocazione   geografica   di   ciascuna   nell'ambito  del  territorio
nazionale.  A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni
organiche,  e'  destinato  all'attuazione delle attivita' di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore  a  5  milioni  di  euro  annui.  Tale  attivita' e' svolta
prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma
5,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre  2000,  n.  301, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico
complessivo  in  godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento  automatico  della  progressione  in  carriera, nessun
emolumento  ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui
all'articolo  8  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per
l'anno  2004  possono  essere  versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate  agli  anni successivi. Si applica il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
62.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza   del  marchio  destinato  alle  produzioni  agroalimentari
italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
63.  Le  modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e
di  istituzione  ed  uso del marchio di cui al comma 61 sono definite
con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  degli  affari  esteri,  delle  politiche  agricole e
forestali e per le politiche comunitarie.
64.  Al  fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto
all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi
compiti  conferiti  ai  sensi della presente legge e dell'articolo 23
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del
ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
e'  incrementato  di  470  unita'  dall'anno 2004, e di ulteriori 530
unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti
da  tale  incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in
deroga   a  quanto  previsto  al  comma  53  dell'articolo  3  di  un
corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni
di  euro  per  l'anno  2004,  28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
65.  All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n.
84,   dopo   la   parola:   "Livorno,"   e'   inserita  la  seguente:
"Manfredonia,".
66.  Allo  scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del
mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno
o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto
dall'Unione  europea  in  materia, sono definite le condizioni di uso
delle  denominazioni  di vendita dei prodotti italiani di salumeria e
dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei
soggetti  e  degli  organismi  di ispezione abilitati ad effettuare i
controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.
67.  Salve  le  norme  penali e le sanzioni amministrative vigenti in
materia  di  etichettatura  e  presentazione dei prodotti alimentari,
l'uso  delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti  da  forno  italiani  in  difformita' dalle disposizioni dei
decreti  di  cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa
da  tremila  a  quindicimila  euro.  La  confisca  amministrativa dei
prodotti  che  utilizzano  denominazioni di vendita in violazione dei
decreti  di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia
stata  emessa  l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di
cui al presente comma.
68.  Al  fine  di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e'
istituita  dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione
con  la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano
e del made in Italy, con sede in Roma.
69.  L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy
ha   finalita'   di  valorizzazione  dello  stile  italiano,  nonche'
obiettivi   di   promozione  del  commercio  internazionale  e  delle
produzioni italiane di qualita'.
70.  Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari
a  1  milione  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a
valere sulle risorse di cui al comma 61.
71.  All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli
anni 2003 e 2004".
72.  Presso  il  Ministero  delle attivita' produttive e' costituito,
senza   oneri   per   la  finanza  pubblica,  il  Comitato  nazionale
anti-contraffazione  con  funzioni  di  monitoraggio  dei fenomeni in
materia  di  violazione  dei  diritti  di  proprieta'  industriale ed
intellettuale,  di  coordinamento  e  di  studio delle misure volte a
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
73.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia e delle finanze, degli affari esteri,
delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia,
sono  definite  le  modalita'  di composizione e di funzionamento del
Comitato  di  cui  al  comma  72,  garantendo la rappresentanza degli
interessi pubblici e privati.
74.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  delle  politiche
agricole  e  forestali  e  degli  affari  esteri,  presso  gli uffici
dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari,  sono istituiti uffici di
consulenza  e  di  monitoraggio  per  la  tutela  del marchio e delle
indicazioni  di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella
registrazione   dei   marchi   e   brevetti   e  nel  contrasto  alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
75.  Per  l'attuazione  del  comma  74  e'  autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per
la  tutela  contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta'
industriale  e  intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77.  Le  modalita'  di  gestione  del  fondo  di cui al comma 76 sono
stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78.  Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari
a  2  milioni  di  euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno
2005  e  2  milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni
del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive
segnala   all'autorita'   giudiziaria,   per  le  iniziative  di  sua
competenza,  i  casi  di  uso  di  merci  che  violano  un diritto di
proprieta' intellettuale.
80.   L'autorita'   amministrativa,   quando  accerta,  sia  all'atto
dell'importazione  o  esportazione  che  della  commercializzazione o
distribuzione,   la   violazione   di   un   diritto   di  proprieta'
intellettuale  o  industriale,  puo' disporre anche d'ufficio, previo
assenso  dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il  sequestro  della  merce  contraffatta,  e,  decorsi  tre mesi, la
distruzione,  a  spese,  ove  possibile, del contravventore; e' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e' proposta
nelle  forme  di  cui  agli  articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981,  n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per
ricorrere  decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da
quella   della   sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella  Gazzetta
Ufficiale.
82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di
10  milioni  di  euro  per  l'anno  2004  per agevolare i processi di
internazionalizzazione  ed  i  programmi  di penetrazione commerciale
promossi  dalle  imprese  artigiane  e dai consorzi di esportazione a
queste collegati.
83.  Le  modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita'
di  cui  al  comma  82  sono  definite con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo  21, comma 7, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
84.  All'articolo  6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, le parole:
"delle  imprese  industriali  e  dei  servizi"  sono sostituite dalle
seguenti:  "delle  imprese  industriali ed artigiane di produzione di
beni e di servizi".
85.  All'articolo  72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: ",
nonche'  alle  agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.
215, disposte in attuazione del 5° bando".
86.   Per   la   prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'articolo   5   del   decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni
di euro annui.
87.  Per  il  completamento  degli interventi di cui all'articolo 17,
comma  5,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88.   Ai   fini   dell'utilizzazione  delle  risorse  destinate  agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi  dell'articolo  30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  quindicennali, a totale
carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze.
89.  Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai
comuni  beneficiari  anche  per  le  finalita'  di cui al primo comma
dell'articolo  18  della  legge  7  marzo 1981, n. 64; in tale caso i
rapporti  tra  il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  e i comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90.  Le  disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre  2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali   del   novembre   1994,  destinatari  dei  provvedimenti
agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a titolo di
tributi,   contributi   e  premi  di  cui  ai  commi  2,  3  e  7-bis
dell'articolo   6   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che  possono  regolarizzare  la  propria posizione relativa agli anni
1995,  1996  e  1997,  entro  il  31  luglio  2004, ovvero secondo le
modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo
9  della  legge  n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica
entro  il  limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004.
91.   Per   la   prosecuzione   degli   interventi  e  dell'opera  di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali
e'  intervenuta  la  dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a provvedere con
contributi  quindicennali  ai mutui che i soggetti competenti possono
stipulare  allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli
interventi  di  cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge
23  dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono
autorizzati  due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5
milioni  di  euro  ciascuno  a  decorrere dall'anno 2005, nonche' due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall'anno  2006.  I  predetti  mutui  possono essere stipulati con la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio  d'Europa,  la  Cassa  depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole:  "31  dicembre  2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2006".
93.  Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di
impegno   autorizzati   con  riferimento  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo  50,  comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  spettano  alle  regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94.  All'articolo  86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla
definizione  degli  stati  di  consistenza,  il  completamento  della
realizzazione  delle  opere  suddette  con le modalita' ritenute piu'
vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
ne cura l'esecuzione".
95.  Per  la  prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio  1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il
coordinamento  della  protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio
1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione
di euro a decorrere dall'anno 2005.
96.  Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di
opere  infrastrutturali  e  viarie atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
legge  3  agosto  1998,  n.  315, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
97.   Per   la  prosecuzione  degli  interventi  volti  al  riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2
maggio   1990,   n.   102,   e'  autorizzato  un  limite  di  impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
98.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e
comunque  per  fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero
territorio regionale,".
99.  In  conformita'  con  il principio di cui all'articolo 34, terzo
comma,   della  Costituzione,  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
iscritti  ai  corsi  di  cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti
fiduciari per il finanziamento degli studi.
100.  Al  fine  di  cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato
alla  costituzione  di  garanzie  sul rimborso dei prestiti fiduciari
concessi  dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti
all'elenco  speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo'
essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di
mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari.
101.  Il  Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa
sulla   base   di   criteri  ed  indirizzi  stabiliti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
102.  La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni
di  euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con
i  contributi  di  regioni,  fondazioni  e  altri soggetti pubblici e
privati.
103.  Sono  abrogati  i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
104.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 3, del
decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il
riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di  cui  al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo
per l'anno 2004 di euro 250.000.
105.  Al  fine  di  consentire  la  chiusura  in  via  transattiva di
contenziosi  relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali
ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95,
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo  3,  comma  9,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo  51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo
9-septies  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, e del decreto
legislativo   21   aprile  2000,  n.  185,  Sviluppo  Italia  Spa  e'
autorizzata  ad  accettare  senza  istruttoria il pagamento a saldo e
stralcio  dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla
data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A
tale  scopo,  gli  interessati  possono presentare apposita domanda a
Sviluppo  Italia  Spa  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  Sviluppo  Italia  Spa  comunica agli
istanti  l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta
giorni   dalla  comunicazione.  A  pagamento  effettuato  l'eventuale
contenzioso  si estingue per cessazione della materia del contendere,
con spese legali compensate.
106.  Al  fine  di  favorire  la  crescita  e lo sviluppo del tessuto
produttivo  nazionale,  e'  istituito il Fondo rotativo nazionale per
gli  interventi  nel  capitale  di  rischio.  Il  Fondo e' gestito da
Sviluppo  Italia  Spa  nel  rispetto  della  legislazione nazionale e
comunitaria  vigente,  per  effettuare  interventi  temporanei  e  di
minoranza,  comunque  non  superiori al 30 per cento, nel capitale di
imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e  nelle  forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli
cofinanziati dalle regioni.
107.  Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo   di   cui   al  comma  106  per  sottoscrivere  o  acquistare,
esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo
le  modalita'  indicate  dal  CIPE  ai  sensi del comma 110, quote di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108.  Gli  interventi  non  possono  riguardare  consolidamenti delle
passivita'  delle  imprese,  ne'  operazioni  per il salvataggio e la
ristrutturazione  di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di
cui   al   comma   106  e'  soggetta  alla  disciplina  di  controllo
generalmente  applicata  ai  fondi  di  rischio privati e deve essere
condotta  secondo  criteri  tali da non determinare le condizioni per
configurare  un  aiuto  di  Stato, ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti
di  Stato  e  capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in  materia  di  aiuti  di Stato nonche' nelle imprese di produzione,
trasformazione    o   commercializzazione   dei   prodotti   elencati
nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
109.  La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi
imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110.  Le  condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di
cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il
CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b)  la  durata  massima,  comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.
111.  Per  la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a
110  e'  autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
112.  E'  istituito  presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  un  Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione
dei  lavoratori  nelle  imprese.  Il  Fondo interviene in sostegno di
programmi,  predisposti  per  la  attuazione  di  accordi sindacali o
statuti  societari,  finalizzati  a valorizzare la partecipazione dei
lavoratori  ai  risultati  o  alle  scelte  gestionali  delle imprese
medesime.
