(parte 2)
              Per  le  aziende  in  crisi  per  le  quali siano stati
          adottati  i  provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto
          1977,  n.  675,  dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal
          decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,   nella   legge  3 aprile  1979,  n.  95,  e
          limitatamente  alle  domande  di  dilazione  presentate nei
          periodi  di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di
          interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri
          per  il coordinamento della politica industriale (CIPI), in
          casi  eccezionali  e  su proposta del Ministro del lavoro e
          della  previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento
          del  tasso  degli  interessi  attivi previsti dagli accordi
          interbancari di cui al primo comma.
              A   decorrere  dal  1° gennaio  1981,  le  agevolazioni
          contributive  previste  dall'art.  17,  primo  comma, della
          legge  3 giugno  1975, n. 160, dall'art. 14-sexies, secondo
          comma,  lettera  c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio   1980,   n.   33,   dall'art.  3  della  legge
          30 dicembre  1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma
          e  8,  primo  comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n.
          942,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge
          27 febbraio  1978, n. 41, si applicano alle aziende situate
          nei  territori  montani  di  cui  al decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
          zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15
          della legge 27 dicembre 1977, n. 984.».
              Comma 25.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo   26 febbraio   1999,   n.   46,  e  successive
          modificazioni  (Riordino della disciplina della riscossione
          mediante   ruolo,   a   norma   dell'art.   1  della  legge
          28 settembre  1998,  n.  337),  cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino
          all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.
          12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del
          presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e
          degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
          per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto
          nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
              2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art. 17, comma 1,
          lettere   a)   e  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art.   6   del  presente  decreto,  si  applicano  con
          riferimento  alle  dichiarazioni presentate a decorrere dal
          1° gennaio 1999.
              2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
          formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
          al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
          antecedentemente   al   1° luglio  1999  si  applicano  gli
          articoli 24,  25,  26,  27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
          testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68,
          comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
          tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi
          semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              3.  Per  le entrate amministrate dal dipartimento delle
          entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione
          degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista
          dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
          presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
          direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
          provveduto all'iscrizione a ruolo.
              4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si
          applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede
          all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di
          crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
          nulla osta del servizio di vigilanza.
              5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli
          uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati
          dall'art.  79,  comma  2,  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
          tecnici erariali.
              6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
          ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti
          notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
              7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
          sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data
          precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e
          2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
              8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia
          delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio
          1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
          procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602,  come modificato dal presente decreto, sono
          svolte dal pretore.
              9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere
          regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
              10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e
          cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
          previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
          cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
          a partire dalla data della sua entrata in vigore.
              10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore
          procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi
          esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a
          condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
                a) le  somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
          di provvedimenti di sospensione;
                b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario,
          delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote
          iscritte nei predetti ruoli.
              10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
          comma  10-bis,  l'ente creditore rimborsa al concessionario
          le   somme   dallo   stesso   anticipate   in   adempimento
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
              10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e
          10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio
          dello Stato.».
              Comma 26.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  29 ottobre  1999, n. 454 (Riorganizzazione del
          settore  della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  1 (Istituzione del Consiglio per la ricerca e la
          sperimentazione  in  agricoltura).  -  1.  E'  istituito il
          Consiglio   per   la   ricerca   e  la  sperimentazione  in
          agricoltura,   di   seguito   denominato   Consiglio,  ente
          nazionale  di  ricerca  e  sperimentazione  con  competenza
          scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale,
          ittico   e   forestale   e  con  istituti  distribuiti  sul
          territorio.
              2.  Il  Consiglio  ha personalita' giuridica di diritto
          pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali,  di  seguito  denominato
          Ministero.
              3.  Il  Consiglio  e'  dotato di autonomia scientifica,
          statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
              4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative
          sezioni  operative,  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno
          1973, n. 306, e le altre istituzioni e strutture di ricerca
          incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono,
          in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo
          la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile
          e  finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente
          decreto.».
              Comma 27.
              - Si  riporta  il  testo del comma 17 dell'art. 9 della
          gia' citata legge n. 289/2002:
              «17.  I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizionidell'art.  14  del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali».
              Comma 28.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 12 dell'art. 10 del
          decreto-legge   28 marzo   2003,  n.  49,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (Riforma
          della  normativa  in  tema  di  applicazione  del  prelievo
          supplementare   nel   settore  del  latte  e  dei  prodotti
          lattiero-caseari):
              «Art.  10.  -  Adempimenti  dei  trasportatori. Vendite
          dirette.  Vendite  e  affitti  di  quota.  Mutamenti  nella
          conduzione  delle  aziende.  Misure per la ristrutturazione
          della  produzione  lattiera. Altre disposizioni per i primi
          due    periodi    di   applicazione.   Periodi   pregressi.
          Responsabilita'  finanziaria delle regioni e delle province
          autonome.  Vigilanza  e  potere  sostitutivo.  Disposizioni
          attuative e abrogazioni
              12.  I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
          ubicate  nelle  zone  svantaggiate,  di cui all'art. 19 del
          regolamento  (CE)  n.  1257/1999, possono essere trasferiti
          esclusivamente   ad  aziende  ubicate  in  zone  montane  o
          svantaggiate;  a  tali  trasferimenti  non  si  applica  la
          limitazione di cui al comma 13.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 19 del regolamento CE
          n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999:
              «Art.   19.   -  Le  zone  svantaggiate  minacciate  di
          spopolamento   e   nelle  quali  e'  necessario  conservare
          l'ambiente  naturale  sono  composte  di territori agricoli
          omogenei  sotto  il  profilo  delle  condizioni naturali di
          produzione  e  per  esse devono ricorrere tutte le seguenti
          caratteristiche:
                esistenza  di terre poco produttive, poco idonee alla
          coltivazione,  le  cui  scarse  potenzialita'  non  possono
          essere  migliorate  senza costi eccessivi e che si prestano
          soprattutto all'allevamento estensivo;
                a  causa  della  scarsa  produttivita'  dell'ambiente
          naturale,  ottenimento  di risultati notevolmente inferiori
          alla  media  quanto ai principali indici che caratterizzano
          la situazione economica dell'agricoltura;
                scarsa   densita',   o   tendenza   alla  regressione
          demografica,   di   una   popolazione  dipendente  in  modo
          preponderante  dall'attivita' agricola e la cui contrazione
          accelerata  comprometterebbe  la vitalita' e il popolamento
          della zona medesima.».
              Comma 29.
              - Si  riporta  il  titolo della legge 5 giugno 2003, n.
          131: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
          Repubblica  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n.
          132).
              - Si riporta il titolo della legge 7 marzo 2003, n. 38:
          «Disposizioni in materia di agricoltura.», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003, n. 61.
              - Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1982, n.
          41:  «Piano  per  la  razionalizzazione e lo sviluppo della
          pesca   marittima»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 febbraio 1982, n. 53.
              Comma 30.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 2 della gia'
          citata legge n. 41/1982:
              «Art.  1  (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
          sfruttamento  razionale  e  la valorizzazione delle risorse
          biologiche  del  mare  attraverso  uno sviluppo equilibrato
          della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
          tenuto  conto  dei  programmi  statali e regionali anche in
          materie   connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e  degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
          nazionale  degli  interventi previsti dalla presente legge.
          Tale  piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
          nazionale  per la conservazione e la gestione delle risorse
          biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
          3, ed approvato dal CIPE.
              Con  la  stessa  procedura  sono  adottati i successivi
          piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre
          di  ciascun  triennio,  e  le  eventuali  modifiche  che si
          rendessero   necessarie   in   relazione   alla  evoluzione
          tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
              Gli  interventi  previsti  dalla presente legge debbono
          essere   finalizzati   al   raggiungimento   dei   seguenti
          obiettivi:
                a) gestione  razionale  delle  risorse biologiche del
          mare;
                b) incremento  di  talune produzioni e valorizzazione
          delle specie massive della pesca marittima nazionale;
                c) diversificazione   della  domanda,  ampliamento  e
          razionalizzazione  del mercato, nonche' aumento del consumo
          dei prodotti ittici nazionali;
                d) aumento  del valore aggiunto dei prodotti ittici e
          relativi riflessi occupazionali;
                e) miglioramento  delle condizioni di vita, di lavoro
          e di sicurezza a bordo;
                f) miglioramento   della   bilancia  commerciale  del
          settore.
              Per  il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
          realizzati:
                1)   lo   sviluppo   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica    applicata    alla    pesca    marittima   ed
          all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
                2)  la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
          risorse biologiche del mare;
                3)  la  regolazione dello sforzo di pesca in funzione
          delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
                4)   la  ristrutturazione  e  l'ammodernamento  della
          flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
                5)  l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi
          di cooperative e delle associazioni dei produttori;
                6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
          salmastre;
                7)  l'istituzione  di  zone  di riposo biologico e di
          ripopolamento   attivo,  da  realizzarsi  anche  attraverso
          strutture artificiali;
                8)     l'ammodernamento,     l'incremento     e    la
          razionalizzazione delle strutture a terra;
                9)  la  riorganizzazione  e lo sviluppo della rete di
          distribuzione  e  conservazione  dei prodotti della pesca e
          dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;
                10)  il  potenziamento  delle  strutture  centrali  e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e  la  sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
          di pesca e alla programmazione;
              10-bis)  il  miglioramento  ed  il  potenziamento delle
          strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.
              Per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero
          6)  del  quarto comma, il Ministro della marina mercantile,
          nell'adozione   del   piano,   tiene   conto   anche  delle
          agevolazioni    delle    quali,    in   conseguenza   della
          equiparazione  ad  altre  categorie  produttive prevista da
          norme  speciali,  beneficiano  gli  acquacoltori  in  acque
          marine e salmastre.»
              «Art.  2 (Elaborazione del piano). - Il piano nazionale
          della pesca e' costituito di tre parti.
              La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca
          marittima  e  lo  sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a
          mantenere    l'equilibrio    piu'    conveniente   per   la
          collettivita'  nazionale  tra livello di sfruttamento delle
          risorse  e  loro  disponibilita',  tenuto conto dei diversi
          sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di
          pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e
          delle indicazioni del Comitato di cui all'art. 6.
              (Comma abrogato).
              La   seconda   parte  riguarda  le  strutture  a  terra
          collegate   all'esercizio   della   pesca   marittima,  con
          particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i
          pescatori,    dell'associazionismo    tra   gli   armatori,
          dell'adeguamento   e  modernizzazione  dei  mercati  ittici
          all'ingrosso,  delle  reti  distributive, degli impianti di
          conservazione,  lavorazione  e  trasformazione dei prodotti
          della pesca.
              Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi
          di  ogni  anno successivo al secondo anno dell'insediamento
          del  Comitato  di  cui  al successivo art. 3, un esauriente
          quadro   conoscitivo,   articolato  in  specifici  progetti
          tecnico-finanziari  ed  elaborato  sulla  base  di apposito
          schema-tipo   predisposto   dal   Ministero   della  marina
          mercantile,  formulando  proposte allo scopo di raggiungere
          gli obiettivi generali della presente legge.
              La  terza  parte  ripartisce  gli  stanziamenti  tra: i
          contributi   per   la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata  alla  pesca  marittima  ed all'acquacoltura, che
          debbono   essere   almeno   pari  al  10  per  cento  degli
          stanziamenti  annuali;  i contributi per gli incentivi alla
          cooperazione  di cui all'art. 20, comma 3, lettere a) e b),
          che  debbono  essere  almeno  pari  al  10  per cento degli
          stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto
          che  non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti
          annuali;  i  contributi  per  le attivita' promozionali e i
          fondi  annuali  destinati  al  credito peschereccio. Devono
          essere  stabiliti  anche  gli stanziamenti necessari per il
          funzionamento  tecnico degli organi previsti dalla presente
          legge  e  per il funzionamento del sistema statistico della
          pesca.
              Gli  stanziamenti  per il credito peschereccio e quelli
          per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno
          il  50  per  cento,  ad  iniziative promosse da cooperative
          della  pesca  o loro consorzi. Le quote di riserva a favore
          delle   cooperative   della  pesca  e  loro  consorzi,  non
          utilizzate  per  mancanza  di  iniziative  ammissibili,  in
          ciascun   anno,   possono  essere  utilizzate,  negli  anni
          successivi,  senza  alcun vincolo di riserva, previo parere
          favorevole del Comitato di cui all'art. 23.
