(parte 4)
              2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data
          di  approvazione  del  piano  regionale  di  cui al comma 1
          dell'art.   3,  a  censire,  tramite  apposito  catasto,  i
          soprassuoli    gia'    percorsi   dal   fuoco   nell'ultimo
          quinquennio,  avvalendosi  anche dei rilievi effettuati dal
          Corpo  forestale  dello  Stato.  Il  catasto  e' aggiornato
          annualmente.  L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
          esposto  per  trenta giorni all'albo pretorio comunale, per
          eventuali  osservazioni.  Decorso  tale  termine,  i comuni
          valutano  le  osservazioni presentate ed approvano, entro i
          successivi  sessanta  giorni,  gli  elenchi definitivi e le
          relative  perimetrazioni.  E'  ammessa  la  revisione degli
          elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai
          divieti  di  cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
          periodi  rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal
          medesimo comma 1.
              3.  Nel  caso di trasgressioni al divieto di pascolo su
          soprassuoli  delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi
          del  comma  1  si  applica una sanzione amministrativa, per
          ogni  capo,  non  inferiore a lire 60.000 e non superiore a
          lire  120.000  e  nel  caso  di trasgressione al divieto di
          caccia  sui  medesimi  soprassuoli  si applica una sanzione
          amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
          a lire 800.000.
              4.   Nel   caso   di   trasgressioni   al   divieto  di
          realizzazione   di   edifici   nonche'   di   strutture   e
          infrastrutture   finalizzate   ad  insediamenti  civili  ed
          attivita'  produttive  su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
          sensi  del  comma  1,  si  applica  l'art. 20, primo comma,
          lettera  c),  della  legge  28 febbraio  1985,  n.  47.  Il
          giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
          dell'opera  e  il ripristino dello stato dei luoghi a spese
          del responsabile.
              5.  Nelle  aree  e  nei  periodi  a rischio di incendio
          boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
          dell'art.  3,  comma 3, lettera f), determinanti anche solo
          potenzialmente l'innesco di incendio.
              6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si
          applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
          somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire
          20.000.000.  Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui
          il  responsabile appartenga a una delle categorie descritte
          all'art. 7, commi 3 e 6.
              7.  In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma
          5  da  parte  di esercenti attivita' turistiche, oltre alla
          sanzione  di  cui  al  comma 6, e' disposta la revoca della
          licenza,    dell'autorizzazione    o    del   provvedimento
          amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
              8.  In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art.
          18  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  sul diritto al
          risarcimento  del danno ambientale, alla cui determinazione
          concorrono  l'ammontare  delle spese sostenute per la lotta
          attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo».
              Comma 174.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  57  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica):
              «Art.  57  (Miniere  del  Sulcis).  -  1.  La  gestione
          temporanea  delle  miniere  carbonifere del Sulcis affidata
          alla  «Carbosulcis  S.p.A.» viene mantenuta fino alla presa
          in  consegna delle strutture da parte del concessionario di
          cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 gennaio   1994,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          9 marzo  1994,  n.  56, e comunque non oltre il 31 dicembre
          1998.
              2.  Nelle  more della presa in consegna delle strutture
          minerarie  da  parte  del  concessionario  le  agevolazioni
          finanziarie  di  cui  al  comma 3  dell'art.  8  del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1994,
          possono  essere  destinate alla «Carbosulcis S.p.A.» per la
          gestione  temporanea  delle miniere carbonifere del Sulcis,
          nel limite di 25 miliardi di lire.
              3.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede  a  stabilire, previa
          formale  rinuncia da parte del concessionario, le modalita'
          per  il  trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
          alla  «Carbosulcis  S.p.A.» e le modalita' per l'utilizzo e
          la rendicontazione delle stesse».
              Comma 175.
              -  Per i testi dei commi 2 e 3 del citato art. 57 della
          legge 449 1997, vedasi note al comma precedente.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del
          piano     di    disinquinamento    del    territorio    del
          Sulcis-Iglesiente):
              «Art. 8 (Norme finanziarie). - 1. Il prezzo di cessione
          dell'energia  elettrica  prodotta  dal  concessionario  con
          carbone    Sulcis    mediante   gassificazione,   riportato
          nell'allegato  B  al  presente  decreto,  e'  regolato,  ad
          eccezione  di  quanto  diversamente  previsto  dal presente
          decreto,  dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del
          29 aprile 1992.
              2.  Per la realizzazione degli impianti di cui al comma
          1  dell'art.  1,  gia'  inseriti  nel quadro comunitario di
          sostegno  della  regione  Sardegna  possono essere concesse
          agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in
          parti  uguali  delle  risorse comunitarie e di quelle della
          regione stessa.
              3.  Per  gli  stessi impianti saranno altresi' concesse
          agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di
          Equivalente  sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e
          le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa
          revoca  dei  finanziamenti  di  cui  alla delibera CIPI del
          31 gennaio 1992.
              4. A fronte delle attivita' di IMI - Istituto mobiliare
          italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto
          e' erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la
          somma  di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta
          assunto  dalla  regione  Sardegna,  con deliberazione della
          giunta regionale del 9 novembre 1993».
              Comma 177.
              -  Si  riporta il testo del comma 13 dell'art. 54 della
          gia' citata legge n. 449/1997:
              «13.  -  Sono  abrogate  le  norme  che  autorizzano la
          contrazione  di  mutui  da  parte  del  Tesoro  destinati a
          specifiche  finalita',  ivi comprese quelle di cui al comma
          12  dell'art.  2  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662 ad
          eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed  istituzioni
          internazionali  o  comunitarie,  al cui capitale o fondo lo
          Stato  partecipi,  vincolate  per statuto a concedere mutui
          solo  per  finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
          relative   spese   pluriennali   si   provvede  nei  limiti
          risultanti    dalla   tabella   F   allegata   alla   legge
          finanziaria».
              Comma 179.
              -  Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 marzo
          2001,  n.  78  (Tutela  del  patrimonio storico della Prima
          guerra   mondiale),   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.   11   (Norme  di  spesa  e  finali).  -  1.  Per
          l'attuazione  della  presente legge e' autorizzata la spesa
          di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi previsti dalla
          presente  legge  e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di
          lire un miliardo.
              3.  Per  l'attuazione  del  comma  4  e' autorizzato un
          limite  di  impegno  quindicennale  pari a lire un miliardo
          annue a decorrere dall'anno 2001.
              4.  I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e
          c),  sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con
          onere  a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui
          al  comma  3. Si applica l'art. 8, comma 2. Con decreto del
          Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali  sono
          determinati   criteri  e  modalita'  per  l'attuazione  del
          presente  comma,  compresi  la rendicontazione da parte dei
          soggetti beneficiari e i controlli.
              5.  Le  funzioni  di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono
          esercitate  nei  limiti  delle  risorse  di cui al presente
          articolo.
              6.  In sede di prima applicazione della presente legge,
          le  risorse disponibili al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai
          sensi  dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate
          prioritariamente  dal  Ministero  per i beni e le attivita'
          culturali  ai  progetti  relativi  alle zone di guerra piu'
          direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917
          sugli altopiani vicentini.
              Comma 180.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 45 della gia' citata
          legge   n.   448/2001,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art. 45 (Limiti di impegno). - 1. Al fine di agevolare
          lo   sviluppo   dell'economia   e   dell'occupazione,  sono
          autorizzati  nel  triennio 2002-2004 i limiti di impegno di
          cui  alla  Tabella  2, allegata alla presente legge, con la
          decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
              2.  Per  la  realizzazione  delle infrastrutture per la
          mobilita' al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di
          Milano  sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
          1,50  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2002, di 4
          milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2004.
              3.  Per  la  realizzazione  delle infrastrutture per la
          mobilita'  al  servizio  della  Fiera  del Levante di Bari,
          della  Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera
          di  Padova  sono  autorizzati,  rispettivamente,  limiti di
          impegno  quindicennali  di  1  milione  di euro a decorrere
          dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
          2003.
              4.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento  degli
          interventi  di  cui  all'art.  144,  comma  5,  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  autorizzata la spesa di 7
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».
              Comma 183.
              -  Si riporta il testo del primo comma dell'art. 74 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), e successive modificazioni:
              «In   deroga  alle  disposizioni  dei  titoli  primo  e
          secondo, l'imposta e' dovuta:
                a) per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
                b) per  il  commercio  dei  fiammiferi, limitatamente
          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima
          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
                c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge
          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
                e) per   la   vendita   al   pubblico,  da  parte  di
          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi
          ai  trasporti  pubblici  urbani  di  persone dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di
          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
                e-bis)  (Lettera abrogata dall'art. 36, decreto-legge
          30 agosto 1993, n. 331)».
              Comma 184.
              -  Il  testo  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241   (Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174.
              Comma 187.
              -  Si  riporta  il testo del comma 30 dell'art. 2 della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «30.  Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
          n.   250,  dopo  le  parole:  «Trentino-Alto  Adige»,  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «e ai giornali quotidiani italiani
          editi  e  diffusi  all'estero».  Ai  fini dell'applicazione
          dell'art.  3,  comma  8,  lettera  a), della legge 7 agosto
          1990, n. 250, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima
          legge  n.  250 del 1990, deve essere interpretato nel senso
          che  per  imprese  editrici  di  quotidiani costituite come
          cooperative  giornalistiche,  devono  intendersi  anche  le
          imprese,  costituite  in tale forma, editrici di agenzie di
          stampa   quotidiane   che  trasmettano  tramite  canali  in
          concessione esclusiva dell'Ente poste italiane».
