18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio. 19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il secondo comma dell'art. 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28. 20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. 21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602 del codice civile le societa' consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu' elevato. 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. 24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale a norma dell'art. 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite. 26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata. 29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11, da 19 a 28 e da 33 a 37, del testo unico bancario. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario. 31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 32. ( Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinques e 4-sexies all'art. 155, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). 33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. 36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. 37. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 155, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). 38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa', associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29. 40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. 41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. 42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. 48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'art. 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge. 50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. 51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. 52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14. 54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita' sociale. 55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'art. 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario. 58. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' abrogato. 59. L'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. 60. Nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269». 61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». - Si riportano gli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»: «Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo». 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro. Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. 2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. 3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. 5. (Comma abrogato dall'art. 5, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342). 6. Si applica l'art. 30, comma 5. Art. 35 (Operativita). - 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. Art. 36 (Fusioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di societa' per azioni. 2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4. Art. 37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita' previste dalla legge. 3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualita». Comma 125. - Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 32 del gia' citato decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata: «27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto; b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto; d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi boschivi; g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico. » Comma 126. - Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 48 del gia' citato decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata: «17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attivita' di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.». Comma 127. - Si riporta il testo dell'art. 50 del gia' citato decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata: «50. (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario. 4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della trasmissione telematica. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, «strutture di erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti. 6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta. 8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale. 10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazionedefinitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione. 11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica o nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.». Comma 128. - Il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003) e' riportato nella nota al comma 100 del presente articolo: Commi 129 e 130. - Si riporta il testo dell'art. 60 della gia' citata legge n. 289/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alle finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico. 2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate. 3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive. 4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo. 5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni». - Il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n. 289/2002, e' riportato nella nota al comma 100 del presente articolo. Comma 131. - Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Art. 203. - Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389». Commi 132 e 133: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 della gia' citata legge n. 289/2002: «Art. 1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta: a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi' approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima della predetta misura e' determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi; b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi; c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui al citato art. 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della intensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea; d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000; e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a); f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo; g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si e' verificata; h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006; i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.». Comma 134. - Il testo della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, Supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale): «7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo: a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega; c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma; e) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale; f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma; g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi; h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi; i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; l) regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; m) concessione e' il contratto di cui all'art. 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto; n) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo». Comma 135. - Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Comma 143. - Si riporta il testo dell'art. 54 della gia' citata legge n. 448/2001: «Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali). - 1. Al fine promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. 2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione. 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni: a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo; b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione; d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente. 4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.». Comma 144. - Si riporta il testo dell'art. 55 della gia' citata legge n. 448/2001: «Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. 2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate. 3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.». Comma 146 e 147: - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2-bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra' avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004. 3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. 7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente. 7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e' istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.». Comma 148. - Si riporta il comma 1 dell'art. 137 della gia' citata legge n. 388/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1. - Alla regione Sicilia e' assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a: a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese; b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo; c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi. c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Comma 150. - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: « Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3, dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande. 5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente. 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non puo' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato». 