              I  piani nazionali della pesca successivi al primo sono
          preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina
          mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.»
              Comma 31.
              - Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 3, della
          gia' citata legge n. 41/1982:
              «Art.  141  (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
          di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
          aree   di   crisi   del   territorio  nazionale  e  per  il
          miglioramento   e   la   protezione   ambientale,  mediante
          eliminazione  di  perdite,  incremento  di efficienza della
          distribuzione   e   risanamento   delle  gestioni,  nonche'
          mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
          di  interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica provvede alla concessione,
          ed  alla  conseguente erogazione direttamente agli istituti
          mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed
          interessi,  di  ammortamento  di  mutui  o altre operazioni
          finanziarie  che  i  seguenti  soggetti  sono autorizzati a
          contrarre  in  rapporto  alle rispettive quote di limiti di
          impegno  quindicennali  con  decorrenza  dagli  anni 2002 e
          2003:
                a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
          Cavour  Vercellese,  per  la  quota  di lire 8 miliardi per
          ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                b) Consorzio  Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
          quota  di  lire  8  miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                c) Canale  Emiliano-Romagnolo,  per  la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d) Ente  Irriguo  Umbro-Toscano, per la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) Complessi  Irrigui della Campania Centrale e Piana
          del  Sele,  per  la  quota  di lire 4 miliardi per ciascuno
          degli anni 2002 e 2003;
                f) Ente   per   lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la
          trasformazione  fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
          la  quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
          e 2003;
                g) Sistema  Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
          di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                h) Consorzio  di  bonifica Medio Astico Bacchiglione,
          per  la  quota  di  lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
          2002 e 2003;
                i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
          di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                l) Consorzio  bacini del Trebbia e del Tidone, per la
          quota  di  lire  1  miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
          2003.
              2. (Omissis).
              3.  Per  assicurare  altresi'  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  al  comma  2  nelle  restanti  aree del
          territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
          di  impegno  quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  2002  e  2003,  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  per la concessione di contributi pluriennali per
          la  realizzazione  degli  interventi  da parte dei soggetti
          interessati.
              3-bis. (Omissis).
              4. (Omissis).
              Comma 35.
              - Si riporta il titolo della legge 21 dicembre 2001, n.
          443:  «Delega  al  Governo  in materia di infrastrutture ed
          insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi per
          il  rilancio  delle attivita' produttive» (Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.).
              -  Si  riporta il titolo della delibera CIPE n. 121 del
          2001  ««Legge obiettivo»: 1° programma delle infrastrutture
          strategiche».  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 68
          del 21 marzo 2002 Supplemento Ordinario n. 51).
              -   Si   riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
          20 agosto 2002, n. 190: «Attuazione della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443, per la realizzazione delle infrastrutture e
          degli  insediamenti  produttivi  strategici  e di interesse
          nazionale»  (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
          2002, n. 199, S.O.).
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
          5 gennaio  1994,  n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
          idriche):
              «Art.  17  (Opere  e interventi per il trasferimento di
          acqua).  -  1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo delle
          risorse  idriche  nei  casi  di  cui  all'art.  4, comma 1,
          lettere   c)   e i),   della  presente  legge,  laddove  il
          fabbisogno  comporti o possa comportare il trasferimento di
          acqua  tra  regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di  riferimento  dei  bacini  idrografici istituiti a norma
          della   legge   18 maggio   1989,   n.  183,  e  successive
          modificazioni,  le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
          e  le  regioni  interessate,  in  quanto titolari, in forma
          singola  o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di
          rilievo  regionale  o interregionale, promuovono accordi di
          programma  ai  sensi dell'articolo 27, legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  salvaguardando  in  ogni caso le finalita' di cui
          all'art. 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
          lavori  pubblici  assume  le  opportune iniziative anche su
          richiesta  di  una  Autorita'  di  bacino  o di una regione
          interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
              2.  Gli  accordi  di  programma  di  cui al comma 1, su
          proposta   delle   Autorita'  di  bacino  e  delle  regioni
          interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei
          ministri  di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n.
          183  del  1989,  e successive modificazioni, nel quadro dei
          programmi  triennali di intervento di cui all'art. 21 della
          medesima legge.
              3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti
          criteri  e  modalita' per la esecuzione e la gestione degli
          interventi.
              4.  In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata
          attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio
          dei  ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro
          dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al
          Comitato  dei  ministri  di  cui all'art. 4, comma 2, della
          citata  legge  n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
          l'accordo  di  programma  o  le  misure necessarie alla sua
          attuazione.
              5.  Le  opere e gli impianti necessari per le finalita'
          di  cui  al  presente articolo sono dichiarati di interesse
          nazionale.  La loro realizzazione e gestione possono essere
          poste   anche   a   totale   carico   dello  Stato,  previa
          deliberazione   del   Comitato   interministeriale  per  la
          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro
          dei  lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la
          convenzione  tipo,  le  direttive  per la concessione delle
          acque  ai  soggetti utilizzatori, nonche' l'affidamento per
          la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti
          medesimi.
              6.  Le opere e gli interventi relativi al trasferimento
          di  acqua  di cui al presente articolo sono sottoposti alla
          preventiva   valutazione  di  impatto  ambientale,  secondo
          quanto  previsto  dal  decreto del Presidente del Consiglio
          dei   ministri   10 agosto   1988,  n.  377,  e  successive
          modificazioni.
              7.  L'approvazione degli accordi di programma di cui al
          comma  2  comporta  variante  al  piano regolatore generale
          degli acquedotti.»
              Comma 38.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          31 gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni per le zone
          montane):
              «3.    Quando    non   diversamente   specificato,   le
          disposizioni della presente legge si applicano ai territori
          delle  comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'art. 28
          della  legge  8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente
          legge,  per  «comuni  montani» si intendono «comuni facenti
          parte  di  comunita'  montane»  ovvero  «comuni interamente
          montani  classificati  tali ai sensi della legge 3 dicembre
          1971,  n.  1102,  e  successive  modificazioni» in mancanza
          della ridelimitazione.»
              -  Si riporta il testo degli articoli 86, comma 2 e 89,
          comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  112  (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 86 (Gestione del demanio idrico).
              1. (Omissis).
              2.  I  proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
          del demanio idrico sono introitati dalla regione.
              3. (Omissis).»
              «Art.  89  (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).  -1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli enti
          locali,  ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59, tutte le funzioni non espressamente indicate
          nell'art.  88  e tra queste in particolare, sono trasferite
          le funzioni relative:
                a) - h) (Omissis);
                i) alla  gestione  del  demanio  idrico, ivi comprese
          tutte  le funzioni amministrative relative alle derivazioni
          di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
          delle  acque  sotterranee,  alla  tutela del sistema idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione  e  all'introito  dei  relativi proventi, fatto
          salvo  quanto  disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
          decreto legislativo;
              (Omissis).»
              Comma 42.
              -  Si  riporta  il  titolo della delibera CIPE 4 agosto
          2000,  n. 90: «Delibera quadro su criteri e modalita' degli
          interventi,  ex  Ribs  S.P.A.,  di Sviluppo Italia S.P.A. -
          legge  7 agosto  1997,  n.  266, art. 23» (Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2000).
              -  Si  riporta  il  titolo della delibera CIPE 2 agosto
          2002,  n.  62:  «Ulteriore finalizzazione di spesa a carico
          dell'accantonamento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002
          e  n.  39/2002» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261
          del 2002).
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 9 dell'art. 3 del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   23 maggio   1997,  n.  135
          (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
              «9.  Gli  interventi  di  cui  all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  ad
          eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono
          estesi  anche  ai  giovani agricoltori, destinando non meno
          dei  due  terzi del totale a quelli residenti nelle zone di
          cui  all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93,
          in  eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, che
          subentrano   nella   conduzione  dell'azienda  agricola  al
          familiare  e  che  presentano  un  progetto  di produzione,
          commercializzazione,   trasformazione  in  agricoltura.  Il
          Ministro   del  tesoro,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
          e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle
          agevolazioni».
              Comma 45.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 6 del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
          del  sistema  degli  enti pubblici nazionali, a norma degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «5.   La  Cassa  per  la  formazione  della  proprieta'
          contadina,  istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948,
          n.  121,  e'  accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA),  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.
          278.  L'Istituto  subentra  nei relativi rapporti giuridici
          attivi  e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4,
          commi  3,  4  e  5,  della  legge 15 dicembre 1998, n. 441.
          L'ISMEA  puo'  costituire  forme  di  garanzia creditizia e
          finanziaria   per   strumenti   e/o   servizi  informativi,
          assicurativi  e  finanziari  alle imprese agricole, volte a
          ridurre  i  rischi  inerenti alle attivita' produttive e di
          mercato,   a   favorire   il   ricambio   generazionale  in
          agricoltura   e  a  contribuire  alla  trasparenza  e  alla
          mobilita'  del  mercato  fondiario  rurale  sulla  base  di
          programmi  con  le  regioni  e  ai  sensi  dei  regolamenti
          comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla datadi entrata in
          vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base
          dei  principi  di cui all'art. 13 e, comunque, nel rispetto
          di  quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla
          lettera  d).  Al  personale  della  Cassa per la formazione
          della  proprieta'  contadina  sono  applicabili le forme di
          mobilita' nel pubblico impiego».
              -  Si riporta il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995:
              «Regolamento  (CE)  n.  1663/95  della Commissione, del
          7 luglio  1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
          regolamento   (CEE)   n.  729/70  per  quanto  riguarda  la
          procedura  di  liquidazione  dei  conti  del Feaog, sezione
          «garanzia»  (Gazzetta  Ufficiale  n.  L  158  dell'8 luglio
          1995).
              Comma 49.
              - Si riporta il testo dell'art. 517 del codice penale:
              «Art.  517  (Vendita  di prodotti industriali con segni
          mendaci).  - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
          circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
          nomi,  marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
          indurre  in inganno il compratore sull'origine, provenienza
          o  qualita'  dell'opera  o  del  prodotto, e' punito, se il
          fatto  non e' preveduto come reato da altra disposizione di
          legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
          a lire due milioni [c.p. 473, 474]».
              Comma 50.
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 10 dell'art. 7 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164  (Recepimento  dell'accordo  sindacale  per le Forze di
          polizia   ad   ordinamento   civile   e   dello  schema  di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
          biennio economico 2002-2003):
              «10.  A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
          ordinamento  civile,  impegnato  nella  frequenza  di corsi
          addestrativi  e  formativi,  il  limite di duecentoquaranta
          giorni  di  missione continuativa nella medesima localita',
          previsto  dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978,
          n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.»
              -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 1 della
          legge  26 luglio  1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento
          economico  di  missione  e  di trasferimento dei dipendenti
          statali):
              «3.   Il  trattamento  previsto  dal  primo  comma  del
          presente  articolo  cessa  dopo  i  primi  duecentoquaranta
          giorni di missione continuativa nella medesima localita'.»
              Comma 56.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei
          compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
          dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
              «2.  A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
          demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca e repressione
          delle violazioni in materia di:
                a) imposte  dirette  e  indirette, tasse, contributi,
          monopoli  fiscali  e ogni altro tributo, di tipo erariale o
          locale;
                b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
                c) ogni  altra  entrata tributaria, anche a carattere
          sanzionatorio  o di diversa natura, di spettanza erariale o
          locale;
                d) attivita'  di  gestione svolte da soggetti privati
          in   regime   concessorio,   ad  espletamento  di  funzioni
          pubbliche     inerenti     la    potesta'    amministrativa
          d'imposizione;
                e) risorse  e  mezzi  finanziari pubblici impiegati a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa;
                f) entrate  ed uscite relative alle gestioni separate
          nel  comparto  della  previdenza,  assistenza e altre forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
                g) demanio  e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
          valore  aziendale  netto  di  unita'  produttive  in via di
          privatizzazione o di dismissione;
                h) valute,   titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento
          nazionali,   europei   ed  esteri,  nonche'  movimentazioni
          finanziarie e di capitali;
                i) mercati   finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso
          l'esercizio  del  credito  e la sollecitazione del pubblico
          risparmio;
                l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti, marchi ed
          altri  diritti  di  privativa industriale, relativamente al
          loro esercizio e sfruttamento economico;
                m) ogni    altro    interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea.».