              -  Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai  benefici  di  cui  all'art.  11  della legge stessa), e
          successive modificazioni:
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma  8  e  al  comma 11 del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere   a)  e  b)  per  le  cooperative  editrici
          costituite  ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma
          4,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno precedente a quello
          di  riferimento  dei  contributi, entrate pubblicitarie che
          non   superino  il  30  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) le   testate   nazionali   che   usufruiscono   di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate;
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) la  testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi.
              2-bis.  I contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter.  I contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
          f)  e  g)  del  comma  2  del presente articolo. Gli stessi
          contributi  e  in misura, comunque, non superiore al 50 per
          cento  dei  costi  complessivi,  compresi gli ammortamenti,
          risultanti  dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
          ai  giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero
          a   condizione   che   le   imprese  editrici  beneficiarie
          possiedano  i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)
          del  comma  2  del  presente  articolo. Tali imprese devono
          allegare  alla domanda i bilanci corredati da una relazione
          di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416.
              3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200
          per  copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media,
          indipendentemente  dal  numero delle testate. Le imprese di
          cui  al  presente  comma devono essere costituite da almeno
          tre  anni  ovvero  editare testate diffuse da almeno cinque
          anni.   I   contributi   di  cui  al  presente  comma  sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis.  Qualora  le  societa'  di  cui al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4.  La  commissione  di  cui  all'art.  54  della legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi  2  e  3  devono  trasmettere alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6.  Ove  nei  dieci  anni dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7.  I  contributi  di cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma  8,  lettera b), sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non  superiore  a  lire  2  miliardi per ciascuna
          impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1)  lire  500  milioni  all'anno da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma
          8  non  puo'  comunque superare il 60 per cento della media
          dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis.  (Comma  abrogato  dall'art. 2, legge 11 luglio
          1998, n. 224).
              11-ter.  A  decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12.  La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi  2,  5,  6, 7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
              Comma 188.
              -  Il  testo  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415
          (Modifiche  della  legge  1° marzo  1986, n. 64, in tema di
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          19 dicembre  1992,  n.  488  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249.
              Comma 190.
              -  Si  riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          gia' citata legge n. 448/2001:
              «18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
          10,  sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          successive  modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
          2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
          anno.  La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
          agli  esercizi  finanziari  1999  e  2000.  Delle misure di
          sostegno  di  cui  al presente comma possono beneficiare, a
          decorrere  dall'anno  2002, anche le emittenti radiofoniche
          locali  legittimamente  esercenti  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nella misura complessivamente
          non  superiore  ad  un  decimo  dell'ammontare  globale dei
          contributi  stanziati.  Per  queste  ultime  emittenti, con
          decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
          di attribuzione ed erogazione».
              Comma 191.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre  1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
          il  credito  sportivo  con  sede  in  Roma),  e  successive
          modificazioni,  come modificati dalla legge qui pubblicata,
          precisando che l'art. 161, decreto legislativo 1° settembre
          1993,   n.  385,  ha  abrogato  la  presente  legge,  fatta
          eccezione  per  gli  articoli 2,  quarto  comma, 3, settimo
          comma e 5:
              «Art.  5.  -  L'Istituto  puo' concedere contributi per
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          istituzionali,  con  le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento   da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
          dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  19 giugno  2003,  n. 179,
          nonche'  con  l'importo dei premi riservati al CONI a norma
          dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
          colpiti  da  decadenza  per i quali resta salvo il disposto
          dell'art.  90,  comma  16, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento».
              Comma 193.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 19 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003,  n. 326, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  19.  (De  tax). - 1. Il consumatore che acquista
          prodotti  per  un  prezzo  pari  o  superiore  a 50 euro in
          esercizi   commerciali   convenzionati   con  associazioni,
          organizzazioni  ed  enti  che  svolgono attivita' etiche ha
          facolta'  di  manifestare  l'assenso  alla destinazione nei
          loro  riguardi,  da  parte  dello  Stato, di una quota pari
          all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa
          ai prodotti acquistati.
              2.  Le  associazioni di promozione sociale iscritte nei
          registri  di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
          383,  gli  enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
          1991,  n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui
          al comma 1, enti svolgenti attivita' etiche, fermo restando
          quanto  previsto  ai sensi del secondo periodo. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti i
          criteri   soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  agli  enti,
          inclusi   quelli   elencati  nel  precedente  periodo,  per
          l'accesso  ai  benefici previsti dal presente articolo. Con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          adottato  entro la stessa data, sono stabilite le modalita'
          di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma
          1  nonche'  quelle  ulteriori occorrenti per l'applicazione
          del presente articolo.
              3.  Per le finalita' del presente articolo e' stanziato
          l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di
          cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
          allo  scopo  parzialmente  utilizzando  le maggiori entrate
          derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo hanno valore
          sperimentale  e  non  incidono  sull'esercizio della delega
          legislativa  di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera h),
          della legge 7 aprile 2003, n. 80».
              Comma 194.
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
          n.  174  (Regolamento  recante norme per l'organizzazione e
          l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  ed a quota
          fissa  su  competizioni  sportive  organizzate dal CONI, da
          adottare  ai  sensi  dell'art. 3, comma 230, della legge n.
          549  del  1995)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 giugno 1998, n. 129;
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 39, comma 12-bis del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «12-bis.   Per   la  definizione  delle  posizioni  dei
          concessionari   incaricati   della  raccolta  di  scommesse
          sportive  ai  sensi  dei  regolamenti emanati in attuazione
          dell'art.  3,  comma  230, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi 5, 6,
          7,  8  e  9  del  decreto-legge  24 giugno  2003,  n.  147,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  200,  e  del  decreto dirigenziale emanato ai sensi del
          comma 7 sopra indicato.».
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504
          (Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici e
          sulle  scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
          3 agosto   1998,  n.  288)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del decreto-legge
          28 dicembre  2001,  n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di
          accise,  di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
          usati,  di  giochi  e  scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
          sulla    pubblicita'    effettuata   con   veicoli,   sulle
          contabilita'   speciali,   sui  generi  di  monopolio,  sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni)  convertito,  con  modificazioni  dalla legge
          27 febbraio 2002, n. 16:
              «Art.  8.  (Ridefinizione  delle  condizioni economiche
          delle   concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
          scommesse   ippiche   e   sportive.   Riattribuzione  delle
          concessioni  rinnovate) - 1. Con decreto interdirigenziale,
          adottato  entro  quindici giorni dall'entrata in vigore del
          presente   decreto,  sono  stabiliti  criteri  oggettivi  e
          determinati  per  la  ridefinizione  in via amministrativa,
          fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle
          condizioni  economiche, e delle relative garanzie, previste
          dalle   convenzioni   accessive  alle  concessioni  per  il
          servizio  di  raccolta  delle scommesse ippiche e sportive,
          nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione
          equitativa  della  misura  vigente del corrispettivo minimo
          garantito nonche' della previsione di un incremento di tale
          misura  ridefinita,  fino  a  scadenza  della  concessione,
          direttamente  proporzionato  all'effettiva  variazione  dei
          volumi di raccolta delle scommesse.
              2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni
          caso,    congrue   forme   di   adempimento   delle   somme
          corrispettive   e   delle  quote  di  prelievo  dovute  dai
          concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con eventuale
          ripartizione  del  debito nell'arco temporale residuo delle
          concessioni.
              3.  Previo  procedimento amministrativo da svolgere nel
          rispetto   delle   garanzie   procedimentali  di  cui  agli
          articoli da  7  a  13  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive  modificazioni,  sono individuate le concessioni
          da  rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante
          norme  per  il  riordino  della  disciplina  organizzativa,
          funzionale  e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi
          alle   corse  dei  cavalli,  nonche'  per  il  riparto  dei
          proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile  1998,  n.  169,  mediante riattribuzione ai sensi
          dell'art.   2   del   medesimo   regolamento.  Le  predette
          concessioni  restano  in  essere, fermo quanto disposto dal
          comma   1  del  presente  articolo,  fino  alla  definitiva
          aggiudicazione di quelle riattribuite.
              3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono
          derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»
              Comma 195.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 39, comma 7-bis, del
          gia'   citato   decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269
          convertito  con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
          n. 326 come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «7.  Il  termine  del  1° gennaio 2004, di cui all'art.
          110,  comma  7,  lettera b), terzo periodo, del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
          prorogato   al   30 aprile   2004   relativamente  ai  soli
          apparecchi  e  congegni di cui al predetto comma 7, lettera
          b),  per  i  quali,  entro  il  31 dicembre  2003, e' stato
          rilasciato  il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
          1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni, e sono state
          assolte  le  relative  imposte.  A decorrere dal 1° gennaio
          2004,  nei  casi  in  cui  non e' stato rilasciato entro il
          31 dicembre   2003   il   nulla  osta  di  cui  al  periodo
          precedente,  e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato
          rilasciato   il  predetto  nulla  osta,  gli  apparecchi  e
          congegni   di   cui   al  periodo  precedente  non  possono
          consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita
          e,  se  non  convertiti  in  uno  degli  apparecchi  di cui
          all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al
          regio decreto n. 773 del 1931:
                a) gli   stessi   sono   rimossi  e  demoliti  entro,
          rispettivamente,  il  31 gennaio  2004 e il 31 maggio 2004,
          secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                b) ferme  restando  le  sanzioni previste dal comma 9
          del  predetto  art.  110,  i  relativi  nulla  osta perdono
          efficacia;
                c) all'autorita'   amministrativa   e'   preclusa  la
          possibilita'   di   rilasciare   al   gestore,   ai   sensi
          dell'articolo  38,  commi  2  e  5, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque
          anni:
              «7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali.
