Art. 2.
                         Soggetti obbligati
  1.  I  soggetti  obbligati  alla  rimozione,  demolizione, cessione
all'estero,  ovvero  alla  conversione  degli  apparecchi  di  cui al
precedente  art.  1 sono i titolari di nulla osta rilasciati ai sensi
dell'art.  14-bis  del decreto del Presidente della Repubblica n. 640
del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi
dell'art.  38,  comma 2,  della  legge  n.  388 del 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero di attestato di detenzione che,
nel  caso di apparecchi ceduti ai rivenditori, ha sostituito il nulla
osta di cui al predetto art. 14-bis.
  2.  Sono, altresi', obbligati alla rimozione, demolizione, cessione
all'estero  ovvero  alla conversione degli apparecchi di cui all'art.
1,  i  produttori  e  gli  importatori  in  possesso di nulla osta di
distribuzione  rilasciato  da  AAMS  ai  sensi dell'art. 38, comma 1,
della   legge   n.   388  del  2000  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.