              Comma 59.
              -  Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «2.  1.  Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
          ad  una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
          pubblica   amministrazione  ha  il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.»
              Comma 61.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999, n. 287 (Riordino della Scuola
          superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
          del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  a norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  8 (Riordino della Scuola superiore dell'economia
          e  delle  finanze). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1,
          commi 3, 4 e 5, all'art. 2, commi 4 e 10, all'art. 3, comma
          3,  all'art.  4,  commi  1,  2, 4 e 6, all'art. 5, comma 1,
          nonche'  i  principi desumibili dalle restanti disposizioni
          di  cui  agli  articoli da  1  a  6  del  presente  decreto
          legislativo,   costituiscono   criteri   direttivi  per  il
          regolamento  della  Scuola  superiore dell'economia e delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.»
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 5 del
          decreto  del  Ministro  delle finanze 30 settembre 2000, n.
          301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze):
              «5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
          temporanei  di  cui  ai  commi  3  e 4 non puo' superare le
          trenta unita'.»
              - Si riporta il titolo del decreto del Presidente della
          Repubblica  10 novembre  1999, n. 469: «Regolamento recante
          norme di semplificazione del procedimento per il versamento
          di  somme  all'entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
          previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
          con  particolare  riferimento  ai finanziamenti dell'Unione
          europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma 8,  della  legge
          15 marzo  1997, n. 59. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 dicembre 1999, n. 293).
              Comma 63.
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.»
              Comma 64.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 23 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici):
              «Art.  23  (Lotta  al  carovita).  - 1. Previ controlli
          operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
          al  consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
          studi  di  cui  all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
          1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
          manifestate,  o  sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
          dei prezzi.
              2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di
          prodotti  di  consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
          apposito  fondo  pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
          20  milioni  di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
          le  iniziative  attivate  dai  Comuni  e  dalle  Camere  di
          commercio,   d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere  e
          sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
          largo   consumo,   nonche'   l'attivazione   di   forme  di
          comunicazione   al  pubblico,  anche  attraverso  strumenti
          telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
          i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
          e  di  quelli  meritevoli,  o  meno,  in ragione dei prezzi
          praticati.  Le procedure e le modalita' di erogazione delle
          disponibilita'   del   fondo  nonche'  quelle  per  la  sua
          ripartizione  sono  stabilite  con  decreto  di  natura non
          regolamentare,  adottato dal Ministro dell'economia e delle
          finanze   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  entro  quaranta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2-bis.  Agli  oneri indicati al comma 2 si provvede con
          quota  parte  delle entrate derivanti dal presente decreto.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.»
              Comma 65.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge
          28 gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della legislazione in
          materia  portuale),  cosi'  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,
          Bari,  Brindisi,  Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,
          La   Spezia,   Livorno,  Manfredonia,  Marina  di  Carrara,
          Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste
          e  Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti
          compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
                a) indirizzo,      programmazione,     coordinamento,
          promozione  e  controllo  delle  operazioni portuali di cui
          all'art.  16,  comma 1, e delle altre attivita' commerciali
          ed   industriali   esercitate  nei  porti,  con  poteri  di
          regolamentazione  e di ordinanza, anche in riferimento alla
          sicurezza  rispetto  a  rischi di incidenti connessi a tali
          attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene  del  lavoro in
          attuazione dell'art. 24;
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni  nell'ambito  portuale,  ivi  compresa quella per il
          mantenimento   dei   fondali,  previa  convenzione  con  il
          Ministero  dei  lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
          dei  fondi  all'uopo  disponibili sullo stato di previsione
          della medesima amministrazione;
                c) affidamento  e  controllo  delle attivita' dirette
          alla  fornitura  a  titolo  oneroso agli utenti portuali di
          servizi   di   interesse   generale,  non  coincidenti  ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art.  16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.
              2.  L'autorita'  portuale  ha personalita' giuridica di
          diritto  pubblico  ed e' dotata di autonomia amministrativa
          salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
          bilancio  e  finanziaria nei limiti previsti dalla presente
          legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
          legge  20 marzo  1975,  n.  70, e successive modificazioni,
          nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  fatta  eccezione  per  quanto specificamente
          previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
              3.    La    gestione    patrimoniale    e   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e' disciplinata da un regolamento
          di  contabilita'  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
          della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Il  conto  consuntivo  delle autorita' portuali e' allegato
          allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  per l'esercizio successivo a quello nel
          quale il medesimo e' approvato.
              4.    Il    rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e'  soggetto  al  controllo della
          Corte dei conti.
              5.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
          lettere  b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
          portuale mediante gara pubblica.
              6.  Le  autorita'  portuali non possono esercitare, ne'
          direttamente  ne'  tramite  la  partecipazione di societa',
          operazioni  portuali  ed  attivita'  ad  esse  strettamente
          connesse.  Le  autorita' portuali possono costituire ovvero
          partecipare  a  societa'  esercenti  attivita' accessorie o
          strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
          autorita'  medesime, anche ai fini della promozione e dello
          sviluppo  dell'intermodalita', della logistica e delle reti
          trasportistiche.
              7.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge i limiti della
          circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
              8.  Nei  limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
          all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
          di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
          cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
          un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
          di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
          liquide  o  a  200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
          decorrere   dal   1° gennaio   1995  puo'  essere  disposta
          l'istituzione,  previa verifica dei requisiti, di autorita'
          portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
              9.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
          formulare  la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
          di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura.
              10.  Le  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 8 sono
          soppresse,  con  la  procedura  di  cui  al medesimo comma,
          quando,  in  relazione  al  mutato  andamento dei traffici,
          vengano  meno  i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
          la  medesima  procedura,  decorsi  dieci anni dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le
          autorita'  portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
          stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
              11. In sede di prima applicazione della presente legge,
          le  autorita'  sprovviste  di  sede  propria possono essere
          ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
              12.  E'  fatta  salva la disciplina vigente per i punti
          franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
          Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  sentita
          l'autorita'   portuale  di  Trieste,  con  proprio  decreto
          stabilisce  l'organizzazione amministrativa per la gestione
          di detti punti franchi.».
              Comma 71.
              - Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 80 (Misure
          di razionalizzazione diverse) della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2003), come
          modificato dalla legge:
              «31.  Ai fini della promozione culturale delle citta' e
          delle  regioni  che  si  affacciano  sul  Mediterraneo, con
          particolare    riferimento    al   patrimonio   storico   e
          architettonico, per gli anni 2003 e 2004 e' autorizzata, in
          favore  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali,
          la  spesa  di  400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
          dell'Agenzia  per il patrimonio culturale euromediterraneo.
          La  sede  del  coordinamento  delle  predette iniziative di
          promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce».
              Comma 81.
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 22 e 23 della
          legge  24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
          penale) e successive modificazioni:
              «Art.  22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo
          in  cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
          dell'art.  22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessato
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile
              Art.  23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
              Gli  atti  del  processo  e la decisione sono esenti da
          ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
          al  giudice  di  pace  non  si  applica l'art. 113, secondo
          comma, del codice di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
              La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e' ricorribile per
          cassazione».
              Comma 82.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  della  legge
          25 luglio   1952,   n.   949   e  successive  modificazioni
          (Provvedimenti  per  lo sviluppo dell'economia e incremento
          dell'occupazione):
              «Art.  37.  - E' istituito presso la Cassa un fondo per
          il  concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
          di  credito  a  favore  delle imprese artigiane, effettuate
          dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
              Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
                a) dai conferimenti dello Stato;
                b) dai   conferimenti  delle  Regioni  da  destinarsi
          secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
          utilizzarsi  nell'ambito territoriale delle singole Regioni
          conferenti;
                c) dal  dividendo  spettante  allo  Stato  sulla  sua
          partecipazione  al fondo di dotazione della Cassa medesima,
          ai sensi del successivo art. 39;
                d) dall'ottanta  per cento dei fondi di riserva della
          Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
              I   limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione  del
          contributo  nel  pagamento degli interessi sono determinati
          con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
              Le  concessioni del contributo, nel limite dei plafonds
          stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
          deliberate   da   appositi   comitati   tecnici   regionali
          costituiti  presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
          di Regione e composti:
                da  un  rappresentante della Regione, il quale assume
          le funzioni di presidente;
                da  due  rappresentanti  delle  commissioni regionali
          dell'artigianato  di  cui al capo III della legge 25 luglio
          1956, n. 860;
                da  un rappresentante della Ragioneria generale dello
          Stato.
              Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
          rappresentante della Corte dei conti.
              Le  spese  per  il  funzionamento  dei comitati tecnici
          regionali sono a carico delle Regioni».
              Comma 83.
              -  Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 21 (Misure
          di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese) della
          legge  5 marzo  2001,  n.  57  (Disposizioni  in materia di
          apertura e regolazione dei mercati):
              «7.  Le  disponibilita'  del  fondo  di cui all'art. 37
          della   legge   25 luglio   1952,   n.  949,  e  successive
          modificazioni,   possono   essere   utilizzate   anche  per
          agevolare  il  sostegno finanziario ai processi esportativi
          delle  imprese  artigiane  e  ai  programmi di penetrazione
          commerciale  e  di  internazionalizzazione  promossi  dalle
          imprese  stesse  e  dai consorzi export a queste collegati,
          secondo  finalita',  forme tecniche, modalita' e condizioni
          da  definire  con  decreto  del  Ministro del commercio con
          l'estero,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Al  fine di
          assicurare  il miglior servizio alle imprese artigiane e ai
          loro  consorzi  export,  il  soggetto  gestore del predetto
          fondo  si  avvale anche degli interventi di garanzia di cui
          alla   legge   14 ottobre   1964,  n.  1068,  e  successive
          modificazioni,   e   stipula   apposito  contratto  con  il
          Ministero  del commercio con l'estero nel quale puo' essere
          previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa».
              Comma 84.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114 (Riforma della
          disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,  a norma
          dell'art.  4,  comma  4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
          come   modificato   dal   comma   2-ter  dell'art.  23  del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),   convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   24 novembre  2003,  n.  326
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti   pubblici),   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «1.   Le   regioni,   entro   un  anno  dalla  data  di
          pubblicazione   del   presente   decreto   definiscono  gli
          indirizzi   generali  per  l'insediamento  delle  attivita'
          commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
                a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
          che,  in  collegamento  con  le altre funzioni di servizio,
          assicuri   la  migliore  produttivita'  del  sistema  e  la
          qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
                b) assicurare,   nell'indicare   gli   obiettivi   di
          presenza  e  di sviluppo delle grandi strutture di vendita,
          il   rispetto   del  principio  della  libera  concorrenza,
          favorendo  l'equilibrato  sviluppo  delle diverse tipologie
          distributive;
                c) rendere   compatibile   l'impatto  territoriale  e
          ambientale  degli  insediamenti commerciali con particolare
          riguardo  a  fattori  quali  la  mobilita',  il  traffico e
          l'inquinamento  e  valorizzare  la  funzione commerciale al
          fine   della   riqualificazione   del  tessuto  urbano,  in
          particolare   per   quanto   riguarda  i  quartieri  urbani
          degradati  al  fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
          sviluppo del commercio;
                d) salvaguardare  e  riqualificare  i  centri storici
          anche  attraverso  il  mantenimento  delle  caratteristiche
          morfologiche  degli  insediamenti e il rispetto dei vincoli
          relativi   alla   tutela   del   patrimonio   artistico  ed
          ambientale;
                e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
          nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
          la  creazione  di  servizi  commerciali polifunzionali e al
          fine  di  favorire  il mantenimento e la ricostituzione del
          tessuto commerciale;
                f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al
          recupero  delle  piccole  e medie imprese gia' operanti sul
          territorio  interessato,  anche  al fine di salvaguardare i
          livelli  occupazionali  reali e con facolta' di prevedere a
          tale fine forme di incentivazione;
                g) assicurare,  avvalendosi dei comuni e delle camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, un
          sistema  coordinato  di monitoraggio riferito all'entita' e
          all'efficienza  della rete distributiva nonche' dell'intera
          filiera  produttiva,  comprensiva delle fasi di produzione,
          trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni
          e   servizi,   attraverso   la   costituzione  di  apposito
          osservatori,  ai  quali  partecipano  anche  rappresentanti
          degli  enti  locali,  delle organizzazioni dei consumatori,
          delle   associazioni   di   rappresentanza   delle  imprese
          industriali  ed  artigiane  di  produzione  di  beni  e  di
          servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei lavoratori
          dipendenti,   coordinati   da   un  Osservatorio  nazionale
          costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
              (Omissis)».