113.  Per  la  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 112, avente una
dotazione  iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali
due  in  rappresentanza  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali  e  otto  in  rappresentanza delle associazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative a
livello  nazionale.  Il  Comitato paritetico elegge al suo interno il
presidente  e  adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo  decreto  ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali
di gestione del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  adegua  le  modalita'  di gestione del Fondo di cui al comma
112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali
o  di  avvisi  comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli
indirizzi dell'Unione europea.
115.   Il  Comitato  paritetico  redige  annualmente  una  relazione,
contenente  gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui
al  comma  112,  che  viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  alle  competenti  Commissioni  parlamentari ed al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116.  All'articolo  11,  comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  l'elaborazione  del  metodo  normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
come  modificata  dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
117.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies.     La     riscossione    delle    entrate    derivanti
dall'utilizzazione  dei  beni  demaniali  trasferiti  all'ANAS Spa ai
sensi  del  comma  1-bis  e' effettuata con le modalita' previste dal
capo  III  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, previa
convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies.  All'articolo  17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti  delle  societa'  per  azioni  interamente  partecipate dallo
Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter.  In  caso  di  emanazione  dell'autorizzazione di cui al comma
3-bis,  la  societa'  interessata  stipula  apposita  convenzione con
l'Agenzia  delle  entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di
un'ingiunzione  conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico
di  cui  al  regio  decreto  14  aprile 1910, n. 639, vidimata e resa
esecutiva   dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate
competente  in  ragione  della dislocazione territoriale dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta"".
118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del
servizio   nazionale   della   riscossione   e'   corrisposto,  quale
remunerazione  per  il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni
di  euro,  che  tiene  luogo,  per  i ruoli emessi da uffici statali,
dell'aggio  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112,  e  dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del
debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
119.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  il  30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e'
ripartito,  per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e
i  commissari  governativi  secondo  la  percentuale con la quale gli
stessi  hanno  usufruito  della  clausola  di  salvaguardia e, per la
restante   quota,   tra  tutti  i  commissari  governativi  e  tra  i
concessionari  per  i  quali  vige l'obbligo della redazione bilingue
degli atti.
120.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121.  All'articolo  4  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
concernente  i  soggetti  incaricati  della riscossione delle entrate
precedentemente  riscosse  dai servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  le  parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari,  banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base
di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
122.  Dalle  disposizioni  di  cui  al comma 121 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123.  All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  dopo le parole: "Ad esse non si applicano"
sono  inserite  le  seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla
lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
124.  Al  comma  30  dell'articolo  13 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma
sono  sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del
presente  articolo  e  negli  articoli  da  33  a  37 del testo unico
bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:
"g)  siano  state  realizzate  nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico".
126.  Al  comma  17  dell'articolo  48 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite
le  seguenti:  "rivolte  ai  medici,  agli  operatori  sanitari  e ai
farmacisti".
127.  All'articolo  50  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  le  parole:  "Tessera  del  cittadino",  ovunque  ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
b)  la  sigla:  "TC",  ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti:
"della TS nella carta di identita' elettronica o".
128.  In  aggiunta  a  quanto  previsto nella tabella D allegata alla
presente  legge,  al  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo  61  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito
un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
129.  La  dotazione  del  Fondo  di cui al comma 128 e' utilizzabile,
previa  delibera  del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento
aggiuntivo   degli   strumenti   di  incentivazione  le  cui  risorse
confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289.  La  diversa  allocazione tra gli strumenti
d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
130.  All'articolo  60  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma  1,  le  parole:  "degli  interventi  finanziati o alle
esigenze  espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole misure di
incentivazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure  di  incentivazione  e  alla  finalita' di accelerazione della
spesa  in  conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa
le  amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE, sulla
base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2,  gli  interventi  candidati,  indicando  per  ciascuno  di  essi i
risultati   economico-sociali   attesi   e  il  cronoprogramma  delle
attivita'  e  di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili  sono attuati
nell'ambito   e  secondo  le  procedure  previste  dagli  Accordi  di
programma  quadro.  Gli interventi di accelerazione da realizzare nel
2004  riguarderanno  prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b)  al  comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla
seguente:    "semestralmente"    e    dopo   le   parole:   "relativa
localizzazione"   sono   aggiunte   le   seguenti:  ",e  sullo  stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate".
131.  Le  procedure  stabilite  dal  CIPE in materia di monitoraggio,
revoca  e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di
programma  quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  gli interventi che vi sono
inclusi,  anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle  aree  sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che
sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione
del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d),
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e che, per effetto della
deliberazione  del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11  agosto 2003, hanno ricevuto da
parte  dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del
predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b)  utilizzare  il contributo entro il terzo anno successivo a quello
nel  quale  e'  stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera
d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera
f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per
l'anno  di  presentazione  dell'istanza  e per l'anno successivo sono
differiti di un anno.
133.  Le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 132 si
applicano  anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134.  Per  le  infrastrutture  di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443,  ad  eccezione  di  quelle  incluse  nei  piani finanziari delle
concessionarie  e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano
un  potenziale  ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera
stessa,  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
accompagnata   da   una   analisi   costi-benefici   e  da  un  piano
economico-finanziario  che  indichi  le  risorse  utilizzabili per la
realizzazione  e  i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le
risorse  finanziarie  a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma
7,  lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura  prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato
unitamente  al  progetto preliminare, e individua, contestualmente, i
soggetti  autorizzati  a  contrarre  i mutui o altra forma tecnica di
finanziamento.
135.  Il  finanziamento  di  cui al comma 134 puo' essere concesso da
Infrastrutture  Spa,  dalla  Cassa  depositi  e prestiti, dalla Banca
europea  per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio  del  credito  ai  sensi del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da  presentare  per  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve  essere  allegata la formale manifestazione della disponibilita'
di   massima   al   finanziamento  da  parte  dei  predetti  soggetti
finanziatori.
136.   I   proventi   derivanti  dall'opera,  individuati  nel  piano
economico-finanziario  approvato  e  specificati  nella  delibera  di
approvazione  del  CIPE,  sono destinati prioritariamente al rimborso
dei  finanziamenti  acquisiti  ai sensi del comma 135; su di essi non
sono  ammesse  azioni  da  parte  di  creditori  diversi dal soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137.  Nei  casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione  dell'infrastruttura  finanziata  ai sensi del comma 135, il
nuovo   concessionario   assume,   senza   liberazione  del  debitore
originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138.  Le  somme eventualmente dovute al precedente concessionario per
l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il
riscatto  degli  stessi  o  a  qualsiasi  altro titolo sono destinate
prioritariamente  al  rimborso  del  debito residuo nei confronti dei
soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei
confronti  dei  soggetti  finanziatori  fino  al rilascio della nuova
concessione.
139.  Il  CIPE,  con il supporto del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione
degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140.  Le  tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili
dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate,
sulla  base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il
CIPE,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente     legge,    approva    lo    schema    tipo    di    piano
economico-finanziario.  L'adeguamento  tariffario  e' regolato con il
metodo  del price cap, inteso come limite massimo della variazione di
prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a)  del  tasso  di  variazione  medio  annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati rilevato dall'ISTAT;
b)  dell'obiettivo  di variazione del tasso annuale di produttivita',
prefissato per un periodo quinquennale.
141.  Nella  determinazione  delle  tariffe di cui al comma 140 si fa
altresi' riferimento ai seguenti elementi:
a)  recupero  di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati
per un periodo quinquennale;
b)  suddivisione  simmetrica  tra  gestori  dei servizi e mercato del
differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito
nel piano finanziario;
c)  costi  derivanti  da  eventi  imprevedibili  ed  eccezionali,  da
mutamenti del quadro normativo;
d)  costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed
alla   gestione  della  domanda  attraverso  l'uso  efficiente  delle
risorse, sostenuti nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142.  Gli  elementi  indicati  nel  terzo periodo del comma 140 e nel
comma  141  possono  essere  modificati  dal  CIPE,  con  delibera da
sottoporre  al  controllo  preventivo  della  Corte  dei conti. Nelle
ipotesi  di  cui  ai  commi  da 134 a 141, quando la fissazione della
tariffa  non  rientra nelle competenze di una autorita' indipendente,
la  tariffa  e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143.  Per  l'anno  2004,  la  dotazione  del  Fondo  nazionale per il
sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e
degli  enti  locali,  di  cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
144.  Per  l'anno  2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per  la  realizzazione  di infrastrutture di interesse locale, di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in
70 milioni di euro.
145.  Le  domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28
dicembre   2001,   n.  448,  e  le  domande  da  presentare  ai  fini
dell'ammissione  ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143
e  144  devono  essere  corredate dal progetto preliminare dell'opera
ovvero    dell'infrastruttura   che   si   intende   realizzare.   La
presentazione  del progetto preliminare e' presupposto indispensabile
ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  a  condizione che l'ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere,
entro  la  data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione
della  conclusione  della  fase  di progettazione finanziaria, quando
richiesti dalle vigenti disposizioni.
146.  Il  comma  2  dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dal seguente:
"2.  L'esecutore  dei  lavori  e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria  del  10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10 per cento, la
garanzia  fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono  quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento".
147.  Dopo  il  comma  2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' inserito il seguente:
"2-ter.   La   garanzia   fideiussoria   di   cui   al   comma  2  e'
progressivamente     svincolata     a     misura     dell'avanzamento
dell'esecuzione,  nel  limite  massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entita'
anzidetti,   e'   automatico,   senza  necessita'  di  benestare  del
committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori o di analogo documento, in
originale  o  in  copia  autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare  residuo,  pari  al  25  per  cento dell'iniziale importo
garantito,  e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali  pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici  giorni  dalla  consegna  degli stati di avanzamento o della
documentazione  analoga  costituisce  inadempimento  del  garante nei
confronti  dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la  revoca  dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del  soggetto  appaltante  o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione  al  concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre  gli  oneri  per  il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
anche  ai  contratti  in  corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'articolo  2,  comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004".
148.  Al  comma  1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e'   aggiunta   la   seguente   lettera:   "c-bis)  realizzare
infrastrutture   primarie   con   interventi   intersettoriali".  Per
l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, introdotta dal presente comma, e'
autorizzata  una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno
2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni
attuative,   deve  essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
anticipazione  di risorse proprie, non puo' superare complessivamente
il  20  per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara.
