(parte 3)
              18.   I  confidi  non  possono  distribuire  avanzi  di
          gestione  di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma alle
          imprese   consorziate   o   socie,   neppure   in  caso  di
          scioglimento  del  consorzio,  della  cooperativa  o  della
          societa'   consortile,   ovvero   di   recesso,  decadenza,
          esclusione o morte del consorziato o del socio.
              19.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di societa'
          cooperativa  non  si  applicano  il secondo comma dell'art.
          2545-quater  del  codice  civile  introdotto  dalla riforma
          delle   societa'   e  gli  articoli 11  e  20  della  legge
          31 gennaio  1992,  n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
          dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
          modificato   dalla   riforma  delle  societa',  si  intende
          riferito  al  Fondo di garanzia interconsortile al quale il
          confidi  aderisca  o,  in mancanza, ai Fondi di garanzia di
          cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
              20.  I confidi che riuniscono complessivamente non meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali    di    rappresentanza,    fondi   di   garanzia
          interconsortile     destinati     alla    prestazione    di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
              20-bis.  Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
          i  confidi  che  riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi
          debbono   associare  complessivamente  non  meno  di  5.000
          imprese  e  garantire  finanziamenti  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro.
              21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il   cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento   di  tale  attivita',  ovvero  dalle  societa'
          finanziarie  costituite  ai  sensi dell'art. 24 del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
          del  codice  civile  le  societa' consortili possono essere
          costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
              22.   I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile  versano annualmente a tale fondo, entro un
          mese   dall'approvazione   del   bilancio,   un  contributo
          obbligatorio  pari  allo  0,5  per  mille dei finanziamenti
          complessivamente   garantiti.  Gli  statuti  dei  fondi  di
          garanzia  interconsortili  possono  prevedere un contributo
          piu' elevato.
              23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per  mille  dei  finanziamenti  complessivamente garantiti,
          entro  il  termine  indicato  nel  comma  22,  al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze;  le  somme  a tale titolo
          versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una
          somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e'
          annualmente  assegnata  ai  Fondi  di garanzia indicati dai
          commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la
          cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta
          da  imprenditori  agricoli  di cui all'art. 2135 del codice
          civile,  versano annualmente la quota alla Sezione speciale
          del  Fondo  interbancario  di  garanzia, di cui all'art. 21
          della   legge   9 maggio   1975,   n.   153,  e  successive
          modificazioni.
              24.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi i contributi
          versati  ai  sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
          contributi,  anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
          di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti
          dai  commi  25  e  28,  non  concorrono alla formazione del
          reddito  delle  societa'  che  gestiscono tali fondi; detti
          contributi  e  le  somme versate ai sensi del comma 23 sono
          ammessi  in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
          soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
              25.   Il   Fondo   di  garanzia  costituito  presso  il
          Mediocredito  Centrale  S.p.A.  ai sensi dell'art. 2, comma
          100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'
          conferito  in  una  societa' per azioni, avente per oggetto
          esclusivo  la sua gestione, costituita con atto unilaterale
          dallo  Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
          presente   decreto.  Il  capitale  sociale  iniziale  della
          societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali.  La  societa' per azioni
          assume  i  diritti  e  gli  obblighi  del Fondo di garanzia
          proseguendo  in  tutti  i suoi rapporti, anche processuali,
          anteriori  al  conferimento.  I  privilegi e le garanzie di
          qualsiasi  tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di
          garanzia  conservano  il  loro grado e la loro validita' in
          capo  alla  societa' per azioni, senza necessita' di alcuna
          formalita'  o  annotazione.  L'atto costitutivo attribuisce
          agli  amministratori  la  facolta' di aumentare il capitale
          sociale  a  norma  dell'art.  2443  del  codice  civile con
          offerta  delle  nuove  azioni  ai confidi, anche tramite le
          loro   associazioni   nazionali   di  rappresentanza,  alle
          societa'  indicate  nel comma 21, alle Regioni, alle Camere
          di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, alle
          banche,  agli  enti  gestori  di  altri  fondi  pubblici di
          garanzia  al  fine del loro conferimento nella societa' per
          azioni   e  agli  ulteriori  soggetti  pubblici  e  privati
          eventualmente  individuati dallo statuto della societa'. Lo
          statuto  fissa  altresi'  un  limite  massimo  di  possesso
          azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino
          altri  fondi  pubblici  di garanzia, non superiore al 5 per
          cento  del  capitale  sociale.  In  ogni  caso lo Stato, le
          Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente
          la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni
          di  garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
          presente  comma  beneficiano della garanzia dello Stato nei
          limiti delle risorse finanziarie attribuite.
              26.  L'intervento  della  societa' per azioni di cui al
          comma  25  e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
          controgaranzia  delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
          prestate     nell'esercizio    esclusivo    o    prevalente
          dell'attivita'  di rilascio delle garanzie dai propri soci,
          intendendosi  per  tali  anche  i confidi appartenenti alle
          associazioni socie.
              27.  Le  regole  di  funzionamento  del fondo di cui al
          comma  25  e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
          prestate  sono  disciplinate con decreto del Ministro delle
          attivita'   produttive,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              28.  L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art.
          2,  comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e'  riservato  alle  operazioni di controgaranzia dei
          confidi  operanti  sull'intero territorio nazionale nonche'
          alle   operazioni   in   cogaranzia   con  i  medesimi.  La
          controgaranzia  e  la  cogaranzia del Fondo sono escutibili
          per  intero,  a  prima  richiesta, alla data di avvio delle
          procedure    di   recupero   nei   confronti   dell'impresa
          inadempiente.  Le  eventuali  somme  recuperate dai confidi
          sono  restituite  al  Fondo  nella stessa percentuale della
          garanzia da esso prestata.
              29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in forma di
          societa'   cooperativa   a   responsabilita'   limitata  e'
          consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
          anche   alle  banche  che,  in  base  al  proprio  statuto,
          esercitano    prevalentemente   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva  dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
          tali  banche  contiene  le espressioni «confidi», «garanzia
          collettiva dei fidi» o entrambe.
              30.  Alle  banche  di  cui al comma 29 si applicano, in
          quanto   compatibili,   le   disposizioni  contenute  negli
          articoli da  5  a  11,  da  19 a 28 e da 33 a 37, del testo
          unico bancario.
              30.  Alle  banche  di  cui al comma 29 si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
          5  a  11,  da  19  a  28  del  presente  articolo  e  negli
          articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
              31.  La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
          commi    29   e   30,   tenuto   conto   delle   specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
              32.  (  Il  presente  comma,  modificato dalla legge di
          conversione  24 novembre  2003,  n.  326,  aggiunge i commi
          4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinques e 4-sexies all'art. 155,
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
              33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
          29,   30,  31  e  32  possono,  anche  in  occasione  delle
          trasformazioni  e  delle fusioni previste dai commi 38, 39,
          40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali  costituiti  da  contributi dello Stato, delle
          regioni  e  di  altri enti pubblici senza che cio' comporti
          violazione   dei   vincoli  di  destinazione  eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile  o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o quote
          corrispondenti  costituiscono  azioni o quote proprie delle
          banche  o  dei  confidi  e  non attribuiscono alcun diritto
          patrimoniale   o  amministrativo  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle   quote  richieste  per  la  costituzione  e  per  le
          deliberazioni dell'assemblea.
              34.   Le   modificazioni  del  contratto  di  consorzio
          riguardanti  gli elementi indicativi dei consorziati devono
          essere  iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
          giorni  dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
          deposito  dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
          approvazione del bilancio.
              35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio  d'esercizio  con  l'osservanza delle disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva  il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia   del   bilancio,  corredata  dalla  relazione  sulla
          gestione,   dalla  relazione  del  collegio  sindacale,  se
          costituito,  e  dal  verbale di approvazione dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese.
              36.  Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture contabili
          prescritti  tra  quelli  la  cui  tenuta e' obbligatoria il
          consorzio deve tenere:
                a) il  libro dei consorziati, nel quale devono essere
          indicati  la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero il
          cognome  e  il  nome  dei consorziati e le variazioni nelle
          persone di questi;
                b)  il  libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni
          dell'assemblea,  in  cui  devono  essere trascritti anche i
          verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
                c)  il  libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
                d)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          collegio  sindacale,  se  questo  esiste. I primi tre libri
          devono  essere  tenuti  a  cura  degli  amministratori e il
          quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
          di  esaminare  i  libri  indicati nel presente comma e, per
          quelli  indicati  nelle  lettere  a)  e  b),  di  ottenerne
          estratti  a  proprie spese. Il libro indicato nella lettera
          a)   puo'  altresi'  essere  esaminato  dai  creditori  che
          intendano  far  valere la responsabilita' verso i terzi dei
          singoli  consorziati  ai  sensi dell'articolo 2615, secondo
          comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo
          in  uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
          in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
          un notaio.
              37.  (Sostituisce  il  comma  4  dell'art. 155, decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
              38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in uno dei tipi
          associativi  indicati  nel presente articolo e nelle banche
          di  cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
              39.  I  confidi  possono  altresi'  fondersi  con altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare   anche   societa',   associazioni,  anche  non
          riconosciute,  fondazioni  e  consorzi  diversi dai confidi
          purche'  il  consorzio  o  la  societa'  incorporante o che
          risulta  dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
          comma 29.
              40.   Alla   fusione  si  applicano  in  ogni  caso  le
          disposizioni  di  cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
          II,  del  codice  civile;  a  far data dal 1° gennaio 2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il  progetto  di fusione prevedano per i consorziati eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote  di  partecipazione,  non  e'  necessario redigere la
          relazione  degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del
          codice   civile,   come   modificato  dalla  riforma  delle
          societa'.  Il  progetto di fusione determina il rapporto di
          cambio  sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote di
          partecipazione,   secondo   un   criterio  di  attribuzione
          proporzionale.
              41.   Anche   in   deroga   a   quanto  previsto  dagli
          articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
          civile,   introdotti   dalla  riforma  delle  societa',  le
          deliberazioni  assembleari necessarie per le trasformazioni
          e  le  fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate
          con   le   maggioranze   previste   dallo  statuto  per  le
          deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
              42.  Le  trasformazioni e le fusioni previste dai commi
          38,  39,  40  e  41  non  comportano  in  alcun  caso per i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
              43.  Le societa' cooperative le quali divengono confidi
          sotto  un  diverso  tipo associativo a seguito di fusione o
          che  si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
          all'obbligo   di   devoluzione   del  patrimonio  ai  fondi
          mutualistici   per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          cooperazione  di  cui  all'art.  11,  comma  5, della legge
          31 gennaio  1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto   l'obbligo   di  devoluzione  del  patrimonio  ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
              44.  I  confidi  fruiscono di tutti i benefici previsti
          dalla  legislazione  vigente  a favore dei consorzi e delle
          cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti
          soggettivi  ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
              45.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i confidi,
          comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
              46.  Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
          nei  fondi  costituenti  il  patrimonio  netto  dei confidi
          concorrono  alla  formazione  del reddito nell'esercizio in
          cui  la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
          dalla  copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
          fondo   consortile  o  del  capitale  sociale.  Il  reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          del  conto  economico  le  eventuali  variazioni in aumento
          conseguenti   all'applicazione  dei  criteri  indicati  nel
          titolo  I,  capo  VI,  e  nel titolo II, capo II, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive modificazioni.
              47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
          produttive  i  confidi, comunque costituiti, determinano in
          ogni  caso  il  valore  della  produzione  netta secondo le
          modalita'  contenute  nell'art.  10,  comma  1, del decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446  e  successive
          modificazioni.
              48.  Ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto non si
          considera  effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi.
              49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
          capitale  sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i
          contributi  a  questi  versati costituiscono per le imprese
          consorziate  o  socie oneri contributivi ai sensi dell'art.
          64,  comma  4,  del  testo  unico delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917 e successive modificazioni. Tale
          disposizione  si  applica anche alle imprese e agli enti di
          cui  al  comma  10, per un ammontare complessivo deducibile
          non   superiore  al  2  per  cento  del  reddito  d'impresa
          dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale ulteriore deduzione
          prevista dalla legge.