              Comma 85.
              -  Si  riporta  il testo del comma 5 dell'art. 72 della
          gia'  citata  legge  n.  289/2002,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  ai  contributi  in  conto interessi nonche' alla
          concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
          con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
          contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
          concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
          al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
          agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
          disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
          l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
          articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
          definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
          2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
          citata legge n. 488 del 1992.»
              Comma 86.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del decreto-legge
          23 ottobre  1996, n. 548 (Interventi per le aree depresse e
          protette,   per   manifestazioni  sportive  internazionali,
          nonche'  modifiche  alla  legge  25 febbraio 1992, n. 210),
          convertito   in   legge,   con  modificazioni  dalla  legge
          20 dicembre 1996, n. 641:
              «Art.  5  (Trasferimento  di  opere infrastrutturali ed
          impianti  alle  regioni). - 1. Sono trasferite alle Regioni
          Basilicata  e Campania le funzioni di natura normativa, che
          devono  essere  esercitate  entro  il termine di centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,    concernenti    il    completamento   degli
          insediamenti   produttivi   e   la   gestione   delle  aree
          industriali  realizzate  ai  sensi dell'art. 32 della legge
          14 maggio  1981,  n.  219, da esercitare in raccordo con le
          disposizioni  sui contratti d'area di cui all'art. 2, comma
          203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono
          trasferiti  ai  consorzi di sviluppo industriale competenti
          per  territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e
          5,  della  legge  5 ottobre  1991,  n.  317,  e  successive
          modificazioni,  gli  impianti  e  le opere infrastrutturali
          realizzate  nelle aree industriali di cui al citato art. 32
          della  legge  n.  219  del 1981, i lotti di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5,  del  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n.  493,  gli  importi  residui dei contributi assegnati in
          relazione    ai    predetti   lotti,   nei   limiti   delle
          disponibilita'   esistenti,   nonche'   l'esercizio   delle
          funzioni  amministrative  relative  al  completamento degli
          insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi
          e'  esercitata  dalla  regione  competente. Con decreto del
          ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          e'   nominato  un  commissario  ad  acta,  determinando  il
          relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla
          legge  14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi
          dalla   data   di   entrata   in   vigore   della  presente
          disposizione,  alla  ricognizione  della consistenza e alle
          operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e
          dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante
          del   consorzio  di  sviluppo  industriale  competente  per
          territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi
          e  passivi salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo
          in  favore  o  a  carico  dello  Stato,  o  che maturassero
          successivamente    alla    consegna,   in   dipendenza   di
          annullamenti,   revoche,   dichiarazioni   di   nullita'  o
          decadenza  nel quadro delle funzioni amministrative da esso
          esercitate.
              2.  All'onere  conseguente agli impegni di cui all'art.
          5,  commi  4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
          n.  32,  convertito  dalla  legge  7 aprile  1995,  n. 104,
          valutato  in  10  miliardi  di  lire  per  ciascun anno del
          triennio 1997/1999, si fa fronte con le somme derivanti dai
          mutui  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge
          23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».
              Comma 87.
              -  Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 17, della
          legge  11 marzo  1988,  n. 67 recante: «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 1988):
              «5.  Per consentire il completamento degli interventi a
          carico  dello  Stato  e  per la ricostruzione e riparazione
          edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
          nelle  zone  del  Belice colpite dal terremoto del 1968, le
          autorizzazioni  di  spesa di cui all'art. 6, comma 3, della
          legge  22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi
          dell'art.  36  della  legge  7 marzo  1981,  n.  64,  della
          complessiva  somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
          100  miliardi  nell'anno  1988,  di  lire  150 miliardi per
          ciascuno  degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
          ciascuno degli anni 1991 e 1992.»
              Comma 88.
              -  Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca:
          «testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali»  (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, S.O.).
              Comma 89.
              -  Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo
          1981,   n.  64  (Ulteriori  finanziamenti  per  l'opera  di
          ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto
          del gennaio 1968):
              «Art. 18. - La progettazione, la direzione dei lavori e
          l'esecuzione    delle   opere   pubbliche   di   competenza
          dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
          del gennaio  1968,  sono eseguite in concessione dai comuni
          interessati  che  non  dichiarino di rifiutare entro trenta
          giorni dalla richiesta.
              L'art.  4  del  decreto-legge  24 giugno  1978, n. 299,
          convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n.
          464, e' abrogato.
              Il  compenso ai comuni concessionari per spese generali
          di  progettazione,  direzione, sorveglianza, contabilita' e
          collaudo  dei lavori sara' determinato nella misura massima
          del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1
          miliardo,  dell'8  per  cento  per opere fino all'ammontare
          iniziale  di  2  miliardi  e  del  7 per cento per opere di
          importo superiore.
              Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara'
          nominato  dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai
          terremoti  del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari
          dello Stato».
              Comma 90.
              -  Si  riporta  il testo del comma 17 dell'art. 9 della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289 recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2003):
              «17.  I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.».
                -  Si  riporta  il  testo  dei  commi 2,  3  e  7-bis
          dell'art.  6  del  decreto-legge  24 novembre  1994, n. 646
          (Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite dalle
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e   dagli  eventi
          alluvionali  nella prima decade del mese di novembre 1994),
          convertito  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
          n. 22:
              «2.  Nei  confronti  delle persone fisiche che hanno il
          domicilio  o  la  residenza nei comuni individuati ai sensi
          dell'art.  1,  comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che
          hanno  subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal
          4 novembre  1994  e  fino  al  31 ottobre  1995  i  termini
          relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  tributari,
          nonche'    ai    connessi    adempimenti   civilistici   ed
          amministrativi,  ivi  compreso  il  versamento  di entrate,
          aventi    natura   patrimoniale   ed   assimilata,   dovute
          all'amministrazione  finanziaria  ed  a enti pubblici anche
          locali.  Per  gli  uffici finanziari aventi sede in uno dei
          comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, i termini
          di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti
          e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre
          1994 sono prorogati al 31 ottobre 1995.
              3.  Nei  confronti  dei soggetti, diversi dalle persone
          fisiche,  aventi  sede  alla  data  del 4 novembre 1994 nei
          comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, e dei
          soggetti,  comprese  le persone fisiche, aventi residenza o
          sede  altrove,  che svolgano nei predetti comuni la propria
          attivita'   o  che  possiedano  immobili  ivi  ubicati,  si
          applicano  le  disposizioni del comma 2, a condizione che i
          medesimi   soggetti   abbiano   subito  rilevanti  danni  e
          limitatamente  alle  obbligazioni  che  afferiscono  in via
          esclusiva   alle   attivita'   stesse   o   agli   immobili
          danneggiati.  La sospensione non si applica ai soggetti che
          svolgono  le  attivita'  bancarie  od  assicurative  di cui
          all'art. 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.
              (Omissis).
              7-bis.  Le  disposizioni  di cui al precedente comma si
          applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di
          cui  ai  commi 2  e  3,  e  posseggono  soltanto redditi di
          partecipazione in societa' di persone, imprese familiari ed
          aziende  coniugali,  nonche' in gruppi europei di interesse
          economico   destinatari   delle   disposizioni  recate  dal
          presente   articolo,   sempreche'   abbiano   subito  danno
          rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis
          in  proporzione  alle  quote  di  partecipazione. Qualora i
          soggetti  medesimi  posseggano anche altri redditi, debbono
          presentare  la dichiarazione annuale, relativamente a detti
          redditi,  nei  normali  termini  di  legge  ed effettuare i
          relativi  versamenti.  Debbono  poi produrre una successiva
          dichiarazione  dei  redditi,  sostitutiva della precedente,
          comprensiva  dei  redditi o delle perdite di partecipazione
          con  le  modalita'  precedentemente indicate provvedendo al
          versamento   dell'eventuale   maggiore   imposta  dovuta  o
          esponendo  l'eventuale  credito  da  portare in diminuzione
          dagli  acconti  o  dalle  imposte  dovute per la successiva
          dichiarazione   o   chiedendo   rimborso   dell'imposta  in
          eccedenza».
              Comma 91.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 novembre   2002  reca:  «Dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza  a  seguito  di  eccezionali eventi metereologici
          verificatisi  nel  territorio  della  regione  Liguria,  in
          provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002,
          in  provincia  di  La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e
          nelle  province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21
          e  22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e
          Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una
          parete  rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli
          eccezionali  eventi  atmosferici  nel mese di novembre 2002
          che  hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
          Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 50 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              «1.  Al  fine  di agevolare lo sviluppo dell'economia e
          dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
              da a) ad h) (omissis);
                i) per   la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art.  3,  comma 2,  della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
          concernente  la  ricostruzione nelle zone terremotate della
          Basilicata  e  della  Campania colpite dagli eventi sismici
          del  1980-1982,  le  regioni  Basilicata  e  Campania  sono
          autorizzate  a contrarre mutui di durata ventennale, per un
          importo,  rispettivamente,  di  4  e  6  miliardi di lire a
          decorrere  dall'anno  2000  e  di  6 e 9 miliardi di lire a
          decorrere  dall'anno  2001.  Il  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a
          concorrere  con  contributi  di  pari importo. A tale scopo
          sono  autorizzati  limiti  di impegno ventennali di lire 10
          miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001;»
              -  Il  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (
          testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.)
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
          1993, n. 230, supplemento ordinario.
              Comma 92.
              -  Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 138 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato»  (legge  finanziaria  2001),  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «12.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,  in
          attuazione   dell'art.   3,   comma 1,   del  decreto-legge
          13 maggio  1999,  n.  132,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal
          decreto   28 settembre   1998,   n.   499,   del   Ministro
          dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
          civile,    gia'    prorogati   con   l'art.   5,   comma 2,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
          1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del
          4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.».
              Comma 93.
              -  Per  il testo della lettera i) del comma 1 dell'art.
          50  della  gia' citata legge n. 448/1998 (Misure di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione e lo sviluppo) vedasi in
          nota al comma 91.
              Comma 94.
              -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 86 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «2.  Sono  revocate le concessioni per la realizzazione
          di  opere  di  viabilita',  finanziate ai sensi della legge
          14 maggio  1981,  n.  219,  i  cui  lavori  alla  data  del
          31 dicembre   2001  non  abbiano  conseguito  significativi
          avanzamenti  da  almeno  tre anni. Il commissario di cui al
          comma 1,  con  propria  determinazione,  affida, entro otto
          mesi  dalla  definizione  degli  stati  di  consistenza, il
          completamento  della realizzazione delle opere suddette con
          le  modalita'  ritenute  piu'  vantaggiose  per la pubblica
          amministrazione   sulla   base  della  medesima  disciplina
          straordinaria  di  cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
          ne cura l'esecuzione.».
              -  La  legge 14 maggio 1981, n. 219, reca: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 19 marzo
          1981,  n.  75, recante ulteriori interventi in favore delle
          popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
          e   del   febbraio  1981.  Provvedimenti  organici  per  la
          ricostruzione   e   lo   sviluppo  dei  territori  colpiti»
          (Pubblicata   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134).
              Comma 95.
              -   Il  decreto-legge  26 maggio  1984,  n.  159  reca:
          «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
          movimenti  sismici  del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed
          11 maggio  1984  in  Abruzzo,  Molise,  Lazio e Campania.»,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n.
          363 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1984, n.
          145  e  convertito  in legge con modificazioni, dalla legge
          24 luglio  1984, n. 363 (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1984,
          n. 202).
              Comma 96.
              -  Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 agosto
          1998,  n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e la
          ricerca):
              «Art.   3.   -   1.   Per  la  realizzazione  di  opere
          infrastrutturali  e  viarie  nelle  province di Varese e di
          Como  atte  ad  agevolare  gli insediamenti delle strutture
          universitarie  di Varese e di Como, sono autorizzati limiti
          di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi
          per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  lire  2,5 miliardi per il 1999 e lire 6
          miliardi  a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante
          corrispondente  riduzione delle proiezioniper il 1999 e per
          il  2000  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei lavori pubblici».
              Comma 97.
