IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  21 maggio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale e' stato
iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  un nuovo tipo di
fiammifero denominato <<KM Carezza S/250>>;
  Visto  il  decreto  direttoniale  23 luglio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale e' stato
iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  un nuovo tipo di
fiammifero denominato <<KM Barbecue>>;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale e' stato
iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  un nuovo tipo di
fiammifero denominato <<KM Casa S/100>>;
  Visto  il  decreto  direttoriale  18 giugno  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  159 del 9 luglio 2002, con il quale e' stato
iscritto  nella  tariffa  di  vendita  al  pubblico  un nuovo tipo di
fiammifero denominato <<KM Jolly S/50>>;
  Vista  la  richiesta  di  iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di
fiammifero  presentata  dalla  ditta RP Tech, nonche' la richiesta di
variazione  del  prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di
fiammiferi presentata dalla ditta P. Erre Italia;
  Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste,
nonche' di provvedere alla ricognizione dell'imposta di fabbricazione
gravante sul fiammifero pubblicitario omaggio <<KM JOLLY S/50>>;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  iscritto  nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo
di  condizionamento  di  fiammiferi  denominato  <<PROSPERO>>, le cui
caratteristiche sono cosi' determinate:
    condizionamento:  scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi
di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 45;
    lunghezza con capocchia: mm 48;
    larghezza: mm 2.0 x 2,0;
    diametro capocchia minimo: mm 2,3;
    diametro capocchia massimo: mm 2,5;
    tolleranza massima misure: 2%;
    capocchie  accendibili  solo  su  striscia  impregnata di fosforo
amorfo.
    Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 64 x 51 x 13;
    grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
    ruvido: striscia sii un lato da mm 64 x 15;
    tolleranza del contenuto: 3%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico per il suddetto nuovo tipo di
fiammifero,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e la relativa aliquota
d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di <<PROSPERO>>.
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre 1958, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
numero:
      99)  colore  <<verde  smeraldo>>,  con  legenda <<PROSPERO>> in
basso,  per  la  scatola  di  cartoncino, con 100 fiammiferi di legno
paraffinati amorfi, denominata <<PROSPERO>>.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul
nuovo  tipo  di fiammifero <<PROSPERO>> le marche indicate all'art. 1
del  ripetuto  decreto  ministeriale  22 dicembre  1958,  al n. 22 di
colore verde smeraldo.