              50.   Ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,   le
          trasformazioni  e  le  fusioni  effettuate tra i confidi ai
          sensi  dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
          nessun   caso   a  recupero  di  tassazione  dei  fondi  in
          sospensione  di imposta dei confidi che hanno effettuato la
          trasformazione o partecipato alla fusione.
              51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
          misura fissa.
              52.  I  confidi gia' costituiti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da  tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
          12,   13,   14,   15,   16  e  17,  salva  fino  ad  allora
          l'applicazione  delle  restanti  disposizioni  del presente
          articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
          cooperativa  gia' costituiti alla data di entrata in vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo  della  quota di partecipazione determinato ai sensi
          del comma 13.
              53.  Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
          successivi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per  gli  aiuti  a  finalita' regionale di cui all'art. 87,
          paragrafo   3,   lettera  a),  del  trattato  CE  la  parte
          dell'ammontare  minimo  del  patrimonio netto costituito da
          apporti  dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
          deve  essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
          a quanto previsto dal comma 14.
              54.  I  soggetti  di  cui al comma 10, che alla data di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile  o  al  capitale  sociale  dei confidi, anche di
          secondo  grado,  possono  mantenere la loro partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale.
              55.  I  confidi  che alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
          possono  continuare  a  gestirli  fino a non oltre tre anni
          dalla  stessa  data.  Fino a tale termine i confidi possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle imprese consorziate o socie.
              56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
          criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
          decreto  non  comportano  violazioni delle disposizioni del
          codice  civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
          danno luogo a rettifiche fiscali.
              57.   I  confidi  che  hanno  un  volume  di  attivita'
          finanziaria  pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
          o     mezzi     patrimoniali    pari    o    superiori    a
          duemilioniseicentomila  euro  possono,  entro il termine di
          diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco
          speciale  di  cui all'art. 107 del testo unico bancario. La
          Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della
          sussistenza  degli  altri  requisiti di iscrizione previsti
          dagli  articoli 106  e  107 del testo unico bancario. Entro
          tre   anni   dall'iscrizione,  i  confidi  si  adeguano  ai
          requisiti  minimi  per  l'iscrizione  previsti ai sensi del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si  sono  adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
          ai   sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'  di
          garanzia    collettiva    dei   fidi,   possono   svolgere,
          esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o
          socie,  le  sole  attivita'  indicate  nell'art. 155, comma
          4-quater,  del  testo  unico  bancario.  Resta fermo quanto
          previsto  dall'art.  155,  comma  4-ter, del medesimo testo
          unico bancario.
              58.  Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo
          1983, n. 72, e' abrogato.
              59.  L'art.  33  della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
          abrogato.
              60.  Nell'art.  10,  comma  1,  del decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  sono  soppresse  le  seguenti
          parole:  «,  e  in  ogni  caso  per  i consorzi di garanzia
          collettiva  fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
          sotto  forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
          dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritti   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385».
              61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
          108,   le  parole:  «consorzi  o  cooperative  di  garanzia
          collettiva   fidi  denominati  «Confidi»,  istituiti  dalle
          associazioni  di  categoria  imprenditoriali e dagli ordini
          professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
          cui  all'art.  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269».
              61-bis.  La  garanzia  della Sezione speciale del Fondo
          interbancario  di  garanzia,  istituita con l'art. 21 della
          legge  9 maggio  1975,  n. 153, e successive modificazioni,
          puo'  essere  concessa  alle  banche  e  agli  intermediari
          finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale di cui all'art.
          107  del  testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
          imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135  del codice
          civile,   ivi   comprese  la  locazione  finanziaria  e  la
          partecipazione,  temporanea  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  imprese  agricole  medesime,  assunte  da banche, da
          altri   intermediari   finanziari  o  da  fondi  chiusi  di
          investimento  mobiliari. La garanzia della Sezione speciale
          del  Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma
          di  controgaranzia,  a quella prestata dai confidi operanti
          nel  settore  agricolo,  che  hanno come consorziati o soci
          almeno  il  50  per  cento di imprenditori agricoli ed agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco generale di
          cui  all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          criteri  e  le  modalita' per la concessione delle garanzie
          della  Sezione  speciale  e  la gestione delle sue risorse,
          nonche'   le   eventuali  riserve  di  fondi  a  favore  di
          determinati settori o tipologie di operazioni.
              61-ter.   In   via   transitoria,  fino  alla  data  di
          insediamento  degli organi sociali della societa' di cui al
          comma  25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          riguardanti  il  fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
              -  Si  riportano  gli  articoli da  33 a 37 del decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  recante: «testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
              «Art.  33  (Norme  generali). - 1. Le banche di credito
          cooperativo   sono   costituite   in   forma   di  societa'
          cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
              2.   La   denominazione  deve  contenere  l'espressione
          «credito cooperativo».
              3.  La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
          esclusivamente all'assemblea dei soci.
              4.  Il  valore  nominale  di  ciascuna  azione non puo'
          essere  inferiore  a  lire venticinque euro ne' superiore a
          cinquecento euro.
              Art.  34  (Soci).  - 1. Il numero minimo dei soci delle
          banche  di  credito cooperativo non puo' essere inferiore a
          duecento.  Qualora  tale  numero  diminuisca,  la compagine
          sociale  deve  essere  reintegrata  entro  un anno; in caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione.
              2.  Per essere soci di una banca di credito cooperativo
          e'  necessario  risiedere,  aver  sede  ovvero  operare con
          carattere di continuita' nel territorio di competenza della
          banca stessa.
              3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
          azioni possedute.
              4.  Nessun  socio  puo'  possedere azioni il cui valore
          nominale complessivo superi cinquantamila euro.
              5.  (Comma  abrogato  dall'art.  5, decreto legislativo
          4 agosto 1999, n. 342).
              6. Si applica l'art. 30, comma 5.
              Art.  35  (Operativita).  -  1.  Le  banche  di credito
          cooperativo  esercitano il credito prevalentemente a favore
          dei  soci.  La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi
          determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
          operativita'  prevalente  a  favore di soggetti diversi dai
          soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
              2.  Gli  statuti  contengono  le  norme  relative  alle
          attivita',  alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
          competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
          fissati dalla Banca d'Italia.
              Art.  36  (Fusioni).  - 1. La Banca d'Italia autorizza,
          nell'interesse  dei  creditori e qualora sussistano ragioni
          di  stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e
          banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o
          banche costituite in forma di societa' per azioni.
              2.  Le  deliberazioni  assembleari  sono assunte con le
          maggioranze  previste  dagli  statuti  per le modificazioni
          statutarie;   quando,   in   relazione   all'oggetto  delle
          modificazioni,    gli    statuti    prevedano   maggioranze
          differenziate,  si  applica  quella  meno elevata. E' fatto
          salvo il diritto di recesso dei soci.
              3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
              Art.  37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo
          devono  destinare  almeno il settanta per cento degli utili
          netti annuali a riserva legale.
              2.  Una  quota  degli  utili  netti annuali deve essere
          corrisposta  ai  fondi  mutualistici per la promozione e lo
          sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita'
          previste dalla legge.
              3.  La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
          commi   precedenti   e   che   non  e'  utilizzata  per  la
          rivalutazione  delle  azioni o assegnata ad altre riserve o
          distribuita  ai  soci  deve  essere  destinata  a  fini  di
          beneficenza o mutualita».
              Comma 125.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 32 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  269/2003,  come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
          33  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
          non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
                a) siano  state  eseguite  dal  proprietario o avente
          causa  condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
          cui  agli  articoli 416-bis,  648-bis  e 648-ter del codice
          penale o da terzi per suo conto;
                b) non   sia   possibile  effettuare  interventi  per
          l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
          per  i  comuni  secondo quanto indicato dalla ordinanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 20 marzo 2003, n.
          3274,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
                c) non  sia  data  la  disponibilita'  di concessione
          onerosa  dell'area  di  proprieta' dello Stato o degli enti
          pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
          all'art.  32  della  legge  28 febbraio  1985, n. 47, ed al
          presente decreto;
                d) siano  state  realizzate  su  immobili  soggetti a
          vincoli  imposti  sulla base di leggi statali e regionali a
          tutela   degli   interessi   idrogeologici  e  delle  falde
          acquifere,  dei  beni  ambientali e paesistici, nonche' dei
          parchi   e  delle  aree  protette  nazionali,  regionali  e
          provinciali  qualora  istituiti  prima  della esecuzione di
          dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita'  del  titolo
          abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
          e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
                e) siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati
          monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
          o  dichiarati  di  interesse  particolarmente  rilevante ai
          sensi   degli   articoli 6  e  7  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                f) fermo   restando   quanto   previsto  dalla  legge
          21 novembre    2000,    n.    353,    e   indipendentemente
          dall'approvazione  del  piano  regionale  di cui al comma 1
          dell'art.  3  della citata legge n. 353 del 2000, il comune
          subordina  il  rilascio  del titolo abilitativo edilizio in
          sanatoria  alla verifica che le opere non insistano su aree
          boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
          dal  fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
          sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
          anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
          che  le  aree  interessate dall'abuso edilizio siano state,
          nell'ultimo  decennio,  percorse  da  uno  o  piu'  incendi
          boschivi;
                g) siano  state  realizzate  nei  porti  e nelle aree
          appartenenti  al  demanio  marittimo,  lacuale  e fluviale,
          nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico. »
              Comma 126.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 17 dell'art. 48 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  269/2003,  come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «17.  Le  Aziende  farmaceutiche, entro il 30 aprile di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare  complessivo della spesa sostenuta nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute.».
              Comma 127.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 50 del gia' citato
          decreto-legge  n. 269/2003, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «50.  (Disposizioni  in  materia  di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio  della  spesa pubblica nel settore sanitario e
          delle   iniziative   per  la  realizzazione  di  misure  di
          appropriatezza     delle    prescrizioni,    nonche'    per
          l'attribuzione  e  la  verifica del budget di distretto, di
          farmacovigilanza    e   sorveglianza   epidemiologica,   il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri-Dipartimento  per
          l'innovazione  e le tecnologie, definisce i parametri della
          Tessera  sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS,  a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
          titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
          richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
          barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
          necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
          Servizio sanitario nazionale (SSN).
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
          concerto   con   il   Ministero   della  salute,  entro  il
          15 dicembre  2003  approva  i  modelli  di ricettari medici
          standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
          cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
          sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
          custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio  1988,  n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
          dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
          per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
          sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
          progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
          barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
          ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
          tagliando  di  cui  all'art.  87  del  decreto  legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196. Sul modello di ricetta figura in
          ogni  caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
          e'  riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei farmaci
          ovvero  degli  accertamenti specialistici prescritti. Nella
          compilazione  della  ricetta  e'  sempre  riportato il solo
          codice   fiscale   dell'assistito,   in  luogo  del  codice
          sanitario.
              4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
          e,  ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
          e   cura   a   carattere   scientifico   ed  i  policlinici
          universitari  consegnano  i  ricettari ai medici del SSN di
          cui  al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le loro
          necessita',   e   comunicano  immediatamente  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, in via telematica, il nome,
          il  cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria  nei  quali  gli  stessi operano, nonche' la data
          della  consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze sono stabilite le
          modalita' della trasmissione telematica.
              5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
          ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
          per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
          denominati,  ai  fini  del presente articolo, «strutture di
          erogazione   di   servizi   sanitari».   Con  provvedimento
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
          certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
          erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
          informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
          trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  6  e  7; tra i
          parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              6.  Le  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
          comma  e  in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
          disposizioni  del  presente  comma  e  di quelli successivi
          hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
          l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
          periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
          medesimo  comma  e' riconosciuto un contributo pari ad euro
          250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  successivamente  alla data nella
          quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
          credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
          imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
          valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12.