              -  La  legge 2 maggio 1990, n. 102, reca: «Disposizioni
          per  la  ricostruzione  e  la  rinascita della Valtellina e
          delle  adiacenti  zone delle province di Bergamo, Brescia e
          Como,  nonche'  della  provincia  di  Novara, colpite dalle
          eccezionali  avversita'  atmosferiche  dei  mesi  di luglio
          ed agosto   1987»   (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 maggio 1990, n. 103).
              Comma 98.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 1 della
          legge   31 dicembre  1991,  n.  433  (Disposizioni  per  la
          ricostruzione  e  la  rinascita  delle  zone  colpite dagli
          eventi   sismici   del dicembre   1990  nelle  province  di
          Siracusa,  Catania  e  Ragusa), come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «1.  Per  la  ricostruzione  dei  comuni  colpiti dagli
          eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province
          di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa, indicati nel decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15 gennaio 1991,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
          1991,  nonche'  per  l'esecuzione  degli  interventi di cui
          all'art.  8,  comma 2,  della presente legge e comunque per
          fare  fronte  ad  ogni  calamita'  verificatasi nell'intero
          territorio  regionale,  e' assegnato alla regione siciliana
          nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire
          3.870  miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno
          1991,  di  lire  245  miliardi per l'anno 1992, di lire 435
          miliardi  per  l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno
          1994,  di  lire  1.000  miliardi  per l'anno 1995 e di lire
          1.040  miliardi  per l'anno 1996. Il predetto contributo e'
          destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla
          ricostruzione del patrimonio edilizio privato.»
              Comma 99.
              - Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
              «Art. 34.
              La scuola e' aperta a tutti.
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita.
              I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso [Cost. 9]».
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
          509    reca:   «Regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia   didattica  degli  atenei»  (Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2).
              Comma 100.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo   1° settembre   1993,   n.  385  e  successive
          modificazioni:
              «Art.  107.  (Elenco  speciale).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB, determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
          Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli 86,  commi 6  e  7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi 4  e  5,  del  testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante:  «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 2003):
              «Art.   61.  (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera  f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato 1,  sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative  all'utilizzo  del  fondo  di cui al presente art.
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11.  (Aggiunge  il  comma 1-bis  all'art.  18,  decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
              12.  (Aggiunge  il  comma 3-bis  all'art.  23,  decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
              Comma 103.
              - Il testo dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
          390,  (Norme  sul  diritto  agli  studi universitari), come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art. 16. (Prestiti d'onore). - 1. (comma abrogato).
              2. (comma abrogato).
              3. (comma abrogato).
              4.  Ad  integrazione  delle  disponibilita' finanziarie
          destinate  dalle regioni agli interventi di cui al presente
          articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
          Ministero,  un  «Fondo  di  intervento  integrativo  per la
          concessione  dei  prestiti  d'onore». Il Fondo e' ripartito
          per  i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
          procedure  per la concessione dei prestiti, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta del
          Ministro,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti
          tra  lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
          assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
          stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
          al presente articolo».
              Comma 104.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          9 maggio   2003,   n.  105  (Disposizioni  urgenti  per  le
          universita'  e  gli  enti  di ricerca nonche' in materia di
          abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  professionali),
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
          n. 170:
              «Art.  1.  (Iniziative  per  il sostegno degli studenti
          universitari  e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
          sopperire   alla   indifferibile  esigenza  di  incentivare
          l'impegno  didattico  dei  professori e dei ricercatori, di
          assicurare  un  adeguato  livello di servizi destinati agli
          studenti,  di  potenziare la mobilita' internazionale degli
          studenti  stessi,  di  incentivare le iscrizioni a corsi di
          studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
          incrementare  il  numero  dei  giovani  dotati  di  elevata
          qualificazione  scientifica,  il Fondo previsto nello stato
          di     previsione     del     Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca per le finalita' di cui
          agli  articoli 4  e  5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
          assume  la  denominazione  di  «Fondo  per  il sostegno dei
          giovani  e  per  favorire la mobilita' degli studenti» e, a
          decorrere  dall'anno  2003,  e' ripartito tra gli atenei in
          base  a  criteri  e  modalita'  determinati con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita   la   Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
          italiane   ed   il   Consiglio   nazionale  degli  studenti
          universitari,  per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
          ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
          del  decreto-legge  25 settembre  2002, n. 212, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
                a) sostegno   alla   mobilita'  internazionale  degli
          studenti,  anche  nell'ambito  del  programma  di mobilita'
          dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
          di borse di studio integrative;
                b) assegnazione  agli  studenti  capaci e meritevoli,
          iscritti  ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di
          specializzazione  per  le professioni forensi, delle scuole
          di   specializzazione   per  gli  insegnanti  della  scuola
          secondaria  e  ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
          per  l'incentivazione  delle  attivita'  di tutorato di cui
          all'art.  13  della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
          per  le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di
          recupero;
                c) promozione  di  corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          inseriti   in   reti   nazionali   ed   internazionali   di
          collaborazione  interuniversitaria,  coerenti  con le linee
          strategiche  del  Programma nazionale per la ricerca di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
                d) finanziamento   di   assegni  di  ricerca  di  cui
          all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
          inerenti  ad  aree  disciplinari  di  particolare interesse
          nazionale e comunitario.
              2.  Il  decreto  ministeriale di cui al comma 1 riserva
          altresi'  una  quota  delle  risorse  disponibili  ai sensi
          dell'art.  4  della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini
          di cui al comma 1, lettera c).
              3.  Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  10-bis  del decreto
          legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,  nonche'  quelle
          dell'art.   4   della  legge  13 agosto  1984,  n.  476,  e
          successive   modificazioni,  ed  in  materia  previdenziale
          quelle  dell'art.  2,  commi 26  e  seguenti,  della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
              4.   Le   risorse   acquisite   dalle  universita'  per
          l'incentivazione  dell'impegno  didattico  dei professori e
          dei  ricercatori  per  gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non
          ancora  impegnate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'art.
          7,  comma 3,  della  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  sono
          utilizzate  per  assicurare  un adeguato livello di servizi
          agli studenti.
              5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio».
              Comma 105.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni urgenti per la ripresa
          delle    attivita'    imprenditoriali.),   convertito   con
          modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95:
              «Art.  1. (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito
          territoriale  di  riferimento  per  il  perseguimento delle
          finalita'  e  degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre
          1985,  n.  786,convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui
          agli   obiettivi  1,  2  e  5b,  cosi'  come  definiti  dai
          regolamenti  dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
          del  bilancio  e  della programmazione economica stabilisce
          con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro
          e   con   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche
          con  riferimento  ai  benefici  concedibili e alle relative
          misure  e  limiti, nel rispetto della normativa comunitaria
          vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il
          pieno  controllo  pubblico  degli  incentivi e dei pubblici
          investimenti,  nonche'  la trasparenza delle procedure e la
          omogeneita'  dei  criteri  di  valutazione  delle  domande,
          fissando  criteri che comprendano la presentazione da parte
          dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di
          un bilancio previsionale triennale.
              2.  Il presidente del comitato istituito ai sensi della
          normativa  indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,
          entro   il   31 agosto   1994,  una  societa'  per  azioni,
          denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui
          e'  affidato  il  compito  di  produrre servizi a favore di
          organismi  ed  enti  anche  territoriali,  imprese ed altri
          soggetti  economici,  finalizzati  alla  creazione di nuove
          imprese  e  al  sostegno  delle  piccole  e  medie imprese,
          costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni,
          ovvero  formate  esclusivamente  da giovani tra i 18 e i 35
          anni,   nonche'  allo  sviluppo  locale.  A  decorrere  dal
          sessantesimo  giorno  successivo  alla sua costituzione, la
          societa'  subentra  altresi' nelle funzioni gia' esercitate
          dal  comitato  e  dalla  Cassa depositi e prestiti ai sensi
          della  medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
          e  finanziari,  ivi  compresa  la  titolarita'  delle somme
          destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  del comitato,
          determinate  nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni.
          La  societa'  puo' promuovere la costituzione e partecipare
          al  capitale  sociale  di altre societa' operanti a livello
          regionale  per le medesime finalita', cui partecipano anche
          le   camere   di   commercio,   industria,   artigianato  e
          agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare
          al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima
          del  10%  del  capitale  stesso.  Al capitale sociale della
          societa'    possono   altresi'   partecipare   enti   anche
          territoriali,  imprese ed altri soggetti economici comprese
          le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
          n.  59,  le  finanziarie  di  cui  all'art.  16 della legge
          27 febbraio  1985,  n.  49, che possono utilizzare a questo
          scopo  non  piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le
          associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con
          il  decreto  di  cui  al  comma 1.  La societa' puo' essere
          destinataria   di  finanziamenti  nazionali  e  dell'Unione
          europea,  il  cui  utilizzo anche in relazione agli aspetti
          connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato
          sulla   base   di   apposite  convenzioni  con  i  soggetti
          finanziatori.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  che  esercita i diritti
          dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con   il  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, provvede
          al  versamento delle somme necessarie alla costituzione del
          capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2,
          stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  somme
          derivanti  dall'autorizzazione  di spesa di cui al comma 4.
          Si  applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e
          5,  e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359.
              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  complessiva spesa di lire 100 miliardi per
          ciascuno  degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per
          l'anno  1996.  Al relativo onere si provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto  sul  capitolo  7830  dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1994 e
          corrispondenti   capitoli   per  gli  anni  successivi.  Il
          Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
          ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro
          del   tesoro,   acquisito   previamente   il  parere  delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  le predette risorse
          finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto
          delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia
          speciale  e  delle relative norme di attuazione. Le risorse
          finanziarie  comunque  destinate  alle  finalita' di cui al
          presente   articolo affluiscono   in   un   conto  corrente
          infruttifero      intestato      alla      societa'     per
          l'imprenditorialita'  giovanile,  aperto  presso  la  Cassa
          depositi   e  prestiti.  La  societa'  puo'  periodicamente
          avanzare  richieste  di  prelevamento di fondi dal suddetto
          conto,  a  favore  di  se  stessa,  soltanto  per  le somme
          strettamente   necessarie   per   il   conseguimento  delle
          finalita' di cui al comma 2.
              5.  Il  personale  in  servizio presso il comitato alla
          data  di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96,  se  e fino a quando non venga assunto dalla
          societa',   resta   iscritto   nel   ruolo  transitorio  ad
          esaurimento  presso  il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  di cui all'art. 14 del medesimo
          decreto    legislativo,   e   successive   integrazioni   e
          modificazioni.   A   decorrere   dal   sessantesimo  giorno
          successivo  alla  costituzione  della  societa'  di  cui al
          presente  articolo,  il  decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1986,  n.  44,  cosi'  come  modificato  ed integrato dalla
          successiva normativa, e' abrogato.
              6.  I  mutui  a  tasso  agevolato  sono assistiti dalle
          garanzie   previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio
          speciale,  da  costituire con le stesse modalita' ed avente
          le  stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7
          del  decreto  legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944,
          n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
          del  Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075,
          acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
              6-bis.  Il  Ministro del tesoro presenta annualmente al
          Parlamento,    entro    il   15   maggio,   una   relazione
          sull'attuazione   del  presente  articolo e  sull'attivita'
          della  societa'  per  l'imprenditorialita' giovanile. Nella
          relazione  sono indicati i dati della gestione di bilancio,
          le  partecipazioni  della  societa'  in  altre societa', la
          distribuzione  territoriale  degli  incentivi  erogati,  il
          grado   e   le  modalita'  di  utilizzo  dei  finanziamenti
          nazionali   e   dell'Unione   europea,  nonche'  i  settori
          economici interessati e i risultati complessivi conseguiti]
          (Articolo   abrogato   dall'art.  27,  decreto  legislativo
          21 aprile  2000,  n.  185,  con  la decorrenza prevista dal
          comma 2 dello stesso articolo)».