Il  pagamento  al  contraente  generale  della  quota  finanziaria in
proprio  avviene,  in  unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei
lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni
dalla   richiesta  del  soggetto  proponente,  all'attivazione  degli
accordi  di  programma  per la localizzazione degli interventi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati  attuati  ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999,
n.  136,  si  provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  alla
rilocalizzazione  del  programma  in  altra  regione. A tale fine, il
presidente   della   giunta   regionale  ed  il  sindaco  del  comune
interessati  alla  nuova  localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma,  ai  sensi  dell'articolo  34  del  testo  unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, da ratificare entro
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il   finanziamento   dei   programmi  e'  comunque  subordinato  alle
disponibilita'  esistenti,  alla  data  della  ratifica  da parte del
comune  dell'accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione  del  programma  di  cui  al  citato  articolo  18  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
come  sostituito  dal  comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto
2002,  n.  166,  dopo  le  parole: "modernizzazione e lo sviluppo del
Paese"  sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza
funzionale  ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi  immobiliari  sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui rilevanza
culturale trascende i confini nazionali".
152.  All'articolo  7,  comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986,   n.   910,   e   successive   modificazioni,  le  parole:  "e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono
soppresse.
153.   Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture
aeroportuali  secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.  139,  e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni
di  euro  per  il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento
(CE)  n.  1177/2002  del  Consiglio,  del 27 giugno 2002, relativo al
meccanismo  di  difesa  temporaneo  della  cantieristica  europea dal
dumping  dei  Paesi  asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
euro  per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  vengono  stabilite le modalita' di concessione del
contributo.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente comma e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
154.  I  risparmi  derivanti  dalla  riduzione dei tassi di interesse
applicati  con  riferimento  ai  mutui  accesi  mediante utilizzo del
contributo  annuo  di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre
1995,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a
valere  sulle  risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992,   n.   211,   sono  riassegnati  alla  regione  Veneto  per  il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155.  Le  operazioni  con  oneri  a carico dei bilanci degli enti del
settore  pubblico  allargato  di  cui  all'articolo  27 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di
beni  da  adibire  al  trasporto  pubblico  locale  e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti
di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte
all'acquisizione  della  disponibilita'  di  beni  e  degli eventuali
servizi  accessori,  possono  essere effettuate mediante contratti di
leasing  operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente,  compresa  quella a carattere speciale. Qualora l'operazione
sia   effettuata   in   deroga   alla   normativa  vigente,  essa  e'
preventivamente  autorizzata,  tenuto  conto  della  natura  dei beni
oggetto   dell'acquisizione   e   degli   aspetti  tecnico-finanziari
dell'operazione  stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
157.  Per  il  conseguimento  dei  risultati di maggiore efficienza e
produttivita'  dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito
un  apposito  fondo  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.  La  dotazione  del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33
milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite le
modalita'  di  riparto  delle risorse di cui al presente comma. Quota
parte,  pari  a  10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei
maggiori  esborsi  sostenuti  dalle  aziende di trasporto a titolo di
IRAP  entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per
i  quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte
sui  redditi,  in  misura  proporzionale  all'entita'  degli  esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere  utilizzati  in  compensazione,  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
158.  E'  autorizzata  in favore del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  la  spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7
milioni  di  euro  per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno
2006  destinati  alla  progettazione e alla realizzazione di tutte le
opere  di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle
comunita' locali.
159.  Per  il  sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di
ricerca  scientifica  e  tecnologica e' riconosciuto un contributo in
conto  capitale  fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e
fino  a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo
di  15  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
sulle  risorse  disponibili  previste ai sensi dell'articolo 3, comma
101,  della  presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei    ministri,    su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sono determinate le misure e le
tipologie  degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  nonche' dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160.  Per  la  promozione  e  il  sostegno delle attivita' di ricerca
avanzata   nel   settore   della   fisica,  realizzate  in  strutture
specializzate  per  progetti  innovativi  riferiti  alla cooperazione
scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente
istituzione,  e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di
euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro  per  la  concessione  di  un contributo in favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
162.   Per   la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'articolo  1  della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163.  Nella  ricorrenza  del  cinquantesimo  anniversario del secondo
ricongiungimento  di  Trieste  all'Italia,  e'  concesso al comune di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164.  Il  contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad
iniziative  riguardanti  l'organizzazione di celebrazioni, congressi,
seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali.
165.  Il  contributo  di  cui  al  comma 163 e' altresi' destinato al
recupero  e  al  restauro  di  beni  storici, monumentali, artistici,
architettonici  e  museali  di  particolare  pregio  o  significato e
interesse storico, sociale o culturale.
166.   Per  l'esercizio  delle  attivita'  istituzionali  del  Centro
nazionale  di  studi  leopardiani  e' autorizzata la spesa di 250.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167.  Al  fine  di  potenziare  la  ricerca  biomedica in Italia e in
particolare  nelle  aree  territoriali  di  cui  all'obiettivo  2, e'
assegnato   all'Universita'   campus   bio-medico   (CBM),   di   cui
all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30
milioni   di  euro  per  l'anno  2005  per  la  realizzazione  di  un
policlinico universitario.
168.  Al  fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel
campo  della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire
iniziative   di  collaborazione  e  partenariato  internazionale,  lo
stanziamento  annuo  previsto  dall'articolo  1 della legge 28 agosto
1997,  n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da
destinare  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della
medesima legge n. 284 del 1997.
169.  Alle  procedure  nazionali  di  rilascio  delle  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di medicinali per uso umano e relative
modifiche   si   applicano   i   tempi   e   le   modalita'  di  cui,
rispettivamente,   all'articolo  17,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 novembre
2001,  e  agli  articoli  4,  5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003
della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni
2004,  2005  e  2006  a favore dell'Istituto superiore di sanita' per
l'assolvimento  dei  compiti  di  cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure e gli adempimenti, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti predispone idonei
sistemi  per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni
di  competenza.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla   base   di   apposita   convenzione  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,
senza   oneri   aggiuntivi   per   lo   Stato,   termini,  diritti  e
corrispettivi,    modalita'    di   attuazione,   ivi   compresi   la
realizzazione,   la   gestione   e   lo   sviluppo  delle  specifiche
infrastrutture   tecnologiche,   le   procedure   applicative   e  di
informazione all'utenza.
172.   Il  nuovo  servizio  non  potra'  intervenire  a  danno  o  in
sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio
universale.
173.  Al  comma  1  dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353,  il  quarto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti: "Nei comuni
sprovvisti  di  piano  regolatore  e'  vietata  per  dieci  anni ogni
edificazione  su  area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche'  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili  ed  attivita'  produttive,  fatti  salvi  i casi in cui detta
realizzazione  sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data".
174.  Per  favorire  il  rilancio minerario energetico del bacino del
Sulcis,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il
termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
175.  Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo
57  della  legge  n.  449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25
milioni  di  euro  a  valere  sulle  agevolazioni  finanziarie di cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste
dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di
impegno  di  cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449, i limiti di impegno iscritti nel
bilancio   dello   Stato   in  relazione  a  specifiche  disposizioni
legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento
di  una  quota  degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie  che  i  soggetti  interessati,  diversi  dalle pubbliche
amministrazioni  come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione
di  investimenti.  La  quota  di  concorso e' fissata con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.
178.  La  disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle
altre  operazioni  finanziarie  stipulati  dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
179.  All'articolo  11  della  legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,
dopo  la  parola:  "disponibili"  sono  inserite  le seguenti: "al 1°
gennaio  2004  e  autorizzate  ai  sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse.
180.  Al  comma  3  dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le  parole:  "e  della  Fiera  di Verona" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  della  Fiera  di Verona, della Fiera di Foggia e della
Fiera di Padova".
181.  Alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di periodici e alle
imprese  editrici  di  libri  iscritte al registro degli operatori di
comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito d'imposta pari al 10 per
cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di  riconoscimento  del credito di imposta anche al fine di garantire
il  rispetto  del  limite  di  spesa  fissato, per l'anno 2005, in 95
milioni di euro.
182.  La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio
certificato  delle  imprese  editrici.  Nel  caso in cui la carta sia
acquistata  da  soggetti  diversi  dall'editore,  essa  deve comunque
essere  ceduta  agli  editori  con  fatturazione  distinta  da quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183.  Sono  escluse  dal  beneficio  le spese per l'acquisto di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a)   i   quotidiani   ed   i   periodici  che  contengono  inserzioni
pubblicitarie  per  un'area  superiore  al  50  per cento dell'intero
stampato, su base annua;
b)  i  quotidiani  ed  i  periodici  non  posti in vendita, cioe' non
distribuiti  con  un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni
senza fini di lucro;
c)  i  quotidiani  o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per
una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a
pubblicizzare  prodotti  o  servizi contraddistinti con il nome o con
altro  elemento  distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne
l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f)  i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o
di servizi;
g)   i  cataloghi,  cioe'  pubblicazioni  contenenti  elencazioni  di
prodotti  o  di  servizi  anche  se  corredati  da  indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi;
h)  le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate
all'acquisizione  di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di
somme   di   denaro,   ad   eccezione   di  quelle  utilizzate  dalle
organizzazioni  senza  fini  di  lucro  e  dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i)  i  quotidiani  ed  i  periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli  enti  pubblici,  nonche'  di  altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
l)  i  quotidiani  ed  i  periodici contenenti supporti integrativi o
altri  beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime  speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184.  Il  credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta
non  e'  rimborsabile,  ma non limita il diritto al rimborso ad altro
titolo  spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di
imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e
l'importo  del  credito  d'imposta  di cui al comma 181 sono indicati
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante
il quale la spesa e' stata effettuata.
186.  In  caso  di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte
non   spettante  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia  di
accertamento,  riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
187.  Il  comma  30,  secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal
1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di
stampa   quotidiane,   che  hanno  trasmesso  mediante  i  canali  in
concessione  esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima
di  cessazione  del  servizio,  continuano  a  percepire i contributi
previsti  dal  comma  2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita'
di trasmissione.
188.  I  termini  finali  per il completamento degli investimenti che
fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria
relativo   alle   regioni   Abruzzo,  Molise,  Basilicata,  Calabria,
Campania,    Puglia,    Sardegna    e    Sicilia,   sono   prorogati,
rispettivamente,  al  30  giugno  2003  ed  al  30 giugno 2005, per i
soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre
tranche.
189.  L'efficacia  delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e'
subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
190.  Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre  2001,  n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per
una  quota  pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti
radiofoniche,   le   emittenti  radiofoniche  nazionali  a  carattere
comunitario.  I  nuovi  soggetti  beneficiari  devono  presentare  le
domande entro il 31 gennaio 2004.
191.   Alla   legge   24   dicembre   1957,  n.  1295,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto  puo'  concedere contributi per interessi sui mutui anche
se  accordati  da  altre  aziende di credito e dalla Cassa depositi e
prestiti  per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un
fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con
il  versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  dell'aliquota  ad  esso  spettante a norma dell'articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  nonche' con l'importo dei premi
riservati  al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile  1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289".