              Per  gli  apparecchi  a congegno di cui alla lettera b)
          dello  stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003
          e'  stato  rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis,
          comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 640, e successive modificazioni, tale
          disposizione si applica dal 1° maggio 2004.».
              Comma 196.
              -  Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 145 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge  finanziaria  2001), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «13.   Al  fine  di  consentire  al  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
          istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
          autorizzata   la   concessione   al  CONI  medesimo  di  un
          contributo  straordinario  di  lire 195 miliardi per l'anno
          2001  di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
          tal  fine,  nei limiti della quota del suddetto contributo,
          per   agevolare   e   promuovere   l'addestramento   e   la
          preparazione  di  giovani calciatori di eta' compresa tra i
          quattordici  ed  i  diciannove  anni  compiuti, definiti ai
          sensi   dell'art.   33   del   regolamento   interno  della
          Federazione  italiana gioco calcio «giovani di serie», alle
          societa'  sportive,  militanti  nei campionati nazionali di
          serie  C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente
          le  predette  finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane
          assunto,  uno  sgravio contributivo in forma capitaria pari
          ad  un  milione di lire, nonche' un credito di imposta pari
          al   30   per   cento  del  reddito  di  lavoro  dipendente
          corrisposto  a tali soggetti, con un limite massimo di lire
          dieci  milioni  per  dipendente;  e  per  ogni  preparatore
          atletico  una  riduzione  del  3  per  cento sul totale dei
          contributi    dovuti   alle   gestioni   previdenziali   di
          competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino
          al  compimento  del  ventiduesimo  anno  nel caso in cui la
          societa'  sportiva  abbia provveduto o provveda a stipulare
          con    il    giovane    di   serie   il   primo   contratto
          professionistico.  Con  decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.»
              Comma 197.
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 marzo
          1981,  n.  91  (Norme in materia di rapporti tra societa' e
          sportivi  professionisti),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art. 8. (Assicurazione contro i rischi). - Le societa'
          sportive   devono   stipulare   una   polizza  assicurativa
          individuale  a  favore degli sportivi professionisti contro
          il  rischio della morte e contro gli infortuni, che possono
          pregiudicare   il   proseguimento  dell'attivita'  sportiva
          professionistica,  nei  limiti  assicurativi  stabiliti, in
          relazione   all'eta'   ed  al  contenuto  patrimoniale  del
          contratto,  dalle  federazioni sportive nazionali, d'intesa
          con i rappresentanti delle categorie interessate.
              Le  disposizioni di cui al primo comma non si applicano
          alle  societa'  che  hanno  adempiuto  all'obbligo  di  cui
          all'art.  6  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n.
          38.».
              Comma 202.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 63 del TUIR di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi):
              «Art.  63  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi  sono  deducibili  per  la  parte corrispondente al
          rapporto  tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
          che   concorrono   a   formare  il  reddito  e  l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e proventi.
              2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
                a) non  si  tiene conto delle sopravvenienze attive e
          degli   interessi   di   mora  accantonati  a  norma  degli
          articoli 55  e  71,  dei  proventi soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo  di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
          saldi  di  rivalutazione  monetaria che per disposizione di
          legge speciale non concorrono a formare il reddito;
                b) i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
                c) le   plusvalenze   realizzate   si  computano  per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
                d) i  dividendi e gli interessi di provenienza estera
          si   computano   per   l'intero   ammontare  anche  se  per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
                e) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57 si
          computano nella misura ivi stabilita;
                f) le  rimanenze  di  cui  agli  articoli 59  e 60 si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio;
                g) i  proventi  dell'allevamento  di  animali, di cui
          all'art.  78,  si  computano  nell'ammontare ivi stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
              3.  Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla  stessa  data, gli interessi passivi non sono ammessi
          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
          degli  interessi  o  proventi esenti. Gli interessi passivi
          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
          previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
          in deduzione.
              4.   Gli   interessi   passivi   non   computati  nella
          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.»
              -  Il  testo  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241   (Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174.
                                  Comma 205.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria   2003)   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  51.  (Disposizioni  in  materia di assicurazione
          degli  sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
          soggetti  all'obbligo  assicurativo gli sportivi dilettanti
          tesserati  in  qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
          Federazioni  sportive  nazionali,  alle discipline sportive
          associate e agli enti di promozione sportiva.
              2.  L'obbligatorieta'  dell'assicurazione  comprende  i
          casi  di  infortunio  avvenuti in occasione e a causa dello
          svolgimento   delle   attivita'  sportive,  dai  quali  sia
          derivata la morte o una inabilita' permanente.
              2-bis:  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le
          attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  stabiliti  le modalita' tecniche per
          l'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria presso l'ente
          pubblico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          1° aprile  1978,  n.  250,  nonche'  i  termini, la natura,
          l'entita'    delle   prestazioni   e   i   relativi   premi
          assicurativi.»
              Comma 206.
              - Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della gia'
          citata legge, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 36 della legge
          17 maggio  1999,  n. 144, si applicano anche alle citta' di
          Albenga,  Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta,
          e   per  le  isole  di  Pantelleria  e  Lampedusa,  nonche'
          relativamente  ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
          scali  aereoportuali  di  Reggio  Calabria  e  Messina e di
          Foggia  ed i principali aeroporti nazionali, in conformita'
          alle  disposizioni  di  cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
          del  Consiglio  del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse
          gia' preordinate.»
              Comma 207.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              «Art.  36.  (Continuita' territoriale per la Sardegna e
          le   isole   minori   della   Sicilia   dotate   di   scali
          aeroportuali).  -  1.  Il  Ministro  dei  trasporti e della
          navigazione,   al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  della
          continuita'  territoriale per la Sardegna e le isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita'
          alle  disposizioni  di  cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
          del  Consiglio,  del  23 luglio  1992,  dispone con proprio
          decreto:
                a) gli  oneri  di  servizio  pubblico, in conformita'
          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
          tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole
          minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali
          individuati dalla stessa conferenza;
                b) d'intesa  con  i presidenti delle regioni autonome
          della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
          per  l'assegnazione  delle rotte tra gli scali aeroportuali
          della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di
          scali  aeroportuali  e  gli  aeroporti  nazionali,  qualora
          nessun   vettore  abbia  istituito  servizi  di  linea  con
          assunzione di oneri di servizio pubblico.
              2.  I  presidenti  delle regioni interessate, su delega
          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti.
              3.  La conferenza di servizi ha il compito di precisare
          i  contenuti  dell'onere  di servizio pubblico, senza oneri
          per il bilancio dello Stato, indicando:
                a) le tipologie e i livelli tariffari;
                b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
                c) il numero dei voli;
                d) gli orari dei voli;
                e) i tipi di aeromobili;
                f) la capacita' di offerta.
              4.  Qualora  nessun vettore accetti l'imposizione degli
          oneri  di  servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
          il  Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
          i  presidenti  delle  regioni interessate indice la gara di
          appalto europea secondo le procedure previste dal-l'art. 4,
          comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
          n.  2408/92  del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso
          al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
          superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e
          l'importo  di  70  miliardi  di  lire a decorrere dall'anno
          2001.  L'1  per  cento della spesa autorizzata dal presente
          comma  e'  destinato alle isole minori della Sicilia dotate
          di scali aeroportuali.
              4-bis.  Al  fine  di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla   regione   da  aziende  agricole,  estrattive  e  di
          trasformazione  con  sede  di  stabilimento in Sardegna, la
          conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma 3 definisce uno
          schema  di  contratto  di  servizio  di  cui all'art. 4 del
          regolamento  (CEE)  n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
          1992  da  sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
          sono  precisati  le  tariffe  e  i  noli  in relazione alle
          tipologie  merceologiche  da  trasportare.  Qualora  nessun
          vettore  accetti  di sottoscrivere il contratto di servizio
          conforme  allo  schema  proposto  si  applica  la procedura
          prevista  dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
          le  agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  l'importo  di  lire 20
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
          dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
          regione  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento del
          contributo statale.
              5.  E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
          e di trasformazione, come definite dal decreto ministeriale
          18 settembre   1997   del   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  229  del  1° ottobre 1997, con sede legale e
          stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
          di  distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
          trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del
          massimale  previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
          per  la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  per  i semilavorati ed i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
          procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
          al comma 7.
              6.  Il  Ministro  delle  finanze,  con proprio decreto,
          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
          finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
          fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              Comma 208.
              -  Si  riporta il testo del comma 15 dell'art. 31 della
          gia'   citata   legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (legge
          finanziaria   2003),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «15.  In  attesa  che venga data attuazione al titolo V
          della  parte  seconda  della  Costituzione, come modificato
          dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3, e che
          venga   formulata   la   proposta   al   Governo  dall'Alta
          Commissione  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
          presente   legge,   in  ordine  ai  principi  generali  del
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario,  non  trovano  applicazione le disposizioni del
          titolo  VIII  della  parte  II  del  testo  unico di cui al
          decreto   legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   che
          disciplinano  l'assunzione  di  mutui  per  il  risanamento
          dell'ente   locale  dissestato,  nonche'  la  contribuzione
          statale  sul  relativo  onere  di  ammortamento. Al fine di
          agevolare  la  gestione  liquidatoria  degli enti locali in
          stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico
          di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
          stanziata,  in  via eccezionale, la somma annua di 600 mila
          euro per il triennio 2004-2006.».
