Art. 4.
                         Revoche di impieghi
  1.   A   conclusione   del  riesame  degli  impieghi  dei  prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di
consentire  il  rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi,
si dispone la revoca degli impieghi sulle seguenti colture: ciliegio,
pesco, fagiolo, cavolo verza.
  2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  la sostanza attiva metalaxyl-M le cui etichette riportano
le colture di cui al comma 1, sono tenuti:
    a) ad  immettere  in commercio detti prodotti in conformita' alle
disposizioni del presente decreto;
    b) a  trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto le etichette
adeguate  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  pena  la revoca
dell'autorizzazione;
    c) per  i  prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese
produttrici,  sia  presso  gli esercizi di vendita, a provvedere alla
rietichettatura entro il 1° luglio 2003 o a fornire ai titolari degli
esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni
di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti
in questione;
    d) ad  adottare  ogni iniziativa idonea ad informare direttamente
gli  utilizzatori  dei  prodotti delle revoche e modifiche di impiego
resesi necessarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione.
    Roma, 18 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato  alla  Corte  dei conti il 30 gennaio 2004 .br: Ufficio di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 43