192.  L'Istituto  per  il credito sportivo e' autorizzato a concedere
finanziamenti   alla   CONI   Servizi  Spa,  a  condizione  che  tali
finanziamenti  siano  utilizzati  per  la ristrutturazione del debito
esistente della societa' stessa.
193.  All'articolo  19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",  fermo  restando  quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e
nel  secondo  periodo,  le parole: "diversi da" sono sostituite dalla
seguente: "inclusi".
194.  Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati
della  raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al
fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma
12-bis,  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le
seguenti disposizioni:
a)  i  concessionari  che  gestiscono  il  servizio di raccolta delle
scommesse   relative   ad   avvenimenti  sportivi  e  che  non  hanno
tempestivamente  aderito  alle  condizioni  ridefinite  con i decreti
interdirigenziali  del  6  giugno  e  del  2  agosto 2002, pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e
n.  187  del  10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante  comunicazione  al  CONI  e all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento
del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato,  in  ragione  del  ritardo  nell'adesione, di un ulteriore
importo  complessivo,  pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per
quote  di  prelievo  non  versate,  relative  agli anni fino al 2002,
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004.  Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla  clientela  primaria,  sono versate in cinque rate di
pari  importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno
2004.  Le  cauzioni  prestate dai concessionari per la raccolta delle
scommesse  sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui
al  decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per
l'esatto  adempimento  di  tutti  gli obblighi di pagamento derivanti
dalle  rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica
della  loro  validita'  da  parte  del  CONI  e  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato. Il mancato versamento anche di una
sola  rata  nei  termini  previsti  dalla  presente  lettera comporta
l'immediata  decadenza  della  concessione, l'immediata decadenza del
concessionario  dal  beneficio del termine, l'immediato incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.  Gli  effetti  dei  provvedimenti che hanno determinato la
cessazione  dei  rapporti  di  concessione,  adottati  sulla base dei
citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono  nei  riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione
prevista   nella   presente   lettera.  Nei  confronti  dei  medesimi
concessionari  cessano  gli  effetti  degli  atti  impositivi  emessi
dall'Amministrazione  finanziaria, per il recupero dell'imposta unica
sulle  scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per
il  servizio  di  raccolta  delle  scommesse  relative ad avvenimenti
sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e'
pari  ai  prelievi  spettanti  all'amministrazione  concedente  sulle
scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato
dell'aumento  percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di
riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera
a),  nonche'  a  quelli  che hanno tempestivamente aderito ai decreti
interdirigenziali  di  cui  alla  medesima  lettera a), e' consentito
versare  il  residuo  debito  maturato a titolo di integrazione delle
quote  di  prelievo  maturate  fino  al  raggiungimento degli importi
costituenti  il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001,
ridotti  del  33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo.
Le  rate  sono  versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire
dal  2004.  Il  mancato versamento anche di una sola rata nei termini
previsti  dal  presente  comma  comporta  l'immediata decadenza dalla
concessione,  l'immediata  decadenza  dei concessionari dal beneficio
del  termine,  l'immediato  incameramento  della  fideiussione  e  la
disattivazione  del  collegamento  dal  totalizzatore  nazionale.  Le
stesse  misure  sono  attivate  nei  confronti  dei concessionari che
ritardano  di  oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme
dovute,   fino   alla   scadenza   della  concessione,  a  titolo  di
integrazione  fino  al  raggiungimento del minimo garantito, quote di
prelievo ed imposta unica;
c)  per  quanto  non  diversamente  stabilito  in  modo  espresso dal
presente  comma,  restano  ferme  le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n. 16, nonche' dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d)  alla  CONI  Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad
essa  derivate  e'  concesso un contributo di 6 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli
apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per
i  quali  entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta
di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale
disposizione si applica dal 1° maggio 2004".
196.  Al  comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  "pari  al  10  per  cento"  sono  sostituite dalle
seguenti: "pari al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa'
che  hanno  adempiuto  all'obbligo  di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
198.   Le   societa'  sportive  possono  regolarizzare  le  posizioni
debitorie  nei  confronti  dell'INAIL  mediante  rateizzazione  degli
importi  dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di
cui  al  periodo  precedente,  le societa' sono tenute a effettuare i
versamenti  in  un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due
rate  di  pari  importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
199.  Il  perfezionamento  della  procedura  prevista  dal  comma 198
comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di
ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
200.  Alle  societa' sportive che operano nei campionati di calcio di
serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che
nel  periodo  di  imposta  2004  incrementano  il  numero dei giovani
sportivi  che  siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di
eta'  compresa  tra  i  quattordici  e  i  ventidue  anni assunti con
contratto  di  lavoro  dipendente,  e' concesso un credito di imposta
pari  al  15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a
tali  soggetti,  e  comunque nella misura massima annua di 5.164 euro
per dipendente.
201.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma  200  e'  fruibile
limitatamente  ai  nuovi  assunti che risultino eccedenti rispetto al
numero  medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a)  la  percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea
rispetto  al  totale  dei  giovani sportivi dipendenti della societa'
sportiva  deve  risultare  superiore  a  quella  media  dei  tre anni
precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione
contro gli infortuni e la morte;
c)   le   societa'   abbiano  regolarmente  adempiuto  agli  obblighi
tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla
formazione  del  reddito  e  del valore della produzione rilevante ai
fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio
2004,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203.  Il  credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il
limite  di  spesa  di  1,5  milioni  di euro per l'anno 2004 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2005.
204.  Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
nonche'  per  il  finanziamento  e  il  potenziamento  dei  programmi
relativi  allo  sport  sociale,  agli  enti di promozione sportiva e'
destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.
205.  All'articolo  51  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per
i  beni  e  le  attivita'  culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione  obbligatoria  presso  l'ente  pubblico  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°  aprile 1978, n. 250,
nonche'  i  termini,  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i
relativi  premi  assicurativi".  Il  decreto  di cui all'articolo 51,
comma  2-bis,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
206.  All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo  la  parola:  "Lampedusa,"  sono  inserite le seguenti: "nonche'
relativamente  ai  servizi  aerei  di  linea effettuati tra gli scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,".
207.  Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori
aerei  selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per gli anni
2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
208.  Al  comma  15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono
sostituite    dalle    seguenti:   "non   trovano   applicazione   le
disposizioni";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare
la  gestione  liquidatoria  degli  enti  locali  in stato di dissesto
finanziario,  di  cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
209.  Per  gli  interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo
2001,  n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e 2006. Per gli interventi di cui
all'articolo  2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la
somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.
210.  Ai  fini  di  cui  al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della
legge  16  marzo  2001,  n.  88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003".
211.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  emanate disposizioni
attuative,   nei   limiti   finanziari  indicati  al  comma  209,  in
particolare  per  determinare  le  condizioni  ed  i  criteri  per la
concessione dei contributi.
212.  Per  favorire  il recupero del materiale rotabile, e' istituito
nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro
per   ciascuno   degli   anni   2004,   2005  e  2006,  da  destinare
all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole
e  medie  imprese,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto
merci,  in  proporzione  alle  unita'  di  materiale rotabile da esse
acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione
ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
214.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
disciplinate  le  condizioni,  le  modalita'  di  attribuzione  e gli
importi dei contributi di cui al comma 212.
215.  Al  fine  di  sostenere  le attivita' dei distretti industriali
della  nautica  da diporto e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito  fondo  con
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per
l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
216.  Il  fondo  di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di
contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle
imprese  o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali
dedicati  alla  nautica da diporto, che insistono in aree del demanio
fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
217.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono
definite le modalita' di assegnazione dei contributi.
218.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2.   L'alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata   con   modalita'   trasparenti   e  non  discriminatorie,
finalizzate  anche  alla  diffusione dell'azionariato tra il pubblico
dei  risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita'
di   alienazione   sono  preventivamente  individuate,  per  ciascuna
societa',  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive.
2-bis.  Al  fine  di  realizzare  la  massimizzazione del gettito per
l'Erario,  il  contenimento  dei  costi  e la rapidita' di esecuzione
della  cessione,  in  deroga  alle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  individua,  con  proprio
decreto,   le   modalita'   di   alienazione   delle   partecipazioni
direttamente  detenute  dallo  Stato  non  di  controllo  e di valore
inferiore  ad  euro  50  milioni, secondo tecniche in uso nei mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
2-ter.  Alle  alienazioni  di cui al comma 2 si applica l'articolo 1,
comma  2,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e  successive
modificazioni,  per  la dismissione delle partecipazioni di controllo
ivi  indicate,  salvo  il caso di alienazione di titoli azionari gia'
quotati  in  mercati  regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento  sia  rivolto,  direttamente  o  indirettamente,  ad  un
pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto
concerne  le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, per
quanto  concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono
affidare"   sono   inserite   le  seguenti:  "anche  in  deroga  alle
disposizioni  dell'articolo  24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ove  applicabili";  dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il
seguente  periodo:  "I  soggetti incaricati della valutazione possono
partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli
incarichi  conferiti  dal  Ministero dell'economia e delle finanze in
relazione  a  piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle
societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della
partecipazione".
219.  All'articolo  25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  409,  le  parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' essere effettuato anche".
220.  All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le  parole:  "non  coinvolto  nella strutturazione dell'operazione di
alienazione" sono soppresse.
221.   All'articolo  5  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  A  modifica  di  quanto  previsto dall'articolo 13, primo comma,
numero  5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  la prevalente
partecipazione  pubblica  nelle  aziende  costituite  nei  comuni  di
Venezia  e  Chioggia  e'  assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo'
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  791,  i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
"1)  la  partecipazione  pubblica  e'  assicurata  dalla regione, dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo
di societa' controllate;
3)  la  quota  di  partecipazione  degli  enti locali non puo' essere
inferiore al 60 per cento".
223.  Il  comma  24  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,   si  interpreta  nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente  di
proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4
marzo   1952,  n.  137,  e  successive  modificazioni,  assegnati  ai
cittadini  italiani  in  possesso della qualifica di profugo ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  4  marzo 1952, n. 137, sono ceduti in
proprieta'  ai  profughi  assegnatari o ai loro congiunti in possesso
dei  requisiti  previsti  dalla predetta legge. Per la determinazione
delle  condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e
le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
224.  Gli  immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, realizzati e
assegnati  ai  profughi,  non possono essere utilizzati per finalita'
diverse  da  quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da
amministrazioni  non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non puo' essere modificato.
225.  Per  i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni,
attualmente  di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista
dal  comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507.
