Art. 3.
  L'aliquota  di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari
omaggio  o  nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione
di 10, nella misura di seguito indicata:
    PROSPERO euro 0,0083.
  Le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per i fiammiferi,
previste  all'art.  1  del  decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si
applicano  anche per le marche contrassegno da apporre sul nuovo tipo
di  fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente
decreto, con la seguente variante:
    colore <<rosso pompeiano>>, con legenda <<PROSPERO>> in basso.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno,    possono   essere   applicate   sui   condizionamenti
pubblicitari  omaggio  o  nominativi  del presente articolo le marche
indicate  all'art.  1  del  ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre
1958, al n. 22 di colore verde smeraldo.