Art. 5.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale
scaturente  dalla  applicazione  della  presente ordinanza e pertanto
eventuali  oneri  derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi
sono  da  intendersi a carico del commissario delegato che deve farvi
fronte con i propri mezzi.
  La  presente  ordinanza  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 febbraio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi