Art. 2.
                      Limiti massimi di residui
  1.  I  limiti  massimi  di residui di sostanze attive contenute nei
prodotti  fitosanitari  consentiti  nei prodotti di origine vegetale,
compresi  gli  ortofrutticoli,  nei  cereali  e  negli altri prodotti
vegetali,  sono  riportati  nell'allegato  1  al presente decreto, il
quale  integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
  2.  I  limiti  massimi  di residui di sostanze attive contenute nei
prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono
riportati  nell'allegato  2  al  presente decreto, il quale integra e
modifica   l'allegato  3  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'
19 maggio 2000 e successive modifiche.
  3.  I  limiti  massimi  di  residuo  di cui agli allegati 1 e 2, si
applicano a decorrere dal:
    a) 1° luglio  2003  per  le sostanze attive acibenzolar-S-methyl,
amitrole,  cinidon  ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide,
diquat,     etofumesate,    famoxadone,    fenhexamid,    florasulam,
flumioxazine,  iprovalicarb,  isoproturon,  metalaxyl-M, picolinafen,
prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron;
    b) 1° agosto   2003   per   le   sostanze   attive   esaconazolo,
clofentezine, miclobutanil, procloraz, clormequat, lambda-cialotrina,
kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati,
    c) 1° luglio  2004  per  le  sostanze attive chlorfenapyr, fentin
acetate e fentin idrossido.