Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram presentano al Ministero della salute, entro il 1° agosto 2004, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram e ziram, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005. 4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram, come uniche sostanze attive o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 luglio 2004 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2007 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° febbraio 2007.