              Comma 209.
              -  Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo
          2001,  n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti
          nelle imprese marittime):
              «Art.  3. (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). -
          1.  Alle  imprese  armatoriali  aventi  i  requisiti di cui
          all'art.  143  del  codice della navigazione che effettuano
          gli  investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione puo' altresi'
          concedere  un  contributo  pari  all'abbattimento, entro il
          limite   massimo  del  3,80  per  cento  annuo,  del  tasso
          d'interesse  commerciale di riferimento (CIRR) in relazione
          ad  un  piano  d'ammortamento  della  durata di dodici anni
          calcolato  sull'80  per  cento  del  prezzo  dei  lavori di
          costruzione o trasformazione dell'unita'.
              2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
          previa  presentazione  di  idonea  fidejussione  bancaria o
          assicurativa,  in  rate semestrali costanti posticipate per
          la  durata  di  dodici  anni  decorrenti dal 1° marzo o dal
          1° settembre di ciascun anno.
              3.  Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
          in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
          da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
          sono  ammissibili  all'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  il  credito  navale  di cui all'art. 5 della
          legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzato  un  limite  d'impegno decennale di lire 72.000
          milioni annue a decorrere dall'anno 2001.»
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          28 dicembre  1999, n. 522 (Misure di sostegno all'industria
          cantieristica  ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel
          settore navale):
              «Art.    2.    (Contributi   per   le   costruzioni   e
          trasformazioni  navali).  -  1.  Le  disposizioni di cui al
          decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla
          legge  22 febbraio  1994,  n.  132, recante provvedimenti a
          favore  dell'industria  navalmeccanica  e della ricerca nel
          settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti
          di  cui  al  comma 3 del presente articolo, ai contratti di
          costruzione   e   trasformazione   navale   stipulati   dal
          1° gennaio  1999  al 31 dicembre 2000 concernenti le unita'
          navali  di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi
          autonoma  propulsione,  con  esclusione  dei  galleggianti,
          delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso
          art. 2.
              2.  I  contributi  di  cui  agli  articoli 3  e  4  del
          decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla
          legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
          superiore,  rispettivamente,  al  9 per cento ed al 4,5 per
          cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione, con proprio decreto,
          recepisce  le  modifiche  della  misura  delle  aliquote di
          contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
          stanziamenti  autorizzati.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzato  un  limite  di impegno
          quindicennale  di  lire  28.000  milioni  annue a decorrere
          dall'anno 1999.».
              Comma 210.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 1 della
          legge 16 marzo 2001 n. 88 (Nuove disposizioni in materia di
          investimenti  nelle  imprese  marittime),  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              «3.  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente legge si
          applicano   agli   investimenti   in   avanzata   fase   di
          realizzazione  nell'anno  2003  o  in tale anno avviati per
          l'ammodernamento  ed  il  rinnovo  della flotta da parte di
          soggetti  aventi  titolo  ad  essere  proprietari  di  navi
          italiane   ai   sensi   dell'art.   143  del  codice  della
          navigazione,   inclusi   i   Gruppi  europei  di  interesse
          economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del
          Consiglio  del  25 luglio  1985  ed  al decreto legislativo
          23 luglio   1991,   n.  240,  sempreche'  gli  investimenti
          riguardino  lavori  eseguiti da imprese di cui all'art. 19,
          comma  1,  lettere  a) e b), della legge 14 giugno 1989, n.
          234, o da cantieri dell'Unione europea.».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 3 del regolamento di
          cui  al  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti  27 dicembre 2001, n. 487 (Regolamento contenente
          disposizioni  di  attuazione  della legge 16 marzo 2001, n.
          88, recante: «Nuove disposizioni in materia di investimenti
          nelle  imprese marittime»), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «Art.  3. (Criteri di priorita). - 1. I benefici di cui
          agli   articoli 2  e  3  della  legge  sono  concessi  alle
          iniziative  in  avanzata  fase  di  realizzazione nell'anno
          2003,  o  in  tale  anno  avviate,  secondo  i  criteri  di
          priorita' in ordine indicati:
                a) le iniziative sono assistite secondo l'ordine dato
          dal grado di avanzamento globale dei lavori piu' elevato;
                b) nel  caso  in  cui piu' iniziative risultino avere
          pari  grado di priorita' determinato ai sensi della lettera
          a),  sono  assistite con precedenza quelle che assicurano i
          piu'  elevati  standard  di  sicurezza  in conformita' alla
          politica  comunitaria ed internazionale in materia e dotate
          di  elevata  tecnologia  per  la salvaguardia dell'ambiente
          marino.  In  tale  ambito  sono assistiti con priorita' gli
          investimenti  finalizzati alla costruzione o trasformazione
          di  navi  cisterna  a  basso  impatto ambientale rispetto a
          quelli relativi ad altre tipologie navali;
                c) nel  caso  in  cui piu' iniziative risultino avere
          pari  grado di priorita' determinato ai sensi della lettera
          b), sono assistite con priorita' le iniziative che tutelano
          maggiormente  gli  interessi occupazionali. A tal fine sono
          assistiti  con priorita' gli investimenti realizzati presso
          realta'  industriali  che,  in  base  al  carico  di lavoro
          acquisito   ed  in  corso  di  svolgimento,  attraverso  la
          commessa   oggetto   di   benefici   possano  migliorare  o
          stabilizzare il tasso di occupazione.
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'ordine  delle
          iniziative prioritarie ai sensi del comma 1, lettera a), le
          istanze di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2,
          devono essere corredate da apposita attestazione rilasciata
          da  organismo di classifica riconosciuto ai sensi dell'art.
          3  del  decreto  legislativo  30 agosto  1998, n. 314, come
          modificato,  relativa  allo stato di avanzamento dei lavori
          alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»
              Comma 211.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
              Comma 213.
              -  Il  Regolamento  CE  n. 70/2001 della Commissione e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001.
              Comma 218.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          31 maggio  1994,  n. 332 convertito con modificazioni dalla
          legge  30 luglio  1994,  n.  474 (Norme per l'accelerazione
          delle  procedure  di  dismissione  di  partecipazioni dello
          Stato  e  degli enti pubblici in societa' per azioni), come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.    1.    (Modalita'   delle   dismissioni   delle
          partecipazioni   azionarie   dello   Stato   e  degli  enti
          pubblici).  - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
          sulla  contabilita'  generale  dello Stato non si applicano
          alle  alienazioni  delle partecipazioni dello Stato e degli
          enti  pubblici  in  societa'  per  azioni e ai conferimenti
          delle  stesse  societa'  partecipate,  nonche' agli atti ed
          alle  operazioni  complementari e strumentali alle medesime
          alienazioni  inclusa la concessione di indennita' e manleva
          secondo la prassi dei mercati.
              2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
          e'    effettuata    con   modalita'   trasparenti   e   non
          discriminatorie,    finalizzate   anche   alla   diffusione
          dell'azionariato  tra il pubblico dei risparmiatori e degli
          investitori  istituzionali . Dette modalita' di alienazione
          sono  preventivamente  individuate,  per ciascuna societa',
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
              2-bis.  Al  fine  di  realizzare la massimizzazione del
          gettito  per  l'Erario,  il  contenimento  dei  costi  e la
          rapidita'  di  esecuzione  della  cessione,  in deroga alle
          disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e
          delle  finanze individua, con proprio decreto, le modalita'
          di  alienazione  delle partecipazioni direttamente detenute
          dallo  Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro
          50  milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari
          e  fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
          non discriminazione.
              2-ter.  Alle  alienazioni di cui al comma 2, si applica
          l'art.  1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
          successive   modificazioni,   per   la   dismissione  delle
          partecipazioni  di controllo ivi indicate, salvo il caso di
          alienazione  di  titoli  azionari  gia'  quotati in mercati
          regolamentati    nazionali    o   comunitari   qualora   il
          collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad
          un  pubblico  indistinto  di risparmiatori o di investitori
          istituzionali.
              3.  In  caso di cessione mediante trattativa diretta di
          partecipazioni   in  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo Stato, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, adottato su proposta del Ministro
          del  tesoro,  d'intesa  con  i Ministri dell'industria, del
          commercio   e  dell'artigianato  e  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   ovvero,   per   le   societa'
          controllate  indirettamente,  con deliberazione dell'organo
          competente,  possono  essere individuate le societa' per le
          quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti
          di  riferimento,  la  cessione  della  partecipazione  deve
          essere  effettuata  invitando  potenziali  acquirenti,  che
          presentino  requisiti  di idonea capacita' imprenditoriale,
          ad   avanzare,  agendo  di  concerto,  offerte  comprensive
          dell'impegno,  da  inserire  nel  contratto di cessione, di
          garantire,  mediante  accordo  fra i partecipanti al nucleo
          stabile,  determinate  condizioni finanziarie, economiche e
          gestionali.  Il  contratto  puo' altresi' prevedere, per un
          periodo   determinato,   il   divieto   di  cessione  della
          partecipazione,  il  divieto  di cessione dell'azienda e la
          determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
          sensi  dell'art.  1382  del  codice civile. Il contratto di
          cessione  e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
          nonche'   le   eventuali   modificazioni,   devono   essere
          depositati,  entro  quindici  giorni,  presso l'ufficio del
          registro   delle   imprese   nella  cui  circoscrizione  e'
          stabilita  la  sede  sociale della societa' e devono essere
          pubblicati  nei  successivi  quindici giorni per estratto a
          cura   della   societa'  su  due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale.
