Art. 3.
            Rimozione, demolizione e cessione all'estero
  1.  Gli  apparecchi  di  cui  all'art.  1,  ove  non  convertiti  o
convertibili  ai sensi del successivo art. 4, sono rimossi e demoliti
entro  il  31 gennaio  2004, se non provvisti di nulla osta alla data
del  31 dicembre  2003,  ed entro il 31 maggio 2004, se provvisti del
predetto  nulla  osta.  A  tale nulla osta e' equiparato il documento
sostitutivo provvisorio rilasciato da AAMS.
  2.  L'effettuazione delle operazioni di demolizione, oltre a quanto
disposto    dall'art.    1,    comma 4,   e'   attestata   dall'invio
all'ispettorato  compartimentale  di AAMS, competente per territorio,
del modello a) allegato al presente decreto.
  3.  Gli  apparecchi  di  cui  all'art. 1, una volta rimossi entro i
termini  di cui al comma 1, possono essere ceduti all'estero anziche'
demoliti;   in  questo  caso  i  soggetti  obbligati  sono  tenuti  a
trasmettere  al  competente  ispettorato  di AAMS la dichiarazione di
cessione  all'estero  mediante  il  modello B) allegato, corredata di
copia  conforme  del documento unico doganale, se la cessione avviene
nei  confronti  di  operatore  residente in Paesi extra UE, ovvero di
copia  conforme  del  modello «INTRA-1», recante l'attestazione della
dogana competente, ove la cessione avvenga nei confronti di operatore
residente nella UE.
  4.  I nulla osta rilasciati per gli apparecchi in questione, ovvero
gli  attestati  di  detenzione, qualora gli stessi siano detenuti dal
rivenditore,  devono  essere  riconsegnati  al competente ispettorato
compartimentale di AAMS.