IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Vista  la  legge  29 novembre  1995,  n.  522, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  il  decreto  31 ottobre  2001,  n. 440, recante «Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Commissione
per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive»;
  Visto    il   decreto   ministeriale   15 ottobre   2002,   recante
«Approvazione  della  lista  dei  farmaci,  sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato  doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e
successive   modifiche   introdotte   con   i   decreti  ministeriali
30 dicembre 2002 e 10 luglio 2003;
  Visti  in  particolare  i  criteri  e le modalita' per la revisione
periodica  della  predetta lista di cui all'allegato 1 al gia' citato
decreto ministeriale 15 ottobre 2002;
  Visto  l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro
il  doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle
classi  farmacologiche  di  sostanze  dopanti  e  di metodi di doping
vietati  e  suo  documento  esplicativo  che  entrera'  in  vigore il
1° gennaio  2004  e  che  recepisce  la  lista elaborata dall'Agenzia
Mondiale Antidoping (WADA-AMA);
  Vista  la  proposta  della  Commissione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espressa in data 17 dicembre 2003;
  Considerata  la  necessita'  di  armonizzare,  entro il termine del
1° gennaio  2004,  la  lista  dei  farmaci, sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato    doping,   contenuta   nell'allegato II   del   decreto
ministeriale  15 ottobre  2002  e  successive  modifiche,  alla lista
internazionale  di  riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376,  il  decreto  15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista
dei  farmaci,  sostanze  biologicamente o farmacologicamente attive e
delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego e' considerato doping, ai
sensi  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche,
e'  cosi'  modificato:  nell'allegato II  -  la Sezione 1 - Classi di
sostanze vietate, e' cosi' sostituita:
    stimolanti (proibiti in gara);
    narcotici (proibiti in gara);
    agenti anabolizzanti (proibiti in gara e fuori gara);
    diuretici  (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma
3);
    ormoni peptidici (proibiti in gara e fuori gara);
    alcool (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 1);
    cannabinoidi (proibiti in gara);
    beta-2agonisti   (proibiti   in   gara;   il  clenbuterolo  e  il
salbutamolo  in  concentrazioni  nelle  urine  &62;  1000 ng/ml  sono
proibiti anche fuori gara);
    agenti  con  attivita'  antiestrogenica (proibiti in gara e fuori
gara);
    agenti mascheranti (proibiti in gara e fuori gara);
    corticosteroidi (proibiti in gara);
    betabloccanti  (solo  in  particolari sport previsti dall'art. 2,
comma 2).
  Nella  Sezione  2  - Classi di sostanze vietate e relativi principi
attivi,  Sezione  3  -  Classi di sostanze vietate, principi attivi e
relative  specialita'  medicinali,  Sezione  4  -  Elenco  in  ordine
alfabetico  dei  principi  attivi  e  delle confezioni di specialita'
medicinali vietate e' eliminata la classe degli Anestetici locali e i
relativi  principi  attivi  e specialita' medicinali. Sono, altresi',
eliminati  i  seguenti  principi  attivi  e  le  relative specialita'
medicinali:
    caffeina;
    pseudoefedrina;
    fenilefrina;
    fenilpropanolamina;
    pipradrolo.
  Nella  classe  degli  stimolanti:  la  caffeina, la fenilefrina, la
fenipropanolamina,  il  pipradolo,  la  pseudoefredina e la sinefrina
sono inserite nel Programma di monitoraggio 2004.
  Nella  classe dei narcotici il rapporto morfina/codeina e' inserito
nel Programma di monitoraggio 2004.
  I  risultati  del  programma  di  monitoraggio  saranno  comunicati
all'Agenzia Mondiale Antidoping.
  Nella  Sezione  2  - Classi di sostanze vietate e relativi principi
attivi,  Sezione  3  -  Classi di sostanze vietate, principi attivi e
relative  specialita'  medicinali,  Sezione  4  -  Elenco  in  ordine
alfabetico  dei  principi  attivi  e  delle confezioni di specialita'
medicinali vietate sono inseriti i seguenti principi attivi:
    adrafinil;
    amphetaminil;
    benzphetamine;
    dimethylamphetamine;
    etilamphetamine;
    furfenorex;
    methamphetamine;
    methylamphetamine;
    methylenedioxyamphetamine;
    modafinil;
    parahydroxyamphetamine;
    androstadienone;
    boldione;
    delta1-androstene-3,17-dione;
    drostanediol;
    4-hydroxytestosterone;
    4-hydroxy-19-nortestosterone;
    mestanolone;
    oxabolone;
    quinbolone;
    stenbolone;
    1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone);
    zeranol;
    chlorothiazide.
  Le specialita' relative ai principi attivi, indicati nel precedente
capoverso,  saranno  inserite  nelle  Sezioni  3  e  4 con successivo
decreto.