Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2005. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2007. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti molinate, tiram e ziram, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° agosto 2004. Roma, 18 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 42