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),   convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236:
              «Art. 1-bis. (Promozione di nuove imprese giovanili nel
          settore  dei  servizi).  -  [1.  Una  quota  del  Fondo per
          l'occupazione  di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al
          10  per  cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese
          giovanili  nei settori della innovazione tecnologica, della
          tutela  ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione
          e  commercializzazione  dei  prodotti agroindustriali della
          fruizione   dei   beni   culturali,   del   turismo,  della
          manutenzione  di  opere  civili  ed  industriali nelle aree
          depresse  di  cui  agli  obiettivi  nn.  1,  2  e  5-b  del
          regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
          relativo   ai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  e
          successive  modificazioni,  nonche' nel settore dei servizi
          socio-assistenziali  domiciliari  e di aiuto personale alle
          persone  handicappate  in  situazioni  di  gravita'  di cui
          all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          agli anziani non autosufficienti.
              2.  Le  finalita'  di  cui  al comma 1, ad eccezione di
          quelle  relative  alle  imprese che operano nel settore dei
          servizi   socio-assistenziali   domiciliari   e   di  aiuto
          personale   alle  persone  handicappate  in  situazione  di
          gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
          1992,  n.  104,  e  agli  anziani non autosufficienti, sono
          realizzate  tramite  il  Comitato  per lo sviluppo di nuova
          imprenditorialita'  giovanile,  di cui all'art. 1, comma 4,
          del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1986, n. 44, come
          modificato  dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275,
          che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
              3.  I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
          caratteristiche  delle  societa' o delle cooperative di cui
          all'art.  1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1986,  n.  44,  e successive modificazioni. Con decreto del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          d'intesa  con  i  Ministri  del tesoro e del lavoro e della
          previdenza  sociale, sono definiti i criteri e le modalita'
          di concessione delle agevolazioni.
              3-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono altresi'
          destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di
          cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un
          programma   definito   dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni nazionali
          operanti  nel  settore.  I  benefici  sono  concessi, nella
          misura  di  cui  all'art.  1,  comma 3, per ogni lavoratore
          dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di
          cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.
              Le  domande  per  la  concessione  del  beneficio  sono
          presentate  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione,  competente per territorio] (Articolo
          abrogato  dall'art.  27 decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso
          articolo)».
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 9, dell'art. 3 del
          decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67 (Disposizioni urgenti
          per  favorire  l'occupazione), convertito con modificazioni
          dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:
              «[9.  Gli  interventi  di  cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  ad
          eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono
          estesi  anche  ai  giovani agricoltori, destinando non meno
          dei  due  terzi del totale a quelli residenti nelle zone di
          cui  all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93,
          in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella
          conduzione   dell'azienda   agricola  al  familiare  e  che
          presentano  un progetto di produzione, commercializzazione,
          trasformazione  in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con
          proprio  decreto  emanato di concerto con il Ministro delle
          risorse  agricole,  alimentari e forestali, fissa criteri e
          modalita'     di     concessione     delle    agevolazioni]
          (Comma abrogato dall'art. 27, decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello
          stesso art. 27)».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              «Art.  51.  (Provvedimenti  a  favore delle cooperative
          sociali).   [1.   Per   favorire   la  creazione  di  nuova
          imprenditorialita'  sociale  nonche' il consolidamento e lo
          sviluppo   delle   imprese  sociali  gia'  esistenti,  alle
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della   legge  8 novembre  1991,  n.  381,  che  presentino
          progetti  per la realizzazione di nuove iniziative o per il
          consolidamento  e  lo  sviluppo  di attivita' gia' avviate,
          sono  estesi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  i
          benefici  di  cui  al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
          n.  95,  secondo  i  criteri  e  le  modalita' definiti con
          apposito  decreto  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, d'intesa con il Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo
          destinate,  possono essere utilizzate quale copertura della
          quota  di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
          dall'Unione  europea  per i progetti operanti nei territori
          di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
          Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni]
          (Articolo   abrogato   dall'art.  27,  decreto  legislativo
          21 aprile  2000,  n.  185,  con  la decorrenza prevista dal
          comma 2 dello stesso articolo)».
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  9-septies  del
          decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  lavori  socialmente utili, di interventi a
          sostegno   del   reddito   e  nel  settore  previdenziale),
          convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
          n. 608:
              «Art.   9-septies.   (Misure   straordinarie   per   la
          promozione   del   lavoro   autonomo   nelle   regioni  del
          Mezzogiorno).  - [1. Per favorire la diffusione di forme di
          lavoro   autonomo,  la  Societa'  per  l'imprenditorialita'
          giovanile  S.p.a.,  costituita  ai  sensi del decreto-legge
          31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 marzo  1995,  n. 95, cura la selezione, il
          finanziamento  e  l'assistenza tecnica di progetti relativi
          all'avvio  di attivita' autonome realizzate da inoccupati e
          disoccupati  residenti nei territori di cui all'obiettivo 1
          dei programmi comunitari.
              2.  I  proponenti  delle  domande  selezionate  vengono
          ammessi  a  corsi  di formazione/selezione, non retribuiti,
          della  durata  massima  di  tre mesi, durante i quali viene
          definitivamente   verificata   la   fattibilita'  dell'idea
          progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le
          principali  conoscenze in materia di gestione. La struttura
          e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
          criteri  previsti  dall'Unione  europea per i programmi del
          Fondo sociale europeo.
              3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, fissa con proprio
          decreto   criteri   e   modalita'   di   concessione  delle
          agevolazioni.
              4.  Per  le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
          l'imprenditorialita'  giovanile S.p.a. concede ai soggetti,
          la  cui  proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista
          tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
                a) fino   a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per
          l'acquisto, documentato, di attrezzature;
                b) fino  a venti milioni di prestito, restituibile in
          cinque  anni  con idonee garanzie assicurative da acquisire
          sull'investimento;
                c) fino  a  dieci milioni, a fondo perduto, per spese
          di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
                d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
              4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a.
          e'  autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
          finanziamento,  all'erogazione di una anticipazione pari al
          30 per cento del totale degli investimenti ammessi
              5.  Per  l'attuazione del presente articolo la Societa'
          per  l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita
          convenzione  con  i Ministeri del lavoro e della previdenza
          sociale e del tesoro.
              6.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e
          di  lire  cinquanta  miliardi  per l'anno 1996. Le predette
          somme possono essere utilizzate quale copertura della quota
          di   finanziamento  nazionale  di  programmi  coofinanziati
          dall'Unione-europea.
              7.  I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al
          corso  possono  cumulare  le agevolazioni di cui al comma 4
          con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge
          23 luglio  1991,  n.  223] (Articolo abrogato dall'art. 27,
          decreto   legislativo   21 aprile  2000,  n.  185,  con  la
          decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo)».
              -  Il  decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 185 reca
          «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione  dell'art.  45,  comma 1,  della legge 17 maggio
          1999, n. 144» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
          2000, n. 156).
              Comma 108.
              L'Allegato I  del  trattato  istitutivo della Comunita'
          europea, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale n. C 325 del
          24 dicembre 2002.
              Comma 116.
              -  Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 1
          dell'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'art. 31, comma
          21  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria
          2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «1.  Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena
          copertura  dei  costi  del servizio di gestione dei rifiuti
          urbani  attraverso  la  tariffa entro la fine della fase di
          transizione della durata massima cosi' articolata:
                a) cinque  anni  per  i  comuni che abbiano raggiunto
          nell'anno  1999  un  grado di copertura dei costi superiore
          all'85% ;»
              Comma 117.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del decreto-legge
          8 luglio  2002,  n.  138  (Interventi  urgenti  in  materia
          tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
          farmaceutica  e  per  il sostegno dell'economia anche nelle
          aree  svantaggiate),  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  8 agosto  2002,  n. 178, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              «Art.  7. (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
          contenute   nel   capo  III  del  titolo  III  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  e  per  assicurare  l'urgente
          realizzazione   degli   obiettivi   ivi   previsti,  l'Ente
          nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
          azioni con la denominazione di: «ANAS Societa' per azioni -
          anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
          comma 7.
              1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
          di  seguito  denominata  «ANAS  Spa»,  in conto aumento del
          capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
          individuata  con  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n.
          461,  e  successive  modificazioni.  La pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di  cui al primo periodo
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi
          dell'iscrizione  dei beni in catasto. Gli uffici competenti
          provvedono,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di
          trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
          modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
          829,  primo  comma,  del  codice civile, dei beni demaniali
          trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e  di
          iscrizione  dei  beni  nel  bilancio  della  societa'  sono
          definiti  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
          a 2345 del codice civile.
              1-ter.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          conferisce  all'ANAS  Spa,  con  proprio  decreto, in conto
          aumento   del  capitale  sociale,  in  tutto  o  in  parte,
          l'ammontare   dei   residui  passivi  dovuto  all'ANAS  Spa
          medesima  e  in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' quantificato
          l'importo  da  conferire  e  sono  definite le modalita' di
          erogazione dello stesso.
              1-quater.  L'ANAS  Spa  e'  autorizzata a costituire, a
          valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
          importo  pari  alla  somma  del  valore  netto  della  rete
          autostradale  e  stradale nazionale di cui al comma 1-bis e
          del  valore  dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui
          al  comma 1-ter.  E'  escluso  dal  Fondo  il  valore delle
          relative   pertinenze   ed   accessori,   strumentali  alle
          attivita'  della  stessa  societa'  e  gia'  trasferite  in
          proprieta'  all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, della rete autostradale e
          stradale    nazionale.    Detto    fondo   e'   finalizzato
          principalmente  alla copertura degli oneri di ammortamento,
          anche   relativamente   ai   nuovi   investimenti,   e   al
          mantenimento  della rete stradale e autostradale nazionale,
          nonche'  alla  copertura  degli  oneri inerenti l'eventuale
          ristrutturazione societaria.
              1-quinquies.  La  riscossione  delle  entrate derivanti
          dall'utilizzazione  dei  beni demaniali trasferiti all'ANAS
          Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita'
          previste  dal  capo  III  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia
          delle entrate.
              1-sexies.   All'art.   17   del   decreto   legislativo
          26 febbraio  1999,  n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i
          seguenti:
              «3-bis.  Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche  tipologie  di crediti delle societa' per azioni
          interamente  partecipate  dallo  Stato,  previa valutazione
          della rilevanza pubblica di tali crediti.
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al  comma 3-bis,  la  societa' interessata stipula apposita
          convenzione  con  l'Agenzia  delle entrate e l'iscrizione a
          ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'art.
          2,  primo  comma,  del  testo unico di cui al regio decreto
          24 aprile  1910,  n.  639,  vidimata e resa esecutiva dalla
          direzione  regionale  dell'Agenzia delle entrate competente
          in  ragione  della  dislocazione  territoriale dell'ufficio
          della societa' che l'ha richiesta».
              2.  All'ANAS  Spa  sono  attribuiti  con concessione ai
          sensi  dell'art.  14  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  di  seguito  denominata  «concessione»,  i
          compiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettere da a) a g),
          nonche'  1),  del  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143.  L'ANAS  Spa  approva  i  progetti  di  cui al decreto
          legislativo  26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i
          progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di
          cui   all'art.   2,   comma 2,   del   decreto  legislativo
          26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
          tutti  gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.  327.  La  concessione e' assentita entro il 31 dicembre
          2002  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
          intesa,  per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
          stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
          l'altro:
                a) le  modalita' di esercizio da parte del concedente
          dei  poteri  di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
          concessionario;
                b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
          di  concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione,
          manutenzione,  miglioramento ed adeguamento delle strade ed
          autostrade  statali e per la costruzione di nuove strade ed
          autostrade statali;
                c) le   modalita'   per  l'erogazione  delle  risorse
          finanziarie   occorrenti  per  l'espletamento  dei  compiti
          affidati  in  concessione, e per la copertura degli oneri a
          carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
          esercitati fino alla trasformazione;
                d) la   durata   della   concessione,  comunque,  non
          superiore a trenta anni.
              4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  d'intesa  con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, e' approvato lo schema dello
          statuto  di  ANAS  Spa.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, di intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto attiene agli
          aspetti  finanziari,  da adottarsi entro lo stesso termine,
          e'  approvato  lo  schema della convenzione di concessione.
          Con  le  medesime  modalita'  sono  approvate  le eventuali
          successive  modifiche  dello statuto o della convenzione di
          concessione.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in
          base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio.
          Entro  tre  mesi  dalla  prima  assemblea,  con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione   della   societa'   determina   il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.   11,  comma 2,  della  legge
          21 novembre 2000, n. 342.
              6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
          dell'economia  e delle finanze, il quale esercita i diritti
          dell'azionista    d'intesa    con    il    Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le direttive del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
          societa'  e  gli altri componenti degli organi sociali sono
          designati   dal   Ministro   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti,   ad   eccezione  del  presidente  del  collegio
          sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia
          e delle finanze.