              7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la   prescrizione   di   prestazioni  specialistiche,  sono
          rilevati  otticamente  i  codici a barre relativi al numero
          progressivo  regionale  della  ricetta  nonche' il codice a
          barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
          esenzione  nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
          prestazioni  specialistiche.  In  ogni caso, e' previamente
          verificata   la   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
          ricetta;  in  caso  di  assenza  del  codice  fiscale sulla
          ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
          il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
          di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
          esibizione  della  TS,  il codice fiscale dell'assistito e'
          rilevato dalla ricetta.
              8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze;
          il  software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati
          vengano  rilasciati ai programmi informatici ordinariamente
          utilizzati   dalle   strutture  di  erogazione  di  servizi
          sanitari,  fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
          dell'assistito,  per  le  farmacie, pubbliche e private. Il
          predetto  software  assicura altresi' che in nessun caso il
          codice  fiscale  dell'assistito  possa  essere  raccolto  o
          conservato  in  ambiente  residente,  presso  le  farmacie,
          pubbliche  e  private, dopo la conferma della sua ricezione
          telematica  da  parte  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente   ai   sensi  del  comma  8,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
          automatiche,   li  inserisce  in  archivi  distinti  e  non
          interconnessi,  uno  per  ogni  regione,  in  modo  che sia
          assolutamente  separato, rispetto a tutti gli altri, quello
          relativo    al    codice    fiscale   dell'assistito.   Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
          detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
          degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
          prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
          ambulatoriale.
              10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
          consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
          dati  di  cui  al  comma  7 per fornire periodicamente alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
          Gli  archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi disponibili
          all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
          alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazionedefinitiva  delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari.  Con  protocollo approvato dal Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, dal Ministero della salute
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e  dalle  regioni,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
          essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              11.  L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
          4,  lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per  gli  anni  2003,  2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le  regioni  e  le  province  autonome  dimostrino di avere
          realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
          monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
          trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
          attuazione   del   presente   articolo.   Con  effetto  dal
          1° gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti cui sono tenute le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
          ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
          garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
          assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
          o  nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
              Comma 128.
              -  Il  testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
          n.   289  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale  dello  Stato»  (legge
          finanziaria  2003) e' riportato nella nota al comma 100 del
          presente articolo:
              Commi 129 e 130.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 60 della gia' citata
          legge   n.   289/2002,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  60  (Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo).  -  1.  Gli  stanziamenti  del fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61 della presente legge
          nonche'  le  risorse del fondo unico per gli incentivi alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   limitatamente   agli   interventi  territorializzati
          rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
          autorizzazioni  di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
          1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, e alle disponibilita' assegnate
          agli  strumenti  di  programmazione  negoziata,  in fase di
          regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
          CIPE,  presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
          in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
          esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
          cui  sopra  e  ricadenti  nelle aree sottoutilizzate di cui
          all'art.   61   della  presente  legge,  e'  effettuata  in
          relazione  rispettivamente  allo  stato di attuazione degli
          interventi  finanziati,  alle esigenze espresse dal mercato
          in  merito  alle  singole  misure  di incentivazione e alle
          finalita'  di  accelerazione della spesa in conto capitale.
          Per    assicurare    l'accelerazione    della    spesa   le
          amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE,
          sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
          sensi  del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
          ciascuno  di essi i risultati economico-sociali attesi e il
          cronoprogramma  delle  attivita' e di spesa. Gli interventi
          finanziabili   sono   attuati   nell'ambito  e  secondo  le
          procedure  previste  dagli Accordi di programma quadro. Gli
          interventi   di   accelerazione   da  realizzare  nel  2004
          riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
          trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
              2.  Il  CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
          operazioni  effettuate  in  base  al  comma 1. A tal fine i
          soggetti  gestori delle diverse forme di intervento, con la
          medesima   cadenza,   comunicano   al  CIPE  i  dati  sugli
          interventi  effettuati,  includenti  quelli  sulla relativa
          localizzazione,  e sullo stato complessivo di impiego delle
          risorse assegnate.
              3.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e'
          istituito  un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
          del  fondo  unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui
          all'art.  52  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con
          riferimento   alle   autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, le
          disponibilita'  assegnate alla programmazione negoziata per
          patti   territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
          programma,  nonche'  le  risorse  che gli siano allocate in
          attuazione  del  comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
          economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca totale o
          parziale  degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
          comma  6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
          oneri   relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per  la
          promozione  industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
          legge  5 marzo  2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
          attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
          di  spesa  di  cui  al  fondo istituito dal presente comma,
          gravano  su  detto  fondo. A tal fine provvede, con proprio
          decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
              4.  Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le
          infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli
          interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.
          Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i
          criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione
          della quota percentuale di cui al precedente periodo.
              5.  Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e del
          completamento  delle  dotazioni infrastrutturali del Paese,
          nell'ambito  del programma di infrastrutture strategiche di
          cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  puo' essere
          previsto   il   rifinanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art.  145,  comma  21, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.
              6.  Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
          relative  alle  istruttorie  dei  patti  territoriali e dei
          contratti   d'area,   nonche'   per  quelle  di  assistenza
          tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
          delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
          compensi  previsti  dalle convenzioni a suo tempo stipulate
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
          somme  disponibili  in  relazione  a  quanto previsto dalle
          Del.CIPE  17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
          n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n.  125  del  31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
          Ministero    delle   attivita'   produttive   e'   altresi'
          autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
          importi  previsti  dalle  convenzioni,  a stipulare con gli
          stessi  soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per il
          completamento   delle   attivita'   previste  dalle  stesse
          convenzioni».
              -  Il  testo  dell'art.  61  della gia' citata legge n.
          289/2002, e' riportato nella nota al comma 100 del presente
          articolo.
              Comma 131.
              -  Si  riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «Art.   203.  -  Gli  interventi  che  coinvolgono  una
          molteplicita'  di  soggetti pubblici e privati ed implicano
          decisioni  istituzionali  e  risorse  finanziarie  a carico
          delle  amministrazioni  statali, regionali e delle province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b) «Intesa  istituzionale  di  programma»,  come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367;
                c) «Accordo   di   programma   quadro»,   come   tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b),  in  attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della   legge  8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                d) «Patto   territoriale»,   come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
                e) «Contratto  di  programma», come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                f) «Contratto  di  area»,  come  tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389».
              Commi 132 e 133:
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 62 della
          gia' citata legge n. 289/2002:
              «Art.   1.   Al   fine   di   assicurare  una  corretta
          applicazione  delle disposizioni in materia di agevolazioni
          per   gli  investimenti  nelle  aree  svantaggiate  di  cui
          all'art.   8  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive    modificazioni,   nonche'   di   favorire   la
          prevenzione   di   comportamenti   elusivi,   di  acquisire
          all'amministrazione   i   dati   necessari   per   adeguati
          monitoraggi   e   pianificazioni   dei   flussi  di  spesa,
          occorrenti  per  assicurare  pieni utilizzi dei contributi,
          attribuiti nella forma di crediti di imposta:
                a) i  soggetti  che  hanno  conseguito  il diritto al
          contributo   anteriormente  alla  data  dell'8 luglio  2002
          comunicano  all'Agenzia  delle entrate, a pena di decadenza
          dal   contributo   conseguito   automaticamente,   i   dati
          occorrenti   per   la   ricognizione   degli   investimenti
          realizzati   e,   in  particolare,  quelli  concernenti  le
          tipologie   degli   investimenti,  gli  identificativi  dei
          contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono
          i   rapporti   necessari   per   la   realizzazione   degli
          investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle
          spese   relative   agli   investimenti,  l'ammontare  degli
          investimenti,  dei  contributi fruiti e di quelli ancora da
          utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini.
          Tali  dati  sono  stabiliti con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  emanato  entro trenta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          il   quale   sono   altresi'   approvati   il   modello  di
          comunicazione  e  il  termine  per  la  sua  effettuazione,
          comunque  non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di
          cui  al  primo  periodo  sospendono  l'effettuazione  degli
          ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge e la riprendono a
          decorrere    dal   10 aprile   2003.   La   ripresa   della
          utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non
          superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari
          a  450  milioni  di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo
          dei  crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e
          non    utilizzati,    risultante    dalla   analisi   delle
          comunicazioni  di  cui  al primo periodo. L'entita' massima
          della  predetta misura e' determinata con provvedimento del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  termine  stabilito  per  la
          ripresa della utilizzazione dei contributi;
                b) i  soggetti  che,  a decorrere dall'8 luglio 2002,
          hanno   conseguito  l'assenso  dell'Agenzia  delle  entrate
          relativamente  alla  istanza presentata ai sensi del citato
          art.   8   della  legge  n.  388  del  2000  effettuano  la
          comunicazione   di   cui   alla   lettera   a),  sospendono
          l'effettuazione  degli  ulteriori utilizzi del contributo a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e  la  riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La
          ripresa  della  utilizzazione  dei contributi e' consentita
          fino  a  concorrenza  del  35  per  cento del suo ammontare
          complessivo  nell'anno  2003 e, rispettivamente, del 70 per
          cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
                c) a  decorrere  dal 1° gennaio 2003 il contributo di
          cui  al  citato  art.  8  della  legge  n.  388 del 2000 e'
          attribuito,    nella   forma   di   credito   di   imposta,
          esclusivamente  per  gli  investimenti  da effettuare nelle
          aree   ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'art.  87,
          paragrafo  3,  lettera  a),  del Trattato che istituisce la
          Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo
          e  Molise  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87,
          paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
          dalla  Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
          il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai
          sensi  dell'art.  87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
          Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento
          dell'intensita'  fissata per tali aree dalla Carta italiana
          degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
          nelle  aree  dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga,
          ai  sensi  dell'art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del
          Trattato,   il   contributo   spetta   nella  misura  della
          intensita'  fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
          gli  investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
          deroghe  previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettera c),
          dello  stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e
          al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito un
          contributo  nelle  forme  di  credito  d'imposta secondo le
          stesse  modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30
          milioni  di  euro  annui  fino  al  2006. L'efficacia delle
          disposizioni  del  periodo  precedente  e'  subordinata, ai
          sensi  dell'art.  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  alla preventiva approvazione da
          parte della Commissione europea;
                d) i  soggetti  che,  presentata  l'istanza  ai sensi
          delle  disposizioni  di  cui  alla lettera b), non ne hanno
          ottenuto   l'accoglimento  per  esaurimento  delle  risorse
          finanziarie  disponibili  per  l'anno  2002, e che comunque
          intendono  conseguire il contributo di cui alla lettera c),
          a  decorrere  dalla  data  prevista nella medesima lettera,
          rinnovano   l'istanza,   esponendo   un   importo  relativo
          all'investimento    non   superiore   a   quello   indicato
          nell'istanza  non  accolta,  nonche'  gli altri dati di cui
          alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
          stabiliti  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle  entrate  previsto  dalla lettera a). Rispettate tali
          condizioni,   i  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
          conservano   l'ordine   di   priorita'  conseguito  con  la
          precedente  istanza  non  accolta, ai sensi del comma 1-ter
          del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000;
                e) le  istanze  presentate  per  la  prima  volta dai
          soggetti  che intendono effettuare investimenti a decorrere
          dal  1° gennaio  2003  contengono  le indicazioni di cui al
          comma  1-bis del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
          come  modificato  dall'art.  10 del citato decreto-legge n.
          138   del   2002,  integrate  con  gli  ulteriori  elementi
          stabiliti  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate previsto dalla lettera a);
                f) le  istanze  rinnovate  ovvero  presentate  per la
          prima  volta  ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli
          investimenti  e  gli  utilizzi  del  contributo  suddivisi,
          secondo  la pianificazione scelta dai soggetti interessati,
          con   riferimento   all'anno   nel  quale  l'istanza  viene
          presentata  e  ai  due  immediatamente  successivi. In ogni
          caso,  l'utilizzo  del  contributo, in relazione al singolo
          investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo
          anno  successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza
          e,  in  ogni  caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
          minimi  e  massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per
          cento,  nell'anno  di presentazione dell'istanza, e al 60 e
          al 70 per cento, nell'anno successivo;
                g) qualora    le    utilizzazioni    del   contributo
          pianificate  ed  esposte  nella  istanza,  ai  sensi  della
          lettera  f),  non risultino effettuate nei limiti previsti,
          per  ciascun  anno,  dalla  medesima  lettera,  il soggetto
          interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
          presentare   una   nuova  istanza  prima  dei  dodici  mesi
          successivi   a   quello   nel  quale  la  decadenza  si  e'
          verificata;
                h) l'Agenzia  delle  entrate,  con  riferimento  alle
          istanze  rinnovate  ovvero presentate per la prima volta ai
          sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al
          comma  1-ter del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
          come  modificato  dall'art.  10 del citato decreto-legge n.
