IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui figurano anche il molinate, tiram e ziram da valutare ai fini
della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la  direttiva  2003/81/CE  della Commissione del 5 settembre
2003,  concernente l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram
e ziram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/81/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
molinate,  tiram  e ziram nell'allegato I del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/81/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
molinate,  tiram  e  ziram  nel relativo rapporto di riesame, messo a
disposizione degli interessati;
  Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive molinate,
tiram  e  ziram  si  devono  applicare  i  principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto  che  tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/81/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze attive molinate, tiram e ziram sono iscritte, fino
al  31  luglio 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.