Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del presidente della regione Calabria - commissario delegato sono trasferite allo stesso, fino al termine dello stato di emergenza, le risorse assegnate alla regione medesima dal decreto legislativo n. 112/1998. 2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Calabria - commissario delegato dispone delle risorse finanziarie introitate dalla regione Calabria, e rinvenienti dalla stipula dei mutui che la stessa regione e' autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e successivi finanziamenti, nonche' dall'art. 144, comma 17 della legge n. 388/2000 e successive modifiche. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono trasferite direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.