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale): « Art. 11 (Attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). - 1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresi' la facolta', di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento. 2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.». - Si riporta il testo dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto». Comma 151. - Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata legge n. 443/2001, come sostituito dal comma 3, dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1. (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere. 1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni: a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare; b) costi stimati per ciascuno degli interventi; c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento; d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati; e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11 CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1; b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione; c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico; d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo; e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario; f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti; g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria; h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente; i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni; l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva; m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni; n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale; o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo. 3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2. 3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attivita' previste nel progetto approvato. 4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1. 5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. 7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attivita' decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 11. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e' abrogato. 12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. 13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. 15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo' essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in essere. 16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso. 17. Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. 19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa competente, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalita' di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e specifica destinazione». Comma 152. - Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987), e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 7. - 1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere. 2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, e' autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987. 3. E' autorizzato, per l'anno 1987 il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'art. 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'art. 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. 4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . 5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 6. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 113, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche. 7. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 1997 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987. 10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'art. 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli e' incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi. 12. Per le finalita' di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989. 13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della medesima legge n. 308 del 1982, e' posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'art. 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi e aziende mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, e' assunto a carico dello Stato. 14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e secondo le medesime modalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101. La restante somma di lire 230 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche' all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza. 15. E' assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo e' cosi' ripartito: a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali gia' programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, numero 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorita' per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane; b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni gia' indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalita' dei lotti delle aree di priorita' del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilita' statale previsti nel piano decennale, con priorita' per gli itinerari interregionali, nonche' alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987; c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalita' di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord; d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS e' autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura e' determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potra' essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, e' elevata all'80 per cento. 16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, e' destinata alle finalita' di cui all'art. 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526. Comma 153. - Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42. - Il testo del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (Regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale) e' pubblicato nella G.U.C.E. 2 luglio 2002, n. L 172. - Si riporta il resto dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea: «Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». Comma 154. - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa): «Art. 10. - 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di 10 anni garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalita' indicate al medesimo art. 8, nonche' per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa. 3. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994». Comma 155. - Si riporta il testo dell'art. 27 della gia' citata legge n. 468/1978: «Art. 27. - Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato. Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonche' l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Comma 157. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (Lettera soppressa dall'art. 1, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma soppresso dall'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542). Comma 162. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 (Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport): «Art. 1 (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attivita' del teatro «Carlo Felice» di Genova). - 1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalita' di cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223». Comma 167. - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93): «Art. 19 (Autorizzazione a rilasciare titoli universitari con valore legale). Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 245, sulla base delle documentazioni esibite e degli statuti presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, e' concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale alle seguenti istituzioni: 1) Associazione per il Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» per il corso di laurea in economia aziendale; 2) Associazione «Campus bio-medico» per il Libero istituto universitario «Campus biomedico» C.B.M. per la facolta' di medicina e chirurgia con il corso di laurea in medicina e chirurgia per la scuola in scienze infermieristiche per il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche. Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere per lo Stato». Comma 168. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati): «Art. 1. - 1. Alle iniziative per la prevenzione della cecita' e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva e' destinato, a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni». «Art. 2. - 1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 e' destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli gia' esistenti. 2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1. 3. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e' assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', per le attivita' istituzionali. 4. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita'. 5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero della sanita' una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente nonche' sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3. 6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero della sanita' gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia. 7. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e la riabilitazione visiva nonche' sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalita». Comma 169. - Si riporta il testo dell'art. 17 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano): «Art. 17 - 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinche' il procedimento per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro 210 giorni dalla presentazione di una domanda convalidata. 2. Qualora uno Stato membro rilevi che una domanda di autorizzazione e' gia' effettivamente all'esame in un altro Stato membro per quanto riguarda il medicinale, lo Stato membro interessato puo' decidere di sospendere l'esame approfondito della domanda in attesa della relazione di valutazione elaborata dall'altro Stato membro in conformita' dell'art. 21, paragrafo 4. Lo Stato membro interessato informa l'altro Stato membro e il richiedente della decisione di sospendere l'esame approfondito della domanda. Non appena ha concluso l'esame della domanda ed ha preso una decisione, l'altro Stato membro trasmette una copia della relazione di valutazione allo Stato membro interessato». - Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003 (Regolamento della Commissione relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorita' competente di uno Stato membro): «Art. 4 (Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IA). - 1. Per quanto riguarda le variazioni minori di tipo IA il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (denominato in seguito «il titolare») presenta contemporaneamente alle autorita' competenti degli Stati membri in cui e' stato autorizzato il medicinale una notifica corredata di: a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli modificati in seguito alla variazione; b) l'elenco degli Stati membri interessati e l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il medicinale in questione; c) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri interessati. 2. Una notifica puo' riguardare una sola variazione di tipo IA. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo IA ai termini di una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una notifica separata per ogni variazione di tipo IA richiesta; ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento alle altre notifiche presentate. 3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di tipo IA dell'autorizzazione all'immissione in commercio risulti in modifiche conseguenti di tipo IA, una singola notifica puo' comprendere tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di tipo IA. 4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa e' considerata parte della variazione. 5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento riconosce la validita' della notifica entro i 14 giorni successivi al ricevimento della notifica e informa le altre autorita' competenti interessate, nonche' il titolare. Ogni autorita' competente interessata aggiorna, all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'art. 6 della direttiva 2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva 2001/82/CE». «Art. 5 (Procedura di notifica delle variazioni minori di Tipo IB). - 1. Per quanto riguarda le variazioni minori di tipo IB il titolare presenta contemporaneamente alle autorita' competenti degli Stati membri in cui e' stato autorizzato il medicinale una notifica corredata di: a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli modificati in seguito alla variazione; b) l'elenco degli Stati membri interessati e l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il medicinale in questione; c) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri interessati. 2. Una notifica puo' riguardare una sola variazione di tipo IB. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo IB ai termini di una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una notifica separata per ogni variazione di tipo IB richiesta; ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento alle altre notifiche presentate. 3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di tipo IB comporti modifiche consequenziali di tipo IA o di tipo IB, una singola notifica di tipo IB puo' comprendere tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di tipo I. 4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa e' considerata parte della variazione. 5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento riconosce il ricevimento di una notifica valida ed avvia la procedura di cui ai paragrafi da 6 a 11. 6. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento non ha inviato al titolare il suo parere, conformemente al paragrafo 8, la variazione notificata si ritiene approvata da tutte le autorita' competenti degli Stati membri interessati. L'autorita' competente dello Stato membro di riferimento informa le autorita' competenti degli Stati membri interessati. 7. Ogni autorita' competente interessata dalla domanda di variazione aggiorna, all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'art. 6 della direttiva 2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva 2001/82/CE. 8. Qualora l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento ritenga che non sia possibile accettare la domanda, essa informa, entro il periodo di cui al paragrafo 6, il titolare che ha presentato la notifica, motivando il proprio parere. 9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere di cui al paragrafo 8 il titolare puo' modificare la notifica in modo da tenere debito conto degli elementi indicati nel parere. In tal caso le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 sono d'applicazione alla notifica modificata. 10. Qualora il titolare non modifichi la notifica la richiesta si considera respinta. L'autorita' competente dello Stato membro di riferimento informa immediatamente il titolare e le altre autorita' competenti interessate. 11. Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui al paragrafo 10 le autorita' competenti degli Stati membri interessati o il titolare possono deferire la questione all'Agenzia per l'applicazione dell'art. 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o dell'art. 39, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE». «Art. 6 (Procedura di approvazione delle variazioni maggiori di Tipo II). - 1. Per quanto riguarda le variazioni maggiori di tipo II il titolare presenta contemporaneamente alle autorita' competenti degli Stati membri in cui e' stato autorizzato il medicinale una domanda corredata di: a) i particolari e documenti giustificativi pertinenti di cui agli articoli da 8 a 12 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2001/82/CE; b) dati giustificativi relativi alla variazione richiesta; c) tutti i documenti modificati in seguito alla domanda; d) un'aggiunta o un aggiornamento di esistenti rapporti/sintesi degli esperti in modo da tenere conto della variazione richiesta; e) l'elenco degli Stati membri interessati dalla richiesta di variazione maggiore di tipo II e l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il medicinale in questione; f) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri interessati. 2. Una domanda puo' riguardare una sola variazione di tipo II. Qualora fosse necessario apportare diverse variazioni di tipo II ad una sola autorizzazione all'immissione in commercio, deve essere presentata una domanda separata per ogni variazione richiesta; ciascuna domanda deve contenere inoltre un riferimento alle altre richieste presentate. 3. In deroga al paragrafo 3, qualora una variazione di tipo II comporti modifiche consequenziali, una singola domanda puo' comprendere tutte le variazioni conseguenti. Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti. 4. Qualora una variazione comporti necessariamente la revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa e' considerata parte della variazione. 5. Se la domanda soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, le autorita' competenti degli Stati membri interessati informano immediatamente le autorita' competenti dello Stato membro di riferimento del ricevimento della domanda valida. 6. L'autorita' competente dello Stato membro di riferimento informa immediatamente le altre autorita' competenti degli Stati membri interessati, nonche' il titolare dell'avvio della procedura di cui ai paragrafi da 7 a 13. 7. Entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento deve redigere una relazione di valutazione e un progetto di decisione da presentare alle altre autorita' competenti interessate. Questo periodo puo' essere ridotto in casi urgenti, in particolare per motivi di sicurezza. Questo periodo puo' essere esteso a 90 giorni per variazioni riguardanti modifiche o aggiunte alle indicazioni terapeutiche. Questo periodo e' esteso a 90 giorni per variazioni riguardanti la modifica o l'aggiunta di una specie non destinata alla produzione alimentare per la quale il prodotto e' indicato. 8. Entro i termini di cui al paragrafo 7 l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento puo' richiedere al titolare di presentare, entro un limite di tempo stabilito da tale autorita' competente, informazioni supplementari. La procedura e' sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari richieste. In questo caso i periodi di cui al paragrafo 7 possono essere estesi per un periodo ulteriore da determinare da parte dell'autorita' competente dello Stato membro di riferimento. L'autorita' competente dello Stato membro di riferimento informa le altre autorita' competenti interessate. 9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di decisione e della relazione di valutazione le altre autorita' competenti degli Stati membri interessati riconoscono il progetto di decisione e informano l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento. L'autorita' competente dello Stato membro di riferimento conclude la procedura e informa le altre autorita' competenti interessate, nonche' il titolare. 10. Ogni autorita' competente interessata dalla domanda di variazione modifica, all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa in forza dell'art. 6 della direttiva 2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva 2001/82/CE, conformemente al progetto di decisione di cui al paragrafo 9. 11. Le decisioni relative a variazioni connesse a questioni di sicurezza devono essere attuate entro un periodo di tempo concordato tra l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento e il titolare, previa consultazione delle altre autorita' competenti degli Stati membri interessati. 12. Se entro il termine di cui al paragrafo 9 non e' possibile il mutuo riconoscimento da parte di una o piu' autorita' competenti del progetto di decisione dell'autorita' competente dello Stato membro di riferimento, si applica la procedura di cui all'art. 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o all'art. 39, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE. 13. Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui al paragrafo 8 e qualora le autorita' competenti degli Stati membri interessati dalla domanda siano del parere che la variazione non possa essere accettata, il titolare puo' deferire la questione all'Agenzia per l'applicazione dell'art. 35, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o dell'art. 39, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE». Comma 170. - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 92 della gia' citata legge n. 388/2000: «7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attivita' di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002». Comma 173. - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita' dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi' vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.