              4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile
          sia   presente   il   Ministro   del  tesoro,  questi  puo'
          riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
          al  comma  3, il diritto di prelazione nel caso di cessione
          della partecipazione.
              5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, per
          quanto  concerne le proprie partecipazioni e gli altri enti
          pubblici   per   le  loro  partecipazioni,  ai  fini  della
          predisposizione   ed   esecuzione   delle   operazioni   di
          alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e
          loro   controllate  e  delle  operazioni  di  conferimento,
          possono   affidare,   anche  in  deroga  alle  disposizioni
          dell'art.  24  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, ove
          applicabili salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE
          del  Consiglio,  del  18 giugno 1992, a societa' di provata
          esperienza  e  capacita'  operativa  nazionali  ed  estere,
          nonche'  a  singoli  professionisti  incarichi  di  studio,
          consulenza,      valutazione,     assistenza     operativa,
          amministrazione  di  titoli  di  proprieta'  dello  Stato e
          direzione  delle operazioni di collocamento con facolta' di
          compiere  per  conto  dello  Stato operazioni strumentali e
          complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da
          conflitti  d'interesse.  Gli  incarichi  di valutazione non
          possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano
          svolto  incarichi di consulenza in favore delle societa' di
          cui  al  comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata
          in vigore del presente decreto. I soggetti incaricati della
          valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento
          ma  non  assumerne  la  guida. I compensi e le modalita' di
          pagamento  degli  incarichi di cui al presente comma devono
          essere previamente stabiliti dalle parti.
              5-  bis  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 5 si
          applicano  anche  agli  incarichi  conferiti  dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  relazione ai piani di
          riordino,  risanamento  o  ristrutturazione  delle societa'
          partecipate  dallo  Stato,  propedeutici  alla  dismissione
          della partecipazione.
              6.  (Comma  abrogato  dall'art.  17,  comma  60,  legge
          15 maggio 1997, n. 127).
              7.  (Comma  abrogato  dall'art. 30, decreto legislativo
          17 maggio 1999, n. 153).
              7-bis.    (Comma   abrogato   dall'art.   30,   decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153).
              7-ter. (Comma abrogato).»
              Comma 219.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25,  comma  1 del
          decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  350  (Disposizioni
          urgenti  in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
          tassazione  dei redditi di natura finanziaria, di emersione
          di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
          altre     operazioni     finanziarie)    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 409, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze  sono  determinate,  anche  in deroga alle norme di
          contabilita'  generale  dello Stato, denominazione, durata,
          prezzi  e  remunerazione, modalita' di emissione di titoli,
          il  cui rimborso puo' essere effettuato anche attraverso la
          cessione  di  azioni  detenute  dallo  Stato in societa' di
          capitali.».
              Comma 220.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 80, comma 7, della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2003),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              «7.  Le  operazioni di alienazione delle partecipazioni
          di  cui  al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio
          1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 luglio  1994,  n.  474,  qualora i relativi titoli siano
          gia'  negoziati  in  mercati finanziari regolamentati, sono
          effettuate  ad un prezzo determinato facendo riferimento al
          valore  dei  titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
          dell'alienazione  stessa  e  tenendo conto dell'esigenza di
          incentivare  la  domanda di titoli al fine di assicurare il
          buon  esito  dell'operazione,  anche  qualora  tale  valore
          risulti  inferiore  al  prezzo  al quale si sono completate
          offerte  precedenti  dei medesimi titoli. La congruita' del
          prezzo   di  cui  al  primo  periodo  e'  attestata  da  un
          consulente finanziario terzo.».
              Comma 221.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del decreto-legge
          29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento
          e  l'adeguamento  dei  sistemi  di  smaltimento delle acque
          usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici
          e  nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e  di Chioggia),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995,
          n. 206, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  5.  - 1. A modifica di quanto previsto dall'art.
          13,  primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n.
          171,  la  prevalente  partecipazione pubblica nelle aziende
          costituite   nei   comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia  e'
          assicurata  dagli  enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti
          locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.»
              2.  Il  numero  4)  del  secondo comma dell'art. 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
          n. 791, e' abrogato.
              2-bis.  Lo  Stato  cede  a  titolo oneroso ai comuni di
          Venezia  e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  i  due  terzi  della  sua  attuale partecipazione
          azionaria.
              2-ter.  La  regione  adegua, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto,  la propria legislazione, prevedendo che
          il consiglio di amministrazione della societa' che gestisce
          l'azienda sia composto da non piu' di sette membri.
              2-quater.  All'area  del  comprensorio  denominato  «Ex
          Forte  di  Brondolo»,  come  individuata  dall'art. 1 della
          legge  10 marzo  1982,  n. 72, si applicano le norme di cui
          alla  legge  5 febbraio  1992, n. 177. Le norme di cui agli
          articoli 2,  3  e  4  della  citata legge n. 72 del 1982, e
          successive  modificazioni, in contrasto con le norme di cui
          alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.
              Comma 222.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20 settembre  1973,  n.  791
          (Interventi  di  restauro  e di risanamento conservativo in
          Venezia  insulare,  nelle  isole  della laguna e nel centro
          storico  di  Chioggia)  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art. 12. (Aziende a prevalente partecipazione pubblica
          per  la  realizzazione degli interventi). - Entro 90 giorni
          dall'entrata  in  vigore  delle  presenti  norme la regione
          Veneto,  di  intesa  con  i comuni interessati, promuove la
          costituzione  di  due  societa'  per  azioni  a  prevalente
          partecipazione  pubblica,  una  per  Venezia  e l'altra per
          Chioggia.
              Nella  costituzione  di  dette  societa' debbono essere
          osservate le seguenti disposizioni:
                1)  la  partecipazione  pubblica  e' assicurata dalla
          regione,  dal  comune,  dalla provincia ed eventualmente da
          altri enti locali;
                2)   la   partecipazione   dello  Stato  puo'  essere
          effettuata anche a mezzo di societa' controllate;
                3)  la  quota di partecipazione degli enti locali non
          puo' essere inferiore al 60 per cento;
                4)   (Numero   abrogato  dall'art.  5,  decreto-legge
          29 marzo 1995, n. 96);
                5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi
          quelli  relativi  all'esecuzione  degli  interventi  di cui
          all'art.  11,  lettere  a)  e b), del presente decreto, ivi
          compresi:   l'acquisizione  sia  a  mezzo  dell'occupazione
          temporanea  e  sia  mediante  espropriazione,  delle aree e
          degli   immobili   occorrenti   per   gli   interventi;  la
          progettazione  urbanistica  dei  comparti; la progettazione
          edilizia;   l'appalto   e   la   gestione  dei  lavori;  il
          regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi
          di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;
                6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati
          con atto di concessione.»
              Comma 223.
              -  Si  riporta il testo del comma 24 dell'art. 1, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  560  (Norme  in  materia  di
          alienazione   degli   alloggi   di   edilizia  residenziale
          pubblica):
              «24.  Gli  assegnatari  di  alloggi realizzati ai sensi
          della   legge   4 marzo   1952,   n.   137,   e  successive
          modificazioni,  indipendentemente  da precedenti domande di
          acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere
          la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge beneficiando
          delle  condizioni  di miglior favore contenute nell'art. 26
          delle  norme  approvate  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art.
          14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 4 marzo
          1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi):
              «  Art. 18. Per la sistemazione dei profughi ricoverati
          nei   centri   di   raccolta,  amministrati  dal  Ministero
          dell'interno,  Direzione generale dell'assistenza pubblica,
          e'    autorizzata    nel    triennio   1951-52-1953-54   la
          costituzione,   a   spese  dello  Stato,  di  fabbricati  a
          carattere popolare e popolarissimo.
              La  costruzione dei fabbricati, per la quale non potra'
          superarsi  la  spesa  di  nove  miliardi,  e'  demandata al
          Ministero  dei  lavori pubblici, che si avvarra' allo scopo
          degli  Istituti  provinciali  autonomi delle case popolari,
          nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della succitata legge
          137/1952:
              «Art.  1. L'assistenza prevista dalla presente legge e'
          concessa,  secondo  le  modalita'  fissate  dai  successivi
          articoli,  ai cittadini italiani che si trovino in stato di
          bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
                1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e
          dalla    Somalia,   per   quest'ultima   limitatamente   ai
          rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
                2)  profughi  dai  territori sui quali, in seguito al
          Trattato  di  pace,  e'  cessata  la sovranita' dello Stato
          italiano;
                3) profughi da territori esteri;
                4)  profughi da zone del territorio nazionale colpite
          dalla guerra.
              L'assistenza  si  estende  ai  congiunti  a  carico del
          profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente
          legge,  la  moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a
          carico.  Le  altre  persone di famiglia sono riconosciute a
          carico  del  profugo  se  gia' lo erano prima del fatto che
          determino'  la  condizione  di profugo o lo sono divenute a
          seguito di tale fatto.»
              Comma 224.
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 45 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2001):
              «3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a
          profughi  di  cui  agli  articoli 1,  17  e  18 della legge
          4 marzo  1952,  n. 137, e successive modificazioni, nonche'
          di  cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
          n.   560,   e'  prorogato  sino  al  30 dicembre  2005.  Le
          disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  542,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili
          destinati  ai  profughi  di cui alla predetta legge 4 marzo
          1952,  n.  137,  e successive modificazioni; tra i predetti
          immobili  sono  ricompresi  anche  quelli  realizzati nelle
          regioni  a  statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera
          Profughi,   dell'ex  EGAS  e  dell'ex  Ente  Nazionale  Tre
          Venezie.  Gli  immobili  citati  nel  presente  comma  sono
          esclusi  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo.».
