Art. 3. Intervalli di sicurezza 1. Gli intervalli minimi di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta sono riportati, per alcune sostanze attive, nell'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. Per le sostanze attive per le quali, a seguito del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari, non si e' resa necessaria una variazione degli impieghi nazionali, si intendono validi gli intervalli di sicurezza indicati nel decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. Gli intervalli di sicurezza tra il trattamento e la raccolta indicati per ogni sostanza attiva e riportati nell'allegato 3, sono i piu' bassi tra quelli riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati. In ogni caso l'intervallo di sicurezza valido per ogni prodotto fitosanitario e' quello riportato in ciascuna etichetta autorizzata. 2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato in quegli impieghi per i quali il trattamento avviene in tempi che precedono di molto la raccolta, tali da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli allegati 1 e 2. 3. Le voci «fentin idrossido» e «fentin acetato», nell'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, vengono soppresse.