Art. 4. Revoche di impieghi 1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residuo ammessi, si dispone la revoca degli impieghi sulle seguenti colture: ciliegio, pesco, fagiolo, cavolo verza. 2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M le cui etichette riportano le colture di cui al comma 1, sono tenuti: a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) a trasmettere al Ministero della salute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca dell'autorizzazione; c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura entro il 1° luglio 2003 o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione; d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti delle revoche e modifiche di impiego resesi necessarie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004 .br: Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 43