          138  del  2002,  nei  limiti dello stanziamento di bilancio
          pari  a  1.000  milioni di euro per ciascuno degli anni dal
          2003 al 2006;
                i) i  soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al
          citato  art.  8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella
          dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in
          cui   sono   effettuati  gli  investimenti  il  settore  di
          appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
          suddivisi  per  area regionale interessata, l'ammontare del
          contributo   utilizzato  in  compensazione,  il  limite  di
          intensita'   di  aiuto  utilizzabile,  nonche'  ogni  altro
          elemento  ritenuto  utile  indicato  nelle  istruzioni  dei
          modelli della predetta dichiarazione.».
              Comma 134.
              - Il testo della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega
          al  Governo  in  materia  di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive)  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, Supplemento ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 7, dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190 (Attuazione
          della  legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
          delle   infrastrutture   e  degli  insediamenti  produttivi
          strategici e di interesse nazionale):
              «7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
                a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
                b) programma  e'  il programma delle infrastrutture e
          degli  insediamenti  produttivi  strategici  di  preminente
          interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega;
                c) Ministero  e'  il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti;
                d) infrastrutture  e  insediamenti produttivi sono le
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  inseriti  nel
          programma;
                e) opere  per le quali l'interesse regionale concorre
          con    il    preminente   interesse   nazionale   sono   le
          infrastrutture,  individuate  nel programma di cui al comma
          1,  non  aventi  carattere interregionale o internazionale,
          per  le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di
          cui  al  comma  1,  una  particolare  partecipazione  delle
          regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno
          carattere  interregionale  o  internazionale  le  opere  da
          realizzare  sul  territorio di piu' regioni o Stati, ovvero
          collegate  funzionalmente  ad  una  rete  interregionale  o
          internazionale;
                f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
          dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo
          scopo  stimati  disponibili  -  che  la  legge  finanziaria
          annualmente   destina   alle  attivita'  di  progettazione,
          istruttoria  e  realizzazione delle infrastrutture inserite
          nel programma;
                g) soggetti  aggiudicatori  sono  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  b) della
          direttiva  93/37/CEE,  nonche'  i soggetti aggiudicatori di
          cui  all'art.  2  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,  competenti  alla  realizzazione delle infrastrutture.
          Sono  altresi'  soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui
          alla  presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
          assegnatari dei fondi;
                h) CIPE  e'  il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica, integrato con i presidenti delle
          regioni  e  province autonome di volta in volta interessate
          dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
                i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          e successive modificazioni;
                l) regolamento  e'  il  decreto  del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
                m) concessione  e'  il  contratto  di cui all'art. 19
          comma  2,  primo  periodo  della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  con  il  quale  viene  affidata  la  progettazione  e
          realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
          diritto  a  gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
          accompagnato   da  un  prezzo.  I  concessionari  non  sono
          soggetti   aggiudicatori  ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo;  gli  appalti del concessionario sono regolati
          dalla  direttiva  93/37/CEE  e  dalle  successive norme del
          presente decreto;
                n) affidamento  a contraente generale e' il contratto
          di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  f),  della legge
          21 dicembre  2001,  n.  443, con il quale viene affidata la
          progettazione  e  realizzazione  con qualsiasi mezzo di una
          infrastruttura  rispondente  alle  esigenze specificate dal
          soggetto  aggiudicatore.  I  contraenti  generali  non sono
          soggetti   aggiudicatori  ai  sensi  del  presente  decreto
          legislativo».
              Comma 135.
              -  Il  testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O.
              Comma 143.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 54 della gia' citata
          legge n. 448/2001:
              «Art.   54   (Fondo  nazionale  per  il  sostegno  alla
          progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e degli
          enti  locali). - 1. Al fine promuovere, in coerenza con gli
          obiettivi   indicati   dal   Documento   di  programmazione
          economico-finanziaria,   la   realizzazione   delle   opere
          pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
          relativi  consorzi,  presso  il  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  e'  istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
          nazionale  per  il  sostegno alla progettazione delle opere
          pubbliche delle regioni e degli enti locali.
              2.  I  contributi  erogati  dal  Fondo  sono  volti  al
          finanziamento  delle  spese  di  progettazione  delle opere
          pubbliche  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e devono
          risultare  almeno  pari al 50 per cento del costo effettivo
          di progettazione.
              3.  Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e
          gli  enti  locali  presentano apposita domanda al Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  contenente  le  seguenti
          indicazioni:
                a) natura,   finalita'   e   stima   dei   tempi   di
          realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
                b) entita'   dei  singoli  contributi  richiesti,  in
          valore   assoluto   ed   in   percentuale   del   costo  di
          progettazione dell'opera;
                c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto
          del costo di progettazione;
                d) la  spesa  per investimenti effettuata dall'ente e
          l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in
          ciascuno degli anni del triennio precedente.
              4.  Il  prospetto  contenente le informazioni di cui al
          comma  3  e  le  relative  modalita'  di  trasmissione sono
          definiti  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze  da  emanare  entro  il  31 marzo  2002. In caso di
          ingiustificati  ritardi  o gravi irregolarita' nell'impiego
          del  contributo,  il  beneficio e' revocato con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              5.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
          della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi
          ammessi  a  fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.
              6.   Per   l'anno   2002  la  dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   dettate   le   disposizioni   per
          l'attuazione del presente articolo.».
              Comma 144.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 55 della gia' citata
          legge n. 448/2001:
              «Art.  55  (Fondo  nazionale  per  la  realizzazione di
          infrastrutture  di  interesse  locale).  -  1.  Al  fine di
          contribuire  alla  realizzazione  delle  opere  pubbliche e
          delle  infrastrutture  di  interesse  locale, promuovere la
          funzione  delle autonomie locali nella valorizzazione delle
          risorse  del  territorio  e nella soddisfazione dei bisogni
          primari  delle popolazioni, coerentemente con i principi di
          sussidiarieta'  e  diffuso decentramento, nonche' garantire
          l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
          dal  Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
          la    realizzazione    del    piano   straordinario   delle
          infrastrutture  e  delle  opere di grandi dimensioni con le
          esigenze   infrastrutturali  locali,  presso  il  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e' istituito a decorrere dal
          2002   il   Fondo   nazionale   per   la  realizzazione  di
          infrastrutture di interesse locale.
              2.  I  contributi  erogati  dal Fondo di cui al comma 1
          sono  finalizzati  alla realizzazione di opere pubbliche di
          interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
          risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
              3.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il   decreto   puo'   essere  emanato.  In  sede  di  prima
          applicazione,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
          fruire   dei   finanziamenti   erogati   dal   Fondo   sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.
              4.   Per   l'anno   2002  la  dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  sono  dettate le disposizioni per l'attuazione del
          presente articolo.».
              Comma 146 e 147:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  della  legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  30  (Garanzie  e  coperture  assicurative). - 1.
          L'offerta  da  presentare per l'affidamento dell'esecuzione
          dei  lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
          per  cento  dell'importo  dei  lavori,  da  prestare  anche
          mediante  fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
          di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  che svolgono in via esclusiva o prevalente
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  e  dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
          garanzia  di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
          aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
          del   contratto   per   fatto   dell'aggiudicatario  ed  e'
          svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione
          del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
          restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
              2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
          garanzia  fideiussoria  del 10 per cento dell'importo degli
          stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta
          superiore  al  10  per  cento,  la garanzia fideiussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti  il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
          20  per  cento,  l'aumento  e' di due punti percentuali per
          ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
              2-bis.   La   fideiussione   bancaria   o   la  polizza
          assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovra' prevedere
          espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della preventiva
          escussione  del  debitore  principale e la sua operativita'
          entro  quindici  giorni  a semplice richiesta scritta della
          stazione  appaltante.  La  fideiussione  bancaria o polizza
          assicurativa  relativa  alla  cauzione  provvisoria  dovra'
          avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
          presentazione dell'offerta.
              2-ter.  La  garanzia  fideiussoria di cui al comma 2 e'
          progressivamente   svincolata   a  misura  dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per  le  entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
          di  benestare del committente, con la sola condizione della
          preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da  parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o  in  copia  autentica,  attestanti l'avvenuta esecuzione.
          L'ammontare  residuo,  pari  al  25 per cento dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni dalla
          consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia  e' prestata. La
          mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
          determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
          cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
          aggiudica  l'appalto  o  la  concessione al concorrente che
          segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
          mancato  od  inesatto  adempimento e cessa di avere effetto
          solo  alla  data  di  emissione del certificato di collaudo
          provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si
          applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
          soggetti   di   cui   all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),
          anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
              3.  L'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'  obbligato a
          stipulare  una  polizza  assicurativa  che tenga indenni le
          amministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   enti
          aggiudicatori   o   realizzatori   da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
              4.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici,
          l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
          collaudo  provvisorio,  una polizza indennitaria decennale,
          nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
          della  medesima  durata,  a  copertura dei rischi di rovina
          totale  o  parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
          da gravi difetti costruttivi.
              5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della
          progettazione  esecutiva  devono  essere muniti, a far data
          dall'approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di
          responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
          dallo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza,
          per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di
          emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La
          polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,
          oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori
          costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
          di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
          in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e' prestata per un
          massimale  non  inferiore  al 10 per cento dell'importo dei
          lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ECU, per
          lavori  di  importo  inferiore  a  5  milioni  di  ECU, IVA
          esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento
          dell'importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2
          milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
          milioni  di  ECU,  IVA esclusa. La mancata presentazione da
          parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale.
              6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
          lavori,  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei
          termini  e  con  le modalita' stabiliti dal regolamento, la
          rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
          all'art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita' alla
          normativa  vigente.  Gli  oneri derivanti dall'accertamento
          della   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sono
          ricompresi  nelle  risorse  stanziate  per la realizzazione
          delle  opere.  Con  apposito regolamento, adottato ai sensi
          dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
          progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
                a) per  i lavori di importo superiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  deve essere effettuata da organismi di
          controllo  accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
          EN 45004;
                b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
          tecnici  delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
          sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le stesse
          stazioni  appaltanti  dispongano  di  un sistema interno di
          controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
          secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
                c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
          del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
          civile  per  danni  a  terzi  per  i rischi derivanti dallo
          svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
              6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo' essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
          dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del
          medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti di fiducia della stazione appaltante.
              7.  Sono  soppresse  le  altre  forme  di garanzia e le
          cauzioni previste dalla normativa vigente.
              7-bis.  Con  apposito  regolamento, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  che si esprimono entro sessanta
          giorni   dalla   trasmissione   del   relativo  schema,  e'
          istituito,  per i lavori di importo superiore a 100 milioni
          di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
          possono  avvalersi  i  soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettere  a)  e  b).  Il  sistema,  una  volta istituito, e'
          obbligatorio  per  tutti  i  contratti  di cui all'art. 19,
          comma  1,  lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
          euro.».
              Comma 148.
              - Si riporta il comma 1 dell'art. 137 della gia' citata
          legge   n.   388/2000,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  1. - Alla regione Sicilia e' assegnato un limite
          di  impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici
          anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire
          200 miliardi, per interventi diretti a:
                a) contenere  i  consumi  ed i costi energetici delle
          piccole e medie imprese;
                b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
                c) sostenere  iniziative  e  investimenti  nei comuni
          sede  di  impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio
          di prodotti petroliferi.
                c-bis)   realizzare   infrastrutture   primarie   con
          interventi intersettoriali».