              Comma 225.
              -  Il testo del comma 3, dell'art. 45 della gia' citata
          legge  23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nella nota al
          comma 224.
              -  Si  riporta il testo del comma 8-ter dell'art. 5 del
          decreto-legge  2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a
          favore  dei  soggetti  residenti  nelle  zone colpite dagli
          eventi   alluvionali   del novembre   1994  e  disposizioni
          integrative  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n.   85,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
          29 novembre 1995, n. 507:
              «8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai
          sensi  dell'art.  23  della  legge  4 marzo 1952, n. 137, e
          successive  modificazioni,  sono  elevati,  a decorrere dal
          1° gennaio  1996,  del  50  per  cento. Per gli anni 1997 e
          successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari
          al  75  per  cento  della variazione, accertata dall'ISTAT,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati verificatasi nell'anno precedente.».
              Comma 226.
              -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 7 della
          legge  17 dicembre  1971,  n.  1158  (Collegamento viario e
          ferroviario   fra   la  Sicilia  ed  il  continente),  come
          sostituito  dall'art.  4  del decreto legislativo 24 aprile
          2003,   n.   114  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
          17 dicembre  1971,  n.  1158,  relativa  alla realizzazione
          dell'attraversamento  stabile  dello  Stretto di Messina, a
          norma  dell'art.  14  della  legge 1° agosto 2002, n. 166),
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              3.  In  particolare  la  convenzione,  nel quadro delle
          previsioni  del progetto preliminare approvato, disciplina,
          tra l'altro:
                a) il  programma  di  costruzione  di tutte le opere,
          fissando  i  relativi  termini  di  ultimazione e quelli di
          avvio della gestione;
                b) le   caratteristiche  funzionali,  impiantistiche,
          tecniche  ed  architettoniche  delle opere da eseguire e lo
          standard dei servizi;
                c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da
          parte  della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le
          disposizioni  e le procedure previste, per la realizzazione
          delle  infrastrutture strategiche e di preminente interesse
          nazionale,  dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
          e  successive  modificazioni, mediante affidamento ad uno o
          piu'   contraenti   generali   o  mediante  concessione  di
          costruzione e gestione;
                d) le  modalita'  ed  i termini per il collaudo delle
          opere  secondo  le  previsioni  di  cui all'articolo 11 del
          decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n. 190, nonche' per
          l'entrata  in  esercizio  del collegamento sia stradale che
          ferroviario;
                e) le  modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza
          da  parte del concedente, ferma restando la responsabilita'
          a  carico  della concessionaria sia della progettazione che
          dell'esecuzione dei lavori;
                f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione
          statale  dell'opera  e relative pertinenze al termine della
          concessione;
                g) le   penali   e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla
          concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e
          le  modalita'  per  l'acquisizione allo Stato delle opere e
          degli impianti;
                h) casi  in  cui lo Stato puo' esercitare il riscatto
          anticipato   dell'opera  pubblica  oggetto  della  presente
          legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del
          riscatto stesso;
                i) l'assunzione  da  parte  della  concessionaria  di
          tutti   i   costi   di   progettazione,  costruzione  e  di
          manutenzione,   anche  straordinaria,  dell'opera,  nonche'
          delle  spese  di  esercizio  del  collegamento stradale per
          l'intera durata della concessione;
                l) il  piano  economico-finanziario,  la durata della
          concessione   e  l'eventuale  contributo  da  accordare  in
          stretta  osservanza  alle  previsioni  contenute  nel piano
          economico-finanziario   stesso,  nonche'  le  modalita'  di
          corresponsione  del contributo stesso secondo la disciplina
          prevista  dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
          20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione
          del  progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in
          esercizio  del  collegamento sullo stretto, sara' accertato
          il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza,
          l'eventuale  contributo  integrativo  da corrispondere alla
          societa'  concessionaria per gli aumenti di costo derivanti
          da   forza   maggiore,   sorpresa  geologica,  sopravvenute
          prescrizioni  di legge o di enti terzi o comunque derivanti
          da   richieste   del   concedente;  l'eventuale  contributo
          integrativo  sara'  determinato  in  stretta osservanza del
          piano  economico-finanziario  ed ai relativi oneri si fara'
          fronte   con   le  risorse  stanziate  annualmente  per  le
          infrastrutture  strategiche  di  cui alla legge 21 dicembre
          2001, n. 443;
                m) la   specificazione   della   quota   annuale   di
          ammortamento  degli investimenti in stretta osservanza alle
          previsioni  contenute  nel piano economico finanziario, con
          la  indicazione  del  valore  residuo dell'investimento non
          ammortizzato  al  termine  della  concessione; le modalita'
          finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
          pertinenze  al  termine della concessione e le modalita' di
          revisione periodica del piano economico finanziario;
                n) le   modalita'  di  reperimento,  da  parte  della
          societa'  concessionaria,  dei  mezzi finanziari occorrenti
          per  la  realizzazione  delle prestazioni affidate, tenendo
          conto  della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto
          di  godimento  beni immobili allo scopo espropriati, la cui
          utilizzazione   sia   strumentale   o   connessa  all'opera
          affidata,  secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
          della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla
          legge 1° agosto 2002, n. 166;
                o) la  eventuale  partecipazione  al  capitale  della
          societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  di  altri  soggetti
          pubblici  e  privati;  in  tale  caso  saranno apportate le
          conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
                p) le  modalita'  e  i  termini per la manutenzione e
          gestione  delle  opere,  nonche'  i poteri di controllo del
          concedente sulla gestione stessa;
                q) la  devoluzione  in  favore  della  concessionaria
          degli  introiti  derivanti  dalla gestione del collegamento
          stradale;
                r) l'entita'  e le modalita' di versamento del canone
          da   corrispondersi  alla  concessionaria  da  RFI  -  Rete
          Ferroviaria  Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti
          ferroviari,  per  il  primo  anno  di  esercizio, nonche' i
          criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del
          canone  stesso  per  gli  ulteriori  anni  di  esercizio  e
          relative modalita' di versamento;
              Sono   devolute   alla   concessionaria,   a  decorrere
          dall'avvio    dell'esercizio    ferroviario,    le    somme
          riconosciute  ad  RFI  Spa  per  gli  oneri di collegamento
          ferroviario  tra  la  penisola  e  la Sicilia, nella misura
          prevista  dall'Accordo  di  programma  vigente alla stipula
          della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti.
                s) i  criteri  per  la determinazione e l'adeguamento
          delle  tariffe  di  pedaggio  determinate in misura tale da
          favorire  una  giusta  politica di valorizzazione economica
          del Mezzogiorno;
                t) la  possibilita'  di  deferire  al  giudizio di un
          collegio   arbitrale,   secondo   le   previsioni   di  cui
          all'articolo  12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
          190,  le  eventuali  controversie  tra  il  Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa'
          concessionaria,   dall'altra,   relative  alla  esecuzione,
          interpretazione e risoluzione della convenzione;
                u) l'inserimento,    negli   atti   contrattuali   di
          affidamento   dell'opera  a  terzi,  della  facolta'  della
          societa'   Stretto   di  Messina  S.p.A.  di  recedere  dal
          contratto  ove  il  progetto  redatto dall'affidatario dopo
          l'aggiudicazione  comporti sostanziali modifiche alle opere
          ovvero aumenti di prezzo.».
              Comma 227.
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto-legge 31 maggio
          1994,  n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di
          dismissione  di  partecipazioni  dello  Stato  e degli enti
          pubblici   in   societa'   per   azioni),   convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  1994, n. 474, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  2  (Poteri  speciali).  -  1.  Tra  le  societa'
          controllate   direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato
          operanti  nel  settore  della  difesa, dei trasporti, delle
          telecomunicazioni,  delle  fonti  di energia, e degli altri
          pubblici   servizi,   sono   individuate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  dell'economia  e  finanze,  di intesa con il
          Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri
          competenti   per   settore,   previa   comunicazione   alle
          competenti   Commissioni   parlamentari,   quelle  nei  cui
          statuti,  prima  di  ogni atto che determini la perdita del
          controllo,   deve   essere   introdotta  con  deliberazione
          dell'assemblea  straordinaria  una clausola che attribuisca
          al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di
          uno  o  piu'  dei seguenti poteri speciali da esercitare di
          intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
                a) opposizione  all'assunzione, da parte dei soggetti
          nei  confronti  dei  quali  opera  il  limite  al  possesso
          azionario   di   cui   all'articolo  3,  di  partecipazioni
          rilevanti,  per  tali intendendosi quelle che rappresentano
          almeno    la   ventesima   parte   del   capitale   sociale
          rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee
          ordinarie  o  la  percentuale  minore  fissata dal Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  con  proprio  decreto.