226.  All'articolo  7,  comma  3, lettera r), della legge 17 dicembre
1971,   n.   1158,   come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Sono  devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio
dell'esercizio  ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli
oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella
misura  prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
227.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Tra  le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato  operanti  nel  settore  della  difesa,  dei  trasporti,  delle
telecomunicazioni,  delle  fonti  di  energia, e degli altri pubblici
servizi,  sono  individuate  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
finanze,  di  intesa  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive,
nonche'  con  i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  quelle nei cui statuti,
prima  di  ogni  atto  che  determini  la perdita del controllo, deve
essere  introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la
titolarita'  di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare
di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a)  opposizione  all'assunzione,  da parte dei soggetti nei confronti
dei  quali  opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo
3,  di  partecipazioni  rilevanti,  per  tali intendendosi quelle che
rappresentano   almeno   la  ventesima  parte  del  capitale  sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie
o  la  percentuale  minore fissata dal Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci   giorni   dalla  data  della  comunicazione  che  deve  essere
effettuata   dagli  amministratori  al  momento  della  richiesta  di
iscrizione   nel   libro   soci,  qualora  il  Ministro  ritenga  che
l'operazione  rechi  pregiudizio  agli  interessi vitali dello Stato.
Nelle  more  di  decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio   del   potere  di  opposizione,  attraverso  provvedimento
debitamente  motivato  in  relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo'  esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse
azioni  entro  un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su  richiesta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la
vendita  delle  azioni  che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo  le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il   provvedimento   di   esercizio  del  potere  di  opposizione  e'
impugnabile   entro   sessanta  giorni  dal  cessionario  innanzi  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
b)   opposizione   alla   conclusione  di  patti  o  accordi  di  cui
all'articolo  122  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto
di  voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze con proprio decreto. Ai fini
dell'esercizio  del  potere  di  opposizione  la  CONSOB  informa  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dei patti e degli accordi
rilevanti   ai  sensi  del  presente  articolo  di  cui  abbia  avuto
comunicazione  in  base al citato articolo 122 del testo unico di cui
al  decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere  esercitato  entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata  dalla  CONSOB.  Nelle  more di decorrenza del termine per
l'esercizio  del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli  aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale dei soci
aderenti   al   patto   sono  sospesi.  In  caso  di  emanazione  del
provvedimento  di  opposizione,  debitamente motivato in relazione al
concreto  pregiudizio  arrecato  dai  suddetti  accordi  o patti agli
interessi  vitali  dello  Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal  comportamento  in  assemblea  dei  soci  sindacali  si desuma il
mantenimento  degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato  articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58  del  1998,  le delibere assunte con il voto determinante dei soci
stessi  sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti  o  agli  accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
c)  veto,  debitamente  motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato  agli  interessi  vitali  dello  Stato,  all'adozione  delle
delibere   di   scioglimento   della   societa',   di   trasferimento
dell'azienda,  di  fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale  all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo.  Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere  di  veto e'
impugnabile  entro  sessanta  giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a)  e  b),  del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 1994, n. 474, come modificato
dal   comma   227,  e'  esercitabile  con  riferimento  alla  singola
operazione.  Esso  e' altresi' esercitabile quando la partecipazione,
anche  attraverso  singoli  atti  di acquisto, registri un incremento
pari  o  superiore  alla  misura  prevista.  Tale potere e' parimenti
esercitabile  ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti
motivi  imperiosi  di  interesse  pubblico  entro il termine di dieci
giorni  dal  loro  concreto  manifestarsi.  In  tale  caso  l'atto di
esercizio  del  potere  statale  deve  contenere esplicito e motivato
riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
229.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  nonche'  con  i Ministri
competenti  per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti
va  eliminata,  con  deliberazione  dell'assemblea  straordinaria, la
clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e
delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali.
230.  Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  dei  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e delle
attivita'  produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  verranno  individuati i
criteri  di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo
ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
231.  Gli  statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola
che  attribuisce  allo  Stato  i  poteri  speciali sono adeguati alle
disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
232.  In  relazione  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8 del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi
Spa,  a  titolo  di  apporto  al  capitale  sociale, l'importo di 130
milioni di euro per l'anno 2004.
233.  Ai  fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa
pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato
gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che
ospitano  rappresentanze  diplomatiche  o  uffici  consolari  o  loro
sezioni   distaccate,  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,      e     successive     modificazioni,     con     l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234.  All'articolo  113  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.  Le  normative  di  settore,  al  fine  di  superare  assetti
monopolistici,    possono    introdurre    regole    che   assicurino
concorrenzialita'  nella  gestione  dei  servizi da esse disciplinati
prevedendo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al comma 5,
criteri  di  gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
5-ter.  In  ogni  caso  in  cui  la  gestione  della rete, separata o
integrata  con  l'erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla  rete,  il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
b)  al  comma  15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi'
escluse  dalla  cessazione  le  concessioni affidate alla data del 1°
ottobre  2003  a  societa'  gia'  quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente   partecipate   a  tale  data  a  condizione  che  siano
concessionarie   esclusive   del   servizio,   nonche'   a   societa'
originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro la stessa
data  abbiano  provveduto  a  collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate,  le  concessioni  cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello  stesso  settore  a  seguito di procedure di evidenza pubblica,
salva  la  possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una  data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di  recupero  di  particolari  investimenti  effettuati  da parte del
gestore.";
c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater.  A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di
cui  al  comma  6,  salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle  prime  gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti  alla  gara  stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  del
settore  e  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28  agosto  1997,  n.  281,  il  Governo  definisce  le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane  che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza
ricorrere  a  procedure  di  evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo  caso,  sia  fatto  salvo  il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
235.  All'articolo  36  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma
4-bis,  le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al
presente  comma  ha  effetto  limitatamente alle somme gia' stanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
236.  Le  fondazioni  IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni
sono  autorizzati  a  procedere  all'alienazione di beni immobili del
proprio  patrimonio  al  fine di ripianare eventuali debiti pregressi
maturati  fino  al  31  ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa
generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive
comunitarie,   il   risparmio   della   risorsa   idrica,  il  minore
inquinamento  e  il  riutilizzo  della  stessa e per la realizzazione
degli  interventi  di  bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale  gia'  individuati,  ai  siti interessati dalla presenza di
amianto,  nonche'  alle  aree  industriali  prioritarie, ivi comprese
quelle  ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2004  i trattamenti mensili dei
soggetti  destinatari  dell'assegno  vitalizio  di cui all'articolo 2
della  legge  23  novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili.
239.   Al   comune   di   Lampedusa  e'  riconosciuto  un  contributo
straordinario  di  1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare
l'emergenza profughi.
240.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2004-2006,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2004,  2005  e  2006,  nelle  misure  indicate  nelle  Tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
241.  Le  dotazioni  da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2004  e  triennio  2004-2006, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242.  Ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
244.   Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245.  A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata
alla  presente  legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere  impegni  nell'anno  2004,  a carico di esercizi futuri, nei
limiti  massimi  di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
246.  In  applicazione  dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, le
misure  correttive  degli  effetti  finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
247.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma  4,  della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
248.  La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il prospetto
allegato.
249.  Le  disposizioni  della  presente  legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  adottare  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma
1,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di
euro  nell'ambito  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte  mediante  quota  parte delle maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
          Note all'art. 4:
              Comma 5.
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
          legge  finanziaria  2002)  come rideterminato dall'art. 80,
          comma   35,   della   legge   27 dicembre   2002,   n.  289
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003):
              «18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
          10,  sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          successive  modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
          2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
          anno.  La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
          agli  esercizi  finanziari  1999  e  2000.  Delle misure di
          sostegno  di  cui  al presente comma possono beneficiare, a
          decorrere  dall'anno  2002, anche le emittenti radiofoniche
          locali  legittimamente  esercenti  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nella misura complessivamente
          non  superiore  ad  un  decimo  dell'ammontare  globale dei
          contributi  stanziati.  Per  queste  ultime  emittenti, con
          decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
          di attribuzione ed erogazione».
              Comma 6.
              - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 5 agosto
          1981,  n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle
          imprese  editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
          dei  trasporti).  -  A  far data dal trimestre successivo a
          quello  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, le
          tariffe  telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per
          le  imprese  editrici iscritte nel registro di cui all'art.
          11  limitatamente alle linee delle testate con periodicita'
          effettiva  di  almeno  nove  numeri all'anno da esse edite,
          sono  ridotte  del  cinquanta  per cento. La riduzione, che
          assorbe    le   agevolazioni   riconosciute   alla   stampa
          relativamente  ai  servizi  di  cui  all'art. 294 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          29 marzo  1973,  n.  156,  si  applica  dietro  documentata
          richiesta  degli  aventi  diritto,  in  aggiunta a tutte le
          altre   riduzioni,   tariffe   in   abbonamento,  forme  di
          forfettizzazione  attualmente esistenti, mediante riduzione
          delle  relative  somme riportate in bolletta o diversamente
          fatturate, esclusi i prelievi fiscali.
              La  stessa  riduzione  di  cui  al  comma precedente si
          applica  per  la cessione in uso di circuiti telefonici e a
          larga  banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale
          per   fonia  e  trasmissione  dati,  per  la  utilizzazione
          telefotografica,     telegrafica,    fototelegrafica    per
          trasmissioni  in  fac-simile  a  distanza  delle pagine del
          giornale  e  delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
          telegrafiche   e   fototelegrafiche   con   apparecchiature
          multiplex,  nonche'  alle  tariffe telex e telegrafiche. Il
          Ministro   delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato  a  praticare in favore delle imprese di cui al
          primo  comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe
          periodiche    spedite    in    abbonamento    postale.   La
          classificazione  delle  stampe  ai  fini  dell'applicazione
          della  tariffa  ridotta prevista dall'art. 56, primo comma,
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in
          base ad elementi diversi da quello della periodicita' della
          loro  pubblicazione,  salvo  per quelle di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
          che  saranno  inserite nello stesso gruppo di spedizione in
          abbonamento  postale  dei giornali quotidiani, a condizione
          che  sia  intervenuto  l'accertamento di cui al comma 2 del
          medesimo  art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste
          e  delle  telecomunicazioni  di  cui al presente comma sono
          comunicati  al  Garante  dell'editoria, che ne riferisce al
          Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.
              Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
          estese,  in  quanto  applicabili, al servizio di spedizione
          delle rese.
              Le  riduzioni  di  cui ai commi precedenti si applicano
          con  decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese successivo a
          quello della richiesta.
              Il  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni e'
          autorizzato  ad  istituire  sulla  rete  nazionale  servizi
          speciali  di  trasporti  aerei,  terrestri  e marittimi dei
          giornali  quotidiani  e periodici. Analoghi servizi possono
          essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
          ferroviario ed automobilistico.
              Il  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni e'
          autorizzato,    altresi',   ad   istituire   sale   stampa,
          destinandovi   appositi  locali  e  proprio  personale.  E'
          autorizzato     inoltre     a    porre    a    disposizione
          dell'Associazione  della  stampa estera in Italia un'idonea
          sede e proprio personale.