              Comma 150.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 18 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152 (Provvedimenti urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento  dell'attivita'  amministrativa), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
              « Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quando e'
          strettamente   necessario   alla  lotta  alla  criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti  per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
          tale programma si provvede:
                a) per  l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
          lire  50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
          miliardi  relativo  al  1990 previsto al comma 3, dell'art.
          22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
                b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di   300   miliardi  per  anno  dei  proventi  relativi  ai
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'art.  10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
          agli  anni  1990,  1991,  e 1992. La restante parte di tali
          proventi  e'  ripartita  fra  le regioni, ferma restando la
          riserva  di  cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi  e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
          cui   al   comma   1,  lettera  a),  sono  concessi,  anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o  in  un  massimo  di  diciotto annualita' costanti, ferma
          restando   l'entita'  annuale  complessiva  del  limite  di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.
              In  caso  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
          agevolata    l'atto   di   trasferimento   deve   prevedere
          espressamente,  a  pena  di  nullita', il passaggio in capo
          all'acquirente  degli obblighi di locazione nei tempi e con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
              3.  Il  programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione  di  interventi  di  recupero  del patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare,  di  interventi  di  nuova costruzione, nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.
              Gli   interventi   possono   far   parte  di  programmi
          integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
              4.  Alla  realizzazione  del programma straordinario di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3,  comma  7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande.
              5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di  cui  al  comma  1, si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge  15 dicembre  1979,  n.  629, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15 febbraio  1980, n. 25. Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata   a   concedere  ai  comuni  interessati  mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni  da  stabilire con apposito decreto del Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della   legge   22 ottobre   1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,  con
          destinazione  vincolata  alla realizzazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili  dello  Stato  e  delle  Aziende autonome statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro  terzo,  titolo  I,  capo  II, del codice civile, non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano  richiesta  entro  il 30 aprile di ogni anno e, in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              5-ter.  I  Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma  5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente.
              5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  il
          programma  straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio.
              6.   Gli   enti   pubblici   comunque  denominati,  che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore  al  40%  dei  fondi  destinati agli investimenti
          immobiliari,  per la costruzione e l'acquisto di immobili a
          destinazione   residenziale,   da  destinare  a  dipendenti
          statali  trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
          nella   costruzione   e  nell'acquisto  di  immobili  della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.   «L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici  e
          previdenziali   non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
          costruiti con i contributi dello Stato».
              7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,   l'ammontare   delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui al comma 6».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          30 aprile  1999,  n.  136  (Norme  per  il  sostegno  ed il
          rilancio   dell'edilizia   residenziale   pubblica   e  per
          interventi in materia di opere a carattere ambientale):
              «  Art. 11 (Attuazione degli interventi di cui all'art.
          2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). - 1. Al
          fine  dell'utilizzo  dei finanziamenti accantonati ai sensi
          del  comma  72 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  il  Segretario  generale  del Comitato per l'edilizia
          residenziale  (CER),  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore della presente legge, comunica l'elenco
          delle   proposte   di  attuazione  dei  programmi,  cui  si
          riferiscono  i  procedimenti  pendenti aventi ad oggetto la
          localizzazione  ed i contenuti urbanistici dei programmi, e
          dei  corrispondenti  soggetti  attuatori  o  proponenti  ai
          presidenti    delle   giunte   regionali   territorialmente
          competenti.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, comuni ed operatori possono
          segnalare  al Segretariato generale del CER e al presidente
          della  giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non
          risultanti  dall'elenco.  Nell'ambito  delle disponibilita'
          delle   somme   accantonate,  il  presidente  della  giunta
          regionale  propone  al  sindaco del comune territorialmente
          competente   ed  al  soggetto  attuatore  o  proponente  la
          sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'art.
          27   della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive
          modificazioni.  Il  presidente  della  giunta  regionale ha
          altresi' la facolta', di concerto con il soggetto attuatore
          o  proponente  e con il sindaco del comune territorialmente
          competente,   di   provvedere   alla  rilocalizzazione  del
          programma    in   ambito   regionale.   La   sottoscrizione
          dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o
          proponente  costituisce formale rinuncia all'azione ed agli
          atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La
          ratifica  dell'accordo  di programma da parte del consiglio
          comunale,   anche  se  avvenuta  in  data  precedente  alla
          comunicazione  del  Segretario  generale  del CER di cui al
          presente   comma,   determina   direttamente  la  immediata
          ammissione del programma al finanziamento.
              2.  In  ogni  caso,  gli accordi di programma di cui al
          comma  1,  non  ratificati  entro  centottanta giorni dalla
          comunicazione  del  Segretario  generale  del CER di cui al
          medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 34 del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.   34   (Accordi   di  programma).  -  1.  Per  la
          definizione  e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa  realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  Regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
              2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
              3.   Per   verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della Regione o il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
              4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime del
          presidente  della  Regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della Regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  Regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della  Regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.  81  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
              5.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
              6.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
          pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
              7.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          Regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella Regione o dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
              8.  Allorche' l'intervento o il programma di intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto».
              Comma 151.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 della gia' citata
          legge  n.  443/2001, come sostituito dal comma 3, dell'art.
          13  della  legge  1° agosto  2002,  n. 166 (Disposizioni in
          materia  di  infrastrutture e trasporti) e modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.   1.   (Delega   al   Governo   in   materia   di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
          produttive).   -   1.   Il   Governo,  nel  rispetto  delle
          attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  individua le
          infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli  insediamenti
          produttivi  strategici  e di preminente interesse nazionale
          da  realizzare  per  la  modernizzazione  e lo sviluppo del
          Paese  nonche'  per  assicurare  efficienza  funzionale  ed
          operativa  e  l'ottimizzazione  dei  costi  di gestione dei
          complessi  immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi
          centrali  e  la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle
          opere  la  cui  rilevanza  culturale  trascende  i  confini
          nazionali.  L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di un
          programma  predisposto  dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  d'intesa  con  i  Ministri competenti e le
          regioni  o province autonome interessate e inserito, previo
          parere  del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.     281,     nel     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria,   con   l'indicazione  dei  relativi
          stanziamenti.  Nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli
          insediamenti  strategici  di  cui  al  presente  comma,  il
          Governo   procede   secondo   finalita'   di   riequilibrio
          socio-economico  fra  le  aree  del  territorio  nazionale,
          nonche'  a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
          contenimento  dei  costi dell'approvvigionamento energetico
          del  Paese  e per l'adeguamento della strategia nazionale a
          quella  comunitaria  delle  infrastrutture e della gestione
          dei  servizi  pubblici  locali  di difesa dell'ambiente. Al
          fine  di  sviluppare  la portualita' turistica, il Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509.  Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31 dicembre  2001.  Gli  interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni:
                a) elenco  delle  infrastrutture e degli insediamenti
          strategici da realizzare;
                b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
                c) risorse    disponibili   e   relative   fonti   di
          finanziamento;
                d) stato  di  realizzazione degli interventi previsti
          nei programmi precedentemente approvati;
                e) quadro  delle risorse finanziarie gia' destinate e
          degli    ulteriori    finanziamenti    necessari   per   il
          completamento degli interventi.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma  1  e  comunque  nel rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva  97/11  CE  del  Consiglio  del  3 marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli 2,  da  7  a  16,  19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) disciplina  della  tecnica  di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b) definizione   delle   procedure   da   seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c) attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
          istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
                e) affidamento,  mediante  gara  ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l) previsione,   in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          due  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.
              3-bis.  In  alternativa  alle procedure di approvazione
          dei  progetti  preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
          l'approvazione  dei  progetti  definitivi  degli interventi
          individuati  nel  comma  1 puo' essere disposta con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni  o  delle province autonome interessate, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e previo parere delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  Con  il  predetto
          decreto  sono  dichiarate la compatibilita' ambientale e la
          localizzazione   urbanistica   dell'intervento  nonche'  la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati,  e  consente la realizzazione di tutte le opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato.
              4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          principi  e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
          parere  favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e  le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
          decreti  legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
          limiti  delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
          progetti  di infrastrutture strategiche individuate secondo
          quanto previsto al comma 1.
              5.  Ai  fini  della presente legge, sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  previste dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.
              6.   In  alternativa  a  concessioni  e  autorizzazioni
          edilizie,   a   scelta   dell'interessato,  possono  essere
          realizzati,   in   base   a  semplice  denuncia  di  inizio
          attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, e successive
          modificazioni:
                a) gli  interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
          comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
                b) le  ristrutturazioni  edilizie,  comprensive della
          demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa volumetria e
          sagoma.  Ai  fini del calcolo della volumetria non si tiene
          conto  delle  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
          normativa antisismica;
                c) gli  interventi  ora  sottoposti a concessione, se
          sono  specificamente  disciplinati  da  piani attuativi che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata  esplicitamente  dichiarata dal consiglio comunale in
          sede  di  approvazione degli stessi piani o di ricognizione
          di  quelli  vigenti.  Relativamente  ai piani attuativi che
          sono  stati  approvati  anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  legge, l'atto di ricognizione dei piani di
          attuazione   deve   avvenire   entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
                d) i  sopralzi,  le  addizioni,  gli ampliamenti e le
          nuove   edificazioni   in   diretta  esecuzione  di  idonei
          strumenti  urbanistici  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
              7.  Nulla  e' innovato quanto all'obbligo di versare il
          contributo  commisurato  agli oneri di urbanizzazione ed al
          costo di costruzione.
              8.  La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
          che     riguardino    immobili    sottoposti    a    tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al  preventivo  rilascio  del  parere o dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490.
              9.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di  inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
          decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
          del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non sia
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
          decorre  dall'esito  della conferenza. In caso di esito non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              11.  Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, e' abrogato.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano
          nelle   regioni   a   statuto  ordinario  a  decorrere  dal
          novantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge siano
          gia'  conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
          d)   del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo  eventuali
          categorie  aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
          Le  regioni  a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
          l'ambito  applicativo  delle disposizioni di cui al periodo
          precedente.
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              14.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il
          30 giugno  2003,  un decreto legislativo volto a introdurre
          nel   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
          regolamentari  in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
          legge  8 marzo  1999, n. 50, e successive modificazioni, le
          modifiche   strettamente   necessarie  per  adeguarlo  alle
          disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti  la  cui classificazione e' stata modificata con la
          decisione   della   Commissione   europea  2001/118/CE  del
          16 gennaio  2001  inoltrano  richiesta all'ente competente,
          entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge,  presentando  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
          dell'art.  28  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  e  successive  modificazioni,  o  iscrizione  ai sensi
          dell'art.  30 del medesimo decreto legislativo, indicando i
          nuovi  codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
          l'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti.  L'attivita'  puo'
          essere   proseguita  fino  all'emanazione  del  conseguente
          provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
          delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
          legislativo  n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere.
              16.  Con  riferimento alle competenze delle regioni, di
          cui  all'art.  19  del  decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  le  regioni  emanano  norme  affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
          in   plastica  con  una  quota  di  manufatti  in  plastica
          riciclata  pari  almeno  al  40  per  cento  del fabbisogno
          stesso.
              17.  Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
          lettera  f-bis)  dell'art.  8 del decreto legislativo n. 22
          del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
          scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
          percio',  escluse  dall'ambito di applicazione del medesimo
          decreto  legislativo  solo  nel  caso  in cui, anche quando
          contaminate,  durante  il  ciclo  produttivo,  da  sostanze
          inquinanti   derivanti   dalle  attivita'  di  escavazione,
          perforazione   e   costruzione,   siano  utilizzate,  senza
          trasformazioni  preliminari,  secondo le modalita' previste
          nel   progetto   sottoposto   a  VIA  ovvero,  qualora  non
          sottoposto   a  VIA,  secondo  le  modalita'  previste  nel
          progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente
          previo  parere  dell'ARPA  sempreche' la composizione media
          dell'intera   massa  non  presenti  una  concentrazione  di
          inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
          vigenti.