          L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla
          data  della  comunicazione che deve essere effettuata dagli
          amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
          libro  soci,  qualora  il Ministro ritenga che l'operazione
          rechi  pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle
          more  di  decorrenza del termine per l'esercizio del potere
          di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
          contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale, connessi alle
          azioni  che rappresentano la partecipazione rilevante, sono
          sospesi.  In  caso  di esercizio del potere di opposizione,
          attraverso  provvedimento debitamente motivato in relazione
          al   concreto  pregiudizio  arrecato  dall'operazione  agli
          interessi  vitali  dello  Stato,  il  cessionario  non puo'
          esercitare  i  diritti  di  voto  e  comunque quelli aventi
          contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale, connessi alle
          azioni  che  rappresentano  la  partecipazione  rilevante e
          dovra'  cedere  le  stesse azioni entro un anno. In caso di
          mancata   ottemperanza   il  tribunale,  su  richiesta  del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, ordina la vendita
          delle  azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
          secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  2359-ter del
          codice  civile. Il provvedimento di esercizio del potere di
          opposizione   e'  impugnabile  entro  sessanta  giorni  dal
          cessionario  innanzi  al tribunale amministrativo regionale
          del Lazio;
                b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di
          cui  all'articolo  122  del  testo  unico di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
          rappresentata   almeno  la  ventesima  parte  del  capitale
          sociale   costituito   da   azioni   con  diritto  di  voto
          nell'assemblea  ordinaria  o  la percentuale minore fissata
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze con proprio
          decreto.  Ai  fini dell'esercizio del potere di opposizione
          la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze
          dei  patti  e degli accordi rilevanti ai sensi del presente
          articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
          art.  122  del testo unico di cui al decreto legislativo n.
          58   del   1998.  Il  potere  di  opposizione  deve  essere
          esercitato    entro   dieci   giorni   dalla   data   della
          comunicazione   effettuata  dalla  CONSOB.  Nelle  more  di
          decorrenza  del  termine  per  l'esercizio  del  potere  di
          opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi
          contenuto  diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti
          al   patto   sono   sospesi.  In  caso  di  emanazione  del
          provvedimento   di  opposizione,  debitamente  motivato  in
          relazione  al  concreto  pregiudizio  arrecato dai suddetti
          accordi  o  patti  agli  interessi  vitali dello Stato, gli
          accordi  sono  inefficaci.  Qualora  dal  comportamento  in
          assemblea  dei  soci  sindacali  si  desuma il mantenimento
          degli  impegni  assunti  con  l'adesione ai patti di cui al
          citato   art.  122  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
          determinante   dei   soci   stessi   sono  impugnabili.  Il
          provvedimento  di  esercizio  del  potere di opposizione e'
          impugnabile  entro  sessanta  giorni  dai  soci aderenti ai
          patti  o  agli  accordi innanzi al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio;
                c) veto,   debitamente   motivato   in  relazione  al
          concreto  pregiudizio  arrecato agli interessi vitali dello
          Stato,  all'adozione  delle  delibere di scioglimento della
          societa',  di  trasferimento  dell'azienda,  di fusione, di
          scissione,  di trasferimento della sede sociale all'estero,
          di  cambiamento  dell'oggetto  sociale,  di  modifica dello
          statuto  che  sopprimono  o  modificano  i poteri di cui al
          presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere
          di  veto  e'  impugnabile  entro  sessanta  giorni dai soci
          dissenzienti  innanzi al tribunale amministrativo regionale
          del Lazio;
                d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.
              1-bis.  Il  contenuto  della clausola che attribuisce i
          poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con  i Ministri del bilancio e della
          programmazione economica, e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
              2.   Ai   soci  dissenzienti  dalle  deliberazioni  che
          introducono  i  poteri  speciali di cui al comma 1, lettera
          c),  spetta  il  diritto  di recesso ai sensi dell'articolo
          2437 del codice civile.
              3.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche    alle    societa'   controllate,   direttamente   o
          indirettamente  da  enti  pubblici,  anche  territoriali ed
          economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
          servizi  pubblici e individuate con provvedimento dell'ente
          pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
          i poteri previsti al comma 1».
              Comma 232.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto legge
          8 luglio  2002,  n.  138  (Interventi  urgenti  in  materia
          tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
          farmaceutica  e  per  il sostegno dell'economia anche nelle
          aree  svantaggiate),  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178:
              «Art.  8  (Riassetto  del  CONI).  - 1. L'ente pubblico
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI) si articola
          negli   organi,  anche  periferici,  previsti  dal  decreto
          legislativo  23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
          suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
              2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione «CONI Servizi S.p.a.».
              3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di
          euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono
          stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della
          societa',  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
          intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze. Il presidente della societa' e gli altri
          componenti  del consiglio di amministrazione sono designati
          dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e gli altri
          componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
          le attivita' culturali.
              5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di intesa con il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione  o  l'amministratore  unico della societa',
          sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  della legge
          21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
          si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze potranno essere individuati
          beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla
          CONI  Servizi S.p.a. A tale fine potranno essere effettuati
          ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
          provvedimenti legislativi.
              7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
          Servizi   S.p.a.  sono  disciplinati  da  un  contratto  di
          servizio annuale.
              9.  La  CONI  Servizi S.p.a. puo' stipulare convenzioni
          anche  con  le  regioni,  le  province  autonome e gli enti
          locali.
              10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI
          Servizi   S.p.a.   si  svolge  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI
          Servizi    S.p.a.    puo'    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni.
              11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico
          CONI  e',  dall'8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI
          Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi
          e  passivi,  compresi  i  rapporti  di finanziamento con le
          banche,  e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
          pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
          organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita'
          attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla
          CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo
          il  trasferimento  e  nella  fase di prima attuazione della
          presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli
          articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
          CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
          rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per
          le anzianita' maturate fino alla predetta data.
              12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          costituzione  della  societa' e di conferimento alla stessa
          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
          effettuati in regime di neutralita' fiscale.
              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
          che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali
          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
          sul CONI.
              15.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
          1.000.000  di  euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
              Comma 233.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              Comma 234.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 113 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Articolo  113  (Gestione  delle reti ed erogazione dei
          servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica). - 1. Le
          disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
          modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili  ed  integrative  delle discipline di settore.
          Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
          attuazione  di  specifiche  normative  comunitarie. Restano
          esclusi  dal  campo di applicazione del presente articolo i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
              2.  Gli  enti  locali  non possono cedere la proprieta'
          degli   impianti,   delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
          destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici  di cui al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
              3.  Le  discipline  di  settore stabiliscono i casi nei
          quali  l'attivita'  di gestione delle reti e degli impianti
          destinati  alla  produzione  dei servizi pubblici locali di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli  stessi.  E',  in ogni caso, garantito l'accesso alle
          reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati all'erogazione dei
          relativi servizi.
              4.  Qualora  sia  separata dall'attivita' di erogazione
          dei  servizi,  per la gestione delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
          in forma associata, si avvalgono:
                a) di  soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
          societa'  di  capitali con la partecipazione totalitaria di
          capitale  pubblico  cui  puo'  essere affidata direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano;
                b) di   imprese   idonee,   da  individuare  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
              5.   L'erogazione   del  servizio  avviene  secondo  le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio:
                a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
          l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
          indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche;
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
          capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano.
              5-bis.Le  normative  di  settore,  al  fine di superare
          assetti   monopolistici,   possono  introdurre  regole  che
          assicurino  concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
          esse    disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  5, criteri di gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
              5-ter.  In  ogni  caso  in  cui la gestione della rete,
          separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
          stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
          gestori    di    cui   ai   precedenti   commi   provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
          della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
          limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  e  all'articolo  143  del  regolamento  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
          n.   554.  Qualora  la  gestione  della  rete,  separata  o
          integrata  con  la gestione dei servizi, sia stata affidata
          con  procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare
          direttamente  i  lavori  connessi alla gestione della rete,
          purche'  qualificato  ai  sensi  della  normativa vigente e
          purche'  la  gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la
          gestione  del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione
          dei  lavori  connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto
          ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo
          alla  rete,  il gestore deve appaltare i lavori a terzi con
          le   procedure   ad   evidenza   pubblica   previste  dalla
          legislazione vigente.
              6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a  qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
          affidamento  diretto,  di  una  procedura  non  ad evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende  alle  societa'  controllate o collegate, alle loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4.
              7.  La  gara  di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
          degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
          equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
          dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
          essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
          del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
          condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
          integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
          al  presente  comma  devono  considerarsi integrative delle
          discipline di settore.
              8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e'
          consentito   l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento,  unica  per  tutti  i  servizi,  non puo'
          essere  superiore  alla  media  calcolata  sulla base della
          durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
          settore.
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla  successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
          e  le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
          locali  o  delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le  reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
          realizzate,  in attuazione dei piani di investimento di cui
          al  comma  7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
          da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
          beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
          nel bando di gara.
              10.  E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione nel
          trattamento  dei  gestori di pubblico servizio in ordine al
          regime  tributario,  nonche'  alla  concessione da chiunque
          dovuta  di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
          servizio.
              11.  I  rapporti  degli  enti locali con le societa' di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio,  allegati  ai  capitolati  di  gara, che dovranno
          prevedere  i  livelli  dei  servizi da garantire e adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
              12.  L'ente  locale  puo'  cedere  tutto  o in parte la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante  procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
          scadenza  del  periodo  di  affidamento.  Tale cessione non
          comporta  effetti  sulla  durata  delle concessioni e degli
          affidamenti in essere.
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in  cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre   dotazioni   patrimoniali   a  societa'  a  capitale
          interamente  pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali societa'
          pongono   le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
          patrimoniali  a  disposizione  dei gestori incaricati della
          gestione  del servizio o, ove prevista la gestione separata
          della  rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista,  o  dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a)  del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
          di espletare le gare di cui al comma 5.
              14.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 3, se le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione  dei  servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
          di  soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi possono
          essere  autorizzati  a gestire i servizi o loro segmenti, a
          condizione  che  siano  rispettati  gli  standard di cui al
          comma  7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
          regionale,  salvo che le discipline di carattere settoriale
          o  le  relative  Autorita'  dispongano diversamente. Tra le
          parti  e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
          attribuzioni  previste dallo statuto e dalle relative norme
          di attuazione.
