Art. 3.
                   Indirizzo di posta elettronica
    1.   Le   comunicazioni   che   gli  operatori  di  comunicazioni
elettroniche  sono  tenuti  ad  inviare  mediante  posta  elettronica
secondo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 5, del citato decreto
30 dicembre  2003,  devono  essere  inviate  all'indirizzo  di  posta
elettronica che verra' comunicato a ciascun operatore dalla Direzione
generale   concessioni   e   autorizzazioni   del   Ministero   delle
comunicazioni.  Gli  operatori  sono  tenuti  a non divulgare a terzi
l'indirizzo comunicato.