              [Eventuali  adeguamenti  tariffari  per la spedizione a
          mezzo  posta  dei  giornali  quotidiani  e periodici, editi
          dalle  imprese  iscritte  nel  registro di cui all'art. 11,
          possono  essere  disposti  previo  parere della commissione
          tecnica di cui all'art. 54].
              Le  compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni
          tariffarie  di cui al presente articolo sono effettuate dal
          Ministro  del  tesoro  nei  confronti delle amministrazioni
          pubbliche,  anche per le somme da rimborsare da queste alle
          rispettive  societa'  concessionarie  in  conseguenza delle
          suddette   agevolazioni.   L'importo   delle  compensazioni
          relative  ai  servizi  gestiti  dall'Amministrazione  delle
          poste  e  delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura
          di  lire  50  miliardi annui indipendentemente da eventuali
          adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
              Sono  escluse  dalle  agevolazioni tariffarie di cui al
          presente  articolo  le  stampe  propagandistiche contenenti
          pubblicita'  relativa  alle  vendite  per corrispondenza ai
          cataloghi  relativi  alle  vendite  stesse. Alle suindicate
          stampe  si  applicano  le  tariffe  di  cui  al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 ottobre  1976,  n. 726, e
          successive modificazioni.»
              Comma 7.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori
          parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
              «1.  1.  Allo  scopo  di  garantire  la continuita' del
          servizio   di   trasmissione   radiofonica   delle   sedute
          parlamentari,  e confermando lo strumento della convenzione
          da  stipulare  a  seguito  di  gara pubblica, i cui criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale   del   sistema   delle   comunicazioni,   in  via
          transitoria   la   convenzione   tra   il  Ministero  delle
          comunicazioni  e  il Centro di produzione S.p.a., stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994,  n.  602, ed approvata con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
          rinnovata  con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato in legge 11.500.000.000
          l'importo  di  cui  al  comma  4  dello  stesso  art.  9. I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i  redattori,  il  contratto  unico nazionale di lavoro dei
          giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione».
              Comma 8.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 27 della
          legge  16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione):
              «2.  Il  Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per
          la  societa' dell'informazione, individua i progetti di cui
          al  comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari
          per   la   realizzazione   di  ciascuno  di  essi.  Per  il
          finanziamento   relativo   e'   istituito   il   "Fondo  di
          finanziamento   per   i  progetti  strategici  nel  settore
          informatico",  iscritto in una apposita unita' previsionale
          di   base   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze».
              Comma 9.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 27 della
          gia' citata legge n. 289/2002:
              «1.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo
          speciale,  denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono
          le  disponibilita',  non  impegnate alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, di cui all'art. 103, comma 4,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto
          disposto   dal  decreto-legge  6 settembre  2002,  n.  194,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
          n.  246.  Il  fondo e' destinato alla copertura delle spese
          relative   al   progetto   promosso  dal  Dipartimento  per
          l'innovazione  e  le tecnologie denominato "PC ai giovani",
          diretto  ad  incentivare  l'acquisizione e l'utilizzo degli
          strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
          sedici   anni   nel   2003.   Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare,  adottato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          presentazione  delle  istanze degli interessati, nonche' di
          erogazione  degli  incentivi  stessi  prevedendo  anche  la
          possibilita'  di  avvalersi a tal fine della collaborazione
          di organismi esterni alla pubblica amministrazione».
              Comma 13.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          29 gennaio   2001,   n.  10  (Disposizioni  in  materia  di
          navigazione satellitare), cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  1.  -  1.  Al  fine  di sviluppare le iniziative
          italiane  nel  settore  della  navigazione  satellitare, di
          rafforzare  la competitivita' dell'industria e dei servizi,
          di   promuovere  la  ricerca,  nonche'  di  consentire  una
          adeguata    partecipazione   ai   programmi   europei,   e'
          autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire
          600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad
          un  apposito  fondo  iscritto nello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  in  ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000,
          di  lire  100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi
          nell'anno 2002.
              2.   Il   fondo,   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,  e'  ripartito  con  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con
          i   Ministri  interessati,  in  relazione  alle  misure  di
          intervento necessarie per conseguire le finalita' di cui al
          comma 1.
              3.  Al  fine  di  consentire la partecipazione italiana
          alle fasi del programma "Sistema satellitare di navigazione
          globale  GNSS  2-Galileo",  e'  autorizzato, a valere sulla
          somma  complessiva  di  cui  al  comma  1,  il conferimento
          all'Agenzia   spaziale   italiana  (ASI)  di  un  ulteriore
          finanziamento   fino  a  un  limite  massimo  di  lire  250
          miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di
          lire  140  miliardi  nell'anno  2001, e di lire 30 miliardi
          nell'anno 2002.
              4.  L'Ente  nazionale  di  assistenza  al  volo  (ENAV)
          partecipa  alla realizzazione del programma di cui al comma
          3  ai  sensi  dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n.
          665.  A  tale  fine  all'ENAV  e' assegnata, a valere sulla
          somma  complessiva  di cui al comma 1, la somma iniziale di
          lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e
          lire 60 miliardi nell'anno 2001.
              5.   Per   assicurare   l'attuazione   degli  eventuali
          adempimenti  da  effettuare  nell'anno 1999 in relazione al
          programma   di   cui   al  comma 3,  l'ASI  e  l'ENAV  sono
          autorizzati  ad anticipare per tale anno risorse nel limite
          complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede
          di adozione dei decreti di cui al comma 2.
              6.  Le  quote  di  finanziamento  di  cui  al  comma  3
          eventualmente  non  corrisposte affluiscono al fondo di cui
          al  comma  1.  Le  quote  versate  all'ENAV  e  all'ASI non
          utilizzate   sono   versate   entro   il   31 gennaio  2004
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al fondo stesso.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire
          300  miliardi  per  l'anno  2001  e  a lire 50 miliardi per
          l'anno  2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2000-2002,  nell'ambito  dell'unita previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          medesimo.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              Comma 14.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  151  del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia):
              «Art.    151   (Banche   pubbliche   residue).   -   1.
          L'operativita',  l'organizzazione  e il funzionamento delle
          banche  pubbliche  residue  sono  disciplinati dal presente
          decreto  legislativo,  dagli statuti e dalle altre norme in
          questi richiamate».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 56 del gia'
          citato decreto legislativo n. 385/1993:
              «1.  La  Banca  d'Italia  accerta  che le modificazioni
          degli  statuti  delle banche non contrastino con una sana e
          prudente gestione.».
              Comma 15.
              - Si  riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          legge  finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «52.  Il programma speciale di reindustrializzazione di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
          polo   di  ricerca  e  di  attivita'  industriali  ad  alta
          tecnologia  nel  territorio  del comune di Genova, anche in
          relazione  all'attuazione  dell'art.  4  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli
          interventi  previsti da tale integrazione e' autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi per ciascuno degli anni 2001,
          2002  e  2003.  Le  risorse  di  cui  al presente comma non
          possono  essere  utilizzate  per  altre  finalita'  fino al
          31 dicembre 2006».
              Comma 16.
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 4, 5 e 6 della
          legge  25 ottobre  1968, n. 1089 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  30 agosto 1968, n. 918,
          recante  provvidenze  creditizie,  agevolazioni  fiscali  e
          sgravio  di  oneri  sociali per favorire nuovi investimenti
          nei     settori    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  e  nuove norme sui territori depressi del
          centro-nord,  sulla  ricerca  scientifica  e  tecnologica e
          sulle ferrovie dello Stato):
              «Art.  4.  - Allo scopo di accelerare il progresso e lo
          sviluppo  del  sistema  industriale del Paese e la adozione
          delle   tecnologie  e  delle  tecniche  piu'  avanzate,  e'
          autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
          ricerca   applicata.  [La  somma  e'  costituita  in  fondo
          speciale   presso  l'Istituto  mobiliare  italiano  che  lo
          amministra  con  le  modalita'  proprie dell'istituto ed in
          base  ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro
          per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
              L'IMI  e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo
          di cui al comma precedente secondo le direttive di politica
          di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
          prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
          su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) sotto  forma  di  partecipazione  al  capitale  di
          societa'  di ricerca costituite da enti pubblici economici,
          da imprese industriali o loro consorzi;
                b) sotto  forma di crediti agevolati ad enti pubblici
          economici,  imprese  industriali  o  loro consorzi, nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
                c) sotto  forma  di  interventi  nella  spesa - nella
          misura  non  superiore  al  70  per  cento  dei progetti di
          ricerca  -  presentati  dai soggetti di cui alla precedente
          lettera  b),  disciplinati da contratti che prevederanno il
          rimborso  degli  interventi  in  rapporto al successo della
          ricerca  ovvero,  in  caso  contrario, l'acquisizione degli
          studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
              In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
          il  coordinamento  della  ricerca scientifica e tecnologica
          puo',  per  programmi che hanno per obiettivo la promozione
          della   industria  nazionale  in  settori  tecnologicamente
          avanzati  e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
          fino  all'ammontare complessivo delle spese previste per la
          ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
          sviluppo del prodotto;
                d) sotto  forma di contributi nella spesa - in misura
          non  superiore  al  20  per cento - dei progetti di ricerca
          presentati  dai  soggetti  di  cui sopra aventi particolare
          rilevanza  tecnologica  da riconoscersi, di volta in volta,
          dal   CIPE,   il  quale  potra'  consentire,  altresi',  la
          cumulabilita'  di  detti  contributi  con le altre forme di
          intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
          del  fondo  da  destinare  a  contributi  nella spesa sara'
          determinata dal CIPE.
              I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
          con   l'indicazione   delle   forme  di  utilizzazione  dei
          risultati  della ricerca, sono presentati dagli interessati
          all'IMI,  che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro
          per   il   coordinamento   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica.
              Il   Ministro   per   il  coordinamento  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  che partecipa di diritto alle
          riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
          dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
          agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
          dal  CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e
          li sottopone all'approvazione del CIPE.
              Entro  il  15 settembre di ogni anno il Ministro per il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          riferisce  al  CIPE  sulla gestione del fondo ai fini degli
          adempimenti   di  cui  al  precedente  comma,  e  trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
              In  relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
          l'IMI  scegliera'  le forme di intervento di cui al secondo
          comma,  valutando  il  rischio economico e tecnico connesso
          alla  ricerca.  A seconda dei tipi di intervento prescelti,
          l'IMI,  in  sede di convenzione o di contratto con gli enti
          economici,  le  imprese  o  i  loro consorzi richiedenti, e
          tenendo   conto  dell'impegno  finanziario,  concordera'  i
          termini  dell'interesse  nazionale  o privato dei risultati
          della ricerca.
              Una  quota parte dal fondo di cui al presente articolo,
          da  determinarsi  a  cura del CIPE, dovra' essere destinata
          alla  ricerca  tecnologica  e  tecnica  di  piccole e medie
          imprese anche consorziali.