              18.  Il  rispetto  dei  limiti  di cui al comma 17 puo'
          essere  verificato  in  accordo alle previsioni progettuali
          anche  mediante  accertamenti  sui siti di destinazione dei
          materiali  da  scavo.  I  limiti  massimi  accettabili sono
          individuati  dall'allegato  1,  tabella  1,  colonna B, del
          decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
          dell'ambiente  e  successive  modificazioni,  salvo  che la
          destinazione  urbanistica  del  sito non richieda un limite
          inferiore.
              19.  Per  i materiali di cui al comma 17 si intende per
          effettivo  utilizzo  per reinterri, riempimenti, rilevati e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione   industriale,   purche'   sia   progettualmente
          previsto  l'utilizzo  di  tali  materiali, intendendosi per
          tale  anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
          ricollocazione   in   altro   sito,   a   qualsiasi  titolo
          autorizzata   dall'autorita'   amministrativa   competente,
          previo,  ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
          parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
          di  cui  al  comma  18  e  la ricollocazione sia effettuata
          secondo   modalita'   di   rimodellazione   ambientale  del
          territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
          17   siano  destinati  a  differenti  cicli  di  produzione
          industriale,  le  autorita'  amministrative  competenti  ad
          esercitare   le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sui
          medesimi   cicli,  provvedono  a  verificare,  senza  oneri
          aggiuntivi   per   la   finanza  pubblica,  anche  mediante
          l'effettuazione   di   controlli   periodici,   l'effettiva
          destinazione  all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
          l'utilizzatore   e'   tenuto  a  documentarne  provenienza,
          quantita' e specifica destinazione».
              Comma 152.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  della  legge
          22 dicembre  1986,  n.  910 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria   1987),   e   successive  modificazioni,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  7.  -  1.  Per il proseguimento degli interventi
          finalizzati  alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero
          architettonico,  urbanistico,  ambientale  ed economico, di
          cui  alla  legge  29 novembre  1984, n. 798, e' autorizzata
          l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione
          di  lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di
          lire  300  miliardi  per ciascuno degli esercizi finanziari
          1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la
          regione  ed  i  comuni  per  gli  interventi  di rispettiva
          competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro
          di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
          Comitato   di   cui   all'articolo  4  della  citata  legge
          29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di
          avanzamento delle opere.
              2.  Per  far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui
          all'art.   5,   quattordicesimo  comma,  del  decreto-legge
          23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di
          edilizia residenziale pubblica, e' autorizzato il limite di
          impegno  di  lire  10 miliardi, da iscrivere al capitolo n.
          8248  dello  stato  di  previsione del Ministero dei lavori
          pubblici per l'anno 1987.
              3. E' autorizzato, per l'anno 1987 il limite di impegno
          di  lire  5  miliardi  per  le  maggiori spese derivanti da
          aggiudicazione  di appalto con offerta anche in aumento, da
          revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari
          in  corso  d'opera, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge
          2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   27 giugno   1974,   n.  247,  dell'art.  4-bis  del
          decreto-legge  14 dicembre  1974,  n.  658, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15 febbraio  1975,  n.  7,  e
          dell'art. 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
          n.   94,   concernenti   norme   in   materia  di  edilizia
          residenziale pubblica.
              4.  E'  autorizzato,  per  l'anno  1987,  il  limite di
          impegno   di   lire  10  miliardi  per  la  concessione  di
          contributi  nella  spesa di costruzione di serbatoi e laghi
          artificiali,  ai  sensi  degli  articoli 73  e seguenti del
          testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle acque e
          impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
          1933, n. 1775 .
              5.  Per consentire il completamento degli interventi di
          preminente   interesse   nazionale   di   cui   alla  legge
          10 dicembre  1980,  n.  845,  concernente la protezione del
          territorio   del  comune  di  Ravenna  dal  fenomeno  della
          subsidenza,  e  di  quelli urgenti connessi alla difesa dal
          mare  dei  territori  del  delta  del  Po  interessati  dal
          fenomeno  della  subsidenza  e  alla  difesa dalle acque di
          bonifica  dei territori delle province di Ferrara e Rovigo,
          e'  autorizzata  la complessiva spesa di lire 250 miliardi,
          di  cui  lire  50  miliardi  in  favore  del  territorio di
          Ravenna,  da  iscrivere  in  ragione  di  lire  20 miliardi
          nell'anno  1987,  di  lire  50 miliardi nell'anno 1988 e di
          lire  60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
          Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le
          regioni   interessate,   adotta,  tenuto  anche  conto  dei
          programmi  di  cui  alle  leggi  9 luglio  1957,  n. 600, e
          10 dicembre  1980,  n.  849,  e  delle esigenze finanziarie
          connesse  al completamento degli stessi, il programma degli
          interventi  ed il relativo piano di riparto della spesa, ai
          fini  dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di
          previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici e in quello
          del   Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Per
          l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1985, n. 791,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1986, n. 46.
              6.  E'  autorizzata  la complessiva spesa di lire 1.600
          miliardi,  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione  di  lire 100
          miliardi  per  l'anno  1987  e  di  lire  500  miliardi per
          ciascuno  degli  anni  dal  1988  al  1990, da destinare al
          completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o
          ancora  da  avviarsi  alla  data di entrata in vigore della
          presente   legge   in   base   al   programma   costruttivo
          predisposto,   d'intesa   con   il  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 12 dicembre
          1971,  n. 113, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n.
          119, e successive modifiche.
              7.  Per le finalita' e con le modalita' di cui all'art.
          19  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, gli enti locali
          possono  contrarre  mutui  con la Cassa depositi e prestiti
          nell'anno  1987  fino  ad un complessivo importo massimo di
          lire   800   miliardi.   La   quota  del  predetto  importo
          eventualmente  non  utilizzata  nell'anno 1987 puo' esserlo
          negli  anni  successivi.  L'onere  per  l'ammortamento  dei
          mutui, valutato in lire 1997 miliardi annui a decorrere dal
          1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
              8.  Ad  integrazione  dei  fondi  stanziati dall'art. 1
          della  legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi
          urgenti  in  materia  di  edilizia  universitaria, ferma la
          riserva  del 5 per cento per gli interventi di cui all'art.
          1,  comma  4,  della legge medesima, e' autorizzata, per il
          periodo  dal  1987  al  1989, l'ulteriore spesa di lire 950
          miliardi.  L'importo  e' iscritto nello stato di previsione
          del  Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire
          100  miliardi  per  l'anno  1987,  di lire 300 miliardi per
          l'anno  1988  e  di  lire  550  miliardi per l'anno 1989. A
          decorrere   dall'anno   finanziario  1990,  agli  ulteriori
          stanziamenti   si   provvede   ai   sensi   dell'art.   19,
          quattordicesimo  comma,  della  legge  22 dicembre 1984, n.
          887.
              9.  Per  la  prosecuzione degli interventi diretti alla
          prevenzione  dei  beni  culturali  e  ambientali dai rischi
          sismici,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 11,
          comma  ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
          e' integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.
              10.  L'autorizzazione  di  spesa  di  lire 500 miliardi
          recata dall'art. 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986,
          n.   41,   per   il   completamento  della  linea  1  della
          metropolitana   di  Napoli  e'  incrementata  di  lire  250
          miliardi  per  il  triennio  1988-1990,  in ragione di lire
          50 miliardi  nell'anno  1988  e  di  lire  100 miliardi per
          ciascuno degli anni 1989 e 1990.
              11.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 19,
          ultimo  comma,  della  legge  7 agosto  1982,  n.  526,  e'
          incrementata  di  lire  5  miliardi  per l'anno finanziario
          1987,  per  il  completamento delle opere di ricostruzione,
          consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di
          Palermo e locali annessi.
              12.  Per  le  finalita'  di  cui alla legge 31 dicembre
          1982,  n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare,
          e'  autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa
          complessiva  di  133  miliardi  di  lire  in  aggiunta agli
          stanziamenti  gia' recati dalla legge stessa, in ragione di
          lire  39  miliardi  per  l'anno  1987, lire 64 miliardi per
          l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.
              13.  L'onere  di ammortamento dei mutui di cui all'art.
          6,  quindicesimo  comma,  della  legge 22 dicembre 1984, n.
          887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a
          opere  previste  dalla  legge  29 maggio  1982, n. 308, che
          abbiano  ottenuto  il  contributo  di cui all'art. 10 della
          medesima  legge  n.  308  del  1982,  e' posto a carico del
          bilancio  dello  Stato  a  decorrere  dall'anno  1987,  con
          analoga  corrispondente  riduzione  del contributo erariale
          per  lo  sviluppo  degli  investimenti  attribuito ai sensi
          dell'art.  6,  quindicesimo  comma, della legge 22 dicembre
          1984,  n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e
          per  la realizzazione di quelli che ottengono il contributo
          di  cui  all'art. 10 della citata legge n. 308 del 1982, la
          Cassa  depositi  e  prestiti e' autorizzata ad accordare ai
          comuni,  ai loro consorzi e aziende mutui ventennali per un
          importo  complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli
          anni  1987,  1988  e  1989,  il  cui onere di ammortamento,
          valutato  in  lire  6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12
          miliardi per l'anno 1989, e' assunto a carico dello Stato.
              14.  Per  il completamento degli interventi di cui agli
          articoli 1  e  2  della  legge  22 dicembre 1982, n. 960, e
          secondo  le  medesime modalita', e' autorizzata l'ulteriore
          spesa  di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla
          regione  Friuli-Venezia  Giulia  e' assegnato il contributo
          speciale  di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per
          l'anno  1987,  lire  53  miliardi  per l'anno 1988, lire 18
          miliardi  per  l'anno  1989  e  lire 38 miliardi per l'anno
          1990,  per l'esecuzione delle opere indicate all'art. 4 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          100,  ed  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6 marzo 1978, n. 101. La restante somma di lire
          230  miliardi  e'  iscritta  nello  stato di previsione del
          Ministero  dei  lavori  pubblici,  in  ragione  di  lire 39
          miliardi  per  l'anno  1987, di lire 97 miliardi per l'anno
          1988,  di  lire  32  miliardi  per l'anno 1989 e di lire 62
          miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli
          importi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei lavori
          pubblici,   di   concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,
          all'esecuzione  da  parte  dell'ANAS  delle  opere indicate
          nell'art.   3  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.  100  del  1978,  o  comunque  direttamente
          connesse  ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche'
          all'esecuzione  delle  opere  di  edilizia complementare ai
          servizi  confinari,  compresi i locali da realizzare presso
          l'autoporto  di  S. Andrea  di  Gorizia da adibire a scuola
          della Guardia di finanza.
              15.  E'  assegnato all'ANAS un contributo straordinario
          per  gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto
          contributo e' cosi' ripartito:
                a) lire  1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel
          1988,  580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo
          da  istituire  nel  bilancio  di  previsione  dell'ANAS per
          l'accelerata  realizzazione  di interventi di completamento
          od   avvio   di   opere  autostradali  gia'  programmati  e
          parzialmente  finanziati  ai  sensi  delle  leggi 12 agosto
          1982,  numero  531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorita'
          per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
                b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno
          e  nel  Lazio,  di  cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel
          1989  e  600  nel  1990,  da  destinare  ai fabbisogni gia'
          indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il
          completamento  della  funzionalita' dei lotti delle aree di
          priorita'   del  programma  triennale  di  cui  alla  legge
          3 ottobre  1985,  n.  526,  e  ad  interventi di viabilita'
          statale previsti nel piano decennale, con priorita' per gli
          itinerari    interregionali,    nonche'   alla   definitiva
          conclusione  dei  programmi  1979-1981 e del piano stralcio
          1982-1987;
                c) lire  1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel
          1988,  500  nel  1989  e  500  nel  1990, da destinare alle
          finalita'  di  cui  alla  precedente lettera b) nelle altre
          regioni del centro-nord;
                d) lire  1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel
          1988,   220   nel   1989  e  180  nel  1990,  da  destinare
          all'ammodernamento,    alla    ristrutturazione   ed   alla
          manutenzione,    anche    straordinaria,    dell'autostrada
          Salerno-Reggio Calabria;
                e) lire  600  miliardi,  di  cui  20 nel 1987, 80 nel
          1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'art. 9
          della  legge  12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare
          la   realizzazione   dell'intervento  previsto,  l'ANAS  e'
          autorizzata  ad  approvare  il  piano  finanziario allegato
          all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle
          leggi  24 luglio  1961,  n.  729, e 28 aprile 1971, n. 287,
          predisposto   per   l'intero   investimento   in   sede  di
          destinazione  della  quota  iniziale  di  contributo  dello
          Stato.   L'ulteriore   fabbisogno   per   il  completamento
          dell'infrastruttura  e'  determinato  con apposita norma in
          sede   di   legge   finanziaria,   fermo  restando  che  il
          complessivo  onere per lo Stato non potra' essere superiore
          al   65  per  cento  dell'investimento  complessivo.  Detta
          aliquota,   limitatamente  all'investimento  relativo  alla
          prima  tratta indicata dalla convenzione di concessione, e'
          elevata all'80 per cento.
