Art. 3.
                       Intervalli di sicurezza
  1. Gli intervalli minimi di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la
raccolta  sono riportati, per alcune sostanze attive, nell'allegato 3
del  presente  decreto,  il quale integra e modifica l'allegato 5 del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 maggio  2000  e successive
modifiche.
  Per  le  sostanze  attive per le quali, a seguito del riesame degli
impieghi  dei  prodotti  fitosanitari,  non si e' resa necessaria una
variazione   degli   impieghi  nazionali,  si  intendono  validi  gli
intervalli  di  sicurezza  indicati  nel  decreto  del Ministro della
sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.
  Gli  intervalli  di  sicurezza  tra  il  trattamento  e la raccolta
indicati per ogni sostanza attiva e riportati nell'allegato 3, sono i
piu'   bassi  tra  quelli  riportati  nelle  etichette  dei  prodotti
fitosanitari  autorizzati.  In  ogni  caso  l'intervallo di sicurezza
valido  per  ogni  prodotto  fitosanitario  e'  quello  riportato  in
ciascuna etichetta autorizzata.
  2.  L'intervallo  di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato
in  quegli  impieghi  per i quali il trattamento avviene in tempi che
precedono  di  molto  la  raccolta, tali da garantire il rispetto dei
limiti massimi di residuo previsti negli allegati 1 e 2.
  3.  Le  voci «fentin idrossido» e «fentin acetato», nell'allegato 5
del  decreto  del  Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive
modifiche, vengono soppresse.