              Hanno  la  precedenza negli interventi IMI, nelle forme
          di  cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
          costituite  dagli  enti  pubblici  economici, le imprese, e
          loro  consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
          ricerca  attrezzati  per  una immediata e adeguata verifica
          delle  possibilita'  di  trasferimento sul piano produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale.
              Dei  risultati  delle  ricerche  sara'  riferito con la
          relazione  previsionale  e  programmatica da presentarsi al
          Parlamento]».
              «Art.  5. - Tutte le operazioni effettuate ai sensi del
          precedente   articolo   e   tutti  gli  atti,  contratti  e
          formalita'  relativi  alle  operazioni  stesse,  alla  loro
          esecuzione  ed  estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa,
          imposta  e  contributo  presente  o  futuro spettanti cosi'
          all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:
                della imposta di bollo sulle cambiali, che e' ridotta
          nella  misura  prevista  dall'art.  1 della legge 27 luglio
          1962, n. 1228;
                delle  tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le
          quali  l'Istituto  mobiliare  italiano godra' del beneficio
          riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.
              Le  agevolazioni  fiscali di cui sopra sono applicabili
          anche  alle  operazioni  ed  agli  atti che dovranno essere
          effettuati  dai soggetti finanziati ai sensi del precedente
          articolo.».
              «Art. 6. - Per la copertura della spesa derivante dagli
          articoli 4  e 5 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
          emettere  negli  anni  1968  e 1969 certificati speciali di
          credito  per  un  ricavo  netto  complessivo  di  lire  100
          miliardi.
              I  suddetti  certificati di credito sono emessi secondo
          le  condizioni  e  le modalita' di cui agli articoli 9 e 10
          del  decreto-legge  17 marzo  1967,  n.  80, convertito con
          modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
              Agli  oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento
          dei   certificati   di  credito,  nonche'  dagli  interessi
          relativi  per  gli anni 1968 e 1969 si fara' fronte con una
          corrispondente  maggiorazione dell'ammontare dell'emissione
          stessa.
              Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  propri  decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969
          le occorrenti variazioni di bilancio.».
              Comma 17.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  18 giugno  2002, n. 118 (Disposizioni urgenti per il
          settore  zootecnico  e per la lotta agli incendi boschivi),
          cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  2  (Lotta  agli  incendi  boschivi). - 1. Per le
          esigenze   del   Corpo   forestale   dello  Stato  connesse
          all'attivita'   antincendi   boschivi  di  competenza,  ivi
          comprese  quelle  relative al funzionamento delle strutture
          operative  e  di  coordinamento  impegnate nella lotta agli
          incendi  boschivi,  e'  autorizzata  la spesa annua di euro
          25.822.844  per  ciascuno  degli  anni 2002, 2003 e 2004. A
          decorrere  dall'anno  2005 si applica il disposto dell'art.
          11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni.
              2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel
          settore della tutela del patrimonio forestale per finalita'
          di  protezione  civile  dei  soggetti  ammessi  a  prestare
          servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e
          nel  contesto  di  potenziamento  dell'azione  generale  di
          ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme
          per    la   lotta   contro   gli   incendi   boschivi,   le
          Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi
          diretti  anche  alla  definizione  di attivita' di presidio
          estivo   antincendio,   nonche'   alla  prosecuzione  degli
          interventi  straordinari del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del decreto-legge
          13 maggio  1999,  n.  132,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  13 luglio 1999, n. 226. Alle finalita' di cui
          al  presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di
          euro  per  l'anno  2002,  mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge
          8 luglio 1998, n. 230, cosi' come determinata dalla tabella
          C  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalita',
          termini   e  procedure  definite  nei  predetti  accordi  e
          convenzioni.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              3.  All'onere  di  cui  al comma 1 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle politiche agricole e forestali.».
              Comma 18.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 67 della
          gia' citata legge n. 448/2001:
              «1.    I    finanziamenti    revocati    dal   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad
          iniziative   di   programmazione   negoziata   nel  settore
          agroalimentare    e   della   pesca   sono   assegnati   al
          finanziamento  di  nuovi  patti territoriali e contratti di
          programma riguardanti il settore medesimo.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
          tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
          farmaceutica  e  per  il sostegno dell'economia anche nelle
          aree svantaggiate):
              «Art.   11   (Contributi   per   gli   investimenti  in
          agricoltura).  - 1. Il contributo nella forma di credito di
          imposta  di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
          alle  imprese  agricole  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  che effettuano, in
          tutto  il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
          dell'art.   51   del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del
          Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
          aiuto  nazionali  approvati con decisione della Commissione
          delle  Comunita'  europee  nel  settore  della  produzione,
          commercializzazione  e trasformazione dei prodotti agricoli
          di  cui  all'allegato I  del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea e successive modificazioni.
              2.  Le  tipologie  degli  investimenti  ammissibili  al
          contributo  di  cui  al  comma  1 sono determinate ai sensi
          dell'art.  8,  comma  7-bis,  della citata legge n. 388 del
          2000.
              3.  Le  imprese  agricole sono ammesse al contributo di
          cui  al  comma  1  qualora  abbiano  presentato  domanda su
          investimenti  ammissibili  ad  agevolazione  ai  sensi  del
          citato  regolamento  (CE)  n.  1257/1999 a valere sui bandi
          emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  nonche'  ai sensi di regimi di aiuto nazionali
          approvati  con  decisione della Commissione delle Comunita'
          europee   e   purche'   la   domanda   sia  stata  istruita
          favorevolmente dall'Ente incaricato.
              3-bis.  Per  le  domande  di  cui al comma 3 relative a
          regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
          presentate  all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
          verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
          il  credito  d'imposta  con  la  normativa comunitaria puo'
          essere  richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali,  che si esprime entro il
          termine  di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
          delle domande.
              4.  Per  le  imprese agricole soggette a determinazione
          del  reddito  ai  sensi  dell'art. 29 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  il  calcolo degli
          ammortamenti   dedotti   e'   effettuato   sulla  base  dei
          coefficienti   di   ammortamento   previsti   dal   decreto
          ministeriale  31 dicembre  1988  del Ministro delle finanze
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  27  del 2 febbraio 1989, e la determinazione
          degli   investimenti   dismessi   o   ceduti   si  effettua
          considerando   il   valore   di   acquisto   ridotto  degli
          ammortamenti  calcolati  applicando i medesimi coefficienti
          del   citato  decreto  ministeriale  31 dicembre  1988  del
          Ministro delle finanze.
              5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
          nei  limiti  massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
          l'anno  2002  e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003  e  2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
          determinato   l'ammontare   delle  risorse  destinate  agli
          investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          Trattato  che istituisce la Comunita' europea, e successive
          modificazioni.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del
          presente  articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
          per  l'anno  2002  e 155 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
          entrate  di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
          l'anno  2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
          sulle  risorse  iscritte  sull'unita'  previsionale di base
          6.1.2.7  "Devoluzione  di  proventi"  - capitolo 3860 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze;  quanto  a  20  milioni  di  euro per l'anno 2004,
          mediante  utilizzo  delle  risorse resesi disponibili dalla
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 4
          dell'art. 10.
              5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
          validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
          alle  richieste  rinnovate  ovvero  presentate per la prima
          volta,  provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
          8   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  introdotto
          dall'art.  10  del  presente  decreto,  in  base all'ordine
          cronologico  di presentazione delle domande a decorrere dal
          1° gennaio di ogni anno.
              6.  Per  quanto non diversamente disposto, si applicano
          le  disposizioni  dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, come modificato dall'art. 10.
              7.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 66 della gia' citata
          legge n. 289/2002:
              «Art.  66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
          Al  fine  di favorire l'integrazione di filiera del sistema
          agricolo  e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
          agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate,  il Ministero
          delle  politiche  agricole  e forestali, nel rispetto della
          programmazione  regionale, promuove, nel limite finanziario
          complessivo   fissato   con   deliberazione   del  CIPE  in
          attuazione  degli  articoli 60  e  61 della presente legge,
          contratti   di   filiera  a  rilevanza  nazionale  con  gli
          operatori  delle  filiere, ivi comprese le forme associate,
          finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti
          aventi  carattere  interprofessionale,  in coerenza con gli
          orientamenti  comunitari  in  materia  di aiuti di Stato in
          agricoltura.
              2.   I   criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione  delle  iniziative  di  cui  al  comma  1 sono
          definiti  con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e   forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              3.  Al  fine  di  facilitare  l'accesso  al mercato dei
          capitali  da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
          con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   e'   istituito   un   regime   di  aiuti
          conformemente   a   quanto   disposto   dagli  orientamenti
          comunitari  in  materia  di  aiuti  di Stato in agricoltura
          nonche'   dalla   comunicazione   della  Commissione  delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti  di  Stato  e  capitale  di rischio, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C/235  del
          21 agosto  2001.  Per le finalita' di cui al presente comma
          e'  autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.».
              Comma 19.
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge   5 agosto   1978   (Riforma   di   alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «Art.  3.  -  La  legge  finanziaria non puo' contenere
          norme   di  delega  o  di  carattere  ordinamentale  ovvero
          organizzatorio.  Essa  contiene esclusivamente norme tese a
          realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) -e) (omissis);
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale.».
              Comma 20.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 2 della
          legge  14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo
          di solidarieta' nazionale):
              «2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
          accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara
          entro   trenta   giorni   dalla   richiesta  delle  regioni
          interessate   l'esistenza   di   eccezionale   calamita'  o
          avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma,
          lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,   n.   616,   individuando   i  territori
          danneggiati  e le provvidenze sulla base della richiesta di
          cui al comma 1 del presente articolo.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
              «Art.   19-bis   (Sospensione   della  riscossione  per
          situazioni  eccezionali).  - 1. Se si verificano situazioni
          eccezionali,  a  carattere  generale  o relative ad un'area
          significativa  del  territorio, tali da alterare gravemente
          lo  svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
          la  riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
          mesi, con decreto del Ministero delle finanze».
              Comma 21.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 116 della gia' citata
          legge  n.  388/2000,  cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  116  (Misure per favorire l'emersione del lavoro
          irregolare).  -  1.  Alle imprese che recepiscono, entro un
          anno   dalla  decisione  assunta  dalla  Commissione  delle
          Comunita'   europee   sul  regime  di  aiuto  di  Stato  n.
          236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
          alle  condizioni  dell'art.  5 del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608, e successive modificazioni, e'
          concesso,  per la durata del programma di riallineamento e,
          comunque,  per  un periodo non superiore a cinque anni, uno
          sgravio  contributivo  nelle misure di cui al comma 2 per i
          lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma
          3-sexies  dell'art.  5  del citato decreto-legge n. 510 del
          1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
              2.   Lo   sgravio  contributivo  di  cui  al  comma  1,
          determinato  sulle  retribuzioni  corrisposte,  e'  fissato
          nella  misura  del 100 per cento per il primo anno, dell'80
          per  cento  per  il  secondo  anno, del 60 per cento per il
          terzo  anno,  del  40 per cento per il quarto anno e del 20
          per cento per il quinto anno.
