Art. 2.
   1.  Gli  interventi  di  cui al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
   2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse
da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello
0,5% fisso annuo.
   3.  La  durata  del  finanziamento  e' stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo di cinque anni.
   Il  periodo  di  preammortamento (suddiviso in rate semestrali con
scadenza  primo  gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo'
superare  la  durata  suddetta  e  si  conclude  alla  prima scadenza
semestrale  solare  successiva all'effettiva conclusione del progetto
di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali,
costanti,  posticipate,  comprensive  di  capitale  ed  interessi con
scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse
coincide   con  la  seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva
all'effettiva  conclusione  del  progetto. Ai fini di quanto sopra si
considera  quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade
la data del presente decreto.
   4.  La durata dei progetti potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 3.