Art. 2.
  1.  Per  l'attuazione degli interventi di competenza del presidente
della  regione  Calabria  - commissario delegato sono trasferite allo
stesso,  fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza,  le  risorse
assegnate alla regione medesima dal decreto legislativo n. 112/1998.
  2.  Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza, il presidente
della  regione  Calabria - commissario delegato dispone delle risorse
finanziarie  introitate  dalla  regione Calabria, e rinvenienti dalla
stipula  dei  mutui  che la stessa regione e' autorizzata a contrarre
con  la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito, ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e successivi finanziamenti,
nonche'  dall'art. 144, comma 17 della legge n. 388/2000 e successive
modifiche.
  3.  Le  risorse di cui ai commi 1 e 2, sono trasferite direttamente
sulla  contabilita'  speciale  di  tesoreria intestata al commissario
delegato.