Art. 4.
  1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e
ziram  revocati  ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto,
e' consentita fino al 31 luglio 2005.
  2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
  3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007.
  4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
revocati, contenenti molinate, tiram e ziram, sono tenuti ad adottare
ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori
dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1° agosto 2004.

    Roma, 18 dicembre 2003

                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 42