              16.  Una  quota  del 15 per cento a valere sui fondi di
          cui  alle  lettere  b),  c) e d) del comma 15, e' destinata
          alle  finalita'  di  cui  all'art.  7 della legge 3 ottobre
          1985, n. 526.
              Comma 153.
              -   Il  testo  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  139
          (Interventi  per  la  salvaguardia  di  Venezia e della sua
          laguna)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          1992, n. 42.
              -  Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  1177/2002 del
          Consiglio,  del  27 giugno  2002 (Regolamento del Consiglio
          relativo  ad  un  meccanismo  difensivo  temporaneo  per la
          costruzione  navale)  e' pubblicato nella G.U.C.E. 2 luglio
          2002, n. L 172.
              -  Si  riporta  il  resto  dell'art.  88  del  Trattato
          istitutivo della Comunita' europea:
              «Art.  88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con
          gli  Stati  membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
          esistenti  in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
          opportune  misure  richieste  dal  graduale  sviluppo o dal
          funzionamento del mercato comune.
              2. Qualora  la  Commissione,  dopo  aver  intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3. Alla  Commissione  sono  comunicati,  in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale».
              Comma 154.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della  legge
          26 febbraio  1992,  n.  211  (Interventi  nel  settore  dei
          sistemi di trasporto rapido di massa):
              «Art. 10. - 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge
          15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono
          autorizzati  ad  accendere mutui della durata massima di 10
          anni  garantiti  dallo  Stato,  per  la realizzazione delle
          finalita'  indicate  al  medesimo  art.  8,  nonche' per la
          realizzazione    di   sistemi   ferroviari   passanti,   di
          collegamenti  ferroviari  con aree aeroportuali, espositive
          ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e
          di   programmi  urbani  integrati.  A  tal  fine  gli  enti
          interessati  sono  tenuti  a presentare domanda, sulla base
          dei  relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di
          concerto  con il Ministro per i problemi delle aree urbane,
          approva  il piano di riparto delle risorse e concede, per i
          singoli  interventi,  contributi  in misura pari agli oneri
          per  capitale  ed interessi derivanti dall'ammortamento dei
          mutui.  Per  ogni  intervento i mutui garantiti dallo Stato
          non possono superare il limite massimo del 50 per cento del
          costo  di  realizzazione dell'investimento. Tale limite non
          si  applica  agli  interventi  concernenti  le  ferrovie in
          regime di gestione commissariale governativa.
              3.  Le  modalita' per la concessione e l'erogazione dei
          contributi  sono  stabilite  dal  Ministro  del  tesoro, su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con il
          Ministro per i problemi delle aree urbane.
              4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed
          in  conto  interessi  previsti  dal  presente articolo sono
          autorizzati   limiti  di  impegno  decennali  di  lire  195
          miliardi  per  l'anno  1993 e di ulteriori 155 miliardi per
          l'anno 1994».
              Comma 155.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 27 della gia' citata
          legge n. 468/1978:
              «Art.  27. - Leggi con oneri a carico dei bilanci degli
          enti del settore pubblico allargato.
              Le  leggi  che  comportano  oneri, anche sotto forma di
          minori  entrate,  a carico dei bilanci degli enti di cui al
          precedente   art.   25   devono   contenere  la  previsione
          dell'onere  stesso  nonche'  l'indicazione  della copertura
          finanziaria   riferita   ai  relativi  bilanci,  annuali  e
          pluriennali».
              Comma 157.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis)   (Lettera   soppressa  dall'art.  1,  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.  (Comma  soppresso  dall'art.  11,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542).
              Comma 162.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          8 novembre   2002,  n.  264  (Disposizioni  in  materia  di
          interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport):
              «Art.  1  (Rifinanziamento  degli interventi a sostegno
          dell'attivita'  del  teatro «Carlo Felice» di Genova). - 1.
          E'  disposta  l'erogazione,  in  favore del teatro comunale
          dell'Opera  «Carlo Felice» di Genova, di 2.582.000 euro per
          ciascuno  degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalita' di
          cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223».
              Comma 167.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 19 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 28 ottobre 1991 (Approvazione
          del  piano  di  sviluppo  delle universita' per il triennio
          1991-93):
              «Art.    19   (Autorizzazione   a   rilasciare   titoli
          universitari con valore legale).
              Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 7 agosto
          1990,  n.  245,  sulla  base delle documentazioni esibite e
          degli  statuti  presentati  al Ministero dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  su conforme
          parere   delle   competenti  commissioni  parlamentari,  e'
          concessa  l'autorizzazione  a  rilasciare  titoli di studio
          universitari    aventi    valore   legale   alle   seguenti
          istituzioni:
                1)  Associazione per il Libero istituto universitario
          «Carlo  Cattaneo»  per  il  corso  di  laurea  in  economia
          aziendale;
                2)  Associazione  «Campus  bio-medico»  per il Libero
          istituto  universitario  «Campus  biomedico»  C.B.M. per la
          facolta'  di medicina e chirurgia con il corso di laurea in
          medicina   e   chirurgia   per   la   scuola   in   scienze
          infermieristiche  per  il corso di diploma universitario in
          scienze infermieristiche.
              Le  predette  autorizzazioni non comportano alcun onere
          per lo Stato».
              Comma 168.
              -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          28 agosto  1997,  n.  284  (Disposizioni per la prevenzione
          della   cecita'   e   per   la   riabilitazione   visiva  e
          l'integrazione    sociale    e    lavorativa   dei   ciechi
          pluriminorati):
              «Art.  1. - 1. Alle iniziative per la prevenzione della
          cecita'  e per la realizzazione e la gestione di centri per
          l'educazione  e  la  riabilitazione  visiva e' destinato, a
          decorrere  dall'esercizio  1997,  uno stanziamento annuo di
          lire 6.000 milioni».
              «Art.  2.  -  1.  Lo  stanziamento di cui all'art. 1 e'
          destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la
          realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo,
          da  attuare  mediante convenzione con centri specializzati,
          per  la  creazione di nuovi centri dove questi non esistano
          ed il potenziamento di quelli gia' esistenti.
              2.  Con  decreto del Ministro della sanita', da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sono determinati i criteri di ripartizione
          dei   fondi   di  cui  al  comma  1,  nonche'  i  requisiti
          organizzativi,  strutturali  e funzionali dei centri di cui
          al medesimo comma 1.
              3.  La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e'
          assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale
          per   la   prevenzione  della  cecita',  per  le  attivita'
          istituzionali.
              4.  L'attivita'  della  Sezione  italiana  dell'Agenzia
          internazionale   per   la   prevenzione  della  cecita'  e'
          sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita'.
              5.  La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per
          la  prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun
          anno,  trasmette  al  Ministero della sanita' una relazione
          sull'attivita'  svolta  nell'esercizio  precedente  nonche'
          sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.
              6.  Le  regioni,  entro  il  30 giugno di ciascun anno,
          forniscono   al   Ministero   della  sanita'  gli  elementi
          informativi  necessari  per  la  puntuale  valutazione  dei
          risultati   ottenuti   nella   prevenzione  della  cecita',
          nell'educazione  e  nella  riabilitazione  visiva,  tenendo
          conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
              7.  Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di
          ciascun  anno,  trasmette al Parlamento una relazione sullo
          stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
          della  cecita',  l'educazione  e  la  riabilitazione visiva
          nonche'  sull'utilizzazione  dei  contributi  erogati dallo
          Stato per tali finalita».
              Comma 169.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17 della direttiva
          2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          6 novembre  2001  (Direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio   recante   un  codice  comunitario  relativo  ai
          medicinali per uso umano):
              «Art. 17 - 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
          necessari  affinche'  il  procedimento per l'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio  di un medicinale si concluda
          entro   210  giorni  dalla  presentazione  di  una  domanda
          convalidata.
              2.  Qualora  uno Stato membro rilevi che una domanda di
          autorizzazione e' gia' effettivamente all'esame in un altro
          Stato  membro  per  quanto riguarda il medicinale, lo Stato
          membro  interessato  puo'  decidere  di  sospendere l'esame
          approfondito  della  domanda  in  attesa della relazione di
          valutazione    elaborata   dall'altro   Stato   membro   in
          conformita' dell'art. 21, paragrafo 4.
              Lo  Stato  membro  interessato  informa  l'altro  Stato
          membro  e  il  richiedente  della  decisione  di sospendere
          l'esame  approfondito della domanda. Non appena ha concluso
          l'esame  della  domanda  ed ha preso una decisione, l'altro
          Stato   membro  trasmette  una  copia  della  relazione  di
          valutazione allo Stato membro interessato».
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 del
          regolamento   (CE)  n.  1084/2003  della  Commissione,  del
          3 giugno   2003  (Regolamento  della  Commissione  relativo
          all'esame  delle modifiche dei termini di un'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio di medicinali per uso umano o
          per  uso  veterinario rilasciata da un'autorita' competente
          di uno Stato membro):
              «Art.  4 (Procedura di notifica delle variazioni minori
          di  tipo IA). - 1. Per quanto riguarda le variazioni minori
          di  tipo  IA il titolare dell'autorizzazione all'immissione
          in commercio (denominato in seguito «il titolare») presenta
          contemporaneamente  alle  autorita'  competenti degli Stati
          membri  in  cui  e'  stato  autorizzato  il  medicinale una
          notifica corredata di:
                a) tutti   i   documenti  necessari,  inclusi  quelli
          modificati in seguito alla variazione;
                b) l'elenco   degli   Stati   membri   interessati  e
          l'indicazione  dello  Stato  membro  di  riferimento per il
          medicinale in questione;
                c) il  pagamento  dei relativi diritti previsti dalla
          regolamentazione  nazionale  applicabile negli Stati membri
          interessati.
              2.  Una notifica puo' riguardare una sola variazione di
          tipo   IA.   Qualora  fosse  necessario  apportare  diverse
          variazioni di tipo IA ai termini di una sola autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  deve  essere presentata una
          notifica separata per ogni variazione di tipo IA richiesta;
          ciascuna  notifica  deve  contenere  inoltre un riferimento
          alle altre notifiche presentate.
              3.  In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di
          tipo  IA  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio
          risulti  in  modifiche  conseguenti di tipo IA, una singola
          notifica  puo'  comprendere tutte le variazioni necessarie.
          Quest'ultima  comprende  una  descrizione  del rapporto tra
          tali variazioni conseguenti di tipo IA.
              4.  Qualora  una variazione comporti necessariamente la
          revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          dell'etichettatura  e  del  foglietto illustrativo, essa e'
          considerata parte della variazione.
              5.  Se  la  notifica  soddisfa  i  requisiti  di cui ai
          paragrafi  da  1  a  4,  l'autorita' competente dello Stato
          membro di riferimento riconosce la validita' della notifica
          entro  i 14 giorni successivi al ricevimento della notifica
          e   informa  le  altre  autorita'  competenti  interessate,
          nonche' il titolare.