              7.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea che viene
          convocata,  a  cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
          per  le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
          dei decreti di cui al comma 4.
              8.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              9.  Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          dell'Ente  nazionale  per le strade - ANAS al momento della
          trasformazione  prosegue  con ANAS Spa e continua ad essere
          disciplinato dalle precedenti disposizioni.
              10.    Agli    atti   ed   operazioni   connesse   alla
          trasformazione  dell'ANAS in societa' per azioni si applica
          la   disciplina   tributaria   di   cui   all'art.  19  del
          decreto-legge  11 luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1992,  n.  359,
          nell'interpretazione  autentica di cui all'art. 4, comma 4,
          del  decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
              11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita'  previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
          n.   259.   L'ANAS   Spa   puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni.
              12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
          durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
          del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
          sindacale,  gli  stessi  componenti  del  consiglio  e  del
          collegio  dei  revisori dell'Ente nazionale per le strade -
          ANAS.   Sono   assicurate   per  le  attivita'  oggetto  di
          concessione  ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente
          nazionale  per  le strade - ANAS. Fino alla efficacia della
          concessione   di   cui   al  comma 2  l'ANAS  Spa  continua
          nell'adempimento   di   tutti   i  compiti  e  le  funzioni
          attribuiti   all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS
          utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
          si  applicano  le  norme  ed  i provvedimenti pertinenti il
          predetto  Ente.  L'ANAS  Spa  succede nei rapporti attivi e
          passivi  dell'Ente  nazionale  per  le  strade - ANAS. Ogni
          riferimento  all'ANAS,  contenuto  in  leggi, regolamenti o
          provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
              12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
          per  le  strade  in  essere  alla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione sono da intendere a tutti gli
          effetti  debiti  dello  Stato.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          per l'ammortamento del debito».
              Comma 118.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  13 aprile  1999, n. 112 (Riordino del servizio
          nazionale  della  riscossione,  in  attuazione della delega
          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
              «Art 17. (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
          dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
          iscritte   a   ruolo  riscosse;  l'aggio  e'  pari  ad  una
          percentuale   di  tali  somme  da  determinarsi,  per  ogni
          biennio,   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  30 settembre  dell'anno precedente il
          biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
                a) costo  normalizzato,  pari al costo medio unitario
          del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
          tener  conto del venti per cento dei concessionari aventi i
          piu'  alti  costi e del cinque per cento di quelli aventi i
          piu' bassi costi;
                b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
          valutata   sulla  base  di  indici  di  sviluppo  economico
          elaborati da organismi istituzionali;
                c) tempo   intercorso   tra   l'anno  di  riferimento
          dell'entrata   iscritta   a   ruolo  e  quello  in  cui  il
          concessionario puo' porla in riscossione.
              2.   L'aggio,   al  netto  dell'eventuale  ribasso,  e'
          aumentato,  per  i singoli concessionari, in misura pari ad
          una   percentuale  delle  maggiori  riscossioni  conseguite
          rispetto  alla  media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
          stesso  ambito  o,  in  caso  esso  sia variato, per ambito
          corrispondente.  Tale  percentuale e' determinata, anche in
          modo  differenziato  per  settori,  sulla  base di fasce di
          incremento  degli importi riscossi nel decreto previsto dal
          comma 1.
              3.  L'aggio  di cui al comma 1 e' a carico del debitore
          in  misura  non  superiore  al  4,65  per cento della somma
          iscritta  a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
          dell'ente  creditore.  L'aggio  a  carico  del  debitore e'
          dovuto  soltanto  in  caso  di  mancato  pagamento entro la
          scadenza  della  cartella  di  pagamento e la sua misura e'
          determinata con il decreto previsto dal comma 1.
              4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
          erogazione   dell'aggio   previsto   dal   comma 1  vengono
          stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
          trattenuto   dal  concessionario  all'atto  del  versamento
          all'ente impositore delle somme riscosse.
              5. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138).
              5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
          entrate   non   erariali   l'aggio  del  concessionario  e'
          stabilito,  con  il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
          dei  costi  di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
          caso,  in  misura  inferiore a quella prevista per le altre
          forme di riscossione mediante ruolo.
              6.  Al  concessionario  spetta  il rimborso delle spese
          relative  alle  procedure  esecutive,  sulla  base  di  una
          tabella  approvata con decreto del Ministero delle finanze,
          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
                a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato
          per   effetto   di   provvedimenti   di  sgravio  o  se  il
          concessionario    ha    trasmesso   la   comunicazione   di
          inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
                b) del debitore, negli altri casi.
              7.  In  caso  di  delega  di  riscossione,  i compensi,
          corrisposti   dall'ente   creditore   al   delegante,  sono
          ripartiti  in  via  convenzionale  fra  il  delegante ed il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
              7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento
          dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
          dovute  le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
          un   compenso   per   l'attivita'  di  esecuzione  di  tale
          provvedimento;  la  misura e le modalita' di erogazione del
          compenso   sono  stabilite  con  il  decreto  previsto  dal
          comma 6.  Sulle  somme riscosse e riconosciute indebite non
          spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono  a  carico  del debitore nella misura di lire seimila;
          tale   importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
          Ministero delle finanze».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante:  «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 2003):
              «Art. 12. (Definizione dei carichi di ruolo pregressi).
          - 1.  Relativamente  ai  carichi inclusi in ruoli emessi da
          uffici  statali  e  affidati  ai concessionari del servizio
          nazionale  della  riscossione  fino  al 31 dicembre 2000, i
          debitori  possono  estinguere il debito senza corrispondere
          gli interessi di mora e con il pagamento:
                a) di  una  somma  pari  al 25 per cento dell'importo
          iscritto a ruolo;
                b) delle  somme  dovute al concessionario a titolo di
          rimborso  per le spese sostenute per le procedure esecutive
          eventualmente effettuate dallo stesso.
              2.  Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione, relativamente ai
          ruoli  affidati  tra  il  1° gennaio  1997 e il 31 dicembre
          2000,  i  concessionari  informano  i  debitori  di  cui al
          comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere
          apposito  atto  con  il quale dichiarano di avvalersi della
          facolta'    attribuita   dal   citato   comma 1,   versando
          contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
          medesimo  comma 1.  Il  residuo importo e' versato entro il
          16 aprile  2004.  Sulle  somme  riscosse,  ai concessionari
          spetta un aggio pari al 4 per cento.
              2-bis.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
          da  uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
          nazionale   della   riscossione   dal  1° gennaio  2001  al
          30 giugno  2001,  i  debitori  possono estinguere il debito
          sottoscrivendo,  entro  il  16 marzo 2004, l'atto di cui al
          comma 2  e  versando  contestualmente almeno l'80 per cento
          delle  somme  di  cui  al  comma 1,  sulla base di apposita
          comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
          il  16 febbraio  2004.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal
          comma 2, secondo e terzo periodo.
              3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2
          e  sono  stabilite  le  modalita' di versamento delle somme
          pagate  dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte
          dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
          di  invio  dei relativi flussi informativi e di definizione
          dei rapporti contabili connessi all'operazione».
              Comma 120.
              -  Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          112/1999 vedasi in nota al comma 118.
              Comma 121.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n.   237  (Modifica  della
          disciplina  in  materia  di servizi autonomi di cassa degli
          uffici   finanziari.),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata :
              «Art.  4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
          Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
          riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
          le  modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
          concernente  l'istituzione  del  conto fiscale, emanato con
          decreto   28 dicembre  1993,  n.  567  del  Ministro  delle
          finanze.  Fino  al  31 dicembre  2003,  per i compensi alle
          aziende  di  credito  si  applicano  le disposizioni di cui
          all'art.  10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i
          compensi  ai  concessionari si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  61,  comma 3,  lettera a),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              2.  A  seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
          automatizzati  che consentono l'acquisizione in tempo reale
          dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
          entrate  puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri    del    tesoro    e    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni.
              2-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2004, il compenso
          spettante  a  concessionari, banche e poste italiane S.p.a.
          e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata
          con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti
          e indiretti del servizio.
              3.  Alla  trasmissione  dei  dati analitici relativi ad
          ogni  singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
          di  credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
          del   regolamento   concernente   l'istituzione  del  conto
          fiscale,  emanato  con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
          Ministro delle finanze.
              4.  I  concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
          giorno  venti  del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a
          ciascuna  operazione  di riscossione e di pagamento, i dati
          analitici  relativi a ciascuna operazione di accreditamento
          effettuata  dagli  istituti  di credito, nonche' ai singoli
          versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
          dello  Stato  ed  alle  casse  degli  enti  destinatari.  I
          concessionari  inoltre  trasmettono,  mensilmente, entro il
          giorno  venti  del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a
          ciascuna   riscossione  eseguita  mediante  conto  corrente
          postale  vincolato  alle  sezioni  di tesoreria provinciale
          dello  Stato,  nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
          medesime  sezioni  di  tesoreria  provinciale ed alle casse
          degli enti destinatari.
              5.   Con   decreto  dirigenziale  sono  determinate  le
          modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
          dati».
              Comma 123.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti  pubblici),  convertito con modificazioni dalla legge
          24 novembre  2003,  n. 326, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in  societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
          e'  trasformata in societa' per azioni con la denominazione
          di  «Cassa  depositi  e  prestiti societa' per azioni» (CDP
          S.p.a.),  con  effetto dalla data della pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3.  La  Cdp  S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal comma 3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
              2.  Le  azioni  della  CDP  S.p.a. sono attribuite allo
          Stato,  che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai sensi
          dell'art.  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300; non si applicano le disposizioni
          dell'art.  2362  del  codice  civile.  Le fondazioni di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
          altri  soggetti  pubblici  o privati possono detenere quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanza  di  natura non regolamentare, da emanare entro due
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sono determinati:
                a) le  funzioni,  le  attivita' e le passivita' della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
          e  quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
          di cui al comma 8;
                b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
          anche  indirette,  che  sono  trasferite  alla CDP S.p.a. e
          assegnate  alla  gestione separata di cui al comma 8, anche
          in  deroga  alla  normativa  vigente.  I relativi valori di
          trasferimento  e di iscrizione in bilancio sono determinati
          sulla  scorta  della relazione giurata di stima prodotta da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale  nominati dal Ministero, anche in deroga agli
          articoli da  2342  a  2345 del codice civile ed all'art. 24
          della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti;
                c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
                d) il  capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in
          misura  non  inferiore  al  fondo  di dotazione della Cassa
          depositi  e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio di
          esercizio approvato.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  di  natura  non  regolamentare,  su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' approvato lo
          Statuto  della  CDP  spa  e  sono nominati i componenti del
          consiglio di amministrazione e del collegio sindacale peril
          primo  periodo  di durata in carica. Per tale primo periodo
          restano  in  carica  i  componenti del collego dei revisori
          indicati  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 10 della
          legge  13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo
          statuto  della  CDP s.p.a. e le nomine dei componenti degli
          organi  sociali  per i successivi periodi sono deliberate a
          norma del codice civile.
              5.  Il  primo  esercizio  sociale  della  CDP S.p.a. si
          chiude al 31 dicembre 2004.
              6.  Alla  CDP  S.p.a.  si applicano le disposizioni del
          Titolo  V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  previste  per  gli  intermediari  iscritti
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del medesimo
          decreto  legislativo,  tenendo  presenti le caratteristiche
          del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della
          gestione separata di cui al comma 8.
              7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
                a) lo  Stato,  le  regioni, gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
                b) le  opere,  gli  impianti,  le reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.
              8.  La  CDP  S.p.A.  assume  partecipazioni e svolge le
          attivita',   strumentali,   connesse   e   accessorie;  per
          l'attuazione  di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
          CDP  S.p.A.  istituisce  un  sistema  separato ai soli fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri  di  trasparenza  e di salvaguardia dell'equilibrio
          economico.   Sono   assegnate  alla  gestione  separata  le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e  accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
          in  favore  dei  soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di  razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
          detenute  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla data di
          trasformazione in societa' per azioni.
