Art. 4.
                    Conversione degli apparecchi
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2 che intendano convertire, ove
tecnicamente  possibile,  gli apparecchi di cui all'art. 1, ancorche'
disinstallati   alla   data  del  31 dicembre  2003,  sono  tenuti  a
presentare  la  dichiarazione  di  conversione mediante il modello C)
allegato.  Al  competente ispettorato compartimentale sono, altresi',
riconsegnati  tutti i documenti autorizzatori (nulla osta o attestato
di detenzione) rilasciati per gli apparecchi in questione.
  2.  Agli  apparecchi  di  cui all'art. 1, convertititi in una delle
tipologie previste dall'art. 110, comma 7, lettere a) e c), del testo
unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n.
773  del  1931  e  successive  modificazioni ed integrazioni, saranno
rilasciati   i   nuovi   nulla  osta  («distribuzione»  e  «messa  in
esercizio»)   solo   previa   verifica   del  competente  ispettorato
compartimentale.
  3.  Gli  apparecchi  di  cui all'art. 1, convertiti nella tipologia
prevista  dall'art.  110,  comma 6 del predetto testo unico, potranno
ottenere  il rilascio del nulla osta di distribuzione, ad istanza del
produttore che ne cura la conversione, solo a seguito di emissione da
parte  di AAMS, per ogni singolo apparecchio, della certificazione di
conformita'  prevista  dall'art.  38, comma 3, della legge n. 388 del
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure
di cui al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 gennaio 2004
                                          Il direttore generale: Tino