Art. 3. Rimozione, demolizione e cessione all'estero 1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, ove non convertiti o convertibili ai sensi del successivo art. 4, sono rimossi e demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, ed entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. A tale nulla osta e' equiparato il documento sostitutivo provvisorio rilasciato da AAMS. 2. L'effettuazione delle operazioni di demolizione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e' attestata dall'invio all'ispettorato compartimentale di AAMS, competente per territorio, del modello a) allegato al presente decreto. 3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, una volta rimossi entro i termini di cui al comma 1, possono essere ceduti all'estero anziche' demoliti; in questo caso i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere al competente ispettorato di AAMS la dichiarazione di cessione all'estero mediante il modello B) allegato, corredata di copia conforme del documento unico doganale, se la cessione avviene nei confronti di operatore residente in Paesi extra UE, ovvero di copia conforme del modello «INTRA-1», recante l'attestazione della dogana competente, ove la cessione avvenga nei confronti di operatore residente nella UE. 4. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi in questione, ovvero gli attestati di detenzione, qualora gli stessi siano detenuti dal rivenditore, devono essere riconsegnati al competente ispettorato compartimentale di AAMS.