              9.  Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
          potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
          8.  E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
          di   vigilanza  prevista  dall'art.  3  del  regio  decreto
          2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
              10.  Per  l'amministrazione  della gestione separata di
          cui  al  comma  8 il consiglio di amministrazione della CDP
          S.p.A.   e'   integrato   dai   membri,   con  funzioni  di
          amministratore,  indicati  alle  lettere  c),  d) ed f) del
          primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
              11.  Per  l'attivita' della gestione separata di cui al
          comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
          con propri decreti di natura non regolamentare:
                a) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato;
                b) i  criteri  per  la  definizione  delle condizioni
          generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
          principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione;
                c) le  norme  in materia di trasparenza, pubblicita',
          contratti e comunicazioni periodiche;
                d) i   criteri   di   gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3.
              12.  Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
          la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
          gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
          vigenti  alla data di trasformazione della Cassa depositi e
          prestiti  in  societa' per azioni. I rapporti in essere e i
          procedimenti  amministrativi  in corso alla data di entrata
          in  vigore  dei  decreti  di  cui al comma 11 continuano ad
          essere  regolati  dai  provvedimenti adottati e dalle norme
          legislative  e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
          quanto  non  disciplinato  dai  decreti  di cui al comma 11
          continua  ad  applicarsi  la  normativa  vigente  in quanto
          compatibile.    Le    attribuzioni    del    consiglio   di
          amministrazione   e  del  direttore  generale  della  Cassa
          depositi  e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione sono
          esercitate,     rispettivamente,     dal    consiglio    di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.A.
              13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
          cui  al  comma  8  continuano ad applicarsi le disposizioni
          piu'  favorevoli  previste per la Cassa depositi e prestiti
          anteriori  alla  trasformazione, inclusa la disposizione di
          cui   all'art.   204,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267.
              14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
          rapporti  attivi  e  passivi  e  conserva  i  diritti e gli
          obblighi  sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione dei
          crediti  effettuata  ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
          15 aprile  2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112.
              15.  La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8 puo'
          avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'art.
          43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
          modificazioni.
              16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla
          base  di  apposita  relazione  presentata dalla CDP S.p.A.,
          riferisce  annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
              17.  Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
          CDP  S.p.A.  con  le  modalita' previste dall'art. 12 della
          legge 21 marzo 1958, n. 259.
              18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
          giuridici  al  soddisfacimento dei diritti dei portatori di
          titoli  da  essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
          tal  fine  la  CDP  S.p.A.  adotta  apposita  deliberazione
          contenente  l'esatta  descrizione  dei  beni e dei rapporti
          giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
          destinazione  e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
          e  delle  modalita'  con  le  quali  e' possibile disporre,
          integrare  e  sostituire elementi del patrimonio destinato.
          La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
          2436  del  codice  civile.  Dalla  data  di  deposito della
          deliberazione  i  beni  e  i rapporti giuridici individuati
          sono   destinati   esclusivamente  al  soddisfacimento  dei
          diritti  dei  soggetti  a  cui vantaggio la destinazione e'
          effettuata  e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
          effetti  da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
          destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
          soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
          patrimonio  destinato  e  sui  frutti  e  proventi  da esso
          derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
          dei  predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
          del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
          nei  confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
          e'  effettuata  la  CDP  S.p.A. risponde esclusivamente nei
          limiti  del  patrimonio  ad essi destinato e dei diritti ad
          essi    attribuiti.   Resta   salva   in   ogni   caso   la
          responsabilita'   illimitata   della   CDP  S.p.A.  per  le
          obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
          ciascun   patrimonio   separato   la   CDP   S.p.A.   tiene
          separatamente  i  libri e le scritture contabili prescritti
          dagli  articoli 2214  e  seguenti del codice civile. Per il
          caso  di  sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di
          cui  al  Titolo  IV  del testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
          applicabile,  i  contratti  relativi  a  ciascun patrimonio
          destinato  continuano  ad  avere esecuzione e continuano ad
          applicarsi  le previsioni contenute nel presente comma. Gli
          organi  della  procedura provvedono al tempestivo pagamento
          delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
          e  nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
          termini  previsti  nei relativi contratti preesistenti. Gli
          organi  della  procedura  possono  trasferire o affidare in
          gestione  a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
          in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
              19.  Alla  scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi
          motivo,  del  contratto di servizio ovvero del rapporto con
          il  quale  e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
          gestione  delle  opere,  degli impianti, delle reti e delle
          dotazioni  destinati  alla fornitura di servizi pubblici in
          relazione  ai  quali  e' intervenuto il finanziamento della
          CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di  credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
          destinati  prioritariamente  al soddisfacimento dei crediti
          della  CDP  S.p.A.  e  degli  altri  finanziatori di cui al
          presente  comma,  sono  indisponibili da parte del soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori   diversi   dalla   CDP   S.p.A.  e  dagli  altri
          finanziatori  di  cui  al presente comma. Il nuovo soggetto
          gestore  assume, senza liberazione del debitore originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
          degli  altri  finanziatori di cui al presente comma. L'ente
          affidante  e,  se  prevista, la societa' proprietaria delle
          opere,   degli  impianti,  delle  reti  e  delle  dotazioni
          garantiscono    in    solido   il   debito   residuo   fino
          all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore. Anche ai
          finanziamenti  concessi  dalla  CDP  S.p.A. si applicano le
          disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
              20.  Salvo  le deleghe previste dallo statuto, l'organo
          amministrativo  della  CDP S.p.A. delibera le operazioni di
          raccolta  di  fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
          forma.  Ad  esse  non  si  applicano, fermo restando quanto
          previsto   dalla  lettera  b)  del  comma  7  del  presente
          articolo,  il  divieto  di  raccolta  del  risparmio tra il
          pubblico  previsto  dall'art.  11, comma 2, del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
          quantitativi   alla   raccolta   previsti  dalla  normativa
          vigente;  non trovano altresi' applicazione gli articoli da
          2410  a  2420  del codice civile. Per ciascuna emissione di
          titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
          loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
          in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
          condizioni dell'operazione.
              21.  Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
          contenute   nel   presente   articolo   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  13, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20.
              22.  La  pubblicazione  del  decreto  di cui al comma 3
          nella  Gazzetta  Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente.
              23.  Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
          la  trasformazione  della  Cassa  depositi e prestiti e per
          l'effettuazione  dei  trasferimenti e conferimenti previsti
          dal  presente  articolo sono esenti da imposizione fiscale,
          diretta e indiretta.
              24.   Tutti   gli   atti,   contratti,   trasferimenti,
          prestazioni   e  formalita'  relativi  alle  operazioni  di
          raccolta  e  di  impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
          dalla  gestione  separata  di  cui  al  comma  8, alla loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
          momento  prestate,  sono  esenti  dall'imposta di registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
          tributo  o  diritto.  Non  si applica la ritenuta di cui ai
          commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri  proventi  dei  conti correnti dedicati alla gestione
          separata di cui al comma 8.
              25.  Gli  interessi  e gli altri proventi dei titoli di
          qualsiasi  natura  e  di  qualsiasi durata emessi dalla CDP
          S.p.A.  sono  soggetti  al  regime dell'imposta sostitutiva
          delle  imposte  sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
              26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          della   Cassa   depositi   e   prestiti  al  momento  della
          trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.A.  ed  e'
          disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
          che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
          salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
          della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
          dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
          concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
          nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
          essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
          economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
          gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
          richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 agosto 1986 e
          successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
          amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
          reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
          presente   comma   e'  riconosciuto  un  assegno  personale
          pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
          miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
          globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
          definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
          nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
          l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
          misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
          assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
          il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
          quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
          all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
          trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
          con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
          n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
          dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
          i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
          gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
          fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
              27.  (Il  presente  comma,  modificato  dalla  legge di
          conversione  24 novembre  2003,  n.  326,  sostituisce, con
          dodici   periodi,  gli  originari  periodi  quinto,  sesto,
          settimo  ed  ottavo  del comma 4 dell'art. 8, decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63).
              Comma 124.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del succitato
          decreto-legge  n. 269/2003, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.   13   (Disciplina   dell'attivita'  di  garanzia
          collettiva  dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna,
          le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
          a  responsabilita'  limitata  o  cooperative,  che svolgono
          l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
          di   garanzia  collettiva  dei  fidi»,  l'utilizzazione  di
          risorse  provenienti  in  tutto  o  in  parte dalle imprese
          consorziate  o  socie  per  la  prestazione  mutualistica e
          imprenditoriale   di   garanzie   volte   a   favorirne  il
          finanziamento  da parte delle banche e degli altri soggetti
          operanti  nel  settore finanziario; per «confidi di secondo
          grado»,  i  consorzi  con  attivita'  esterna,  le societa'
          cooperative,   le   societa'   consortili   per  azioni,  a
          responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai
          confidi  ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
          questi  ultimi  o  da  altre  imprese; per «piccole e medie
          imprese»,  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
          disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di Stato a
          favore  delle  piccole  e  medie  imprese  determinati  dai
          relativi  decreti del Ministro delle attivita' produttive e
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali; per
          «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni e integrazioni;
          per  «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario;  per  «riforma  delle  societa», il
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima
          applicazione,  e fino alla chiusura del terzo esercizio, il
          consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dai  soggetti
          indicati all'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
          successive modificazioni.
              2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito dal comma 32,
          svolgono  esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  e  i  servizi a essa connessi o strumentali, nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali e
          reali,   stipulati   contratti   volti   a   realizzare  il
          trasferimento  del  rischio, nonche' utilizzati in funzione
          di  garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie.
              4.  I  confidi  di  secondo  grado svolgono l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi.
              5.  L'uso  nella  denominazione o in qualsivoglia segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          «confidi»,  «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
          garanzia  collettiva  dei  fidi»  ovvero  di altre parole o
          locuzioni  idonee  a trarre in inganno sulla legittimazione
          allo  svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
          fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
              6.  Chiunque  contravviene  al  disposto del comma 5 e'
          punito  con  la  medesima  sanzione prevista dall'art. 133,
          comma 3, del testo unico bancario.
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'art. 145 del medesimo testo unico.
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese   artigiane   e   agricole,   come  definite  dalla
          disciplina comunitaria.
              9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche imprese di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati  dalla  Unione europea ai fini degli interventi
          agevolati  della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
          favore    delle    piccole   e   medie   imprese,   purche'
          complessivamente  non  rappresentino piu' di un sesto della
          totalita' delle imprese consorziate o socie.
              10.  Gli  enti  pubblici  e  privati  e  le  imprese di
          maggiori  dimensioni  che non possono far parte dei confidi
          ai   sensi  del  comma  9  possono  sostenerne  l'attivita'
          attraverso  contributi e garanzie non finalizzati a singole
          operazioni;  essi  non  divengono  consorziati  o  soci ne'
          fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
          possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
          modalita'  stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
          maggioranza   dei   componenti   di  ciascun  organo  resti
          riservata all'assemblea.
              11.  Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
          grado.
              12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un
          confidi  non  puo'  essere inferiore a 100 mila euro, fermo
          restando  per  le  societa'  consortili  l'ammontare minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
              13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
          puo'  essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
              14.  Il  patrimonio  netto dei confidi, comprensivo dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei   soci   o   da   avanzi   di  gestione.  Al  fine  del
          raggiungimento  di  tale  ammontare  minimo  si considerano
          anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
          conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio
          sulle garanzie prestate.
              15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito
          per  oltre  un  terzo  al di sotto del minimo stabilito dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione  del  patrimonio netto non si e' ridotta a meno
          di  un  terzo  di  tale  minimo, l'assemblea che approva il
          bilancio  deve  deliberare l'aumento del fondo consortile o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede  l'obbligo  per  i  consorziati  o i soci, di nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi.
              16.  Se,  per  la  perdita  di oltre un terzo del fondo
          consortile  o  del capitale sociale, questo si riduce al di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono  senza  indugio convocare l'assemblea per deliberare
          la  riduzione  del  fondo o del capitale e il contemporaneo
          aumento  del  medesimo  a  una  cifra non inferiore a detto
          minimo,  o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i confidi
          costituiti   come   societa'  consortili  per  azioni  o  a
          responsabilita'  limitata  restano applicabili le ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite.
              17.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di societa'
          cooperativa  non  si  applicano il primo e il secondo comma
          dell'art.  2525  del  codice  civile, come modificato dalla
          riforma delle societa'.