Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico del commissario delegato che deve farvi fronte con i propri mezzi. La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2004 Il Presidente: Berlusconi