Art. 2. Soggetti obbligati 1. I soggetti obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero, ovvero alla conversione degli apparecchi di cui al precedente art. 1 sono i titolari di nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di attestato di detenzione che, nel caso di apparecchi ceduti ai rivenditori, ha sostituito il nulla osta di cui al predetto art. 14-bis. 2. Sono, altresi', obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero ovvero alla conversione degli apparecchi di cui all'art. 1, i produttori e gli importatori in possesso di nulla osta di distribuzione rilasciato da AAMS ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.