              3.   Per   i   lavoratori  gia'  denunciati  agli  enti
          previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
          di   cui   al  comma  1  per  periodi  e  retribuzioni  non
          denunciate,  e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
          meta' delle misure di cui al comma 2.
              4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
          applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
          corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  programma  di  riallineamento  ai sensi dell'art. 5 del
          citato   decreto-legge   n.  510  del  1996,  e  successive
          modificazioni, secondo le seguenti modalita':
                a) per  il periodo successivo secondo le annualita' e
          con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
                b) per  il  periodo  del  contratto di riallineamento
          antecedente,   lo   sgravio   si  applica  sotto  forma  di
          conguaglio  sulle spettanze contributive gia' versate per i
          lavoratori  interessati al contratto stesso nelle misure di
          cui  ai  commi  1,  2  e  3. L'importo del conguaglio cosi'
          determinato,  usufruibile  entro  il termine del periodo di
          riallineamento  e,  comunque, entro il periodo di fruizione
          dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
          le  modalita'  fissate  dagli  enti previdenziali, a valere
          anche  sulle  regolarizzazioni  in  corso  di  cui al comma
          3-sexies  dell'art.  5  del citato decreto-legge n. 510 del
          1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448.
              5.  Agli  oneri  derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
          nel  limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
          anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
          degli   anni  2004,  2005  e  2006,  si  provvede  mediante
          l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.
              6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
          comma 3 e' abrogato.
              7.  All'art.  78  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla
          seguente:  "dieci",  dopo  le parole: "della programmazione
          economica",  e' inserita la seguente: "due" ed e' aggiunto,
          in fine, il seguente periodo:
                  (Il  testo  e' stato inserito nel comma 3 dell'art.
          78, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
                b) (Aggiungi  un  periodo,  dopo il primo, al comma 4
          dell'art. 78, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
                c) (Aggiungi  il  comma  5-bis alla legge 23 dicembre
          1998, n. 448).
              8.  I  soggetti  che  non  provvedono  entro il termine
          stabilito  al  pagamento dei contributi o premi dovuti alle
          gestioni   previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero  vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti:
                a) nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento di
          contributi  o  premi,  il cui ammontare e' rilevabile dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di  riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
          non  puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
          contributi  o  premi  non  corrisposti entro la scadenza di
          legge;
                b) in  caso  di  evasione  connessa a registrazioni o
          denunce  obbligatorie  omesse o non conformi al vero, cioe'
          nel  caso  in  cui  il  datore  di lavoro, con l'intenzione
          specifica  di  non  versare  i  contributi o premi, occulta
          rapporti   di  lavoro  in  essere  ovvero  le  retribuzioni
          erogate,  al  pagamento  di una sanzione civile, in ragione
          d'anno,  pari  al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
          essere   superiore   al   60  per  cento  dell'importo  dei
          contributi  o  premi  non  corrisposti entro la scadenza di
          legge.  Qualora  la denuncia della situazione debitoria sia
          effettuata   spontaneamente   prima   di   contestazioni  o
          richieste  da  parte degli enti impositori e comunque entro
          dodici  mesi  dal  termine  stabilito  per il pagamento dei
          contributi   o   premi   e  sempreche'  il  versamento  dei
          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di  riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
          non  puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
          contributi  o  premi  non  corrisposti entro la scadenza di
          legge.
              9.  Dopo  il  raggiungimento  del  tetto  massimo delle
          sanzioni  civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
          del  comma  8  senza  che  si  sia provveduto all'integrale
          pagamento  del  dovuto,  sul  debito  contributivo maturano
          interessi  nella  misura  degli  interessi  di  mora di cui
          all'art.  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento di
          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze
          connesse  a  contrastanti  orientamenti giurisprudenziali o
          amministrativi  sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o
          amministrativa,  sempreche'  il versamento dei contributi o
          premi  sia  effettuato  entro il termine fissato dagli enti
          impositori,  si  applica  una  sanzione  civile, in ragione
          d'anno,  pari  al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
          di  5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
          al  40  per  cento  dell'importo dei contributi o premi non
          corrisposti entro la scadenza di legge.
              11.  Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
          Stato  e  negli  enti  locali  il dirigente responsabile e'
          sottoposto   a   sanzioni  disciplinari  ed  e'  tenuto  al
          pagamento  delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
          8, 9 e 10.
              12.  Ferme  restando  le  sanzioni penali, sono abolite
          tutte  le  sanzioni amministrative relative a violazioni in
          materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
          nell'omissione   totale   o   parziale  del  versamento  di
          contributi   o   premi   o   dalle  quali  comunque  derivi
          l'omissione  totale o parziale del versamento di contributi
          o  premi,  ai  sensi  dell'art.  35, commi secondo e terzo,
          della  legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
          di norme sul collocamento di carattere formale.
              13.  Nei  casi  di  tardivo  pagamento dei contributi o
          premi  dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
          per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
          civili  e  degli  interessi  di  mora di cui al comma 8 del
          presente  articolo  e  di  cui alla previgente normativa in
          materia  sanzionatoria,  non  possono  essere richiesti gli
          interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
              14.  I  pagamenti  effettuati  per  contributi  sociali
          obbligatori  ed  accessori  a  favore degli enti gestori di
          forme  obbligatorie  di  previdenza  ed assistenza non sono
          soggetti  all'azione  revocatoria  di cui all'art. 67 delle
          disposizioni  approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267.
              15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
          e   dei   premi   dovuti   alle  gestioni  previdenziali  e
          assistenziali,  i  consigli  di  amministrazione degli enti
          impositori,  sulla  base  di apposite direttive emanate dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  fissano criteri e modalita' per
          la  riduzione  delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
          alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
                a) nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento di
          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze
          connesse   a   contrastanti   ovvero  sopravvenuti  diversi
          orientamenti     giurisprudenziali     o     determinazioni
          amministrative  sulla  ricorrenza dell'obbligo contributivo
          successivamente  riconosciuto  in  sede  giurisdizionale  o
          amministrativa  in  relazione  alla  particolare  rilevanza
          delle  incertezze  interpretative che hanno dato luogo alla
          inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
          contributi  o  premi,  derivanti  da fatto doloso del terzo
          denunciato,  entro  il  termine  di cui all'art. 124, primo
          comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
                b) per  le  aziende in crisi per le quali siano stati
          adottati  i  provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto
          1977,  n.  675,  dalla  legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal
          decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e dalla
          legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
          crisi,   riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che
          presentino  particolare  rilevanza  sociale ed economica in
          relazione  alla  situazione  occupazionale  locale  ed alla
          situazione   produttiva   del   settore,  comprovati  dalla
          Direzione  provinciale  del lavoro - Servizio ispezione del
          lavoro   territorialmente   competente,  e,  comunque,  per
          periodi  contributivi  non  superiori  a  quelli  stabiliti
          dall'art.  1,  commi  3  e 5, della citata legge n. 223 del
          1991,  con riferimento alla concessione per i casi di crisi
          aziendali,    di   ristrutturazione,   riorganizzazione   o
          conversione aziendale.
              15-bis.  Per  le  aziende  agricole  colpite  da eventi
          eccezionali,  ivi comprese le calamita' naturali dichiarate
          ai  sensi  del  comma 2 dell'art. 2 della legge 14 febbraio
          1992,  n.  185,  e  le emergenze di carattere sanitario, la
          riduzione  delle  sanzioni  civili  di  cui  al  comma 8 e'
          fissata  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, in misura non inferiore al
          tasso di interesse legale.
              16.  In  attesa  della fissazione da parte dei medesimi
          consigli  di  amministrazione dei criteri e delle modalita'
          di  riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
          casi  di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
          quanto   stabilito  dall'art.  3,  commi  da  1  a  3,  del
          decreto-legge   29 marzo   1991,  n.  103,  convertito  con
          modificazioni,   dalla  legge  1° giugno  1997,  n.  166  e
          successive   modificazioni.  Resta  altresi'  fermo  quanto
          stabilito  dall'art.  1,  commi  220  e  221,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  in materia di riduzione delle
          sanzioni  civili  di  cui  al comma 8 rispettivamente nelle
          ipotesi  di  procedure  concorsuali  e nei casi di omesso o
          ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
          non  economici  e  di  enti,  fondazioni e associazioni non
          aventi fini di lucro.
              17.  Nei  casi  previsti  dal  comma 15, lettera a), il
          pagamento   rateale  di  cui  all'art.  2,  comma  11,  del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, puo'
          essere    consentito   fino   a   sessanta   mesi,   previa
          autorizzazione  del  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
          criteri di eccezionalita' ivi previsti.
              17-bis.   Nei   casi   di  particolare  eccezionalita',
          individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis), il
          pagamento   rateale  di  cui  all'art.  2,  comma  11,  del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, puo'
          essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti.
              18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
          2000  le  sanzioni  sono  dovute  nella misura e secondo le
          modalita'  fissate  dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
          223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
          Il  maggiore  importo  versato,  pari  alla  differenza fra
          quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in
          base  all'applicazione  dei  commi  da  8 a 17 del presente
          articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
          dell'ente   previdenziale   che   potra'   essere  posto  a
          conguaglio  ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
          delle  scadenze  temporali  previste  per  il pagamento dei
          contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
          operative fissate da ciascun ente previdenziale.
              19.  (Sostituisce l'art. 37, legge 24 novembre 1981, n.
          689).
              20.  Il  pagamento  della  contribuzione previdenziale,
          effettuato  in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
          diverso  dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
          del  contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
          il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
          incassate,  senza  aggravio di interessi, all'ente titolare
          della contribuzione.».
              Comma 23.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 13 del decreto-legge
          29 luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  26 settembre  1981,  n.  537,  e  successive
          modificazioni  (Contenimento  della  spesa  previdenziale e
          adeguamento delle contribuzioni):
              «Art.  13  (Regolamentazione  rateale  dei  debiti  per
          contributi  ed  accessori). - L'interesse di differimento e
          di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per
          i  contributi  ed  accessori  di legge dovuti dai datori di
          lavoro   agli   enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza  obbligatoria  e'  pari al tasso degli interessi
          attivi  previsti  dagli  accordi interbancari per i casi di
          piu'  favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e
          sara'  determinato  con  decreto del Ministro del tesoro di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale  con  effetto  dalla data di emanazione del decreto
          stesso.
              Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al
          comma  precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti
          sino  al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro
          e  non  oltre  novanta  giorni dalla data di scadenza della
          riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento,
          il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme
          e  le  procedure  che regolano la riscossione, anche in via
          giudiziale,  dei  contributi  previdenziali  di  pertinenza
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.