IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»; Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche introdotte con i decreti ministeriali 30 dicembre 2002 e 10 luglio 2003; Visti in particolare i criteri e le modalita' per la revisione periodica della predetta lista di cui all'allegato 1 al gia' citato decreto ministeriale 15 ottobre 2002; Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo documento esplicativo che entrera' in vigore il 1° gennaio 2004 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA); Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 17 dicembre 2003; Considerata la necessita' di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2004, la lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, contenuta nell'allegato II del decreto ministeriale 15 ottobre 2002 e successive modifiche, alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, il decreto 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive modifiche, e' cosi' modificato: nell'allegato II - la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, e' cosi' sostituita: stimolanti (proibiti in gara); narcotici (proibiti in gara); agenti anabolizzanti (proibiti in gara e fuori gara); diuretici (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 3); ormoni peptidici (proibiti in gara e fuori gara); alcool (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 1); cannabinoidi (proibiti in gara); beta-2agonisti (proibiti in gara; il clenbuterolo e il salbutamolo in concentrazioni nelle urine &62; 1000 ng/ml sono proibiti anche fuori gara); agenti con attivita' antiestrogenica (proibiti in gara e fuori gara); agenti mascheranti (proibiti in gara e fuori gara); corticosteroidi (proibiti in gara); betabloccanti (solo in particolari sport previsti dall'art. 2, comma 2). Nella Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialita' medicinali, Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialita' medicinali vietate e' eliminata la classe degli Anestetici locali e i relativi principi attivi e specialita' medicinali. Sono, altresi', eliminati i seguenti principi attivi e le relative specialita' medicinali: caffeina; pseudoefedrina; fenilefrina; fenilpropanolamina; pipradrolo. Nella classe degli stimolanti: la caffeina, la fenilefrina, la fenipropanolamina, il pipradolo, la pseudoefredina e la sinefrina sono inserite nel Programma di monitoraggio 2004. Nella classe dei narcotici il rapporto morfina/codeina e' inserito nel Programma di monitoraggio 2004. I risultati del programma di monitoraggio saranno comunicati all'Agenzia Mondiale Antidoping. Nella Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialita' medicinali, Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialita' medicinali vietate sono inseriti i seguenti principi attivi: adrafinil; amphetaminil; benzphetamine; dimethylamphetamine; etilamphetamine; furfenorex; methamphetamine; methylamphetamine; methylenedioxyamphetamine; modafinil; parahydroxyamphetamine; androstadienone; boldione; delta1-androstene-3,17-dione; drostanediol; 4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone; oxabolone; quinbolone; stenbolone; 1-testosterone (delta1-dihydro-testosterone); zeranol; chlorothiazide. Le specialita' relative ai principi attivi, indicati nel precedente capoverso, saranno inserite nelle Sezioni 3 e 4 con successivo decreto.