              15-bis.  Nel caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          senza   necessita'   di  apposita  deliberazione  dell'ente
          affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione le concessioni
          affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali  il socio privato sia stato scelto mediante procedure
          ad  evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
          delle   norme   interne   e   comunitarie   in  materia  di
          concorrenza,  nonche' quelle affidate a societa' a capitale
          interamente  pubblico  a  condizione  che gli enti pubblici
          titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa' un
          controllo  analogo a quello esercitato sui propri servizi e
          che  la  societa'  realizzi  la parte piu' importante della
          propria  attivita'  con  l'ente  o gli enti pubblici che la
          controllano.  Sono  altresi'  escluse  dalla  cessazione le
          concessioni  affidate  alla  data  del  1° ottobre  2003  a
          societa'   gia'  quotate  in  borsa  e  a  quelle  da  esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
              15-ter.  Il  termine  del  31 dicembre  2006, di cui al
          comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
          previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
          europea, alle condizioni sotto indicate:
                a) nel  caso  in  cui, almeno dodici mesi prima dello
          scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
          piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
          capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
          inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
          societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
          puo' comunque essere superiore ad un anno;
                b) nel  caso  in  cui,  entro  il termine di cui alla
          lettera  a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
          o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
          vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
          comunque essere superiore a due anni.
              15-quater.  A  decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
          il  divieto  di  cui  al  comma 6, salvo nei casi in cui si
          tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
          i  servizi  forniti  dalle  societa' partecipanti alla gara
          stessa.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
          17,  comma  1,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, sentite le autorita' indipendenti
          del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
          definisce  le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare di
          imprese  estere,  o  di  imprese italiane che abbiano avuto
          all'estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere a
          procedura di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso,  sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati».
              Comma 235.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 36
          della  legge  17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali),  come modificato dalla legge qui pubblicata
          :
              «Art.  36.  (Continuita' territoriale per la Sardegna e
          le   isole   minori   della   Sicilia   dotate   di   scali
          aeroportuali).
              (Omissis).
              4-bis.  Al  fine  di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla  regione da aziende artigianali, agricole e di pesca,
          estrattive  e di trasformazione con sede di stabilimento in
          Sardegna,  la  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 3
          definisce  uno  schema  di  contratto  di  servizio  di cui
          all'articolo   4  del  regolamento  (CEE)  n.  3577/92  del
          Consiglio  del  7 dicembre  1992  da  sottoporre ai vettori
          interessati.  In  tale schema sono precisati le tariffe e i
          noli   in   relazione   alle   tipologie  merceologiche  da
          trasportare.    Qualora    nessun    vettore   accetti   di
          sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema
          proposto  si  applica la procedura prevista dal comma 4. Il
          rimborso  ai vettori selezionati e le agevolazioni previste
          al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello
          Stato  l'importo  di  lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di
          lire  30  miliardi  a  decorrere dall'anno 2000. L'onere di
          compartecipazione  a  carico  della regione non puo' essere
          inferiore al 50 per cento del contributo statale.
              (Omissis)».
              Comma 238.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 23
          novembre1998,  n.  407 (Nuove norme in favore delle vittime
          del terrorismo e della criminalita' organizzata):
              «Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o
          lesioni  riportate  in  conseguenza  degli eventi di cui ai
          commi  1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
          n.  302,  come  modificati  dall'art.  1,  comma  1,  della
          presente  legge,  subisca  una  invalidita'  permanente non
          inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
          ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
          criminalita'    organizzata   e'   concesso,   oltre   alle
          elargizioni  di  cui  alla citata legge n. 302 del 1990, un
          assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di  lire  500  mila
          mensili,  soggetto  alla  perequazione  automatica  di  cui
          all'art.  11  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503,  e  successive  modificazioni.  Per  l'attuazione  del
          presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.993
          milioni  per  l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
          1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
          milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              1-bis.  L'assegno  vitalizio  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposto  ai  soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510,  anche in assenza di
          sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
          chiara  evidenza  risultando  univocamente  e concordemente
          dalle  informazioni  acquisite e dalle indagini eseguite la
          natura  terroristica  o eversiva dell'azione, ovvero la sua
          connotazione   di   fatto   ascrivibile  alla  criminalita'
          organizzata,  nonche'  il  nesso di causalita' tra l'azione
          stessa e l'evento invalidante o mortale.
              2.  Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
          le  persone  di  cui  al  primo comma dell'articolo 6 della
          legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo
          2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
          indicato.
              3.  In  caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
          ai    superstiti    aventi   diritto   alla   pensione   di
          reversibilita'  secondo  le  disposizioni  del  testo unico
          delle  norme  sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti
          civili  e  militari  dello Stato, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, e
          successive  modificazioni,  sono  attribuite due annualita'
          del  suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente al
          coniuge  superstite,  ai figli minori, ai figli maggiorenni
          inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
          ed  a  carico.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 11.225 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999  e  2000  e  di  lire 430 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2001.
              4.  L'assegno  vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
          indennizzo  ed  e'  esente  dall'imposta  sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF).
              5.    Il   trattamento   speciale   di   reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il  reddito  imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
          speciale  e'  corrisposta l'indennita' integrativa speciale
          con  decorrenza  dalla  data  di  liquidazione del predetto
          trattamento  e  senza  corresponsione  di somme a titolo di
          rivalutazione   o   interessi   anche  se  il  beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno  1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              6.  Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
          erogate  ai  soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
          anche  titolari  dell'assegno  di  superinvalidita'  di cui
          all'art.  100  del citato testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
          e  successive  modificazioni,  non  concorrono a formare il
          reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
          presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.952
          milioni  per  l'anno  1999  e  di  lire 122 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2000.».
              Comma 240.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          introdotto  dall'art.  6 della legge 23 agosto 1988, n. 362
          (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello
          Stato):
              «Art.   11-bis   (Fondi   speciali).   -  1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria    di    provvedimenti    adottati   ai   sensi
          dell'articolo  77, secondo comma, della Costituzione, salvo
          che   essi   riguardino   spese  di  primo  intervento  per
          fronteggiare  calamita'  naturali  o improrogabili esigenze
          connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni
          di emergenza economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera  h),  dell'articolo  11,  la  copertura finanziaria
          prevista  per  il  primo  anno  resta  valida anche dopo il
          termine  di  scadenza  dell'esercizio  a  cui  si riferisce
          purche'  il  provvedimento  risulti  presentato alle Camere
          entro  l'anno  ed  entri  in  vigore  entro  il  termine di
          scadenza  dell'anno  successivo.  Le  economie  di spesa da
          utilizzare  a  tal  fine  nell'esercizio successivo formano
          oggetto  di  appositi  elenchi trasmessi alle Camere a cura
          del  Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
          vengono  allegati  al  conto  consuntivo  del Ministero del
          tesoro.  In  tal  caso, le nuove o maggiori spese derivanti
          dal  perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
          sono  comunque  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio nel
          corso  del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
          sono  portate  in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
          comma 3, lettera b), dell'articolo 11.».
              Comma 242.
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 11 della
          citata legge n. 468/1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli    importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter,
          comma 7.»
              Commi 243 e 246.
              - Per  il  testo  della  lettera  e)  e  della  lettera
          i-quater) dell'art. 3 della citata legge n. 468/1978 vedasi
          in nota al comma 242, dell'art. 4 della presente legge.
              Comma 247.
              - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 4 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  recante : «Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
          (legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.».
              Comma 248.
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          gia' citata legge 468/1978, e successive modificazioni:
              «5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.».
              Comma 250.
              - Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 129 della
          legge  23 dicembre 2000, n. 388 recante : «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2001):
              «1.  Per  fare  fronte alle emergenze determinatesi nel
          settore  agricolo  e  zootecnico a seguito delle malattie e
          della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali, da emanare
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,   sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di
          spesa:
                a) interventi   strutturali   e   di  indennizzo  per
          assicurare   l'agibilita'   degli  allevamenti  bovini  che
          operano  nella  linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione
          in  allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
          sorveglianza  istituite  dall'autorita' sanitaria a seguito
          della   accertata   presenza  di  influenza  catarrale  dei
          ruminanti:  euro  10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
              a-bis)   interventi   strutturali  e  di  sostegno  per
          fronteggiare  le  conseguenze  della malattia scrapie negli
          allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
                b) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  dalla
          encefalopatia  spongiforme  bovina  negli allevamenti anche
          con  riguardo  al  sostegno  dei sistemi di tracciabilita',
          nonche'  delle  razze da carne italiana e delle popolazioni
          bovine  autoctone:  lire  10  miliardi  per  il  2001  e 20
          miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                c) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  e  di
          indennizzo  negli  impianti  avicoli  e  di fauna selvatica
          colpiti  dall'influenza  aviaria:  lire  20 miliardi per il
          2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d) interventi  strutturali  negli  impianti  viticoli
          colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
          e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali
          conseguenti  alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire
          6  miliardi  per  il  2001 e 25 miliardi per ciascuno degli
          anni 2002 e 2003;
                f) interventi  strutturali  negli impianti frutticoli
          colpiti  dalla  malattia  della sharka: lire 5 miliardi per
          ciascuno degli anni 2001 e 2002.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli
          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,
          agroindustriale e forestale):
              «Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza
          del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali) - 1.
          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e
          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto
          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione
          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e
          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle
          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e
          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
          delle  suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
          di cui al presente articolo.».