Art. 4. Conversione degli apparecchi 1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano convertire, ove tecnicamente possibile, gli apparecchi di cui all'art. 1, ancorche' disinstallati alla data del 31 dicembre 2003, sono tenuti a presentare la dichiarazione di conversione mediante il modello C) allegato. Al competente ispettorato compartimentale sono, altresi', riconsegnati tutti i documenti autorizzatori (nulla osta o attestato di detenzione) rilasciati per gli apparecchi in questione. 2. Agli apparecchi di cui all'art. 1, convertititi in una delle tipologie previste dall'art. 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rilasciati i nuovi nulla osta («distribuzione» e «messa in esercizio») solo previa verifica del competente ispettorato compartimentale. 3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, convertiti nella tipologia prevista dall'art. 110, comma 6 del predetto testo unico, potranno ottenere il rilascio del nulla osta di distribuzione, ad istanza del produttore che ne cura la conversione, solo a seguito di emissione da parte di AAMS, per ogni singolo apparecchio, della certificazione di conformita' prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure di cui al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2004 Il direttore generale: Tino