              Ogni   autorita'   competente   interessata   aggiorna,
          all'occorrenza,    l'autorizzazione    all'immissione    in
          commercio  concessa  in  forza  dell'art. 6 della direttiva
          2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva 2001/82/CE».
              «Art.  5 (Procedura di notifica delle variazioni minori
          di  Tipo IB). - 1. Per quanto riguarda le variazioni minori
          di  tipo  IB  il  titolare presenta contemporaneamente alle
          autorita'  competenti  degli  Stati  membri in cui e' stato
          autorizzato il medicinale una notifica corredata di:
                a) tutti   i   documenti  necessari,  inclusi  quelli
          modificati in seguito alla variazione;
                b) l'elenco   degli   Stati   membri   interessati  e
          l'indicazione  dello  Stato  membro  di  riferimento per il
          medicinale in questione;
                c) il  pagamento  dei relativi diritti previsti dalla
          regolamentazione  nazionale  applicabile negli Stati membri
          interessati.
              2.  Una notifica puo' riguardare una sola variazione di
          tipo   IB.   Qualora  fosse  necessario  apportare  diverse
          variazioni di tipo IB ai termini di una sola autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  deve  essere presentata una
          notifica separata per ogni variazione di tipo IB richiesta;
          ciascuna  notifica  deve  contenere  inoltre un riferimento
          alle altre notifiche presentate.
              3.  In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di
          tipo  IB  comporti modifiche consequenziali di tipo IA o di
          tipo  IB,  una singola notifica di tipo IB puo' comprendere
          tutte  le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una
          descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di
          tipo I.
              4.  Qualora  una variazione comporti necessariamente la
          revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          dell'etichettatura  e  del  foglietto illustrativo, essa e'
          considerata parte della variazione.
              5.  Se  la  notifica  soddisfa  i  requisiti  di cui ai
          paragrafi  da  1  a  4,  l'autorita' competente dello Stato
          membro  di  riferimento  riconosce  il  ricevimento  di una
          notifica  valida  ed avvia la procedura di cui ai paragrafi
          da 6 a 11.
              6. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di
          una  notifica  valida  l'autorita'  competente  dello Stato
          membro  di  riferimento  non  ha inviato al titolare il suo
          parere,   conformemente   al   paragrafo 8,  la  variazione
          notificata  si  ritiene  approvata  da  tutte  le autorita'
          competenti degli Stati membri interessati.
              L'autorita'    competente   dello   Stato   membro   di
          riferimento  informa  le  autorita'  competenti degli Stati
          membri interessati.
              7.  Ogni autorita' competente interessata dalla domanda
          di  variazione  aggiorna,  all'occorrenza, l'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio concessa in forza dell'art. 6
          della  direttiva  2001/83/CE  o dell'art. 5 della direttiva
          2001/82/CE.
              8. Qualora l'autorita' competente dello Stato membro di
          riferimento  ritenga  che  non  sia  possibile accettare la
          domanda, essa informa, entro il periodo di cui al paragrafo
          6,  il titolare che ha presentato la notifica, motivando il
          proprio parere.
              9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere
          di  cui  al  paragrafo  8  il  titolare  puo' modificare la
          notifica  in  modo  da  tenere  debito conto degli elementi
          indicati  nel  parere.  In  tal  caso  le  disposizioni dei
          paragrafi   6   e   7  sono  d'applicazione  alla  notifica
          modificata.
              10.  Qualora  il  titolare non modifichi la notifica la
          richiesta  si  considera  respinta.  L'autorita' competente
          dello Stato membro di riferimento informa immediatamente il
          titolare e le altre autorita' competenti interessate.
              11.  Entro  10 giorni dalla conclusione della procedura
          di  cui al paragrafo 10 le autorita' competenti degli Stati
          membri  interessati  o  il  titolare  possono  deferire  la
          questione  all'Agenzia  per  l'applicazione  dell'art.  35,
          paragrafo  2,  della  direttiva 2001/83/CEE o dell'art. 39,
          paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE».
              «Art.  6  (Procedura  di  approvazione delle variazioni
          maggiori   di  Tipo  II).  -  1.  Per  quanto  riguarda  le
          variazioni   maggiori  di  tipo  II  il  titolare  presenta
          contemporaneamente  alle  autorita'  competenti degli Stati
          membri  in  cui  e'  stato  autorizzato  il  medicinale una
          domanda corredata di:
                a) i    particolari    e   documenti   giustificativi
          pertinenti  di  cui agli articoli da 8 a 12 della direttiva
          2001/83/CE  o  agli  articoli da  12  a  15 della direttiva
          2001/82/CE;
                b) dati   giustificativi   relativi  alla  variazione
          richiesta;
                c) tutti  i  documenti  modificati  in  seguito  alla
          domanda;
                d) un'aggiunta   o   un  aggiornamento  di  esistenti
          rapporti/sintesi  degli  esperti  in  modo  da tenere conto
          della variazione richiesta;
                e) l'elenco  degli  Stati  membri  interessati  dalla
          richiesta di variazione maggiore di tipo II e l'indicazione
          dello  Stato  membro  di  riferimento  per il medicinale in
          questione;
                f) il  pagamento  dei relativi diritti previsti dalla
          regolamentazione  nazionale  applicabile negli Stati membri
          interessati.
              2.  Una  domanda puo' riguardare una sola variazione di
          tipo   II.   Qualora  fosse  necessario  apportare  diverse
          variazioni   di   tipo   II   ad  una  sola  autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  deve  essere presentata una
          domanda  separata  per  ogni variazione richiesta; ciascuna
          domanda  deve  contenere  inoltre un riferimento alle altre
          richieste presentate.
              3.  In deroga al paragrafo 3, qualora una variazione di
          tipo  II  comporti  modifiche  consequenziali,  una singola
          domanda  puo'  comprendere tutte le variazioni conseguenti.
          Quest'ultima  comprende  una  descrizione  del rapporto tra
          tali variazioni conseguenti.
              4.  Qualora  una variazione comporti necessariamente la
          revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          dell'etichettatura  e  del  foglietto illustrativo, essa e'
          considerata parte della variazione.
              5.  Se  la  domanda  soddisfa  i  requisiti  di  cui ai
          paragrafi  da  1  a  4, le autorita' competenti degli Stati
          membri  interessati  informano  immediatamente le autorita'
          competenti   dello   Stato   membro   di   riferimento  del
          ricevimento della domanda valida.
              6.   L'autorita'   competente  dello  Stato  membro  di
          riferimento   informa  immediatamente  le  altre  autorita'
          competenti  degli  Stati  membri  interessati,  nonche'  il
          titolare  dell'avvio della procedura di cui ai paragrafi da
          7 a 13.
              7.  Entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura
          l'autorita'  competente  dello  Stato membro di riferimento
          deve redigere una relazione di valutazione e un progetto di
          decisione  da  presentare  alle  altre autorita' competenti
          interessate.
              Questo  periodo puo' essere ridotto in casi urgenti, in
          particolare per motivi di sicurezza.
              Questo  periodo  puo'  essere  esteso  a  90 giorni per
          variazioni    riguardanti   modifiche   o   aggiunte   alle
          indicazioni terapeutiche.
              Questo  periodo  e'  esteso  a 90 giorni per variazioni
          riguardanti  la  modifica  o  l'aggiunta  di una specie non
          destinata  alla  produzione  alimentare  per  la  quale  il
          prodotto e' indicato.
              8.  Entro  i  termini di cui al paragrafo 7 l'autorita'
          competente   dello   Stato   membro   di  riferimento  puo'
          richiedere  al  titolare  di presentare, entro un limite di
          tempo  stabilito da tale autorita' competente, informazioni
          supplementari.  La  procedura  e' sospesa fino a quando non
          vengono fornite le informazioni supplementari richieste. In
          questo  caso i periodi di cui al paragrafo 7 possono essere
          estesi  per  un  periodo  ulteriore da determinare da parte
          dell'autorita'    competente    dello   Stato   membro   di
          riferimento.
              L'autorita'    competente   dello   Stato   membro   di
          riferimento   informa   le   altre   autorita'   competenti
          interessate.
              9.  Entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento del
          progetto  di  decisione e della relazione di valutazione le
          altre  autorita'  competenti degli Stati membri interessati
          riconoscono   il   progetto   di   decisione   e  informano
          l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento.
              L'autorita'    competente   dello   Stato   membro   di
          riferimento  conclude  la  procedura  e  informa  le  altre
          autorita' competenti interessate, nonche' il titolare.
              10. Ogni autorita' competente interessata dalla domanda
          di  variazione  modifica,  all'occorrenza, l'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio concessa in forza dell'art. 6
          della  direttiva  2001/83/CE  o dell'art. 5 della direttiva
          2001/82/CE,  conformemente  al progetto di decisione di cui
          al paragrafo 9.
              11.  Le  decisioni  relative  a  variazioni  connesse a
          questioni  di  sicurezza  devono  essere  attuate  entro un
          periodo  di  tempo  concordato  tra  l'autorita' competente
          dello  Stato  membro  di  riferimento e il titolare, previa
          consultazione  delle altre autorita' competenti degli Stati
          membri interessati.
              12.  Se  entro  il termine di cui al paragrafo 9 non e'
          possibile  il  mutuo  riconoscimento da parte di una o piu'
          autorita'    competenti    del    progetto   di   decisione
          dell'autorita'    competente    dello   Stato   membro   di
          riferimento,  si  applica  la procedura di cui all'art. 35,
          paragrafo  2,  della  direttiva  2001/83/CEE o all'art. 39,
          paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE.
              13.  Entro  10 giorni dalla conclusione della procedura
          di  cui  al  paragrafo  8 e qualora le autorita' competenti
          degli  Stati  membri  interessati  dalla  domanda siano del
          parere  che  la  variazione  non possa essere accettata, il
          titolare   puo'   deferire  la  questione  all'Agenzia  per
          l'applicazione  dell'art.  35, paragrafo 2, della direttiva
          2001/83/CEE  o  dell'art.  39, paragrafo 2, della direttiva
          2001/82/CEE».
              Comma 170.
              -  Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 92 della
          gia' citata legge n. 388/2000:
              «7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di
          fare  fronte,  con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
          il  coordinamento  delle attivita' di ricerca per la tutela
          della  salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
          che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
          nazionali,  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di  lire  15
          miliardi per gli anni 2001 e 2002».
              Comma 173.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della  legge
          21 novembre  2000,  n.  353  (Legge-quadro  in  materia  di
          incendi   boschivi),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  10  (Divieti,  prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
          zone  boscate  ed  i  pascoli i cui soprassuoli siano stati
          percorsi  dal  fuoco  non  possono  avere  una destinazione
          diversa  da  quella  preesistente  all'incendio  per almeno
          quindici  anni.  E'  comunque  consentita la costruzione di
          opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
          incolumita'   e   dell'ambiente.   In  tutti  gli  atti  di
          compravendita  di  aree  e  immobili situati nelle predette
          zone,  stipulati  entro quindici anni dagli eventi previsti
          dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
          vincolo   di   cui  al  primo  periodo,  pena  la  nullita'
          dell'atto.  Nei  comuni  sprovvisti  di piano regolatore e'
          vietata  per  dieci  anni ogni edificazione su area boscata
          percorsa  dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
          predetti  soprassuoli,  la realizzazione di edifici nonche'
          di  strutture  e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
          civili  ed  attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
          detta  realizzazione  sia stata prevista in data precedente
          l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
          Sono  vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
          attivita'  di  rimboschimento  e  di  ingegneria ambientale
          sostenute   con   risorse   finanziarie   pubbliche,  salvo
          specifica     autorizzazione    concessa    dal    Ministro
          dell'ambiente,  per  le  aree  naturali protette statali, o
          dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
          situazioni  di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in
          cui  sia urgente un intervento per la tutela di particolari
          valori  ambientali  e  paesaggistici. Sono altresi' vietati
          per  dieci  anni,  limitatamente  ai soprassuoli delle zone
          boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.