Art. 2. Limiti massimi di residui 1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. 2. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. 3. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal: a) 1° luglio 2003 per le sostanze attive acibenzolar-S-methyl, amitrole, cinidon ethyl, clofentezine, cyalofop butyl, cyclanilide, diquat, etofumesate, famoxadone, fenhexamid, florasulam, flumioxazine, iprovalicarb, isoproturon, metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pyraflufen ethyl, sulfosulfuron; b) 1° agosto 2003 per le sostanze attive esaconazolo, clofentezine, miclobutanil, procloraz, clormequat, lambda-cialotrina, kresoxim-metile, axoxistrobin e alcuni ditiocarbammati, c) 1° luglio 2004 per le sostanze attive chlorfenapyr, fentin acetate e fentin idrossido.